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Sentenza 21 luglio 2025
Sentenza 21 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sassari, sentenza 21/07/2025, n. 298 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sassari |
| Numero : | 298 |
| Data del deposito : | 21 luglio 2025 |
Testo completo
N. 987/ 2025 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SASSARI
I Sezione Civile – Volontaria Giurisdizione
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Stefania DEIANA - Presidente
Dott.ssa Elisabetta CARTA - Giudice rel.
Dott.ssa Marta GUADALUPI - Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso congiunto depositato in data 19 marzo 2025 da
(C.F. ) elettivamente domiciliato in Alghero (SS) Parte_1 C.F._1 viale Giovanni XXIII n.41, presso e nello studio dell'Avv. Manuela Orgiu del Foro di Sassari (C.F.
) in forza di procura rilasciata su foglio separato del quale è estratta copia C.F._2
informatica per immagine inserita nella busta telematica
E
C.F. ) elettivamente domiciliata in Alghero (SS) via Parte_2 C.F._3
XX Settembre n.46, presso e nello studio dell'Avv. Roberto Mannazzu, del Foro di Sassari (C.F.
) che la rappresenta e difende in forza di procura rilasciata su foglio separato C.F._4
del quale è estratta copia informatica per immagine inserita nella busta telematica,
RICORRENTI nonché con la comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
pagina 1 di 3 Le parti, con ricorso ex art. 473 bis. 51 c.p.c., depositato in data 19 marzo 2025, contente gli obblighi a carico delle parti, hanno chiesto congiuntamente di ottenere la pronuncia di scioglimento del matrimonio alle seguenti condizioni:
“1. Dichiarare lo scioglimento del matrimonio contratto in Bonorva (SS) il 04.04.1985 Matrimonio trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Bonorva (SS) al n. 1, Parte I, Anno 1985 e per
l'effetto, ordinare all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Bonorva di procedere alla trascrizione della emananda sentenza;
2.I signori e si dichiarano economicamente indipendenti e, Parte_1 Parte_2
pertanto, rinunciano reciprocamente ad ogni pretesa di mantenimento dichiarandosi pienamente soddisfatti in merito alla regolamentazione dei rapporti patrimoniali sorti in costanza di matrimonio, non avendo null'altro a pretendere l'uno dall'altro.
I coniugi chiedono di sostituire la prima udienza con il deposito di note scritte e dichiarano espressamente di non aver mai ripreso la convivenza e di non volersi riconciliare”.
Con le note di trattazione scritta in sostituzione dell'udienza del 17 giugno 2025 le parti hanno insistito nel ricorso e la causa è stata rimessa al collegio per la decisione.
***
I coniugi e hanno contratto matrimonio civile in Parte_1 Parte_2
Bonorva in data 04 .04.1985, atto regolarmente trascritto presso lo Stato Civile del suddetto Comune, al n. 1, parte I, dell'anno 1985, dalla cui unione sono nati i figli: e , entrambi Per_1 Per_2
maggiori di età ed economicamente autosufficienti.
Le parti si sono in seguito separate davanti all'intestato Tribunale con sentenza n. 522/2024 pubblicata in data 23.04.2024.
Deve darsi atto della ricorrenza delle condizioni fissata dall'art. 3 n. 2 lett. B L. 898/1970, come modificato dalla L. n. 55/ 2015 in vigore al maggio 2015 per la pronuncia di divorzio, essendo ampiamente trascorso il termine annuale di ininterrotta separazione dell'udienza di comparazione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale ed essendo, comunque, indiscussa l'impossibilità di ricostituire fra le parti l'originaria comunione di vita materiale e spirituale, con conseguente accoglimento della domanda principale di declaratoria di scioglimento del matrimonio contratto tra le parti, trattandosi di unione celebrata con rito civile
Nessuna ulteriore statuizione deve essere adottata in mancanza di figli minori di età e di reciproche richieste economiche.
pagina 2 di 3 La domanda congiunta delle parti può pertanto essere recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti i rapporti economici.
Con riferimento alle ulteriori statuizioni economiche, l'accordo non appare contrario a norme imperative o di ordine pubblico.
La natura della causa giustifica la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Sassari, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando,
1. dichiara lo scioglimento del matrimonio civile celebrato in Bonorva (SS) il 04.04.1985, tra
(C.F. ) cittadino italiano nato a [...] il Parte_1 C.F._1
30.9.1963, residente in [...]. Vic. Canatreddu 17 e (C.F. Parte_2
) cittadina italiana, nata a [...] il [...], residente in [...]
Degli Anemoni 81, nozze regolarmente trascritte nel registro degli atti di matrimonio presso l'ufficio di Stato civile del Comune di Bonorva (SS) al n. 1, parte I, dell'anno 1985, alle condizioni congiunte sopra indicate da intendersi qui integralmente trascritte, mandando alla cancelleria per la trasmissione all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Bonorva (SS) per l'annotazione della presente sentenza.
2. Spese interamente compensate.
Così deciso in Sassari nella camera di consiglio del 17 luglio 2025.
Il Presidente Il Giudice rel. dott.ssa Stefania Deiana Dott.ssa Elisabetta Carta
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SASSARI
I Sezione Civile – Volontaria Giurisdizione
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Stefania DEIANA - Presidente
Dott.ssa Elisabetta CARTA - Giudice rel.
Dott.ssa Marta GUADALUPI - Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso congiunto depositato in data 19 marzo 2025 da
(C.F. ) elettivamente domiciliato in Alghero (SS) Parte_1 C.F._1 viale Giovanni XXIII n.41, presso e nello studio dell'Avv. Manuela Orgiu del Foro di Sassari (C.F.
) in forza di procura rilasciata su foglio separato del quale è estratta copia C.F._2
informatica per immagine inserita nella busta telematica
E
C.F. ) elettivamente domiciliata in Alghero (SS) via Parte_2 C.F._3
XX Settembre n.46, presso e nello studio dell'Avv. Roberto Mannazzu, del Foro di Sassari (C.F.
) che la rappresenta e difende in forza di procura rilasciata su foglio separato C.F._4
del quale è estratta copia informatica per immagine inserita nella busta telematica,
RICORRENTI nonché con la comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
pagina 1 di 3 Le parti, con ricorso ex art. 473 bis. 51 c.p.c., depositato in data 19 marzo 2025, contente gli obblighi a carico delle parti, hanno chiesto congiuntamente di ottenere la pronuncia di scioglimento del matrimonio alle seguenti condizioni:
“1. Dichiarare lo scioglimento del matrimonio contratto in Bonorva (SS) il 04.04.1985 Matrimonio trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Bonorva (SS) al n. 1, Parte I, Anno 1985 e per
l'effetto, ordinare all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Bonorva di procedere alla trascrizione della emananda sentenza;
2.I signori e si dichiarano economicamente indipendenti e, Parte_1 Parte_2
pertanto, rinunciano reciprocamente ad ogni pretesa di mantenimento dichiarandosi pienamente soddisfatti in merito alla regolamentazione dei rapporti patrimoniali sorti in costanza di matrimonio, non avendo null'altro a pretendere l'uno dall'altro.
I coniugi chiedono di sostituire la prima udienza con il deposito di note scritte e dichiarano espressamente di non aver mai ripreso la convivenza e di non volersi riconciliare”.
Con le note di trattazione scritta in sostituzione dell'udienza del 17 giugno 2025 le parti hanno insistito nel ricorso e la causa è stata rimessa al collegio per la decisione.
***
I coniugi e hanno contratto matrimonio civile in Parte_1 Parte_2
Bonorva in data 04 .04.1985, atto regolarmente trascritto presso lo Stato Civile del suddetto Comune, al n. 1, parte I, dell'anno 1985, dalla cui unione sono nati i figli: e , entrambi Per_1 Per_2
maggiori di età ed economicamente autosufficienti.
Le parti si sono in seguito separate davanti all'intestato Tribunale con sentenza n. 522/2024 pubblicata in data 23.04.2024.
Deve darsi atto della ricorrenza delle condizioni fissata dall'art. 3 n. 2 lett. B L. 898/1970, come modificato dalla L. n. 55/ 2015 in vigore al maggio 2015 per la pronuncia di divorzio, essendo ampiamente trascorso il termine annuale di ininterrotta separazione dell'udienza di comparazione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale ed essendo, comunque, indiscussa l'impossibilità di ricostituire fra le parti l'originaria comunione di vita materiale e spirituale, con conseguente accoglimento della domanda principale di declaratoria di scioglimento del matrimonio contratto tra le parti, trattandosi di unione celebrata con rito civile
Nessuna ulteriore statuizione deve essere adottata in mancanza di figli minori di età e di reciproche richieste economiche.
pagina 2 di 3 La domanda congiunta delle parti può pertanto essere recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti i rapporti economici.
Con riferimento alle ulteriori statuizioni economiche, l'accordo non appare contrario a norme imperative o di ordine pubblico.
La natura della causa giustifica la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Sassari, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando,
1. dichiara lo scioglimento del matrimonio civile celebrato in Bonorva (SS) il 04.04.1985, tra
(C.F. ) cittadino italiano nato a [...] il Parte_1 C.F._1
30.9.1963, residente in [...]. Vic. Canatreddu 17 e (C.F. Parte_2
) cittadina italiana, nata a [...] il [...], residente in [...]
Degli Anemoni 81, nozze regolarmente trascritte nel registro degli atti di matrimonio presso l'ufficio di Stato civile del Comune di Bonorva (SS) al n. 1, parte I, dell'anno 1985, alle condizioni congiunte sopra indicate da intendersi qui integralmente trascritte, mandando alla cancelleria per la trasmissione all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Bonorva (SS) per l'annotazione della presente sentenza.
2. Spese interamente compensate.
Così deciso in Sassari nella camera di consiglio del 17 luglio 2025.
Il Presidente Il Giudice rel. dott.ssa Stefania Deiana Dott.ssa Elisabetta Carta
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