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Sentenza 27 maggio 2024
Sentenza 27 maggio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 27/05/2024, n. 3889 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 3889 |
| Data del deposito : | 27 maggio 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI nella persona della dott.ssa Laura Liguori ha pronunciato la seguente
SENTENZA resa all'esito dello svolgimento della udienza del 21.5.2024 mediante il deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni ai sensi dell'art. 127 ter cpc nella causa iscritta al n. 22832 /2023 R.G.
TRA
, ) rappresentata e difesa dall'Avv. DIANA
Parte_1 C.F._1
SILVESTRO , presso il cui studio elettivamente domicilia
RICORRENTE
E
, in persona del Controparte_1 CP_2
RESISTENTE
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 4.12.2023 l'istante indicata in epigrafe ha convenuto dinanzi al
Giudice del Lavoro del Tribunale di Napoli il Controparte_3
premettendo di avere intrattenuto rapporti di lavoro precario presso le seguenti istituzioni scolastiche:
- annualità 2019-20 presso di Napoli Codice: Org_1 C.F._2
- annualità 2020-21 presso di Napoli Codice:NAIC82200T; Org_2
- annualità 2021/22 presso di Napoli Codice:NAIC82200T; Org_2
- annualità 2022-23 presso di Napoli, Codice: ; Org_3 C.F._3
- annualità 2023-24 presso di Napoli, Codice: . Org_3 C.F._4
Ha esposto di non aver ricevuto, perché precaria, la carta docente, dell'importo nominale di €
500,00 (cinquecento/00) per ciascun anno scolastico, prevista dalla legge 107 del 13 luglio
2015, art. 1 comma 121, per l'aggiornamento e la formazione dei docenti di ruolo delle istituzioni scolastiche;
che la stessa era regolamentata, quale normazione secondaria, da
D.P.C.M. n. 32313 del 23.09.2015, recante i criteri e le modalità di assegnazione e utilizzo
1 della Carta elettronica, sostituito, a decorrere dal 02.12.2016, dal D.P.C.M. del 28.11.2016; che, come precaria, aveva svolto “funzioni identiche e analoghe” a quelle svolte dai colleghi assunti a tempo indeterminato;
che il sistema che prevedeva solo per i docenti di ruolo la formazione obbligatoria, permanente e strutturale, e sostenuta sotto il profilo economico con l'erogazione della Carta, escludendo i docenti non di ruolo, collideva con gli artt. 3, 35 e 97 della Costituzione;
che anche gli artt. 63 e 64 del CCNL. del 29/11/2007 nel disciplinare gli obblighi di formazione non distinguevano tra personale a tempo determinato e personale a tempo indeterminato;
che era violata la clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva
1999/70/Ce non sussistendo ragioni oggettive atte a giustificare un trattamento diverso tra docenti di ruolo e precari.
Tanto premesso, e richiamate la sentenza n. 1842/2022 del 16.03.2022 il Consiglio di Stato e l'Ordinanza del 18.5.22 della VI sezione della Corte di Giustizia Europea, chiedeva che questo Giudice volesse:
“previa eventuale disapplicazione dell'art. 1, commi 121, 122 e 124, della Legge n.
107/2015, dell'art. 2 del DPCM del 23 settembre 2015 e/o dell'art. 3 del d.P.C.M. del 28 17 novembre 2016, per violazione della clausola 4 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, recepito dalla dir. 99/70 del Consiglio dell'Unione Europea, accertarsi e dichiararsi il diritto della parte ricorrente ad usufruire del beneficio economico di € 500,00 annui, tramite la “Carta elettronica” per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 della Legge n. 107/2015, per gli anni scolastici 2019/20,2020/21,
2021/22, 2022/23, 2023/24 conseguentemente condannarsi il Controparte_3
al riconoscimento del beneficio stesso, così come previsto e disciplinato dalla
[...]
normativa in favore dei docenti a tempo indeterminato per tutti i suddetti anni scolastici;
In via subordinata, previo accertamento e declaratoria del diritto della parte ricorrente alla fruizione del beneficio economico di €.500,00 annui, tramite la “Carta elettronica” per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 della Legge n.
107/2015, per gli anni scolastici 2019/20, 2020/21,2021/22, 2022/23, 2023/24 condannarsi il al pagamento della somma di €.2.500,00 o di quella Controparte_3
minore o maggiore ritenuta di giustizia a titolo di risarcimento del danno ex art. 1218 del c.c.
- Condannare il in persona del l.r.p.t. al pagamento di Controparte_3
spese, diritti ed onorari di giudizio, spese generali al 15% oltre iva e cpa con attribuzione allo scrivente procuratore antistatario”.
Il , benchè ritualmente citato in giudizio , non si è Controparte_3
costituito e ne è stata dichiarata la contumacia.
2 La causa all' udienza del 21.5.2024, sostituita con il deposito di note di trattazione ex art. 127 ter c.p.c, è stata decisa.
Sussiste la giurisdizione del giudice ordinario adito.
Invero, è costante in giurisprudenza il principio secondo cui “In tema di pubblico impiego privatizzato, la controversia relativa ad una pretesa attinente ad un rapporto di lavoro, che riguardi quindi un diritto soggettivo, rispetto alla quale un atto amministrativo di organizzazione, di cui si contesti la legittimità, costituisca un mero atto presupposto, appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario, rilevando a tali fini il "petitum" sostanziale che va individuato sulla base delle caratteristiche del rapporto dedotto in giudizio.(cfr. tra le altre Cass. civ., Sez. Un., 17 dicembre 2018 n. 32625).
Nel caso in esame, l'oggetto principale della domanda è l'accertamento del diritto della ricorrente ad usufruire del beneficio economico di euro 500,00 annui in modo analogo ai docenti a tempo indeterminato, sulla base della disciplina contrattuale e dei principi fondamentali dell'ordinamento giuridico, anche di origine comunitaria, che sanciscono la piena equiparazione del docente precario al docente di ruolo. Tale oggetto si traduce nella richiesta di riconoscimento di una prestazione di natura economica nei confronti del derivante dallo svolgimento del rapporto di lavoro. Ne consegue, Controparte_3
quindi che, alla luce del condivisibile orientamento costante dei Giudici di Legittimità, questo tipo di controversie, vertendo su atti che rientrano tra le determinazioni assunte con la capacità e i poteri del datore di lavoro privato (cfr. Cass. SS.UU. n. 16765/2014 e Cass.
SS.UU. n. 3032/2011), rientrano nella giurisdizione del giudice ordinario. Nel merito, l'art. 1, comma 121, L. n. 107 del 13/7/2015 prevede che: “Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il , a corsi di Controparte_4
laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del
3 piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile”. In attuazione di tale legge, il D.P.C.M. 28.11.2016 - che sostituisce il precedente
D.P.C.M. del 23.09.2015 - ha ribadito, all'art. 3, che i soli destinatari della disciplina della
Carta del docente sono i docenti di ruolo a tempo indeterminato. Con ordinanza della Corte di
Giustizia Europea, VI Sezione, del 18 maggio 2022, resa nella causa c 450/2, la stessa ha statuito che il comma 121 della legge 107 del 2015, nella parte in cui non attribuisce il bonus di € 500,00 al personale a termine, contrasta con la clausola 4 dell'accordo quadro CES,
UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato (recepito con Direttiva 1999/70/CE): «La clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura nell'allegato della direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno
1999, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del , e non al personale Controparte_3
docente a tempo determinato di tale , il beneficio di un vantaggio finanziario CP_3 dell'importo di EUR 500 all'anno, concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, mediante una carta elettronica che può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, ad altre attività di formazione e per l'acquisto di servizi di connettività al fine di assolvere l'obbligo di effettuare attività professionali a distanza” In particolare, la CGUE ha valorizzato il fatto che dalle norme interne (in particolare l'art. 282 D.lgs n. 297/1994, le previsioni della contrattazione collettiva del comparto scuola, e da ultimo l'art. 63 e l'art. 1 L. n. 107/2015) emerge il principio secondo cui la formazione dei docenti è obbligatoria, permanente e strutturale. Occorre, quindi, in applicazione dei principi suesposti, considerata la natura delle mansioni del tutto equiparabili, anche sotto il profilo delle competenze professionali richieste, a quelle svolte dal personale docente di ruolo, ritenere l'arbitrarietà dell'esclusione della parte ricorrente dal beneficio de quo sulla base della mera temporaneità del rapporto contrattuale. In tal senso si è del resto pronunciato anche il Consiglio di Stato che, con sentenza n. 1842 del 16/3/2022, ha
4 motivatamente annullato gli atti amministrativi esecutivi del contributo al finanziamento della formazione in servizio dei docenti, contenuto nel comma 121 della Legge 107 del 2015, nella parte in cui non contemplano i docenti non di ruolo tra i destinatari della Carta del docente;
ciò ritenendo irragionevole e contraria ai principi di non discriminazione e buon andamento della P.A. la scelta del di escludere dal beneficio i docenti a termine. CP_3
Il ricorso risulta pertanto fondato e va accolto per quanto di seguito specificato, anche alla luce dei principi affermati nella recente sentenza della Corte della Corte di Cassazione sez. L.
n. 29961/2023, intervenuta in data 27-10-2023.
A tal uopo, deve in primo luogo evidenziarsi che la ricorrente ha provato (cfr. documentazione depositata unitamente al ricorso introduttivo) di avere in corso con l'amministrazione resistente un contratto di lavoro a tempo determinato con scadenza al
30.6.2024 fino al termine delle attività didattiche.
Parte ricorrente ha altresì dimostrato (cfr. contratti di lavoro depositati) rispetto agli anni dedotti in ricorso, di essere stato destinatario di incarichi di supplenza annuali, inteso tale requisito come “annualità didattica” sicché “il nesso tra la formazione del docente che viene supportata, la durata e la funzionalità rispetto ai discenti”, valorizzato sulla base di articolate argomentazioni nella decisione della Suprema Corte, nel caso di specie risulta sussistente..
Disapplicata la parte dell'art. 1 comma 121 l. n. 107/2015 che circoscrive ai soli docenti di ruolo l'erogazione della carta docenti, ne consegue che va accertato e dichiarato il diritto dell' istante ad usufruire del beneficio economico di euro 500,00 annui tramite la Carta elettronica del docente per l'aggiornamento e la formazione del personale docente per ciascuno degli anni scolastici per cui è causa, vertendosi in tema di adempimento di un obbligo contrattuale da parte dell'amministrazione. Correttamente, nel ricorso in esame, viene formulata una domanda di attribuzione in forma specifica della Carta Docente, in coerenza con la natura di “obbligazione di pagamento a scopo vincolato” del , rimarcata dal CP_3
Giudice di legittimità e secondo l'orientamento già espresso in molteplici pronunce della sezione di questo Tribunale tese finora ad evidenziare che la condanna a liquidare il controvalore in denaro della “rappresentazione di valore” contenuta nella carta del docente significherebbe assicurare ai docenti a termine un trattamento per nulla corrispondente a quello proprio dei colleghi di ruolo
Una tale soluzione, invero, consentendo un potenziale impiego del denaro per l'acquisto di beni e servizi privi d'ogni attinenza con lo sviluppo della professionalità dell'interessato, finirebbe per accordare ai docenti a termine un trattamento privilegiato rispetto a quelli a tempo indeterminato, all'opposto vincolati all'acquisto di determinati beni e servizi.
5 La domanda, in conclusione, deve essere accolta nei termini sopra precisati.
Il carattere seriale della controversia e l'intervento della S.C. con sentenza pubblicata in corso di giudizio, giustificano la compensazione per metà delle spese di lite, che per la parte residua vengono poste a carico dell'Amministrazione soccombente e liquidate come in dispositivo.
PQM
1)Accerta il diritto di ad usufruire nel rispetto dei vincoli di legge del Parte_1
beneficio economico di euro 500,00 annui tramite la Carta elettronica del docente per l'aggiornamento e la formazione del personale docente per gli anni scolastici:
2020/2021,2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024;
2) per l'effetto ordina al di provvedere Controparte_3 all'assegnazione in favore della parte ricorrente della “Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado”, relativamente agli anni scolastici di cui al punto 1) con conseguente emissione in favore di essa di un buono elettronico di importo di euro 500,00 per ciascuna delle predette annualità;
3) compensa le spese di lite nella misura della metà e condanna il Controparte_3
, in persona del pro tempore, alla rifusione, in favore della ricorrente,
[...] CP_2
della residua metà, metà che liquida in euro 566,00, oltre I.VA., C.P.A. e spese generali, con distrazione in favore del difensore antistatario.
Napoli, 25/05/2024 Il Giudice
dott.ssa Laura Liguori
6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI nella persona della dott.ssa Laura Liguori ha pronunciato la seguente
SENTENZA resa all'esito dello svolgimento della udienza del 21.5.2024 mediante il deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni ai sensi dell'art. 127 ter cpc nella causa iscritta al n. 22832 /2023 R.G.
TRA
, ) rappresentata e difesa dall'Avv. DIANA
Parte_1 C.F._1
SILVESTRO , presso il cui studio elettivamente domicilia
RICORRENTE
E
, in persona del Controparte_1 CP_2
RESISTENTE
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 4.12.2023 l'istante indicata in epigrafe ha convenuto dinanzi al
Giudice del Lavoro del Tribunale di Napoli il Controparte_3
premettendo di avere intrattenuto rapporti di lavoro precario presso le seguenti istituzioni scolastiche:
- annualità 2019-20 presso di Napoli Codice: Org_1 C.F._2
- annualità 2020-21 presso di Napoli Codice:NAIC82200T; Org_2
- annualità 2021/22 presso di Napoli Codice:NAIC82200T; Org_2
- annualità 2022-23 presso di Napoli, Codice: ; Org_3 C.F._3
- annualità 2023-24 presso di Napoli, Codice: . Org_3 C.F._4
Ha esposto di non aver ricevuto, perché precaria, la carta docente, dell'importo nominale di €
500,00 (cinquecento/00) per ciascun anno scolastico, prevista dalla legge 107 del 13 luglio
2015, art. 1 comma 121, per l'aggiornamento e la formazione dei docenti di ruolo delle istituzioni scolastiche;
che la stessa era regolamentata, quale normazione secondaria, da
D.P.C.M. n. 32313 del 23.09.2015, recante i criteri e le modalità di assegnazione e utilizzo
1 della Carta elettronica, sostituito, a decorrere dal 02.12.2016, dal D.P.C.M. del 28.11.2016; che, come precaria, aveva svolto “funzioni identiche e analoghe” a quelle svolte dai colleghi assunti a tempo indeterminato;
che il sistema che prevedeva solo per i docenti di ruolo la formazione obbligatoria, permanente e strutturale, e sostenuta sotto il profilo economico con l'erogazione della Carta, escludendo i docenti non di ruolo, collideva con gli artt. 3, 35 e 97 della Costituzione;
che anche gli artt. 63 e 64 del CCNL. del 29/11/2007 nel disciplinare gli obblighi di formazione non distinguevano tra personale a tempo determinato e personale a tempo indeterminato;
che era violata la clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva
1999/70/Ce non sussistendo ragioni oggettive atte a giustificare un trattamento diverso tra docenti di ruolo e precari.
Tanto premesso, e richiamate la sentenza n. 1842/2022 del 16.03.2022 il Consiglio di Stato e l'Ordinanza del 18.5.22 della VI sezione della Corte di Giustizia Europea, chiedeva che questo Giudice volesse:
“previa eventuale disapplicazione dell'art. 1, commi 121, 122 e 124, della Legge n.
107/2015, dell'art. 2 del DPCM del 23 settembre 2015 e/o dell'art. 3 del d.P.C.M. del 28 17 novembre 2016, per violazione della clausola 4 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, recepito dalla dir. 99/70 del Consiglio dell'Unione Europea, accertarsi e dichiararsi il diritto della parte ricorrente ad usufruire del beneficio economico di € 500,00 annui, tramite la “Carta elettronica” per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 della Legge n. 107/2015, per gli anni scolastici 2019/20,2020/21,
2021/22, 2022/23, 2023/24 conseguentemente condannarsi il Controparte_3
al riconoscimento del beneficio stesso, così come previsto e disciplinato dalla
[...]
normativa in favore dei docenti a tempo indeterminato per tutti i suddetti anni scolastici;
In via subordinata, previo accertamento e declaratoria del diritto della parte ricorrente alla fruizione del beneficio economico di €.500,00 annui, tramite la “Carta elettronica” per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 della Legge n.
107/2015, per gli anni scolastici 2019/20, 2020/21,2021/22, 2022/23, 2023/24 condannarsi il al pagamento della somma di €.2.500,00 o di quella Controparte_3
minore o maggiore ritenuta di giustizia a titolo di risarcimento del danno ex art. 1218 del c.c.
- Condannare il in persona del l.r.p.t. al pagamento di Controparte_3
spese, diritti ed onorari di giudizio, spese generali al 15% oltre iva e cpa con attribuzione allo scrivente procuratore antistatario”.
Il , benchè ritualmente citato in giudizio , non si è Controparte_3
costituito e ne è stata dichiarata la contumacia.
2 La causa all' udienza del 21.5.2024, sostituita con il deposito di note di trattazione ex art. 127 ter c.p.c, è stata decisa.
Sussiste la giurisdizione del giudice ordinario adito.
Invero, è costante in giurisprudenza il principio secondo cui “In tema di pubblico impiego privatizzato, la controversia relativa ad una pretesa attinente ad un rapporto di lavoro, che riguardi quindi un diritto soggettivo, rispetto alla quale un atto amministrativo di organizzazione, di cui si contesti la legittimità, costituisca un mero atto presupposto, appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario, rilevando a tali fini il "petitum" sostanziale che va individuato sulla base delle caratteristiche del rapporto dedotto in giudizio.(cfr. tra le altre Cass. civ., Sez. Un., 17 dicembre 2018 n. 32625).
Nel caso in esame, l'oggetto principale della domanda è l'accertamento del diritto della ricorrente ad usufruire del beneficio economico di euro 500,00 annui in modo analogo ai docenti a tempo indeterminato, sulla base della disciplina contrattuale e dei principi fondamentali dell'ordinamento giuridico, anche di origine comunitaria, che sanciscono la piena equiparazione del docente precario al docente di ruolo. Tale oggetto si traduce nella richiesta di riconoscimento di una prestazione di natura economica nei confronti del derivante dallo svolgimento del rapporto di lavoro. Ne consegue, Controparte_3
quindi che, alla luce del condivisibile orientamento costante dei Giudici di Legittimità, questo tipo di controversie, vertendo su atti che rientrano tra le determinazioni assunte con la capacità e i poteri del datore di lavoro privato (cfr. Cass. SS.UU. n. 16765/2014 e Cass.
SS.UU. n. 3032/2011), rientrano nella giurisdizione del giudice ordinario. Nel merito, l'art. 1, comma 121, L. n. 107 del 13/7/2015 prevede che: “Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il , a corsi di Controparte_4
laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del
3 piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile”. In attuazione di tale legge, il D.P.C.M. 28.11.2016 - che sostituisce il precedente
D.P.C.M. del 23.09.2015 - ha ribadito, all'art. 3, che i soli destinatari della disciplina della
Carta del docente sono i docenti di ruolo a tempo indeterminato. Con ordinanza della Corte di
Giustizia Europea, VI Sezione, del 18 maggio 2022, resa nella causa c 450/2, la stessa ha statuito che il comma 121 della legge 107 del 2015, nella parte in cui non attribuisce il bonus di € 500,00 al personale a termine, contrasta con la clausola 4 dell'accordo quadro CES,
UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato (recepito con Direttiva 1999/70/CE): «La clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura nell'allegato della direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno
1999, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del , e non al personale Controparte_3
docente a tempo determinato di tale , il beneficio di un vantaggio finanziario CP_3 dell'importo di EUR 500 all'anno, concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, mediante una carta elettronica che può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, ad altre attività di formazione e per l'acquisto di servizi di connettività al fine di assolvere l'obbligo di effettuare attività professionali a distanza” In particolare, la CGUE ha valorizzato il fatto che dalle norme interne (in particolare l'art. 282 D.lgs n. 297/1994, le previsioni della contrattazione collettiva del comparto scuola, e da ultimo l'art. 63 e l'art. 1 L. n. 107/2015) emerge il principio secondo cui la formazione dei docenti è obbligatoria, permanente e strutturale. Occorre, quindi, in applicazione dei principi suesposti, considerata la natura delle mansioni del tutto equiparabili, anche sotto il profilo delle competenze professionali richieste, a quelle svolte dal personale docente di ruolo, ritenere l'arbitrarietà dell'esclusione della parte ricorrente dal beneficio de quo sulla base della mera temporaneità del rapporto contrattuale. In tal senso si è del resto pronunciato anche il Consiglio di Stato che, con sentenza n. 1842 del 16/3/2022, ha
4 motivatamente annullato gli atti amministrativi esecutivi del contributo al finanziamento della formazione in servizio dei docenti, contenuto nel comma 121 della Legge 107 del 2015, nella parte in cui non contemplano i docenti non di ruolo tra i destinatari della Carta del docente;
ciò ritenendo irragionevole e contraria ai principi di non discriminazione e buon andamento della P.A. la scelta del di escludere dal beneficio i docenti a termine. CP_3
Il ricorso risulta pertanto fondato e va accolto per quanto di seguito specificato, anche alla luce dei principi affermati nella recente sentenza della Corte della Corte di Cassazione sez. L.
n. 29961/2023, intervenuta in data 27-10-2023.
A tal uopo, deve in primo luogo evidenziarsi che la ricorrente ha provato (cfr. documentazione depositata unitamente al ricorso introduttivo) di avere in corso con l'amministrazione resistente un contratto di lavoro a tempo determinato con scadenza al
30.6.2024 fino al termine delle attività didattiche.
Parte ricorrente ha altresì dimostrato (cfr. contratti di lavoro depositati) rispetto agli anni dedotti in ricorso, di essere stato destinatario di incarichi di supplenza annuali, inteso tale requisito come “annualità didattica” sicché “il nesso tra la formazione del docente che viene supportata, la durata e la funzionalità rispetto ai discenti”, valorizzato sulla base di articolate argomentazioni nella decisione della Suprema Corte, nel caso di specie risulta sussistente..
Disapplicata la parte dell'art. 1 comma 121 l. n. 107/2015 che circoscrive ai soli docenti di ruolo l'erogazione della carta docenti, ne consegue che va accertato e dichiarato il diritto dell' istante ad usufruire del beneficio economico di euro 500,00 annui tramite la Carta elettronica del docente per l'aggiornamento e la formazione del personale docente per ciascuno degli anni scolastici per cui è causa, vertendosi in tema di adempimento di un obbligo contrattuale da parte dell'amministrazione. Correttamente, nel ricorso in esame, viene formulata una domanda di attribuzione in forma specifica della Carta Docente, in coerenza con la natura di “obbligazione di pagamento a scopo vincolato” del , rimarcata dal CP_3
Giudice di legittimità e secondo l'orientamento già espresso in molteplici pronunce della sezione di questo Tribunale tese finora ad evidenziare che la condanna a liquidare il controvalore in denaro della “rappresentazione di valore” contenuta nella carta del docente significherebbe assicurare ai docenti a termine un trattamento per nulla corrispondente a quello proprio dei colleghi di ruolo
Una tale soluzione, invero, consentendo un potenziale impiego del denaro per l'acquisto di beni e servizi privi d'ogni attinenza con lo sviluppo della professionalità dell'interessato, finirebbe per accordare ai docenti a termine un trattamento privilegiato rispetto a quelli a tempo indeterminato, all'opposto vincolati all'acquisto di determinati beni e servizi.
5 La domanda, in conclusione, deve essere accolta nei termini sopra precisati.
Il carattere seriale della controversia e l'intervento della S.C. con sentenza pubblicata in corso di giudizio, giustificano la compensazione per metà delle spese di lite, che per la parte residua vengono poste a carico dell'Amministrazione soccombente e liquidate come in dispositivo.
PQM
1)Accerta il diritto di ad usufruire nel rispetto dei vincoli di legge del Parte_1
beneficio economico di euro 500,00 annui tramite la Carta elettronica del docente per l'aggiornamento e la formazione del personale docente per gli anni scolastici:
2020/2021,2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024;
2) per l'effetto ordina al di provvedere Controparte_3 all'assegnazione in favore della parte ricorrente della “Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado”, relativamente agli anni scolastici di cui al punto 1) con conseguente emissione in favore di essa di un buono elettronico di importo di euro 500,00 per ciascuna delle predette annualità;
3) compensa le spese di lite nella misura della metà e condanna il Controparte_3
, in persona del pro tempore, alla rifusione, in favore della ricorrente,
[...] CP_2
della residua metà, metà che liquida in euro 566,00, oltre I.VA., C.P.A. e spese generali, con distrazione in favore del difensore antistatario.
Napoli, 25/05/2024 Il Giudice
dott.ssa Laura Liguori
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