Sentenza 24 gennaio 2019
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 24/01/2019, n. 2052 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2052 |
| Data del deposito : | 24 gennaio 2019 |
Testo completo
la seguente SENTENZA sul ricorso 17063-2013 proposto da: LL SRL, BIM DI LL EA OL & C SAS, in persona dei legali rappresentanti pro tempore, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA C.
MIRABELLO
6, presso lo studio dell'avvocato ANTONIO GRIMALDI, che li rappresenta e difende;
2018
- ricorrenti -
3332
contro
SAN LUCIO AGRICOLA COOPERATIVA SOCIETA' in persona del Presidente pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, V.
BALDO DEGLI UBALDI
66, presso lo studio dell'avvocato SIMONA RINALDI GALLICANI, rappresentato e difeso dall'avvocato MAURIZIO PIGHI;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 407/2013 della CORTE D'APPELLO di BOLOGNA, depositata il 08/04/2013; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 16/10/2018 dal Consigliere VINCENZO CORRENTI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale SERGIO DEL CORE che ha concluso per l'accoglimento del primo motivo e per l'assorbimento del secondo motivo del ricorso;
udito l'Avvocato
GRIMALDI
Antonio, difensore dei ricorrenti che ha chiesto l'accoglimento del ricorso.
FATTI DI CAUSA
Stando alla esposizione del fatto nella sentenza di appello, con distinti atti di citazione la San Lucio società agricola cooperativa, da un lato, e la LI RL, dall'altro, agivano dinanzi al Tribunale di Modena per chiedere la risoluzione dei contratti relativi alla compravendita di forme di parmigiano-reggiano e la condanna al risarcimento dei danni, ciascuna imputando all'altra la responsabilità dell'evento; in particolare la cooperativa San Lucio chiedeva dichiararsi la decadenza delle controparti dall'azione di garanzia per mancato rispetto del termine di legge mentre l'altra società deduceva che la merce era difettosa con danno all'immagine ed alla reputazione commerciale. Riunite le cause ed assunte prove orali e documentali il Giudice, pur accertando la decadenza dell'acquirente dalla garanzia per vizi, respingeva la domanda di risoluzione della cooperativa ritenendo provata la malafede della stessa: la società aveva venduto a terzi il formaggio senza rispettare gli accordi che prevedevano tra l'altro la compromissione a periti della composizione della vertenza ed, in considerazione della reciproca soccombenza, compensava le spese. Proposto appello principale dalla Cooperativa ed incidentale dall'appellata sul mancato accoglimento della domanda di risarcimento del danno per la lesione della reputazione commerciale, la Corte di appello di Bologna, con sentenza 8.4.2013, accoglieva l'appello della Cooperativa San Lucio, o dichiarava la risoluzione dei contratti per fatto e colpa delle convenute LI RL e B.Im. sas già LI sas, che condannava al risarcimento dei danni in euro 137.763,01 oltre accessori, rigettava l'incidentale, ritenendo condivisibile la prima parte della motivazione sulla decadenza ma non le conclusioni posto che, avendo le parti adito l'autorità giudiziaria e non invocato la clausola arbitrale peraltro affetta da nullità perché generica, il primo giudice non avrebbe dovuto occuparsi di tale aspetto e le prove documentali, ignorate dal primo giudice , riguardavano il contratto tra le parti, la mancata contestazione tempestiva dei vizi e la mancata prova, gravante sull'acquirente, della non qualità delle forme di formaggio. L'intervenuta vendita a terzi senza contestazione della qualità, anzi l'attestazione della Cisa formaggi della buona qualità generale della merce, e la non considerazione delle prove fornite dalla venditrice comportavano l'accoglimento del gravame principale. Ricorrono LI RL e B.I.M. sas di LI AN AO & C. con due motivi, resiste la Cooperativa San Lucio. All'udienza del 14 febbraio 2018 la causa è stata rinviata a nuovo ruolo a seguito di istanza congiunta di rinvio per trattative, nulla opponendo il PG.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Le ricorrenti denunziano 1) violazione degli artt. 99 e 112 cpc, vizio di ultrapetizione perché la Cooperativa San Lucio ha spiegato o la propria domanda in appello solo
contro
LI RL;
2) omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione perché la sentenza, pur ritenendo condivisibile la prima parte della motivazione di primo grado, non ne ha condiviso le conclusioni. Ciò premesso, si osserva: Come dedotto, la Corte di appello ha ritenuto condivisibile la prima parte della motivazione sulla decadenza ma non le conclusioni posto che, avendo le parti adito l'autorità giudiziaria e non invocato la clausola arbitrale peraltro affetta da nullità perché generica, il primo giudice non avrebbe dovuto occuparsi di tale aspetto e le prove documentali, ignorate dal primo giudice , riguardavano il contratto tra le parti, la mancata contestazione tempestiva dei vizi e la mancata prova, gravante sull'acquirente, della non qualità delle forme di formaggio. L'intervenuta vendita a terzi senza contestazione della qualità, anzi l'attestazione della Cisa formaggi della buona qualità generale della merce, e la non considerazione delle prove fornite dalla venditrice comportavano l'accoglimento del gravame principale. In ordine al primo motivo va osservato che la sentenza definisce le odierne ricorrenti appellate ed appellanti incidentali e le stesse ricorrenti, nell'esposizione del fatto, fanno riferimento ad una citazione in primo grado della Cooperativa
contro
RL LI, ad altra citazione della RL LI e della B.Im. sas di LI AN AO & c., alla riunione delle due cause ed alla relativa sentenza, o ad un appello notificato ad entrambe le società che a loro volta hanno proposto appello incidentale. Il ricorrente che proponga la violazione dell'art. 112 cpc, al fine di evitare una statuizione di inammissibilità per novità della censura, ha l'onere non solo di allegare l'avvenuta deduzione della questione innanzi al giudice di merito ma anche di indicare in quale scritto difensivo o atto del giudizio precedente lo abbia fatto, onde dar modo alla Corte di Cassazione di controllare "ex actis" la veridicità di tale asserzione, prima di esaminare nel merito la questione stessa ( Cass. nn. 8206/2016 e 25546/2006). La seconda censura trascura che, a seguito della riformulazione della norma, disposta dall'art. 54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, conv. in legge 7 agosto 2012, n. 134, è denunciabile in cassazione solo l'omesso esame del fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti (Cass. 8 ottobre 2014, n. 21257, Rv. 632914). Il vizio motivazionale previsto dal n. 5) dell'art. 360 c.p.c., pertanto, presuppone che un esame della questione oggetto di doglianza vi sia pur sempre stato da parte del giudice di merito, ma che esso sia affetto dalla totale pretermissione di uno specifico fatto storico. Sotto altro profilo, come precisato dalle Sezioni Unite, la riformulazione dell'art. 360, 1 comma, n. 5, c.p.c., deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall'art. 12 delle preleggi, come riduzione al "minimo costituzionale" del sindacato di legittimità sulla motivazione. Può essere pertanto denunciata in cassazione solo l'anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all'esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali. Tale anomalia si esaurisce nella "mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico", nella "motivazione apparente", nel "contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili" e nella "motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile", esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di "sufficienza" della motivazione. Nel caso di specie non si ravvisano né l'omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, né un'anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante. La Corte d'appello, infatti, ha deciso la controversia sulla base delle risultanze, congruamente delibate. Donde il rigetto del ricorso e la condanna alle spese.
PER QUESTI MOTIVI
La Corte rigetta il ricorso, condanna la ricorrente alle spese liquidate in euro 4300 di cui 200 per esborsi, oltre accessori e o spese forfettarie nel 15%, dando atto dell'esistenza dei presupposti ex dpr 115/2002 per il versamento dell'ulteriore contributo