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Sentenza 22 ottobre 2024
Sentenza 22 ottobre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Torino, sentenza 22/10/2024, n. 869 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Torino |
| Numero : | 869 |
| Data del deposito : | 22 ottobre 2024 |
Testo completo
N. R.G. 575/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI TORINO
SEZIONE SECONDA CIVILE composta dai Sigg. Magistrati:
Dott. Alfredo GROSSO Presidente
Dott.ssa Maria Gabriella RIGOLETTI Consigliere rel.
Dott. Roberto RIVELLO Consigliere ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 575/2022 R.G. promossa da:
(P. IVA , Parte_1 P.IVA_1
con sede in Moncalieri, via Fernando Santi n. 21, in persona del legale rappresentante pro tempore,
elettivamente domiciliata in Torino, corso Peschiera n. 209, presso lo studio Parte_2 dell'avv. Saveria Pipiana, che la rappresenta e difende per procura allegata alla busta informatica contenente l'atto di citazione in appello
APPELLANTE contro
, (n. di identificazione fiscale , con sede legale RT C.F._1
in 58135 - Hagen (Germania), Martinstraße 13, in persona del legale rappresentate pro tempore, elettivamente domiciliata in Milano, via Cino del Duca n. 5, presso lo studio degli avvocati Francesco
D'Amora, Alessandro Buonanno e Nicola Romano, che la rappresenta e difende per procura allegata alla busta informatica contenente la comparsa di costituzione in appello
APPELLATA
OGGETTO: Appello avverso l'ordinanza del Tribunale di Torino, n. 2812 del 15/03/2022, comunicata il 16/3/2022
– Opposizione ad Ingiunzione di Pagamento Europea
pagina 1 di 19 CONCLUSIONI
Per parte appellante:
“Richiamate le domande e le conclusioni già proposte nell'atto introduttivo nonché nelle note scritte datate CP_ 04.11.2022, la , ut supra rappresentata, difesa e domiciliata, affinché il Collegio voglia Pt_1
rimettere la causa in istruttoria, così concedendo termine alla per il deposito di memoria Pt_1
autorizzata al fine di consentire alla stessa di replicare alla costituzione avversaria ed esperire il proprio diritto di difesa.
Nella denegata ipotesi in cui, la Corte D'Appello, non ritenesse di accogliere l'istanza sopra indicata, si
rassegnano le seguenti
CONCLUSIONI
Nel merito:
- richiamato integralmente il contenuto dell'atto di appello e le conclusioni ivi rassegnate con conseguente rigetto delle difese avversarie, accogliere l'appello per i motivi dedotti in narrativa e, in riforma dell'ordinanza n. repertorio 2812/2022 del Tribunale di Torino, Sezione seconda civile, Giudice Dr.ssa
Nicoletta Aloj, pubblicata il 16.03.2022, nel giudizio recante R.G. 14439/2020;
- confermare la pretesa creditoria dell'appellante, pari ad euro 8.384,63 a titolo di omesso pagamento delle
fatture n. 315/01 del 17.10.2019 e n. 363 del 22.11.2019, credito pacifico e incontestato e per l'effetto,
condannare la al pagamento dell'importo di euro 8.384,63 oltre ad interessi RT moratori calcolati dalle singole scadenze sino al saldo;
- rigettare integralmente tutte le eccezioni e le istanze sollevate da in quanto infondate in fatto e CP_1 in diritto, per tutti i motivi indicati nell'atto introduttivo;
- riformare il provvedimento emesso dal Giudice di prime cure nella parte in cui riconosce alla CP_1
per l'anno 2019 il bonus dell'8%, accertato come non dovuto per il mancato raggiungimento del fatturato
di euro 850.000,00 da parte della – così come invece previsto in seno all'accordo quadro Controparte_3
vincolante fra le parti in causa – condannando, pertanto, alla refusione di quanto indebitamente CP_1 pagato dall'appellante in esecuzione dell'ordinanza impugnata, oltre agli interessi legali dalla data della
ricezione al saldo effettivo;
- Accertato l'inadempimento contrattuale posto in essere dalla per l'effetto della RT
violazione delle norme indicate nell'accordo quadro in vigore fra le parti, condannare l'appellata al
risarcimento del danno quantificato in euro 147.902,12 per i titoli tutti dedotti nell'atto di appello;
- In subordine, disporsi l'eventuale compensazione dei reciproci crediti tra le parti tenendo conto altresì
degli interessi moratori maturati a favore di per l'omesso pagamento delle fatture rimaste Pt_1 insolute.
- Con vittoria di spese e compensi per entrambi i gradi di giudizio, oltre oneri e accessori di legge.”
pagina 2 di 19 Per parte appellata:
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Torino, contrariis reiectiis, previa emissione di ogni necessaria pronuncia ed esperito ogni opportuno accertamento, così giudicare:
- nel merito, in via principale, rigettare integralmente, in quanto inammissibile e/o infondato in fatto ed in diritto, il gravame proposto dall'appellante per tutti i motivi ampiamente argomentati nel presente atto e, per l'effetto, confermare l'impugnata ordinanza, in ogni caso rigettando tutte le domande proposte in primo e secondo grado;
- con vittoria di spese e compensi di entrambi i gradi di giudizio, oltre IVA, c.p.a. e accessori di legge.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
(di seguito ha chiesto ed Parte_1 Parte_1
ottenuto l'emissione, da parte del Tribunale di Torino, in data 26/5/2020, di un'Ingiunzione di
Pagamento Europea per l'importo di euro 8.384,63, oltre spese della fase monitoria, nei confronti della
(di seguito ), a titolo di saldo del pagamento delle fatture n. RT CP_1
315 del 17/10/2019 e n. 363 del 22/11/2019, aventi ad oggetto il corrispettivo della fornitura di merce rimasto impagato dalla , a seguito del recesso dal contratto comunicato in data CP_1
29/08/2019.
Con istanza depositata in data 12/08/2020, comunicava l'avvenuta opposizione CP_1 all'Ingiunzione di Pagamento Europea.
Con decreto del 16/09/2020, il Tribunale di Torino, rilevato che con la domanda di Parte_1
ingiunzione europea aveva chiesto che, in caso di opposizione, il procedimento proseguisse in conformità alla procedura civile nazionale, ha assegnato alla creditrice un termine per introdurre il giudizio secondo la disciplina processuale civile ordinaria.
In data 30/12/2020 depositava, quindi, “Istanza per la riassunzione del processo a Parte_1 seguito di opposizione a decreto ingiuntivo europeo”, chiedendo la fissazione di udienza per la prosecuzione del giudizio, e, nel merito, la conferma dell'ingiunzione, con condanna della CP_4
al pagamento, in suo favore, della somma di € 8.384,63, oltre spese della procedura di ingiunzione
[...]
europea, formulando altresì domanda riconvenzionale volta ad ottenere, previo accertamento dell'inadempimento di in relazione al recesso dal contratto, la condanna della Controparte_4
controparte al risarcimento dei danni, quantificati in complessivi € 150.000,00.
A fondamento delle proposte domande, esponeva che in data 01.01.2011 le parti, onde Parte_1
regolare i rapporti commerciali tra loro intercorsi sin dal 2006, avevano stipulato un accordo quadro, con il quale l'esponente si obbligava a fornire alla pezzi di ricambio di carrozzeria per CP_1
pagina 3 di 19 autocarri, impegnandosi, altresì, a garantire alla , in caso di raggiungimento di un CP_1
fatturato annuale di € 850.000,00, un “bonus commerciale” pari all'8% del fatturato complessivo delle vendite decentralizzate, nazionali ed internazionali;
che, per molti anni, a fronte del raggiungimento di tale scaglione di fatturato, aveva riconosciuto alla controparte il suddetto bonus, tramite Parte_1
l'emissione, a fine anno, di note di credito pari all'8% del fatturato, che venivano, poi, “scontate” sulle fatture di vendita emesse nei primi mesi dell'anno successivo;
che in data 29.8.2019 CP_1
aveva comunicato verbalmente la volontà di recedere dal contratto, in violazione dell'art. 2 dell'accordo, secondo cui il recesso avrebbe dovuto essere comunicato per iscritto con un preavviso di sei mesi, così causandole gravi danni economici.
Il Tribunale, qualificata la succitata “Istanza” come ricorso ex art. 702 bis c.p.c., fissava udienza per la comparizione delle parti, assegnando alla i termini di legge per la costituzione in CP_1
giudizio e mandando alla di notificare il ricorso alla controparte almeno 30 giorni prima Parte_1
del suddetto termine.
si costituiva, eccependo, in via preliminare, il difetto di giurisdizione del giudice CP_1 italiano in favore dell'autorità giudiziaria tedesca, a norma dell'art. 6 del Regolamento UE n.
1215/2012 e degli artt. 4 e 6 del Regolamento UE n. 44/2001.
Nel merito, la resistente, oltre a sostenere l'infondatezza delle avversarie domande, opponeva di essere creditrice della ricorrente per l'importo di € 40.521,73, a titolo di pagamento del bonus relativo all'anno 2019, il cui riconoscimento, contrariamente a quanto sostenuto dalla controparte, non era correlato al raggiungimento di un determinato fatturato.
chiedeva quindi la reiezione delle domande avversarie, ovvero, in subordine, di CP_1
compensare il proprio credito di € 40.521,73 con le somme eventualmente accertate come dovute alla ricorrente, con vittoria di spese di lite.
Alla prima udienza, tenutasi in data 19/04/2021, domandava disporsi la conversione del Parte_1
rito da sommario in ordinario, con concessione dei termini ex art. 183, co. 6, c.p.c., istando, altresì, per la concessione della provvisoria esecutività dell'ingiunzione.
Con ordinanza del 18/6/2021, il Tribunale respingeva l'istanza di concessione della provvisoria esecutività proposta da parte ricorrente e la richiesta di mutamento del rito, rinviando per la precisazione delle conclusioni.
Precisate le conclusioni definitive e discussa oralmente la causa, con ordinanza ex art. 702 ter c.p.c., pronunciata in data 16/03/2022, il Tribunale, respinta l'eccezione di difetto di giurisdizione e dichiarata l'inefficacia dell'ingiunzione di pagamento europea, n. 3266 del 26/5/2020, ha accertato il credito di €
8.384,63 di parte ricorrente, nonché il controcredito di € 40.521,73 di parte resistente;
quindi, operata la pagina 4 di 19 compensazione tra i reciproci crediti, ha condannato Parte_1
al pagamento, in favore di , della somma di € 32.137,10, oltre interessi
[...] RT
ex art. 5 del d.lgs. 231/2002 dal 3/2/2020 al saldo, ponendo a carico della ricorrente le spese di lite.
Avverso la predetta ordinanza, comunicata in data 16/3/2022, Parte_1
ha proposto appello con atto di citazione notificato in data 16/04/2022, al fine di
[...]
ottenere, in riforma dell'ordinanza impugnata, il rigetto della domanda avversaria e la condanna di al pagamento, in suo favore, della somma di € 8.384,63, oltre interessi di mora dalle CP_1
singole scadenze al saldo e spese della fase monitoria, nonché, previo accertamento dell'inadempimento contrattuale di , la condanna dell'appellata al risarcimento dei CP_1
danni quantificati in € 147.902,12, nonché, infine, la condanna dell'appellata “alla refusione di quanto indebitamente pagato dall'appellante in esecuzione dell'ordinanza impugnata, oltre agli interessi legali dalla data della ricezione al saldo”, con vittoria di spese del doppio grado di giudizio.
si è costituita in giudizio con comparsa depositata in data 07/11/2022, RT
eccependo l'inammissibilità ex artt. 342 e 348 bis c.p.c. del gravame, chiedendone, in ogni caso, la reiezione nel merito, con vittoria di spese del doppio grado di giudizio.
A seguito della prima udienza, tenutasi in data 09/11/2022 nelle forme della trattazione scritta, questa
Corte rinviava la causa per precisazione delle conclusioni all'udienza del 20/09/2023.
A tale udienza, le parti precisavano quindi le rispettive conclusioni come in epigrafe trascritte e la causa veniva trattenuta a decisione con assegnazione dei termini per il deposito degli scritti conclusionali.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I motivi d'impugnazione
1.Con il primo motivo d'impugnazione, l'appellante lamenta la violazione del diritto di difesa, a causa della mancata conversione del rito da sommario in ordinario, atteso il rigetto dell'istanza a tal fine proposta alla prima udienza del 19/04/2021.
Osserva, anzitutto, l'appellante come, a seguito dell'iscrizione a ruolo dell'opposizione all'IPE presentata da , il Tribunale abbia assegnato all'esponente termine sino al 31.12.2020 CP_1
“per introdurre il procedimento secondo la disciplina processuale civile ordinaria, secondo la forma che il creditore individuerà in base alla disciplina italiana ed in relazione alla natura della situazione giuridica creditoria azionata con la domanda ingiuntiva”. Il giudizio di primo grado, quindi, veniva riassunto “utilizzando la forma del ricorso, posto che con l'iscrizione a ruolo da parte di la CP_1
cancelleria assegnava al contenzioso già un numero di ruolo (R.G. n. 14439/20) e che, pertanto, non poteva essere utilizzata la forma dell'atto di citazione poiché tale atto introduttivo avrebbe comportato
pagina 5 di 19 l'instaurazione di un ulteriore nuovo giudizio con assegnazione allo stesso di un nuovo diverso numero di ruolo generale” (v. pag. 5 atto d'appello).
All'udienza del 19/04/2021 la difesa dell'odierna appellante formulava dunque istanza di conversione del rito da sommario in ordinario “in considerazione del fatto che la causa, non essendo di facile e pronta risoluzione, necessitasse di un'accurata fase istruttoria”, anche “alla luce di quanto emerso dalla difesa avversaria” nonché “a supporto delle richieste della ricorrente sia in punto domanda principale che in merito alla domanda proposta in via riconvenzionale”.
Ciò premesso, sostiene l'appellante che la scelta del Giudice di primo grado di qualificare il giudizio introdotto quale procedimento sommario di cognizione abbia determinato una compressione delle garanzie costituzionali disciplinanti il giusto processo e, in particolare, dell'art. 24 Cost. in materia di diritto di difesa, dipesa dalla decisione del Tribunale di non mutare il rito da sommario in ordinario, quando invece ciò sarebbe stato opportuno proprio in considerazione delle reciproche domande riconvenzionali avanzate. Difatti, “la prosecuzione del procedimento secondo il regime del rito sommario” non ha consentito “di risolvere tutte le questioni di fatto e di diritto eccepite dalla
”, così ledendo il diritto di difesa dell'appellante, il quale, solo a seguito della comparsa di Pt_1
costituzione in giudizio di , è venuto a conoscenza della richiesta, in via CP_1 riconvenzionale, di riconoscimento del bonus dell'8% previsto dall'accordo quadro sottoscritto dalle parti.
Al contrario, qualora il Tribunale avesse disposto il richiesto mutamento di rito, “…con le memorie ex art. 183, co.6, c.p.c., l'odierna appellante avrebbe senza dubbio potuto portare a conoscenza del
Giudicante ulteriore documentazione probatoria (fatturazione della , fatturazione Controparte_3
Europart Russia, approvvigionamenti merce), meglio specificata nel prosieguo della narrazione, a sostegno delle proprie domande e il conseguente rigetto di quelle avversarie anche in punto domanda riconvenzionale”.
Sostiene, altresì, parte appellante, sempre nell'ambito del medesimo motivo d'impugnazione, che
“anche per quanto concerne l'importo a favore di , disposto dal giudice in compensazione sul Pt_1 maggior credito di a titolo di bonus riconosciuto per l'anno 2019, sussiste un vizio che lede il CP_1
diritto della a vedersi riconosciuto, in pari con quanto disposto a favore della Pt_1 CP_1
l'applicazione degli interessi moratori anziché legali sulla quota capitale afferente il debito maturato dall'appellata e portato in compensazione dal Giudice sul riconosciuto bonus a favore di . CP_1
Difatti, trattandosi di interessi da calcolare a seguito del ritardato pagamento di un debito, anche per l'appellante avrebbero dovuto essere riconosciuti gli interessi moratori, pari ad euro 1.623,82.
pagina 6 di 19 Sulla scorta delle esposte argomentazioni, l'appellante chiede, in riforma dell'ordinanza impugnata, di condannare l'appellata al pagamento, in suo favore, dell'importo di € 8.384,63, oltre interessi di mora pari all'attualità ad € 1.623,82; quindi, in via istruttoria, l'appellante chiede “l'ammissione delle istanze istruttorie non ammesse e/o rigettate in primo grado per tutte le ragioni ivi esposte, nonché prova per interrogatorio formale per testi sui capitoli di prova sopra indicati oltreché su quelli che verranno dedotti in prosieguo di causa, oltreché su quelli dedotti in materia contraria con riserva di indicare ulteriori capi di prova e testi nelle memorie istruttorie ex art 183, co.6, c.p.c.”.
Con la comparsa conclusionale l'appellante ha poi reiterato la richiesta, già formulata in sede di precisazioni conclusioni, di concessione di un termine per il deposito di memorie autorizzate per replicare alla costituzione avversaria nel presente grado di giudizio.
Il motivo risulta in parte infondato e per altra parte inammissibile.
È pacifico che l'appellante, nel presentare domanda di ingiunzione di pagamento europea, abbia chiesto che, in caso di opposizione, il procedimento proseguisse “in conformità alla procedura civile nazionale”; altrettanto pacifico è che, a fronte dell'opposizione all'IPE n. 3266 del 26/5/2020, proposta da , l'appellante abbia introdotto il giudizio di primo grado depositando in data CP_1
30/12/2020 un atto, rubricato “Istanza per la riassunzione del processo”, che, presentando i requisiti di sostanza e di forma del ricorso, è stato correttamente qualificato dal Tribunale come ricorso ex art. 702 bis c.p.c., atteso il principio di tipicità degli atti processuali.
L'appellante non può, quindi, dolersi della celebrazione del precedente grado di giudizio nelle forme del rito sommario di cognizione, essendo ciò conseguito alle forme liberamente scelte da Parte_1
per l'atto introduttivo del giudizio di primo grado. Né sono fondate le argomentazioni svolte riguardo al fatto che il giudizio non avrebbe potuto essere introdotto secondo le forme del rito ordinario, a mezzo di atto di citazione, per essere già stato assegnato un numero di iscrizione a ruolo al momento del deposito dell'opposizione da parte di , posto che l'iscrizione a ruolo di un secondo CP_1
giudizio, avente ad oggetto la medesima controversia, avrebbe potuto essere agevolmente ovviata attraverso la riunione dei due procedimenti pendenti dinanzi allo stesso Ufficio.
Ciò premesso, l'appellante si duole di essere stata lesa nell'esercizio del proprio diritto di difesa, quanto alla possibilità di articolare mezzi istruttori, diretti a fornire la prova dei fatti dedotti a fondamento della proposta domanda risarcitoria e a contrastare l'avversaria domanda riconvenzionale.
Per tali ragioni, chiede nel presente grado, previa concessione dei termini ex art. 183, co. 6, c.p.c.,
l'ammissione di prova per testi ed interrogatorio formale, oltre a produrre una serie di nuovi documenti
(da n. 9 a n. 18 allegati all'atto di appello).
pagina 7 di 19 Occorre, innanzitutto, svolgere alcune precisazioni in merito alla domanda di risarcimento danni proposta da nei confronti di , che, pur se impropriamente qualificata Parte_1 CP_1 come “domanda riconvenzionale”, non ha con tutta evidenza tale natura.
A norma dell'art. 17, par.1, del Regolamento n.1986/2006, l'IPE è caducata ex lege, in conseguenza del solo fatto della proposizione dell'opposizione con l'utilizzo delle forme prescritte dal Regolamento, ancorché l'opposizione non sia motivata e senza necessità di essere sottoposta ad alcun vaglio giurisdizionale.
L'art. 17, par. 1, del Regolamento CE n.1896/2006, rubricato “Effetti della presentazione di un'opposizione”, stabilisce, infatti, che: “Se l'opposizione è presentata entro il termine stabilito all'articolo 16, paragrafo 2, il procedimento prosegue dinanzi ai giudici competenti dello Stato membro d'origine, a meno che il ricorrente non abbia esplicitamente richiesto in tal caso l'estinzione del procedimento”. Solo qualora non sia stata presentata l'opposizione entro i termini di cui al
Regolamento, il giudice “dichiara, senza ritardo, esecutiva l'ingiunzione di pagamento Europea, utilizzando il modulo standard G riprodotto nell'Allegato VII”.
Il Considerando n. 24 del Regolamento stabilisce che la sola proposizione dell'opposizione di cui all'art. 16 deve “interrompere”, cioè, porre termine al procedimento europeo d'ingiunzione di pagamento, comportando il trasferimento della controversia nell'ambito di un procedimento ordinario.
Pertanto, il Regolamento CE sancisce l'idoneità dell'opposizione, ancorché immotivata, a neutralizzare gli effetti dell'IPE e, dunque, ad impedirle di divenire titolo esecutivo, attribuendo al giudice di origine un controllo di natura solo formale, limitato alla verifica della tempestiva presentazione dell'opposizione, secondo le modalità prescritte dal Regolamento.
Alla luce di quanto sopra, diversamente da quanto avviene nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo ex artt. 645 ss. c.p.c., l'opponente ha rivestito, nel giudizio di primo grado, la Parte_1
posizione di parte attrice in senso formale e in senso sostanziale, sicché la domanda di risarcimento danni da essa introdotta ha natura di domanda principale, al pari della domanda di pagamento del saldo delle fatture, già oggetto della richiesta di ingiunzione di pagamento europea.
Peraltro, va considerato come l'opposizione all'IPE proposta da , in virtù di quanto CP_1
disciplinato dal Regolamento CE n.1896/2006, non consentisse a quella, in quella sede, la proposizione di alcuna domanda giudiziale, producendo, come effetto, unicamente la caducazione dell'IPE ed il trasferimento della controversia nell'ambito di un giudizio ordinario.
Ciò posto, è evidente dunque come avrebbe potuto e dovuto produrre documenti e Parte_1
articolare mezzi di prova di prova orale con l'atto introduttivo del giudizio, non essendo certo preclusa nel rito sommario di cognizione la deduzione di mezzi istruttori e l'assunzione di prove.
pagina 8 di 19 L'art. 702 bis, comma 1, c.p.c., oggi abrogato dal d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 (cd. riforma Cartabia), applicabile ratione temporis alla fattispecie in esame, stabiliva, difatti, che “…il ricorso, sottoscritto a norma dell'art. 125, deve contenere le indicazioni di cui ai numeri 1), 2), 3), 4), 5) e 6) e
l'avvertimento di cui al numero 7) del terzo comma dell'art. 163”. Pertanto, in virtù del richiamo all'art. 163, comma 2, n. 5, il ricorso, al pari dell'atto di citazione, doveva contenere “l'indicazione specifica dei mezzi di prova” di cui il ricorrente “intende valersi e in particolare dei documenti che offre in comunicazione”.
E così l'art. 702 ter c.p.c., al comma 3, prevede la trasformazione del rito solo nel caso in cui il Giudice ritenga necessaria “un'istruttoria non sommaria”, ed il comma 5 dispone che il Giudice proceda “nel modo che ritiene più opportuno agli atti di istruzione rilevanti”. A dimostrazione quindi di come mezzi istruttori possano essere articolati ed assunti anche nel procedimento a cognizione sommaria.
In relazione ai sopra esaminati profili il primo motivo di gravame risulta pertanto infondato.
Per il resto, neppure in questo grado di giudizio – al di là delle produzioni documentali, di cui si dirà in seguito – l'appellante articola i mezzi di prova, che assume avrebbe voluto dedurre in primo grado, ove gli fossero stati concessi i termini di cui all'art. 183, co. 6, c.p.c., e che sarebbero rilevanti ai fini dell'accoglimento delle domande proposte, continuando a chiedere un termine per articolare tali mezzi di prova.
A prescindere dal fatto che la disciplina dell'art. 183, co. 6, c.p.c. non è applicabile al giudizio d'appello, il motivo di censura deve rispettare i requisiti prescritti dall'art. 342 n. 2 c.p.c. e dunque deve consentire al giudice d'appello di apprezzare se l'attività, eventualmente omessa, in primo grado sia – in tesi - idonea a condurre ad una diversa ricostruzione del fatto compiuta dal primo Giudice e dunque abbia rilevanza allo scopo di portare alla riforma della decisione impugnata.
Valutazioni queste tutte precluse dalla mancata indicazione da parte dell'appellante dei mezzi di prova, che dovrebbero servire a dimostrare gli elementi di fatto su cui si fonda la sua domanda risarcitoria.
Sotto questo profilo la censura risulta pertanto inammissibile.
Alla luce di quanto sopra esposto, è altresì inammissibile il documento n. 18, rubricato “fatturato gruppo al 28 agosto e calcolo del mancato guadagno sul fatturato minimo”, che, come dedotto dall'appellante, fotograferebbe il fatturato complessivo del gruppo al 29/08/2019 ed CP_1
indicherebbe il mancato guadagno conseguente al recesso del 29/8/2019. Detto documento, risalendo ad epoca antecedente all'instaurazione del giudizio di primo grado e fondando sin dall'inizio la proposta domanda risarcitoria, avrebbe potuto essere prodotto dal ricorrente in allegato al ricorso introduttivo.
pagina 9 di 19 Ad ogni modo, detto documento difetta altresì, attesa la sua natura di prospetto di formazione unilaterale, del carattere dell'indispensabilità ai fini della decisione, che ne potrebbe consentire l'ingresso nel giudizio di appello, a norma dell'art. 702 quater c.p.c., tali essendo solo i documenti di per sé idonei a mutare l'esito della decisione.
Differenti conclusioni valgono per i documenti nn. 11-17 prodotti in allegato all'atto di appello, la cui produzione, necessitata dall'avversaria domanda riconvenzionale di riconoscimento del bonus vendite dell'8% sul fatturato dell'anno 2019, è specificamente diretta, come meglio si dirà nel prosieguo, a contrastare le conclusioni cui è giunto il Tribunale di Torino in merito all'accoglimento di tale domanda di . CP_1
Conseguentemente, tali documenti, in quanto idonei a sovvertire l'esito della decisione al riguardo, sono indispensabili e, quindi, ammissibili nel presente giudizio, ex art. 702 quater c.p.c.
Anche la censura concernente la decorrenza degli interessi moratori sul saldo delle fatture - tema invero eccentrico rispetto al contenuto del primo motivo d'appello - dovrà essere presa in considerazione nel prosieguo, visto che si ricollega alla modalità con la quale è stata operata dal primo Giudice
l'operazione di compensazione tra i rispettivi crediti.
2. Con il secondo motivo di gravame l'appellante censura la sentenza nella parte in cui, accogliendo la domanda di , ha accertato un credito di quella per l'importo di € 40.521,73 a titolo di CP_1 bonus vendite pari all'8% del fatturato dell'anno 2019, compensando detto importo con la minor somma di € 8.384,63 spettante ad a titolo di saldo delle fatture, oggetto dell'IPE. Parte_1
Come si evince dalle motivazioni dell'impugnata sentenza, il Tribunale ha, innanzitutto, ritenuto provato il credito di € 8.384,63 di a titolo di corrispettivo per la fornitura di pezzi di Parte_1
ricambio avvenuta in epoca successiva al recesso dal contratto, non essendo state tali forniture specificamente contestate da , la quale, nelle comunicazioni intercorse con la CP_1
ricorrente, aveva, altresì, riconosciuto l'esistenza di “richieste in sospeso” di per € Parte_1
8.384,63.
Ciò premesso, aveva dedotto che, in forza dell'accordo quadro dell'1.1.2011, CP_1
si era impegnata a garantire, alla un bonus dell'8% sul fatturato annuale Parte_1 CP_1
delle vendite decentralizzate, nazionali ed internazionali, bonus che era stato riconosciuto per molti anni, sino al recesso dal contratto esercitato in data 29/8/2019. Pertanto, deducendo di aver conseguito, nell'anno 2019, un fatturato pari ad € 506.521,68, chiedeva di accertare come dovuto, in suo favore,
l'importo di € 40.521,73, da compensarsi con la minor somma di euro 8.384,63 pretesa dalla ricorrente. aveva sostenuto, al contrario, che non spettava il riconoscimento di alcun bonus per Parte_1
l'anno 2019, posto che, secondo l'accordo quadro, il bonus vendite era subordinato al raggiungimento pagina 10 di 19 di un fatturato annuo pari ad € 850.000,00, circostanza non verificatasi nel 2019, precisando, altresì, che il suddetto bonus non era stato mai liquidato in denaro, stante il pagamento delle imposte sulle fatture già emesse, bensì tramite l'emissione, a fine anno, di note di credito “scontate” sulle fatture emesse a partire dai mesi di febbraio/marzo dell'anno successivo.
aveva sostenuto, invece, non esservi alcuna connessione tra il riconoscimento del CP_1
bonus vendite ed il raggiungimento del target di fatturato indicato in € 850.000,00, il quale, oltre a non essere vincolante per , trattandosi solo di una “proiezione di fatturato”, era stato CP_1
contrattualmente indicato solo per l'anno 2011, senza essere replicato per gli anni successivi. A riprova di ciò, evidenziava che anche nell'anno 2017, a fronte di un fatturato di € 794.197,00, Parte_1
aveva riconosciuto il bonus dell'8% per l'importo di euro 63.535,76.
Il Tribunale ha ritenuto fondata la domanda, considerando come l'accordo quadro facesse riferimento all'importo di € 850.000,00 solo come “proiezione fatturato” per l'anno 2011, mentre nessuna disposizione del contratto estendeva detta proiezione agli anni successivi, né risultava che tale proiezione fosse stata successivamente concordata.
L'accordo quadro prevedeva, poi, un “bonus commercio”, detto anche “bonus vendite”, per tutto il fatturato decentralizzato, nazionale e internazionale, pari all'8% (pag. 2 del contratto).
Quanto alla questione se il riconoscimento di detto bonus fosse correlato al superamento di un determinato target di fatturato, il Tribunale, richiamando l'art. 3 dell'accordo - secondo cui “i bonus sono garantiti anche nel caso in cui non abbia raggiunto lo scaglione fissato per il bonus CP_1 nell'anno finanziario in corso a causa di un ritardo nella consegna di cui il Fornitore è responsabile”
– osservava che “dalla lettura” di tale norma “pare potersi evincere che il riconoscimento del bonus fosse collegato al raggiungimento di un determinato “scaglione”, ossia di un obiettivo di vendita”, il quale però non risultava espressamente determinato: difatti, nella parte iniziale dell'accordo si faceva riferimento al fatturato 2010 e alla “proiezione fatturato” per il 2011 fissata in € 850.000,00, mentre, nella parte del contratto relativa al bonus, “non è indicata alcuna somma di riferimento quale fatturato minimo, neppure per relationem” (v. pagg. 5 e 6 ordinanza impugnata).
Non era, dunque, chiaro “…se l'indicazione della somma di euro 850.000,00 debba intendersi quale fatturato minimo di riferimento per il riconoscimento del bonus vendite”. Tuttavia, anche a voler accedere ad una simile interpretazione, l'indicazione della somma di € 850.000,00, riferita al solo anno
2011, non poteva estendersi in via interpretativa anche agli anni successivi.
Difatti, nell'interpretazione del contratto, doveva tenersi conto non solo del suo contenuto letterale
(nella specie, la somma di euro 850.000,00 era prevista solo con riferimento al 2011), ma anche del successivo comportamento delle parti in applicazione dell'art. 1362, comma 2, c.c. A tale riguardo,
pagina 11 di 19 risultava documentato che aveva riconosciuto il bonus vendite anche nel 2017, sebbene Parte_1
il target di fatturato di € 850.000,00 non fosse stato raggiunto (doc. 6 di parte convenuta).
Tale condotta, ad avviso del Tribunale, consentiva di escludere l'estensione della previsione di fatturato di € 850.000,00 “quale scaglione di riferimento per il riconoscimento del bonus vendite, e comunque quale scaglione di riferimento del bonus vendite per gli anni successivi al 2011” (v. pag. 6 ordinanza impugnata).
Pertanto, non potendosi il riconoscimento del bonus vendite dell'8% ritenere condizionato al raggiungimento di un fatturato minimo, essendo pacifico che il fatturato del 2019 era stato pari ad €
506.521,68, il Tribunale ha accertato come dovuto, in favore della parte resistente, il bonus vendite anche per il 2019 per l'importo di € 40.521,73.
L'appellante, nel censurare l'esposto percorso argomentativo, sostiene che il Tribunale, abbia erroneamente interpretato la documentazione in atti, “giungendo ad una motivazione contraddittoria e palesemente viziata in relazione ad un punto decisivo della controversia”.
Assume, infatti che, contrariamente a quanto ritenuto l'accordo quadro del 2011 aveva “…validità nei confronti di intesa come Holding e non come filiale singola”, operando “non solo per la CP_1 sita in Germania”, ma “anche per le altre sedi in Russia, Danimarca e Italia”. Con tale CP_1
accordo, “ si impegnava a raggiungere un fatturato di almeno € 850.000,00 annuali, Controparte_3 così da vedersi riconosciuto un bonus dell'8% di sconto da applicare a fine anno”: difatti, ogni anno,
“per determinare il riconoscimento o meno del cd. bonus”, l'esponente “sommava gli ordinativi a lei fatti da tutte le filiali ”, emettendo note di credito a favore di Controparte_3 RT
, il cui ammontare corrispondeva all'8% contrattualmente previsto.
[...]
Per diversi anni i fatturati del gruppo avevano raggiunto l'importo di euro 850.000,00 annui e CP_1
ciò era avvenuto anche per l'anno 2017, motivo per cui l'appellante aveva riconosciuto, anche per quell'anno, il bonus dell'8%.
Difatti, “gli ordini indicati da nella comparsa di risposta del giudizio di primo grado non CP_1
riportano volutamente il fatturato di Europart Russia per un totale di euro 127.127,35 (doc. 11 fatturato Europart Russia)”. Nello specifico, considerato il fatturato di tutte le sedi inclusa CP_1 quella russa, “l'ordinativo totale fu di euro 931.324,35, ragion per cui anche per il 2017 il fatturato del raggiunse la soglia minima di euro 850.000,00 e la riconosceva il bonus Controparte_5 Pt_1 per euro 63.535,76”.
Pertanto, sin dalla sottoscrizione dell'accordo quadro, l'importo di euro 850.000,00 ha costituito la
“soglia da raggiungere per l'applicazione del bonus”, in quanto detta soglia, ancorché pattuita solo per l'anno 2011, “valeva per tutti gli anni successivi”: difatti, l'art. 2 dell'accordo prevedeva il rinnovo pagina 12 di 19 automatico delle condizioni contrattuali, “salvo modifiche da apportare per iscritto e con preavviso di almeno 6 mesi”, variazioni mai avvenute durante tutto il periodo di validità del rapporto. Peraltro, ciò risulterebbe confermato anche dal comportamento delle parti successivo alla conclusione del contratto ex art. 1362 c.c., avendo la stessa sempre fatto riferimento a tale soglia nelle proprie CP_1
comunicazioni (doc. 17), nonché imposto alla proprio in considerazione di tale soglia, Parte_1
assoluta puntualità nelle consegne.
Ne conseguirebbe quindi, secondo l'appellante, che alla , receduta nel corso di CP_1
quell'anno, non spetterebbe alcun bonus per il 2019, posto che, alla data del recesso comunicato in forma orale il 29.8.2019, “il gruppo non aveva raggiunto la soglia garantita di fatturato pari CP_1
a € 850.000,00 mancando all'uopo oltre € 351.061,28 sugli acquisti, come dimostra lo schema riassuntivo relativo al fatturato sino alla data del recesso sub. doc. 16”. Difatti, alla data del 29.8.2019
i fatturati del gruppo ammontavano ad un totale di € 498.938,72 (Europart Russia LTD euro CP_1
6.617,12 + Europart Germania euro 487.279,90 + Europart Italia euro 886,7 + DK euro CP_1
4.155,00).
L'appellante chiede pertanto che, in riforma dell'ordinanza impugnata, venga respinta la domanda riconvenzionale di e l'appellata sia condannata alla restituzione di quanto CP_1 indebitamente ricevuto da in esecuzione dell'ordinanza impugnata. Parte_1
Il motivo è fondato nei termini che seguono.
In primo luogo, come correttamente sostenuto dall'appellante, l'accordo quadro di fornitura stipulato in data 01.01.2011 (doc. 5 ) regolava le relazioni commerciali sussistenti tra CP_1 Parte_1
e l'intero gruppo
[...] CP_1
Tanto si evince, innanzitutto, dall'art. 1 dell'accordo, rubricato “ambito di applicazione”, che recita testualmente: “Questo accordo quadro si applica a tutto il , nonché dall'art. 3, Controparte_5 rubricato “condizioni”, secondo cui “Il fatturato generato dal influisce sul fatturato Controparte_5
soggetto a bonus. I bonus sono garantiti anche nel caso in cui non abbia raggiunto lo CP_1 scaglione fissato per il bonus nell'anno finanziario in corso a causa di un ritardo nella consegna di cui il Fornitore è responsabile. Il Fornitore si impegna a far liquidare e pagare i bonus e le condizioni successive tramite assegno o bonifico bancario entro e non oltre 30 giorni dalla scadenza del periodo di bonus concordato. Salvo accordi diversi, i bonus devono essere versati a entro la fine di CP_1 febbraio dell'anno successivo”.
Inoltre, a pag. 1 dell'accordo, nella parte relativa alla previsione dei bonus, è indicato che il “bonus commercio” pari all'8% del fatturato è riferito a “tutto il fatturato decentralizzato, nazionale e pagina 13 di 19 internazionale”, quindi all'intero volume di fatturato vendite raggiunto dalle singole filiali del gruppo
CP_1
Dalle disposizioni contrattuali sopra richiamate si evince non soltanto che le previsioni dell'accordo quadro si applicavano all'intero gruppo il cui fatturato totale, come previsto dall'art. 3, CP_1 influiva “sul fatturato soggetto a bonus”, ma, altresì, che il bonus commercio era contrattualmente garantito anche qualora il gruppo non avesse raggiunto “lo scaglione fissato per il bonus CP_1 nell'anno finanziario in corso” a causa di ritardi nella consegna imputabili al fornitore.
Pertanto, in base alle previsioni dell'accordo quadro, il bonus sul fatturato vendite dell'intero gruppo era espressamente correlato al raggiungimento di un determinato scaglione di fatturato. CP_1
E' documentale che l'accordo quadro non contenga, però, un esplicito riferimento allo scaglione di fatturato il cui raggiungimento dà diritto al bonus, nulla essendo previsto a tale riguardo in relazione alla voce “bonus commercio”.
Rispetto a tale specifico profilo, assume rilievo dirimente la previsione, a pag. 1 dell'accordo, di una
“proiezione fatturato” per l'anno 2011 di importo pari ad € 850.000,00: difatti, sebbene l'accordo non correli esplicitamente il riconoscimento del bonus al raggiungimento di tale livello di fatturato, il legame esistente tra le due previsioni emerge da una serie di rilevanti elementi.
Innanzitutto, la circostanza che il riconoscimento del bonus commercio fosse legato al conseguimento di un certo target di fatturato, è coerente con la natura stessa dell'incentivo economico, essendo il
“bonus” ontologicamente correlato al raggiungimento di un certo obiettivo in termini di fatturato, migliorativo, o quanto confermativo, rispetto all'andamento precedente. A conferma di ciò, è sufficiente osservare come, a pag. 1 dell'accordo, alla previsione di fatturato dell'anno 2010 (euro
385.000,00) si accompagni la previsione di una “proiezione fatturato” relativa all'anno 2011 per l'importo di euro 850.000,00.
È evidente, quindi, che, con la sottoscrizione del predetto accordo, ed , Parte_1 CP_1
intervenendo a regolare per iscritto i rapporti commerciali sviluppatisi tra loro nel corso degli anni precedenti, abbiano inteso incrementare il volume delle vendite delle filiali del gruppo da un CP_1
lato, fissando quale “proiezione di fatturato” per l'anno 2011, un target di fatturato superiore a quello dell'anno precedente, dall'altro, correlando al raggiungimento di detto scaglione di fatturato, il riconoscimento di un certo bonus (sconto) in favore del gruppo CP_1
In tal senso depongono, inoltre, le modalità, pacifiche tra le odierne parti, con cui ha Parte_1
riconosciuto, nel corso degli anni, il predetto bonus in favore di , attraverso CP_1
l'emissione, a fine anno, di note di credito di importo pari all'8% del fatturato annuo sulle vendite, portate in detrazione sulle fatture emesse nei primi mesi dell'anno successivo. Mentre, a seguire la tesi pagina 14 di 19 proposta da , e fatta propria dall'ordinanza impugnata, per applicare il bonus dell'8% CP_1
non vi sarebbe stata necessità di attendere la fine dell'anno, per avere i dati complessivi del fatturato del gruppo, dato che quel bonus, in termini di scontistica, sarebbe stato applicato su tutti gli acquisti operati dal gruppo a prescindere dal loro ammontare complessivo, e quindi più linearmente, CP_1
anche dal punto di vista contabile e fiscale, avrebbe potuto essere applicato al momento dell'emissione delle fatture.
Per quanto concerne poi il comportamento complessivamente osservato dalle parti successivamente alla stipulazione del predetto accordo, e valorizzato dal Tribunale sotto il profilo interpretativo, ai sensi dell'art. 1362, co. 2, c.c., contrariamente a quanto sostenuto dall'appellata, anche nell'anno 2017 il fatturato vendite del gruppo ha superato il valore complessivo di € 850.000,00, raggiungendo CP_1
l'importo di € 931.324,35, dovendosi tener conto, per le ragioni già sopra illustrate, del fatturato conseguito non solo dalle filiali site in Italia, Germania e Danimarca (euro 794.197,00), ma anche della filiale in Russia, pari all'importo di € 127.127,35 come da doc. 11 “fatturato Europart Russia” prodotto dall'appellante.
Alla luce di quanto sopra, deve, quindi, ritenersi che la proiezione di fatturato di € 850.000,00, operata per l'anno 2011, abbia costituito lo scaglione di riferimento per il riconoscimento del bonus vendite dell'8% non solo per l'anno 2011, ma anche per gli anni successivi, dovendosi applicare, a tale riguardo, quanto previsto dall'art. 2 dell'accordo, secondo cui il contratto era soggetto ad un regime di rinnovo automatico di anno in anno, da intendersi riferito anche alla previsione relativa al fatturato, non avendo le parti dedotto, né documentato, di aver apportato modifiche alle condizioni contrattuali.
Pertanto, essendo pacifico che nell'anno 2019 le filiali del gruppo sino all'esercizio del diritto CP_1
di recesso, non hanno raggiunto il target di fatturato di € 850.000,00, ammontando le vendite alla data del 29/8/2019 alla minor somma di € 506.521,68, deve escludersi il diritto di al CP_1 riconoscimento del bonus vendite dell'8% in relazione a tale annualità.
Alla luce di tutto quanto sopra esposto, il secondo motivo di appello va accolto e, in riforma dell'ordinanza impugnata, va respinta la domanda riconvenzionale proposta da RT
, nei confronti di
[...] Parte_1
Conseguentemente, va condannata al pagamento, in favore di RT Pt_1 [...]
della somma di € 8.384,63 a titolo di corrispettivo delle Parte_1
forniture effettuate dopo il recesso comunicato in data 29/8/2019, oltre interessi moratori ex art. 5 d.lgs.
231/2002 dalla data di scadenza delle singole fatture sino al saldo.
pagina 15 di 19 La riforma in tal senso dell'ordinanza impugnata rende assorbita la questione relativa al mancato computo degli interessi moratori sulle somme dovute a saldo delle fatture, prima di operare la compensazione con il controcredito di . CP_1
3. Con il terzo motivo d'appello, censura l'ordinanza per aver respinto la domanda di Parte_1
risarcimento danni da essa proposta in considerazione del recesso esercitato da CP_1
secondo modalità difformi da quelle contrattualmente previste.
A fondamento della domanda, l'appellante aveva sostenuto in primo grado che non CP_1
aveva rispettato il termine semestrale di preavviso, né la prescritta forma scritta, cagionando ad gravi danni economici, poiché alla data di esercizio del recesso aveva già provveduto Parte_1 all'approvvigionamento dei pezzi di ricambio da fornire alla controparte, merce che era, poi, rimasta invenduta e che, nel tentativo di recuperare almeno in parte le perdite subite, era stata rivenduta a terzi ad un prezzo fortemente ribassato, mentre alcuni articoli, prodotti esclusivamente per erano CP_1
rimasti definitivamente invenduti.
Il Tribunale, nel rilevare l'infondatezza di tale domanda, ha evidenziato come la ricorrente non avesse fornito alcuna prova delle circostanze di fatto sopra dedotte, posto che “il materiale asseritamente rimasto invenduto non è stato descritto né è stato provato che lo stesso effettivamente fosse rimasto invenduto a seguito del recesso della (v. pag. 8 ordinanza impugnata). CP_1
Alla mancata prova dell'esistenza di merce invenduta e della riconducibilità causale della mancata vendita alla condotta di controparte non poteva, poi, sopperirsi tramite una consulenza tecnica d'ufficio, non potendo detto strumento essere utilizzato per sopperire alle carenze probatorie di parte,
“al fine di esonerare la parte dal fornire la prova di quanto assume”. con l'atto d'appello sostiene, in primo luogo, che qualora il Tribunale, in accoglimento Parte_1
della proposta istanza di conversione del rito, avesse disposto il mutamento del rito da sommario in ordinario, “nelle memorie istruttorie ex art. 183, co. 6, c.p.c., la avrebbe potuto precisare le Pt_1 proprie domande anche ampliando il ventaglio di mezzi istruttori a sua disposizione”, “fase istruttoria che si chiede, quindi, sin d'ora di voler concedere”.
Ciò premesso, sostiene l'esponente di aver attuato, nel corso degli anni, una programmazione della merce da approvvigionare in magazzino sulla base di “una previsione annuale di stima degli ordinativi di anno in anno”, effettuata “sulla scorta del fatturato dell'anno precedente”, al fine Controparte_3
di disporre in tempo utile dei pezzi di ricambio da fornire alla , per la cui realizzazione CP_1
l'esponente si rivolgeva ad aziende estere, oppure a terzisti locali. La programmazione del magazzino con largo anticipo assumeva importanza cruciale per sia per garantirsi prezzi Parte_1 concorrenziali sul mercato, sia per l'organizzazione logistica delle importazioni.
pagina 16 di 19 Sostiene, poi, che “a seguito dell'improvviso recesso di avvenuto senza rispettare né termini CP_1 né condizioni previste dall'accordo quadro, per diversi mesi, quindi, gran parte del materiale prodotto dall'appellante e destinato alla convenuta era rimasto in magazzino, posto che l'esponente, per avere ampia disponibilità di prodotti, “orientava i propri ordini sulla base delle schede proiettive inviate da o, comunque, basandosi sulle consuetudini degli acquisti”. CP_1
Poiché la programmazione degli stock di magazzino avveniva normalmente tra i mesi di febbraio e giugno, i prodotti rimasti in giacenza in magazzino hanno generato perdite ed aggravio di costi a carico dell'esponente, pari ad € 147.902,12 come da prospetto prodotto sub doc. 18, importo calcolato
“utilizzando il ricarico medio sulla parte mancante del fatturato minimo contrattualizzato di euro
850.000,00. Se infatti il fatturato complessivo della sino al 29 agosto 2019 è stato di Controparte_3
soli 498.938,72 euro mentre la parte non sviluppata invece di 351.061,28 euro e l'utile lordo medio sulle vendite ammonta al 42,1275% (delta), ne consegue che la cifra corrisponde al mancato guadagno lordo sia proprio quella di euro 147.902,12” (v. doc. 15 atto d'appello).
Difatti, qualora avesse rispettato i termini contrattualmente previsti per l'esercizio del diritto CP_1 di recesso, l'esponente “sarebbe riuscita a riprogrammare la propria stima di approvvigionamento, tanto da non aver in magazzino prodotti giacenti in quantità oltremodo superflua per parecchi mesi e che sono stati successivamente rivenduti a prezzo di costo solo per abbattere il peso del magazzino sul bilancio aziendale” (v. pag. 16 atto d'appello).
L'appellante chiede pertanto, in riforma dell'ordinanza impugnata, di condannare al CP_1 pagamento, in suo favore, dell'importo di € 147.902,12 a titolo di risarcimento del mancato guadagno.
Il motivo è infondato.
Come ben osservato dal Tribunale di Torino, parte appellante non ha fornito alcuna prova delle circostanze di fatto poste a fondamento della domanda risarcitoria.
L'appellante si è limitata a fare generico riferimento alla mancata vendita (ovvero, alla vendita sottocosto) di merce a seguito del recesso comunicato verbalmente da , ma, oltre a non CP_1 aver dedotto specificamente l'entità e la tipologia dei prodotti svenduti o rimasti in magazzino, non ha provato né documentalmente, né in forma orale tali circostanze.
Trattandosi di elementi costitutivi della domanda, gravava sull'odierno appellante l'onere di fornirne in giudizio la prova, che – come già precisato in precedenza - poteva essere introdotta con l'atto introduttivo del giudizio di primo grado, a norma dell'art. 702 bis c.p.c.
A tale specifico riguardo, va ribadita l'inammissibilità, per le ragioni già sopra illustrate nell'esaminare il primo motivo d'appello, del documento n. 18 prodotto da questo giudizio di Controparte_6
appello, contenente un prospetto del mancato guadagno lordo sul fatturato minimo di € 850.000,00, che pagina 17 di 19 è di formazione unilaterale e non è corredato da alcuna documentazione che consenta di comprendere a quali prodotti quelle cifre si riferiscano, a chi e a quali prezzi, asseritamente inferiori a quelli praticati ad , siano stati venduti. RT
Pertanto, la domanda riconvenzionale proposta da deve essere respinta. RT
La domanda restitutoria
A pag. 16 dell'atto di appello, ha affermato che, a seguito della pronuncia dell'ordinanza Parte_1
impugnata, le parti addivenivano ad un accordo transattivo circa le modalità di pagamento, secondo il quale la si impegnava a versare l'importo di euro 46.905,00 mediante piano rateale Pt_1
consistente in n. 6 rate mensili di importo pari ad euro 6.500,00 ed una settima e conclusiva rata di euro
7.905,00, scadente ciascuna il 20 del mese, a decorrere dal 20 aprile 2022, dando successivamente atto che il pagamento era già stato completato in data anteriore alla prima udienza dinanzi a questa Corte.
Di tali importi chiede la restituzione per il caso di accoglimento del presente gravame. Parte_1
Attesa la mancata contestazione di tali circostanze da parte dell'appellata, che alcun rilievo ha formulato riguardo al pagamento delle somme ex adverso dedotte, va, quindi, CP_1
condannata alla restituzione degli importi ricevuti, sui quali trattandosi di indebito ricevuto in buona fede decorreranno gli interessi dalla data della presente pronuncia.
Le spese di giudizio
L'accoglimento dell'appello impone una nuova regolamentazione delle spese del giudizio.
Alla luce dell'esito complessivo del giudizio, che ha visto la prevalente soccombenza di Parte_1
di cui è stata accolta unicamente la domanda di pagamento del saldo delle fatture, mentre è risultata soccombente rispetto alla domanda risarcitoria di valore pari a circa il triplo della domanda riconvenzionale di , le spese del doppio grado di giudizio debbono essere compensate CP_1
tra le parti nella misura della metà, con condanna di a rifonderne alla controparte la Parte_1
restante metà.
In punto quantificazione, si ritiene corretta la liquidazione di dette spese compiuta in primo grado, per l'intero, in complessivi euro 7.795,00 per compensi, oltre rimborso forfettario del 15%, C.P.A., IVA, se dovuta, e successive occorrende.
Le spese del presente grado di giudizio vengono liquidate, avuto riguardo al valore della controversia
(scaglione da euro 52.001,00 a euro 260.000,00), in misura pari ai valori medi previsti dal D.M.
55/2014, come aggiornato dal D.M. 147/2022, per le fasi di studio (euro 2.977,00) e introduttiva (euro
1.911,00) e in misura pari ai minimi per la fase decisionale (euro 2.552,00), limitata alla trattazione di temi e difese già compiutamente sviluppati con gli atti introduttivi, e così, nella misura intera, in complessivi € 7.440,00.
pagina 18 di 19
P. Q. M.
La Corte d'Appello di Torino - Sezione Seconda Civile, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Controparte_7
avverso l'ordinanza n. 2812/2022, pronunciata dal Tribunale di Torino in data 16/03/2022,
[...]
in parziale accoglimento dell'appello ed in riforma dell'ordinanza impugnata, condanna al pagamento, in favore di RT Parte_1
della somma di euro 8.384,63, oltre interessi moratori ex art. 5 d.lgs. 231/2002 dalla
[...]
data di scadenza delle singole fatture al saldo;
respinge la domanda di di pagamento del bonus vendite per l'anno 2019 e RT
conseguentemente condanna alla restituzione in favore di RT [...]
dell'importo di € 46.905,00 versato in adempimento Controparte_7
dell'ordinanza riformata, maggiorata degli interessi legali dalla data della presente pronuncia al saldo;
conferma nel resto l'impugnata ordinanza;
condanna a rifondere ad Controparte_7 RT
la metà delle spese di lite del doppio grado, metà che si liquida, per il primo grado, in euro
[...]
3.897,50 per compensi, oltre rimborso forfettario del 15%, C.P.A.ed IVA, se dovuta, e, per il presente grado, in euro 3.720,00 per compensi, oltre rimborso forfettario del 15%, C.P.A., IVA, se dovuta, e successive occorrende, dichiarandone compensata la restante metà.
Così deciso nella camera di consiglio in data 25/09/2024.
Il Consigliere est. dott.ssa Maria Gabriella Rigoletti Il Presidente
dott. Alfredo Grosso
pagina 19 di 19
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI TORINO
SEZIONE SECONDA CIVILE composta dai Sigg. Magistrati:
Dott. Alfredo GROSSO Presidente
Dott.ssa Maria Gabriella RIGOLETTI Consigliere rel.
Dott. Roberto RIVELLO Consigliere ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 575/2022 R.G. promossa da:
(P. IVA , Parte_1 P.IVA_1
con sede in Moncalieri, via Fernando Santi n. 21, in persona del legale rappresentante pro tempore,
elettivamente domiciliata in Torino, corso Peschiera n. 209, presso lo studio Parte_2 dell'avv. Saveria Pipiana, che la rappresenta e difende per procura allegata alla busta informatica contenente l'atto di citazione in appello
APPELLANTE contro
, (n. di identificazione fiscale , con sede legale RT C.F._1
in 58135 - Hagen (Germania), Martinstraße 13, in persona del legale rappresentate pro tempore, elettivamente domiciliata in Milano, via Cino del Duca n. 5, presso lo studio degli avvocati Francesco
D'Amora, Alessandro Buonanno e Nicola Romano, che la rappresenta e difende per procura allegata alla busta informatica contenente la comparsa di costituzione in appello
APPELLATA
OGGETTO: Appello avverso l'ordinanza del Tribunale di Torino, n. 2812 del 15/03/2022, comunicata il 16/3/2022
– Opposizione ad Ingiunzione di Pagamento Europea
pagina 1 di 19 CONCLUSIONI
Per parte appellante:
“Richiamate le domande e le conclusioni già proposte nell'atto introduttivo nonché nelle note scritte datate CP_ 04.11.2022, la , ut supra rappresentata, difesa e domiciliata, affinché il Collegio voglia Pt_1
rimettere la causa in istruttoria, così concedendo termine alla per il deposito di memoria Pt_1
autorizzata al fine di consentire alla stessa di replicare alla costituzione avversaria ed esperire il proprio diritto di difesa.
Nella denegata ipotesi in cui, la Corte D'Appello, non ritenesse di accogliere l'istanza sopra indicata, si
rassegnano le seguenti
CONCLUSIONI
Nel merito:
- richiamato integralmente il contenuto dell'atto di appello e le conclusioni ivi rassegnate con conseguente rigetto delle difese avversarie, accogliere l'appello per i motivi dedotti in narrativa e, in riforma dell'ordinanza n. repertorio 2812/2022 del Tribunale di Torino, Sezione seconda civile, Giudice Dr.ssa
Nicoletta Aloj, pubblicata il 16.03.2022, nel giudizio recante R.G. 14439/2020;
- confermare la pretesa creditoria dell'appellante, pari ad euro 8.384,63 a titolo di omesso pagamento delle
fatture n. 315/01 del 17.10.2019 e n. 363 del 22.11.2019, credito pacifico e incontestato e per l'effetto,
condannare la al pagamento dell'importo di euro 8.384,63 oltre ad interessi RT moratori calcolati dalle singole scadenze sino al saldo;
- rigettare integralmente tutte le eccezioni e le istanze sollevate da in quanto infondate in fatto e CP_1 in diritto, per tutti i motivi indicati nell'atto introduttivo;
- riformare il provvedimento emesso dal Giudice di prime cure nella parte in cui riconosce alla CP_1
per l'anno 2019 il bonus dell'8%, accertato come non dovuto per il mancato raggiungimento del fatturato
di euro 850.000,00 da parte della – così come invece previsto in seno all'accordo quadro Controparte_3
vincolante fra le parti in causa – condannando, pertanto, alla refusione di quanto indebitamente CP_1 pagato dall'appellante in esecuzione dell'ordinanza impugnata, oltre agli interessi legali dalla data della
ricezione al saldo effettivo;
- Accertato l'inadempimento contrattuale posto in essere dalla per l'effetto della RT
violazione delle norme indicate nell'accordo quadro in vigore fra le parti, condannare l'appellata al
risarcimento del danno quantificato in euro 147.902,12 per i titoli tutti dedotti nell'atto di appello;
- In subordine, disporsi l'eventuale compensazione dei reciproci crediti tra le parti tenendo conto altresì
degli interessi moratori maturati a favore di per l'omesso pagamento delle fatture rimaste Pt_1 insolute.
- Con vittoria di spese e compensi per entrambi i gradi di giudizio, oltre oneri e accessori di legge.”
pagina 2 di 19 Per parte appellata:
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Torino, contrariis reiectiis, previa emissione di ogni necessaria pronuncia ed esperito ogni opportuno accertamento, così giudicare:
- nel merito, in via principale, rigettare integralmente, in quanto inammissibile e/o infondato in fatto ed in diritto, il gravame proposto dall'appellante per tutti i motivi ampiamente argomentati nel presente atto e, per l'effetto, confermare l'impugnata ordinanza, in ogni caso rigettando tutte le domande proposte in primo e secondo grado;
- con vittoria di spese e compensi di entrambi i gradi di giudizio, oltre IVA, c.p.a. e accessori di legge.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
(di seguito ha chiesto ed Parte_1 Parte_1
ottenuto l'emissione, da parte del Tribunale di Torino, in data 26/5/2020, di un'Ingiunzione di
Pagamento Europea per l'importo di euro 8.384,63, oltre spese della fase monitoria, nei confronti della
(di seguito ), a titolo di saldo del pagamento delle fatture n. RT CP_1
315 del 17/10/2019 e n. 363 del 22/11/2019, aventi ad oggetto il corrispettivo della fornitura di merce rimasto impagato dalla , a seguito del recesso dal contratto comunicato in data CP_1
29/08/2019.
Con istanza depositata in data 12/08/2020, comunicava l'avvenuta opposizione CP_1 all'Ingiunzione di Pagamento Europea.
Con decreto del 16/09/2020, il Tribunale di Torino, rilevato che con la domanda di Parte_1
ingiunzione europea aveva chiesto che, in caso di opposizione, il procedimento proseguisse in conformità alla procedura civile nazionale, ha assegnato alla creditrice un termine per introdurre il giudizio secondo la disciplina processuale civile ordinaria.
In data 30/12/2020 depositava, quindi, “Istanza per la riassunzione del processo a Parte_1 seguito di opposizione a decreto ingiuntivo europeo”, chiedendo la fissazione di udienza per la prosecuzione del giudizio, e, nel merito, la conferma dell'ingiunzione, con condanna della CP_4
al pagamento, in suo favore, della somma di € 8.384,63, oltre spese della procedura di ingiunzione
[...]
europea, formulando altresì domanda riconvenzionale volta ad ottenere, previo accertamento dell'inadempimento di in relazione al recesso dal contratto, la condanna della Controparte_4
controparte al risarcimento dei danni, quantificati in complessivi € 150.000,00.
A fondamento delle proposte domande, esponeva che in data 01.01.2011 le parti, onde Parte_1
regolare i rapporti commerciali tra loro intercorsi sin dal 2006, avevano stipulato un accordo quadro, con il quale l'esponente si obbligava a fornire alla pezzi di ricambio di carrozzeria per CP_1
pagina 3 di 19 autocarri, impegnandosi, altresì, a garantire alla , in caso di raggiungimento di un CP_1
fatturato annuale di € 850.000,00, un “bonus commerciale” pari all'8% del fatturato complessivo delle vendite decentralizzate, nazionali ed internazionali;
che, per molti anni, a fronte del raggiungimento di tale scaglione di fatturato, aveva riconosciuto alla controparte il suddetto bonus, tramite Parte_1
l'emissione, a fine anno, di note di credito pari all'8% del fatturato, che venivano, poi, “scontate” sulle fatture di vendita emesse nei primi mesi dell'anno successivo;
che in data 29.8.2019 CP_1
aveva comunicato verbalmente la volontà di recedere dal contratto, in violazione dell'art. 2 dell'accordo, secondo cui il recesso avrebbe dovuto essere comunicato per iscritto con un preavviso di sei mesi, così causandole gravi danni economici.
Il Tribunale, qualificata la succitata “Istanza” come ricorso ex art. 702 bis c.p.c., fissava udienza per la comparizione delle parti, assegnando alla i termini di legge per la costituzione in CP_1
giudizio e mandando alla di notificare il ricorso alla controparte almeno 30 giorni prima Parte_1
del suddetto termine.
si costituiva, eccependo, in via preliminare, il difetto di giurisdizione del giudice CP_1 italiano in favore dell'autorità giudiziaria tedesca, a norma dell'art. 6 del Regolamento UE n.
1215/2012 e degli artt. 4 e 6 del Regolamento UE n. 44/2001.
Nel merito, la resistente, oltre a sostenere l'infondatezza delle avversarie domande, opponeva di essere creditrice della ricorrente per l'importo di € 40.521,73, a titolo di pagamento del bonus relativo all'anno 2019, il cui riconoscimento, contrariamente a quanto sostenuto dalla controparte, non era correlato al raggiungimento di un determinato fatturato.
chiedeva quindi la reiezione delle domande avversarie, ovvero, in subordine, di CP_1
compensare il proprio credito di € 40.521,73 con le somme eventualmente accertate come dovute alla ricorrente, con vittoria di spese di lite.
Alla prima udienza, tenutasi in data 19/04/2021, domandava disporsi la conversione del Parte_1
rito da sommario in ordinario, con concessione dei termini ex art. 183, co. 6, c.p.c., istando, altresì, per la concessione della provvisoria esecutività dell'ingiunzione.
Con ordinanza del 18/6/2021, il Tribunale respingeva l'istanza di concessione della provvisoria esecutività proposta da parte ricorrente e la richiesta di mutamento del rito, rinviando per la precisazione delle conclusioni.
Precisate le conclusioni definitive e discussa oralmente la causa, con ordinanza ex art. 702 ter c.p.c., pronunciata in data 16/03/2022, il Tribunale, respinta l'eccezione di difetto di giurisdizione e dichiarata l'inefficacia dell'ingiunzione di pagamento europea, n. 3266 del 26/5/2020, ha accertato il credito di €
8.384,63 di parte ricorrente, nonché il controcredito di € 40.521,73 di parte resistente;
quindi, operata la pagina 4 di 19 compensazione tra i reciproci crediti, ha condannato Parte_1
al pagamento, in favore di , della somma di € 32.137,10, oltre interessi
[...] RT
ex art. 5 del d.lgs. 231/2002 dal 3/2/2020 al saldo, ponendo a carico della ricorrente le spese di lite.
Avverso la predetta ordinanza, comunicata in data 16/3/2022, Parte_1
ha proposto appello con atto di citazione notificato in data 16/04/2022, al fine di
[...]
ottenere, in riforma dell'ordinanza impugnata, il rigetto della domanda avversaria e la condanna di al pagamento, in suo favore, della somma di € 8.384,63, oltre interessi di mora dalle CP_1
singole scadenze al saldo e spese della fase monitoria, nonché, previo accertamento dell'inadempimento contrattuale di , la condanna dell'appellata al risarcimento dei CP_1
danni quantificati in € 147.902,12, nonché, infine, la condanna dell'appellata “alla refusione di quanto indebitamente pagato dall'appellante in esecuzione dell'ordinanza impugnata, oltre agli interessi legali dalla data della ricezione al saldo”, con vittoria di spese del doppio grado di giudizio.
si è costituita in giudizio con comparsa depositata in data 07/11/2022, RT
eccependo l'inammissibilità ex artt. 342 e 348 bis c.p.c. del gravame, chiedendone, in ogni caso, la reiezione nel merito, con vittoria di spese del doppio grado di giudizio.
A seguito della prima udienza, tenutasi in data 09/11/2022 nelle forme della trattazione scritta, questa
Corte rinviava la causa per precisazione delle conclusioni all'udienza del 20/09/2023.
A tale udienza, le parti precisavano quindi le rispettive conclusioni come in epigrafe trascritte e la causa veniva trattenuta a decisione con assegnazione dei termini per il deposito degli scritti conclusionali.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I motivi d'impugnazione
1.Con il primo motivo d'impugnazione, l'appellante lamenta la violazione del diritto di difesa, a causa della mancata conversione del rito da sommario in ordinario, atteso il rigetto dell'istanza a tal fine proposta alla prima udienza del 19/04/2021.
Osserva, anzitutto, l'appellante come, a seguito dell'iscrizione a ruolo dell'opposizione all'IPE presentata da , il Tribunale abbia assegnato all'esponente termine sino al 31.12.2020 CP_1
“per introdurre il procedimento secondo la disciplina processuale civile ordinaria, secondo la forma che il creditore individuerà in base alla disciplina italiana ed in relazione alla natura della situazione giuridica creditoria azionata con la domanda ingiuntiva”. Il giudizio di primo grado, quindi, veniva riassunto “utilizzando la forma del ricorso, posto che con l'iscrizione a ruolo da parte di la CP_1
cancelleria assegnava al contenzioso già un numero di ruolo (R.G. n. 14439/20) e che, pertanto, non poteva essere utilizzata la forma dell'atto di citazione poiché tale atto introduttivo avrebbe comportato
pagina 5 di 19 l'instaurazione di un ulteriore nuovo giudizio con assegnazione allo stesso di un nuovo diverso numero di ruolo generale” (v. pag. 5 atto d'appello).
All'udienza del 19/04/2021 la difesa dell'odierna appellante formulava dunque istanza di conversione del rito da sommario in ordinario “in considerazione del fatto che la causa, non essendo di facile e pronta risoluzione, necessitasse di un'accurata fase istruttoria”, anche “alla luce di quanto emerso dalla difesa avversaria” nonché “a supporto delle richieste della ricorrente sia in punto domanda principale che in merito alla domanda proposta in via riconvenzionale”.
Ciò premesso, sostiene l'appellante che la scelta del Giudice di primo grado di qualificare il giudizio introdotto quale procedimento sommario di cognizione abbia determinato una compressione delle garanzie costituzionali disciplinanti il giusto processo e, in particolare, dell'art. 24 Cost. in materia di diritto di difesa, dipesa dalla decisione del Tribunale di non mutare il rito da sommario in ordinario, quando invece ciò sarebbe stato opportuno proprio in considerazione delle reciproche domande riconvenzionali avanzate. Difatti, “la prosecuzione del procedimento secondo il regime del rito sommario” non ha consentito “di risolvere tutte le questioni di fatto e di diritto eccepite dalla
”, così ledendo il diritto di difesa dell'appellante, il quale, solo a seguito della comparsa di Pt_1
costituzione in giudizio di , è venuto a conoscenza della richiesta, in via CP_1 riconvenzionale, di riconoscimento del bonus dell'8% previsto dall'accordo quadro sottoscritto dalle parti.
Al contrario, qualora il Tribunale avesse disposto il richiesto mutamento di rito, “…con le memorie ex art. 183, co.6, c.p.c., l'odierna appellante avrebbe senza dubbio potuto portare a conoscenza del
Giudicante ulteriore documentazione probatoria (fatturazione della , fatturazione Controparte_3
Europart Russia, approvvigionamenti merce), meglio specificata nel prosieguo della narrazione, a sostegno delle proprie domande e il conseguente rigetto di quelle avversarie anche in punto domanda riconvenzionale”.
Sostiene, altresì, parte appellante, sempre nell'ambito del medesimo motivo d'impugnazione, che
“anche per quanto concerne l'importo a favore di , disposto dal giudice in compensazione sul Pt_1 maggior credito di a titolo di bonus riconosciuto per l'anno 2019, sussiste un vizio che lede il CP_1
diritto della a vedersi riconosciuto, in pari con quanto disposto a favore della Pt_1 CP_1
l'applicazione degli interessi moratori anziché legali sulla quota capitale afferente il debito maturato dall'appellata e portato in compensazione dal Giudice sul riconosciuto bonus a favore di . CP_1
Difatti, trattandosi di interessi da calcolare a seguito del ritardato pagamento di un debito, anche per l'appellante avrebbero dovuto essere riconosciuti gli interessi moratori, pari ad euro 1.623,82.
pagina 6 di 19 Sulla scorta delle esposte argomentazioni, l'appellante chiede, in riforma dell'ordinanza impugnata, di condannare l'appellata al pagamento, in suo favore, dell'importo di € 8.384,63, oltre interessi di mora pari all'attualità ad € 1.623,82; quindi, in via istruttoria, l'appellante chiede “l'ammissione delle istanze istruttorie non ammesse e/o rigettate in primo grado per tutte le ragioni ivi esposte, nonché prova per interrogatorio formale per testi sui capitoli di prova sopra indicati oltreché su quelli che verranno dedotti in prosieguo di causa, oltreché su quelli dedotti in materia contraria con riserva di indicare ulteriori capi di prova e testi nelle memorie istruttorie ex art 183, co.6, c.p.c.”.
Con la comparsa conclusionale l'appellante ha poi reiterato la richiesta, già formulata in sede di precisazioni conclusioni, di concessione di un termine per il deposito di memorie autorizzate per replicare alla costituzione avversaria nel presente grado di giudizio.
Il motivo risulta in parte infondato e per altra parte inammissibile.
È pacifico che l'appellante, nel presentare domanda di ingiunzione di pagamento europea, abbia chiesto che, in caso di opposizione, il procedimento proseguisse “in conformità alla procedura civile nazionale”; altrettanto pacifico è che, a fronte dell'opposizione all'IPE n. 3266 del 26/5/2020, proposta da , l'appellante abbia introdotto il giudizio di primo grado depositando in data CP_1
30/12/2020 un atto, rubricato “Istanza per la riassunzione del processo”, che, presentando i requisiti di sostanza e di forma del ricorso, è stato correttamente qualificato dal Tribunale come ricorso ex art. 702 bis c.p.c., atteso il principio di tipicità degli atti processuali.
L'appellante non può, quindi, dolersi della celebrazione del precedente grado di giudizio nelle forme del rito sommario di cognizione, essendo ciò conseguito alle forme liberamente scelte da Parte_1
per l'atto introduttivo del giudizio di primo grado. Né sono fondate le argomentazioni svolte riguardo al fatto che il giudizio non avrebbe potuto essere introdotto secondo le forme del rito ordinario, a mezzo di atto di citazione, per essere già stato assegnato un numero di iscrizione a ruolo al momento del deposito dell'opposizione da parte di , posto che l'iscrizione a ruolo di un secondo CP_1
giudizio, avente ad oggetto la medesima controversia, avrebbe potuto essere agevolmente ovviata attraverso la riunione dei due procedimenti pendenti dinanzi allo stesso Ufficio.
Ciò premesso, l'appellante si duole di essere stata lesa nell'esercizio del proprio diritto di difesa, quanto alla possibilità di articolare mezzi istruttori, diretti a fornire la prova dei fatti dedotti a fondamento della proposta domanda risarcitoria e a contrastare l'avversaria domanda riconvenzionale.
Per tali ragioni, chiede nel presente grado, previa concessione dei termini ex art. 183, co. 6, c.p.c.,
l'ammissione di prova per testi ed interrogatorio formale, oltre a produrre una serie di nuovi documenti
(da n. 9 a n. 18 allegati all'atto di appello).
pagina 7 di 19 Occorre, innanzitutto, svolgere alcune precisazioni in merito alla domanda di risarcimento danni proposta da nei confronti di , che, pur se impropriamente qualificata Parte_1 CP_1 come “domanda riconvenzionale”, non ha con tutta evidenza tale natura.
A norma dell'art. 17, par.1, del Regolamento n.1986/2006, l'IPE è caducata ex lege, in conseguenza del solo fatto della proposizione dell'opposizione con l'utilizzo delle forme prescritte dal Regolamento, ancorché l'opposizione non sia motivata e senza necessità di essere sottoposta ad alcun vaglio giurisdizionale.
L'art. 17, par. 1, del Regolamento CE n.1896/2006, rubricato “Effetti della presentazione di un'opposizione”, stabilisce, infatti, che: “Se l'opposizione è presentata entro il termine stabilito all'articolo 16, paragrafo 2, il procedimento prosegue dinanzi ai giudici competenti dello Stato membro d'origine, a meno che il ricorrente non abbia esplicitamente richiesto in tal caso l'estinzione del procedimento”. Solo qualora non sia stata presentata l'opposizione entro i termini di cui al
Regolamento, il giudice “dichiara, senza ritardo, esecutiva l'ingiunzione di pagamento Europea, utilizzando il modulo standard G riprodotto nell'Allegato VII”.
Il Considerando n. 24 del Regolamento stabilisce che la sola proposizione dell'opposizione di cui all'art. 16 deve “interrompere”, cioè, porre termine al procedimento europeo d'ingiunzione di pagamento, comportando il trasferimento della controversia nell'ambito di un procedimento ordinario.
Pertanto, il Regolamento CE sancisce l'idoneità dell'opposizione, ancorché immotivata, a neutralizzare gli effetti dell'IPE e, dunque, ad impedirle di divenire titolo esecutivo, attribuendo al giudice di origine un controllo di natura solo formale, limitato alla verifica della tempestiva presentazione dell'opposizione, secondo le modalità prescritte dal Regolamento.
Alla luce di quanto sopra, diversamente da quanto avviene nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo ex artt. 645 ss. c.p.c., l'opponente ha rivestito, nel giudizio di primo grado, la Parte_1
posizione di parte attrice in senso formale e in senso sostanziale, sicché la domanda di risarcimento danni da essa introdotta ha natura di domanda principale, al pari della domanda di pagamento del saldo delle fatture, già oggetto della richiesta di ingiunzione di pagamento europea.
Peraltro, va considerato come l'opposizione all'IPE proposta da , in virtù di quanto CP_1
disciplinato dal Regolamento CE n.1896/2006, non consentisse a quella, in quella sede, la proposizione di alcuna domanda giudiziale, producendo, come effetto, unicamente la caducazione dell'IPE ed il trasferimento della controversia nell'ambito di un giudizio ordinario.
Ciò posto, è evidente dunque come avrebbe potuto e dovuto produrre documenti e Parte_1
articolare mezzi di prova di prova orale con l'atto introduttivo del giudizio, non essendo certo preclusa nel rito sommario di cognizione la deduzione di mezzi istruttori e l'assunzione di prove.
pagina 8 di 19 L'art. 702 bis, comma 1, c.p.c., oggi abrogato dal d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 (cd. riforma Cartabia), applicabile ratione temporis alla fattispecie in esame, stabiliva, difatti, che “…il ricorso, sottoscritto a norma dell'art. 125, deve contenere le indicazioni di cui ai numeri 1), 2), 3), 4), 5) e 6) e
l'avvertimento di cui al numero 7) del terzo comma dell'art. 163”. Pertanto, in virtù del richiamo all'art. 163, comma 2, n. 5, il ricorso, al pari dell'atto di citazione, doveva contenere “l'indicazione specifica dei mezzi di prova” di cui il ricorrente “intende valersi e in particolare dei documenti che offre in comunicazione”.
E così l'art. 702 ter c.p.c., al comma 3, prevede la trasformazione del rito solo nel caso in cui il Giudice ritenga necessaria “un'istruttoria non sommaria”, ed il comma 5 dispone che il Giudice proceda “nel modo che ritiene più opportuno agli atti di istruzione rilevanti”. A dimostrazione quindi di come mezzi istruttori possano essere articolati ed assunti anche nel procedimento a cognizione sommaria.
In relazione ai sopra esaminati profili il primo motivo di gravame risulta pertanto infondato.
Per il resto, neppure in questo grado di giudizio – al di là delle produzioni documentali, di cui si dirà in seguito – l'appellante articola i mezzi di prova, che assume avrebbe voluto dedurre in primo grado, ove gli fossero stati concessi i termini di cui all'art. 183, co. 6, c.p.c., e che sarebbero rilevanti ai fini dell'accoglimento delle domande proposte, continuando a chiedere un termine per articolare tali mezzi di prova.
A prescindere dal fatto che la disciplina dell'art. 183, co. 6, c.p.c. non è applicabile al giudizio d'appello, il motivo di censura deve rispettare i requisiti prescritti dall'art. 342 n. 2 c.p.c. e dunque deve consentire al giudice d'appello di apprezzare se l'attività, eventualmente omessa, in primo grado sia – in tesi - idonea a condurre ad una diversa ricostruzione del fatto compiuta dal primo Giudice e dunque abbia rilevanza allo scopo di portare alla riforma della decisione impugnata.
Valutazioni queste tutte precluse dalla mancata indicazione da parte dell'appellante dei mezzi di prova, che dovrebbero servire a dimostrare gli elementi di fatto su cui si fonda la sua domanda risarcitoria.
Sotto questo profilo la censura risulta pertanto inammissibile.
Alla luce di quanto sopra esposto, è altresì inammissibile il documento n. 18, rubricato “fatturato gruppo al 28 agosto e calcolo del mancato guadagno sul fatturato minimo”, che, come dedotto dall'appellante, fotograferebbe il fatturato complessivo del gruppo al 29/08/2019 ed CP_1
indicherebbe il mancato guadagno conseguente al recesso del 29/8/2019. Detto documento, risalendo ad epoca antecedente all'instaurazione del giudizio di primo grado e fondando sin dall'inizio la proposta domanda risarcitoria, avrebbe potuto essere prodotto dal ricorrente in allegato al ricorso introduttivo.
pagina 9 di 19 Ad ogni modo, detto documento difetta altresì, attesa la sua natura di prospetto di formazione unilaterale, del carattere dell'indispensabilità ai fini della decisione, che ne potrebbe consentire l'ingresso nel giudizio di appello, a norma dell'art. 702 quater c.p.c., tali essendo solo i documenti di per sé idonei a mutare l'esito della decisione.
Differenti conclusioni valgono per i documenti nn. 11-17 prodotti in allegato all'atto di appello, la cui produzione, necessitata dall'avversaria domanda riconvenzionale di riconoscimento del bonus vendite dell'8% sul fatturato dell'anno 2019, è specificamente diretta, come meglio si dirà nel prosieguo, a contrastare le conclusioni cui è giunto il Tribunale di Torino in merito all'accoglimento di tale domanda di . CP_1
Conseguentemente, tali documenti, in quanto idonei a sovvertire l'esito della decisione al riguardo, sono indispensabili e, quindi, ammissibili nel presente giudizio, ex art. 702 quater c.p.c.
Anche la censura concernente la decorrenza degli interessi moratori sul saldo delle fatture - tema invero eccentrico rispetto al contenuto del primo motivo d'appello - dovrà essere presa in considerazione nel prosieguo, visto che si ricollega alla modalità con la quale è stata operata dal primo Giudice
l'operazione di compensazione tra i rispettivi crediti.
2. Con il secondo motivo di gravame l'appellante censura la sentenza nella parte in cui, accogliendo la domanda di , ha accertato un credito di quella per l'importo di € 40.521,73 a titolo di CP_1 bonus vendite pari all'8% del fatturato dell'anno 2019, compensando detto importo con la minor somma di € 8.384,63 spettante ad a titolo di saldo delle fatture, oggetto dell'IPE. Parte_1
Come si evince dalle motivazioni dell'impugnata sentenza, il Tribunale ha, innanzitutto, ritenuto provato il credito di € 8.384,63 di a titolo di corrispettivo per la fornitura di pezzi di Parte_1
ricambio avvenuta in epoca successiva al recesso dal contratto, non essendo state tali forniture specificamente contestate da , la quale, nelle comunicazioni intercorse con la CP_1
ricorrente, aveva, altresì, riconosciuto l'esistenza di “richieste in sospeso” di per € Parte_1
8.384,63.
Ciò premesso, aveva dedotto che, in forza dell'accordo quadro dell'1.1.2011, CP_1
si era impegnata a garantire, alla un bonus dell'8% sul fatturato annuale Parte_1 CP_1
delle vendite decentralizzate, nazionali ed internazionali, bonus che era stato riconosciuto per molti anni, sino al recesso dal contratto esercitato in data 29/8/2019. Pertanto, deducendo di aver conseguito, nell'anno 2019, un fatturato pari ad € 506.521,68, chiedeva di accertare come dovuto, in suo favore,
l'importo di € 40.521,73, da compensarsi con la minor somma di euro 8.384,63 pretesa dalla ricorrente. aveva sostenuto, al contrario, che non spettava il riconoscimento di alcun bonus per Parte_1
l'anno 2019, posto che, secondo l'accordo quadro, il bonus vendite era subordinato al raggiungimento pagina 10 di 19 di un fatturato annuo pari ad € 850.000,00, circostanza non verificatasi nel 2019, precisando, altresì, che il suddetto bonus non era stato mai liquidato in denaro, stante il pagamento delle imposte sulle fatture già emesse, bensì tramite l'emissione, a fine anno, di note di credito “scontate” sulle fatture emesse a partire dai mesi di febbraio/marzo dell'anno successivo.
aveva sostenuto, invece, non esservi alcuna connessione tra il riconoscimento del CP_1
bonus vendite ed il raggiungimento del target di fatturato indicato in € 850.000,00, il quale, oltre a non essere vincolante per , trattandosi solo di una “proiezione di fatturato”, era stato CP_1
contrattualmente indicato solo per l'anno 2011, senza essere replicato per gli anni successivi. A riprova di ciò, evidenziava che anche nell'anno 2017, a fronte di un fatturato di € 794.197,00, Parte_1
aveva riconosciuto il bonus dell'8% per l'importo di euro 63.535,76.
Il Tribunale ha ritenuto fondata la domanda, considerando come l'accordo quadro facesse riferimento all'importo di € 850.000,00 solo come “proiezione fatturato” per l'anno 2011, mentre nessuna disposizione del contratto estendeva detta proiezione agli anni successivi, né risultava che tale proiezione fosse stata successivamente concordata.
L'accordo quadro prevedeva, poi, un “bonus commercio”, detto anche “bonus vendite”, per tutto il fatturato decentralizzato, nazionale e internazionale, pari all'8% (pag. 2 del contratto).
Quanto alla questione se il riconoscimento di detto bonus fosse correlato al superamento di un determinato target di fatturato, il Tribunale, richiamando l'art. 3 dell'accordo - secondo cui “i bonus sono garantiti anche nel caso in cui non abbia raggiunto lo scaglione fissato per il bonus CP_1 nell'anno finanziario in corso a causa di un ritardo nella consegna di cui il Fornitore è responsabile”
– osservava che “dalla lettura” di tale norma “pare potersi evincere che il riconoscimento del bonus fosse collegato al raggiungimento di un determinato “scaglione”, ossia di un obiettivo di vendita”, il quale però non risultava espressamente determinato: difatti, nella parte iniziale dell'accordo si faceva riferimento al fatturato 2010 e alla “proiezione fatturato” per il 2011 fissata in € 850.000,00, mentre, nella parte del contratto relativa al bonus, “non è indicata alcuna somma di riferimento quale fatturato minimo, neppure per relationem” (v. pagg. 5 e 6 ordinanza impugnata).
Non era, dunque, chiaro “…se l'indicazione della somma di euro 850.000,00 debba intendersi quale fatturato minimo di riferimento per il riconoscimento del bonus vendite”. Tuttavia, anche a voler accedere ad una simile interpretazione, l'indicazione della somma di € 850.000,00, riferita al solo anno
2011, non poteva estendersi in via interpretativa anche agli anni successivi.
Difatti, nell'interpretazione del contratto, doveva tenersi conto non solo del suo contenuto letterale
(nella specie, la somma di euro 850.000,00 era prevista solo con riferimento al 2011), ma anche del successivo comportamento delle parti in applicazione dell'art. 1362, comma 2, c.c. A tale riguardo,
pagina 11 di 19 risultava documentato che aveva riconosciuto il bonus vendite anche nel 2017, sebbene Parte_1
il target di fatturato di € 850.000,00 non fosse stato raggiunto (doc. 6 di parte convenuta).
Tale condotta, ad avviso del Tribunale, consentiva di escludere l'estensione della previsione di fatturato di € 850.000,00 “quale scaglione di riferimento per il riconoscimento del bonus vendite, e comunque quale scaglione di riferimento del bonus vendite per gli anni successivi al 2011” (v. pag. 6 ordinanza impugnata).
Pertanto, non potendosi il riconoscimento del bonus vendite dell'8% ritenere condizionato al raggiungimento di un fatturato minimo, essendo pacifico che il fatturato del 2019 era stato pari ad €
506.521,68, il Tribunale ha accertato come dovuto, in favore della parte resistente, il bonus vendite anche per il 2019 per l'importo di € 40.521,73.
L'appellante, nel censurare l'esposto percorso argomentativo, sostiene che il Tribunale, abbia erroneamente interpretato la documentazione in atti, “giungendo ad una motivazione contraddittoria e palesemente viziata in relazione ad un punto decisivo della controversia”.
Assume, infatti che, contrariamente a quanto ritenuto l'accordo quadro del 2011 aveva “…validità nei confronti di intesa come Holding e non come filiale singola”, operando “non solo per la CP_1 sita in Germania”, ma “anche per le altre sedi in Russia, Danimarca e Italia”. Con tale CP_1
accordo, “ si impegnava a raggiungere un fatturato di almeno € 850.000,00 annuali, Controparte_3 così da vedersi riconosciuto un bonus dell'8% di sconto da applicare a fine anno”: difatti, ogni anno,
“per determinare il riconoscimento o meno del cd. bonus”, l'esponente “sommava gli ordinativi a lei fatti da tutte le filiali ”, emettendo note di credito a favore di Controparte_3 RT
, il cui ammontare corrispondeva all'8% contrattualmente previsto.
[...]
Per diversi anni i fatturati del gruppo avevano raggiunto l'importo di euro 850.000,00 annui e CP_1
ciò era avvenuto anche per l'anno 2017, motivo per cui l'appellante aveva riconosciuto, anche per quell'anno, il bonus dell'8%.
Difatti, “gli ordini indicati da nella comparsa di risposta del giudizio di primo grado non CP_1
riportano volutamente il fatturato di Europart Russia per un totale di euro 127.127,35 (doc. 11 fatturato Europart Russia)”. Nello specifico, considerato il fatturato di tutte le sedi inclusa CP_1 quella russa, “l'ordinativo totale fu di euro 931.324,35, ragion per cui anche per il 2017 il fatturato del raggiunse la soglia minima di euro 850.000,00 e la riconosceva il bonus Controparte_5 Pt_1 per euro 63.535,76”.
Pertanto, sin dalla sottoscrizione dell'accordo quadro, l'importo di euro 850.000,00 ha costituito la
“soglia da raggiungere per l'applicazione del bonus”, in quanto detta soglia, ancorché pattuita solo per l'anno 2011, “valeva per tutti gli anni successivi”: difatti, l'art. 2 dell'accordo prevedeva il rinnovo pagina 12 di 19 automatico delle condizioni contrattuali, “salvo modifiche da apportare per iscritto e con preavviso di almeno 6 mesi”, variazioni mai avvenute durante tutto il periodo di validità del rapporto. Peraltro, ciò risulterebbe confermato anche dal comportamento delle parti successivo alla conclusione del contratto ex art. 1362 c.c., avendo la stessa sempre fatto riferimento a tale soglia nelle proprie CP_1
comunicazioni (doc. 17), nonché imposto alla proprio in considerazione di tale soglia, Parte_1
assoluta puntualità nelle consegne.
Ne conseguirebbe quindi, secondo l'appellante, che alla , receduta nel corso di CP_1
quell'anno, non spetterebbe alcun bonus per il 2019, posto che, alla data del recesso comunicato in forma orale il 29.8.2019, “il gruppo non aveva raggiunto la soglia garantita di fatturato pari CP_1
a € 850.000,00 mancando all'uopo oltre € 351.061,28 sugli acquisti, come dimostra lo schema riassuntivo relativo al fatturato sino alla data del recesso sub. doc. 16”. Difatti, alla data del 29.8.2019
i fatturati del gruppo ammontavano ad un totale di € 498.938,72 (Europart Russia LTD euro CP_1
6.617,12 + Europart Germania euro 487.279,90 + Europart Italia euro 886,7 + DK euro CP_1
4.155,00).
L'appellante chiede pertanto che, in riforma dell'ordinanza impugnata, venga respinta la domanda riconvenzionale di e l'appellata sia condannata alla restituzione di quanto CP_1 indebitamente ricevuto da in esecuzione dell'ordinanza impugnata. Parte_1
Il motivo è fondato nei termini che seguono.
In primo luogo, come correttamente sostenuto dall'appellante, l'accordo quadro di fornitura stipulato in data 01.01.2011 (doc. 5 ) regolava le relazioni commerciali sussistenti tra CP_1 Parte_1
e l'intero gruppo
[...] CP_1
Tanto si evince, innanzitutto, dall'art. 1 dell'accordo, rubricato “ambito di applicazione”, che recita testualmente: “Questo accordo quadro si applica a tutto il , nonché dall'art. 3, Controparte_5 rubricato “condizioni”, secondo cui “Il fatturato generato dal influisce sul fatturato Controparte_5
soggetto a bonus. I bonus sono garantiti anche nel caso in cui non abbia raggiunto lo CP_1 scaglione fissato per il bonus nell'anno finanziario in corso a causa di un ritardo nella consegna di cui il Fornitore è responsabile. Il Fornitore si impegna a far liquidare e pagare i bonus e le condizioni successive tramite assegno o bonifico bancario entro e non oltre 30 giorni dalla scadenza del periodo di bonus concordato. Salvo accordi diversi, i bonus devono essere versati a entro la fine di CP_1 febbraio dell'anno successivo”.
Inoltre, a pag. 1 dell'accordo, nella parte relativa alla previsione dei bonus, è indicato che il “bonus commercio” pari all'8% del fatturato è riferito a “tutto il fatturato decentralizzato, nazionale e pagina 13 di 19 internazionale”, quindi all'intero volume di fatturato vendite raggiunto dalle singole filiali del gruppo
CP_1
Dalle disposizioni contrattuali sopra richiamate si evince non soltanto che le previsioni dell'accordo quadro si applicavano all'intero gruppo il cui fatturato totale, come previsto dall'art. 3, CP_1 influiva “sul fatturato soggetto a bonus”, ma, altresì, che il bonus commercio era contrattualmente garantito anche qualora il gruppo non avesse raggiunto “lo scaglione fissato per il bonus CP_1 nell'anno finanziario in corso” a causa di ritardi nella consegna imputabili al fornitore.
Pertanto, in base alle previsioni dell'accordo quadro, il bonus sul fatturato vendite dell'intero gruppo era espressamente correlato al raggiungimento di un determinato scaglione di fatturato. CP_1
E' documentale che l'accordo quadro non contenga, però, un esplicito riferimento allo scaglione di fatturato il cui raggiungimento dà diritto al bonus, nulla essendo previsto a tale riguardo in relazione alla voce “bonus commercio”.
Rispetto a tale specifico profilo, assume rilievo dirimente la previsione, a pag. 1 dell'accordo, di una
“proiezione fatturato” per l'anno 2011 di importo pari ad € 850.000,00: difatti, sebbene l'accordo non correli esplicitamente il riconoscimento del bonus al raggiungimento di tale livello di fatturato, il legame esistente tra le due previsioni emerge da una serie di rilevanti elementi.
Innanzitutto, la circostanza che il riconoscimento del bonus commercio fosse legato al conseguimento di un certo target di fatturato, è coerente con la natura stessa dell'incentivo economico, essendo il
“bonus” ontologicamente correlato al raggiungimento di un certo obiettivo in termini di fatturato, migliorativo, o quanto confermativo, rispetto all'andamento precedente. A conferma di ciò, è sufficiente osservare come, a pag. 1 dell'accordo, alla previsione di fatturato dell'anno 2010 (euro
385.000,00) si accompagni la previsione di una “proiezione fatturato” relativa all'anno 2011 per l'importo di euro 850.000,00.
È evidente, quindi, che, con la sottoscrizione del predetto accordo, ed , Parte_1 CP_1
intervenendo a regolare per iscritto i rapporti commerciali sviluppatisi tra loro nel corso degli anni precedenti, abbiano inteso incrementare il volume delle vendite delle filiali del gruppo da un CP_1
lato, fissando quale “proiezione di fatturato” per l'anno 2011, un target di fatturato superiore a quello dell'anno precedente, dall'altro, correlando al raggiungimento di detto scaglione di fatturato, il riconoscimento di un certo bonus (sconto) in favore del gruppo CP_1
In tal senso depongono, inoltre, le modalità, pacifiche tra le odierne parti, con cui ha Parte_1
riconosciuto, nel corso degli anni, il predetto bonus in favore di , attraverso CP_1
l'emissione, a fine anno, di note di credito di importo pari all'8% del fatturato annuo sulle vendite, portate in detrazione sulle fatture emesse nei primi mesi dell'anno successivo. Mentre, a seguire la tesi pagina 14 di 19 proposta da , e fatta propria dall'ordinanza impugnata, per applicare il bonus dell'8% CP_1
non vi sarebbe stata necessità di attendere la fine dell'anno, per avere i dati complessivi del fatturato del gruppo, dato che quel bonus, in termini di scontistica, sarebbe stato applicato su tutti gli acquisti operati dal gruppo a prescindere dal loro ammontare complessivo, e quindi più linearmente, CP_1
anche dal punto di vista contabile e fiscale, avrebbe potuto essere applicato al momento dell'emissione delle fatture.
Per quanto concerne poi il comportamento complessivamente osservato dalle parti successivamente alla stipulazione del predetto accordo, e valorizzato dal Tribunale sotto il profilo interpretativo, ai sensi dell'art. 1362, co. 2, c.c., contrariamente a quanto sostenuto dall'appellata, anche nell'anno 2017 il fatturato vendite del gruppo ha superato il valore complessivo di € 850.000,00, raggiungendo CP_1
l'importo di € 931.324,35, dovendosi tener conto, per le ragioni già sopra illustrate, del fatturato conseguito non solo dalle filiali site in Italia, Germania e Danimarca (euro 794.197,00), ma anche della filiale in Russia, pari all'importo di € 127.127,35 come da doc. 11 “fatturato Europart Russia” prodotto dall'appellante.
Alla luce di quanto sopra, deve, quindi, ritenersi che la proiezione di fatturato di € 850.000,00, operata per l'anno 2011, abbia costituito lo scaglione di riferimento per il riconoscimento del bonus vendite dell'8% non solo per l'anno 2011, ma anche per gli anni successivi, dovendosi applicare, a tale riguardo, quanto previsto dall'art. 2 dell'accordo, secondo cui il contratto era soggetto ad un regime di rinnovo automatico di anno in anno, da intendersi riferito anche alla previsione relativa al fatturato, non avendo le parti dedotto, né documentato, di aver apportato modifiche alle condizioni contrattuali.
Pertanto, essendo pacifico che nell'anno 2019 le filiali del gruppo sino all'esercizio del diritto CP_1
di recesso, non hanno raggiunto il target di fatturato di € 850.000,00, ammontando le vendite alla data del 29/8/2019 alla minor somma di € 506.521,68, deve escludersi il diritto di al CP_1 riconoscimento del bonus vendite dell'8% in relazione a tale annualità.
Alla luce di tutto quanto sopra esposto, il secondo motivo di appello va accolto e, in riforma dell'ordinanza impugnata, va respinta la domanda riconvenzionale proposta da RT
, nei confronti di
[...] Parte_1
Conseguentemente, va condannata al pagamento, in favore di RT Pt_1 [...]
della somma di € 8.384,63 a titolo di corrispettivo delle Parte_1
forniture effettuate dopo il recesso comunicato in data 29/8/2019, oltre interessi moratori ex art. 5 d.lgs.
231/2002 dalla data di scadenza delle singole fatture sino al saldo.
pagina 15 di 19 La riforma in tal senso dell'ordinanza impugnata rende assorbita la questione relativa al mancato computo degli interessi moratori sulle somme dovute a saldo delle fatture, prima di operare la compensazione con il controcredito di . CP_1
3. Con il terzo motivo d'appello, censura l'ordinanza per aver respinto la domanda di Parte_1
risarcimento danni da essa proposta in considerazione del recesso esercitato da CP_1
secondo modalità difformi da quelle contrattualmente previste.
A fondamento della domanda, l'appellante aveva sostenuto in primo grado che non CP_1
aveva rispettato il termine semestrale di preavviso, né la prescritta forma scritta, cagionando ad gravi danni economici, poiché alla data di esercizio del recesso aveva già provveduto Parte_1 all'approvvigionamento dei pezzi di ricambio da fornire alla controparte, merce che era, poi, rimasta invenduta e che, nel tentativo di recuperare almeno in parte le perdite subite, era stata rivenduta a terzi ad un prezzo fortemente ribassato, mentre alcuni articoli, prodotti esclusivamente per erano CP_1
rimasti definitivamente invenduti.
Il Tribunale, nel rilevare l'infondatezza di tale domanda, ha evidenziato come la ricorrente non avesse fornito alcuna prova delle circostanze di fatto sopra dedotte, posto che “il materiale asseritamente rimasto invenduto non è stato descritto né è stato provato che lo stesso effettivamente fosse rimasto invenduto a seguito del recesso della (v. pag. 8 ordinanza impugnata). CP_1
Alla mancata prova dell'esistenza di merce invenduta e della riconducibilità causale della mancata vendita alla condotta di controparte non poteva, poi, sopperirsi tramite una consulenza tecnica d'ufficio, non potendo detto strumento essere utilizzato per sopperire alle carenze probatorie di parte,
“al fine di esonerare la parte dal fornire la prova di quanto assume”. con l'atto d'appello sostiene, in primo luogo, che qualora il Tribunale, in accoglimento Parte_1
della proposta istanza di conversione del rito, avesse disposto il mutamento del rito da sommario in ordinario, “nelle memorie istruttorie ex art. 183, co. 6, c.p.c., la avrebbe potuto precisare le Pt_1 proprie domande anche ampliando il ventaglio di mezzi istruttori a sua disposizione”, “fase istruttoria che si chiede, quindi, sin d'ora di voler concedere”.
Ciò premesso, sostiene l'esponente di aver attuato, nel corso degli anni, una programmazione della merce da approvvigionare in magazzino sulla base di “una previsione annuale di stima degli ordinativi di anno in anno”, effettuata “sulla scorta del fatturato dell'anno precedente”, al fine Controparte_3
di disporre in tempo utile dei pezzi di ricambio da fornire alla , per la cui realizzazione CP_1
l'esponente si rivolgeva ad aziende estere, oppure a terzisti locali. La programmazione del magazzino con largo anticipo assumeva importanza cruciale per sia per garantirsi prezzi Parte_1 concorrenziali sul mercato, sia per l'organizzazione logistica delle importazioni.
pagina 16 di 19 Sostiene, poi, che “a seguito dell'improvviso recesso di avvenuto senza rispettare né termini CP_1 né condizioni previste dall'accordo quadro, per diversi mesi, quindi, gran parte del materiale prodotto dall'appellante e destinato alla convenuta era rimasto in magazzino, posto che l'esponente, per avere ampia disponibilità di prodotti, “orientava i propri ordini sulla base delle schede proiettive inviate da o, comunque, basandosi sulle consuetudini degli acquisti”. CP_1
Poiché la programmazione degli stock di magazzino avveniva normalmente tra i mesi di febbraio e giugno, i prodotti rimasti in giacenza in magazzino hanno generato perdite ed aggravio di costi a carico dell'esponente, pari ad € 147.902,12 come da prospetto prodotto sub doc. 18, importo calcolato
“utilizzando il ricarico medio sulla parte mancante del fatturato minimo contrattualizzato di euro
850.000,00. Se infatti il fatturato complessivo della sino al 29 agosto 2019 è stato di Controparte_3
soli 498.938,72 euro mentre la parte non sviluppata invece di 351.061,28 euro e l'utile lordo medio sulle vendite ammonta al 42,1275% (delta), ne consegue che la cifra corrisponde al mancato guadagno lordo sia proprio quella di euro 147.902,12” (v. doc. 15 atto d'appello).
Difatti, qualora avesse rispettato i termini contrattualmente previsti per l'esercizio del diritto CP_1 di recesso, l'esponente “sarebbe riuscita a riprogrammare la propria stima di approvvigionamento, tanto da non aver in magazzino prodotti giacenti in quantità oltremodo superflua per parecchi mesi e che sono stati successivamente rivenduti a prezzo di costo solo per abbattere il peso del magazzino sul bilancio aziendale” (v. pag. 16 atto d'appello).
L'appellante chiede pertanto, in riforma dell'ordinanza impugnata, di condannare al CP_1 pagamento, in suo favore, dell'importo di € 147.902,12 a titolo di risarcimento del mancato guadagno.
Il motivo è infondato.
Come ben osservato dal Tribunale di Torino, parte appellante non ha fornito alcuna prova delle circostanze di fatto poste a fondamento della domanda risarcitoria.
L'appellante si è limitata a fare generico riferimento alla mancata vendita (ovvero, alla vendita sottocosto) di merce a seguito del recesso comunicato verbalmente da , ma, oltre a non CP_1 aver dedotto specificamente l'entità e la tipologia dei prodotti svenduti o rimasti in magazzino, non ha provato né documentalmente, né in forma orale tali circostanze.
Trattandosi di elementi costitutivi della domanda, gravava sull'odierno appellante l'onere di fornirne in giudizio la prova, che – come già precisato in precedenza - poteva essere introdotta con l'atto introduttivo del giudizio di primo grado, a norma dell'art. 702 bis c.p.c.
A tale specifico riguardo, va ribadita l'inammissibilità, per le ragioni già sopra illustrate nell'esaminare il primo motivo d'appello, del documento n. 18 prodotto da questo giudizio di Controparte_6
appello, contenente un prospetto del mancato guadagno lordo sul fatturato minimo di € 850.000,00, che pagina 17 di 19 è di formazione unilaterale e non è corredato da alcuna documentazione che consenta di comprendere a quali prodotti quelle cifre si riferiscano, a chi e a quali prezzi, asseritamente inferiori a quelli praticati ad , siano stati venduti. RT
Pertanto, la domanda riconvenzionale proposta da deve essere respinta. RT
La domanda restitutoria
A pag. 16 dell'atto di appello, ha affermato che, a seguito della pronuncia dell'ordinanza Parte_1
impugnata, le parti addivenivano ad un accordo transattivo circa le modalità di pagamento, secondo il quale la si impegnava a versare l'importo di euro 46.905,00 mediante piano rateale Pt_1
consistente in n. 6 rate mensili di importo pari ad euro 6.500,00 ed una settima e conclusiva rata di euro
7.905,00, scadente ciascuna il 20 del mese, a decorrere dal 20 aprile 2022, dando successivamente atto che il pagamento era già stato completato in data anteriore alla prima udienza dinanzi a questa Corte.
Di tali importi chiede la restituzione per il caso di accoglimento del presente gravame. Parte_1
Attesa la mancata contestazione di tali circostanze da parte dell'appellata, che alcun rilievo ha formulato riguardo al pagamento delle somme ex adverso dedotte, va, quindi, CP_1
condannata alla restituzione degli importi ricevuti, sui quali trattandosi di indebito ricevuto in buona fede decorreranno gli interessi dalla data della presente pronuncia.
Le spese di giudizio
L'accoglimento dell'appello impone una nuova regolamentazione delle spese del giudizio.
Alla luce dell'esito complessivo del giudizio, che ha visto la prevalente soccombenza di Parte_1
di cui è stata accolta unicamente la domanda di pagamento del saldo delle fatture, mentre è risultata soccombente rispetto alla domanda risarcitoria di valore pari a circa il triplo della domanda riconvenzionale di , le spese del doppio grado di giudizio debbono essere compensate CP_1
tra le parti nella misura della metà, con condanna di a rifonderne alla controparte la Parte_1
restante metà.
In punto quantificazione, si ritiene corretta la liquidazione di dette spese compiuta in primo grado, per l'intero, in complessivi euro 7.795,00 per compensi, oltre rimborso forfettario del 15%, C.P.A., IVA, se dovuta, e successive occorrende.
Le spese del presente grado di giudizio vengono liquidate, avuto riguardo al valore della controversia
(scaglione da euro 52.001,00 a euro 260.000,00), in misura pari ai valori medi previsti dal D.M.
55/2014, come aggiornato dal D.M. 147/2022, per le fasi di studio (euro 2.977,00) e introduttiva (euro
1.911,00) e in misura pari ai minimi per la fase decisionale (euro 2.552,00), limitata alla trattazione di temi e difese già compiutamente sviluppati con gli atti introduttivi, e così, nella misura intera, in complessivi € 7.440,00.
pagina 18 di 19
P. Q. M.
La Corte d'Appello di Torino - Sezione Seconda Civile, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Controparte_7
avverso l'ordinanza n. 2812/2022, pronunciata dal Tribunale di Torino in data 16/03/2022,
[...]
in parziale accoglimento dell'appello ed in riforma dell'ordinanza impugnata, condanna al pagamento, in favore di RT Parte_1
della somma di euro 8.384,63, oltre interessi moratori ex art. 5 d.lgs. 231/2002 dalla
[...]
data di scadenza delle singole fatture al saldo;
respinge la domanda di di pagamento del bonus vendite per l'anno 2019 e RT
conseguentemente condanna alla restituzione in favore di RT [...]
dell'importo di € 46.905,00 versato in adempimento Controparte_7
dell'ordinanza riformata, maggiorata degli interessi legali dalla data della presente pronuncia al saldo;
conferma nel resto l'impugnata ordinanza;
condanna a rifondere ad Controparte_7 RT
la metà delle spese di lite del doppio grado, metà che si liquida, per il primo grado, in euro
[...]
3.897,50 per compensi, oltre rimborso forfettario del 15%, C.P.A.ed IVA, se dovuta, e, per il presente grado, in euro 3.720,00 per compensi, oltre rimborso forfettario del 15%, C.P.A., IVA, se dovuta, e successive occorrende, dichiarandone compensata la restante metà.
Così deciso nella camera di consiglio in data 25/09/2024.
Il Consigliere est. dott.ssa Maria Gabriella Rigoletti Il Presidente
dott. Alfredo Grosso
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