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Sentenza 27 marzo 2025
Sentenza 27 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 27/03/2025, n. 985 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 985 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI LECCE
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE, PROTEZIONE INTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONE DEI
CITTADINI DELL'UNIONE EUROPEA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce, in persona del Giudice Dr.ssa Eleonora Guido, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta in primo grado di giudizio al n. 7749/2024 R.G.,
TRA
, c.f. , nato a [...] il [...], e , c.f. Parte_1 C.F._1 Parte_2
nata a [...] il [...], entrambi residenti c/o il Campo Sosta C.F._2
“Panareo” – Strada statale n. 7 ter Lecce – Campi Salentina, in qualità di genitori esercenti la potestà genitoriale sui minori c.f. , nato a [...] il Persona_1 C.F._3
27.4.2011, , c.f. nata a [...] l'[...] e , CP_1 C.F._4 Controparte_2
c.f. nata a [...] il [...], rappresentati e difesi dall'avv. Salvatore C.F._5
Centonze, procuratore domiciliatario;
- ricorrenti -
CONTRO
, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato Controparte_3
di Lecce;
- resistente –
e con l'intervento del PM.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato ex art. 281 undecies cpc il 22.11.2024, i ricorrenti, IG.ri e Parte_1
hanno chiamato in giudizio il chiedendo per i figli minori Parte_2 Controparte_3
e l'accertamento dello status di apolidia ai Persona_1 CP_1 Controparte_2
sensi della Convenzione delle Nazioni Unite del 28.09.1954.
1 Con comparsa depositata telematicamente in data 01.02.2025 si costituiva in giudizio il
[...]
che resisteva alla domanda concludendo, in ipotesi di riconoscimento dell'avversa CP_3
pretesa, che il Tribunale disponesse per la compensazione delle spese di lite.
All'udienza del 10.03.2025, previa trattazione scritta della causa e a seguito di termine concesso alle parti per il deposito di note scritte, il fascicolo è stato rimesso, dal Gop delegato per la trattazione, al Giudice titolare per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda dei ricorrenti è infondata e va rigettata per i motivi di seguito indicati.
L'apolidia può essere definita come la condizione giuridica in cui si trova la persona priva di qualsiasi cittadinanza, per cause varie, che possono dare origine alla apolidia originaria (di colui il quale nasce privo di qualsiasi cittadinanza) o alla apolidia derivata (di colui il quale, per un evento successivo alla nascita, perda la sua cittadinanza senza acquistarne altra).
In via generale occorre premettere che il rinvio effettuato dall'art. 10 Cost. alle norme ed ai trattati internazionali per la regolamentazione della condizione giuridica dello straniero consente di individuare, in assenza di una legge primaria che regoli l'accertamento in sede amministrativa dello status di apolide, nell'art. 1 della Convenzione di New York del 28 settembre 1954, ratificata dall'Italia con legge n. 306/62, l'unica disciplina regolamentatrice del suddetto status.
Ai sensi dell'art. 1 di tale Convenzione, deve considerarsi apolide la persona che nessuno Stato, sulla base del proprio ordinamento giuridico, considera come suo cittadino.
Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno ritenuto che "appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario il giudizio contenzioso instaurato con la domanda volta ad ottenere
l'accertamento dello status di apolide di cui alla convenzione di N. Y. del 28/9/1954 ed all' art. 17 del D.P.R. 12/10/1993 n. 572, trattandosi di un procedimento sullo stato e capacità delle persone, attribuito in via esclusiva al Tribunale dall'art. 9 c.p.c. , nonché relativo ad un diritto civile e politico, la cui tutela è sempre ammessa ex art. 113 Cost. davanti al giudice ordinario" (cfr. Cass. Sez. Un.
28873/08).
“I fatti costitutivi del diritto al riconoscimento dello status di apolide sono, da un lato, la condizione di soggetto privo di qualsiasi cittadinanza, dall'altro, la residenza nel territorio dello Stato italiano.
Quanto al primo elemento, è del tutto pacifico, sia nella giurisprudenza di legittimità che in quella di merito, che l'onere della prova gravante sul soggetto istante è riferito esclusivamente allo Stato
o agli Stati con cui egli intrattenga o abbia intrattenuto rapporti significativi (ovvero, per meglio
2 dire, rapporti produttivi dell'effetto di acquisizione automatica o a domanda dello status civitatis, ad esempio perché vi è nato o vi ha risieduto). Se, infatti, fosse riferito a tutti gli Stati del mondo, determinerebbe una probatio diabolica, trattandosi di un fatto negativo assolutamente indeterminato….” (Cass. civ. 28153/17). La Suprema Corte “ha ulteriormente chiarito che, stante la natura dei diritti da proteggere e l'assimilabilità della condizione del richiedente lo status di apolide
a quella dello straniero richiedente la protezione internazionale, l'onus probandi ricadente sul primo deve ritenersi parimenti attenuato…”(vedi Cass. civ. citata). Secondo quanto statuito dalle
Sezioni Unite della Cassazione con la sentenza n. 28873 del 2008, “l'esame della domanda avente ad oggetto l'accertamento dello status di apolide deve essere condotto alla luce della legislazione in materia dello Stato di riferimento, presupponendo la valutazione delle norme che regolano tale aspetto nello Stato con il quale il soggetto ha avuto un legame giuridicamente rilevante. Proprio come chiariscono le Linee guida dell'UNHCR, il "fatto" (ad es., una certificazione anagrafica) deve essere illuminato dal "diritto" (la legge straniera sulla cittadinanza): ciò al fine di verificare quali siano, a livello normativo, le condizioni cui lo Stato con cui il richiedente ha un collegamento (ad es., perché vi è nato, vi ha risieduto per un certo periodo di tempo, o perché uno o entrambi i genitori sono cittadini di quello Stato) subordina l'acquisizione dello status civitatis”. (vedi Cass. civ. citata).
Nel caso di specie, i ricorrenti si sono limitati a dedurre che i figli minori non possono essere cittadini dello Stato del ON né tanto meno cittadini italiani essendo nati rispettivamente nel 2011 e nel 2013 in Italia, allorquando nessuno dei genitori era cittadino montenegrino né italiano, dal momento che il padre era già stato riconosciuto apolide, e la madre non aveva ancora acquisito la cittadinanza montenegrina (avvenuta solo nel 2015). I due minori, quindi, non avrebbero potuto acquisire la cittadinanza italiana né per nascita, né per discendenza, né per residenza;
e neppure “per trascinamento”, giacché il padre ne è sempre stato privo, e la madre lo era al momento della loro nascita.
Orbene, il padre, nato a [...] il [...], sostiene di essere stato dichiarato apolide producendo un titolo di viaggio nel quale si legge esclusivamente la parola: “apolide”; da tale documento non si evince in alcun modo la data di tale accertamento di tale status. Sul punto il resistente sostiene che tale accertamento è consequenziale alla sentenza n. 1182 del CP_3
20.03.2017 del Tribunale di Lecce n. R.G. 3184/2014, mai prodotta agli atti dalle parti. Se, pertanto, da un lato si può affermare che all'atto della nascita dei figli minori, il padre non fosse
3 ancora stato dichiarato apolide (vista la data della sentenza), presumibilmente lo era de facto atteso che con lo smembramento e l'estinzione della Repubblica Socialista Federale di Jugoslavia,
e la costituzione di nuovi Stati nei medesimi territori, tutti i cittadini hanno perso automaticamente la cittadinanza jugoslava (ciò in base alla regola di diritto internazionale in materia di trattati, la quale prevede che “lo Stato che subentra nel governo di un territorio non è vincolato dagli accordi conclusi dai predecessori”). Dunque, con la nascita delle Repubbliche balcaniche, tutte le persone che si trovavano fuori dal territorio di origine non hanno acquisito automaticamente la cittadinanza di quel Paese.
La Suprema Corte (ved. Cassazione Civile n. 16489\2019) ha affermato che possono essere considerati apolidi di fatto coloro che sono nati nel territorio della ex Jugoslavia stante la perdita automatica della cittadinanza Jugoslava in conseguenza della dissoluzione della Repubblica
Socialista Federale di Jugoslavia e della irrilevanza, sul piano internazionale, della nazionalità della singola Repubblica di appartenenza facente parte della Federazione. Si ricorda che il 25 giugno1991 dichiararono l'indipendenza la Slovenia e la Croazia, seguite dopo pochi mesi (l'8 settembre 1991) dalla Macedonia. A seguire il 5 aprile 1992 fu la BO ed GO a dichiarare la propria indipendenza a seguito di un referendum boicottato da gran parte della popolazione serba. A quel punto le due Repubbliche Socialiste rimaste, BI e ON, diedero vita il 27 aprile alla Repubblica Federale di Jugoslavia, mettendo fine all'esperienza socialista.
Infatti, all'atto della nascita dei figli minori, e il padre, IG. CP_1 Per_1 Parte_1
, risulta cittadino jugoslavo (cfr certificati di nascita dei minori prodotti in atti dal
[...]
resistente). Pertanto, il padre non avrebbe potuto trasmettere la propria cittadinanza ai CP_3
due figli, e essendone privo. CP_1 Per_1
Diversa, invece, risulta la posizione della madre, IG.ra , nata a [...] il [...]. Parte_2
La donna, infatti, sostiene essere di fatto priva di cittadinanza fino all'anno 2015, allorquando le è stata riconosciuta la cittadinanza del ON (allegando in atti copia del passaporto); nulla è dato sapere del motivo per cui la donna, nata nel territorio dello Stato italiano nel 1989, sarebbe rimasta priva di uno status certo sino al 2015, non avendo per di più allegato nulla in ordine alla cittadinanza dei propri genitori, al preciso anno e luogo di nascita di costoro, così non consentendo di operare alcuna verifica in merito alla possibilità o meno di acquisto della cittadinanza dei predetti sulla scorta della legislazione dei rispettivi Stati di nascita, tale da trasferirla alla figlia.
4 In sostanza, non risulta provata una condizione tale da far discendere l'impossibilità, per la madre, di trasmettere la propria cittadinanza ai minori perché non vi è prova che costei non avesse alcun tipo di cittadinanza al momento della loro nascita. Dalla documentazione prodotta in atti dal resistente (estratti integrali degli atti di nascita dei figli minori), i tre figli minori CP_3
risultano alla nascita figli di (cfr allegazione resistente). Parte_3 CP_3
Inoltre, non costituisce di per sé solo documento idoneo, a comprovare lo stato di apolidia dei figli minori, la certificazione del ON – Ministero degli Affari interni del 25.02.2021 (peraltro né legalizzata né apostillata) prodotta dai ricorrenti, in cui si attesta semplicemente che, dagli accertamenti effettuati, i minori e “non si trovano nei registri delle persone CP_1 Per_1
ammesse o dismesse dalla cittadinanza montenegrina” ma non anche l'assenza dei requisiti per ottenere la cittadinanza;
né risulta che gli odierni ricorrenti l'abbiano mai richiesta e/o che gli sia stata rigettata dalle Autorità diplomatiche e consolari del ON, Paese con il quale i minori hanno rilevanti relazioni per ascendenza.
Giova sul punto, poi, distinguere la posizione processuale dei minori e da CP_1 Per_1
quella della minore nata a [...] il [...]. Controparte_2
I ricorrenti, infatti, hanno avviato la procedura al fine di ottenere la cittadinanza montenegrina per discendenza in favore di quest'ultima (cfr domanda del 15.10.2024 allegata in atti). Al riguardo la competente autorità della Repubblica del ON, tuttavia, avrebbe comunicato
(comunicazione mai prodotta in atti) ai genitori della minore l'impossibilità di iscriverla nei registri anagrafici dello Stato poiché la pratica risulta essere carente del certificato di “non cittadinanza italiana”, che il Comune di Lecce non potrebbe rilasciare;
l'unico documento attestante detta circostanza sarebbe contenuto in uno screen-shot dell'interrogazione agli archivi anagrafici del
, con la seguente dicitura: “Impossibile emettere il certificato perché il soggetto Parte_4
non ha cittadinanza italiana” (all. 10), di cui invece ne risulta omessa la produzione. All'allegato n.
10 infatti corrisponde solo una copia di attestazione rilasciata dal di Lecce in data Pt_4
30.03.2023 in cui si dà atto delle corrette generalità del IG. nato in Parte_1
ON il 23.02.1986 con stato di cittadinanza APOLIDE, che nulla prova rispetto alla domanda avanzata in questa sede dai ricorrenti.
Anche in questo caso, quindi, non vi è prova del rigetto dell'unica pratica avviata dai ricorrenti al fine di far ottenere la cittadinanza montenegrina per discendenza in favore della figlia minore
, nata a [...] il [...]. Controparte_2
5 Va comunque precisato e ribadito che l'art. 5 della legge sulla cittadinanza del ON
(legge n. 13 del 26 febbraio del 2008) prevede che la cittadinanza montenegrina per discendenza
è riconosciuta al bambino:
1) i cui genitori al momento della sua nascita sono entrambi cittadini montenegrini;
2) nato in [...] un genitore che al momento della nascita del bambino è un cittadino montenegrino;
3) nato in [...] altro Stato e i cui genitori al momento della sua nascita sono un cittadino montenegrino, e una persona ignota o apolide o con cittadinanza ignota;
4) nato sul territorio di un altro Stato da un genitore che al momento della nascita del bambino è un cittadino montenegrino, qualora resti nelle condizioni di apolide.
In definitiva, la domanda è rigettata per tutti e tre i figli.
Tenuto conto della complessità della materia, delle qualità delle parti e della peculiare situazione geopolitica della zona di provenienza, si ravvisano giusti motivi per compensare le spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lecce, Sezione Specializzata per le controversie in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini nell'Unione Europea, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza respinta, così provvede:
1) rigetta il ricorso;
2) dichiara compensate le spese di lite.
Si comunichi.
Lecce, 19.03.2025. Il Giudice
Dr.ssa Eleonora Guido
Il presente provvedimento è stato redatto su predisposizione della minuta da parte del GOP, dr.ssa Linda Fabiana
Nicoletti, ai sensi della delibera del CSM dell'1.06.2017.
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SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE, PROTEZIONE INTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONE DEI
CITTADINI DELL'UNIONE EUROPEA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce, in persona del Giudice Dr.ssa Eleonora Guido, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta in primo grado di giudizio al n. 7749/2024 R.G.,
TRA
, c.f. , nato a [...] il [...], e , c.f. Parte_1 C.F._1 Parte_2
nata a [...] il [...], entrambi residenti c/o il Campo Sosta C.F._2
“Panareo” – Strada statale n. 7 ter Lecce – Campi Salentina, in qualità di genitori esercenti la potestà genitoriale sui minori c.f. , nato a [...] il Persona_1 C.F._3
27.4.2011, , c.f. nata a [...] l'[...] e , CP_1 C.F._4 Controparte_2
c.f. nata a [...] il [...], rappresentati e difesi dall'avv. Salvatore C.F._5
Centonze, procuratore domiciliatario;
- ricorrenti -
CONTRO
, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato Controparte_3
di Lecce;
- resistente –
e con l'intervento del PM.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato ex art. 281 undecies cpc il 22.11.2024, i ricorrenti, IG.ri e Parte_1
hanno chiamato in giudizio il chiedendo per i figli minori Parte_2 Controparte_3
e l'accertamento dello status di apolidia ai Persona_1 CP_1 Controparte_2
sensi della Convenzione delle Nazioni Unite del 28.09.1954.
1 Con comparsa depositata telematicamente in data 01.02.2025 si costituiva in giudizio il
[...]
che resisteva alla domanda concludendo, in ipotesi di riconoscimento dell'avversa CP_3
pretesa, che il Tribunale disponesse per la compensazione delle spese di lite.
All'udienza del 10.03.2025, previa trattazione scritta della causa e a seguito di termine concesso alle parti per il deposito di note scritte, il fascicolo è stato rimesso, dal Gop delegato per la trattazione, al Giudice titolare per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda dei ricorrenti è infondata e va rigettata per i motivi di seguito indicati.
L'apolidia può essere definita come la condizione giuridica in cui si trova la persona priva di qualsiasi cittadinanza, per cause varie, che possono dare origine alla apolidia originaria (di colui il quale nasce privo di qualsiasi cittadinanza) o alla apolidia derivata (di colui il quale, per un evento successivo alla nascita, perda la sua cittadinanza senza acquistarne altra).
In via generale occorre premettere che il rinvio effettuato dall'art. 10 Cost. alle norme ed ai trattati internazionali per la regolamentazione della condizione giuridica dello straniero consente di individuare, in assenza di una legge primaria che regoli l'accertamento in sede amministrativa dello status di apolide, nell'art. 1 della Convenzione di New York del 28 settembre 1954, ratificata dall'Italia con legge n. 306/62, l'unica disciplina regolamentatrice del suddetto status.
Ai sensi dell'art. 1 di tale Convenzione, deve considerarsi apolide la persona che nessuno Stato, sulla base del proprio ordinamento giuridico, considera come suo cittadino.
Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno ritenuto che "appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario il giudizio contenzioso instaurato con la domanda volta ad ottenere
l'accertamento dello status di apolide di cui alla convenzione di N. Y. del 28/9/1954 ed all' art. 17 del D.P.R. 12/10/1993 n. 572, trattandosi di un procedimento sullo stato e capacità delle persone, attribuito in via esclusiva al Tribunale dall'art. 9 c.p.c. , nonché relativo ad un diritto civile e politico, la cui tutela è sempre ammessa ex art. 113 Cost. davanti al giudice ordinario" (cfr. Cass. Sez. Un.
28873/08).
“I fatti costitutivi del diritto al riconoscimento dello status di apolide sono, da un lato, la condizione di soggetto privo di qualsiasi cittadinanza, dall'altro, la residenza nel territorio dello Stato italiano.
Quanto al primo elemento, è del tutto pacifico, sia nella giurisprudenza di legittimità che in quella di merito, che l'onere della prova gravante sul soggetto istante è riferito esclusivamente allo Stato
o agli Stati con cui egli intrattenga o abbia intrattenuto rapporti significativi (ovvero, per meglio
2 dire, rapporti produttivi dell'effetto di acquisizione automatica o a domanda dello status civitatis, ad esempio perché vi è nato o vi ha risieduto). Se, infatti, fosse riferito a tutti gli Stati del mondo, determinerebbe una probatio diabolica, trattandosi di un fatto negativo assolutamente indeterminato….” (Cass. civ. 28153/17). La Suprema Corte “ha ulteriormente chiarito che, stante la natura dei diritti da proteggere e l'assimilabilità della condizione del richiedente lo status di apolide
a quella dello straniero richiedente la protezione internazionale, l'onus probandi ricadente sul primo deve ritenersi parimenti attenuato…”(vedi Cass. civ. citata). Secondo quanto statuito dalle
Sezioni Unite della Cassazione con la sentenza n. 28873 del 2008, “l'esame della domanda avente ad oggetto l'accertamento dello status di apolide deve essere condotto alla luce della legislazione in materia dello Stato di riferimento, presupponendo la valutazione delle norme che regolano tale aspetto nello Stato con il quale il soggetto ha avuto un legame giuridicamente rilevante. Proprio come chiariscono le Linee guida dell'UNHCR, il "fatto" (ad es., una certificazione anagrafica) deve essere illuminato dal "diritto" (la legge straniera sulla cittadinanza): ciò al fine di verificare quali siano, a livello normativo, le condizioni cui lo Stato con cui il richiedente ha un collegamento (ad es., perché vi è nato, vi ha risieduto per un certo periodo di tempo, o perché uno o entrambi i genitori sono cittadini di quello Stato) subordina l'acquisizione dello status civitatis”. (vedi Cass. civ. citata).
Nel caso di specie, i ricorrenti si sono limitati a dedurre che i figli minori non possono essere cittadini dello Stato del ON né tanto meno cittadini italiani essendo nati rispettivamente nel 2011 e nel 2013 in Italia, allorquando nessuno dei genitori era cittadino montenegrino né italiano, dal momento che il padre era già stato riconosciuto apolide, e la madre non aveva ancora acquisito la cittadinanza montenegrina (avvenuta solo nel 2015). I due minori, quindi, non avrebbero potuto acquisire la cittadinanza italiana né per nascita, né per discendenza, né per residenza;
e neppure “per trascinamento”, giacché il padre ne è sempre stato privo, e la madre lo era al momento della loro nascita.
Orbene, il padre, nato a [...] il [...], sostiene di essere stato dichiarato apolide producendo un titolo di viaggio nel quale si legge esclusivamente la parola: “apolide”; da tale documento non si evince in alcun modo la data di tale accertamento di tale status. Sul punto il resistente sostiene che tale accertamento è consequenziale alla sentenza n. 1182 del CP_3
20.03.2017 del Tribunale di Lecce n. R.G. 3184/2014, mai prodotta agli atti dalle parti. Se, pertanto, da un lato si può affermare che all'atto della nascita dei figli minori, il padre non fosse
3 ancora stato dichiarato apolide (vista la data della sentenza), presumibilmente lo era de facto atteso che con lo smembramento e l'estinzione della Repubblica Socialista Federale di Jugoslavia,
e la costituzione di nuovi Stati nei medesimi territori, tutti i cittadini hanno perso automaticamente la cittadinanza jugoslava (ciò in base alla regola di diritto internazionale in materia di trattati, la quale prevede che “lo Stato che subentra nel governo di un territorio non è vincolato dagli accordi conclusi dai predecessori”). Dunque, con la nascita delle Repubbliche balcaniche, tutte le persone che si trovavano fuori dal territorio di origine non hanno acquisito automaticamente la cittadinanza di quel Paese.
La Suprema Corte (ved. Cassazione Civile n. 16489\2019) ha affermato che possono essere considerati apolidi di fatto coloro che sono nati nel territorio della ex Jugoslavia stante la perdita automatica della cittadinanza Jugoslava in conseguenza della dissoluzione della Repubblica
Socialista Federale di Jugoslavia e della irrilevanza, sul piano internazionale, della nazionalità della singola Repubblica di appartenenza facente parte della Federazione. Si ricorda che il 25 giugno1991 dichiararono l'indipendenza la Slovenia e la Croazia, seguite dopo pochi mesi (l'8 settembre 1991) dalla Macedonia. A seguire il 5 aprile 1992 fu la BO ed GO a dichiarare la propria indipendenza a seguito di un referendum boicottato da gran parte della popolazione serba. A quel punto le due Repubbliche Socialiste rimaste, BI e ON, diedero vita il 27 aprile alla Repubblica Federale di Jugoslavia, mettendo fine all'esperienza socialista.
Infatti, all'atto della nascita dei figli minori, e il padre, IG. CP_1 Per_1 Parte_1
, risulta cittadino jugoslavo (cfr certificati di nascita dei minori prodotti in atti dal
[...]
resistente). Pertanto, il padre non avrebbe potuto trasmettere la propria cittadinanza ai CP_3
due figli, e essendone privo. CP_1 Per_1
Diversa, invece, risulta la posizione della madre, IG.ra , nata a [...] il [...]. Parte_2
La donna, infatti, sostiene essere di fatto priva di cittadinanza fino all'anno 2015, allorquando le è stata riconosciuta la cittadinanza del ON (allegando in atti copia del passaporto); nulla è dato sapere del motivo per cui la donna, nata nel territorio dello Stato italiano nel 1989, sarebbe rimasta priva di uno status certo sino al 2015, non avendo per di più allegato nulla in ordine alla cittadinanza dei propri genitori, al preciso anno e luogo di nascita di costoro, così non consentendo di operare alcuna verifica in merito alla possibilità o meno di acquisto della cittadinanza dei predetti sulla scorta della legislazione dei rispettivi Stati di nascita, tale da trasferirla alla figlia.
4 In sostanza, non risulta provata una condizione tale da far discendere l'impossibilità, per la madre, di trasmettere la propria cittadinanza ai minori perché non vi è prova che costei non avesse alcun tipo di cittadinanza al momento della loro nascita. Dalla documentazione prodotta in atti dal resistente (estratti integrali degli atti di nascita dei figli minori), i tre figli minori CP_3
risultano alla nascita figli di (cfr allegazione resistente). Parte_3 CP_3
Inoltre, non costituisce di per sé solo documento idoneo, a comprovare lo stato di apolidia dei figli minori, la certificazione del ON – Ministero degli Affari interni del 25.02.2021 (peraltro né legalizzata né apostillata) prodotta dai ricorrenti, in cui si attesta semplicemente che, dagli accertamenti effettuati, i minori e “non si trovano nei registri delle persone CP_1 Per_1
ammesse o dismesse dalla cittadinanza montenegrina” ma non anche l'assenza dei requisiti per ottenere la cittadinanza;
né risulta che gli odierni ricorrenti l'abbiano mai richiesta e/o che gli sia stata rigettata dalle Autorità diplomatiche e consolari del ON, Paese con il quale i minori hanno rilevanti relazioni per ascendenza.
Giova sul punto, poi, distinguere la posizione processuale dei minori e da CP_1 Per_1
quella della minore nata a [...] il [...]. Controparte_2
I ricorrenti, infatti, hanno avviato la procedura al fine di ottenere la cittadinanza montenegrina per discendenza in favore di quest'ultima (cfr domanda del 15.10.2024 allegata in atti). Al riguardo la competente autorità della Repubblica del ON, tuttavia, avrebbe comunicato
(comunicazione mai prodotta in atti) ai genitori della minore l'impossibilità di iscriverla nei registri anagrafici dello Stato poiché la pratica risulta essere carente del certificato di “non cittadinanza italiana”, che il Comune di Lecce non potrebbe rilasciare;
l'unico documento attestante detta circostanza sarebbe contenuto in uno screen-shot dell'interrogazione agli archivi anagrafici del
, con la seguente dicitura: “Impossibile emettere il certificato perché il soggetto Parte_4
non ha cittadinanza italiana” (all. 10), di cui invece ne risulta omessa la produzione. All'allegato n.
10 infatti corrisponde solo una copia di attestazione rilasciata dal di Lecce in data Pt_4
30.03.2023 in cui si dà atto delle corrette generalità del IG. nato in Parte_1
ON il 23.02.1986 con stato di cittadinanza APOLIDE, che nulla prova rispetto alla domanda avanzata in questa sede dai ricorrenti.
Anche in questo caso, quindi, non vi è prova del rigetto dell'unica pratica avviata dai ricorrenti al fine di far ottenere la cittadinanza montenegrina per discendenza in favore della figlia minore
, nata a [...] il [...]. Controparte_2
5 Va comunque precisato e ribadito che l'art. 5 della legge sulla cittadinanza del ON
(legge n. 13 del 26 febbraio del 2008) prevede che la cittadinanza montenegrina per discendenza
è riconosciuta al bambino:
1) i cui genitori al momento della sua nascita sono entrambi cittadini montenegrini;
2) nato in [...] un genitore che al momento della nascita del bambino è un cittadino montenegrino;
3) nato in [...] altro Stato e i cui genitori al momento della sua nascita sono un cittadino montenegrino, e una persona ignota o apolide o con cittadinanza ignota;
4) nato sul territorio di un altro Stato da un genitore che al momento della nascita del bambino è un cittadino montenegrino, qualora resti nelle condizioni di apolide.
In definitiva, la domanda è rigettata per tutti e tre i figli.
Tenuto conto della complessità della materia, delle qualità delle parti e della peculiare situazione geopolitica della zona di provenienza, si ravvisano giusti motivi per compensare le spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lecce, Sezione Specializzata per le controversie in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini nell'Unione Europea, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza respinta, così provvede:
1) rigetta il ricorso;
2) dichiara compensate le spese di lite.
Si comunichi.
Lecce, 19.03.2025. Il Giudice
Dr.ssa Eleonora Guido
Il presente provvedimento è stato redatto su predisposizione della minuta da parte del GOP, dr.ssa Linda Fabiana
Nicoletti, ai sensi della delibera del CSM dell'1.06.2017.
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