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Sentenza 15 febbraio 2024
Sentenza 15 febbraio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 15/02/2024, n. 329 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 329 |
| Data del deposito : | 15 febbraio 2024 |
Testo completo
N. R.G. 1501/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
SEZIONE SECONDA CIVILE composta dai seguenti Magistrati dott. Lisa Micochero Presidente dott. Enrico Schiavon Consigliere estensore dott. Dario Morsiani Consigliere ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 1501 del ruolo generale dell'anno 2022 promossa da
(C.F. ) Parte_1 P.IVA_1
appellante rappresentata e difesa dall'avv. Andrea Bertollo
contro
(C.F. ) Controparte_1 P.IVA_2
appellata rappresentata e difesa dall'avv. Marco Ripa
e contro
(C.F. ) Controparte_2 C.F._1
(C.F. ) Controparte_3 C.F._2
appellati contumaci
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 1155/2022 del Tribunale di VA emessa in
1 data 15.06.2022 e depositata in data 17.06.2022
Conclusioni di Parte_1
“NEL MERITO:
- dichiararsi la inammissibilità e/o improponibilità delle domande svolte da CP_1
per carenza di legittimazione attiva e/o di titolarità dal lato attivo del credito fatto
[...] valere con l'azione revocatoria ordinaria;
- in subordine, rigettarsi le domande tutte svolte da Controparte_1
- con vittoria di spese e compensi professionali, da liquidarsi alla stregua dei criteri di cui al DM 55/2014, sia del primo sia del secondo grado di giudizio.
IN VIA ISTRUTTORIA:
-per i motivi tutti esposti sub 3° - C del presente atto, disporre la rinnovazione delle indagini peritali e la sostituzione del consulente tecnico d'ufficio ex art.196 cpc.”
Conclusioni di Controparte_1
“In via principale:
Rigettarsi l'appello proposto, conseguente conferma della sentenza di primo grado n.
1155/2022 pubbl. il 17/06/2022 RG n. 4067/2019 del Tribunale di VA nei capi impugnati dall'appellante.
In via di appello incidentale: in riforma della sentenza n. 1155/2022 pubbl. il 17/06/2022, RG n. 4067/2019 emessa dal
Tribunale di VA, qui impugnata, condannare la a Parte_1
risarcire i danni tutti subiti e subendi, anche per impossibilità di soddisfarsi con
l'espropriazione del bene oggetto degli atti impugnati, da nella misura Controparte_1
che risulterà dovuta ad istruttoria espletata e, comunque, in misura non inferiore al valore effettivo e commerciale dei beni oggetto degli atti impugnati.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione regolarmente notificato, conveniva in Controparte_1
giudizio dinanzi al Tribunale di VA , Controparte_2 Controparte_4 [...]
esponendo che: Parte_1
2 - l'attrice aveva acquistato da in data 20.12.2017, Controparte_5 nell'ambito di una cessione di rapporti giuridici in blocco ai sensi dell'art. 58 T.U.B., il credito di €276.110,77 derivante dal saldo passivo del rapporto di conto corrente n. 11840 intrattenuto da con e garantito dalla Controparte_6 Controparte_7
fideiussione omnibus rilasciata in data 5.2.2010 da Organizzazione_1
e fino alla concorrenza della somma di
[...] Controparte_2 Controparte_3
€2.400.000,00, da ripartirsi pro quota nella misura del 50% a carico della società e del 25%
a carico di ciascuno degli altri due;
- la con lettere raccomandate del 24.6.2014 e del 21.11.2014 aveva intimato al CP_5
debitore principale ed ai garanti il pagamento di quanto dovuto;
- in data 23.07.2015 il Tribunale di VA aveva emesso il decreto ingiuntivo n.
2876/2015 con cui aveva intimato a e il pagamento Controparte_2 Controparte_3
della somma di €276.110,77, oltre a interessi e spese, in favore di Controparte_5
nella quale nel frattempo si era fusa per incorporazione
[...] Controparte_7
[...]
- il decreto ingiuntivo non era stato opposto ed era stato dichiarato esecutivo;
in data 13.10.2015 aveva venduto a Controparte_2 Parte_1
a piena ed esclusiva proprietà di un appartamento con garage siti in Mestrino (Pd) al
[...]
prezzo di €62.000,00;
- in data 16.10.2015 e avevano venduto a Controparte_2 Controparte_3 [...]
la piena ed esclusiva proprietà di un negozio con garage siti in Parte_1
Campodoro (Pd) al prezzo di €110.000,00;
- in data 28.09.2017 aveva a sua volta venduto a Parte_1
gli immobili in Mestrino (Pd) al prezzo di €75.000,00; Controparte_8
- tale ulteriore compravendita aveva impedito al creditore il soddisfacimento del proprio diritto arrecandogli un danno ingiusto e risarcibile ai sensi dell'art. 2043 c.c..
Tanto premesso, l'attrice chiedeva che fosse dichiarata l'inefficacia nei suoi confronti delle due vendite stipulate nel 2015; in via subordinata, che Parte_1 Parte_1
fosse condannata a corrispondere il prezzo incassato dall'alienazione a
[...] [...]
degli immobili in Mestrino;
in ogni caso, che i convenuti fossero condannati CP_8
al risarcimento dei danni subiti per l'impossibilità di soddisfarsi sui beni alienati.
3 Si costituivano i convenuti, chiedendo il rigetto delle domande attoree.
Veniva disposta c.t.u. estimativa del valore degli immobili oggetto delle vendite impugnate al tempo della loro stipulazione, che quantificava in €96.000,00 il valore degli immobili in
Mestrino e in €185.000,00 quello degli immobili in Campodoro.
Con la sentenza in epigrafe indicata, il Tribunale di VA rilevava preliminarmente l'inammissibilità dell'eccezione di carenza di legittimazione attiva di Controparte_1
che aveva sollevato nella comparsa conclusionale, ritenendo trattarsi di
[...] Parte_1 un'eccezione non attinente alla legittimazione processuale, ma avente ad oggetto un fatto impeditivo della pretesa creditoria, quindi di natura sostanziale, che avrebbe dovuto essere proposta, a pena di decadenza, nella comparsa di risposta ai sensi dell'art. 167, c. 2, c.p.c.; accoglieva la domanda revocatoria e dichiarava l'inefficacia nei confronti dell'attrice delle due vendite stipulate nel 2015; rigettava la domanda risarcitoria proposta dall'attrice; infine condannava i convenuti alla rifusione delle spese di lite.
2. Avverso l'indicata pronuncia ha Parte_2
interposto tempestivo appello, affidato a quattro motivi di gravame.
2.1 Col primo motivo censura l'errore in cui è incorso il tribunale per avere ritenuto inammissibile l'eccezione di carenza della titolarità in capo a del Controparte_1
credito a tutela del quale era stato attivato il rimedio revocatorio.
Essa deduce inoltre che la pubblicazione dell'avviso di cessione sulla Gazzetta Ufficiale non è sufficiente a provare l'acquisto del credito da parte dell'attrice.
2.2 Col secondo motivo contesta la decisione nella parte in cui ha ritenuto sussistente il requisito della “scientia damni” in capo alla terza acquirente.
2.3 Col terzo motivo lamenta che il tribunale abbia recepito le risultanze della ctu estimativa senza prendere in considerazione i rilievi critici formulati dalla convenuta.
2.4 Col quarto motivo afferma che la sentenza è errata laddove ha accolto l'azione revocatoria con riferimento agli immobili in Mestrino, sebbene gli stessi fossero stati rivenduti ad un terzo con atto di compravendita trascritto prima della trascrizione della domanda giudiziale.
3. Si è costituita la quale ha chiesto il rigetto del gravame ed ha Controparte_1
svolto a suo volta appello incidentale contro il capo della sentenza che aveva rigettato la domanda risarcitoria con riferimento agli immobili in Mestrino.
4 4. e non si sono costituiti e sono stati dichiarati Controparte_2 Controparte_3
contumaci.
5. Il primo motivo di gravame è infondato.
5.1 Va innanzitutto precisato che la contestazione sollevata in primo grado da Parte_1
con il deposito della comparsa conclusionale attiene alla titolarità attiva del credito in capo alla cessionaria, e non è quindi, un'eccezione con la quale si contrappone un fatto impeditivo, estintivo o modificativo, ma ha natura di mera difesa, proponibile in ogni fase del giudizio e che è rilevabile di ufficio dal giudice se risultante dagli atti di causa (cfr.
Cass. S.U. n. 2951 16/02/2016 e Cass. n. 23721 dell'01/09/2021).
5.2 Nel merito si osserva che ha dedotto di aver acquistato il credito Controparte_1
garantito dai derivante dal saldo passivo di un rapporto di conto corrente intestato CP_2
a in forza del contratto di cessione dei crediti pecuniari concluso Controparte_6
con in data 20.12.2017, ai sensi e per gli effetti Controparte_5
della legge n. 130 del 30 aprile 1999, come da avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 151 del 23.12.2017, che l'attrice ha allegato all'atto di citazione.
Si legge nell'estratto che l'acquisto pro soluto riguarda “… un insieme di crediti che derivano da rapporti giuridici in relazione ai quali si forniscono le seguenti informazioni orientative: (i) rapporti giuridici regolati dalla legge italiana;
(ii) rapporti giuridici sorti in capo a (o a banche dalla stessa incorporate), antecedentemente al 31 dicembre Org_2
2016, per effetto dell'esercizio dell'attività bancaria in tutte le sue forme;
(iii) rapporti giuridici risolti e, laddove applicabile, in relazione ai quali il debitore principale sia stato dichiarato decaduto dal beneficio del termine;
(iv) rapporti giuridici classificati in
"sofferenza" sia alla data del 31 dicembre 2016 sia alla data del 20 dicembre 2017; (v) rapporti giuridici in relazione ai quali il debitore non benefici della garanzia prestata dall costituito ai sensi del Organizzazione_3
D.P.R. n. 278 del 28 maggio 1987, come successivamente modificato e riorganizzato;
(vi) rapporti giuridici in relazione ai quali il debitore non benefici della garanzia prestata da
(vii) rapporti giuridici in relazione ai quali il debitore non benefici Organizzazione_4 della garanzia prestata da (i "Crediti ).” Organizzazione_5 Org_2
5 Nell'avviso è poi precisato che i dati indicativi di ciascuno dei crediti ceduti, nonché la conferma dell'avvenuta cessione per i debitori ceduti che ne faranno richiesta, sono messi a disposizione sul sito internet ivi indicato e resteranno disponibili fino all'estinzione del relativo credito ceduto.
5.2 E' noto che la parte che agisce affermandosi successore a titolo particolare della parte creditrice originaria, in virtù di un'operazione di cessione in blocco ex art. 58 d.lgs. n. 385 del 1998, ha l'onere di dimostrare l'inclusione del credito oggetto di causa nell'operazione di cessione in blocco, in tal modo fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale, a meno che il debitore non l'abbia esplicitamente o implicitamente riconosciuta
(v. Cass. 2 marzo 2016, n. 4116 e Cass. 20 maggio 2016, n. 10518).
Per lungo tempo, nella giurisprudenza è stata negata l'efficacia probatoria tout court della pubblicazione dell'avviso di cessione sulla gazzetta ufficiale ex art. 58, D.Lgs. 1° settembre
1993, n. 385 (T.U.B.), come richiamato dall'art. 4, L. 30 aprile 1999 n. 130, ovvero la sua attitudine ex se a dimostrare come il credito azionato in giudizio dal cessionario, subentrato per successione particolare nel credito derivante da un rapporto bancario sottostante (es. mutuo, conto corrente), fosse compreso tra quelli oggetto di cessione. Ciò in base ad un orientamento particolarmente rigoroso nell'escludere l'astratta idoneità di questo mezzo pubblicitario a supportare l'onere probatorio circa la titolarità attiva del rapporto motivato dalla circostanza secondo cui dal predetto avviso non può ricavarsi che lo specifico credito sia stato effettivamente ed inequivocabilmente oggetto di trasferimento ovvero che il singolo credito rientri in tutti i criteri indicati nell'estratto di cessione, considerato come vanno posti su piani distinti la funzione dell'avviso della cessione - necessario ai fini della efficacia pubblicitaria della cessione e ad escludere ogni pagamento con effetto liberatorio - dalla prova della esistenza di un contratto di cessione sottostante e del suo specifico contenuto di talché la pubblicazione nella gazzetta ufficiale della cessione dei crediti in blocco esonera la cessionaria dalla notificazione al debitore ceduto ma non dalla prova dell'esistenza della cessione stessa, qualora contestata in giudizio, giacché una cosa è
l'avviso della cessione un'altra la prova della sua esistenza e del suo specifico contenuto
(Cass. 28 febbraio 2020, n. 5617; Cass. 31 gennaio 2019, n. 2780 e Cass. 13 settembre
2018, n. 22268).
6 Nondimeno, se si esaminano le pronunce che hanno sancito tale indirizzo, si osserva come il rigore mostrato dalla giurisprudenza in tutti i casi scrutinati era motivato dalla impossibilità per il giudicante, per la identificazione della posizione ceduta, di affidarsi al contenuto degli avvisi di cessione non solo per la valenza pubblicitaria a loro assegnata dall'ordinamento ma anche - e soprattutto - a causa della estrema genericità di questi, perché privi di ogni analiticità descrittiva dell'oggetto della cessione, leggendosi sovente in motivazione delle sentenze come l'avviso non consente di acclarare che il credito fosse compreso tra quelli ceduti non indicando gli estremi del contratto e non consentiva di individuare con esattezza i crediti ceduti.
Si è quindi affermato altro orientamento, più permissivo, per cui, nelle operazioni bancarie, ove l'istituto di credito proceda alla cessione in blocco dei crediti in applicazione dell'art. 58, D.Lgs. 1° settembre 1993, n. 385 (T.U.B.), è sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla gazzetta ufficiale purché recante l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno di essi, allorché gli elementi comuni presi in considerazione per la formazione delle singole categorie consentano di individuare
"senza incertezze" i rapporti oggetto della cessione, per cui è compito del giudicante valutare, caso per caso, quali siano gli elementi in grado di fondare il suo convincimento in merito alla titolarità del credito in capo alla società cessionaria a seguito dell'esame dell'estratto sulla gazzetta ufficiale, se dettagliato, e la rispondenza delle caratteristiche del credito ai criteri ivi illustrati (v. in tal senso Cass. 13 giugno 2019, n. 15884, Cass. 26 giugno 2019, n. 17110 e da ultimo Cass. n. 4277 del 10/02/2023, secondo cui “A dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario è sufficiente la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale recante l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno di essi, allorché gli elementi comuni presi in considerazione per la formazione delle singole categorie consentano di individuare senza incertezze i rapporti oggetto della cessione”).
Si tratta quindi di stabilire se, avuto riguardo alle circostanze del caso concreto, la speciale forma di pubblicità prevista dall'art. 58 TUB sia sufficiente a dare idonea dimostrazione dell'esistenza del contratto di cessione e della ricomprensione in esso del singolo credito di
7 cui si discute, vale a dire se quest'ultimo integri tutti i requisiti e rientri in tutti i criteri indicati nel predetto estratto.
E' convincimento di questa corte che gli elementi comuni presi in considerazione nell'avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale (in particolare la descrizione della natura dei rapporti, la circostanza che gli stessi siano stati dichiarati risolti o che il debitore sia stato dichiarato decaduto dal beneficio del termine, il riferimento alla loro insorgenza ad una certa data ed alla possibilità di qualificarli come sofferenze ad una altrettanto data certa, conformemente alle istruzioni di vigilanza della ) consentano di individuare Org_6
senza incertezze i crediti ceduti e di affermare che il credito a tutela del quale è stata esercitata l'azione revocatoria possiede caratteristiche conformi a tali indicazioni, dal momento che il rapporto di conto corrente è stato risolto nel novembre 2014 e la posizione della società garantita era a sofferenza sia alla data del 31/12/2016 che alla data del
20/12/2017, come emerge dal decreto ingiuntivo n. 2876/2015 del 23/7/2015.
Viene, inoltre, in rilievo la stessa condotta processuale tenuta nel corso dell'intero giudizio di primo grado dai due fidieussori-venditori, i quali mai hanno sollevato alcuna contestazione sul punto.
In definitiva deve ritenersi provato che il credito fatto valere da Controparte_1
rientri tra quelli cedutile da Controparte_5
6. Il secondo e terzo motivo di gravame, che possono essere trattati congiuntamente in quanto strettamente connessi, sono infondati.
Come correttamente evidenziato dal giudice di prime cure, ove l'atto di disposizione del debitore sia successivo al sorgere del credito, condizione per l'esercizio dell'azione revocatoria è la mera consapevolezza che il debitore abbia del pregiudizio delle ragioni creditorie, nonché, per gli atti a titolo oneroso, analoga consapevolezza anche da parte del terzo, perché quest'ultimo deve essere a conoscenza che il disponente è vincolato verso creditori e che l'atto posto in essere arreca pregiudizio alla sua garanzia patrimoniale.
Non è necessaria la collusione tra gli stessi ovvero la prova della conoscenza da parte del terzo dello specifico credito per cui è proposta l'azione, invece richiesta qualora quest'ultima abbia ad oggetto un atto dispositivo, a titolo oneroso, che sia stato stipulato anteriormente al sorgere del credito (Cass. n. 23326/2018; Cass. n. 10522/2020; Cass. n.
28423/2021).
8 In ogni caso, la prova della consapevolezza del pregiudizio da parte del debitore, nonché, per gli atti a titolo oneroso, da parte del terzo, può essere fornita anche tramite presunzioni
(Cass. n. 10928/2020; Cass. n. 16221/2019).
Nel caso di specie, poiché le due compravendite del 13.10.2015 e del 16.10.2015 sono state stipulate successivamente al sorgere del credito, ai fini della prova della scientia damni in capo al terzo acquirente è sufficiente la mera consapevolezza del pregiudizio delle ragioni creditorie.
La valutazione operata sul punto dal tribunale si sottrae a censura.
Le due vendite sono state concluse a distanza di qualche giorno l'una dall'altra, per cui trova applicazione il principio che nel caso in cui il debitore disponga del suo patrimonio mediante vendita contestuale di una pluralità di beni, devono ritenersi "in re ipsa"
l'esistenza e la consapevolezza (sua e dei terzi acquirenti) del pregiudizio patrimoniale che tali atti arrecano alle ragioni del creditore, ai fini dell'esercizio da parte di quest'ultimo dell'azione pauliana (v. Cass. n. 18034 del 25/07/2013).
Inoltre il ctu ha stimato che i prezzi pattuiti erano notevolmente inferiori rispetto ai valori di mercato degli immobili correnti all'epoca della stipula, sia in termini percentuali che assoluti ed anche se riferiti ai valori di mercato più bassi tra quelli da lui ricavati (v. pag. 51 della relazione peritale: “… i valori arrotondati di mercato dei due compendi alla data del
2015 potevano essere considerati all'interno delle forbici indicate a seguire: Campodoro euro 170.000,00/210.000,00 - Mestrino euro 75.000,00/96.000,00. Con la ulteriore precisazione che se l'illustrissimo Giudice volesse considerare tutte le spese (circa
25.000,00) asseritamente sostenute dal locatario quali manutenzioni straordinarie del compendio di Campodoro, il range di prezzo sarebbe risultato invece pari a euro
145.000,00/185.000,00”).
L'appellante contesta la valutazione effettuata dal c.t.u. e recepita dal giudice di prime cure, in quanto non avrebbe tenuto conto della vetustà e dell'ubicazione degli immobili in
Campodoro ed avrebbe utilizzato criteri di comparazione non idonei.
Tuttavia, a tali rilievi critici il ctu ha già convincentemente replicato nel proprio elaborato con argomenti da intendersi in questa sede integralmente richiamati (pagg. 40-47), chiarendo in particolare le ragioni per le quali ha ritenuto che il grado di vetustà sia nel caso concreto ininfluente, mentre l'ubicazione “secondaria” degli immobili in Campodoro
9 non necessariamente incide negativamente sugli aspetti determinanti di un'attività di ristorazione, offrendo ampi spazi interni ed esterni e la possibilità di usufruire di un magazzino o un parcheggio, non potendosi prescindere nella valutazione dei fabbricati dalla loro destinazione d'uso ). Org_7
La valutazione sulla non congruità del corrispettivo della vendita non risulta viziata anche a voler tener conto dei costi per la sanatoria degli abusi edilizi degli immobili in Campodoro, la cui esistenza è stata prospettata nel giudizio di primo grado dalla convenuta solo nella comparsa conclusionale ed il cui ammontare è pari ad €8.258,04.
Va, infine, considerato, per un verso, che lo stesso appellante riconosce che i due acquisti sono stati effettuati in un periodo di grave crisi del mercato immobiliare;
dall'altro, che i avevano allegato in primo grado che la decisione di alienare gli immobili a CP_2 [...]
era stata determinata dalla necessità di ottenere i Parte_1 mezzi necessari per “sopravvivere” alla grave crisi economica da cui erano state colpite le imprese edili dagli stessi gestite (“Le ditte, tutte nel settore edile, di cui i signori e CP_2
erano soci e titolari e nelle quali avevano investito tutto il loro Controparte_3
patrimonio, oltre che la loro forza lavorativa sono, infatti, tutte fallite a seguito dell'importante crisi che ha colpito il settore immobiliare”).
Poiché è società operante anch'essa nel settore immobiliare, non è logicamente Parte_1
credibile che il suo legale rappresentante ignorasse la situazione di difficoltà economica in cui si trovavano i venditori all'epoca della stipula delle due vendite, che li costrinse ad alienare gli immobili ad un prezzo inferiore al loro reale valore di mercato per reperire liquidità.
7. Il quarto ed ultimo motivo di appello principale deve essere trattato congiuntamente all'unico motivo di appello incidentale svolto da Controparte_1
Infatti, da un lato, contesta l'accoglimento dell'azione revocatoria con Parte_1
riferimento agli immobili in Mestrino rivenduti dall'appellante a con Controparte_8
atto del 28.09.2017 trascritto prima della trascrizione della domanda giudiziale;
dall'altro,
l'appellata contesta il rigetto della domanda risarcitoria per l'impossibilità di soddisfarsi su tali beni.
A tal proposito, va ricordato anzitutto che ai sensi dell'articolo 2901 comma 3 c.c.,
l'inefficacia dell'atto non pregiudica i diritti acquistati a titolo oneroso dai terzi di buona
10 fede, salvi gli effetti della trascrizione della domanda di revocazione. In sostanza, qualora l'acquisto sia avvenuta successivamente alla trascrizione della domanda di revocazione,
l'azione revocatoria si estende al terzo sub-acquirente indipendentemente dalla buona o mala fede dello stesso. Nel caso invece in cui l'acquisto e la sua trascrizione siano avvenuti precedentemente alla trascrizione della domanda di revocazione, si avranno effetti diversi: negli atti a titolo oneroso, l'acquisto del sub-acquirente è revocabile ove si provi la sua mala fede, mentre negli atti a titolo gratuito, la revocatoria si estende anche al sub-acquirente, indipendentemente dalla sua buona o mala fede.
È inoltre pacifico che è fonte di responsabilità diretta verso il creditore il fatto del terzo acquirente, che impedisca totalmente o parzialmente l'utile risultato dell'azione revocatoria, per avere egli disposto dei beni oggetto dell'atto di disposizione, assoggettabile alla dichiarazione di inefficacia, alienandoli ad altri in modi e tempi tali che essi non possano essere raggiunti (o utilmente raggiunti) dall'azione conservativa o esecutiva del creditore.
La giurisprudenza (v. Cass. n. 251 del 13/01/1996 e Cass. n. 4721 del 19/02/2019) ha chiarito che la fattispecie genetica dell'obbligazione risarcitoria del terzo acquirente, che ha natura extracontrattuale, è complessa.
È necessario, infatti:
a) che l'atto di disposizione patrimoniale originario abbia tutti i requisiti che lo rendano assoggettabile a un utile esercizio dell'azione revocatoria, e quindi alla dichiarazione della sua inefficacia a favore del creditore e a carico del debitore e del terzo acquirente;
b) che, successivamente alla sua stipulazione, il terzo abbia compiuto gli atti elusivi in modo totale o parziale della garanzia patrimoniale, al cui ripristino è teso l'esercizio dell'azione revocatoria;
c) che il fatto del terzo sia connotato da una originaria posizione di illiceità concorrente con quella del debitore (consilium fraudis) ovvero da una autonoma posizione di illiceità;
d) che sussista un eventus damni (ad esempio inesistente nella ipotesi di alienazione, tutte le volte che l'inefficacia dell'originario atto di disposizione sia opponibile ai subacquirenti).
E' stato altresì puntualizzato che nel caso in cui lo scopo perseguibile con l'esercizio dell'azione revocatoria ai sensi dell'art. 2901 c.c. non sia più realizzabile per fatto illecito successivo del terzo acquirente del bene, il creditore potrà agire direttamente nei confronti del terzo per il risarcimento del danno ai sensi dell'art. 2043 c.c., senza dover
11 preventivamente esperire l'azione revocatoria, essendo rimesso al giudice di accertare che sussistevano i presupposti dell'azione revocatoria e che il suo scopo non era più realizzabile per il fatto illecito del terzo, quali momenti genetici dell'obbligazione risarcitoria (v. Cass.
n. 24196 del 08/08/2023).
Nel caso in esame sussistono i presupposti di cui alle lettere a), b) e d) sopra indicati, dal momento che: 1) l'atto con cui ha venduto a Controparte_2 Parte_1
la piena ed esclusiva proprietà di un appartamento con garage siti in Mestrino
[...]
(Pd) è certamente revocabile;
2) l'atto del 28.09.2017 con cui ha Parte_1
successivamente rivenduto a tali immobili è oggettivamente elusivo Controparte_8
del potere del creditore di agire per la conservazione della garanzia patrimoniale, per avere egli trasferito i beni oggetto dell'atto di disposizione, assoggettabile alla dichiarazione di inefficacia, alienandoli ad altri in modi e tempi tali che essi non possano essere utilmente raggiunti dall'azione conservativa o esecutiva del creditore;
3) le parti non hanno mai contestato la buona fede del terzo sub-acquirente (ovverosia la mancanza di consapevolezza della revocabilità del titolo di acquisto del suo dante causa: v. Cass. n. 27230 del
23/12/2009) e, più in generale, che sussistano tutti i requisiti che ai sensi dell'art. 2901 comma 3 c.c., rendono inopponibile al la dichiarazione di inefficacia CP_8
dell'originario atto di disposizione.
Si tratta quindi di stabilire quali sono i connotati della posizione di illiceità del terzo acquirente, necessari perché possa essere affermata la sua responsabilità extracontrattuale
(presupposto di cui alla lettera c), vale a dire se occorra provare l'esistenza di un accordo fraudolento tra ed il o, alternativamente, la dolosa preordinazione della Parte_1 CP_2
seconda alienazione del bene al pregiudizio della garanzia patrimoniale del creditore, come sembra ritenere il giudice di prime cure, che ha rigettato la domanda risarcitoria in assenza di tale prova.
In altri termini ci si deve domandare se nell'ipotesi in cui, come è avvenuto nella fattispecie in esame, l'atto dispositivo impugnato è stato stipulato successivamente al sorgere del credito, elemento essenziale della responsabilità aquiliana del compratore sia il dolo specifico, vale a dire l'animus nocendi, ovvero la semplice consapevolezza, in questi, delle conseguenze dannose della propria condotta.
12 Sembra da preferire la seconda ipotesi, riconoscendo sufficiente ad integrare l'elemento soggettivo della responsabilità risarcitoria extracontrattuale un atteggiamento psicologico fondato sul dolo generico, mentre non è necessaria la specifica volontà del compratore di pregiudicare il soddisfacimento delle ragioni del creditore come unica ragione della propria condotta.
Affinché il creditore possa pretendere il risarcimento del danno è quindi necessario provare che il compratore ha agito nella consapevolezza di danneggiarlo e, tuttavia, con lo scopo primario di conseguire un vantaggio per sé (v. in senso conforme Cass. n. 24196 dell'08.08.2023 che ha confermato la decisione impugnata laddove ha ritenuto che integra il requisito della partecipatio fraudis richiesto ai fini dell'accoglimento dell'azione c.d. revocatoria risarcitoria la mera conoscenza da parte del terzo sub-alienante della situazione debitoria gravante sul disponente).
Deve dunque accogliersi l'appello incidentale proposto da giacché Controparte_1
risulta provato che era consapevole di ledere la garanzia patrimoniale dei Parte_1
creditori.
Il danno patito dall'appellante incidentale va commisurato al valore minimo di mercato, ritenuto congruo dal ctu, degli immobili all'epoca del loro acquisto da parte di Parte_1
pari ad €75.000,00, che peraltro coincide con quello al quale quest'ultima l'ha rivenduto al terzo sub-acquirente.
Da ultimo va rilevato che seppure, come dianzi indicato, l'azione per il risarcimento del danno ai sensi dell'art. 2043 c.c. non richiede il previo esperimento dell'azione revocatoria, ma solo l'accertamento dell'esistenza dei presupposti di diritto dell'azione revocatoria stessa, la statuizione con cui il tribunale ha accolto l'azione revocatoria con riferimento ai beni immobili rivenduti a è meritevole di conferma, dal momento che Controparte_8
la sua inopponibilità al terzo sub-acquirente, che non è neppure parte del presente giudizio, non esclude l'interesse del creditore a farne accertare la fondatezza.
Le spese di lite del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P. Q. M.
La Corte d'Appello di Venezia,
13 definitivamente pronunziando, contrariis rejectis, in parziale riforma della sentenza impugnata:
1) rigetta l'appello principale proposto da Parte_3
2) accoglie l'appello incidentale proposto da e per l'effetto condanna Controparte_1
a corrispondere alla prima la somma di Parte_3
€75.000,00;
3) condanna a rifondere a le Parte_3 Controparte_1
spese del presente grado di giudizio, che si liquidano in €10.000,00 per compensi ed in
€804,00 per esborsi, oltre a spese generali, IVA e CPA come per legge;
4) dà atto che sussistono a carico di i presupposti Parte_3 per l'applicazione dell'art. 13, comma 1, quater del d.p.r. n. 115 del 2002 (T.U. in materia di spese di giustizia).
Così deciso in Venezia, nella Camera di Consiglio del 30.01.2024.
Il Consigliere estensore
Enrico Schiavon
Il Presidente
Lisa Micochero
14
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
SEZIONE SECONDA CIVILE composta dai seguenti Magistrati dott. Lisa Micochero Presidente dott. Enrico Schiavon Consigliere estensore dott. Dario Morsiani Consigliere ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 1501 del ruolo generale dell'anno 2022 promossa da
(C.F. ) Parte_1 P.IVA_1
appellante rappresentata e difesa dall'avv. Andrea Bertollo
contro
(C.F. ) Controparte_1 P.IVA_2
appellata rappresentata e difesa dall'avv. Marco Ripa
e contro
(C.F. ) Controparte_2 C.F._1
(C.F. ) Controparte_3 C.F._2
appellati contumaci
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 1155/2022 del Tribunale di VA emessa in
1 data 15.06.2022 e depositata in data 17.06.2022
Conclusioni di Parte_1
“NEL MERITO:
- dichiararsi la inammissibilità e/o improponibilità delle domande svolte da CP_1
per carenza di legittimazione attiva e/o di titolarità dal lato attivo del credito fatto
[...] valere con l'azione revocatoria ordinaria;
- in subordine, rigettarsi le domande tutte svolte da Controparte_1
- con vittoria di spese e compensi professionali, da liquidarsi alla stregua dei criteri di cui al DM 55/2014, sia del primo sia del secondo grado di giudizio.
IN VIA ISTRUTTORIA:
-per i motivi tutti esposti sub 3° - C del presente atto, disporre la rinnovazione delle indagini peritali e la sostituzione del consulente tecnico d'ufficio ex art.196 cpc.”
Conclusioni di Controparte_1
“In via principale:
Rigettarsi l'appello proposto, conseguente conferma della sentenza di primo grado n.
1155/2022 pubbl. il 17/06/2022 RG n. 4067/2019 del Tribunale di VA nei capi impugnati dall'appellante.
In via di appello incidentale: in riforma della sentenza n. 1155/2022 pubbl. il 17/06/2022, RG n. 4067/2019 emessa dal
Tribunale di VA, qui impugnata, condannare la a Parte_1
risarcire i danni tutti subiti e subendi, anche per impossibilità di soddisfarsi con
l'espropriazione del bene oggetto degli atti impugnati, da nella misura Controparte_1
che risulterà dovuta ad istruttoria espletata e, comunque, in misura non inferiore al valore effettivo e commerciale dei beni oggetto degli atti impugnati.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione regolarmente notificato, conveniva in Controparte_1
giudizio dinanzi al Tribunale di VA , Controparte_2 Controparte_4 [...]
esponendo che: Parte_1
2 - l'attrice aveva acquistato da in data 20.12.2017, Controparte_5 nell'ambito di una cessione di rapporti giuridici in blocco ai sensi dell'art. 58 T.U.B., il credito di €276.110,77 derivante dal saldo passivo del rapporto di conto corrente n. 11840 intrattenuto da con e garantito dalla Controparte_6 Controparte_7
fideiussione omnibus rilasciata in data 5.2.2010 da Organizzazione_1
e fino alla concorrenza della somma di
[...] Controparte_2 Controparte_3
€2.400.000,00, da ripartirsi pro quota nella misura del 50% a carico della società e del 25%
a carico di ciascuno degli altri due;
- la con lettere raccomandate del 24.6.2014 e del 21.11.2014 aveva intimato al CP_5
debitore principale ed ai garanti il pagamento di quanto dovuto;
- in data 23.07.2015 il Tribunale di VA aveva emesso il decreto ingiuntivo n.
2876/2015 con cui aveva intimato a e il pagamento Controparte_2 Controparte_3
della somma di €276.110,77, oltre a interessi e spese, in favore di Controparte_5
nella quale nel frattempo si era fusa per incorporazione
[...] Controparte_7
[...]
- il decreto ingiuntivo non era stato opposto ed era stato dichiarato esecutivo;
in data 13.10.2015 aveva venduto a Controparte_2 Parte_1
a piena ed esclusiva proprietà di un appartamento con garage siti in Mestrino (Pd) al
[...]
prezzo di €62.000,00;
- in data 16.10.2015 e avevano venduto a Controparte_2 Controparte_3 [...]
la piena ed esclusiva proprietà di un negozio con garage siti in Parte_1
Campodoro (Pd) al prezzo di €110.000,00;
- in data 28.09.2017 aveva a sua volta venduto a Parte_1
gli immobili in Mestrino (Pd) al prezzo di €75.000,00; Controparte_8
- tale ulteriore compravendita aveva impedito al creditore il soddisfacimento del proprio diritto arrecandogli un danno ingiusto e risarcibile ai sensi dell'art. 2043 c.c..
Tanto premesso, l'attrice chiedeva che fosse dichiarata l'inefficacia nei suoi confronti delle due vendite stipulate nel 2015; in via subordinata, che Parte_1 Parte_1
fosse condannata a corrispondere il prezzo incassato dall'alienazione a
[...] [...]
degli immobili in Mestrino;
in ogni caso, che i convenuti fossero condannati CP_8
al risarcimento dei danni subiti per l'impossibilità di soddisfarsi sui beni alienati.
3 Si costituivano i convenuti, chiedendo il rigetto delle domande attoree.
Veniva disposta c.t.u. estimativa del valore degli immobili oggetto delle vendite impugnate al tempo della loro stipulazione, che quantificava in €96.000,00 il valore degli immobili in
Mestrino e in €185.000,00 quello degli immobili in Campodoro.
Con la sentenza in epigrafe indicata, il Tribunale di VA rilevava preliminarmente l'inammissibilità dell'eccezione di carenza di legittimazione attiva di Controparte_1
che aveva sollevato nella comparsa conclusionale, ritenendo trattarsi di
[...] Parte_1 un'eccezione non attinente alla legittimazione processuale, ma avente ad oggetto un fatto impeditivo della pretesa creditoria, quindi di natura sostanziale, che avrebbe dovuto essere proposta, a pena di decadenza, nella comparsa di risposta ai sensi dell'art. 167, c. 2, c.p.c.; accoglieva la domanda revocatoria e dichiarava l'inefficacia nei confronti dell'attrice delle due vendite stipulate nel 2015; rigettava la domanda risarcitoria proposta dall'attrice; infine condannava i convenuti alla rifusione delle spese di lite.
2. Avverso l'indicata pronuncia ha Parte_2
interposto tempestivo appello, affidato a quattro motivi di gravame.
2.1 Col primo motivo censura l'errore in cui è incorso il tribunale per avere ritenuto inammissibile l'eccezione di carenza della titolarità in capo a del Controparte_1
credito a tutela del quale era stato attivato il rimedio revocatorio.
Essa deduce inoltre che la pubblicazione dell'avviso di cessione sulla Gazzetta Ufficiale non è sufficiente a provare l'acquisto del credito da parte dell'attrice.
2.2 Col secondo motivo contesta la decisione nella parte in cui ha ritenuto sussistente il requisito della “scientia damni” in capo alla terza acquirente.
2.3 Col terzo motivo lamenta che il tribunale abbia recepito le risultanze della ctu estimativa senza prendere in considerazione i rilievi critici formulati dalla convenuta.
2.4 Col quarto motivo afferma che la sentenza è errata laddove ha accolto l'azione revocatoria con riferimento agli immobili in Mestrino, sebbene gli stessi fossero stati rivenduti ad un terzo con atto di compravendita trascritto prima della trascrizione della domanda giudiziale.
3. Si è costituita la quale ha chiesto il rigetto del gravame ed ha Controparte_1
svolto a suo volta appello incidentale contro il capo della sentenza che aveva rigettato la domanda risarcitoria con riferimento agli immobili in Mestrino.
4 4. e non si sono costituiti e sono stati dichiarati Controparte_2 Controparte_3
contumaci.
5. Il primo motivo di gravame è infondato.
5.1 Va innanzitutto precisato che la contestazione sollevata in primo grado da Parte_1
con il deposito della comparsa conclusionale attiene alla titolarità attiva del credito in capo alla cessionaria, e non è quindi, un'eccezione con la quale si contrappone un fatto impeditivo, estintivo o modificativo, ma ha natura di mera difesa, proponibile in ogni fase del giudizio e che è rilevabile di ufficio dal giudice se risultante dagli atti di causa (cfr.
Cass. S.U. n. 2951 16/02/2016 e Cass. n. 23721 dell'01/09/2021).
5.2 Nel merito si osserva che ha dedotto di aver acquistato il credito Controparte_1
garantito dai derivante dal saldo passivo di un rapporto di conto corrente intestato CP_2
a in forza del contratto di cessione dei crediti pecuniari concluso Controparte_6
con in data 20.12.2017, ai sensi e per gli effetti Controparte_5
della legge n. 130 del 30 aprile 1999, come da avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 151 del 23.12.2017, che l'attrice ha allegato all'atto di citazione.
Si legge nell'estratto che l'acquisto pro soluto riguarda “… un insieme di crediti che derivano da rapporti giuridici in relazione ai quali si forniscono le seguenti informazioni orientative: (i) rapporti giuridici regolati dalla legge italiana;
(ii) rapporti giuridici sorti in capo a (o a banche dalla stessa incorporate), antecedentemente al 31 dicembre Org_2
2016, per effetto dell'esercizio dell'attività bancaria in tutte le sue forme;
(iii) rapporti giuridici risolti e, laddove applicabile, in relazione ai quali il debitore principale sia stato dichiarato decaduto dal beneficio del termine;
(iv) rapporti giuridici classificati in
"sofferenza" sia alla data del 31 dicembre 2016 sia alla data del 20 dicembre 2017; (v) rapporti giuridici in relazione ai quali il debitore non benefici della garanzia prestata dall costituito ai sensi del Organizzazione_3
D.P.R. n. 278 del 28 maggio 1987, come successivamente modificato e riorganizzato;
(vi) rapporti giuridici in relazione ai quali il debitore non benefici della garanzia prestata da
(vii) rapporti giuridici in relazione ai quali il debitore non benefici Organizzazione_4 della garanzia prestata da (i "Crediti ).” Organizzazione_5 Org_2
5 Nell'avviso è poi precisato che i dati indicativi di ciascuno dei crediti ceduti, nonché la conferma dell'avvenuta cessione per i debitori ceduti che ne faranno richiesta, sono messi a disposizione sul sito internet ivi indicato e resteranno disponibili fino all'estinzione del relativo credito ceduto.
5.2 E' noto che la parte che agisce affermandosi successore a titolo particolare della parte creditrice originaria, in virtù di un'operazione di cessione in blocco ex art. 58 d.lgs. n. 385 del 1998, ha l'onere di dimostrare l'inclusione del credito oggetto di causa nell'operazione di cessione in blocco, in tal modo fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale, a meno che il debitore non l'abbia esplicitamente o implicitamente riconosciuta
(v. Cass. 2 marzo 2016, n. 4116 e Cass. 20 maggio 2016, n. 10518).
Per lungo tempo, nella giurisprudenza è stata negata l'efficacia probatoria tout court della pubblicazione dell'avviso di cessione sulla gazzetta ufficiale ex art. 58, D.Lgs. 1° settembre
1993, n. 385 (T.U.B.), come richiamato dall'art. 4, L. 30 aprile 1999 n. 130, ovvero la sua attitudine ex se a dimostrare come il credito azionato in giudizio dal cessionario, subentrato per successione particolare nel credito derivante da un rapporto bancario sottostante (es. mutuo, conto corrente), fosse compreso tra quelli oggetto di cessione. Ciò in base ad un orientamento particolarmente rigoroso nell'escludere l'astratta idoneità di questo mezzo pubblicitario a supportare l'onere probatorio circa la titolarità attiva del rapporto motivato dalla circostanza secondo cui dal predetto avviso non può ricavarsi che lo specifico credito sia stato effettivamente ed inequivocabilmente oggetto di trasferimento ovvero che il singolo credito rientri in tutti i criteri indicati nell'estratto di cessione, considerato come vanno posti su piani distinti la funzione dell'avviso della cessione - necessario ai fini della efficacia pubblicitaria della cessione e ad escludere ogni pagamento con effetto liberatorio - dalla prova della esistenza di un contratto di cessione sottostante e del suo specifico contenuto di talché la pubblicazione nella gazzetta ufficiale della cessione dei crediti in blocco esonera la cessionaria dalla notificazione al debitore ceduto ma non dalla prova dell'esistenza della cessione stessa, qualora contestata in giudizio, giacché una cosa è
l'avviso della cessione un'altra la prova della sua esistenza e del suo specifico contenuto
(Cass. 28 febbraio 2020, n. 5617; Cass. 31 gennaio 2019, n. 2780 e Cass. 13 settembre
2018, n. 22268).
6 Nondimeno, se si esaminano le pronunce che hanno sancito tale indirizzo, si osserva come il rigore mostrato dalla giurisprudenza in tutti i casi scrutinati era motivato dalla impossibilità per il giudicante, per la identificazione della posizione ceduta, di affidarsi al contenuto degli avvisi di cessione non solo per la valenza pubblicitaria a loro assegnata dall'ordinamento ma anche - e soprattutto - a causa della estrema genericità di questi, perché privi di ogni analiticità descrittiva dell'oggetto della cessione, leggendosi sovente in motivazione delle sentenze come l'avviso non consente di acclarare che il credito fosse compreso tra quelli ceduti non indicando gli estremi del contratto e non consentiva di individuare con esattezza i crediti ceduti.
Si è quindi affermato altro orientamento, più permissivo, per cui, nelle operazioni bancarie, ove l'istituto di credito proceda alla cessione in blocco dei crediti in applicazione dell'art. 58, D.Lgs. 1° settembre 1993, n. 385 (T.U.B.), è sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla gazzetta ufficiale purché recante l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno di essi, allorché gli elementi comuni presi in considerazione per la formazione delle singole categorie consentano di individuare
"senza incertezze" i rapporti oggetto della cessione, per cui è compito del giudicante valutare, caso per caso, quali siano gli elementi in grado di fondare il suo convincimento in merito alla titolarità del credito in capo alla società cessionaria a seguito dell'esame dell'estratto sulla gazzetta ufficiale, se dettagliato, e la rispondenza delle caratteristiche del credito ai criteri ivi illustrati (v. in tal senso Cass. 13 giugno 2019, n. 15884, Cass. 26 giugno 2019, n. 17110 e da ultimo Cass. n. 4277 del 10/02/2023, secondo cui “A dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario è sufficiente la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale recante l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno di essi, allorché gli elementi comuni presi in considerazione per la formazione delle singole categorie consentano di individuare senza incertezze i rapporti oggetto della cessione”).
Si tratta quindi di stabilire se, avuto riguardo alle circostanze del caso concreto, la speciale forma di pubblicità prevista dall'art. 58 TUB sia sufficiente a dare idonea dimostrazione dell'esistenza del contratto di cessione e della ricomprensione in esso del singolo credito di
7 cui si discute, vale a dire se quest'ultimo integri tutti i requisiti e rientri in tutti i criteri indicati nel predetto estratto.
E' convincimento di questa corte che gli elementi comuni presi in considerazione nell'avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale (in particolare la descrizione della natura dei rapporti, la circostanza che gli stessi siano stati dichiarati risolti o che il debitore sia stato dichiarato decaduto dal beneficio del termine, il riferimento alla loro insorgenza ad una certa data ed alla possibilità di qualificarli come sofferenze ad una altrettanto data certa, conformemente alle istruzioni di vigilanza della ) consentano di individuare Org_6
senza incertezze i crediti ceduti e di affermare che il credito a tutela del quale è stata esercitata l'azione revocatoria possiede caratteristiche conformi a tali indicazioni, dal momento che il rapporto di conto corrente è stato risolto nel novembre 2014 e la posizione della società garantita era a sofferenza sia alla data del 31/12/2016 che alla data del
20/12/2017, come emerge dal decreto ingiuntivo n. 2876/2015 del 23/7/2015.
Viene, inoltre, in rilievo la stessa condotta processuale tenuta nel corso dell'intero giudizio di primo grado dai due fidieussori-venditori, i quali mai hanno sollevato alcuna contestazione sul punto.
In definitiva deve ritenersi provato che il credito fatto valere da Controparte_1
rientri tra quelli cedutile da Controparte_5
6. Il secondo e terzo motivo di gravame, che possono essere trattati congiuntamente in quanto strettamente connessi, sono infondati.
Come correttamente evidenziato dal giudice di prime cure, ove l'atto di disposizione del debitore sia successivo al sorgere del credito, condizione per l'esercizio dell'azione revocatoria è la mera consapevolezza che il debitore abbia del pregiudizio delle ragioni creditorie, nonché, per gli atti a titolo oneroso, analoga consapevolezza anche da parte del terzo, perché quest'ultimo deve essere a conoscenza che il disponente è vincolato verso creditori e che l'atto posto in essere arreca pregiudizio alla sua garanzia patrimoniale.
Non è necessaria la collusione tra gli stessi ovvero la prova della conoscenza da parte del terzo dello specifico credito per cui è proposta l'azione, invece richiesta qualora quest'ultima abbia ad oggetto un atto dispositivo, a titolo oneroso, che sia stato stipulato anteriormente al sorgere del credito (Cass. n. 23326/2018; Cass. n. 10522/2020; Cass. n.
28423/2021).
8 In ogni caso, la prova della consapevolezza del pregiudizio da parte del debitore, nonché, per gli atti a titolo oneroso, da parte del terzo, può essere fornita anche tramite presunzioni
(Cass. n. 10928/2020; Cass. n. 16221/2019).
Nel caso di specie, poiché le due compravendite del 13.10.2015 e del 16.10.2015 sono state stipulate successivamente al sorgere del credito, ai fini della prova della scientia damni in capo al terzo acquirente è sufficiente la mera consapevolezza del pregiudizio delle ragioni creditorie.
La valutazione operata sul punto dal tribunale si sottrae a censura.
Le due vendite sono state concluse a distanza di qualche giorno l'una dall'altra, per cui trova applicazione il principio che nel caso in cui il debitore disponga del suo patrimonio mediante vendita contestuale di una pluralità di beni, devono ritenersi "in re ipsa"
l'esistenza e la consapevolezza (sua e dei terzi acquirenti) del pregiudizio patrimoniale che tali atti arrecano alle ragioni del creditore, ai fini dell'esercizio da parte di quest'ultimo dell'azione pauliana (v. Cass. n. 18034 del 25/07/2013).
Inoltre il ctu ha stimato che i prezzi pattuiti erano notevolmente inferiori rispetto ai valori di mercato degli immobili correnti all'epoca della stipula, sia in termini percentuali che assoluti ed anche se riferiti ai valori di mercato più bassi tra quelli da lui ricavati (v. pag. 51 della relazione peritale: “… i valori arrotondati di mercato dei due compendi alla data del
2015 potevano essere considerati all'interno delle forbici indicate a seguire: Campodoro euro 170.000,00/210.000,00 - Mestrino euro 75.000,00/96.000,00. Con la ulteriore precisazione che se l'illustrissimo Giudice volesse considerare tutte le spese (circa
25.000,00) asseritamente sostenute dal locatario quali manutenzioni straordinarie del compendio di Campodoro, il range di prezzo sarebbe risultato invece pari a euro
145.000,00/185.000,00”).
L'appellante contesta la valutazione effettuata dal c.t.u. e recepita dal giudice di prime cure, in quanto non avrebbe tenuto conto della vetustà e dell'ubicazione degli immobili in
Campodoro ed avrebbe utilizzato criteri di comparazione non idonei.
Tuttavia, a tali rilievi critici il ctu ha già convincentemente replicato nel proprio elaborato con argomenti da intendersi in questa sede integralmente richiamati (pagg. 40-47), chiarendo in particolare le ragioni per le quali ha ritenuto che il grado di vetustà sia nel caso concreto ininfluente, mentre l'ubicazione “secondaria” degli immobili in Campodoro
9 non necessariamente incide negativamente sugli aspetti determinanti di un'attività di ristorazione, offrendo ampi spazi interni ed esterni e la possibilità di usufruire di un magazzino o un parcheggio, non potendosi prescindere nella valutazione dei fabbricati dalla loro destinazione d'uso ). Org_7
La valutazione sulla non congruità del corrispettivo della vendita non risulta viziata anche a voler tener conto dei costi per la sanatoria degli abusi edilizi degli immobili in Campodoro, la cui esistenza è stata prospettata nel giudizio di primo grado dalla convenuta solo nella comparsa conclusionale ed il cui ammontare è pari ad €8.258,04.
Va, infine, considerato, per un verso, che lo stesso appellante riconosce che i due acquisti sono stati effettuati in un periodo di grave crisi del mercato immobiliare;
dall'altro, che i avevano allegato in primo grado che la decisione di alienare gli immobili a CP_2 [...]
era stata determinata dalla necessità di ottenere i Parte_1 mezzi necessari per “sopravvivere” alla grave crisi economica da cui erano state colpite le imprese edili dagli stessi gestite (“Le ditte, tutte nel settore edile, di cui i signori e CP_2
erano soci e titolari e nelle quali avevano investito tutto il loro Controparte_3
patrimonio, oltre che la loro forza lavorativa sono, infatti, tutte fallite a seguito dell'importante crisi che ha colpito il settore immobiliare”).
Poiché è società operante anch'essa nel settore immobiliare, non è logicamente Parte_1
credibile che il suo legale rappresentante ignorasse la situazione di difficoltà economica in cui si trovavano i venditori all'epoca della stipula delle due vendite, che li costrinse ad alienare gli immobili ad un prezzo inferiore al loro reale valore di mercato per reperire liquidità.
7. Il quarto ed ultimo motivo di appello principale deve essere trattato congiuntamente all'unico motivo di appello incidentale svolto da Controparte_1
Infatti, da un lato, contesta l'accoglimento dell'azione revocatoria con Parte_1
riferimento agli immobili in Mestrino rivenduti dall'appellante a con Controparte_8
atto del 28.09.2017 trascritto prima della trascrizione della domanda giudiziale;
dall'altro,
l'appellata contesta il rigetto della domanda risarcitoria per l'impossibilità di soddisfarsi su tali beni.
A tal proposito, va ricordato anzitutto che ai sensi dell'articolo 2901 comma 3 c.c.,
l'inefficacia dell'atto non pregiudica i diritti acquistati a titolo oneroso dai terzi di buona
10 fede, salvi gli effetti della trascrizione della domanda di revocazione. In sostanza, qualora l'acquisto sia avvenuta successivamente alla trascrizione della domanda di revocazione,
l'azione revocatoria si estende al terzo sub-acquirente indipendentemente dalla buona o mala fede dello stesso. Nel caso invece in cui l'acquisto e la sua trascrizione siano avvenuti precedentemente alla trascrizione della domanda di revocazione, si avranno effetti diversi: negli atti a titolo oneroso, l'acquisto del sub-acquirente è revocabile ove si provi la sua mala fede, mentre negli atti a titolo gratuito, la revocatoria si estende anche al sub-acquirente, indipendentemente dalla sua buona o mala fede.
È inoltre pacifico che è fonte di responsabilità diretta verso il creditore il fatto del terzo acquirente, che impedisca totalmente o parzialmente l'utile risultato dell'azione revocatoria, per avere egli disposto dei beni oggetto dell'atto di disposizione, assoggettabile alla dichiarazione di inefficacia, alienandoli ad altri in modi e tempi tali che essi non possano essere raggiunti (o utilmente raggiunti) dall'azione conservativa o esecutiva del creditore.
La giurisprudenza (v. Cass. n. 251 del 13/01/1996 e Cass. n. 4721 del 19/02/2019) ha chiarito che la fattispecie genetica dell'obbligazione risarcitoria del terzo acquirente, che ha natura extracontrattuale, è complessa.
È necessario, infatti:
a) che l'atto di disposizione patrimoniale originario abbia tutti i requisiti che lo rendano assoggettabile a un utile esercizio dell'azione revocatoria, e quindi alla dichiarazione della sua inefficacia a favore del creditore e a carico del debitore e del terzo acquirente;
b) che, successivamente alla sua stipulazione, il terzo abbia compiuto gli atti elusivi in modo totale o parziale della garanzia patrimoniale, al cui ripristino è teso l'esercizio dell'azione revocatoria;
c) che il fatto del terzo sia connotato da una originaria posizione di illiceità concorrente con quella del debitore (consilium fraudis) ovvero da una autonoma posizione di illiceità;
d) che sussista un eventus damni (ad esempio inesistente nella ipotesi di alienazione, tutte le volte che l'inefficacia dell'originario atto di disposizione sia opponibile ai subacquirenti).
E' stato altresì puntualizzato che nel caso in cui lo scopo perseguibile con l'esercizio dell'azione revocatoria ai sensi dell'art. 2901 c.c. non sia più realizzabile per fatto illecito successivo del terzo acquirente del bene, il creditore potrà agire direttamente nei confronti del terzo per il risarcimento del danno ai sensi dell'art. 2043 c.c., senza dover
11 preventivamente esperire l'azione revocatoria, essendo rimesso al giudice di accertare che sussistevano i presupposti dell'azione revocatoria e che il suo scopo non era più realizzabile per il fatto illecito del terzo, quali momenti genetici dell'obbligazione risarcitoria (v. Cass.
n. 24196 del 08/08/2023).
Nel caso in esame sussistono i presupposti di cui alle lettere a), b) e d) sopra indicati, dal momento che: 1) l'atto con cui ha venduto a Controparte_2 Parte_1
la piena ed esclusiva proprietà di un appartamento con garage siti in Mestrino
[...]
(Pd) è certamente revocabile;
2) l'atto del 28.09.2017 con cui ha Parte_1
successivamente rivenduto a tali immobili è oggettivamente elusivo Controparte_8
del potere del creditore di agire per la conservazione della garanzia patrimoniale, per avere egli trasferito i beni oggetto dell'atto di disposizione, assoggettabile alla dichiarazione di inefficacia, alienandoli ad altri in modi e tempi tali che essi non possano essere utilmente raggiunti dall'azione conservativa o esecutiva del creditore;
3) le parti non hanno mai contestato la buona fede del terzo sub-acquirente (ovverosia la mancanza di consapevolezza della revocabilità del titolo di acquisto del suo dante causa: v. Cass. n. 27230 del
23/12/2009) e, più in generale, che sussistano tutti i requisiti che ai sensi dell'art. 2901 comma 3 c.c., rendono inopponibile al la dichiarazione di inefficacia CP_8
dell'originario atto di disposizione.
Si tratta quindi di stabilire quali sono i connotati della posizione di illiceità del terzo acquirente, necessari perché possa essere affermata la sua responsabilità extracontrattuale
(presupposto di cui alla lettera c), vale a dire se occorra provare l'esistenza di un accordo fraudolento tra ed il o, alternativamente, la dolosa preordinazione della Parte_1 CP_2
seconda alienazione del bene al pregiudizio della garanzia patrimoniale del creditore, come sembra ritenere il giudice di prime cure, che ha rigettato la domanda risarcitoria in assenza di tale prova.
In altri termini ci si deve domandare se nell'ipotesi in cui, come è avvenuto nella fattispecie in esame, l'atto dispositivo impugnato è stato stipulato successivamente al sorgere del credito, elemento essenziale della responsabilità aquiliana del compratore sia il dolo specifico, vale a dire l'animus nocendi, ovvero la semplice consapevolezza, in questi, delle conseguenze dannose della propria condotta.
12 Sembra da preferire la seconda ipotesi, riconoscendo sufficiente ad integrare l'elemento soggettivo della responsabilità risarcitoria extracontrattuale un atteggiamento psicologico fondato sul dolo generico, mentre non è necessaria la specifica volontà del compratore di pregiudicare il soddisfacimento delle ragioni del creditore come unica ragione della propria condotta.
Affinché il creditore possa pretendere il risarcimento del danno è quindi necessario provare che il compratore ha agito nella consapevolezza di danneggiarlo e, tuttavia, con lo scopo primario di conseguire un vantaggio per sé (v. in senso conforme Cass. n. 24196 dell'08.08.2023 che ha confermato la decisione impugnata laddove ha ritenuto che integra il requisito della partecipatio fraudis richiesto ai fini dell'accoglimento dell'azione c.d. revocatoria risarcitoria la mera conoscenza da parte del terzo sub-alienante della situazione debitoria gravante sul disponente).
Deve dunque accogliersi l'appello incidentale proposto da giacché Controparte_1
risulta provato che era consapevole di ledere la garanzia patrimoniale dei Parte_1
creditori.
Il danno patito dall'appellante incidentale va commisurato al valore minimo di mercato, ritenuto congruo dal ctu, degli immobili all'epoca del loro acquisto da parte di Parte_1
pari ad €75.000,00, che peraltro coincide con quello al quale quest'ultima l'ha rivenduto al terzo sub-acquirente.
Da ultimo va rilevato che seppure, come dianzi indicato, l'azione per il risarcimento del danno ai sensi dell'art. 2043 c.c. non richiede il previo esperimento dell'azione revocatoria, ma solo l'accertamento dell'esistenza dei presupposti di diritto dell'azione revocatoria stessa, la statuizione con cui il tribunale ha accolto l'azione revocatoria con riferimento ai beni immobili rivenduti a è meritevole di conferma, dal momento che Controparte_8
la sua inopponibilità al terzo sub-acquirente, che non è neppure parte del presente giudizio, non esclude l'interesse del creditore a farne accertare la fondatezza.
Le spese di lite del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P. Q. M.
La Corte d'Appello di Venezia,
13 definitivamente pronunziando, contrariis rejectis, in parziale riforma della sentenza impugnata:
1) rigetta l'appello principale proposto da Parte_3
2) accoglie l'appello incidentale proposto da e per l'effetto condanna Controparte_1
a corrispondere alla prima la somma di Parte_3
€75.000,00;
3) condanna a rifondere a le Parte_3 Controparte_1
spese del presente grado di giudizio, che si liquidano in €10.000,00 per compensi ed in
€804,00 per esborsi, oltre a spese generali, IVA e CPA come per legge;
4) dà atto che sussistono a carico di i presupposti Parte_3 per l'applicazione dell'art. 13, comma 1, quater del d.p.r. n. 115 del 2002 (T.U. in materia di spese di giustizia).
Così deciso in Venezia, nella Camera di Consiglio del 30.01.2024.
Il Consigliere estensore
Enrico Schiavon
Il Presidente
Lisa Micochero
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