Cass. civ., sez. I, sentenza 06/05/1958, n. 1480
CASS
Sentenza 6 maggio 1958

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A far venir meno il principio della unicità di tassazione stabilito dall'art. 46 l.30 dicembre 1923, n.3269, per gli Atti che trasferiscono beni mobili ed immobili è ininfluente l'avere i contraenti distinto in due parti, in rapporto alla diversa natura dei beni trasferiti, il prezzo per questi globalmente stipulato, se tale indicazione debba ritenersi fatta unicamente a fini fiscali, e non quale riflesso di una duplice realtà negoziale determinata dai due prezzi distintamente pattuiti.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. I, sentenza 06/05/1958, n. 1480
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 1480
    Data del deposito : 6 maggio 1958

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