Sentenza 13 agosto 2004
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 13/08/2004, n. 15760 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 15760 |
| Data del deposito : | 13 agosto 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SPADONE Mario - Presidente -
Dott. BOGNANNI Salvatore - Consigliere -
Dott. CIOFFI Carlo - Consigliere -
Dott. SETTIMJ Giovanni - Consigliere -
Dott. MAZZIOTTI DI CELSO CI - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
BR UC, elettivamente domiciliato in ROMA VIA VIGLIENA 2, presso lo studio dell'avvocato ALESSANDRO FALCONI AMORELLI, difeso dall'avvocato DONATO PESCA, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
BM FORNACI BRIZIARELLI MARSCIANO SPA, in persona del Presidente PIO BRIZIARELLI, elettivamente domiciliato in ROMA via ANAPO 20, presso lo studio dell'avvocato CARLA RIZZO, che lo difende unitamente all'avvocato LEONELLO NARDUCCI, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 183/00 del Tribunale di VALLO DELLA LUCANIA, depositata il 15/05/00;
udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del 06/05/04 dal Consigliere Dott. CI MAZZIOTTI DI CELSO;
udito l'Avvocato PESCA Donato, difensore del ricorrente che ha chiesto accoglimento;
udito l'Avvocato RIZZO Carla, difensore del resistente che ha chiesto il rigetto;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. CAFIERO Dario che ha concluso per accoglimento del 3^ (terzo) motivo;
rigetto nel resto.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto notificato in data 1/12/1997 BR CI deduceva di aver acquistato dalla s.p.a. BM 2880 tegole che, poste in opera, erano risultate graffiate ed inidonee all'effetto estetico che aveva determinato l'acquisto di quel tipo di tegole. L'attore, quindi, chiedeva che, determinato il minor valore commerciale delle tegole ed il danno estetico, venisse operata la compensazione con il credito della BM per il prezzo della fornitura in questione. La convenuta, costituitasi, chiedeva il rigetto della domanda dell'attore e spiegava riconvenzionale per il pagamento del prezzo della fornitura, di cui alla fattura del 12/7/1997 per L. 1.773.060, nonché del prezzo dei materiali forniti dopo la contestazione, per un importo globale di L. 2.094.380.
Con sentenza 59/98 l'adito giudice di pace di Vallo della Lucania accoglieva sia la domanda principale - determinando il minor valore della merce in L.
1.171.716 e valutando il danno estetico in L. 700.000 - sia la domanda riconvenzionale condannando l'attore al pagamento di L. 471.716 pari alla differenza tra il minor valore della merce ed il danno estetico.
Avverso la detta sentenza la s.p.a. BM proponeva appello. Con sentenza 15/5/2000 il tribunale di Vallo della Lucania, in parziale accoglimento dell'appello, condannava BR CI al pagamento in favore della BM di L.
1.171.716 osservando: che era infondata l'eccezione sollevata dal BR relativa all'asserita nullità dell'atto di appello per la mancata enunciazione della cosa oggetto della domanda;
che, pur se le conclusioni formulate in detto atto erano generiche e non contenevano l'indicazione puntuale del provvedimento giurisdizionale richiesto, nella parte espositiva del gravame erano stati dettagliatamente individuati i motivi di censura della sentenza impugnata dai quali era agevole desumere la natura dei provvedimenti di merito chiesti dall'appellante; che pertanto le conclusioni formulate dalla s.p.a. BM in sede di precisazione delle conclusioni rappresentavano una mera esplicazione di quanto contenuto in nuce nell'atto di appello e ben potevano essere ricavate autonomamente dal giudicante mediante una corretta interpretazione di detto atto;
che la domanda dell'attore era ricompresa nel valore di due milioni, mentre la domanda riconvenzionale esorbitava da tale limite, sicché si era realizzato un simultaneus processus tra una controversia attribuita alla giurisdizione di equità ed altra da decidersi secondo diritto;
che non era possibile la scissione della decisione di dette domande, da esaminare congiuntamente stante la connessione tra le stesse, per cui il giudice di pace era tenuto ad applicare le norme di diritto per decidere l'intera controversia, con conseguente inapplicabilità del secondo comma dell'art. 113 c.p.c.;
che il giudice di pace aveva erroneamente applicato il secondo comma dell'art. 1227 c.c. ritenendo legittimato il compratore ad eseguire la messa in opera delle tegole difettose al fine di evitare danni maggiori connessi alla scopertura del tetto;
che il compratore, constatata l'inutilizzabilità delle tegole, non avrebbe dovuto procedere alla messa in opera delle stesse, ben potendo risolvere il problema della scopertura del tetto con l'acquisto di una nuova partita di tegole;
che tale comportamento non poteva considerarsi particolarmente gravoso per cui doveva essere esclusa la risarcibilità del danno estetico in forza del secondo comma dell'art. 1227 c.c.. La cassazione della sentenza del tribunale di Vallo della Lucania è stata chiesta da BR CI con ricorso affidato a quattro motivi. La s.p.a. BM ha resistito con controricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di ricorso BR CI, denunciando violazione degli articolo 113 e 339 c.p.c., deduce che nel nostro ordinamento processuale civile esiste il ed. "principio dell'autonomia dei mezzi di impugnazione" avverso decisioni di più domande contenute nella stessa sentenza. Nella specie la domanda proposta da esso BR era di valore inferiore a L.
2.000.000 per cui era da decidere secondo equità, con sentenza soggetta solo al ricorso per Cassazione. Il giudizio secondo diritto doveva avvenire esclusivamente con riferimento alla domanda riconvenzionale - di valore superiore a L. 2.000.000 - senza poter influire sulla domanda principale soggetta a giudizio di equità. Di conseguenza il tribunale avrebbe dovuto ritenere appellabile solo la pronuncia sulla domanda riconvenzionale e non la decisione della domanda principale impugnabile con ricorso per Cassazione.
Il motivo è infondato posto che, come è pacifico nella giurisprudenza di legittimità, nel caso in cui sia proposta al giudice di pace domanda principale di valore non eccedente il limite previsto per la decisione secondo equità e domanda riconvenzionale (connessa a quella principale) eccedente il detto limite, l'intera causa va decisa secondo diritto e la sentenza è appellabile (e non ricorribile per Cassazione) atteso che nella determinazione del valore, anche ai fini dell'ammissibilità del giudizio secondo equità, occorre tener conto della domanda riconvenzionale ancorché la stessa sia stata respinta (sentenze 26/2/2003 n. 2889; 26/2/2003 n. 2890; 23/11/2001 n. 14858). Nella specie è evidente l'esistenza della connessione tra la domanda di riduzione del prezzo e di risarcimento danni proposta in via principale dal BR e la domanda riconvenzionale spiegata dalla BM di pagamento del prezzo della fornitura delle tegole in questione: le due domande trovano origine nel medesimo rapporto giuridico che entrambe le parti hanno dedotto in giudizio a sostegno delle contrapposte pretese.
Con il secondo motivo il BR denuncia violazione degli articoli 163, 164, 183 e 342 c.p.c., nonché vizi di motivazione, sostenendo che il tribunale ha errato nel non aver dichiarato la nullità dell'atto di appello per assoluta mancanza del petitum sostanziale non avendo l'appellante formulato alcuna richiesta di merito in ordine alla sua domanda. La società BM, infatti, si era limitata semplicemente ad illustrare i motivi di gravame senza richiedere provvedimenti di merito ed impedendo quindi al giudice di secondo grado di conoscere le decisioni da adottare e l'estensione del proposto appello. Nella specie il tribunale non solo non ha indicato le domande in concreto proposte, ma ha omesso di fornire una motivazione idonea a conoscere le ragioni per le quali le domande formulate in sede di precisazione delle conclusioni potessero ritenersi contenute "in nuce" nell'atto di appello. Anche questo motivo non è fondato: la sentenza impugnata è sul punto corretta e conforme ai principi più volte affermati da questa Corte secondo cui l'atto introduttivo del giudizio deve essere interpretato nel suo complesso, al fine di verificare la presenza di tutti gli elementi della domanda che siano prescritti sotto comminatoria di nullità o di preclusione (art. 163, 164, 342, 414 e 434 c.p.c.); ne consegue che la mancata riproduzione, nella parte dell'atto di appello a ciò destinata, delle conclusioni relative ad uno specifico motivo di gravame non può equivalere a difetto di impugnazione o essere causa della nullità di essa, se dal contesto dell'atto risulti, sia pur in termini non formali, una univoca manifestazione di volontà di proporre impugnazione per quello specifico motivo (tra le tante, sentenza 15/5/2003 n. 7585). Infatti il principio della libertà di forma degli atti di parte nel processo civile non consente di tenere distinte, ai fini della concreta ricerca delle istanze rivolte al giudice, le diverse parti degli scritti difensivi ed impone l'esame globale di essi, ben potendo essere contenute (sempre che la forma adottata non sia tale da generare equivoche interpretazioni) nella parte espositiva richieste conclusive e argomentazioni difensive tra le conclusioni di detti atti.
Va altresì aggiunto che l'interpretazione del contenuto dell'atto di appello è demandata istituzionalmente al giudice del merito - insindacabile in sede di legittimità se congruamente motivata - e non è soggetta alle regole di ermeneutica contrattuale non potendo essere limitata alle espressioni letterali usate, ma dovendo tener conto delle sostanziali finalità perseguite dalla parte (sentenza 20/10/2003 n. 15643). In particolare il giudice del merito, nell'esercizio del suo potere di interpretazione e qualificazione giuridica della domanda non è in ciò condizionato dalla formula adottata dalla parte ed ha il potere, ma anche il dovere, di accertare e valutare il contenuto sostanziale della pretesa, quale risulta desumibile non solo dal tenore letterale degli atti, ma anche dalla natura delle vicende dedotte e rappresentate dalla parte istante e dalle eventuali precisazioni formulate nel corso del giudizio, nonché di tener conto del provvedimento richiesto in concreto, con il solo limite impostogli dal rispetto del principio della corrispondenza della pronuncia alla richiesta e dalla esigenza di non sostituire d'ufficio una diversa azione a quella formalmente proposta (sentenza 27/1/2001 n. 2908). Nella specie, come riportato nella parte narrativa che precede, il tribunale di Vallo della Lucania ha rigettato l'eccezione di nullità dell'atto di appello - sollevata dal BR per la asserita mancanza del requisito di cui al n. 3 dell'articolo 163 c.p.c. - affermando che da una corretta interpretazione del detto atto di gravame era agevolmente consentito desumere i provvedimenti richiesti come poi formulati in sede di precisazione delle conclusioni. Trattasi di valutazione congruamente e logicamente motivata che si sottrae al controllo di questa Corte di legittimità avendo il giudice del gravame interpretato, come dovuto, nel suo insieme l'impugnazione proposta dalla s.p.a. BM tenendo conto anche dei motivi di censura individuabili nella parte espositiva dell'atto introduttivo del giudizio di secondo grado.
Con il terzo motivo di ricorso il BR denuncia violazione degli articoli 329, 346, 112 c.p.c. e 1227 c.c., nonché vizi di motivazione. Ad avviso del ricorrente il tribunale, nell'esaminare la questione relativa al danno estetico riconosciuto dal giudice di primo grado, non si è avveduto che ogni decisione al riguardo gli era preclusa per aver costituito tale questione un "punto" della controversia sul quale si era formato il giudicato interno in quanto non impugnato dalla società appellante che non aveva mosso alcuna censura alla parte della sentenza del pretore concernente il rigetto della tesi difensiva della BM circa l'asserita responsabilità di esso BR in ordine al verificarsi di detto danno. Peraltro l'eccezione di non risarcibilità del danno estetico in forza del disposto dell'articolo 1227, secondo comma, c.c. non poteva essere rilevata di ufficio dal giudice di appello perché rivolta a far valere un "fatto estintivo e modificativo" proponibile solo ad istanza di parte ex articolo 2697 c.c.. Inoltre la motivazione della sentenza impugnata è sul punto carente e contraddittoria: è infatti apodittica ed illogica l'affermazione del tribunale secondo cui nella specie l'acquisto di una nuova partita di tegole andava considerato come comportamento meno gravoso di quello che esso ricorrente aveva tenuto montando le tegole difettose.
Il motivo è fondato nei sensi e nei limiti di seguito precisati. Dalla lettura degli atti processuali - attività consentita in questa sede di legittimità attesa la natura (in procedendo) del vizio denunciato - e, in particolare, della comparsa di costituzione della s.p.a. BM, della sentenza di primo grado e dell'atto di appello come articolato dalla società ricorrente, risultano i seguenti dati:
- con la comparsa di costituzione in primo grado la BM, tra l'altro, eccepì espressamente (alla pagina 3) che nessuna responsabilità poteva essere addebitata ad essa società "per il danno estetico lamentato dall'attore avendolo egli stesso determinato con il montaggio di tegole che gli erano apparse visibilmente difettose";
- con la sentenza di primo grado il giudice di pace ritenne infondata "l'eccezione della convenuta sulla posa in opera del materiale fornito, una volta accertatone il difetto" affermando che l'attore, non avendo "immediata disponibilità di altre tegole", legittimamente aveva eseguito "la messa in opera delle tegole, conformemente all'articolo 1227 2 co. .c." per evitare altri danni al fabbricato (pagine 6 - 7 della citata sentenza);
- con l'atto di appello la BM, con riferimento al punto concernente il danno estetico, non ripropose l'eccezione sollevata in primo grado relativa alla responsabilità dello stesso BR in ordine a tale danno (per aver montato le tegole difettose) sostenendo invece che il BR non poteva pretendere il risarcimento per il detto danno "che era stato convenzionalmente escluso dalla garanzia" (pagina 6 dell'atto di gravame).
Da quanto procede risulta evidente la sussistenza del vizio di ultrapetizione denunciato con il motivo di ricorso in esame per aver il tribunale, in riforma della decisione del giudice di pace, rigettato la domanda proposta dal BR relativa al risarcimento per danno estetico per una ragione (possibilità di coprire il tetto con altre tegole da acquistare e poi porre in opera) rilevata di ufficio ed estranea al dibattito svoltosi tra le parti nel giudizio di gravame.
Al riguardo è appena il caso di osservare che, come è noto e più volte ribadito da questa Corte, l'effetto devolutivo dell'appello entro i limiti d'impugnazione preclude al giudice del gravame di estendere le sue statuizioni a punti che non siano compresi, neanche implicitamente, nel tema del dibattito oggetto del gravame: l'appello non ha infatti effetto pienamente devolutivo per cui è inammissibile l'estensione dell'esame del giudice di secondo grado a profili in ordine ai quali non è stata svolta alcuna censura non essendo sufficiente a tali fini la richiesta generica di riforma integrale della sentenza impugnata (sentenze 29/9/2003 n. 14507; 28/5/2003 n. 8501; 23/7/2002 n. 10734; 11/10/1999 n. 11399). Nella specie l'ambito del dibattito tra le parti nel giudizio di appello, in ordine alla questione del riconoscimento o meno del richiesto risarcimento del danno estetico, era limitato esclusivamente a quanto sul punto era stato dedotto nei motivi del gravame proposto dalla BM, ossia la sussistenza o meno dell'asserita previsione nelle condizioni generali di vendita della esclusione del danno estetico dalla garanzia.
Bisogna peraltro rilevare che - come è principio pacifico nella giurisprudenza di legittimità - con riguardo all'esimente da responsabilità, prevista dal secondo comma dell'articolo 1227 c.c., il giudice del merito è tenuto a svolgere l'indagine in ordine all'omesso uso dell'ordinaria diligenza da parte del creditore soltanto se vi sia un'espressa istanza del debitore, la cui richiesta integra gli estremi di una eccezione in senso proprio, con la conseguenza che non può essere rilevata dal giudice d'ufficio (sentenze 26/2/2003 n. 2868; 23/5/2001 n. 7025; 2/4/2001 n. 4799). Il motivo va pertanto accolto sotto il profilo della violazione dell'articolo 112 c.p.c. e non anche con riferimento alla tesi del ricorrente relativa al giudicato che si sarebbe formato sul punto del danno estetico che aveva formato oggetto di specifica censura da parte della BM la quale - come ribadito e posto in evidenza nel controricorso - aveva dedotto che il detto danno "era escluso negozialmente".
Dall'accoglimento del terzo motivo di ricorso deriva il conseguente assorbimento del quarto motivo concernente il regolamento delle spese.
La sentenza impugnata va pertanto cassata in relazione al motivo accolto e la causa rinviata al tribunale di Salerno che procederà ad un nuovo esame tenendo conto dei rilievi sopra esposti ed uniformandosi ai principi di diritto sopra enunciati. Il designato giudice del rinvio provvedere altresì sulle spese del presente giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte rigetta il primo ed il secondo motivo di ricorso, accoglie il terzo, assorbito il quarto, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia, anche per le spese del giudizio di Cassazione, al tribunale di Salerno.
Così deciso in Roma, il 6 maggio 2004.
Depositato in Cancelleria il 13 agosto 2004