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Sentenza 17 dicembre 2025
Sentenza 17 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pistoia, sentenza 17/12/2025, n. 303 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pistoia |
| Numero : | 303 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PISTOIA
Sezione Lavoro
Il Giudice Onorario dott.ssa Vanessa Rocchi, in funzione di Giudice del Lavoro, nella pubblica udienza del 17 dicembre 2025 ha pronunciato la seguente sentenza nella causa di lavoro n. 860/2024 R.G. promossa
DAL
Il sig. - cod. fis. (C.F. ) - nato a [...], Parte_1 C.F._1 il 30 aprile 1961 e residente in [...], Loc. Casalguidi (PT), rappresentato e difeso dall'avv. Francesco BORSI ed elettivamente domiciliato presso e nello studio del medesimo in Pistoia, Via Macallè n. 14, giusta procura allegata telematicamente al ricorso introduttivo in opposizione
- Parte ricorrente -
CONTRO
L' , in persona del Controparte_1
Presidente pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. Francesco FALSO in forza di procura generale alle liti, rep. 37875 racc. 7313 dd. 22.03.2024 per atto Notaio in Roma Persona_1
- Parte resistente - Parte resistente
Oggetto: ricorso in opposizione ex art. 442 cpc avverso delibera n. 1367 del 12.09.2024 – CP_1 rimborso contributi previdenziali indebitamente versati per euro 19.160,00.
Conclusioni: come in atti e da verbale di udienza del 17.12.2025.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso introduttivo in opposizione depositato in data 5.11.2024, il sig. Parte_1
proponeva opposizione avverso la delibera n. 1367 del 12.09.2024, ricevuta in data
[...] CP_1
17.09.2024, di rigetto del rimborso di contributi indebitamente versati per il periodo 1988-2000 che lo stesso aveva erroneamente versato anche alla ES RC , per complessivi € CP_1
19.160,00. A sostegno della presente domanda di opposizione, l'odierno ricorrente Parte_1 sosteneva:
1. in diritto, la imprescrittibilità del diritto alla ripetizione dei contributi indebitamente versati alle gestioni lavoratori autonomi ritenendo che la disciplina di cui all'art. 12 L. 613/1966 dovesse necessariamente essere considerata speciale rispetto a quella generale e che addirittura dovesse ritenersi eccezionale, poiché il contenuto si ispirava ad un principio contrastante con quello generale, che è sotteso a tutte le altre norme che regolano una determinata materia, in questo caso la prescrittibilità dell'indebito.
1.1.Contestazione sul calcolo degli interessi richiesti in quanto errato;
2. Una riserva di azione di richiedere la restituzione delle somme versate alla gestione commercianti nel periodo 2001/2012 del pari indebitamente corrisposte.
Concludeva, quindi, affinchè: “Pregiudizialmente e nel merito: accertare e dichiarare la nullità o comunque l'illegittimità della comunicazione di rigetto in epigrafe indicata per i motivi esposti nel presente atto e, conseguentemente, condannare l' di Pistoia al rimborso in favore del sig. CP_1 dei contributi indebitamente versati alla ES RC per il Parte_1 periodo 01/10/1986-31/12/2000 pari ad € 19.160,00, ovvero alla diversa maggiore o minor somma ritenuta di giustizia, oltre interessi dai singoli versamenti all'effettivo saldo, oppure a partire dalla data del 25 novembre 2019, o dalla diversa data ritenuta di giustizia. 2) in ogni caso con vittoria di compensi e spese”.
Si costituiva l' mediante propria memoria difensiva depositata in data 10.02.2025 CP_2 contestando in toto l'opposizione proposta e ritendo la domanda prescritta da tempo e concludendo affinchè “Voglia l'On.le Tribunale adito dichiarare inammissibile e, comunque, respingere nel merito la domanda avversaria in quanto infondata in fatto e diritto con il favore delle spese del giudizio”
Ora con decreto del 11.11.2025 il giudice fissava la prima udienza di comparizione delle parti per il 20.03.2025.
Dopo vari rinvii della causa, all'udienza del 22.07.2025 il giudice rinviava il fascicolo per discussione ritenendo la causa fondata e matura sui documenti già prodotti dalle parti.
All'udienza del 17.12.2025 le parti discutevano la causa riportandosi agli atti depositati e – dopo ritiro in camera di consiglio – veniva decisa con sentenza e motivazione contestuale di cui si dava pubblica lettura del relativo dispositivo in assenza delle parti costituite.
IN FATTO E IN DIRITTO
Il ricorso introduttivo in opposizione così come proposto dal sig. Parte_1 appare infondato in fatto ed in diritto e pertanto deve essere integralmente respinto.
La successione dei fatti oggettivi risulta pacifica tra le parti e, pertanto, è risultante al vero che:
1) il sig. dal 1.10.1986 al 31.12.2012 era stato titolare di ditta Parte_1 individuale avente ad oggetto il commercio al dettaglio di fiori e piante ornamentali con il versamento della relativa contribuzione alla ES RC;
CP_1
2) poi, il ricorrente, dal 14.10.1980 al 30.01.2000, aveva prestato l'attività come dipendente impiegato in agricoltura presso , versando la relativa contribuzione;
Parte_2
3) dopo aver visionato nel proprio cassetto previdenziale l'estratto conto retributivo, il sig. nviava, in data 25.11.2019, una prima missiva al fine di richiedere il rimborso Parte_1 della doppia contribuzione versata erroneamente per il periodo 1986-2012 ed altresì per segnalare la mancanza in estratto dei contributi versati come lavoratore dipendente dal 14.10.1980 al 31.12.1992 (cfr doc. 2); 4) con risposta del 14.02.2020, l' riferiva: “Per attivare il rimborso, che chiederà CP_1 successivamente all'area ES Credito, deve prima essere richiesta la sospensione dell'obbligo contributivo. Il modello da utilizzare è il mod. AP17 che troverà in allegato. Dovrà dichiarare qual è stata l'attività prevalente svolta nei periodi con doppia contribuzione e specificare dettagliatamente i periodi. Il modello dovrà essere inviato a
(cfr. doc. 3); Email_1
5) In data 19.02.2020, l' comunicava che “l'area anagrafica flussi ha provveduto a CP_1 sospendere l'obbligo contributivo per la gestione autonomi. La sospensione è stata attivata per i periodi che, in estratto contributivo, risultano coperti da contribuzione commercianti e contribuzione per attività subordinata ovvero per il periodo dal 01/01/1993 al 31/12/1993 e per il periodo dal 01/01/1995 al 31/07/2000” (cfr. doc. 3).
6) in data 3.03.2020, il sig. quindi, si recava in appuntamento presso uno Parte_1 sportello della sede provinciale di Pistoia in quanto dal computo sospensivo operato CP_1 dall' si evinceva la, già segnalata ad opera del ricorrente, mancanza dei periodi CP_1 contributivi quale lavoratore dipendente dal 14.10.1980 al 31.12.1992 e in pari data inviava nuova missiva al medesimo indirizzo dell'Istituto per comunicare l'avvenuta ricongiunzione contributiva del segnalato periodo mancante e la redazione di nuovo estratto previdenziale, stavolta completo, dal quale risultava evidente il versamento di una doppia contribuzione nel periodo 1986-2012 (cfr. doc. 4-5)
7) in data 16.06.2021 l' rigettava definitivamente l'istanza di rimborso in quanto CP_1
“purtroppo i contributi indebitamente versati dal sig. non possono essere Parte_1 rimborsati perché è decorso il termine decennale di prescrizione (vedere circolare 75/2021). I contributi versati, in quanto indebiti, non potranno essere considerati ai fini pensionistici” (cfr. doc. 7).
8) avverso la suddetta comunicazione di rigetto, il sig. presentava ricorso Parte_1 amministrativo telematico in data 18.03.2024 (cfr. doc. 6).
9) In data 17.09.2024, con delibera n. 1367 del 12.09.2024, l' rigettava il proposto ricorso, CP_1 nuovamente sulla base del dettato della circolare n. 75 del 6 maggio 2021 (v. doc. 1).
E' sulla base di tali eventi che il sig. riteneva pacifico come, Parte_1 quantomeno nel periodo 1988-2000, lo stesso avesse erroneamente versato la contribuzione anche alla ES RC , per complessivi € 19.160,00 (cfr. doc. 1) e ne chiedeva la CP_1 ripetizione ritenendo l'imprescrittibilità di tale pretesa creditoria, ciò a differenza della interpretazione operata da circa il rigetto di tale domanda mossa dal ricorrente per l'intervenuta CP_1 prescrizione del relativo diritto.
Infatti l'unico motivo di discussione di questo primo grado di giudizio è la spettanza o meno in capo alla parte ricorrente del diritto a beneficiare del rimborso e della ripetizione dei contributi indebitamente versati per tutto il periodo dal 1986/2000 dal sig. alla Parte_1
ES RC quale diritto imprescrittibile oppure da considerarsi prescritto nel termine decennale alla richiesta dello stesso ricorrente presentata all'Ente del 25.11.2029 come diversamente sostenuto da . CP_1 Orbene, questo giudice ritiene di condividere l'interpretazione della disciplina in oggetto così come dedotta, esposta e rappresentata da parte dell'Ente resistente in virtù anche di quanto stabilito dalla Suprema Corte di Cassazione che ha ripetutamente affermato che il rimborso dei contributi indebitamente versati costituisce oggetto di una obbligazione pecuniaria che trova la sua fonte nell'art. 2033 c.c. ed è assoggettata, nei limiti dell'intrinseca compatibilità, alle norme dettate in generale per le obbligazioni pecuniarie (v. Cass. nn. 3014-89, 1244-88, 2513-87, 2432-87, 281-87; 9399- 91).
Per meglio specificare, è da ritenersi che "... In tema di contributi indebitamente versati alla ### l'art. 12 della legge 22 luglio 1966, n. 613, deroga alla disciplina di cui all'art. 8, comma 1, del d.P.R. 26 aprile 1957, n. 818, limitatamente alla computabilità dei contributi ai fini del diritto e della misura delle prestazioni pensionistiche, ma non incide sul regime prescrizionale del diritto alla ripetizione dell'indebito, il quale rimane soggetto all'ordinaria prescrizione decennale di cui all'art. 2946 c.c., decorrente dalla data del pagamento. ..." (cfr. di recente Corte d'Appello dell'Aquila, Sentenza n. 57/2024 del 29-01-2024).
E' da ritenersi e condividere l'interpretazione giuridica per cui l'art. 12 della Legge n. 613/1966, come richiamata da parte ricorrente, deroga alla disciplina generale in materia di computabilità dei contributi indebitamente versati ai fini pensionistici, stabilendo che tali contributi non sono mai computabili, indipendentemente dal momento in cui sono stati versati. Tuttavia, va precisato che tale deroga non si estende al regime della prescrizione del diritto alla ripetizione dell'indebito in quanto la locuzione "indebitamente versati in qualsiasi tempo" si riferisce al momento del versamento dei contributi, e non al momento in cui viene esercitato il diritto alla restituzione. Se il legislatore avesse voluto rendere imprescrittibile il diritto al rimborso, avrebbe dovuto affermarlo espressamente. Pertanto, il diritto alla restituzione dei contributi indebitamente versati all' da parte del CP_1
soggetto all'ordinaria prescrizione decennale, che decorre dalla data del pagamento. Parte_1
A ciò poi si aggiunge anche quanto disposto dalla Circolare n. 75 del 2021 con la quale l' ha CP_1 fornito le istruzioni in materia di rimborsi della contribuzione previdenziale e assistenziale indebitamente versata alle e degli esercenti attività commerciali, specificando Controparte_3 che i contributi disciplinati dalla Legge n. 613/1996, indebitamente versati in qualsiasi tempo, non sono computabili agli effetti del diritto alle prestazioni e della misura di esse e, salvo il caso di dolo, sono restituiti, senza interessi, all'assicurato o ai suoi aventi causa. Dunque, la contribuzione indebitamente versata alle Gestioni autonome - si legge - in nessun caso può essere oggetto di convalida da parte dell'Istituto ai fini del diritto e della misura delle prestazioni pensionistiche spettanti ai predetti lavoratori autonomi. Pertanto, le ipotesi di versamento alle Controparte_3
e degli esercenti attività commerciali di somme non dovute a titolo di contributi – che non possono essere accreditate sulla posizione assicurativa in virtù delle speciali norme che disciplinano i versamenti effettuati alle – sono qualificabili come indebito oggettivo ai sensi dell'articolo CP_3
2033 del c.c. e il diritto al rimborso soggiace all'ordinario termine di prescrizione decennale stabilito dall'articolo 2946 del c.c.: interpretazione in linea e confermata anche dalla Corte di Cassazione (cfr Cass. civ., sez. lav., n. 25488/2007).
Nel caso di specie si tratta della richiesta di rimborso dei contributi relativi agli anni dal 1986 – 2000 versati alle scadenze di legge alla ES RC ed alcuna tempestiva richiesta di restituzione è mai stata presentata all'Ente da parte del ricorrente sino al 24.09.2020 (cfr. doc. 2), quando già erano oramai ampiamente decorsi i termini di prescrizione. Anche quanto sostenuto dal sig. circa il fatto che avesse richiesto il rimborso dei Parte_1 contributi versati in eccedenza in data 25.11.2019 e successivamente le domande venivano ripresentate più volte, risulta non veritiera in quanto, in realtà, in tale data veniva prodotta all'Ente una dichiarazione sostitutiva di atto notorio dove il ricorrente afferma che “ho pagato doppi contributi come titolare di impresa com. e lavoro dipendente dal 01/10/1986 al 31/12/2012; da e/c previdenziale in mio possesso risultano mancanti i contributi come lav. Dip. da 14/10/1980 a 31/12/1992. Allego certificato di ENPAIA;
prego provvedere al calcolo della doppia contribuzione ai fini di una richiesta di rimborso e ricercare le contribuzioni mancanti in vs E/C”. La domanda di rimborso presentata in via telematica dal ricorrente è, pertanto, quella del 24.09.2020.
Ad ogni buon conto, in ogni caso, anche se si volesse attribuirsi efficacia all'atto notorio inviato dall'odierno ricorrente in data 25.11.2019, è matematico che sarebbe stata comunque una richiesta ultra tardiva in quanto erano già decorsi diciannove anni dal versamento indebito.
Alla luce di tali principi giuridici ed interpretativi sopraesposti, ecco che per tutte tali motivazioni la domanda formulata da parte ricorrente deve essere respinta in quanto inammissibile perché prescritta.
Le spese di lite seguono il principio della soccombenza di parte ricorrente e sono liquidate come in dispositivo in virtù della somma richiesta e dell'esigua attività processuale espletata.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando nella causa di lavoro n. 860/2024 R.G., ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
-respinge il ricorso introduttivo proposto da parte ricorrente in quanto inammissibile perché prescritto;
-condanna parte ricorrente alla refusione delle spese di lite sostenute da parte nel CP_2 presente giudizio che si liquidano in complessive euro 1.865,00.= per compensi professionali, oltre al rimborso forfettario al 15%, Iva e CPA come per legge e se dovute.
Così deciso in Pistoia lì 17 dicembre 2025
Il Giudice del Lavoro
GOP Dott.ssa Vanessa Rocchi