Sentenza 26 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 26/02/2025, n. 196 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 196 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2025 |
Testo completo
Repubblica italiana
In nome del popolo italiano
Corte d'appello di Catanzaro
Sezione terza civile
La Corte d'appello, riunita in camera di consiglio e composta dai dottori
Alberto Nicola Filardo Presidente
Fabrizio Cosentino Consigliere
Anna Maria Torchia Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile n. 1949/2019 del ruolo generale degli affari civili contenziosi, avente a oggetto l'opposizione avverso un decreto ingiuntivo inerente a un contratto di appalto e vertente
TRA
(P.I.: ), Parte_1 P.IVA_1
rappresentata e difesa in giudizio dall'avvocato Giovanni Staglianò
Parte appellante e
(P.I.: ), rappresentata e difesa in giudizio CP_1 P.IVA_2
dall'avvocato Corrado Cosentino
Parte appellata
Conclusioni delle parti
Per la parte appellante: “Voglia la Ecc.ma Corte, contrariis reiectis, in totale riforma della sentenza resa inter partes dal Tribunale di Crotone, rigettate le avverse eccezioni, accogliere la domanda proposta dal
1
come sopra rappresentata, a corrispondere il prezzo della costruzione del capannone in acciaio nella misura di € 91.251,85, oltre interessi come per legge. Ammettere, ove necessario ed opportuno, il giuramento decisorio che sarà formulato dall'appellante”.
Per la parte appellata: “Voglia l'Eccellentissima Corte di Appello adita, disattesa ogni avversa e diversa istanza e difesa, e rigettata nello specifico l'istanza di giuramento decisorio articolata dall'appellante in quanto inammissibile , così provvedere: rigettare l'appello interposto dalla , confermando Parte_1
integralmente la sentenza del Tribunale di Crotone nr. 373/2019 depositata il 20 marzo 2019, con condanna di essa appellante in persona del suo titolare sig. al pagamento delle spese di lite”. Parte_1
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
E MOTIVI DELLA DECISIONE
Il giudizio di primo grado risulta esaurientemente esposto nella sentenza impugnata nei termini che seguono: “Con atto di citazione ritualmente notificato, ha proposto opposizione avverso il CP_1
decreto ingiuntivo n. 804/2017 con cui il Tribunale di Crotone ha ingiunto, in favore di , il Parte_1
pagamento della somma di euro 93.000,00, oltre interessi e spese del monitorio. Ha dedotto l'infondatezza del credito in quanto la pretesa ingiunta si fonderebbe su prestazioni in alcun modo eseguita dall'odierna opposta che non avrebbe ricevuto la merce da cui originano le fatture in atti, stante il rapporto professionale instaurato con soggetto terzo. Si è costituito in giudizio Parte_1
contestando quanto ex adverso dedotto ed evidenziando, in particolare, che il pagamento di due fatture da parte dell'odierno opponente sarebbe di per sé idoneo a ritenere sussistente il rapporto tra le parti. La causa è
2 stata trattenuta in decisione in data odierna, a seguito di discussione orale ex art 281 sexies c.p.c.”.
Con la sentenza n. 373/2019, resa ex art. 281-sexies c.p.c. il
20.3.2019 a definizione del giudizio n. 108/2018 r.g., il Tribunale di
Crotone aveva accolto l'opposizione e, per l'effetto, revocato il decreto ingiuntivo, poiché la parte opposta non aveva dimostrato di avere effettivamente eseguito l'opera oggetto delle fatture poste a fondamento del ricorso monitorio a fronte della contestazione da parte di CP_1
di tale circostanza, e condannato per intero la parte opposta al pagamento delle spese di lite.
La parte appellante in epigrafe ha impugnato la suddetta sentenza deducendo che, al contrario di quanto ritenuto dal tribunale, la pretesa creditoria azionata sarebbe riferita alla fornitura dei materiali, come si sarebbe potuto evincere dalle fatture allegate, non anche all'effettiva realizzazione dell'opera, che, sebbene non contestata da parte di CP_1
ha chiesto di poter provare mediante giuramento decisorio.
[...]
si è costituita in giudizio, argomentando per CP_1
l'infondatezza dell'impugnazione nel merito e per l'inammissibilità dell'istanza istruttoria della parte appellante.
Con l'ordinanza del 4.1.2021 la Corte ha accolto l'istanza dell'appellante di deferimento del giuramento decisorio;
all'udienza del
14.12.2021 la suddetta ordinanza è stata revocata.
All'udienza del 22.10.2024 la causa – assegnata al relatore l'8.6.2023 – è stata trattenuta in decisione, con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e di memorie di replica, come da ordinanza pubblicata e comunicata ai difensori il 24.10.2024, data di inizio della decorrenza dei suddetti termini.
3 L'appello è infondato e dev'essere rigettato per le ragioni di seguito esposte.
Costruzioni in acciaio di ha chiesto al Tribunale Parte_1
di Crotone di ingiungere a il pagamento di € 91.251,85, oltre CP_1
interessi, a fronte dell'esecuzione di alcuni “[…] lavori di costruzione in carpenteria metallica di un impianto di messa in riserva e recupero di rifiuti pericolosi […] già iniziati da altra ditta, denominata “Carpenteria metallica di […], che aveva realizzato le strutture di Parte_2
fondazione (cfr. p. 1 del ricorso per decreto ingiuntivo). ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo CP_1
emesso dal giudice adito, con cui ha contestato l'esecuzione dei lavori da parte di di , specificando che gli Parte_1 Parte_1
stessi sarebbero stati eseguiti da altra impresa e che la struttura in acciaio necessaria sarebbe stata fornita da di Parte_3 Pt_2
[...]
Il Tribunale di Crotone, in accoglimento dell'opposizione, ha revocato il decreto ingiuntivo opposto, giacché nessuna prova era stata fornita da dell'effettiva Parte_1 Parte_1
esecuzione delle opere commissionate.
Secondo l'appellante la decisione sarebbe errata, in quanto l'impresa avrebbe preteso il pagamento dei materiali forniti e non dell'esecuzione dell'opera, come si evincerebbe dalle fatture prodotte in uno al ricorso monitorio.
Le fatture prodotte risultano emesse genericamente per una struttura in acciaio relativa alla costruzione di un impianto di messa in riserva e recupero di rifiuti pericolosi (v. la descrizione dei lavori di ciascuna delle fatture allegate) senza che sia specificato se a fronte della fornitura o della lavorazione e installazione della medesima.
4 Per giunta, nella comparsa di costituzione e risposta, l'opposto ha rappresentato che la società opponente “[…] si era rivolta alla ditta oggi convenuta per l'esecuzione dei lavori” (v. la comparsa di costituzione e risposta nel giudizio di opposizione).
Vista l'esposizione dei fatti addotti a fondamento della domanda di adempimento, e attesa l'equivoca descrizione dei lavori recata dalle fatture, deve ritenersi che, come rilevato dal primo giudice, la pretesa creditoria azionata sia riferita alla realizzazione dei lavori e non alla fornitura di materiali.
Tanto premesso, la pretesa creditoria è infondata.
Per vero, la società opposta, odierna appellante, non ha fornito alcuna prova dell'effettiva realizzazione dei lavori e, quindi, della esecuzione della prestazione di cui pretende il corrispettivo, quantunque la presunta debitrice abbia specificamente contestato la circostanza in parola.
Non ha neppure prima ancora descritto puntualmente le opere asseritamente eseguite, né ha indicato quando la loro realizzazione sarebbe stata avviata e conclusa.
Peraltro, sebbene nel presente giudizio, a fronte dell'iniziale richiesta di giuramento decisorio sulla circostanza de qua, la corte abbia ammesso l'interrogatorio formale dell'amministratore giudiziario della società appellata, l'impresa appellante vi ha rinunciato siccome “[…] la presente avv. Del Vecchio non era amministratore della società al momento dei fatti” (cfr. il verbale dell'udienza del 14.12.2021).
Si conferma, pertanto, la sentenza impugnata.
Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, tenuto conto del valore della controversia, dell'attività defensionale svolta e della complessità della causa, che giustificano l'applicazione dei parametri minimi.
5 Occorre, infine, dare atto che sussistono i presupposti per la maggiorazione del contributo unificato, ove dovuto, ai sensi dell'art. 13, comma I quater, d. P. R. 30 maggio 2002, n. 115.
P.Q.M.
La Corte d'appello di Catanzaro, definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra istanza, eccezione o domanda, così provvede:
- rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
- condanna la parte appellante al pagamento in favore della parte appellata delle spese di lite, liquidate in complessivi € 7.160,00, oltre accessori di legge.
Si dà atto che sussistono i presupposti per la maggiorazione del contributo unificato, ove dovuto, ai sensi dell'art. 13, comma I quater,
d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.
Così deciso a Catanzaro, nella camera di consiglio del 25 febbraio
2025.
Il consigliere estensore Il presidente
Anna Maria Torchia Alberto Nicola Filardo
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