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Sentenza 10 novembre 2025
Sentenza 10 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 10/11/2025, n. 2364 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 2364 |
| Data del deposito : | 10 novembre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
T R I B U N A L E D I SANTA IA AP VE
Sezione lavoro e previdenza
Il Giudice del Lavoro Dott. Roberto Pellecchia all'udienza del 10-11-2025 ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nel giudizio civile iscritto al n.r.g. 1541 dell'anno 2025
OGGETTO
Indebito previdenziale
TRA
(C.F. ), elett.te dom.to presso lo studio Parte_1 C.F._1 dell'Avv. Antonio Cantile, che lo rappresenta e difende in virtù di procura rilasciata su foglio separato dal ricorso introduttivo telematico.
Ricorrente
E
, CF , in persona del Controparte_1 P.IVA_1
Presidente p.t., rapp.to e difeso dall'Avv. Ida Verrengia ( ), giusta C.F._2 procura generale alle liti in atti.
Resistente
CONCLUSIONI
Per il ricorrente: come da ricorso introduttivo. Per l' : come da memoria difensiva. CP_1
FATTO E DIRITTO
Con ricorso a questo Giudice del Lavoro depositato in data 27.02.2025, il ricorrente in epigrafe indicato conveniva in giudizio l' esponendo: a) di aver ricevuto, in data 12- CP_1
03-2024 e 02-07-2024, due solleciti di pagamento di somme indebitamente percepite a titolo di indennità di disoccupazione “n. 2012708052” riferibile al periodo dal 08/12/2012 al 08/08/2013; b) che nessun atto antecedente gli era stato mai notificato e che dunque il relativo credito si era prescritto per decorso del termine decennale dalla fruizione della prestazione.
Concludeva, dunque, per l'accertamento e la declaratoria di prescrizione del credito e l'annullamento dell'indebito n. 15044198, con vittoria di spese con 1 attribuzione.
L' si costituiva ritualmente in giudizio con memoria depositata in data CP_1
27-07-2025, eccependo l'avvenuto disconoscimento del rapporto di lavoro tra il ricorrente e la a seguito di verbale ispettivo n. Controparte_2
2015005588 del 18-09-2015, da cui sarebbe derivato il venir meno del requisito per l'indennità di disoccupazione, a causa del quale scaturiva l'indebito. Rilevava che la comunicazione di indebito era stata regolarmente notificata in data 18.07.2019 e che, pertanto, alcuna prescrizione era maturata nel caso di specie. Evidenziava, comunque, che il dies a quo ai fini della prescrizione andava individuato nel momento in cui l'Ente scopre la fittizietà del rapporto e, dunque, nella data del verbale ispettivo, rimarcando, infine, l'onere gravante in capo al ricorrente della prova dei fatti costitutivi del diritto la cui sussistenza esclude l'indebito.
Concludeva per il rigetto della domanda, con vittoria di spese.
All'odierna udienza, all'esito della discussione, questo Giudice pronunciava sentenza provvedendo contestualmente al suo deposito nel fascicolo telematico.
La domanda volta alla declaratoria di illegittimità e/o insussistenza dell'indebito previdenziale da disoccupazione per intervenuta prescrizione è in parte fondata per le ragioni di seguito esposte.
Com'è noto la NASPI, la Nuova Assicurazione Sociale per l'Impiego, istituita dal decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22 (concernente “Disposizioni per il riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in caso di disoccupazione involontaria e di ricollocazione dei lavoratori disoccupati, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183), è l'ammortizzatore che fornisce una tutela di sostegno al reddito ai lavoratori con rapporto di lavoro subordinato che abbiano perduto involontariamente la propria occupazione.
In tema di ripetibilità delle somme percepite a titolo di Naspi, la Cassazione ha di recente chiarito che essa rappresenta “una prestazione previdenziale non pensionistica, cosicché la ripetizione di somme indebitamente versate a tale titolo non soggiace alle regole dettate per l'indebito previdenziale pensionistico né a quelle dettate per l'indebito assistenziale, ma alla disciplina generale di cui all'art. 2033 c.c., la quale deve applicarsi tenendo conto delle indicazioni ermeneutiche delineate dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 8 del 2023, in modo tale che l'azione di recupero dell'indebito avvenga secondo principi di gradualità e di proporzione, senza al contempo vanificare il diritto alla ripetizione nel suo nucleo essenziale” (cfr. Cass.
2 11659/2024).
Nel caso di specie, la ragione dell'indebito è rappresentata dall'insussistenza dei requisiti per beneficiare dell'indennità in questione, in virtù di un rapporto lavorativo disconosciuto con verbale ispettivo del 18-09-2015.
Il ricorrente, tuttavia, non contesta la sussistenza dei requisiti di ripetibilità delle somme, affermando la sola intervenuta prescrizione del credito e, dunque, l'impossibilità per CP_ l' di chiedere la restituzione delle somme percepite, avendo percepito l'indennità nel 2013, mentre il primo atto interruttivo sarebbe stato il sollecito di pagamento del 12-
03-2024.
Sul puto, è noto che nell'ambito della ripetizione di indebito opera il normale principio dell'onere della prova a carico dell'attore, il quale, quindi, è tenuto a dimostrare sia l'avvenuto pagamento, sia la mancanza di una causa che lo giustifichi (Cass. civ., 22 giugno 1983, n. 4276) ed il convenuto è tenuto a dimostrare i fatti posti a base dell'eccezione, solo allorché l'attore abbia compiutamente assolto l'onere della prova a suo carico sui fatti da cui nasce il diritto alla ripetizione della somma pagata (Cass. civ., sez. I, 5 marzo 1993, n. 2680).
Nella fattispecie che ci occupa il ha assolto l'onere sullo stesso Pt_1 gravante, fornendo la prova della corresponsione delle somme a titolo di indennità di disoccupazione (cfr. doc. denominato “rendicontazione” prodotto in atti dal ricorrente): da tale documento risultano sia le date di corresponsione dei ratei che i relativi importi,
e che l'ultimo pagamento dell'indennità di disoccupazione n. 2012708052 è avvenuto in data 27.09.2013 (per l'importo di € 771,84, relativo al periodo dal 10 luglio 2013 al 8 agosto 2013).
Il diritto alla ripetizione soggiace al termine ordinario di prescrizione decennale ai sensi dell'art. 2946 c.c. che decorre, come da prevalente giurisprudenza di legittimità, dalla data in cui è stato effettuato il pagamento indebito, poiché, diversamente argomentando, sarebbero lese le comuni e generali regole dell'affidamento, attribuendo all'Istituto la possibilità sine die di recuperare i crediti ritenuti presuntivamente non dovuti.
Infatti, per costante giurisprudenza della Corte di Cassazione (cfr. Cass. n. 3584/2012;
Cass. n. 10828/2015; Cass. n. 22078/2018; Cass. n. 21026/2014) la decorrenza della prescrizione risulta impedita solo da cause giuridiche che impediscano l'esercizio del diritto, non già da ostacoli di mero fatto, come il ritardo indotto dalla necessità di accertamento del diritto medesimo.
Va, pertanto, assunto come dies a quo ai fini del predetto calcolo, la data di ciascun
3 pagamento della prestazione ritenuta indebita.
Orbene, non può considerarsi valida, ai fini interruttivi della prescrizione, la comunicazione di indebito del 18.07.2019 dal momento che il documento prodotto non consente di ritenere che la comunicazione sia pervenuta a conoscenza del destinatario;
infatti, dalla documentazione prodotta in atti emerge che la raccomandata è stata spedita all'indirizzo di “Via Ferrovia, 39 San Cipriano d'Aversa” laddove, come si evince dal certificato storico di residenza versato in atti dal ricorrente, per il periodo di riferimento
(anno 2019) il risultava regolarmente iscritto all'Anagrafe della Popolazione Pt_1
Residente in Via Provinciale per Castel Volturno n. 5/B (cfr. certificato di residenza storico prodotto in atti dal . Vieppiù, la presunta notifica sarebbe stata ritirata Pt_1 da tale persona estranea al nucleo familiare del ricorrente, come risulta Persona_1 dal certificato di stato di famiglia versato in atti.
Tuttavia, dalla data del 27.09.2013 – in cui è avvenuto l'ultimo pagamento della prestazione indebita – alla data di notifica del primo dei due solleciti di pagamento del 12.03.2024 (comprovato in atti), il termine decennale non è spirato per effetto della sospensione dettata dalla normativa emergenziale covid.
Va osservato, infatti, che secondo la pacifica giurisprudenza espressa della Suprema
Corte, l'esistenza di una causa di sospensione della prescrizione, sebbene non dedotta nelle fasi di merito, non integrando un'eccezione in senso stretto, è rilevabile d'ufficio ed anche in sede di legittimità, purché le relative circostanze siano risultanti dagli atti già ritualmente acquisiti nel precedente corso del processo (Cass. Sez. 2, Sentenza n.
21929 del 15/10/2009; Sez. 2 – Ordinanza n. 27998 del 31/10/2018).
E sempre la medesima Corte ha da ultimo chiarito, con ordinanza n. 960/2025 che “i termini di sospensione si applicano non soltanto in relazione a quelle attività da compiersi entro l'arco temporale previsto dalla norma, ma anche con riguardo alle altre attività, nel senso che si determina uno spostamento in avanti del decorso dei termini per la stessa durata della sospensione”.
Pertanto, nel caso di specie non può non considerarsi la normativa emergenziale Covid, che ha previsto due distinti periodi di sospensione che incidono significativamente sulla decorrenza e sul decorso della prescrizione. Il primo intervallo è stato previsto dall'art. 37, comma 2, del D.L. 18/2020 (convertito nella L. 27/2020), che ha sospeso i termini dal 23 febbraio 2020 al 30 giugno 2020 (pari a 129 giorni). Un ulteriore periodo di sospensione è stato disposto dall'art. 11, comma 9, del D.L. 183/2020 (convertito nella
L. 21/2021), che ha esteso la sospensione dal 31 dicembre 2020 al 30 giugno 2021.
4 Complessivamente, dunque, questi periodi hanno differito il termine di prescrizione di
311 giorni.
Ne consegue che, applicando i principi esposti alla controversia in oggetto, sommando gg. 311 al computo prescrizionale a far data dai singoli pagamenti eseguiti dall' CP_1 si perviene alla conclusione che devono ritenersi estinti per intervenuta prescrizione CP_ gli importi corrisposti sino al 04-05-2013, essendo invece esigibili dall' quelli eseguiti successivamente a tale data per un totale di €.3.414,39, come risulta dal documento prodotto dal ricorrente.
Ne consegue che la domanda merita accoglimento solo in parte qua.
Le spese di lite, in considerazione della reciproca parziale soccombenza, sono interamente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti dell' , con ricorso depositato in data 27.02.2025, Parte_1 CP_1 così provvede:
• In parziale accoglimento della domanda, dichiara estinto per intervenuta CP_ prescrizione il diritto dell' a ripetere gli importi percepiti dal a Pt_1 titolo di indennità di disoccupazione sino al 04-05-2013;
• Rigetta la domanda per la restante parte;
• Dichiara interamente compensate tra le parti le spese di lite.
Santa Maria Capua Vetere, 10-11-2025
Il Giudice del Lavoro
(dott. Roberto Pellecchia)
5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
T R I B U N A L E D I SANTA IA AP VE
Sezione lavoro e previdenza
Il Giudice del Lavoro Dott. Roberto Pellecchia all'udienza del 10-11-2025 ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nel giudizio civile iscritto al n.r.g. 1541 dell'anno 2025
OGGETTO
Indebito previdenziale
TRA
(C.F. ), elett.te dom.to presso lo studio Parte_1 C.F._1 dell'Avv. Antonio Cantile, che lo rappresenta e difende in virtù di procura rilasciata su foglio separato dal ricorso introduttivo telematico.
Ricorrente
E
, CF , in persona del Controparte_1 P.IVA_1
Presidente p.t., rapp.to e difeso dall'Avv. Ida Verrengia ( ), giusta C.F._2 procura generale alle liti in atti.
Resistente
CONCLUSIONI
Per il ricorrente: come da ricorso introduttivo. Per l' : come da memoria difensiva. CP_1
FATTO E DIRITTO
Con ricorso a questo Giudice del Lavoro depositato in data 27.02.2025, il ricorrente in epigrafe indicato conveniva in giudizio l' esponendo: a) di aver ricevuto, in data 12- CP_1
03-2024 e 02-07-2024, due solleciti di pagamento di somme indebitamente percepite a titolo di indennità di disoccupazione “n. 2012708052” riferibile al periodo dal 08/12/2012 al 08/08/2013; b) che nessun atto antecedente gli era stato mai notificato e che dunque il relativo credito si era prescritto per decorso del termine decennale dalla fruizione della prestazione.
Concludeva, dunque, per l'accertamento e la declaratoria di prescrizione del credito e l'annullamento dell'indebito n. 15044198, con vittoria di spese con 1 attribuzione.
L' si costituiva ritualmente in giudizio con memoria depositata in data CP_1
27-07-2025, eccependo l'avvenuto disconoscimento del rapporto di lavoro tra il ricorrente e la a seguito di verbale ispettivo n. Controparte_2
2015005588 del 18-09-2015, da cui sarebbe derivato il venir meno del requisito per l'indennità di disoccupazione, a causa del quale scaturiva l'indebito. Rilevava che la comunicazione di indebito era stata regolarmente notificata in data 18.07.2019 e che, pertanto, alcuna prescrizione era maturata nel caso di specie. Evidenziava, comunque, che il dies a quo ai fini della prescrizione andava individuato nel momento in cui l'Ente scopre la fittizietà del rapporto e, dunque, nella data del verbale ispettivo, rimarcando, infine, l'onere gravante in capo al ricorrente della prova dei fatti costitutivi del diritto la cui sussistenza esclude l'indebito.
Concludeva per il rigetto della domanda, con vittoria di spese.
All'odierna udienza, all'esito della discussione, questo Giudice pronunciava sentenza provvedendo contestualmente al suo deposito nel fascicolo telematico.
La domanda volta alla declaratoria di illegittimità e/o insussistenza dell'indebito previdenziale da disoccupazione per intervenuta prescrizione è in parte fondata per le ragioni di seguito esposte.
Com'è noto la NASPI, la Nuova Assicurazione Sociale per l'Impiego, istituita dal decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22 (concernente “Disposizioni per il riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in caso di disoccupazione involontaria e di ricollocazione dei lavoratori disoccupati, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183), è l'ammortizzatore che fornisce una tutela di sostegno al reddito ai lavoratori con rapporto di lavoro subordinato che abbiano perduto involontariamente la propria occupazione.
In tema di ripetibilità delle somme percepite a titolo di Naspi, la Cassazione ha di recente chiarito che essa rappresenta “una prestazione previdenziale non pensionistica, cosicché la ripetizione di somme indebitamente versate a tale titolo non soggiace alle regole dettate per l'indebito previdenziale pensionistico né a quelle dettate per l'indebito assistenziale, ma alla disciplina generale di cui all'art. 2033 c.c., la quale deve applicarsi tenendo conto delle indicazioni ermeneutiche delineate dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 8 del 2023, in modo tale che l'azione di recupero dell'indebito avvenga secondo principi di gradualità e di proporzione, senza al contempo vanificare il diritto alla ripetizione nel suo nucleo essenziale” (cfr. Cass.
2 11659/2024).
Nel caso di specie, la ragione dell'indebito è rappresentata dall'insussistenza dei requisiti per beneficiare dell'indennità in questione, in virtù di un rapporto lavorativo disconosciuto con verbale ispettivo del 18-09-2015.
Il ricorrente, tuttavia, non contesta la sussistenza dei requisiti di ripetibilità delle somme, affermando la sola intervenuta prescrizione del credito e, dunque, l'impossibilità per CP_ l' di chiedere la restituzione delle somme percepite, avendo percepito l'indennità nel 2013, mentre il primo atto interruttivo sarebbe stato il sollecito di pagamento del 12-
03-2024.
Sul puto, è noto che nell'ambito della ripetizione di indebito opera il normale principio dell'onere della prova a carico dell'attore, il quale, quindi, è tenuto a dimostrare sia l'avvenuto pagamento, sia la mancanza di una causa che lo giustifichi (Cass. civ., 22 giugno 1983, n. 4276) ed il convenuto è tenuto a dimostrare i fatti posti a base dell'eccezione, solo allorché l'attore abbia compiutamente assolto l'onere della prova a suo carico sui fatti da cui nasce il diritto alla ripetizione della somma pagata (Cass. civ., sez. I, 5 marzo 1993, n. 2680).
Nella fattispecie che ci occupa il ha assolto l'onere sullo stesso Pt_1 gravante, fornendo la prova della corresponsione delle somme a titolo di indennità di disoccupazione (cfr. doc. denominato “rendicontazione” prodotto in atti dal ricorrente): da tale documento risultano sia le date di corresponsione dei ratei che i relativi importi,
e che l'ultimo pagamento dell'indennità di disoccupazione n. 2012708052 è avvenuto in data 27.09.2013 (per l'importo di € 771,84, relativo al periodo dal 10 luglio 2013 al 8 agosto 2013).
Il diritto alla ripetizione soggiace al termine ordinario di prescrizione decennale ai sensi dell'art. 2946 c.c. che decorre, come da prevalente giurisprudenza di legittimità, dalla data in cui è stato effettuato il pagamento indebito, poiché, diversamente argomentando, sarebbero lese le comuni e generali regole dell'affidamento, attribuendo all'Istituto la possibilità sine die di recuperare i crediti ritenuti presuntivamente non dovuti.
Infatti, per costante giurisprudenza della Corte di Cassazione (cfr. Cass. n. 3584/2012;
Cass. n. 10828/2015; Cass. n. 22078/2018; Cass. n. 21026/2014) la decorrenza della prescrizione risulta impedita solo da cause giuridiche che impediscano l'esercizio del diritto, non già da ostacoli di mero fatto, come il ritardo indotto dalla necessità di accertamento del diritto medesimo.
Va, pertanto, assunto come dies a quo ai fini del predetto calcolo, la data di ciascun
3 pagamento della prestazione ritenuta indebita.
Orbene, non può considerarsi valida, ai fini interruttivi della prescrizione, la comunicazione di indebito del 18.07.2019 dal momento che il documento prodotto non consente di ritenere che la comunicazione sia pervenuta a conoscenza del destinatario;
infatti, dalla documentazione prodotta in atti emerge che la raccomandata è stata spedita all'indirizzo di “Via Ferrovia, 39 San Cipriano d'Aversa” laddove, come si evince dal certificato storico di residenza versato in atti dal ricorrente, per il periodo di riferimento
(anno 2019) il risultava regolarmente iscritto all'Anagrafe della Popolazione Pt_1
Residente in Via Provinciale per Castel Volturno n. 5/B (cfr. certificato di residenza storico prodotto in atti dal . Vieppiù, la presunta notifica sarebbe stata ritirata Pt_1 da tale persona estranea al nucleo familiare del ricorrente, come risulta Persona_1 dal certificato di stato di famiglia versato in atti.
Tuttavia, dalla data del 27.09.2013 – in cui è avvenuto l'ultimo pagamento della prestazione indebita – alla data di notifica del primo dei due solleciti di pagamento del 12.03.2024 (comprovato in atti), il termine decennale non è spirato per effetto della sospensione dettata dalla normativa emergenziale covid.
Va osservato, infatti, che secondo la pacifica giurisprudenza espressa della Suprema
Corte, l'esistenza di una causa di sospensione della prescrizione, sebbene non dedotta nelle fasi di merito, non integrando un'eccezione in senso stretto, è rilevabile d'ufficio ed anche in sede di legittimità, purché le relative circostanze siano risultanti dagli atti già ritualmente acquisiti nel precedente corso del processo (Cass. Sez. 2, Sentenza n.
21929 del 15/10/2009; Sez. 2 – Ordinanza n. 27998 del 31/10/2018).
E sempre la medesima Corte ha da ultimo chiarito, con ordinanza n. 960/2025 che “i termini di sospensione si applicano non soltanto in relazione a quelle attività da compiersi entro l'arco temporale previsto dalla norma, ma anche con riguardo alle altre attività, nel senso che si determina uno spostamento in avanti del decorso dei termini per la stessa durata della sospensione”.
Pertanto, nel caso di specie non può non considerarsi la normativa emergenziale Covid, che ha previsto due distinti periodi di sospensione che incidono significativamente sulla decorrenza e sul decorso della prescrizione. Il primo intervallo è stato previsto dall'art. 37, comma 2, del D.L. 18/2020 (convertito nella L. 27/2020), che ha sospeso i termini dal 23 febbraio 2020 al 30 giugno 2020 (pari a 129 giorni). Un ulteriore periodo di sospensione è stato disposto dall'art. 11, comma 9, del D.L. 183/2020 (convertito nella
L. 21/2021), che ha esteso la sospensione dal 31 dicembre 2020 al 30 giugno 2021.
4 Complessivamente, dunque, questi periodi hanno differito il termine di prescrizione di
311 giorni.
Ne consegue che, applicando i principi esposti alla controversia in oggetto, sommando gg. 311 al computo prescrizionale a far data dai singoli pagamenti eseguiti dall' CP_1 si perviene alla conclusione che devono ritenersi estinti per intervenuta prescrizione CP_ gli importi corrisposti sino al 04-05-2013, essendo invece esigibili dall' quelli eseguiti successivamente a tale data per un totale di €.3.414,39, come risulta dal documento prodotto dal ricorrente.
Ne consegue che la domanda merita accoglimento solo in parte qua.
Le spese di lite, in considerazione della reciproca parziale soccombenza, sono interamente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti dell' , con ricorso depositato in data 27.02.2025, Parte_1 CP_1 così provvede:
• In parziale accoglimento della domanda, dichiara estinto per intervenuta CP_ prescrizione il diritto dell' a ripetere gli importi percepiti dal a Pt_1 titolo di indennità di disoccupazione sino al 04-05-2013;
• Rigetta la domanda per la restante parte;
• Dichiara interamente compensate tra le parti le spese di lite.
Santa Maria Capua Vetere, 10-11-2025
Il Giudice del Lavoro
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