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Sentenza 9 maggio 2025
Sentenza 9 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Modena, sentenza 09/05/2025, n. 577 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Modena |
| Numero : | 577 |
| Data del deposito : | 9 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 6184/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MODENA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Riccardo Di Pasquale Presidente relatore dott. Eleonora Ramacciotti Giudice dott. Francesca Cerrone Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA
nel procedimento civile iscritto al n. r.g. 6184/2024 promosso da:
(C.F. ), Parte_1 C.F._1 con il patrocinio dell'avv. FERRI CLAUDIA e dell'avv. MANICA MARCO
ATTORE contro
(C.F. ), Controparte_1 C.F._2 con il patrocinio dell'avv. GERMANA' FRANCESCA
CONVENUTA
Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale.
Il Tribunale
CONCLUSIONI DELLE PARTI: le parti hanno concluso sul vincolo come in verbale d'udienza del
7/5/2025
F A T T O E DI R I T T O
Con ricorso depositato in data 23/12/2024 chiedeva a questo Tribunale di Parte_1
pronunciare la cessazione degli effetti civili (da intendersi come scioglimento del matrimonio) celebrato in MARANO S/P il 28/05/2005 tra il ricorrente e Controparte_1
unione dalla quale nasceva una figlia , il 1/8/2006);
[...] Per_1
il ricorrente invocava l'applicazione dell'art. 3 n. 2 L.
1.12.1970 n. 898, come successivamente pagina 1 di 3 modificato dalla Legge n. 55/2015, dando conto del fatto che i coniugi vivevano separati dal 2022, data nella quale erano comparsi dinanzi al Presidente del Tribunale nel contesto del giudizio di separazione poi definito decreto di omologa emesso dal Tribunale di Modena in data 23/12/2022.
Parte ricorrente formulava, altresì, ulteriori domande accessorie inerenti la casa familiare e la figlia maggiorenne.
Si costituiva la convenuta che non si opponeva alla declaratoria di scioglimento del matrimonio, chiedendo, tuttavia, una diversa regolamentazione delle questioni accessorie.
Alla prima udienza tenutasi in data 7/5/2025 i difensori delle parti precisavano le conclusioni sul vincolo e procedevano alla discussione orale ai sensi dell'art. 473 bis.21 c.p.c.; la causa veniva, quindi, rimessa al Collegio per la decisione.
§§
La domanda congiunta delle parti volta ad ottenere la dichiarazione di scioglimento del matrimonio è fondata e va accolta.
Invero i coniugi, uniti in matrimonio civile a MARANO S/P il 28/05/2005, hanno definito la propria separazione in forza di decreto di omologa emesso dal Tribunale di Modena in data 23/12/2022.
Protraendosi lo stato di separazione tra gli stessi per il tempo previsto dalla legge e non essendo stata eccepita una intervenuta riconciliazione, ricorrono pertanto gli estremi previsti dall'art. 3 n. 2 lett. B L.
n. 898/70 e successive modifiche per la pronuncia di scioglimento del matrimonio, dovendosi ritenere accertato, alla luce delle risultanze istruttorie, che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
Quanto alle ulteriori questioni inerenti i rapporti parentali ed economici fra le parti, si provvede con separata ordinanza.
Ogni determinazione relativa alla regolamentazione delle spese di lite viene rimessa alla definizione del merito.
P . Q . M .
Il Tribunale, non definitivamente pronunciando, in contraddittorio delle parti, con l'intervento del
Pubblico Ministero
I – DICHIARA lo scioglimento del matrimonio civile contratto in MARANO S/P il 28/05/2005 fra nato a [...] il [...] e Parte_1
nata a [...] il [...] Controparte_1
II - ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del comune di MARANO S/P di procedere all'annotazione della presente sentenza nei registri degli atti di matrimonio di detto Comune
pagina 2 di 3 Anno 2005 Atto n. 4 Parte II Serie C
III - dispone con separata ordinanza la rimessione della causa in istruttoria per tutte le altre questioni;
IV - rinvia la regolamentazione delle spese di lite alla definizione del merito.
Dispone che la cancelleria trasmetta copia autentica della presente sentenza, quando sarà passata in giudicato, all'Ufficio dello Stato Civile del predetto Comune per l'annotazione prevista dall'art. 69 lettera d) del D.P.R. 3 novembre 2000 n. 396.
Così deciso in Modena nella Camera di Consiglio della Sezione Prima Civile in data 7 maggio 2025
Il Presidente estensore
Riccardo Di Pasquale
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MODENA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Riccardo Di Pasquale Presidente relatore dott. Eleonora Ramacciotti Giudice dott. Francesca Cerrone Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA
nel procedimento civile iscritto al n. r.g. 6184/2024 promosso da:
(C.F. ), Parte_1 C.F._1 con il patrocinio dell'avv. FERRI CLAUDIA e dell'avv. MANICA MARCO
ATTORE contro
(C.F. ), Controparte_1 C.F._2 con il patrocinio dell'avv. GERMANA' FRANCESCA
CONVENUTA
Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale.
Il Tribunale
CONCLUSIONI DELLE PARTI: le parti hanno concluso sul vincolo come in verbale d'udienza del
7/5/2025
F A T T O E DI R I T T O
Con ricorso depositato in data 23/12/2024 chiedeva a questo Tribunale di Parte_1
pronunciare la cessazione degli effetti civili (da intendersi come scioglimento del matrimonio) celebrato in MARANO S/P il 28/05/2005 tra il ricorrente e Controparte_1
unione dalla quale nasceva una figlia , il 1/8/2006);
[...] Per_1
il ricorrente invocava l'applicazione dell'art. 3 n. 2 L.
1.12.1970 n. 898, come successivamente pagina 1 di 3 modificato dalla Legge n. 55/2015, dando conto del fatto che i coniugi vivevano separati dal 2022, data nella quale erano comparsi dinanzi al Presidente del Tribunale nel contesto del giudizio di separazione poi definito decreto di omologa emesso dal Tribunale di Modena in data 23/12/2022.
Parte ricorrente formulava, altresì, ulteriori domande accessorie inerenti la casa familiare e la figlia maggiorenne.
Si costituiva la convenuta che non si opponeva alla declaratoria di scioglimento del matrimonio, chiedendo, tuttavia, una diversa regolamentazione delle questioni accessorie.
Alla prima udienza tenutasi in data 7/5/2025 i difensori delle parti precisavano le conclusioni sul vincolo e procedevano alla discussione orale ai sensi dell'art. 473 bis.21 c.p.c.; la causa veniva, quindi, rimessa al Collegio per la decisione.
§§
La domanda congiunta delle parti volta ad ottenere la dichiarazione di scioglimento del matrimonio è fondata e va accolta.
Invero i coniugi, uniti in matrimonio civile a MARANO S/P il 28/05/2005, hanno definito la propria separazione in forza di decreto di omologa emesso dal Tribunale di Modena in data 23/12/2022.
Protraendosi lo stato di separazione tra gli stessi per il tempo previsto dalla legge e non essendo stata eccepita una intervenuta riconciliazione, ricorrono pertanto gli estremi previsti dall'art. 3 n. 2 lett. B L.
n. 898/70 e successive modifiche per la pronuncia di scioglimento del matrimonio, dovendosi ritenere accertato, alla luce delle risultanze istruttorie, che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
Quanto alle ulteriori questioni inerenti i rapporti parentali ed economici fra le parti, si provvede con separata ordinanza.
Ogni determinazione relativa alla regolamentazione delle spese di lite viene rimessa alla definizione del merito.
P . Q . M .
Il Tribunale, non definitivamente pronunciando, in contraddittorio delle parti, con l'intervento del
Pubblico Ministero
I – DICHIARA lo scioglimento del matrimonio civile contratto in MARANO S/P il 28/05/2005 fra nato a [...] il [...] e Parte_1
nata a [...] il [...] Controparte_1
II - ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del comune di MARANO S/P di procedere all'annotazione della presente sentenza nei registri degli atti di matrimonio di detto Comune
pagina 2 di 3 Anno 2005 Atto n. 4 Parte II Serie C
III - dispone con separata ordinanza la rimessione della causa in istruttoria per tutte le altre questioni;
IV - rinvia la regolamentazione delle spese di lite alla definizione del merito.
Dispone che la cancelleria trasmetta copia autentica della presente sentenza, quando sarà passata in giudicato, all'Ufficio dello Stato Civile del predetto Comune per l'annotazione prevista dall'art. 69 lettera d) del D.P.R. 3 novembre 2000 n. 396.
Così deciso in Modena nella Camera di Consiglio della Sezione Prima Civile in data 7 maggio 2025
Il Presidente estensore
Riccardo Di Pasquale
pagina 3 di 3