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Sentenza 10 marzo 2025
Sentenza 10 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecco, sentenza 10/03/2025, n. 116 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecco |
| Numero : | 116 |
| Data del deposito : | 10 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. V.G. 1546/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LECCO
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale
in composizione collegiale in persona dei magistrati: dott. Marco Tremolada Presidente dott.ssa Marta Paganini Giudice dott. Alessandro Colnaghi Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. 1546/2024 V.G. promossa con ricorso congiunto da:
(C.F. , con il patrocinio degli Avv.ti Parte_1 C.F._1
MATTEO NOTARO e ANDREA BONAITI
e
(C.F. ), con il patrocinio degli Avv.ti Controparte_1 C.F._2
MATTEO NOTARO e ANDREA BONAITI con l'intervento del
Pubblico Ministero in persona del Procuratore della Repubblica presso questo Tribunale
RAGIONI DELLA DECISIONE
I coniugi e hanno contratto matrimonio Parte_1 Controparte_1 con rito civile il 21/06/2001 a Olginate e dalla loro unione sono nate a Merate due figlie:
il 29/10/2005, maggiorenne ed economicamente indipendente, e Persona_1
il 22/07/2014, minorenne. Persona_2
Con ricorso per separazione consensuale ex artt. 473 bis.47 e 473 bis.51 c.p.c. depositato in data 27/11/2024, i coniugi hanno richiesto pronuncia di separazione personale alle seguenti
“CONDIZIONI
A. i coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
B. pronunciare la separazione personale dei IGg.ri e , matrimonio CP_1 Parte_1 celebrato nel Comune di Olginate (LC) il 21 giugno 2001, Atto di matrimonio Parte II, Serie C,
N. 5; C. la figlia minore (C.F. , nata a [...] il Persona_2 C.F._3
22.07.2014, viene affidata ai coniugi in regime di affidamento condiviso con tempi di permanenza prevalente con la madre presso casa coniugale sita in Calolziocorte (LC) – Via
Vitalba n. 9 che, di conseguenza, verrà assegnata alla IG.ra (che sosterrà le Parte_1 spese per le utenze e quelle per la manutenzione ordinaria, anche delle parti comuni). Per_2 continuerà ad avere la residenza anagrafica a Calolziocorte (LC) – Via Vitalba n. 9;
D. dare atto che la figlia (C.F. ), nata a [...] il Persona_1 C.F._4
29.10.2005 è maggiorenne e economicamente indipendente;
E. il IG. avrà il diritto di stare con la figlia a fine settimana alterni, dal CP_1 Per_2 venerdì sera alle ore 19.00 alla domenica sera alle ore 20.00, oltre ad un pomeriggio infrasettimanale dalle ore 18.00 e sino alle ore 21.00, compatibilmente con gli impegni scolastici della figlia e quelli lavorativi propri. Il IG. , ad anni alterni, trascorrerà CP_1 con la figlia il giorno di Natale/Santo Stefano, l'ultimo dell'anno/il primo dell'anno, Per_2
Pasqua e Pasquetta, oltre 15 giorni, anche consecutivi durante le vacanze scolastiche estive (da concordarsi entro il 31 maggio di ogni anno);
F. il IG. verserà alla IG.ra un assegno mensile a titolo di CP_1 Parte_1 concorso delle spese di mantenimento della minore di € 400,00=, somma che sarà Per_2 rivalutata annualmente sulla base degli indici ex Istat, mentre le spese straordinarie disciplinate dal Protocollo del Tribunale di Lecco, saranno sostenute dalle parti nella misura del 50% ciascuna. L'assegno unico familiare verrà percepito dalla IG.ra ; Parte_1
G. I coniugi riconoscono di essere economicamente indipendenti;
H. Il IG. che si è già trasferito presso l'abitazione dei propri genitori, potrà CP_1 continuare a mantenere la sede legale della propria impresa individuale presso la casa coniugale;
I. Con l'adempimento di quanto previsto nel presente ricorso, i coniugi dichiarano di avere tra di loro definito tutte le questioni economiche e patrimoniali e di non avere più nulla a pretendere l'uno dall'altra;
J. I coniugi, sin d'ora, rinunciano ai termini per l'appello della sentenza che sarà pronunciata dal Tribunale;
K. Le spese legali del presente procedimento verranno sostenute dalle parti nella misura del
50% ciascuna.
DOMANDA PER LO SCIOGLIMENTO DEL MATRIMONIO
I IGg.ri e chiedono che il Tribunale di Lecco in composizione CP_1 Parte_1
Collegiale, ex art, 473 bis n. 49 c.p.c., accertato il passaggio in giudicato della sentenza di separazione personale delle parti, voglia pronunciare con sentenza lo scioglimento del matrimonio celebrato nel Comune di Olginate (LC) il 21 giugno 2001, Atto di matrimonio Parte
II, Serie C, N. 5, Anno 2001, ordinando la trascrizione al competente Ufficiale dello stato civile, accogliendo le seguenti,
DOMANDE-CONDIZIONI
A. la figlia minore (C.F. , nata a [...] il Persona_2 C.F._3
22.07.2014, viene affidata ai coniugi in regime di affidamento condiviso con tempi di permanenza prevalente con la madre presso casa coniugale sita in Calolziocorte (LC) – Via
Vitalba n. 9 che, di conseguenza, verrà assegnata alla IG.ra (che sosterrà le Parte_1 spese per le utenze e quelle per la manutenzione ordinaria delle parti comuni). Per_2 continuerà ad avere la residenza anagrafica a Calolziocorte (LC) – Via Vitalba n. 9;
B. dare atto e confermare che la figlia (C.F. ), nata a [...] Persona_1 C.F._4
(LC) il 29.10.2005 è maggiorenne e economicamente indipendente;
C. il IG. avrà il diritto di stare con la figlia a fine settimana alterni, dal CP_1 Per_2 venerdì sera alle ore 19.00 alla domenica sera alle ore 20.00, oltre ad un pomeriggio infrasettimanale dalle ore 18.00 e sino alle ore 21.00, compatibilmente con gli impegni scolastici della figlia e quelli lavorativi propri. Il IG. , ad anni alterni, trascorrerà CP_1 con la figlia il giorno di Natale/Santo Stefano, l'ultimo dell'anno/il primo dell'anno, Per_2
Pasqua e Pasquetta, oltre 15 giorni, anche consecutivi durante le vacanze scolastiche estive (da concordarsi entro il 31 maggio di ogni anno);
D. il IG. verserà alla IG.ra un assegno mensile a titolo di CP_1 Parte_1 concorso delle spese di mantenimento della minore di € 400,00=, somma che sarà Per_2 rivalutata annualmente sulla base degli indici ex Istat, mentre le spese straordinarie disciplinate dal Protocollo del Tribunale di Lecco, saranno sostenute dalle parti nella misura del 50% ciascuna. L'assegno unico familiare verrà percepito dalla IG.ra ; Parte_1
E. I coniugi confermano riconoscono di essere economicamente indipendenti
F. Con l'adempimento di quanto previsto nel presente ricorso, i coniugi dichiarano di avere tra di loro definito tutte le questioni economiche e patrimoniali e di non avere più nulla a pretendere l'uno dall'altra.”
Disposta la trattazione della causa ex art. 127 ter c.p.c., avendo i coniugi fatto richiesta di avvalersi della facoltà di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, è stata data comunicazione al Pubblico Ministero ex artt. 70, 71 e 473bis.51, terzo comma c.p.c. e sono state depositate note scritte nel termine assegnato.
La domanda diretta a ottenere la separazione personale è meritevole di accoglimento in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c.
Sussistono i presupposti di legge per la pronuncia di omologa della separazione personale;
la domanda congiunta dei coniugi può, infatti, essere recepita poiché regolamenta compiutamente le condizioni inerenti ai rapporti personali ed economici.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative alla figlia minore non sono in contrasto con gli interessi dello stesso, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. Con riferimento alle ulteriori statuizioni economiche, la domanda non appare contraria a norme imperative o di ordine pubblico.
Le parti hanno formulato in sede di ricorso introduttivo, ai sensi dell'art. 473 bis.49 c.p.c., anche domanda di scioglimento del matrimonio e domande connesse a tale pronuncia.
Poiché la domanda di scioglimento del matrimonio non è procedibile prima del decorso del termine previsto dall'art. 3, n. 2, lett. b) l. n. 898/1970, la causa deve essere rimessa sul ruolo del giudice relatore affinché questi – trascorsi sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi e, quindi, ai sensi dell'art. 127 ter, quinto comma c.p.c., dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito di note scritte – provveda ad acquisire, sempre con la modalità del deposito di note scritte, la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare secondo quanto previsto dall'art. 2 l. n. 898/1970.
Con le medesime note scritte, le parti dovranno anche confermare le condizioni già formulate con riferimento allo scioglimento del matrimonio.
La pronuncia sulle spese di lite è differita alla definizione del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, non definendo il giudizio, così provvede:
1) Pronuncia la separazione personale dei coniugi e Parte_1 [...]
, che hanno contratto matrimonio con rito civile a Olginate il 21/06/2001, CP_1 con atto iscritto nei registri dello Stato Civile del predetto Comune, reg. atti di matrimonio, anno 2001, parte II, serie C, numero 5;
2) Omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole e ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni stabilite concordemente dalle parti, come sopra indicate, da intendersi qui integralmente trascritte;
3) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
4) Spese di lite al definitivo;
5) Provvede con separata ordinanza in ordine alla prosecuzione del giudizio.
Manda alla Cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale dello
Stato Civile del Comune di Olginate per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge.
Lecco, 4 marzo 2025
Il Giudice relatore Il Presidente dott. Alessandro Colnaghi dott. Marco Tremolada
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LECCO
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale
in composizione collegiale in persona dei magistrati: dott. Marco Tremolada Presidente dott.ssa Marta Paganini Giudice dott. Alessandro Colnaghi Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. 1546/2024 V.G. promossa con ricorso congiunto da:
(C.F. , con il patrocinio degli Avv.ti Parte_1 C.F._1
MATTEO NOTARO e ANDREA BONAITI
e
(C.F. ), con il patrocinio degli Avv.ti Controparte_1 C.F._2
MATTEO NOTARO e ANDREA BONAITI con l'intervento del
Pubblico Ministero in persona del Procuratore della Repubblica presso questo Tribunale
RAGIONI DELLA DECISIONE
I coniugi e hanno contratto matrimonio Parte_1 Controparte_1 con rito civile il 21/06/2001 a Olginate e dalla loro unione sono nate a Merate due figlie:
il 29/10/2005, maggiorenne ed economicamente indipendente, e Persona_1
il 22/07/2014, minorenne. Persona_2
Con ricorso per separazione consensuale ex artt. 473 bis.47 e 473 bis.51 c.p.c. depositato in data 27/11/2024, i coniugi hanno richiesto pronuncia di separazione personale alle seguenti
“CONDIZIONI
A. i coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
B. pronunciare la separazione personale dei IGg.ri e , matrimonio CP_1 Parte_1 celebrato nel Comune di Olginate (LC) il 21 giugno 2001, Atto di matrimonio Parte II, Serie C,
N. 5; C. la figlia minore (C.F. , nata a [...] il Persona_2 C.F._3
22.07.2014, viene affidata ai coniugi in regime di affidamento condiviso con tempi di permanenza prevalente con la madre presso casa coniugale sita in Calolziocorte (LC) – Via
Vitalba n. 9 che, di conseguenza, verrà assegnata alla IG.ra (che sosterrà le Parte_1 spese per le utenze e quelle per la manutenzione ordinaria, anche delle parti comuni). Per_2 continuerà ad avere la residenza anagrafica a Calolziocorte (LC) – Via Vitalba n. 9;
D. dare atto che la figlia (C.F. ), nata a [...] il Persona_1 C.F._4
29.10.2005 è maggiorenne e economicamente indipendente;
E. il IG. avrà il diritto di stare con la figlia a fine settimana alterni, dal CP_1 Per_2 venerdì sera alle ore 19.00 alla domenica sera alle ore 20.00, oltre ad un pomeriggio infrasettimanale dalle ore 18.00 e sino alle ore 21.00, compatibilmente con gli impegni scolastici della figlia e quelli lavorativi propri. Il IG. , ad anni alterni, trascorrerà CP_1 con la figlia il giorno di Natale/Santo Stefano, l'ultimo dell'anno/il primo dell'anno, Per_2
Pasqua e Pasquetta, oltre 15 giorni, anche consecutivi durante le vacanze scolastiche estive (da concordarsi entro il 31 maggio di ogni anno);
F. il IG. verserà alla IG.ra un assegno mensile a titolo di CP_1 Parte_1 concorso delle spese di mantenimento della minore di € 400,00=, somma che sarà Per_2 rivalutata annualmente sulla base degli indici ex Istat, mentre le spese straordinarie disciplinate dal Protocollo del Tribunale di Lecco, saranno sostenute dalle parti nella misura del 50% ciascuna. L'assegno unico familiare verrà percepito dalla IG.ra ; Parte_1
G. I coniugi riconoscono di essere economicamente indipendenti;
H. Il IG. che si è già trasferito presso l'abitazione dei propri genitori, potrà CP_1 continuare a mantenere la sede legale della propria impresa individuale presso la casa coniugale;
I. Con l'adempimento di quanto previsto nel presente ricorso, i coniugi dichiarano di avere tra di loro definito tutte le questioni economiche e patrimoniali e di non avere più nulla a pretendere l'uno dall'altra;
J. I coniugi, sin d'ora, rinunciano ai termini per l'appello della sentenza che sarà pronunciata dal Tribunale;
K. Le spese legali del presente procedimento verranno sostenute dalle parti nella misura del
50% ciascuna.
DOMANDA PER LO SCIOGLIMENTO DEL MATRIMONIO
I IGg.ri e chiedono che il Tribunale di Lecco in composizione CP_1 Parte_1
Collegiale, ex art, 473 bis n. 49 c.p.c., accertato il passaggio in giudicato della sentenza di separazione personale delle parti, voglia pronunciare con sentenza lo scioglimento del matrimonio celebrato nel Comune di Olginate (LC) il 21 giugno 2001, Atto di matrimonio Parte
II, Serie C, N. 5, Anno 2001, ordinando la trascrizione al competente Ufficiale dello stato civile, accogliendo le seguenti,
DOMANDE-CONDIZIONI
A. la figlia minore (C.F. , nata a [...] il Persona_2 C.F._3
22.07.2014, viene affidata ai coniugi in regime di affidamento condiviso con tempi di permanenza prevalente con la madre presso casa coniugale sita in Calolziocorte (LC) – Via
Vitalba n. 9 che, di conseguenza, verrà assegnata alla IG.ra (che sosterrà le Parte_1 spese per le utenze e quelle per la manutenzione ordinaria delle parti comuni). Per_2 continuerà ad avere la residenza anagrafica a Calolziocorte (LC) – Via Vitalba n. 9;
B. dare atto e confermare che la figlia (C.F. ), nata a [...] Persona_1 C.F._4
(LC) il 29.10.2005 è maggiorenne e economicamente indipendente;
C. il IG. avrà il diritto di stare con la figlia a fine settimana alterni, dal CP_1 Per_2 venerdì sera alle ore 19.00 alla domenica sera alle ore 20.00, oltre ad un pomeriggio infrasettimanale dalle ore 18.00 e sino alle ore 21.00, compatibilmente con gli impegni scolastici della figlia e quelli lavorativi propri. Il IG. , ad anni alterni, trascorrerà CP_1 con la figlia il giorno di Natale/Santo Stefano, l'ultimo dell'anno/il primo dell'anno, Per_2
Pasqua e Pasquetta, oltre 15 giorni, anche consecutivi durante le vacanze scolastiche estive (da concordarsi entro il 31 maggio di ogni anno);
D. il IG. verserà alla IG.ra un assegno mensile a titolo di CP_1 Parte_1 concorso delle spese di mantenimento della minore di € 400,00=, somma che sarà Per_2 rivalutata annualmente sulla base degli indici ex Istat, mentre le spese straordinarie disciplinate dal Protocollo del Tribunale di Lecco, saranno sostenute dalle parti nella misura del 50% ciascuna. L'assegno unico familiare verrà percepito dalla IG.ra ; Parte_1
E. I coniugi confermano riconoscono di essere economicamente indipendenti
F. Con l'adempimento di quanto previsto nel presente ricorso, i coniugi dichiarano di avere tra di loro definito tutte le questioni economiche e patrimoniali e di non avere più nulla a pretendere l'uno dall'altra.”
Disposta la trattazione della causa ex art. 127 ter c.p.c., avendo i coniugi fatto richiesta di avvalersi della facoltà di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, è stata data comunicazione al Pubblico Ministero ex artt. 70, 71 e 473bis.51, terzo comma c.p.c. e sono state depositate note scritte nel termine assegnato.
La domanda diretta a ottenere la separazione personale è meritevole di accoglimento in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c.
Sussistono i presupposti di legge per la pronuncia di omologa della separazione personale;
la domanda congiunta dei coniugi può, infatti, essere recepita poiché regolamenta compiutamente le condizioni inerenti ai rapporti personali ed economici.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative alla figlia minore non sono in contrasto con gli interessi dello stesso, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. Con riferimento alle ulteriori statuizioni economiche, la domanda non appare contraria a norme imperative o di ordine pubblico.
Le parti hanno formulato in sede di ricorso introduttivo, ai sensi dell'art. 473 bis.49 c.p.c., anche domanda di scioglimento del matrimonio e domande connesse a tale pronuncia.
Poiché la domanda di scioglimento del matrimonio non è procedibile prima del decorso del termine previsto dall'art. 3, n. 2, lett. b) l. n. 898/1970, la causa deve essere rimessa sul ruolo del giudice relatore affinché questi – trascorsi sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi e, quindi, ai sensi dell'art. 127 ter, quinto comma c.p.c., dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito di note scritte – provveda ad acquisire, sempre con la modalità del deposito di note scritte, la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare secondo quanto previsto dall'art. 2 l. n. 898/1970.
Con le medesime note scritte, le parti dovranno anche confermare le condizioni già formulate con riferimento allo scioglimento del matrimonio.
La pronuncia sulle spese di lite è differita alla definizione del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, non definendo il giudizio, così provvede:
1) Pronuncia la separazione personale dei coniugi e Parte_1 [...]
, che hanno contratto matrimonio con rito civile a Olginate il 21/06/2001, CP_1 con atto iscritto nei registri dello Stato Civile del predetto Comune, reg. atti di matrimonio, anno 2001, parte II, serie C, numero 5;
2) Omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole e ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni stabilite concordemente dalle parti, come sopra indicate, da intendersi qui integralmente trascritte;
3) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
4) Spese di lite al definitivo;
5) Provvede con separata ordinanza in ordine alla prosecuzione del giudizio.
Manda alla Cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale dello
Stato Civile del Comune di Olginate per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge.
Lecco, 4 marzo 2025
Il Giudice relatore Il Presidente dott. Alessandro Colnaghi dott. Marco Tremolada