Articolo 7 della Legge 23 marzo 1956, n. 296
Articolo 6Articolo 8
Versione
15 maggio 1956
Art. 7.
Presso la Tesoreria centrale dello Stato e' costituito un fondo di lire 3500 milioni, intestato al Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che lo amministra a mezzo del Comitato di cui all'art. 9, per far fronte a provvidenze a favore del personale licenziato dalle imprese siderurgiche di cui all'art. 2 della presente legge.
Entrata in vigore il 15 maggio 1956