TRIB
Sentenza 20 maggio 2025
Sentenza 20 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 20/05/2025, n. 836 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 836 |
| Data del deposito : | 20 maggio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE CIVILE DI REGGIO CALABRIA
II^ SEZIONE CIVILE
VERBALE ORDINANZA DI UDIENZA A TRATTAZIONE SCRITTA
Del 19 maggio 2025
Nella controversia avente R.G. 4017/2019
promossa da
i Sigg.ri nato il [...] (CF Parte_1 C.F._1
nata il [...] (CF ) Parte_2 C.F._2
genitori esercenti la patria potestà sul minore (CF ), Persona_1 C.F._3
elettivamente domiciliati in Rosarno, via Ugo Foscolo, 14, presso l'avv. Giuseppe Grillea che li rappresenta e difende in forza di procura in calce all'atto introduttivo del giudizio - ATTORI
contro
P. Iva: ) - ora -in persona del Controparte_1 P.IVA_1 Controparte_2
lrpt, elettivamente in Reggio Calabria, Via Diomede Marvasi 12/b presso lo studio dell'avv. Silvia
C. Zindato che la rappresenta e difende in virtù di mandato in calce alla comparsa di costituzione e risposta -CONVENUTA
nato il [...] (C.F. ) elettivamente domiciliato in CP_3 C.F._4
Reggio Calabria, Via Crocefisso n.42, presso l'avv. Stefania Eraclini da cui è rappresentato e difeso in virtù di procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta - CONVENUTO
1 Visto il decreto del 14.5.2025, regolarmente comunicato, con cui è stata disposta (per motivi sopraggiunti) la celebrazione dell'udienza ex art 127 ter, cpc, mediante il deposito telematico di note scritte;
preso atto della regolare costituzione di tutte le parti, che hanno depositato le note nei termini concessi, con ciò formalmente comparendo all'udienza
Il GOT
pronuncia SENTENZA come segue:
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Gli attori hanno agito per il risarcimento del danno subito in data 02/08/2017 dal loro figlio, quando veniva investito dall'autoveicolo Peugeot 107, tg. DW 270 AH, assicurato , condotto Controparte_4
dal sig. il quale, nell'uscire in retromarcia da un parcheggio nei pressi del ristorante CP_3
Bergamini in Condofuri Marina, lo colpiva sulla parte sinistra del corpo provocandogli la frattura del femore sinistro.
Sostenendo la completa responsabilità del conducente, hanno chiesto al Tribunale la condanna in solido dei convenuti al risarcimento di tutti i danni conseguenti alle lesioni riportate dal minore, determinate a mezzo CTP in 9 punti percentuali di postumi invalidanti permanenti. Sostenendo altresì che il danno andasse personalizato per la particolare sofferenza prodotta al figlio hanno formulato una domanda complessiva per €. 51.998,50, o la maggiore o minore somma accertanda in giudizio. Con vittoria di spese e competenze di causa da distrarsi ex art 93 cpc. La domanda è stata supportata da idoneo corredo documentale e dal modulo CAI sottoscritto dall'investitore.
1.1 Costituendosi in giudizio, la Società ha contestato la veridicità dei fatti esposti dagli Controparte_1
attori, stanti evidenti incongruenze rilevate in fase di indagine stragiudiziale (dal certificato del pronto
2 soccorso, oltre la diagnosticata frattura, non venivano riscontati segni esteriori dell'impatto con il terreno)
e la circostanza che nonostante le lesioni denunciate non vi sia stato l'intervento di autorità o, soprattutto,
del Servizio del 118 all'atto dell'accaduto. Inoltre, sostenendo che la frattura fosse la conseguenza secondaria di altra patologia - come il perito medico dell'assicurazione aveva rilevato dall'esame della cartella clinica del minore - e contestando anche il quantum preteso, del tutto ingiustificato e non provato,
ha concluso per il rigetto in toto. In via preliminare, ha chiesto la sospensione del giudizio in attesa della risposta del Tribunale penale di Milano a seguito di formale esposto a carico degli attori.
1.2 In data 26.9.2021, si è costituito pure il conducente e proprietario dell'auto, sig. , il quale, CP_3
nel confermare la ricostruzione dei fatti offerta dagli attori e nel precisare di avere sottoscritto il modello
CAI assumendosi la responsabilità dell'occorso, ha stigmatizzato il comportamento e la posizione dell'assicurazione che non avendo risarcito il danneggiato e mettendo in dubbio la veridicità dei fatti, lo aveva costretto a costituirsi nel giudizio, sopportando le relative spese legali. Ha dunque chiesto accertarsi e dichiararsi la tenutezza della società a risarcire il danno del minore e a tenerlo indenne Controparte_1
da qualsivoglia pretesa risarcitoria, con condanna al pagamento delle spese relative al presente procedimento.
1.3 La causa è stata istruita a mezzo prova per testi e CTU medico-legale espletata dal dott. Per_2
. Quindi, all'udienza del 28.10.2024 è stata mandata per la decisione ex art 281 sex cpc. In vista di
[...]
ciò le parti hanno regolarmente depositato note conclusive. Infine, la causa è stata differita dal GI titolare e delegata per la decisione.
2. Tutto ciò premesso, la domanda è accoglibile nei limiti di quanto si dirà.
2.1 Sotto il profilo dell'an, l'evento risulta provato nel corso del giudizio dalle dichiarazioni rese dai due testi oculari - in disparte la compatibilità riscontrata dal CTU tra le lesioni lamentate e la dinamica del sinistro.
Entrambi i testi, infatti, i sigg. e hanno confermato la dinamica Controparte_5 CP_6
dell'incidente e la manovra di retromarcia, in uscita dal parcheggio, che stava effettuando il sig. Romeo
3 alla guida della Peugeot bianca all'atto in cui ha colpito il minore . Hanno confermato che Persona_1
l'area in questione fosse ordinariamente illuminata e che il ragazzino veniva colpito alla gamba sinistra e finiva a terra sul suo lato destro.
Né si rinvengono nelle loro dichiarazioni contraddizioni di particolare rilievo, non ritenendosi obiettivamente dirimente a questo fine il fatto che l'uno riferisca che il bambino camminasse accanto ai genitori e l'altro che il bambino fosse di circa un metro più avanti degli stessi, tenuto conto che, a parte la prospettiva da cui ognuno dei testi osservava la scena, le persone coinvolte erano comunque in movimento,
sicché l'imprecisione o la discrasia sullo specifico dettaglio possono essere ritenute del tutto giustificabili e verosimili.
2.2 A fronte di queste acquisizioni probatorie sull'an - nel cui contesto assume coerenza anche la costituzione del sig. e la sua assunzione di responsabilità dei fatti - e tenuto anche conto della CP_3
denuncia-querela presentata dalla compagnia assicurativa alla Procura della Repubblica presso il Tribunale
di Milano ai danni degli attori, non risulta acquisita una specifica controprova che possa valere a smentire le dichiarazioni dei due testi o confermare la denunciata non veridicità dei fatti.
Tutto ciò nonostante le svariate circostanze anomale segnalate ed indicate in quella denuncia querela
(prodotta in atti), che avrebbero (preteso e) consentito alla convenuta Compagnia di avanzare quantomeno una richiesta di prova contraria “indiretta” - ovvero prova su capitoli formulati ad hoc e con l'indicazione specifica delle persone da escutere - volta a dimostrare fatti incompatibili con quelli che intendevano dimostrare gli attori. Ma, invece, nessuna valida prova è stata articolata in questo senso dalla convenuta,
la quale ha basato la sua difesa esclusivamente sulle indagini condotte dai suoi periti.
2.3 - Tuttavia, a parte il fatto che si tratta di atti di parte, che avrebbero preteso una conferma obiettiva nel corso del giudizio, le circostanze lì segnalate o sono insufficienti a sovvertire l'esito della prova orale -
come per esempio la circostanza evidenziata sulla mancanza di segni di urto sull'auto del sig. CP_3
visto che non c'è stato scontro tra veicoli;
o sono a loro volta smentite da analoghe, scientifiche e più
obiettive valutazioni - come quelle svolte dal perito d'ufficio.
4 Il dott. , infatti, sulla specifica questione segnalata dalla compagnia nella relazione e firma del dott. Per_3
secondo cui la presenza di un'area cistica in sede femorale escluderebbe il nesso causala tra Per_4
evento e danno - mentre è opportuno rilevare che il primo perito, dott.ssa , che aveva Persona_5
visitato il danneggiato, aveva riconosciuto il nesso di causalità e valutato il danno biologico del minore nel 4% - ha sostenuto, con argomentazione coerente ed obiettiva da cui non c'è motivo di Pt_1
discostarsi - che “non esistono precedenti morbosi a carico dell'arto interessato, pur se risulta la presenza
di una area di osteo-rarefazione riscontrata a seguito di esami strumentali, ed identificata
successivamente come una componente cistica”, e che, “si considera che la stessa non abbia potuto agire
in modo esclusivo e determinante sulla lesione”. Inoltre, che“non vi sono dubbi a riguardo del nesso di
causalità. L'autovettura in retromarcia ha impattato la gamba del giovane procurandogli una Per_1
frattura scomposta del femore”.
2.4 Sicchè, data anche l'incertezza e la contraddizione in cui cade la Compagnia, con la diversa valutazione resa dai due fiduciari, e la mancanza di elementi di riscontro obiettivo circa l'influenza che in concreto possa avere avuto, sia pure solo in termini di concausa, la presenza dell'area cistica sopra richiamata - a cui però il CTU assegna comunque un valore, quando dice che “La valutazione complessiva del Danno
Biologico (6%.sei) ha tenuto in considerazione tale fattore” - appare piuttosto evidente dall'esito istruttorio complessivo che la domanda attorea possa ritenersi provata e dunque accoglibile.
3. - Ciò posto, in merito al danno e conseguentemente all'entità del ristoro, il CTU dott. Persona_6
alle cui conclusioni si ritiene di aderire - come già sopra precisato - così si esprime sulle lesioni subite dal periziando: Esiti funzionali e dolorosi di frattura scomposta del terzo medio prossimale del femore
sottostante al moncone di frattura distale trattata chirugicamente con mezzi di sintesi e fissatore esterno.
E di seguito:Ggli esiti funzionali permanenti sull'integrità psico fisica del soggetto leso sono quantificabili
nella misura del 6% (sei). La durata dello stato di inabilità temporanea assoluta è stato di giorni 45
(quarantacinque) mentre quelli di inabilità temporanea parziale, di giorni:80 (ottanta) al 75%, 40
(quaranta) al 50%, 40 (quaranta) al 25%.
5 Inoltre, che “vista l'età giovane del leso, valutata la documentazione sanitaria e la clinica riscontrata in
sede di ctu non vi sono da considerare ripercussioni future sulla vita sociale e sportiva tali da appesantire
la considerazione del punto”. Sull'intensità del danno patito dal danneggiato, si è espresso in termini praticamente teorici avendo precisato che la valutazione è prettamente individuale. Ha infine dichiarate congrue le spese mediche documentate fino a €. 604,40 compresa la spesa per la CTP nella misura di €.
250,00.
3.1 ne consegue che in ragione di tutto quanto ciò e facendo applicazione delle tabelle di cui al codice delle assicurazione private, applicabile al danno conseguente a sinistro stradale che abbia procurato una microinvalidità, al danneggiato, che all'atto dell'incidente aveva quasi 9 anni, spettano:
a) il risarcimento del danno biologico permanente che, utilizzando i parametri appena sopra indicati è pari a €. 9.662,46;
b) il risarcimento del danno biologico temporaneo che si liquida per ciascun giorno di inabilità totale, in €
55,24 e per ciascun giorno di inabilità temporanea parziale in misura proporzionalmente ridotta, per un totale di € 7.457,40; a cui vanno aggiunti €. 604,40 di danno patrimoniale documentato e verificato dallo stesso CTU. E così complessivi €. 17.724,26.
3.2 Nessun'altra somma oltre quella sopra considerata è dovuta a titolo di personalizzazione, poiché
l'aumento del risarcimento al di là del valore standard richiede che vengano dimostrate conseguenze eccezionali e specifiche, oltre a quelle normalmente comprese nel danno biologico standard. Queste
conseguenze devono riguardare la vita dinamico-relazionale del danneggiato, dimostrando un pregiudizio che va al di là delle comuni limitazioni fisiche.
Il CTU ha espressamente escluso che la lesione subita dal minore possa determinare ripercussioni future sulla sua vita sociale e sportiva tali da appesantire la considerazione del punto e non si ritiene che la prova per testi appositamente articolata dagli attori sposti qualcosa da questo punto di vista trattandosi di affermazioni – in disparte la circostanza che a renderle sia stato il nonno del ragazzo - piuttosto generiche e per lo più smentite dall'accertamento medico eseguito dal perito d'ufficio che non ha riscontrato alcuna specifica o rilevante limitazione funzionale. E tanto può dirsi anche con riferimento al danno morale
6 dovendosi ritenere sussistere l'idoneità delle conseguenze limitate a un danno biologico di modesta entità
– quale quello micropermanente - di assorbire tutte le conseguenze riscontrabili sul piano psicologico e declinabili in termini di danno morale. Da tanto, secondo Cass. n. 6444 del 2023, segue infatti la ragionevole affermazione del principio declinabile sul piano probatorio secondo cui, al riconoscimento di danni biologici di lieve entità (come avvenuto nel caso di specie), corrisponderà un maggior rigore nell'allegazione e nella prova delle conseguenze dannose concretamente rivendicate, quale non può
obiettivamente considerarsi quella offerta dal nonno del ragazzo che non ricordava nemmeno in quale delle due gamba il nipote avesse subito il trauma e che ha riferito di episodi generici e limitazioni funzionali non verificate in sede di CTU.
3.3 Trattandosi di debito di valore, sulla somma determinata e liquidata all'attualità vanno aggiunti gli interessi c.d. compensativi al tasso legale, da calcolarsi sull'importo devalutato alla data dell'evento dannoso (2.8.2017) e rivalutato anno per anno fino alla data della odierna decisione (così anche in applicazione dei principi sanciti da Cass., sez. un., 17 febbraio 1995 n. 1712 e del criterio di calcolo applicato dalla Corte di Appello di RC). Sulla somma così determinata, andranno corrisposti i soli interessi legali sino all'effettivo soddisfo.
4. Sull'ipotesi della corresponsabilità dei genitori del minore (e in disparte il fatto che l'assicurazione formuli la relativa domanda solo con la comparsa conclusiva), benché il Giudice abbia il potere di valutare la responsabilità di tutti i soggetti coinvolti nel sinistro, anche se l'assicurazione non lo abbia specificamente chiesto, non si rinvengono evidenze tali da superare la presunzione di responsabilità posta a carico del conducente la Peugeot ex art 2054 c.c.; o tali da ritenere che i genitori del piccolo Per_1
abbiano mancato nella custodia del figlio, nelle circostanze specifiche dei fatti;
né è stata fornita prova idonea in questo senso.
Invero, gravava sul conducente la Peugeot 107 che usciva dal parcheggio prestare la massima attenzione e dare precedenza alle persone che transitavano lungo l'area retrostante la sua auto tanto più che procedeva in retromarcia in area di parcheggio.
7 5. Pertanto, così definito il giudizio, le spese e competenze di lite seguono il criterio della soccombenza e si liquidano come da dispositivo in favore della parte attrice ed a carico dei convenuti in solido - ritenendo congrui in ragione dell'esito, che si è discostato molto da quanto preteso in citazione, anche i parametri minimi.
Non si ritengono ammissibili ulteriori liquidazioni per spese legali stragiudiziali che non solo non sono state documentate, ma della cui necessità non è stata data prova, a parte quella per la CTP già considerata ed ammessa dal CTU.
Le spese di c.t.u., liquidate con separato decreto, parimenti vanno poste a carico dei due convenuti in solido.
5.1 Accoglibile deve anche ritenersi la domanda di rimborso delle spese di causa in favore del convenuto ed a carico della Compagnia assicurativa, poiché, in disparte il fatto che quest'ultima, nel caso di CP_3
specie, abbia legittimamente assunto e sostenuto la sua posizione difensiva, il principio che si ricava dall'art 1917 cc - secondo cui deve tenere indenne l'assicurato non solo di quanto questi debba pagare a un terzo in conseguenza ai fatti accaduti, ma anche delle spese sostenute per resistere all'azione stessa - è
che il coobbligato (assicurato) che si costituisca in giudizio abbia diritto al rimborso delle spese di lite, a carico della sua compagnia assicurativa, anche se la sua difesa non dovesse essere vincente;
ciò che accade in effetti laddove l'assicurato non abbia propriamente resistito alla domanda del danneggiato, ma anzi abbia ammesso la sua completa responsabilità.
La liquidazione terrà ovviamente conto della concreta partecipazione al giudizio del sig. e della CP_3
concreta e ripetitiva attività espletata, circostanze che rendono congrua ed opportuna l'applicazione dei parametri minimi.
P.Q.M.
il Tribunale di Reggio Calabria, II sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, sulla causa come in epigrafe promossa;
disattesa ogni contraria domanda ed eccezione, così provvede:
8 1) accoglie la domanda proposta dai sigg. e , nella qualità detta, e per Parte_1 Parte_2
l'effetto condanna la Società (P. Iva: ) - ora - in persona Controparte_1 P.IVA_1 Controparte_2
del lrpt e il sig. in solido tra loro, al pagamento in favore degli attori della somma CP_3
complessiva di €. €. 17.724,26, a titolo di risarcimento di tutti i danni subiti dal minore , Persona_1
nell'incidente occorsogli il 2 agosti del 2017; oltre interessi legali da calcolare sulla stessa somma devalutata alla data del sinistro e via via rivalutata fino alla data di deposito della sentenza;
e da qui in poi i soli interessi legali sull'intero importo maturato, fino al soddisfo.
2) Condanna i convenuti in solido tra loro alla rifusione delle spese e competenze di lite in favore degli attori nella misura di € 4.803,65, di cui € 573,65 per esborsi ed € 4.230,00 per compensi, oltre rimborso spese generali in misura pari al 15% dei compensi, C.P.A ed I.V.A. nelle misure di legge, da distrarsi in favore del procuratore di parte attrice, avv. Giuseppe Grillea, dichiaratosi antistatario.
3) Pone a carico dei convenuti in solido le spese relative alla espletata consulenza tecnica d'ufficio,
liquidata come da separato decreto.
4) Condanna altresì la Società (P. Iva: ) - ora - in Controparte_1 P.IVA_1 Controparte_2
persona del lrpt a rimborsare al suo assicurato le spese e competenze di causa nella misura di €. 1.000,00,
oltre rimb. forfettario e iva e cap se dovuti.
Così deciso in Reggio Calabria il 20.5.2025
Il Giudice Onorario
dott.ssa Luisa Sorrenti
9
II^ SEZIONE CIVILE
VERBALE ORDINANZA DI UDIENZA A TRATTAZIONE SCRITTA
Del 19 maggio 2025
Nella controversia avente R.G. 4017/2019
promossa da
i Sigg.ri nato il [...] (CF Parte_1 C.F._1
nata il [...] (CF ) Parte_2 C.F._2
genitori esercenti la patria potestà sul minore (CF ), Persona_1 C.F._3
elettivamente domiciliati in Rosarno, via Ugo Foscolo, 14, presso l'avv. Giuseppe Grillea che li rappresenta e difende in forza di procura in calce all'atto introduttivo del giudizio - ATTORI
contro
P. Iva: ) - ora -in persona del Controparte_1 P.IVA_1 Controparte_2
lrpt, elettivamente in Reggio Calabria, Via Diomede Marvasi 12/b presso lo studio dell'avv. Silvia
C. Zindato che la rappresenta e difende in virtù di mandato in calce alla comparsa di costituzione e risposta -CONVENUTA
nato il [...] (C.F. ) elettivamente domiciliato in CP_3 C.F._4
Reggio Calabria, Via Crocefisso n.42, presso l'avv. Stefania Eraclini da cui è rappresentato e difeso in virtù di procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta - CONVENUTO
1 Visto il decreto del 14.5.2025, regolarmente comunicato, con cui è stata disposta (per motivi sopraggiunti) la celebrazione dell'udienza ex art 127 ter, cpc, mediante il deposito telematico di note scritte;
preso atto della regolare costituzione di tutte le parti, che hanno depositato le note nei termini concessi, con ciò formalmente comparendo all'udienza
Il GOT
pronuncia SENTENZA come segue:
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Gli attori hanno agito per il risarcimento del danno subito in data 02/08/2017 dal loro figlio, quando veniva investito dall'autoveicolo Peugeot 107, tg. DW 270 AH, assicurato , condotto Controparte_4
dal sig. il quale, nell'uscire in retromarcia da un parcheggio nei pressi del ristorante CP_3
Bergamini in Condofuri Marina, lo colpiva sulla parte sinistra del corpo provocandogli la frattura del femore sinistro.
Sostenendo la completa responsabilità del conducente, hanno chiesto al Tribunale la condanna in solido dei convenuti al risarcimento di tutti i danni conseguenti alle lesioni riportate dal minore, determinate a mezzo CTP in 9 punti percentuali di postumi invalidanti permanenti. Sostenendo altresì che il danno andasse personalizato per la particolare sofferenza prodotta al figlio hanno formulato una domanda complessiva per €. 51.998,50, o la maggiore o minore somma accertanda in giudizio. Con vittoria di spese e competenze di causa da distrarsi ex art 93 cpc. La domanda è stata supportata da idoneo corredo documentale e dal modulo CAI sottoscritto dall'investitore.
1.1 Costituendosi in giudizio, la Società ha contestato la veridicità dei fatti esposti dagli Controparte_1
attori, stanti evidenti incongruenze rilevate in fase di indagine stragiudiziale (dal certificato del pronto
2 soccorso, oltre la diagnosticata frattura, non venivano riscontati segni esteriori dell'impatto con il terreno)
e la circostanza che nonostante le lesioni denunciate non vi sia stato l'intervento di autorità o, soprattutto,
del Servizio del 118 all'atto dell'accaduto. Inoltre, sostenendo che la frattura fosse la conseguenza secondaria di altra patologia - come il perito medico dell'assicurazione aveva rilevato dall'esame della cartella clinica del minore - e contestando anche il quantum preteso, del tutto ingiustificato e non provato,
ha concluso per il rigetto in toto. In via preliminare, ha chiesto la sospensione del giudizio in attesa della risposta del Tribunale penale di Milano a seguito di formale esposto a carico degli attori.
1.2 In data 26.9.2021, si è costituito pure il conducente e proprietario dell'auto, sig. , il quale, CP_3
nel confermare la ricostruzione dei fatti offerta dagli attori e nel precisare di avere sottoscritto il modello
CAI assumendosi la responsabilità dell'occorso, ha stigmatizzato il comportamento e la posizione dell'assicurazione che non avendo risarcito il danneggiato e mettendo in dubbio la veridicità dei fatti, lo aveva costretto a costituirsi nel giudizio, sopportando le relative spese legali. Ha dunque chiesto accertarsi e dichiararsi la tenutezza della società a risarcire il danno del minore e a tenerlo indenne Controparte_1
da qualsivoglia pretesa risarcitoria, con condanna al pagamento delle spese relative al presente procedimento.
1.3 La causa è stata istruita a mezzo prova per testi e CTU medico-legale espletata dal dott. Per_2
. Quindi, all'udienza del 28.10.2024 è stata mandata per la decisione ex art 281 sex cpc. In vista di
[...]
ciò le parti hanno regolarmente depositato note conclusive. Infine, la causa è stata differita dal GI titolare e delegata per la decisione.
2. Tutto ciò premesso, la domanda è accoglibile nei limiti di quanto si dirà.
2.1 Sotto il profilo dell'an, l'evento risulta provato nel corso del giudizio dalle dichiarazioni rese dai due testi oculari - in disparte la compatibilità riscontrata dal CTU tra le lesioni lamentate e la dinamica del sinistro.
Entrambi i testi, infatti, i sigg. e hanno confermato la dinamica Controparte_5 CP_6
dell'incidente e la manovra di retromarcia, in uscita dal parcheggio, che stava effettuando il sig. Romeo
3 alla guida della Peugeot bianca all'atto in cui ha colpito il minore . Hanno confermato che Persona_1
l'area in questione fosse ordinariamente illuminata e che il ragazzino veniva colpito alla gamba sinistra e finiva a terra sul suo lato destro.
Né si rinvengono nelle loro dichiarazioni contraddizioni di particolare rilievo, non ritenendosi obiettivamente dirimente a questo fine il fatto che l'uno riferisca che il bambino camminasse accanto ai genitori e l'altro che il bambino fosse di circa un metro più avanti degli stessi, tenuto conto che, a parte la prospettiva da cui ognuno dei testi osservava la scena, le persone coinvolte erano comunque in movimento,
sicché l'imprecisione o la discrasia sullo specifico dettaglio possono essere ritenute del tutto giustificabili e verosimili.
2.2 A fronte di queste acquisizioni probatorie sull'an - nel cui contesto assume coerenza anche la costituzione del sig. e la sua assunzione di responsabilità dei fatti - e tenuto anche conto della CP_3
denuncia-querela presentata dalla compagnia assicurativa alla Procura della Repubblica presso il Tribunale
di Milano ai danni degli attori, non risulta acquisita una specifica controprova che possa valere a smentire le dichiarazioni dei due testi o confermare la denunciata non veridicità dei fatti.
Tutto ciò nonostante le svariate circostanze anomale segnalate ed indicate in quella denuncia querela
(prodotta in atti), che avrebbero (preteso e) consentito alla convenuta Compagnia di avanzare quantomeno una richiesta di prova contraria “indiretta” - ovvero prova su capitoli formulati ad hoc e con l'indicazione specifica delle persone da escutere - volta a dimostrare fatti incompatibili con quelli che intendevano dimostrare gli attori. Ma, invece, nessuna valida prova è stata articolata in questo senso dalla convenuta,
la quale ha basato la sua difesa esclusivamente sulle indagini condotte dai suoi periti.
2.3 - Tuttavia, a parte il fatto che si tratta di atti di parte, che avrebbero preteso una conferma obiettiva nel corso del giudizio, le circostanze lì segnalate o sono insufficienti a sovvertire l'esito della prova orale -
come per esempio la circostanza evidenziata sulla mancanza di segni di urto sull'auto del sig. CP_3
visto che non c'è stato scontro tra veicoli;
o sono a loro volta smentite da analoghe, scientifiche e più
obiettive valutazioni - come quelle svolte dal perito d'ufficio.
4 Il dott. , infatti, sulla specifica questione segnalata dalla compagnia nella relazione e firma del dott. Per_3
secondo cui la presenza di un'area cistica in sede femorale escluderebbe il nesso causala tra Per_4
evento e danno - mentre è opportuno rilevare che il primo perito, dott.ssa , che aveva Persona_5
visitato il danneggiato, aveva riconosciuto il nesso di causalità e valutato il danno biologico del minore nel 4% - ha sostenuto, con argomentazione coerente ed obiettiva da cui non c'è motivo di Pt_1
discostarsi - che “non esistono precedenti morbosi a carico dell'arto interessato, pur se risulta la presenza
di una area di osteo-rarefazione riscontrata a seguito di esami strumentali, ed identificata
successivamente come una componente cistica”, e che, “si considera che la stessa non abbia potuto agire
in modo esclusivo e determinante sulla lesione”. Inoltre, che“non vi sono dubbi a riguardo del nesso di
causalità. L'autovettura in retromarcia ha impattato la gamba del giovane procurandogli una Per_1
frattura scomposta del femore”.
2.4 Sicchè, data anche l'incertezza e la contraddizione in cui cade la Compagnia, con la diversa valutazione resa dai due fiduciari, e la mancanza di elementi di riscontro obiettivo circa l'influenza che in concreto possa avere avuto, sia pure solo in termini di concausa, la presenza dell'area cistica sopra richiamata - a cui però il CTU assegna comunque un valore, quando dice che “La valutazione complessiva del Danno
Biologico (6%.sei) ha tenuto in considerazione tale fattore” - appare piuttosto evidente dall'esito istruttorio complessivo che la domanda attorea possa ritenersi provata e dunque accoglibile.
3. - Ciò posto, in merito al danno e conseguentemente all'entità del ristoro, il CTU dott. Persona_6
alle cui conclusioni si ritiene di aderire - come già sopra precisato - così si esprime sulle lesioni subite dal periziando: Esiti funzionali e dolorosi di frattura scomposta del terzo medio prossimale del femore
sottostante al moncone di frattura distale trattata chirugicamente con mezzi di sintesi e fissatore esterno.
E di seguito:Ggli esiti funzionali permanenti sull'integrità psico fisica del soggetto leso sono quantificabili
nella misura del 6% (sei). La durata dello stato di inabilità temporanea assoluta è stato di giorni 45
(quarantacinque) mentre quelli di inabilità temporanea parziale, di giorni:80 (ottanta) al 75%, 40
(quaranta) al 50%, 40 (quaranta) al 25%.
5 Inoltre, che “vista l'età giovane del leso, valutata la documentazione sanitaria e la clinica riscontrata in
sede di ctu non vi sono da considerare ripercussioni future sulla vita sociale e sportiva tali da appesantire
la considerazione del punto”. Sull'intensità del danno patito dal danneggiato, si è espresso in termini praticamente teorici avendo precisato che la valutazione è prettamente individuale. Ha infine dichiarate congrue le spese mediche documentate fino a €. 604,40 compresa la spesa per la CTP nella misura di €.
250,00.
3.1 ne consegue che in ragione di tutto quanto ciò e facendo applicazione delle tabelle di cui al codice delle assicurazione private, applicabile al danno conseguente a sinistro stradale che abbia procurato una microinvalidità, al danneggiato, che all'atto dell'incidente aveva quasi 9 anni, spettano:
a) il risarcimento del danno biologico permanente che, utilizzando i parametri appena sopra indicati è pari a €. 9.662,46;
b) il risarcimento del danno biologico temporaneo che si liquida per ciascun giorno di inabilità totale, in €
55,24 e per ciascun giorno di inabilità temporanea parziale in misura proporzionalmente ridotta, per un totale di € 7.457,40; a cui vanno aggiunti €. 604,40 di danno patrimoniale documentato e verificato dallo stesso CTU. E così complessivi €. 17.724,26.
3.2 Nessun'altra somma oltre quella sopra considerata è dovuta a titolo di personalizzazione, poiché
l'aumento del risarcimento al di là del valore standard richiede che vengano dimostrate conseguenze eccezionali e specifiche, oltre a quelle normalmente comprese nel danno biologico standard. Queste
conseguenze devono riguardare la vita dinamico-relazionale del danneggiato, dimostrando un pregiudizio che va al di là delle comuni limitazioni fisiche.
Il CTU ha espressamente escluso che la lesione subita dal minore possa determinare ripercussioni future sulla sua vita sociale e sportiva tali da appesantire la considerazione del punto e non si ritiene che la prova per testi appositamente articolata dagli attori sposti qualcosa da questo punto di vista trattandosi di affermazioni – in disparte la circostanza che a renderle sia stato il nonno del ragazzo - piuttosto generiche e per lo più smentite dall'accertamento medico eseguito dal perito d'ufficio che non ha riscontrato alcuna specifica o rilevante limitazione funzionale. E tanto può dirsi anche con riferimento al danno morale
6 dovendosi ritenere sussistere l'idoneità delle conseguenze limitate a un danno biologico di modesta entità
– quale quello micropermanente - di assorbire tutte le conseguenze riscontrabili sul piano psicologico e declinabili in termini di danno morale. Da tanto, secondo Cass. n. 6444 del 2023, segue infatti la ragionevole affermazione del principio declinabile sul piano probatorio secondo cui, al riconoscimento di danni biologici di lieve entità (come avvenuto nel caso di specie), corrisponderà un maggior rigore nell'allegazione e nella prova delle conseguenze dannose concretamente rivendicate, quale non può
obiettivamente considerarsi quella offerta dal nonno del ragazzo che non ricordava nemmeno in quale delle due gamba il nipote avesse subito il trauma e che ha riferito di episodi generici e limitazioni funzionali non verificate in sede di CTU.
3.3 Trattandosi di debito di valore, sulla somma determinata e liquidata all'attualità vanno aggiunti gli interessi c.d. compensativi al tasso legale, da calcolarsi sull'importo devalutato alla data dell'evento dannoso (2.8.2017) e rivalutato anno per anno fino alla data della odierna decisione (così anche in applicazione dei principi sanciti da Cass., sez. un., 17 febbraio 1995 n. 1712 e del criterio di calcolo applicato dalla Corte di Appello di RC). Sulla somma così determinata, andranno corrisposti i soli interessi legali sino all'effettivo soddisfo.
4. Sull'ipotesi della corresponsabilità dei genitori del minore (e in disparte il fatto che l'assicurazione formuli la relativa domanda solo con la comparsa conclusiva), benché il Giudice abbia il potere di valutare la responsabilità di tutti i soggetti coinvolti nel sinistro, anche se l'assicurazione non lo abbia specificamente chiesto, non si rinvengono evidenze tali da superare la presunzione di responsabilità posta a carico del conducente la Peugeot ex art 2054 c.c.; o tali da ritenere che i genitori del piccolo Per_1
abbiano mancato nella custodia del figlio, nelle circostanze specifiche dei fatti;
né è stata fornita prova idonea in questo senso.
Invero, gravava sul conducente la Peugeot 107 che usciva dal parcheggio prestare la massima attenzione e dare precedenza alle persone che transitavano lungo l'area retrostante la sua auto tanto più che procedeva in retromarcia in area di parcheggio.
7 5. Pertanto, così definito il giudizio, le spese e competenze di lite seguono il criterio della soccombenza e si liquidano come da dispositivo in favore della parte attrice ed a carico dei convenuti in solido - ritenendo congrui in ragione dell'esito, che si è discostato molto da quanto preteso in citazione, anche i parametri minimi.
Non si ritengono ammissibili ulteriori liquidazioni per spese legali stragiudiziali che non solo non sono state documentate, ma della cui necessità non è stata data prova, a parte quella per la CTP già considerata ed ammessa dal CTU.
Le spese di c.t.u., liquidate con separato decreto, parimenti vanno poste a carico dei due convenuti in solido.
5.1 Accoglibile deve anche ritenersi la domanda di rimborso delle spese di causa in favore del convenuto ed a carico della Compagnia assicurativa, poiché, in disparte il fatto che quest'ultima, nel caso di CP_3
specie, abbia legittimamente assunto e sostenuto la sua posizione difensiva, il principio che si ricava dall'art 1917 cc - secondo cui deve tenere indenne l'assicurato non solo di quanto questi debba pagare a un terzo in conseguenza ai fatti accaduti, ma anche delle spese sostenute per resistere all'azione stessa - è
che il coobbligato (assicurato) che si costituisca in giudizio abbia diritto al rimborso delle spese di lite, a carico della sua compagnia assicurativa, anche se la sua difesa non dovesse essere vincente;
ciò che accade in effetti laddove l'assicurato non abbia propriamente resistito alla domanda del danneggiato, ma anzi abbia ammesso la sua completa responsabilità.
La liquidazione terrà ovviamente conto della concreta partecipazione al giudizio del sig. e della CP_3
concreta e ripetitiva attività espletata, circostanze che rendono congrua ed opportuna l'applicazione dei parametri minimi.
P.Q.M.
il Tribunale di Reggio Calabria, II sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, sulla causa come in epigrafe promossa;
disattesa ogni contraria domanda ed eccezione, così provvede:
8 1) accoglie la domanda proposta dai sigg. e , nella qualità detta, e per Parte_1 Parte_2
l'effetto condanna la Società (P. Iva: ) - ora - in persona Controparte_1 P.IVA_1 Controparte_2
del lrpt e il sig. in solido tra loro, al pagamento in favore degli attori della somma CP_3
complessiva di €. €. 17.724,26, a titolo di risarcimento di tutti i danni subiti dal minore , Persona_1
nell'incidente occorsogli il 2 agosti del 2017; oltre interessi legali da calcolare sulla stessa somma devalutata alla data del sinistro e via via rivalutata fino alla data di deposito della sentenza;
e da qui in poi i soli interessi legali sull'intero importo maturato, fino al soddisfo.
2) Condanna i convenuti in solido tra loro alla rifusione delle spese e competenze di lite in favore degli attori nella misura di € 4.803,65, di cui € 573,65 per esborsi ed € 4.230,00 per compensi, oltre rimborso spese generali in misura pari al 15% dei compensi, C.P.A ed I.V.A. nelle misure di legge, da distrarsi in favore del procuratore di parte attrice, avv. Giuseppe Grillea, dichiaratosi antistatario.
3) Pone a carico dei convenuti in solido le spese relative alla espletata consulenza tecnica d'ufficio,
liquidata come da separato decreto.
4) Condanna altresì la Società (P. Iva: ) - ora - in Controparte_1 P.IVA_1 Controparte_2
persona del lrpt a rimborsare al suo assicurato le spese e competenze di causa nella misura di €. 1.000,00,
oltre rimb. forfettario e iva e cap se dovuti.
Così deciso in Reggio Calabria il 20.5.2025
Il Giudice Onorario
dott.ssa Luisa Sorrenti
9