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Sentenza 25 novembre 2025
Sentenza 25 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cassino, sentenza 25/11/2025, n. 1488 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cassino |
| Numero : | 1488 |
| Data del deposito : | 25 novembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 718 / 2021
TRIBUNALE DI CASSINO SEZIONE CIVILE Giudice istruttore dott.ssa Rossella Pezzella
Considerato che con decreto del 19.2.2025, comunicato il 20.2.2025, l'udienza del 25.11.2025 è stata sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127- ter c.p.c.; verificata la regolarità delle comunicazioni di cancelleria;
lette le note scritte depositate dalle parti;
Il G.I. decide la causa mediante sentenza emessa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., allegata alla presente ordinanza.
Il Giudice
Dott.ssa Rossella Pezzella
1 REPUBBLICA ITALIANA in nome del popolo italiano
IL TRIBUNALE DI CASSINO
Sezione civile
In persona del giudice unico dott.ssa Rossella Pezzella ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero 718 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2021, posta in deliberazione ex art. 281-sexies c.p.c. all'udienza del
25.11.2025, vertente tra
(C.F. ) in proprio e nella qualità di legale Parte_1 C.F._1 rappresentante p.t. della società (P.I. Parte_2
), rappresentati e difesi, in virtù di procura in atti, dall'avv. Annalisa P.IVA_1
D'Aguanno
-attori-
e
(C.F. ), in persona del legale rappresentante p.t., CP_1 P.IVA_2 rappresentata e difesa, in virtù di procura in atti, dagli avv.ti Alberto Toffoletto, Marco
Pesenti, AN ME, UC IP, LO TE e IM MI
- convenuta–
OGGETTO: risarcimento danni
CONCLUSIONI DELLE PARTI: le parti precisavano le conclusioni con il deposito di note scritte ai sensi dell'art.127 ter c.p.c. per l'udienza del 25.11.2025
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione ritualmente notificato, in proprio e nella Parte_1 qualità di legale rappresentante della di evocava in CP_2 Parte_1 giudizio la deducendo che in data 11.03.2008 il predetto presentava Controparte_1 richiesta di concessione di un mutuo per ristrutturazione di immobili alla IWBANK;
che tale richiesta veniva respinta, in quanto il suo nominativo risultava segnalato alla
Centrale dei Rischi come “cattivo pagatore”; che anche altre richieste di finanziamento venivano respinte;
che la segnalazione era stata effettuata illegittimamente dalla
[...]
già . CP_3 CP_4
2 Alla luce delle suddette circostanze, la parte attrice chiedeva accogliersi le seguenti conclusioni: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza, eccezione e difesa reietta, accogliere la domanda e per l'effetto, in via principale: - Accertata e dichiarata
l'illegittimità del comportamento dell'Istituto Bancario convenuto e di conseguenza la responsabilità di natura contrattuale per violazione delle norme di buona fede contrattuale ex artt. 1176,1175, 1374 e 1375 cc pari ad euro 435.000,00
(quattrocentotrentacinquemila/00), nonché i danni per violazione del codice della privacy
(costituendo tale segnalazione una ipotesi di illegittimo trattamento dati personali), nonché la responsabilità extracontrattuale ex artt. 2043 e 2050 cc, condannare la convenuta al risarcimento di tutti i danni patiti e patendi dall'attore, ivi compresi quelli conseguenti per decremento di valore dell'azienda, il danno patrimoniale per lucro cessante (ad esempio per perdita di fatturato/utile e/o perdita di chances di accrescimento di fatturato/utile) e per danno emergente (ad esempio per azioni coattive subite a causa della mancata possibilità di assolvere gli oneri con fornitori e con erario), nonché i danni alla reputazione da stress, morali e da immagine della società e del suo legale rappresentante da quantificare in corso di causa e che si riterrà di giustizia, da liquidarsi anche in via equitativa, oltre gli interessi
e la rivalutazione monetaria.; - Condannare già ex Controparte_5 CP_6
Sigrec, , già denominata , in persona del Controparte_7 Controparte_8 rappresentante legale pro tempore a rifondere all'attore le spese legali del presente procedimento, oltre spese per Ctu, consulenza di parte e partecipazione del consulente di parte alla Ctu, rimborso forfettario 15% , iva ecpa come per legge.”
Si costituiva in giudizio la contestando le domande attoree e chiedendone Controparte_1
l'integrale rigetto.
Concessi su richiesta delle parti i termini di cui all'art. 183, comma sesto, c.p.c., la causa, istruita con prova documentale, è stata posta in deliberazione ai sensi dell'art. 28- sexies all'udienza del 25.11.2025, previa concessione alle parti di un termine per il deposito delle memorie di discussione.
2. Così ricostruito l'iter processuale, si ritiene che la domanda di risarcimento del danno avanzata dalla parte attrice sia infondata, in quanto la documentazione prodotta a supporto della pretesa risarcitoria non risulta idonea a fornire la prova del nesso causale tra la segnalazione e i pregiudizi lamentati.
Costituisce ormai principio giurisprudenziale consolidato quello secondo cui il danno, nell'ipotesi dell'illegittima segnalazione alla Centrale Rischi, non può considerarsi in re ipsa, dovendosi tenere per fermo “il principio, solidamente ancorato al dettato dell'art. 1223 c.c., secondo cui il danno è una conseguenza dell'illecito (ovvero dell'inadempimento), ossia della lesione dell'interesse protetto, conseguenza riguardata
3 dall'ordinamento sotto specie di "perdita" ovvero di "mancato guadagno", collegati alla lesione dell'interesse protetto per li rami del nesso di causalità” (Cass. n. 1931/2017). In forza dell'art. 1223 c.c., applicabile nel campo aquiliano per il tramite dell'art. 2056 c.c., il risarcimento del danno comprende sia la perdita subita dal creditore (danno emergente) che il mancato guadagno (lucro cessante), in quanto ne siano conseguenza immediata e diretta.
Quindi, per il sorgere del diritto al ristoro dei danni ed alla reintegrazione patrimoniale, deve altresì esser provato il pregiudizio effettivo e reale incidente nella sfera patrimoniale del contraente danneggiato e la sua entità (cfr. Cass. n. 24632/2015; Cass., n.
608/1973).
Sotto tale profilo, la parte attrice ha lamentato i seguenti danni: “a) la revoca del fido che la medesima aveva arbitrariamente ed illegittimamente causato;
b) il rigetto del CP_1 finanziamento IWBank;
c) il rigetto del finanziamento Intesa San Paolo;
d) l'accumulo di cartelle UI (all.ti 11 e 12); e) l'impossibilità ad accedere al credito bancario per onorare la fideiussione prestata in favore dei propri genitori, essendo egli comproprietario dell'immobile sito in PI NT (FR); e) il conseguente pignoramento della intera proprietà immobiliare di cui è comproprietario;
f) revoca alla degli Parte_2 ordini con pagamenti posticipati;
g) forniture alla con pagamenti Parte_2 anticipati;
h) problemi nello svolgimento dell'attività imprenditoriale per mancanza di liquidità ed impossibilità assoluta di far ricorso al credito bancario dalmaggio 2002 al gennaio 2018 (v. all.ti 2 e 9); i) perdita di fatturato e di profitti;
l) decremento del valore aziendale dall'anno 2002 (periodo di revoca degli affidamenti e della Segnalazione) all'anno 2018 (cancellazione dalla Centrale Rischi); m) perdita di chance di crescita ed acquisizione di clientela;
n) danno di immagine e conseguente incidenza sulla affidabilità commerciale.
Per comprovare i danni lamentati, la parte attrice ha prodotto la seguente documentazione: prospetto informativo della IWBank relativo a un contratto di mutuo datato 11.13.2008 (all. n. 1); esito della richiesta di prestito presentata il 4.11.2015 presso la da (all. n. 7); perizia di parte a firma Controparte_9 Parte_1 del dott. (all. n. 11); estratto cartelle UI s.p.a. (all. n. 12); perizia Per_1 elaborata nella procedura di esecuzione immobiliare n. 208/2013 (all. n. 6).
Va, invece, eccepita la tardività del deposito della documentazione prodotta con la memoria ex art. 183, comma 6, n. 3, c.p.c., la quale non può essere acquisita al processo, in quanto non è funzionale alla prova contraria.
4 Oltre a ciò, le richieste istruttorie avanzate dalla parte attrice a supporto dei pregiudizi lamentati sono inammissibili per la loro genericità e indeterminatezza, non indicando riferimenti temporali né circostanze precise.
Dall'esame della documentazione depositata, emerge con evidenza che nessuna delle voci di danno poste a fondamento della domanda ha trovato un idoneo supporto probatorio.
La domanda attorea non è suffragata da elementi probatori certi e si basa su fatti allegati in modo generico e indeterminato.
Quanto alla pretesa risarcitoria per il danno da mancato accesso al credito, dagli atti di causa emerge unicamente la missiva di Banca Intesa San Paolo, datata 4.11.2015, recante il diniego di finanziamento. Tale rifiuto, motivato dalla verifica dell'affidabilità creditizia del cliente, si fonda sulla consultazione di plurime banche dati (EURISC e il registro dei protesti), e non solo della Centrale dei Rischi. Pertanto, in assenza di prova certa, non si può desumere che, in mancanza della segnalazione, il finanziamento sarebbe stato concesso. Per il resto, non è stata fornita la prova che la segnalazione illegittima abbia precluso la concessione di altri finanziamenti. Non è stato, infatti, offerto riscontro probatorio né in merito alle richieste di finanziamento, né al loro esito negativo, né al fatto che, in assenza della segnalazione, il finanziamento sarebbe stato concesso.
In merito ai presunti pregiudizi arrecati all'attività d'impresa, le deduzioni contenute nella perizia di parte risultano prive di ogni efficacia probatoria, in quanto fondate su presupposti unilaterali che non hanno trovato alcun riscontro negli elementi di prova acquisiti al processo (cfr. Cass. n. 23254/2024, secondo cui la consulenza di parte costituisce una mera allegazione difensiva).
In sostanza, non sono stati prodotti elementi idonei a comprovare l'effetto della segnalazione sulla relazione con terzi (come altri istituti di credito, fornitori o clienti), né è stata dimostrata una riduzione del volume d'affari o la perdita di opportunità commerciali. Manca la prova del nesso causale tra la condotta illecita (ossia l'erronea segnalazione alla centrale rischi) e la contrazione dei finanziamenti o la perduta possibilità di accesso al credito nonché tra la contrazione dei finanziamenti e il peggioramento dell'andamento economico del soggetto danneggiato.
Peraltro, è importante evidenziare che, sotto il profilo dell'onere probatorio, non è nemmeno sufficiente la prova di non aver potuto ottenere credito da altri istituti bancari o intermediari finanziari a seguito della segnalazione, essendo, altresì, necessario, provare il beneficio economico che l'istante avrebbe conseguito tramite l'impiego del denaro che gli è stato ingiustamente negato a causa della segnalazione.
In realtà, nulla di tutto questo è stato specificamente allegato e provato.
5 Né ad una diversa conclusione potrebbe giungersi valorizzando il fatto che la parte attrice ha chiesto di quantificare il danno subito tramite l'esecuzione di un accertamento tecnico.
Al riguardo si ricorda che, in relazione alla finalità propria della consulenza tecnica d'ufficio di aiutare il giudice nella valutazione degli elementi acquisiti o nella soluzione di questioni che comportino specifiche conoscenze, il suddetto mezzo di indagine non può essere disposto al fine di esonerare la parte dal fornire la prova di quanto assume ed è quindi legittimamente negato qualora la parte tenda con esso a supplire alla deficienza delle proprie allegazioni o offerta di prove ovvero a compiere un'indagine esplorativa alla ricerca di elementi, fatti o circostanze non provati (Cass. n. 8498/2025). Ove, quindi,
l'attore non offra elementi fattuali certi ed univoci a sostegno della propria pretesa, non è ammissibile l'espletamento di una c.t.u., non essendo la c.t.u. un mezzo di prova, ma uno strumento di valutazione di dati già acquisiti al processo.
Allo stesso modo, non è stato dimostrato il nesso di causalità tra la segnalazione illegittima e l'esposizione debitoria relativa a tributi e sanzioni amministrative. Tale collegamento appare ancor più indimostrabile, considerando che l'onere contributivo dedotto in lite risulta in parte preesistente alla segnalazione stessa.
Destituito di fondamento è, inoltre, il paventato danno da perdita di chances imprenditoriali. Anche per questa voce di danno, la parte attrice ha mancato di assolvere all'onere probatorio sul medesimo spettante, non avendo neppure indicato le concrete chances perdute.
Ulteriormente, si rileva che la parte attrice, pur avendo allegato la segnalazione illegittima, non ha fornito la prova specifica e puntuale dei fatti da cui sarebbe derivato il lamentato pregiudizio alla propria immagine e reputazione commerciale o personale.
Manca, in particolare, la deduzione di circostanze concrete che consentano di desumere la lesione del bene giuridico tutelato, non essendo sufficiente la mera asserzione che il danno si sia verificato per la sola esistenza della segnalazione.
In proposito, occorre evidenziare che in tema di illegittima segnalazione alla Centrale dei rischi, il danno all'immagine ed alla reputazione, in quanto costituente “danno conseguenza”, non può ritenersi sussistente in re ípsa, dovendo essere allegato e provato da chi ne domanda il risarcimento (Cass. n. 6589/2023).
Sotto il profilo del danno non patrimoniale, si rileva, altresì, i certificati medici depositati in atti non offrono un riscontro probatorio idoneo a dimostrare il nesso di causalità tra la segnalazione illegittima e le patologie riscontrate. Invero, la loro valenza è compromessa dalla significativa distanza temporale dagli eventi contestati, risalendo tali documenti al
6 2023, ossia a diversi anni di distanza dalla segnalazione e in un momento successivo all'introduzione del giudizio (cfr. all. alla seconda istruttoria dell'art. 183 c.p.c.).
L'assenza di un collegamento eziologico certo tra la condotta della banca e il pregiudizio alla salute preclude l'accoglimento della pretesa risarcitoria, non essendo sufficiente la mera allegazione di un danno che non trovi un riscontro probatorio adeguato.
La medesima valutazione si estende alla domanda risarcitoria per il presunto pregiudizio derivante dalla violazione della normativa in materia di protezione dei dati personali.
Né può farsi luogo ad una liquidazione equitativa del danno, in quanto quest'ultima richiede che, a monte, il giudice abbia accertato la sussistenza di un danno. La liquidazione equitativa del danno, ai sensi dell'art. 1226 c.c., presuppone, invero, che il pregiudizio economico del quale la parte reclama il risarcimento, sia certo nella sua esistenza ontologica, mentre se tale certezza non sussiste, il giudice non può procedere alla quantificazione del danno in via equitativa, non sottraendosi tale ipotesi all'applicazione del principio dell'onere della prova quale regola del giudizio, secondo il quale se l'attore non ha fornito la prova del suo diritto in giudizio la sua domanda deve essere rigettata (cfr. Cass. n. 2831/2021).
Alla luce delle considerazioni che precedono, va, quindi, rigettata la domanda di risarcimento del danno proposta dall'attore.
Si osserva, infine, che le motivazioni svolte in punto di allegazione e prova del danno sono assorbenti rispetto a tutti gli ulteriori profili oggetto di valutazione, essendo l'accertamento dell'inadempimento contestato funzionale alla sola condanna risarcitoria richiesta dagli attori.
3. Le spese liquidate in dispositivo in conformità al D.M. n. 55/14 e successive modifiche, in ragione della fase temporale in cui si è esaurita l'attività processuale, in virtù dello scaglione di riferimento (26.000,01-52.000,00 – valore indeterminato) e dell'effettiva attività processuale espletata (fase di studio, fase introduttiva, fase di trattazione e fase decisoria), con l'applicazione del valore medio, sono poste a carico della parte attrice, in base al principio di soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
1) rigetta le domande della parte attrice;
2) condanna la parte attrice alla rifusione delle spese di lite del presente procedimento in favore della convenuta, che liquida in euro 7.616,00 per compensi, oltre spese generali al
15%, c.p.a., iva se dovuta per legge e c.p.a.
Cassino, 25 novembre 2025
7 Il Giudice
Dott.ssa Rossella Pezzella
8
TRIBUNALE DI CASSINO SEZIONE CIVILE Giudice istruttore dott.ssa Rossella Pezzella
Considerato che con decreto del 19.2.2025, comunicato il 20.2.2025, l'udienza del 25.11.2025 è stata sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127- ter c.p.c.; verificata la regolarità delle comunicazioni di cancelleria;
lette le note scritte depositate dalle parti;
Il G.I. decide la causa mediante sentenza emessa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., allegata alla presente ordinanza.
Il Giudice
Dott.ssa Rossella Pezzella
1 REPUBBLICA ITALIANA in nome del popolo italiano
IL TRIBUNALE DI CASSINO
Sezione civile
In persona del giudice unico dott.ssa Rossella Pezzella ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero 718 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2021, posta in deliberazione ex art. 281-sexies c.p.c. all'udienza del
25.11.2025, vertente tra
(C.F. ) in proprio e nella qualità di legale Parte_1 C.F._1 rappresentante p.t. della società (P.I. Parte_2
), rappresentati e difesi, in virtù di procura in atti, dall'avv. Annalisa P.IVA_1
D'Aguanno
-attori-
e
(C.F. ), in persona del legale rappresentante p.t., CP_1 P.IVA_2 rappresentata e difesa, in virtù di procura in atti, dagli avv.ti Alberto Toffoletto, Marco
Pesenti, AN ME, UC IP, LO TE e IM MI
- convenuta–
OGGETTO: risarcimento danni
CONCLUSIONI DELLE PARTI: le parti precisavano le conclusioni con il deposito di note scritte ai sensi dell'art.127 ter c.p.c. per l'udienza del 25.11.2025
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione ritualmente notificato, in proprio e nella Parte_1 qualità di legale rappresentante della di evocava in CP_2 Parte_1 giudizio la deducendo che in data 11.03.2008 il predetto presentava Controparte_1 richiesta di concessione di un mutuo per ristrutturazione di immobili alla IWBANK;
che tale richiesta veniva respinta, in quanto il suo nominativo risultava segnalato alla
Centrale dei Rischi come “cattivo pagatore”; che anche altre richieste di finanziamento venivano respinte;
che la segnalazione era stata effettuata illegittimamente dalla
[...]
già . CP_3 CP_4
2 Alla luce delle suddette circostanze, la parte attrice chiedeva accogliersi le seguenti conclusioni: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza, eccezione e difesa reietta, accogliere la domanda e per l'effetto, in via principale: - Accertata e dichiarata
l'illegittimità del comportamento dell'Istituto Bancario convenuto e di conseguenza la responsabilità di natura contrattuale per violazione delle norme di buona fede contrattuale ex artt. 1176,1175, 1374 e 1375 cc pari ad euro 435.000,00
(quattrocentotrentacinquemila/00), nonché i danni per violazione del codice della privacy
(costituendo tale segnalazione una ipotesi di illegittimo trattamento dati personali), nonché la responsabilità extracontrattuale ex artt. 2043 e 2050 cc, condannare la convenuta al risarcimento di tutti i danni patiti e patendi dall'attore, ivi compresi quelli conseguenti per decremento di valore dell'azienda, il danno patrimoniale per lucro cessante (ad esempio per perdita di fatturato/utile e/o perdita di chances di accrescimento di fatturato/utile) e per danno emergente (ad esempio per azioni coattive subite a causa della mancata possibilità di assolvere gli oneri con fornitori e con erario), nonché i danni alla reputazione da stress, morali e da immagine della società e del suo legale rappresentante da quantificare in corso di causa e che si riterrà di giustizia, da liquidarsi anche in via equitativa, oltre gli interessi
e la rivalutazione monetaria.; - Condannare già ex Controparte_5 CP_6
Sigrec, , già denominata , in persona del Controparte_7 Controparte_8 rappresentante legale pro tempore a rifondere all'attore le spese legali del presente procedimento, oltre spese per Ctu, consulenza di parte e partecipazione del consulente di parte alla Ctu, rimborso forfettario 15% , iva ecpa come per legge.”
Si costituiva in giudizio la contestando le domande attoree e chiedendone Controparte_1
l'integrale rigetto.
Concessi su richiesta delle parti i termini di cui all'art. 183, comma sesto, c.p.c., la causa, istruita con prova documentale, è stata posta in deliberazione ai sensi dell'art. 28- sexies all'udienza del 25.11.2025, previa concessione alle parti di un termine per il deposito delle memorie di discussione.
2. Così ricostruito l'iter processuale, si ritiene che la domanda di risarcimento del danno avanzata dalla parte attrice sia infondata, in quanto la documentazione prodotta a supporto della pretesa risarcitoria non risulta idonea a fornire la prova del nesso causale tra la segnalazione e i pregiudizi lamentati.
Costituisce ormai principio giurisprudenziale consolidato quello secondo cui il danno, nell'ipotesi dell'illegittima segnalazione alla Centrale Rischi, non può considerarsi in re ipsa, dovendosi tenere per fermo “il principio, solidamente ancorato al dettato dell'art. 1223 c.c., secondo cui il danno è una conseguenza dell'illecito (ovvero dell'inadempimento), ossia della lesione dell'interesse protetto, conseguenza riguardata
3 dall'ordinamento sotto specie di "perdita" ovvero di "mancato guadagno", collegati alla lesione dell'interesse protetto per li rami del nesso di causalità” (Cass. n. 1931/2017). In forza dell'art. 1223 c.c., applicabile nel campo aquiliano per il tramite dell'art. 2056 c.c., il risarcimento del danno comprende sia la perdita subita dal creditore (danno emergente) che il mancato guadagno (lucro cessante), in quanto ne siano conseguenza immediata e diretta.
Quindi, per il sorgere del diritto al ristoro dei danni ed alla reintegrazione patrimoniale, deve altresì esser provato il pregiudizio effettivo e reale incidente nella sfera patrimoniale del contraente danneggiato e la sua entità (cfr. Cass. n. 24632/2015; Cass., n.
608/1973).
Sotto tale profilo, la parte attrice ha lamentato i seguenti danni: “a) la revoca del fido che la medesima aveva arbitrariamente ed illegittimamente causato;
b) il rigetto del CP_1 finanziamento IWBank;
c) il rigetto del finanziamento Intesa San Paolo;
d) l'accumulo di cartelle UI (all.ti 11 e 12); e) l'impossibilità ad accedere al credito bancario per onorare la fideiussione prestata in favore dei propri genitori, essendo egli comproprietario dell'immobile sito in PI NT (FR); e) il conseguente pignoramento della intera proprietà immobiliare di cui è comproprietario;
f) revoca alla degli Parte_2 ordini con pagamenti posticipati;
g) forniture alla con pagamenti Parte_2 anticipati;
h) problemi nello svolgimento dell'attività imprenditoriale per mancanza di liquidità ed impossibilità assoluta di far ricorso al credito bancario dalmaggio 2002 al gennaio 2018 (v. all.ti 2 e 9); i) perdita di fatturato e di profitti;
l) decremento del valore aziendale dall'anno 2002 (periodo di revoca degli affidamenti e della Segnalazione) all'anno 2018 (cancellazione dalla Centrale Rischi); m) perdita di chance di crescita ed acquisizione di clientela;
n) danno di immagine e conseguente incidenza sulla affidabilità commerciale.
Per comprovare i danni lamentati, la parte attrice ha prodotto la seguente documentazione: prospetto informativo della IWBank relativo a un contratto di mutuo datato 11.13.2008 (all. n. 1); esito della richiesta di prestito presentata il 4.11.2015 presso la da (all. n. 7); perizia di parte a firma Controparte_9 Parte_1 del dott. (all. n. 11); estratto cartelle UI s.p.a. (all. n. 12); perizia Per_1 elaborata nella procedura di esecuzione immobiliare n. 208/2013 (all. n. 6).
Va, invece, eccepita la tardività del deposito della documentazione prodotta con la memoria ex art. 183, comma 6, n. 3, c.p.c., la quale non può essere acquisita al processo, in quanto non è funzionale alla prova contraria.
4 Oltre a ciò, le richieste istruttorie avanzate dalla parte attrice a supporto dei pregiudizi lamentati sono inammissibili per la loro genericità e indeterminatezza, non indicando riferimenti temporali né circostanze precise.
Dall'esame della documentazione depositata, emerge con evidenza che nessuna delle voci di danno poste a fondamento della domanda ha trovato un idoneo supporto probatorio.
La domanda attorea non è suffragata da elementi probatori certi e si basa su fatti allegati in modo generico e indeterminato.
Quanto alla pretesa risarcitoria per il danno da mancato accesso al credito, dagli atti di causa emerge unicamente la missiva di Banca Intesa San Paolo, datata 4.11.2015, recante il diniego di finanziamento. Tale rifiuto, motivato dalla verifica dell'affidabilità creditizia del cliente, si fonda sulla consultazione di plurime banche dati (EURISC e il registro dei protesti), e non solo della Centrale dei Rischi. Pertanto, in assenza di prova certa, non si può desumere che, in mancanza della segnalazione, il finanziamento sarebbe stato concesso. Per il resto, non è stata fornita la prova che la segnalazione illegittima abbia precluso la concessione di altri finanziamenti. Non è stato, infatti, offerto riscontro probatorio né in merito alle richieste di finanziamento, né al loro esito negativo, né al fatto che, in assenza della segnalazione, il finanziamento sarebbe stato concesso.
In merito ai presunti pregiudizi arrecati all'attività d'impresa, le deduzioni contenute nella perizia di parte risultano prive di ogni efficacia probatoria, in quanto fondate su presupposti unilaterali che non hanno trovato alcun riscontro negli elementi di prova acquisiti al processo (cfr. Cass. n. 23254/2024, secondo cui la consulenza di parte costituisce una mera allegazione difensiva).
In sostanza, non sono stati prodotti elementi idonei a comprovare l'effetto della segnalazione sulla relazione con terzi (come altri istituti di credito, fornitori o clienti), né è stata dimostrata una riduzione del volume d'affari o la perdita di opportunità commerciali. Manca la prova del nesso causale tra la condotta illecita (ossia l'erronea segnalazione alla centrale rischi) e la contrazione dei finanziamenti o la perduta possibilità di accesso al credito nonché tra la contrazione dei finanziamenti e il peggioramento dell'andamento economico del soggetto danneggiato.
Peraltro, è importante evidenziare che, sotto il profilo dell'onere probatorio, non è nemmeno sufficiente la prova di non aver potuto ottenere credito da altri istituti bancari o intermediari finanziari a seguito della segnalazione, essendo, altresì, necessario, provare il beneficio economico che l'istante avrebbe conseguito tramite l'impiego del denaro che gli è stato ingiustamente negato a causa della segnalazione.
In realtà, nulla di tutto questo è stato specificamente allegato e provato.
5 Né ad una diversa conclusione potrebbe giungersi valorizzando il fatto che la parte attrice ha chiesto di quantificare il danno subito tramite l'esecuzione di un accertamento tecnico.
Al riguardo si ricorda che, in relazione alla finalità propria della consulenza tecnica d'ufficio di aiutare il giudice nella valutazione degli elementi acquisiti o nella soluzione di questioni che comportino specifiche conoscenze, il suddetto mezzo di indagine non può essere disposto al fine di esonerare la parte dal fornire la prova di quanto assume ed è quindi legittimamente negato qualora la parte tenda con esso a supplire alla deficienza delle proprie allegazioni o offerta di prove ovvero a compiere un'indagine esplorativa alla ricerca di elementi, fatti o circostanze non provati (Cass. n. 8498/2025). Ove, quindi,
l'attore non offra elementi fattuali certi ed univoci a sostegno della propria pretesa, non è ammissibile l'espletamento di una c.t.u., non essendo la c.t.u. un mezzo di prova, ma uno strumento di valutazione di dati già acquisiti al processo.
Allo stesso modo, non è stato dimostrato il nesso di causalità tra la segnalazione illegittima e l'esposizione debitoria relativa a tributi e sanzioni amministrative. Tale collegamento appare ancor più indimostrabile, considerando che l'onere contributivo dedotto in lite risulta in parte preesistente alla segnalazione stessa.
Destituito di fondamento è, inoltre, il paventato danno da perdita di chances imprenditoriali. Anche per questa voce di danno, la parte attrice ha mancato di assolvere all'onere probatorio sul medesimo spettante, non avendo neppure indicato le concrete chances perdute.
Ulteriormente, si rileva che la parte attrice, pur avendo allegato la segnalazione illegittima, non ha fornito la prova specifica e puntuale dei fatti da cui sarebbe derivato il lamentato pregiudizio alla propria immagine e reputazione commerciale o personale.
Manca, in particolare, la deduzione di circostanze concrete che consentano di desumere la lesione del bene giuridico tutelato, non essendo sufficiente la mera asserzione che il danno si sia verificato per la sola esistenza della segnalazione.
In proposito, occorre evidenziare che in tema di illegittima segnalazione alla Centrale dei rischi, il danno all'immagine ed alla reputazione, in quanto costituente “danno conseguenza”, non può ritenersi sussistente in re ípsa, dovendo essere allegato e provato da chi ne domanda il risarcimento (Cass. n. 6589/2023).
Sotto il profilo del danno non patrimoniale, si rileva, altresì, i certificati medici depositati in atti non offrono un riscontro probatorio idoneo a dimostrare il nesso di causalità tra la segnalazione illegittima e le patologie riscontrate. Invero, la loro valenza è compromessa dalla significativa distanza temporale dagli eventi contestati, risalendo tali documenti al
6 2023, ossia a diversi anni di distanza dalla segnalazione e in un momento successivo all'introduzione del giudizio (cfr. all. alla seconda istruttoria dell'art. 183 c.p.c.).
L'assenza di un collegamento eziologico certo tra la condotta della banca e il pregiudizio alla salute preclude l'accoglimento della pretesa risarcitoria, non essendo sufficiente la mera allegazione di un danno che non trovi un riscontro probatorio adeguato.
La medesima valutazione si estende alla domanda risarcitoria per il presunto pregiudizio derivante dalla violazione della normativa in materia di protezione dei dati personali.
Né può farsi luogo ad una liquidazione equitativa del danno, in quanto quest'ultima richiede che, a monte, il giudice abbia accertato la sussistenza di un danno. La liquidazione equitativa del danno, ai sensi dell'art. 1226 c.c., presuppone, invero, che il pregiudizio economico del quale la parte reclama il risarcimento, sia certo nella sua esistenza ontologica, mentre se tale certezza non sussiste, il giudice non può procedere alla quantificazione del danno in via equitativa, non sottraendosi tale ipotesi all'applicazione del principio dell'onere della prova quale regola del giudizio, secondo il quale se l'attore non ha fornito la prova del suo diritto in giudizio la sua domanda deve essere rigettata (cfr. Cass. n. 2831/2021).
Alla luce delle considerazioni che precedono, va, quindi, rigettata la domanda di risarcimento del danno proposta dall'attore.
Si osserva, infine, che le motivazioni svolte in punto di allegazione e prova del danno sono assorbenti rispetto a tutti gli ulteriori profili oggetto di valutazione, essendo l'accertamento dell'inadempimento contestato funzionale alla sola condanna risarcitoria richiesta dagli attori.
3. Le spese liquidate in dispositivo in conformità al D.M. n. 55/14 e successive modifiche, in ragione della fase temporale in cui si è esaurita l'attività processuale, in virtù dello scaglione di riferimento (26.000,01-52.000,00 – valore indeterminato) e dell'effettiva attività processuale espletata (fase di studio, fase introduttiva, fase di trattazione e fase decisoria), con l'applicazione del valore medio, sono poste a carico della parte attrice, in base al principio di soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
1) rigetta le domande della parte attrice;
2) condanna la parte attrice alla rifusione delle spese di lite del presente procedimento in favore della convenuta, che liquida in euro 7.616,00 per compensi, oltre spese generali al
15%, c.p.a., iva se dovuta per legge e c.p.a.
Cassino, 25 novembre 2025
7 Il Giudice
Dott.ssa Rossella Pezzella
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