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20 marzo 2009
20 marzo 2009
Art. 10. (Efficienza dell'azione amministrativa) 1. All'articolo 3, comma 68, alinea, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 , le parole: "segnalano in particolare, con riferimento all'anno precedente e al primo quadrimestre dell'anno in corso:" sono sostituite dalle seguenti: "danno conto, con riferimento all'anno solare precedente, degli elementi informativi e di valutazione individuati con apposita direttiva emanata dal Ministro per l'attuazione del programma di Governo, su proposta del Comitato tecnico-scientifico per il controllo strategico nelle amministrazioni dello Stato, di cui al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 12 dicembre 2006, n. 315 , con particolare riguardo ai seguenti aspetti:".
2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuate le misure idonee a rafforzare l'autonomia e ad accrescere le capacita' di analisi conoscitiva e valutativa dei servizi per il controllo interno, nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.
Note all'art. 10:
- Si riporta il testo dell'art. 3, comma 68, della legge 24 dicembre, 2007, n. 244 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008) come modificato dalla presente legge:
«68. Entro il 15 giugno di ciascun anno, ogni Ministro trasmette alle Camere, per l'esame da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili di coerenza ordinamentale e finanziaria, una relazione sullo stato della spesa, sull'efficacia nell'allocazione delle risorse nelle amministrazioni di rispettiva competenza e sul grado di efficienza dell'azione amministrativa svolta, con riferimento alle missioni e ai programmi in cui si articola il bilancio dello Stato. Le relazioni, predisposte sulla base di un'istruttoria svolta dai servizi per il controllo interno, danno conto, con riferimento all'anno solare precedente, degli elementi informativi e di valutazione individuati con apposita direttiva emanata dal Ministro per l'attuazione del piano di Governo, su proposta del Comitato tecnico scientifico per il controllo strategico nelle amministrazioni dello Stato, di cui al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 12 dicembre 2006, n. 315 , con particolare riferimento ai seguenti aspetti:
a) lo stato di attuazione delle direttive di cui all' art. 8 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286 , con riguardo sia ai risultati conseguiti dall'amministrazione nel perseguimento delle priorita' politiche individuate dal Ministro, sia al grado di realizzazione degli obiettivi di miglioramento, in relazione alle risorse assegnate e secondo gli indicatori stabiliti, in conformita' con la documentazione di bilancio, anche alla luce delle attivita' di controllo interno, nonche' le linee di intervento individuate e perseguite al fine di migliorare l'efficienza, la produttivita' e l'economicita' delle strutture amministrative e i casi di maggior successo registrati;
b) gli adeguamenti normativi e amministrativi ritenuti opportuni, con particolare riguardo alla soppressione o all'accorpamento delle strutture svolgenti funzioni coincidenti, analoghe, complementari o divenute obsolete;
c) le misure ritenute necessarie ai fini dell'adeguamento e della progressiva razionalizzazione delle strutture e delle funzioni amministrative nonche' della base normativa in relazione alla nuova struttura del bilancio per missioni e per programmi.».
- Il decreto del Presidente della Repubblica 12 dicembre 2006, n. 315 (Regolamento recante riordino del Comitato tecnico-scientifico per il controllo strategico nelle amministrazioni dello Stato), e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 15 febbraio 2007, n. 38.
2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuate le misure idonee a rafforzare l'autonomia e ad accrescere le capacita' di analisi conoscitiva e valutativa dei servizi per il controllo interno, nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.
Note all'art. 10:
- Si riporta il testo dell'art. 3, comma 68, della legge 24 dicembre, 2007, n. 244 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008) come modificato dalla presente legge:
«68. Entro il 15 giugno di ciascun anno, ogni Ministro trasmette alle Camere, per l'esame da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili di coerenza ordinamentale e finanziaria, una relazione sullo stato della spesa, sull'efficacia nell'allocazione delle risorse nelle amministrazioni di rispettiva competenza e sul grado di efficienza dell'azione amministrativa svolta, con riferimento alle missioni e ai programmi in cui si articola il bilancio dello Stato. Le relazioni, predisposte sulla base di un'istruttoria svolta dai servizi per il controllo interno, danno conto, con riferimento all'anno solare precedente, degli elementi informativi e di valutazione individuati con apposita direttiva emanata dal Ministro per l'attuazione del piano di Governo, su proposta del Comitato tecnico scientifico per il controllo strategico nelle amministrazioni dello Stato, di cui al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 12 dicembre 2006, n. 315 , con particolare riferimento ai seguenti aspetti:
a) lo stato di attuazione delle direttive di cui all' art. 8 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286 , con riguardo sia ai risultati conseguiti dall'amministrazione nel perseguimento delle priorita' politiche individuate dal Ministro, sia al grado di realizzazione degli obiettivi di miglioramento, in relazione alle risorse assegnate e secondo gli indicatori stabiliti, in conformita' con la documentazione di bilancio, anche alla luce delle attivita' di controllo interno, nonche' le linee di intervento individuate e perseguite al fine di migliorare l'efficienza, la produttivita' e l'economicita' delle strutture amministrative e i casi di maggior successo registrati;
b) gli adeguamenti normativi e amministrativi ritenuti opportuni, con particolare riguardo alla soppressione o all'accorpamento delle strutture svolgenti funzioni coincidenti, analoghe, complementari o divenute obsolete;
c) le misure ritenute necessarie ai fini dell'adeguamento e della progressiva razionalizzazione delle strutture e delle funzioni amministrative nonche' della base normativa in relazione alla nuova struttura del bilancio per missioni e per programmi.».
- Il decreto del Presidente della Repubblica 12 dicembre 2006, n. 315 (Regolamento recante riordino del Comitato tecnico-scientifico per il controllo strategico nelle amministrazioni dello Stato), e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 15 febbraio 2007, n. 38.
Giurisprudenza • 1
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- commissario ad acta·
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- obbligo di pronuncia·
- indennità di occupazione·
- legittimazione passiva·
- art. 86 L. n. 289/2002