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Sentenza 28 febbraio 2025
Sentenza 28 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 28/02/2025, n. 735 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 735 |
| Data del deposito : | 28 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 9132/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
05 Quinta sezione CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Maria Novella Legnaioli
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 9132/2023 promossa da:
Parte_1
con il patrocinio dell'Avv. ALESSANDRO GIANNELLI elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore
ATTORE
Contro
con il patrocinio di Avv. GIAMPIERO CASSI elettivamente domiciliato Controparte_1
presso lo studio del difensore
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Parte attrice: “Voglia il Tribunale di Firenze: - accertare e/o dichiarare che il pagamento di €
11.000,00 effettuato in data 26.07.2019 con assegno circolare dai sigg. sigg. Parte_2 Parte_3
e quali debitori della Coop. La Traversa, al Sig.
[...] Parte_4 Parte_5 Parte_6
pagina 1 di 22 Sig. , ad estinzione del credito vantato da quest'ultimo nei confronti della Coop. La Controparte_1
Traversa, costituisce atto estintivo del debito pecuniario effettuato con mezzo anomalo di pagamento ex
art. 67 comma I n. 2 L.F.; - per l'effetto, revocare l'indicato pagamento dichiarandone l'inefficacia nei
confronti della massa dei creditori della;
- condannare il Sig. Parte_7 CP_1
(C.F. a pagare alla , in persona del
[...] C.F._1 Parte_7
Commissario Liquidatore Dott. la somma di € 11.000,00, oltre interessi e Controparte_2
rivalutazione monetaria dalla data della domanda al saldo. Con vittoria di spese e compensi legali
comprese spese generali.”.
Parte convenuta: “Piaccia all'Ill.mo Tribunale di Firenze, per le ragioni, i titoli e le causali di cui alla
narrativa della comparsa di costituzione e di cui alle memorie ex art. 171 ter, comma 1, n. 1, n. 2 e n. 3,
C.p.c., del Sig. , nonché di cui agli altri atti e scritti difensivi del Sig. Controparte_1 Controparte_1
medesimo, respinta ogni contraria domanda e/o eccezione: in via preliminare: - dichiarare
l'improcedibilità della domanda di parte attrice per la mancata preventiva instaurazione della
procedura di negoziazione assistita;
nel merito: - Voglia il Tribunale di Firenze Ill.mo, per i motivi
esposti nella comparsa di costituzione e risposta del convenuto Sig. , nonché per le Controparte_1
eccezioni ed i rilievi formulati dal convenuto stesso in detta sua comparsa e nelle proprie memorie ex
art. 171 ter, comma 1, C.p.c., dichiarare inammissibile e, comunque, respingere in quanto infondata la
domanda proposta dalla Controparte_3
nei confronti del Sig. . Con vittoria di spese e competenze del
[...] Controparte_1
giudizio, oltre il rimborso delle spese generali 15% ed oltre CAP e IVA come per legge. In via istruttoria,
…, insiste nelle richieste istruttorie già formulate dallo stesso nella propria memoria ex art. 171, comma
1, n. 2, C.p.c., e poi dallo stesso reiterate, ma non accolte alla prima udienza del 16 Gennaio 2024”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
La (infra anche solo ”) - dichiarata insolvente Parte_1 Parte_1
pagina 2 di 22 con sentenza n. 40 del Tribunale di Firenze del 27.2.2020, a seguito della quale, con decreto del 20.5.2021
n. 149 del Ministero dello Sviluppo Economico, è stata posta in liquidazione coatta amministrativa- ha convenuto in giudizio il Sig. al fine di ottenere la declaratoria di inefficacia del Controparte_1
pagamento di € 11.000,00 effettuato in data 26.7.2019, mediante assegno circolare, dai Sig.ri
[...]
, , e . Pt_2 Parte_3 Parte_4 Parte_5 Parte_6
Con l'atto introduttivo della presente causa, la Cooperativa ha dedotto che:
in data 26.7.2019 il Sig. ha sottoscritto un atto transattivo con la Cooperativa Controparte_1
unitamente ai Sig.ri , Parte_8 Parte_9 Parte_10 Parte_11 Parte_12
, da un lato, nonché insieme ai Sig.ri
[...] Parte_13 Parte_2 Parte_3 Pt_4
ed dall'altro lato;
[...] Parte_5 Parte_6
quale creditore della Cooperativa, il Sig. ha ricevuto, mediante assegno Controparte_1
circolare, il pagamento di € 11.000,00 direttamente da alcuni soggetti parte della già menzionata transazione che erano debitori nei confronti della Cooperativa, ossia dai Sig.ri , Parte_2 Parte_3
ed
[...] Parte_4 Parte_5 Parte_6
il pagamento di € 11.000,00 era effettuato da parte dei debitori della mediante Parte_1
l'utilizzo di denaro dovuto da questi ultimi alla Parte_1
dichiarata l'insolvenza della Cooperativa con sentenza n. 40 del 27.2.2020 del Tribunale di
Firenze, e posta in liquidazione coatta amministrativa con decreto ministeriale del 20.5.2021, la in persona del proprio legale rappresentante, in data 25.1.2023 ha chiesto in via Parte_1
stragiudiziale la restituzione di € 11.000,00 al Sig. . CP_1
A fronte dei predetti fatti, la ha ricostruito e dedotto in diritto che il predetto pagamento del Parte_1
debito della eseguito da terzi, su delegazione del debitore, durante il periodo sospetto ed Parte_1
utilizzando somme dovute a quest'ultimo, costituirebbe mezzo anomalo di pagamento idoneo a ledere la
par condicio creditorum ex art. 67, comma 1, n. 2 L.F.. pagina 3 di 22 Il Sig. , convenuto in giudizio, si è regolarmente costituito e ha dedotto l'inammissibilità Controparte_1
e la non fondatezza della domanda revocatoria avanzata dalla Parte_1
Parte convenuta, nella specie, ha eccepito in primo luogo l'improcedibilità della domanda per la mancata preventiva instaurazione della procedura di negoziazione assistita, nonché la necessità che il Tribunale
disponesse la riunione del giudizio con le procedure iscritte ai numeri R.G. 9135/2023, 8906/2023,
9133/2023, 9134/2023 - Tribunale di Firenze, ossia con le cause esperite dalla verso gli altri Parte_1
soci receduti e creditori della di cui alla transazione del 26.7.2019; Parte_1
ha rilevato altresì l'inammissibilità della domanda per abuso del diritto e/o degli strumenti processuali da parte della stante il frazionamento di plurime azioni giudiziarie verso i soci Parte_1
receduti e creditori della Parte_1
ha eccepito, in via principale, che l'azione revocatoria fallimentare non sarebbe ammissibile, o comunque fondata, poiché parte attrice avrebbe erroneamente chiesto la revoca dei pagamenti invece di richiedere la declaratoria di inefficacia dell'atto transattivo del 26.7.2019 in forza del quale erano stati eseguiti i pagamenti effettuati dalla Cooperativa;
in merito a ciò, ha altresì dedotto che la Cooperativa non avrebbe neppure fornito la prova della sproporzione tra le prestazioni eseguite o le obbligazioni assunte dalla Cooperativa a fronte della transazione, come invece richiesto al primo comma di cui all'art. 67 L.F., deducendo peraltro che l'atto transattivo sarebbe stato altamente vantaggioso per la Cooperativa, considerato che il Sig. CP_1
avrebbe rinunciato al 30% del proprio credito, per come risultava dall'atto di precetto del 9
[...]
maggio 2019;
ha eccepito, inoltre, l'inammissibilità dell'azione revocatoria fallimentare perché sia l'atto transattivo che i pagamenti sarebbero stati realizzati in data 26.7.2019, ossia in epoca non ricadente nel periodo sospetto di cui all'art. 67 comma 1 L.F., rilevando che l'art. 203 L.F. impone che il dies a quo si dovrebbe calcolare a ritroso dalla data del decreto di liquidazione n. 149/2021 del Ministero dello pagina 4 di 22 Sviluppo Economico;
ha eccepito, in via ulteriore, la decadenza e/o la prescrizione dell'azione della Cooperativa perché
esercitata oltre il termine di cui all'art. 69-bis L.F.;
ha dedotto, nel merito, che il pagamento effettuato da parte dei debitori della su Parte_1
delegazione di parte attrice, non sarebbe comunque atto anomalo di pagamento ex art. 67, comma 1, n. 2
L.F., e neppure pagamento di debiti scaduti ed esigibili, posto che gli stessi sarebbero invero debiti sorti
“contestualmente” alla transazione;
ha contestato, infine, la sussistenza dell'elemento soggettivo della scientia decoctionis,
sostenendo che dall'ultimo bilancio della al 31.12.2017 non potesse desumersi la crisi Parte_1
economica della a tale scopo allegando anche copie del rapporto patrimoniale effettuato da Parte_1
parte di società investigativa in data 10.6.2019, con allegate visure catastali sugli immobili di parte attrice.
In data 16 gennaio 2024, in seguito allo scambio di memorie ex art. 171 ter c.p.c., si teneva la prima udienza ove – rigettata l'eccezione di improcedibilità della domanda per mancato esperimento della procedura di negoziazione assistita, e disattesa l'istanza di riunione sollevata da parte convenuta - non veniva ammessa la prova testimoniale richiesta dal convenuto , poiché vertente su circostanze non CP_1
contestate.
Successivamente, senza procedere ad attività istruttoria, veniva fissata udienza di invio della causa in decisione, con concessione di termini per la precisazione delle conclusioni, deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
Istruita documentalmente, all'udienza del 10 dicembre 2024 la causa veniva trattenuta in decisione.
*
La domanda attorea è fondata e deve essere accolta per le seguenti motivazioni.
pagina 5 di 22 Risulta provato e suffragato da riscontro documentale, oltre che in applicazione del principio di non contestazione, che:
tra sette soci della Cooperativa ( , Parte_9 Controparte_1 Parte_10 Parte_8
, in seguito per brevità,
[...] Parte_11 Parte_13 Parte_12
congiuntamente, come “Gruppo Soci”) e la Cooperativa fosse sorto un contenzioso dovuto alla restituzione degli importi versati in anticipo dal Gruppo Soci a fronte del recesso esercitato in virtù della sopravvenuta impossibilità di realizzazione di immobili da parte della Parte_1
le persone fisiche del Gruppo Soci, tra cui parte convenuta, avevano agito in via monitoria nei confronti della per ottenere la restituzione di quanto versato, ottenendo decreti di Parte_1
ingiunzione di pagamento a danno dell'attrice immediatamente esecutivi (nella specie, risultano prodotti i decreti ingiuntivi nn. 7810/2013- R.G. 18968 Trib. Firenze, n. 3156/2015 – R.G. 7541/2015 Trib.
Firenze, n. 7811/2013 – R.G. 18696/2013 Trib. Firenze, n. 5349/2016 – R.G. 14475/2016 Trib. Firenze,
n. 6241/2016 – R.G. 14476/2016 Trib. Firenze, n. 5348/2016 – R.G. 14474/2016 Trib. Firenze, n.
6243/2016 – R.G. 14477/2016 Trib. Firenze, docc.
4-10 parte convenuta);
la Cooperativa, a cui erano rivolte le domande restitutorie da parte del ha CP_4
autonomamente agito in giudizio nei confronti dei proprietari dei terreni su cui avrebbero dovuto essere realizzati gli immobili per il Gruppo Soci, ossia nei confronti dei Sig.ri Parte_2 Parte_3
(di seguito per brevità, congiuntamente, come “Gruppo Parte_4 Parte_5 Parte_6
Proprietari RR”), deducendo che questi fossero responsabili del mancato positivo realizzo delle operazioni immobiliari;
la causa tra la ed il Gruppo Proprietari RR (R.G. 3031/2015 Trib. Livorno) Parte_1
veniva definita in primo grado con sentenza n. 1508/2016 (doc. 21 fascicolo di parte convenuta), con cui i secondi venivano condannati a corrispondere l'importo in linea capitale di € 558.228,40 (€ 258.228,40
in solido tra i Sig.ri ed nonché € 300.000,00 a carico di Parte_2 Parte_3 Parte_4
pagina 6 di 22 e;
Parte_5 Pt_6
i decreti ingiuntivi ottenuti dal venivano dichiarati definitivamente esecutivi ex art. CP_4
647 c.p.c. (docc. 11-17 parte convenuta);
a fronte dei decreti ingiuntivi immediatamente esecutivi, il tra cui il Sig. , CP_4 CP_1
notificava alla Cooperativa atto di pignoramento presso terzi in data 9 e 14 febbraio 2017 (doc. 18 parte convenuta) per aggredire il credito vantato dalla Cooperativa verso i Sig.ri e a Pt_2 Parte_3
fronte della sentenza del Tribunale di Livorno R.G. 3031/2015;
alcuni soci del Gruppo Soci, tra cui parte convenuta, (nella specie oltre al Sig. Controparte_1
anche il Sig. iscrivevano ipoteca su alcuni immobili di proprietà della (docc. Parte_9 Parte_1
19-20 parte convenuta);
il Gruppo Proprietari RR proponeva appello avverso la sentenza del Tribunale di Livorno del
14.12.2016 R.G. 1508/2016 la cui esecutività veniva sospesa dalla Corte di Appello di Firenze (giudizio
R.G. 472/2017, doc. 22 parte convenuta), con effetto di paralizzare altresì la procedura di pignoramento presso terzi esperita dal nei confronti dei Sigg.ri e per € 265.112,00 CP_4 Pt_2 Parte_3
(R.G. 742/2017 Trib. Firenze);
nel corso del maggio 2019, ciascuna persona del Gruppo Soci – tra cui il Sig. - provvedeva CP_1
a rinnovare la notifica alla Cooperativa di atti di precetto al fine di ottenere il pagamento dei crediti da essi vantati e non ancora compiutamente riscossi in virtù dei precedenti titoli esecutivi ottenuti (docc. 23-
29 fascicolo di parte convenuta);
il credito del Gruppo Soci, complessivamente, all'epoca della sottoscrizione dell'atto transattivo del 2019 ammontava ad un importo superiore a € 265.000,00, e nella specie, il credito vantato dal Sig.
, alla data del precetto del 9 maggio 2019, risultava pari ad € 14.430,73 (doc. 24 parte Controparte_1
convenuta);
pagina 7 di 22 nelle more delle varie iniziative giudiziarie, le varie parti decidevano di comporre in via transattiva ogni questione e contenzioso nel contratto di transazione plurilaterale sottoscritto in data
26.7.2019;
all'art. 1 del contratto di transazione, a saldo e stralcio di ogni controversia pendente, il Gruppo
Proprietari RR offriva alla Cooperativa, che accettava, il pagamento dell'importo di € 287.000,00,
mentre, contestualmente, la Cooperativa offriva il pagamento al Gruppo Soci, che accettava, dell'importo di 142.000,00 euro;
stante gli incrociati rapporti di dare/avere, il Gruppo Proprietari RR ha corrisposto € 142.000
al Gruppo Soci su delega della Cooperativa (sottraendo € 142.000,00 all'importo di € 287.000,00 da essi dovuto alla Cooperativa) corrispondendo a ciascun socio una quota parte dei € 142.000,00, di cui €
11.000,00 al Sig. (art. 2 contratto di transazione); Controparte_1
con sentenza n. 40 del 27.2.2020 la Cooperativa veniva dichiarata insolvente ed in data 20.5.2021
veniva emesso il decreto n. 149 del Ministero dello Sviluppo Economico che poneva la in Parte_1
liquidazione coatta amministrativa.
A fronte dei suddetti fatti, occorre procedere alla disamina della domanda come formulata dalla attrice. Parte_1
La Cooperativa, come esposto, agisce in questa sede per la revocatoria fallimentare del pagamento di €
11.000,00 ricevuto dal Sig. , deducendo che, nell'operazione esposta, sarebbe palese l'esecuzione CP_1
di un pagamento, durante il periodo sospetto, di un debito della da parte dei debitori Parte_1
dell'attrice mediante delegazione di pagamento, mezzo di pagamento anormale e sussumibile nella fattispecie di cui all'art. 67, comma 1, n. 2) L.F.
Norma, quest'ultima, pacificamente applicabile alle società sottoposte a liquidazione coatta amministrativa, stante il disposto di cui all'art. 203 L.F..
pagina 8 di 22 Le reiterate deduzioni formulate dalla difesa del Sig. in relazione alla diversa fattispecie di cui CP_1
all'art. 67, comma 1 n. 1) L.F. non risultano conferenti, in quanto hanno ad oggetto una fattispecie ed una norma non azionata da parte della Parte_1
La norma di riferimento, per cui la Cooperativa agisce, è infatti solo e soltanto quella di cui all'art. 67,
comma 1, n. 2) L.F., con la quale si può chiedere (provandone i presupposti fondanti) la revocatoria di
“atti estintivi di debiti pecuniari scaduti ed esigibili”, tra cui i pagamenti effettuati con mezzi diversi dal denaro o con altri mezzi ritenuti anormali.
Diversa è la fattispecie (e i presupposti) di cui alla lettera 1) del primo comma dell'art. 67 L.F. con la quale si agisce invero per la revoca di “atti a titolo oneroso compiuti nell'anno anteriore alla
dichiarazione di fallimento, in cui le prestazioni eseguite o le obbligazioni assunte dal fallito sorpassano
di oltre un quarto ciò che a lui è stato dato o promesso”.
Dal dato letterale dell'art. 67 comma 1, n. 2) L.F. si ricava indubitabilmente che parte attrice può chiedere la revoca degli atti estintivi di debiti pecuniari scaduti ed esigibili effettuati con modalità o mezzi anormali, senza imporre la necessaria o doverosa richiesta di revocatoria avverso il titolo in forza del quale gli atti estintivi dell'obbligazione pecuniaria sono realizzati.
In senso contrario, si svuoterebbe la portata applicativa e l'utilità pratica della disposizione di cui all'art. 67, comma 1 n. 2) L.F., in quanto si arriverebbe a chiedere la revocatoria di ciò che invero non è “atto
estintivo di debito” pecuniario, eliminando la fattispecie normativa, invero tipizzata dal legislatore.
Le eccezioni di parte convenuta secondo cui parte attrice avrebbe dovuto impugnare il rapporto contrattuale transattivo invece che l'atto estintivo dell'obbligazione pecuniaria, nonché provare lo
“squilibrio” tra le prestazioni eseguite o le obbligazioni assunte con la transazione (ed anche le correlate deduzioni per cui la transazione a monte dei pagamenti sarebbe stata “vantaggiosa” per la Cooperativa)
non colgono dunque nel segno e risultano pertanto non conferenti ed estranee al thema decidendum, e come tali inammissibili.
pagina 9 di 22 Sgomberato il campo da tali eccezioni, ricondotto l'oggetto della domanda formulata da parte attrice nell'azione revocatoria di cui all'art. 67, comma 1, n. 2) L.F., occorre altresì disattendere ancora le eccezioni preliminari di parte convenuta in punto di procedibilità della domanda ed inammissibilità della pretesa per abuso del diritto e/o degli strumenti processuali.
Entrambe le eccezioni non risultano fondate.
Deve confermarsi, anzitutto, che l'azione revocatoria fallimentare non è prevista fra le procedure per cui
è sancito l'obbligo di negoziazione assistita, non essendo condizione di procedibilità di una domanda,
come quella revocatoria, volta alla dichiarazione di inefficacia di atti. Con la domanda revocatoria fallimentare, infatti, l'attore non agisce per ottenere l'esecuzione di un pagamento, bensì per la reintegrazione del patrimonio del fallito: l'effetto restitutorio (di un bene o di una somma) discende solo in caso di accoglimento della domanda di revocatoria ed è da ritenersi compreso nel petitum originario
(Cass. Civ. 3.7.2015, n. 13767).
Parimenti infondata è l'eccezione di inammissibilità della pretesa per abuso del diritto/degli strumenti processuali, considerato che dai fatti dedotti e provati in giudizio non è emerso che la abbia Parte_1
agito verso il Sig. frazionando il credito in plurime azioni giudiziarie, bensì– del tutto lecitamente- CP_1
abbia agito in separati giudizi verso gli altri soci receduti, per importi e somme diverse da quelle richieste a parte convenuta, per le quali non sussisteva vincolo di solidarietà.
Posta l'infondatezza delle menzionate eccezioni, in relazione al presupposto oggettivo della domanda della attrice, occorre valutare se il pagamento di cui si chiede l'inefficacia - non contestato Parte_1
nel suo importo di € 11.000,00 - possa considerarsi atto estintivo di debiti pecuniari scaduti ed esigibili non effettuato con danaro o con altri mezzi normali di pagamento, e se esso sia compiuto nell'anno anteriore alla dichiarazione di fallimento.
I presupposti ed i fatti costitutivi della domanda della Cooperativa sono:
i) l'esistenza di un debito scaduto ed esigibile della Cooperativa verso il Sig. ; Controparte_1 pagina 10 di 22 ii) il pagamento del debito verso il Sig. da parte della Cooperativa (o con Controparte_1
denaro della Cooperativa o con denaro dovuto alla mediante mezzo anomalo di Parte_1
pagamento, nell'arco del periodo sospetto di cui al 67, comma 1, n. 2 L.F..
Entrambi i presupposti sono presenti nel caso di specie.
È circostanza emersa in modo pacifico che il Sig. fosse creditore della sono state CP_1 Parte_1
prodotte in giudizio le copie del decreto ingiuntivo immediatamente esecutivo n. 7811/2013 ottenuto dal
Sig. (doc. 5 fascicolo di parte convenuta) nonché del correlato decreto di esecutorietà ex art. 647 CP_1
c.p.c. del 3.3.2017 (doc. 12 fascicolo di parte convenuta), che provano l'esistenza dell'esigibilità del credito di parte convenuta verso la in epoca anteriore alla transazione del 26.7.2019. Parte_1
Vi è la prova, nella specie, che alla data del 9 maggio 2019, ossia in epoca di poco anteriore alla sottoscrizione della transazione del 26.7.2019, il Sig. fosse creditore della Controparte_1 Parte_1
di un importo totale pari ad € 14.430,73, come da somma oggetto di atto di precetto (doc. 24 fascicolo di parte convenuta).
Tale debito (unito a quello verso le altre persone del Gruppo Soci) rientra nelle premesse della transazione del 26.7.2019, come causa della transazione stessa, ove tutte le parti– unitamente al Gruppo Proprietari
RR – raggiungono un accordo transattivo “a saldo e stralcio” delle rispettive ragioni.
La natura conservativa della transazione (c.d. natura semplice, o “a saldo e stralcio”) emerge inequivocabilmente dall'ermeneutica letterale dell'accordo prodotto in giudizio ove non vi è alcuna esplicitazione della portata novativa della transazione, ma piuttosto vi è l'enunciazione del raggiungimento di accordi “a saldo e stralcio”.
Come affermato anche da costante giurisprudenza di legittimità (Cass. Civ. n. 12876/2015, Cass. Civ. n.
15444/2011, Cass. Civ. 13717/2006 e Cass. Civ. 1690/2006), l'accordo transattivo a saldo e stralcio non costituisce una transazione novativa poiché, in esso, le parti si limitano a convenire una diversa entità del debito e nuovi termini e modalità di pagamento dello stesso rapporto preesistente e che quest'ultimo pagina 11 di 22 rivive nel caso di mancato rispetto delle nuove condizioni concordata a saldo stralcio.
Così considerata la natura dell'atto transattivo oggetto di causa, e provata l'anteriorità del credito, risulta raggiunta la prova che l'obbligazione pecuniaria della Cooperativa verso il Sig. avesse ad oggetto CP_1
un debito scaduto ed esigibile, contrariamente alla prospettazione di parte convenuta a mente della quale il debito della Cooperativa sarebbe sorto “contestualmente” alla transazione, eccezione peraltro contraddittoria rispetto a quanto dalla stessa dedotto ed allegato.
Ciò argomentato, risulta altresì provato e non contestato che il credito del Sig. sia stato estinto CP_1
mediante il pagamento di € 11.000,00 eseguito, su delegazione della dal Gruppo Proprietari Parte_1
RR, il quale – invece di corrispondere direttamente alla Cooperativa l'importo totale del proprio debito di € 287.000,00 – corrisponde parte del denaro dovuto alla Cooperativa in favore del Gruppo Soci,
detraendolo dal quantum dovuto a parte attrice, su delega di quest'ultima.
La triangolazione operata configura pacificamente e con ogni evidenza una delegazione solvendi causa
ex art. 1269 c.c.
Nella fattispecie oggetto della presente domanda, i pagamenti eseguiti dal Gruppo Proprietari RR nei confronti del Gruppo Soci (ossia il pagamento di € 142.000,00 di cui agli artt. 1 e 2 della transazione)
sono stati eseguiti per conto della Cooperativa mediante delegatio solvendi con importi suddivisi pro-
quota tra tutte le persone del Gruppo Soci, tra cui il Sig. che, in tale contesto ha ottenuto la somma CP_1
di € 11.000,00 a fronte del suo credito di € 14.430,73 di cui all'atto di precetto del 9.5.2019.
La configurazione di una delegazione di pagamento -pacifica tra le parti - è rinvenibile in modo univoco anche dal dato letterale della transazione, laddove viene stabilito all'art. 2 che i € 142.000,00 sono corrisposti, in luogo e per conto della che “autorizza” il Gruppo Proprietari Parte_1
RR (debitori della Cooperativa per € 287.000,00) ad effettuare il pagamento direttamente al Gruppo
Soci (creditori della Cooperativa).
Tali circostanze forniscono indubitabilmente la prova del fatto costitutivo del diritto azionato in giudizio, pagina 12 di 22 e degli importi azionati, rispetto al quale opera il principio di non contestazione.
Ora, quanto al presupposto temporale, nel caso concreto non può porsi in dubbio che il pagamento delegato dalla Cooperativa in oggetto sia stato eseguito in data 26.7.2019, ossia durante il periodo sospetto richiesto dalla fattispecie, fatto pacifico.
Ciò posto, le eccezioni di controparte in punto di calcolo del dies a quo e di decadenza/prescrizione dell'azione revocatoria non possono trovare accoglimento.
Sulla questione del periodo sospetto in ambito di liquidazione coatta amministrativa la giurisprudenza è
ormai consolidata (si veda di recente Cass. Civ. 13.7.2018 n. 18728), anche in virtù della ratio illustrata dalle Sezioni Unite del 28.2.2017 - sentenza n. 5054 - in cui è stato espresso il principio a mente del quale nelle procedure concorsuali di liquidazione coatta amministrativa ed amministrazione straordinaria il decorso del periodo sospetto deve calcolarsi a ritroso dalla dichiarazione di insolvenza della società,
qualora preceda il decreto ministeriale di liquidazione “giacché, diversamente opinando, l'esito delle
azioni revocatorie riuscirebbe compromesso dal ritardo nell'emanazione di un provvedimento
amministrativo, in una situazione non più di sospetta, ma di già accertata insolvenza”.
Il principio enunciato si conforma ad un orientamento di legittimità già espresso in passato, secondo cui
"in tema di azione revocatoria fallimentare esercitata nell'ambito dell'amministrazione straordinaria
delle grandi imprese in crisi, quale disciplinata dal D.L. 30 gennaio 1979, n. 26, convertito in L. 3 marzo
1979, n. 95, la decorrenza del periodo sospetto coincide con la data della sentenza dichiarativa dello
stato di insolvenza e non con quella, successiva, del D.M. che apre la procedura, in quanto il principio
stabilito dalla L.Fall., art. 203, per la liquidazione coatta amministrativa e richiamato dalla predetta L.
n. 95 del 1995, art. 1, - secondo cui si deve avere riguardo alla data del provvedimento che ordina la
liquidazione - non innova sul punto della decorrenza del periodo sospetto, la cui individuazione si deve
perciò connettere al momento significativo posto dalla legge fallimentare a base dell'azione, cioè alla
dichiarazione di insolvenza" (Cass. n. 9177 del 2008).
pagina 13 di 22 Tale orientamento era stato poi innovato da Cass. n. 803 del 2016, a mente della quale "nell'ipotesi in cui
l'accertamento dello stato di insolvenza preceda l'emanazione del decreto ministeriale di apertura della
procedura, il termine dal quale calcolare a ritroso il periodo sospetto decorre dalla data della sentenza
e non da quella di emissione del provvedimento amministrativo", invece nell'ipotesi in cui "l'apertura
della procedura precede l'accertamento giudiziale dell'insolvenza, detto accertamento va compiuto con
riguardo al momento di emissione del provvedimento amministrativo: ne consegue che (...) in tale ipotesi
il periodo sospetto va fatto decorrere (a ritroso) dalla data del provvedimento non già in ragione del
disposto dell'art. 203, ma perché è a detta data che la sentenza riferisce l'insolvenza (cfr. Cass. n.
14012/02” (lo stesso indirizzo è stato ribadito da Cass. n. 6042 del 2016).
Ciò che rileva, quindi, è il primo momento in cui viene accertata l'insolvenza, tanto che anche nell'ipotesi in cui il provvedimento amministrativo preceda la sentenza, quest'ultima accerta lo stato di insolvenza ai sensi dell'art. 202 con riferimento alla data di tale provvedimento.
E la regola non risulta mutata nel codice della crisi i cui articoli 297 e 298 riproducono sul punto il contenuto degli artt. 195 e 202 della legge fallimentare.
Facendo applicazione dei suddetti principi, pertanto, deve ritenersi che il dies a quo da cui calcolare a ritroso il periodo sospetto, nel caso di specie, debba essere rinvenuto nella data della sentenza dichiarativa dell'insolvenza della del 27.2.2020, atteso che la stessa ha preceduto il decreto ministeriale Parte_1
di messa in liquidazione coatta amministrativa.
Parimenti infondata la deduzione in punto di decadenza/prescrizione dell'azione ex art. 69 bis L.F.
In tema di liquidazione coatta amministrativa, il termine di prescrizione dell'azione revocatoria decorre dalla data della dichiarazione giudiziale dello stato d'insolvenza solo quando tale pronuncia segua il decreto di liquidazione e nomina del commissario liquidatore, mentre decorre dalla data di nomina di detto commissario se la dichiarazione dello stato d'insolvenza (come in questo caso) è precedente, in quanto l'unico soggetto comunque legittimato attivo all'esercizio della azione è solo il commissario pagina 14 di 22 liquidatore (ex pluribus, Cass. Civ., sez. I, 24/07/2007, n. 16383) e quindi solo da tale momento, a norma dell'art. 2935 cod.civ., il diritto può essere fatto valere (Cass.13244/2011; Cass. 6042/2016).
Le eccezioni contrarie di parte convenuta, pertanto, non possono trovare accoglimento.
Acquisita certezza sulla sussistenza oggettiva dell'operazione di delegazione di pagamento di un debito pecuniario scaduto ed esigibile, e del dato temporale, l'attenzione deve essere inevitabilmente portata sul mezzo utilizzato tra le parti in detto periodo per estinguere le obbligazioni di pagamento dei debiti.
In ambito fallimentare, gli atti estintivi di debiti del fallito mediante delegazione di pagamento,
allorquando effettuati nel periodo sospetto, risultano revocabili ex art. 67 L.F., attesa l'estinzione mediante un mezzo di pagamento ritenuto anomalo.
Recenti approdi di legittimità confermano sistematicamente il filone ermeneutico di revocabilità
fallimentare del pagamento di debiti del fallito ex art 67 L.F. quando il pagamento sia stato effettuato da un terzo, purché questi abbia pagato il debito con danaro dell'imprenditore poi fallito, ovvero con denaro proprio, sempre che, dopo aver pagato, abbia esercitato azione di rivalsa prima dell'apertura del fallimento (Cass. Civ. sez I, 30.6.2020 n. 13165).
Nel caso di specie, è provato che il Gruppo Proprietari RR, delegato, ha effettuato l'operazione di delegazione di pagamento a beneficio del Gruppo e del Sig. ) utilizzando denaro che spettava CP_4 CP_1
alla verso la quale era infatti obbligata a corrispondere l'importo di € 287.000,00. Parte_1
Secondo la giurisprudenza maggioritaria è revocabile il pagamento del terzo che sia debitore del fallito,
se eseguito con denaro a questi dovuto, essendo il solvens obbligato verso il debitore (successivamente fallito) e valendo il suo pagamento ad estinguere entrambi i debiti (si veda anche Cass., 23 dicembre
2015, n. 25928; Cass., 20 dicembre 2012, n. 23652).
La soggezione alla revocatoria è giustificata laddove il terzo esegua la prestazione con denaro del fallito,
o con denaro ad esso dovuto, perché così facendo incide negativamente sul patrimonio del fallito,
pagina 15 di 22 minando la par condicio creditorum.
Posto che il delegato estingue un debito del fallito, il pagamento al creditore può essere assoggettato a revocatoria e l'utilizzo della delegazione da parte della società – per estinguere un suo debito – è ritenuto pacificamente un mezzo anormale ai sensi dell'art. 67 comma 1 n. 2 (ex pluribus Cass., 4 marzo 2021,
n. 5890; Cass., 15 luglio 2011, n.15691; Cass., 17 gennaio 2003, n.649; Cass., 19 luglio 2000, n. 9479;
Cass., 19 luglio 1980, n.4745).
Nei predetti casi, come nel presente, siamo infatti dinanzi a fattispecie in cui la triangolazione si compie antecedentemente alla dichiarazione di fallimento del delegante, configurando una operazione satisfattoria inusuale ed anomala.
Da un lato, infatti, deve sottolinearsi che mezzi normali, oltre al denaro, sono solo quelli comunemente accettati in commercio: assegni circolari e bancari o titoli di credito equivalenti. Dall'altro deve osservarsi che nella delegazione il denaro non entra in funzione quale strumento di diretta soluzione,
bensì in via indiretta quale effetto finale di altre forme negoziali. L'anormalità deve essere, dunque,
individuata nella complessità del meccanismo satisfattorio, estraneo alle comuni relazioni commerciali
(principio fermo della giurisprudenza di legittimità già da Cass. Civ.
9.12.1980 n. 6358).
Le pronunce richiamate dal convenuto (Cass. Civ., Sez. I, 20 Ottobre 2015, n. 21272 ; Cass. Civ., Sez. I,
17 Dicembre 2021, n. 40681), nella quali era stata escluso che la delegazione di pagamento configurasse mezzo anomalo di pagamento, riguardavano fattispecie particolari ben diverse da quella in oggetto. In
particolare quanto a Cass. Civ., Sez. I, 20 Ottobre 2015, n. 21272, si trattava di fattispecie del tutto peculiare: quella cioè di una vendita di un complesso immobiliare nella sede esecutiva, con correlata estinzione della procedura di esecuzione immobiliare promossa sul complesso alienato e utilizzazione del prezzo, da parte del notaio rogante l'atto di compravendita, per pagare i creditori intervenuti nella procedura stessa (come osservato da Cass. Civ., Sez. VI, 7 Luglio 2022, n. 21585); inoltre il pagamento di debiti ipotecari da parte del terzo con il denaro ricavato dalla vendita del bene immobile ipotecato, non pagina 16 di 22 viola la par condicio creditorum essendo tale ricavato destinato alla soddisfazione dei crediti garantiti dall'ipoteca sul bene.
Quanto a Cass. Civ., Sez. I, 17 Dicembre 2021, n. 40681, la fattispecie riguardava un pagamento diretto da parte del committente in favore del subappaltatore che poteva ritenersi non anomalo sulla base del contesto normativo regolante i complessi rapporti esistenti fra stazione appaltante, consorzio aggiudicatario, consorziata affidataria dei lavori e subappaltatore.
Ritenuto pertanto sussistente, nel caso di specie, il ricorso ad un mezzo anomalo di pagamento, è integrata l'ipotesi di cui all'art. 67 c. 1 n. 2 L.F. con conseguente revocabilità dei relativi atti, salva la dimostrazione da parte dell'accipiens di non essere stato a conoscenza dello stato di insolvenza del debitore.
Facendo applicazione dei principi che presiedono alla ripartizione dell'onere della prova, poiché per tale anomala forma di pagamento la conoscenza dello stato di insolvenza si deve presumere, spettava al delegatario dover dimostrare di non essere stato concretamente a conoscenza di tale stato di insolvenza della Parte_1
Tale prova però non è stata fornita da parte del Sig. non potendosi desumere tale ignoranza dalla CP_1
semplice allegazione del bilancio di esercizio al 31.12.2017 (doc. 30 parte convenuta) nonché dal report
investigativo (e allegate visure catastali) prodotto dal Sig. sub docc. 31 e 32. CP_1
La norma fallimentare impone all'accipiens di provare di non aver avuto conoscenza effettiva dello stato di insolvenza della società, e non di provare la mera non conoscibilità dell'insolvenza, assumendo rilievo la concreta situazione psicologica della parte al momento dell'atto impugnato.
L'oggetto della prova è costituito, secondo parametri oggettivi riconoscibili da un soggetto di media diligenza ed avvedutezza, da una concreta situazione psicologica (di ignoranza effettiva) dello stato di decozione.
Proprio in ragione dell'evidente difficoltà di provare uno stato interiore, si ritiene ammissibile il ricorso pagina 17 di 22 alle presunzioni al fine di provare la inscientia decoctionis, purché esse siano gravi, precise e concordanti e che queste siano tali da far presumere l'effettiva non conoscenza dello stato di dissesto dell'imprenditore fallito da parte del terzo.
Orbene la produzione del bilancio di cui al doc. 30 di parte convenuta nonché l'indagine sul patrimonio della Cooperativa e la visura catastale (doc. 31-32 di parte convenuta), non forniscono elementi presuntivi precisi, gravi e concordanti tali da far ritenere che il Sig. non conoscesse lo stato di CP_1
decozione ed insolvenza della soprattutto in quanto i relativi dati devono essere parametrati Parte_1
e interpretati in sincronia con gli altri fatti provati e coi documenti prodotti in giudizio, dai quali si è
invero indotti a ritenere che fosse sussistente, nel Sig. , conoscenza effettiva dello stato di CP_1
insolvenza della Cooperativa.
Nella casistica giurisprudenziale, infatti, vi sono categorie di fatti e/o circostanze che assumono rilevanza primaria quali indici della situazione di decozione in cui versava il debitore al momento del pagamento:
l'esistenza di plurime procedure esecutive pendenti nei confronti del debitore, reiterata levata di protesti contro il medesimo, bilanci dai quali emerga una situazione di crisi patrimoniale, notizie diffuse a mezzo stampa etc. Secondo la giurisprudenza, peraltro, sono inoltre indizi utili ai fini della prova della scientia
decoctionis, e che permettono di giungere ad una prova diretta della stessa, il fatto che lo stesso convenuto in revocatoria abbia levato pignoramenti, o abbia proposto azioni giudiziarie di recupero del credito nei confronti del fallito (in luogo di molte, Cass. Sez. 1, 8 maggio 2008 11483).
Tali indizi sono emersi in modo evidente dalle prove prodotte in giudizio.
Nel caso di specie, in particolare, è provato che il Sig. abbia agito in giudizio in via monitoria nei CP_1
confronti della Cooperativa, ed abbia ottenuto dal Tribunale di Firenze il decreto ingiuntivo immediatamente esecutivo n. 7811/2013, reso definitivamente esecutivo ex art. 647 c.p.c. in data 3 marzo
2017.
Vi è peraltro la prova che il Sig. , abbia per di più iscritto ipoteca in data 3.8.2015 su immobili di CP_1
pagina 18 di 22 proprietà della Parte_1
In via ulteriore, è provato anche che lo stesso, unitamente alle altre persone del Gruppo Soci, considerata l'insolvenza e la persistente morosità della Cooperativa non adempiente, abbia proceduto nel 2017 con azione esecutiva di pignoramento presso terzi (doc. 18 parte convenuta).
Per di più, persistendo la morosità ed il credito, è certo che in data 9 maggio 2019 il Sig. abbia CP_1
notificato alla Cooperativa nuovo atto di precetto per ottenere il pagamento del proprio credito rimasto ancora insoddisfatto dopo molti anni.
Mal si conciliano con tali circostanze, suffragate documentalmente, le deduzioni di parte convenuta a mente della quale il Sig. sarebbe stato invero consapevole dello stato di normalità finanziaria ed CP_1
economica della Parte_1
La circostanza che la non operasse in una situazione di normalità imprenditoriale e non Parte_1
potesse far fronte regolarmente alle proprie obbligazioni, anche di esiguo valore (come poi riconosciuto nella sentenza dichiarativa dell'insolvenza), sembra peraltro già emergere proprio dallo stesso bilancio di esercizio allegato da parte convenuta, peraltro relativo all'esercizio 2017, ben antecedente alla data del pagamento.
In esso, infatti, piuttosto che evidenziare in modo semplicistico il dato contabile del patrimonio netto
(senz'altro rilevante), si deve invero porre l'attenzione su ben altri elementi, quali il valore pari a zero
(da ben due esercizi) della voce “ricavi delle vendite e delle prestazioni”, ossia una assenza costante di fatturato, sintomo di un immobilismo economico preoccupante laddove letto alla luce del critico rapporto tra i debiti iscritti al passivo dello stato patrimoniale, crescenti rispetto all'esercizio precedente, e il patrimonio netto, che depongono per la sussistenza di un indice di inadeguatezza patrimoniale.
D'altra parte, la conoscenza dello stato di insolvenza, la si può dedurre positivamente anche dall'uso di un mezzo anormale di pagamento, denotante una palese crisi di liquidità della Cooperativa, che deve presumersi nota al Sig. proprio per aver accettato il pagamento da parte del delegato. CP_1 pagina 19 di 22 L'impiego di una triangolazione, in luogo di un semplice rapporto diretto tra debitore e creditore, fa pensare a una situazione patologica attestante una crisi di liquidità. In altre parole, la circostanza che,
essendo la Cooperativa già morosa ed inadempiente da anni, le parti avessero fatto ricorso ad un atto di pagamento anomalo - quale quello della delegazione di pagamento- incide come elemento sintomatico,
percepibile dall'accipiens, della conoscenza dell'intercorrendo dissesto del debitore. A conferma della conoscenza della mancanza di liquidità e dello stato di insolvenza, depone peraltro la rinuncia (seppur in ambito transattivo) ad un importo del 30% del credito vantato, considerata l'esecutività del titolo di credito vantato dal Sig. . CP_1
Alla luce dei suddetti fatti, l'allegazione investigativa prodotta da parte convenuta (docc. 31-32 parte convenuta), se contestualizzata nel periodo in cui è stata eseguita, ossia quando la era ancora Parte_1
inadempiente da due anni, sembra invero fornire elementi presuntivi che il Sig. , edotto del critico CP_1
stato di dissesto della Cooperativa, dopo aver appena notificato un atto di precetto in rinnovazione (prima della transazione), intendesse invero, anche logicamente, verificare quali beni poter eventualmente aggredire.
Peraltro, non si ritiene comunque che da tali documenti il Sig. potesse ricavare informazioni a CP_1
negazione della già nota e sussistente insolvenza, trattandosi, in un caso, di un report informativo volto a sondare i beni mobili registrati della Cooperativa, le utenze telefoniche, e l'esistenza di protesti e pregiudizievoli, e, nell'altro caso, di una mera visura catastale, priva di alcuna indagine ipotecaria (dalla quale sarebbero invece emerse, come prodotto, le iscrizioni ipotecarie note).
Di conseguenza, in forza delle superiori motivazioni e di tutti i fatti provati, le deduzioni e le allegazioni di parte convenuta non forniscono indici precisi, gravi e concordanti atti quantomeno a vincere la presunzione di scientia decoctionis (scientia decoctionis che, per i sussistenti gravi indici, risulta invero provata). Di talché non può ritenersi assolto l'onere probatorio gravante su parte convenuta.
Per tali motivi, ritenuti provati i fatti costitutivi della domanda attrice, il pagamento ottenuto dal Sig.
pagina 20 di 22 risulta revocabile ai sensi della norma di cui all'art. 67, comma 1, n. 2) L.F. CP_1
Sulla somma sono dovuti solo gli interessi legali dalla domanda. Costituisce infatti orientamento consolidato che l'obbligazione restitutoria dell'accipiens, rimasto soccombente rispetto alla domanda ex
art. 67 l.f., proposta nei suoi confronti, ha natura di debito di valuta e non di valore (si vedano in questo senso, ex multis, Cass. 13063/2023, Cass. 5495/2022, 12850/2018, 6575/2018, 27084/2011,12736/2011,
6538/2020, 6991/2007): l'atto posto in essere dal fallito è originariamente lecito e la sua inefficacia sopravviene solo all'esito dell'accoglimento della domanda, che ha natura costitutiva, avendo ad oggetto l'esercizio di un diritto potestativo e non di un diritto di credito;
ne consegue che gli interessi sulla somma da restituirsi decorrono dalla data della domanda giudiziale.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo (fasi di studio ed introduttiva secondo parametri medi, fase istruttoria ai minimi, fase decisionale ai parametri medi).
P.Q.M.
Il Tribunale, ogni ulteriore e diversa domanda, istanza ed eccezione disattesa o assorbita, definitivamente pronunciandosi sulla domanda di revocatoria fallimentare ex art. 67, comma 1, n.
2. L.F., formulata da parte della accoglie la domanda di parte attrice Parte_1
e così dispone:
dichiara inefficace nei confronti della massa dei creditori della Parte_1
e revoca, il pagamento di € 11.000,00 effettuato in favore del Sig.
[...] Controparte_1
(C.F. ), in data 26.7.2019 con assegno circolare dai Sig.ri C.F._1 Parte_2
ed e, per l'effetto, condanna il Sig. Parte_3 Parte_4 Parte_5 Parte_6
(C.F. ) a corrispondere alla Controparte_1 C.F._1 Parte_1
in persona del Commissario Liquidatore, la somma di € 11.000,00, con gli
[...]
interessi legali dalla data della domanda.
Condanna altresì parte convenuta a rimborsare a parte attrice le spese del giudizio che liquida in € pagina 21 di 22 4.237,00 per onorari complessivi ed € 237,00 per spese, oltre i.v.a., c.p.a. e spese generali al 15% come per legge.
Firenze, 28 febbraio 2025
La Giudice
dott.ssa Maria Novella Legnaioli
pagina 22 di 22
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
05 Quinta sezione CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Maria Novella Legnaioli
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 9132/2023 promossa da:
Parte_1
con il patrocinio dell'Avv. ALESSANDRO GIANNELLI elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore
ATTORE
Contro
con il patrocinio di Avv. GIAMPIERO CASSI elettivamente domiciliato Controparte_1
presso lo studio del difensore
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Parte attrice: “Voglia il Tribunale di Firenze: - accertare e/o dichiarare che il pagamento di €
11.000,00 effettuato in data 26.07.2019 con assegno circolare dai sigg. sigg. Parte_2 Parte_3
e quali debitori della Coop. La Traversa, al Sig.
[...] Parte_4 Parte_5 Parte_6
pagina 1 di 22 Sig. , ad estinzione del credito vantato da quest'ultimo nei confronti della Coop. La Controparte_1
Traversa, costituisce atto estintivo del debito pecuniario effettuato con mezzo anomalo di pagamento ex
art. 67 comma I n. 2 L.F.; - per l'effetto, revocare l'indicato pagamento dichiarandone l'inefficacia nei
confronti della massa dei creditori della;
- condannare il Sig. Parte_7 CP_1
(C.F. a pagare alla , in persona del
[...] C.F._1 Parte_7
Commissario Liquidatore Dott. la somma di € 11.000,00, oltre interessi e Controparte_2
rivalutazione monetaria dalla data della domanda al saldo. Con vittoria di spese e compensi legali
comprese spese generali.”.
Parte convenuta: “Piaccia all'Ill.mo Tribunale di Firenze, per le ragioni, i titoli e le causali di cui alla
narrativa della comparsa di costituzione e di cui alle memorie ex art. 171 ter, comma 1, n. 1, n. 2 e n. 3,
C.p.c., del Sig. , nonché di cui agli altri atti e scritti difensivi del Sig. Controparte_1 Controparte_1
medesimo, respinta ogni contraria domanda e/o eccezione: in via preliminare: - dichiarare
l'improcedibilità della domanda di parte attrice per la mancata preventiva instaurazione della
procedura di negoziazione assistita;
nel merito: - Voglia il Tribunale di Firenze Ill.mo, per i motivi
esposti nella comparsa di costituzione e risposta del convenuto Sig. , nonché per le Controparte_1
eccezioni ed i rilievi formulati dal convenuto stesso in detta sua comparsa e nelle proprie memorie ex
art. 171 ter, comma 1, C.p.c., dichiarare inammissibile e, comunque, respingere in quanto infondata la
domanda proposta dalla Controparte_3
nei confronti del Sig. . Con vittoria di spese e competenze del
[...] Controparte_1
giudizio, oltre il rimborso delle spese generali 15% ed oltre CAP e IVA come per legge. In via istruttoria,
…, insiste nelle richieste istruttorie già formulate dallo stesso nella propria memoria ex art. 171, comma
1, n. 2, C.p.c., e poi dallo stesso reiterate, ma non accolte alla prima udienza del 16 Gennaio 2024”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
La (infra anche solo ”) - dichiarata insolvente Parte_1 Parte_1
pagina 2 di 22 con sentenza n. 40 del Tribunale di Firenze del 27.2.2020, a seguito della quale, con decreto del 20.5.2021
n. 149 del Ministero dello Sviluppo Economico, è stata posta in liquidazione coatta amministrativa- ha convenuto in giudizio il Sig. al fine di ottenere la declaratoria di inefficacia del Controparte_1
pagamento di € 11.000,00 effettuato in data 26.7.2019, mediante assegno circolare, dai Sig.ri
[...]
, , e . Pt_2 Parte_3 Parte_4 Parte_5 Parte_6
Con l'atto introduttivo della presente causa, la Cooperativa ha dedotto che:
in data 26.7.2019 il Sig. ha sottoscritto un atto transattivo con la Cooperativa Controparte_1
unitamente ai Sig.ri , Parte_8 Parte_9 Parte_10 Parte_11 Parte_12
, da un lato, nonché insieme ai Sig.ri
[...] Parte_13 Parte_2 Parte_3 Pt_4
ed dall'altro lato;
[...] Parte_5 Parte_6
quale creditore della Cooperativa, il Sig. ha ricevuto, mediante assegno Controparte_1
circolare, il pagamento di € 11.000,00 direttamente da alcuni soggetti parte della già menzionata transazione che erano debitori nei confronti della Cooperativa, ossia dai Sig.ri , Parte_2 Parte_3
ed
[...] Parte_4 Parte_5 Parte_6
il pagamento di € 11.000,00 era effettuato da parte dei debitori della mediante Parte_1
l'utilizzo di denaro dovuto da questi ultimi alla Parte_1
dichiarata l'insolvenza della Cooperativa con sentenza n. 40 del 27.2.2020 del Tribunale di
Firenze, e posta in liquidazione coatta amministrativa con decreto ministeriale del 20.5.2021, la in persona del proprio legale rappresentante, in data 25.1.2023 ha chiesto in via Parte_1
stragiudiziale la restituzione di € 11.000,00 al Sig. . CP_1
A fronte dei predetti fatti, la ha ricostruito e dedotto in diritto che il predetto pagamento del Parte_1
debito della eseguito da terzi, su delegazione del debitore, durante il periodo sospetto ed Parte_1
utilizzando somme dovute a quest'ultimo, costituirebbe mezzo anomalo di pagamento idoneo a ledere la
par condicio creditorum ex art. 67, comma 1, n. 2 L.F.. pagina 3 di 22 Il Sig. , convenuto in giudizio, si è regolarmente costituito e ha dedotto l'inammissibilità Controparte_1
e la non fondatezza della domanda revocatoria avanzata dalla Parte_1
Parte convenuta, nella specie, ha eccepito in primo luogo l'improcedibilità della domanda per la mancata preventiva instaurazione della procedura di negoziazione assistita, nonché la necessità che il Tribunale
disponesse la riunione del giudizio con le procedure iscritte ai numeri R.G. 9135/2023, 8906/2023,
9133/2023, 9134/2023 - Tribunale di Firenze, ossia con le cause esperite dalla verso gli altri Parte_1
soci receduti e creditori della di cui alla transazione del 26.7.2019; Parte_1
ha rilevato altresì l'inammissibilità della domanda per abuso del diritto e/o degli strumenti processuali da parte della stante il frazionamento di plurime azioni giudiziarie verso i soci Parte_1
receduti e creditori della Parte_1
ha eccepito, in via principale, che l'azione revocatoria fallimentare non sarebbe ammissibile, o comunque fondata, poiché parte attrice avrebbe erroneamente chiesto la revoca dei pagamenti invece di richiedere la declaratoria di inefficacia dell'atto transattivo del 26.7.2019 in forza del quale erano stati eseguiti i pagamenti effettuati dalla Cooperativa;
in merito a ciò, ha altresì dedotto che la Cooperativa non avrebbe neppure fornito la prova della sproporzione tra le prestazioni eseguite o le obbligazioni assunte dalla Cooperativa a fronte della transazione, come invece richiesto al primo comma di cui all'art. 67 L.F., deducendo peraltro che l'atto transattivo sarebbe stato altamente vantaggioso per la Cooperativa, considerato che il Sig. CP_1
avrebbe rinunciato al 30% del proprio credito, per come risultava dall'atto di precetto del 9
[...]
maggio 2019;
ha eccepito, inoltre, l'inammissibilità dell'azione revocatoria fallimentare perché sia l'atto transattivo che i pagamenti sarebbero stati realizzati in data 26.7.2019, ossia in epoca non ricadente nel periodo sospetto di cui all'art. 67 comma 1 L.F., rilevando che l'art. 203 L.F. impone che il dies a quo si dovrebbe calcolare a ritroso dalla data del decreto di liquidazione n. 149/2021 del Ministero dello pagina 4 di 22 Sviluppo Economico;
ha eccepito, in via ulteriore, la decadenza e/o la prescrizione dell'azione della Cooperativa perché
esercitata oltre il termine di cui all'art. 69-bis L.F.;
ha dedotto, nel merito, che il pagamento effettuato da parte dei debitori della su Parte_1
delegazione di parte attrice, non sarebbe comunque atto anomalo di pagamento ex art. 67, comma 1, n. 2
L.F., e neppure pagamento di debiti scaduti ed esigibili, posto che gli stessi sarebbero invero debiti sorti
“contestualmente” alla transazione;
ha contestato, infine, la sussistenza dell'elemento soggettivo della scientia decoctionis,
sostenendo che dall'ultimo bilancio della al 31.12.2017 non potesse desumersi la crisi Parte_1
economica della a tale scopo allegando anche copie del rapporto patrimoniale effettuato da Parte_1
parte di società investigativa in data 10.6.2019, con allegate visure catastali sugli immobili di parte attrice.
In data 16 gennaio 2024, in seguito allo scambio di memorie ex art. 171 ter c.p.c., si teneva la prima udienza ove – rigettata l'eccezione di improcedibilità della domanda per mancato esperimento della procedura di negoziazione assistita, e disattesa l'istanza di riunione sollevata da parte convenuta - non veniva ammessa la prova testimoniale richiesta dal convenuto , poiché vertente su circostanze non CP_1
contestate.
Successivamente, senza procedere ad attività istruttoria, veniva fissata udienza di invio della causa in decisione, con concessione di termini per la precisazione delle conclusioni, deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
Istruita documentalmente, all'udienza del 10 dicembre 2024 la causa veniva trattenuta in decisione.
*
La domanda attorea è fondata e deve essere accolta per le seguenti motivazioni.
pagina 5 di 22 Risulta provato e suffragato da riscontro documentale, oltre che in applicazione del principio di non contestazione, che:
tra sette soci della Cooperativa ( , Parte_9 Controparte_1 Parte_10 Parte_8
, in seguito per brevità,
[...] Parte_11 Parte_13 Parte_12
congiuntamente, come “Gruppo Soci”) e la Cooperativa fosse sorto un contenzioso dovuto alla restituzione degli importi versati in anticipo dal Gruppo Soci a fronte del recesso esercitato in virtù della sopravvenuta impossibilità di realizzazione di immobili da parte della Parte_1
le persone fisiche del Gruppo Soci, tra cui parte convenuta, avevano agito in via monitoria nei confronti della per ottenere la restituzione di quanto versato, ottenendo decreti di Parte_1
ingiunzione di pagamento a danno dell'attrice immediatamente esecutivi (nella specie, risultano prodotti i decreti ingiuntivi nn. 7810/2013- R.G. 18968 Trib. Firenze, n. 3156/2015 – R.G. 7541/2015 Trib.
Firenze, n. 7811/2013 – R.G. 18696/2013 Trib. Firenze, n. 5349/2016 – R.G. 14475/2016 Trib. Firenze,
n. 6241/2016 – R.G. 14476/2016 Trib. Firenze, n. 5348/2016 – R.G. 14474/2016 Trib. Firenze, n.
6243/2016 – R.G. 14477/2016 Trib. Firenze, docc.
4-10 parte convenuta);
la Cooperativa, a cui erano rivolte le domande restitutorie da parte del ha CP_4
autonomamente agito in giudizio nei confronti dei proprietari dei terreni su cui avrebbero dovuto essere realizzati gli immobili per il Gruppo Soci, ossia nei confronti dei Sig.ri Parte_2 Parte_3
(di seguito per brevità, congiuntamente, come “Gruppo Parte_4 Parte_5 Parte_6
Proprietari RR”), deducendo che questi fossero responsabili del mancato positivo realizzo delle operazioni immobiliari;
la causa tra la ed il Gruppo Proprietari RR (R.G. 3031/2015 Trib. Livorno) Parte_1
veniva definita in primo grado con sentenza n. 1508/2016 (doc. 21 fascicolo di parte convenuta), con cui i secondi venivano condannati a corrispondere l'importo in linea capitale di € 558.228,40 (€ 258.228,40
in solido tra i Sig.ri ed nonché € 300.000,00 a carico di Parte_2 Parte_3 Parte_4
pagina 6 di 22 e;
Parte_5 Pt_6
i decreti ingiuntivi ottenuti dal venivano dichiarati definitivamente esecutivi ex art. CP_4
647 c.p.c. (docc. 11-17 parte convenuta);
a fronte dei decreti ingiuntivi immediatamente esecutivi, il tra cui il Sig. , CP_4 CP_1
notificava alla Cooperativa atto di pignoramento presso terzi in data 9 e 14 febbraio 2017 (doc. 18 parte convenuta) per aggredire il credito vantato dalla Cooperativa verso i Sig.ri e a Pt_2 Parte_3
fronte della sentenza del Tribunale di Livorno R.G. 3031/2015;
alcuni soci del Gruppo Soci, tra cui parte convenuta, (nella specie oltre al Sig. Controparte_1
anche il Sig. iscrivevano ipoteca su alcuni immobili di proprietà della (docc. Parte_9 Parte_1
19-20 parte convenuta);
il Gruppo Proprietari RR proponeva appello avverso la sentenza del Tribunale di Livorno del
14.12.2016 R.G. 1508/2016 la cui esecutività veniva sospesa dalla Corte di Appello di Firenze (giudizio
R.G. 472/2017, doc. 22 parte convenuta), con effetto di paralizzare altresì la procedura di pignoramento presso terzi esperita dal nei confronti dei Sigg.ri e per € 265.112,00 CP_4 Pt_2 Parte_3
(R.G. 742/2017 Trib. Firenze);
nel corso del maggio 2019, ciascuna persona del Gruppo Soci – tra cui il Sig. - provvedeva CP_1
a rinnovare la notifica alla Cooperativa di atti di precetto al fine di ottenere il pagamento dei crediti da essi vantati e non ancora compiutamente riscossi in virtù dei precedenti titoli esecutivi ottenuti (docc. 23-
29 fascicolo di parte convenuta);
il credito del Gruppo Soci, complessivamente, all'epoca della sottoscrizione dell'atto transattivo del 2019 ammontava ad un importo superiore a € 265.000,00, e nella specie, il credito vantato dal Sig.
, alla data del precetto del 9 maggio 2019, risultava pari ad € 14.430,73 (doc. 24 parte Controparte_1
convenuta);
pagina 7 di 22 nelle more delle varie iniziative giudiziarie, le varie parti decidevano di comporre in via transattiva ogni questione e contenzioso nel contratto di transazione plurilaterale sottoscritto in data
26.7.2019;
all'art. 1 del contratto di transazione, a saldo e stralcio di ogni controversia pendente, il Gruppo
Proprietari RR offriva alla Cooperativa, che accettava, il pagamento dell'importo di € 287.000,00,
mentre, contestualmente, la Cooperativa offriva il pagamento al Gruppo Soci, che accettava, dell'importo di 142.000,00 euro;
stante gli incrociati rapporti di dare/avere, il Gruppo Proprietari RR ha corrisposto € 142.000
al Gruppo Soci su delega della Cooperativa (sottraendo € 142.000,00 all'importo di € 287.000,00 da essi dovuto alla Cooperativa) corrispondendo a ciascun socio una quota parte dei € 142.000,00, di cui €
11.000,00 al Sig. (art. 2 contratto di transazione); Controparte_1
con sentenza n. 40 del 27.2.2020 la Cooperativa veniva dichiarata insolvente ed in data 20.5.2021
veniva emesso il decreto n. 149 del Ministero dello Sviluppo Economico che poneva la in Parte_1
liquidazione coatta amministrativa.
A fronte dei suddetti fatti, occorre procedere alla disamina della domanda come formulata dalla attrice. Parte_1
La Cooperativa, come esposto, agisce in questa sede per la revocatoria fallimentare del pagamento di €
11.000,00 ricevuto dal Sig. , deducendo che, nell'operazione esposta, sarebbe palese l'esecuzione CP_1
di un pagamento, durante il periodo sospetto, di un debito della da parte dei debitori Parte_1
dell'attrice mediante delegazione di pagamento, mezzo di pagamento anormale e sussumibile nella fattispecie di cui all'art. 67, comma 1, n. 2) L.F.
Norma, quest'ultima, pacificamente applicabile alle società sottoposte a liquidazione coatta amministrativa, stante il disposto di cui all'art. 203 L.F..
pagina 8 di 22 Le reiterate deduzioni formulate dalla difesa del Sig. in relazione alla diversa fattispecie di cui CP_1
all'art. 67, comma 1 n. 1) L.F. non risultano conferenti, in quanto hanno ad oggetto una fattispecie ed una norma non azionata da parte della Parte_1
La norma di riferimento, per cui la Cooperativa agisce, è infatti solo e soltanto quella di cui all'art. 67,
comma 1, n. 2) L.F., con la quale si può chiedere (provandone i presupposti fondanti) la revocatoria di
“atti estintivi di debiti pecuniari scaduti ed esigibili”, tra cui i pagamenti effettuati con mezzi diversi dal denaro o con altri mezzi ritenuti anormali.
Diversa è la fattispecie (e i presupposti) di cui alla lettera 1) del primo comma dell'art. 67 L.F. con la quale si agisce invero per la revoca di “atti a titolo oneroso compiuti nell'anno anteriore alla
dichiarazione di fallimento, in cui le prestazioni eseguite o le obbligazioni assunte dal fallito sorpassano
di oltre un quarto ciò che a lui è stato dato o promesso”.
Dal dato letterale dell'art. 67 comma 1, n. 2) L.F. si ricava indubitabilmente che parte attrice può chiedere la revoca degli atti estintivi di debiti pecuniari scaduti ed esigibili effettuati con modalità o mezzi anormali, senza imporre la necessaria o doverosa richiesta di revocatoria avverso il titolo in forza del quale gli atti estintivi dell'obbligazione pecuniaria sono realizzati.
In senso contrario, si svuoterebbe la portata applicativa e l'utilità pratica della disposizione di cui all'art. 67, comma 1 n. 2) L.F., in quanto si arriverebbe a chiedere la revocatoria di ciò che invero non è “atto
estintivo di debito” pecuniario, eliminando la fattispecie normativa, invero tipizzata dal legislatore.
Le eccezioni di parte convenuta secondo cui parte attrice avrebbe dovuto impugnare il rapporto contrattuale transattivo invece che l'atto estintivo dell'obbligazione pecuniaria, nonché provare lo
“squilibrio” tra le prestazioni eseguite o le obbligazioni assunte con la transazione (ed anche le correlate deduzioni per cui la transazione a monte dei pagamenti sarebbe stata “vantaggiosa” per la Cooperativa)
non colgono dunque nel segno e risultano pertanto non conferenti ed estranee al thema decidendum, e come tali inammissibili.
pagina 9 di 22 Sgomberato il campo da tali eccezioni, ricondotto l'oggetto della domanda formulata da parte attrice nell'azione revocatoria di cui all'art. 67, comma 1, n. 2) L.F., occorre altresì disattendere ancora le eccezioni preliminari di parte convenuta in punto di procedibilità della domanda ed inammissibilità della pretesa per abuso del diritto e/o degli strumenti processuali.
Entrambe le eccezioni non risultano fondate.
Deve confermarsi, anzitutto, che l'azione revocatoria fallimentare non è prevista fra le procedure per cui
è sancito l'obbligo di negoziazione assistita, non essendo condizione di procedibilità di una domanda,
come quella revocatoria, volta alla dichiarazione di inefficacia di atti. Con la domanda revocatoria fallimentare, infatti, l'attore non agisce per ottenere l'esecuzione di un pagamento, bensì per la reintegrazione del patrimonio del fallito: l'effetto restitutorio (di un bene o di una somma) discende solo in caso di accoglimento della domanda di revocatoria ed è da ritenersi compreso nel petitum originario
(Cass. Civ. 3.7.2015, n. 13767).
Parimenti infondata è l'eccezione di inammissibilità della pretesa per abuso del diritto/degli strumenti processuali, considerato che dai fatti dedotti e provati in giudizio non è emerso che la abbia Parte_1
agito verso il Sig. frazionando il credito in plurime azioni giudiziarie, bensì– del tutto lecitamente- CP_1
abbia agito in separati giudizi verso gli altri soci receduti, per importi e somme diverse da quelle richieste a parte convenuta, per le quali non sussisteva vincolo di solidarietà.
Posta l'infondatezza delle menzionate eccezioni, in relazione al presupposto oggettivo della domanda della attrice, occorre valutare se il pagamento di cui si chiede l'inefficacia - non contestato Parte_1
nel suo importo di € 11.000,00 - possa considerarsi atto estintivo di debiti pecuniari scaduti ed esigibili non effettuato con danaro o con altri mezzi normali di pagamento, e se esso sia compiuto nell'anno anteriore alla dichiarazione di fallimento.
I presupposti ed i fatti costitutivi della domanda della Cooperativa sono:
i) l'esistenza di un debito scaduto ed esigibile della Cooperativa verso il Sig. ; Controparte_1 pagina 10 di 22 ii) il pagamento del debito verso il Sig. da parte della Cooperativa (o con Controparte_1
denaro della Cooperativa o con denaro dovuto alla mediante mezzo anomalo di Parte_1
pagamento, nell'arco del periodo sospetto di cui al 67, comma 1, n. 2 L.F..
Entrambi i presupposti sono presenti nel caso di specie.
È circostanza emersa in modo pacifico che il Sig. fosse creditore della sono state CP_1 Parte_1
prodotte in giudizio le copie del decreto ingiuntivo immediatamente esecutivo n. 7811/2013 ottenuto dal
Sig. (doc. 5 fascicolo di parte convenuta) nonché del correlato decreto di esecutorietà ex art. 647 CP_1
c.p.c. del 3.3.2017 (doc. 12 fascicolo di parte convenuta), che provano l'esistenza dell'esigibilità del credito di parte convenuta verso la in epoca anteriore alla transazione del 26.7.2019. Parte_1
Vi è la prova, nella specie, che alla data del 9 maggio 2019, ossia in epoca di poco anteriore alla sottoscrizione della transazione del 26.7.2019, il Sig. fosse creditore della Controparte_1 Parte_1
di un importo totale pari ad € 14.430,73, come da somma oggetto di atto di precetto (doc. 24 fascicolo di parte convenuta).
Tale debito (unito a quello verso le altre persone del Gruppo Soci) rientra nelle premesse della transazione del 26.7.2019, come causa della transazione stessa, ove tutte le parti– unitamente al Gruppo Proprietari
RR – raggiungono un accordo transattivo “a saldo e stralcio” delle rispettive ragioni.
La natura conservativa della transazione (c.d. natura semplice, o “a saldo e stralcio”) emerge inequivocabilmente dall'ermeneutica letterale dell'accordo prodotto in giudizio ove non vi è alcuna esplicitazione della portata novativa della transazione, ma piuttosto vi è l'enunciazione del raggiungimento di accordi “a saldo e stralcio”.
Come affermato anche da costante giurisprudenza di legittimità (Cass. Civ. n. 12876/2015, Cass. Civ. n.
15444/2011, Cass. Civ. 13717/2006 e Cass. Civ. 1690/2006), l'accordo transattivo a saldo e stralcio non costituisce una transazione novativa poiché, in esso, le parti si limitano a convenire una diversa entità del debito e nuovi termini e modalità di pagamento dello stesso rapporto preesistente e che quest'ultimo pagina 11 di 22 rivive nel caso di mancato rispetto delle nuove condizioni concordata a saldo stralcio.
Così considerata la natura dell'atto transattivo oggetto di causa, e provata l'anteriorità del credito, risulta raggiunta la prova che l'obbligazione pecuniaria della Cooperativa verso il Sig. avesse ad oggetto CP_1
un debito scaduto ed esigibile, contrariamente alla prospettazione di parte convenuta a mente della quale il debito della Cooperativa sarebbe sorto “contestualmente” alla transazione, eccezione peraltro contraddittoria rispetto a quanto dalla stessa dedotto ed allegato.
Ciò argomentato, risulta altresì provato e non contestato che il credito del Sig. sia stato estinto CP_1
mediante il pagamento di € 11.000,00 eseguito, su delegazione della dal Gruppo Proprietari Parte_1
RR, il quale – invece di corrispondere direttamente alla Cooperativa l'importo totale del proprio debito di € 287.000,00 – corrisponde parte del denaro dovuto alla Cooperativa in favore del Gruppo Soci,
detraendolo dal quantum dovuto a parte attrice, su delega di quest'ultima.
La triangolazione operata configura pacificamente e con ogni evidenza una delegazione solvendi causa
ex art. 1269 c.c.
Nella fattispecie oggetto della presente domanda, i pagamenti eseguiti dal Gruppo Proprietari RR nei confronti del Gruppo Soci (ossia il pagamento di € 142.000,00 di cui agli artt. 1 e 2 della transazione)
sono stati eseguiti per conto della Cooperativa mediante delegatio solvendi con importi suddivisi pro-
quota tra tutte le persone del Gruppo Soci, tra cui il Sig. che, in tale contesto ha ottenuto la somma CP_1
di € 11.000,00 a fronte del suo credito di € 14.430,73 di cui all'atto di precetto del 9.5.2019.
La configurazione di una delegazione di pagamento -pacifica tra le parti - è rinvenibile in modo univoco anche dal dato letterale della transazione, laddove viene stabilito all'art. 2 che i € 142.000,00 sono corrisposti, in luogo e per conto della che “autorizza” il Gruppo Proprietari Parte_1
RR (debitori della Cooperativa per € 287.000,00) ad effettuare il pagamento direttamente al Gruppo
Soci (creditori della Cooperativa).
Tali circostanze forniscono indubitabilmente la prova del fatto costitutivo del diritto azionato in giudizio, pagina 12 di 22 e degli importi azionati, rispetto al quale opera il principio di non contestazione.
Ora, quanto al presupposto temporale, nel caso concreto non può porsi in dubbio che il pagamento delegato dalla Cooperativa in oggetto sia stato eseguito in data 26.7.2019, ossia durante il periodo sospetto richiesto dalla fattispecie, fatto pacifico.
Ciò posto, le eccezioni di controparte in punto di calcolo del dies a quo e di decadenza/prescrizione dell'azione revocatoria non possono trovare accoglimento.
Sulla questione del periodo sospetto in ambito di liquidazione coatta amministrativa la giurisprudenza è
ormai consolidata (si veda di recente Cass. Civ. 13.7.2018 n. 18728), anche in virtù della ratio illustrata dalle Sezioni Unite del 28.2.2017 - sentenza n. 5054 - in cui è stato espresso il principio a mente del quale nelle procedure concorsuali di liquidazione coatta amministrativa ed amministrazione straordinaria il decorso del periodo sospetto deve calcolarsi a ritroso dalla dichiarazione di insolvenza della società,
qualora preceda il decreto ministeriale di liquidazione “giacché, diversamente opinando, l'esito delle
azioni revocatorie riuscirebbe compromesso dal ritardo nell'emanazione di un provvedimento
amministrativo, in una situazione non più di sospetta, ma di già accertata insolvenza”.
Il principio enunciato si conforma ad un orientamento di legittimità già espresso in passato, secondo cui
"in tema di azione revocatoria fallimentare esercitata nell'ambito dell'amministrazione straordinaria
delle grandi imprese in crisi, quale disciplinata dal D.L. 30 gennaio 1979, n. 26, convertito in L. 3 marzo
1979, n. 95, la decorrenza del periodo sospetto coincide con la data della sentenza dichiarativa dello
stato di insolvenza e non con quella, successiva, del D.M. che apre la procedura, in quanto il principio
stabilito dalla L.Fall., art. 203, per la liquidazione coatta amministrativa e richiamato dalla predetta L.
n. 95 del 1995, art. 1, - secondo cui si deve avere riguardo alla data del provvedimento che ordina la
liquidazione - non innova sul punto della decorrenza del periodo sospetto, la cui individuazione si deve
perciò connettere al momento significativo posto dalla legge fallimentare a base dell'azione, cioè alla
dichiarazione di insolvenza" (Cass. n. 9177 del 2008).
pagina 13 di 22 Tale orientamento era stato poi innovato da Cass. n. 803 del 2016, a mente della quale "nell'ipotesi in cui
l'accertamento dello stato di insolvenza preceda l'emanazione del decreto ministeriale di apertura della
procedura, il termine dal quale calcolare a ritroso il periodo sospetto decorre dalla data della sentenza
e non da quella di emissione del provvedimento amministrativo", invece nell'ipotesi in cui "l'apertura
della procedura precede l'accertamento giudiziale dell'insolvenza, detto accertamento va compiuto con
riguardo al momento di emissione del provvedimento amministrativo: ne consegue che (...) in tale ipotesi
il periodo sospetto va fatto decorrere (a ritroso) dalla data del provvedimento non già in ragione del
disposto dell'art. 203, ma perché è a detta data che la sentenza riferisce l'insolvenza (cfr. Cass. n.
14012/02” (lo stesso indirizzo è stato ribadito da Cass. n. 6042 del 2016).
Ciò che rileva, quindi, è il primo momento in cui viene accertata l'insolvenza, tanto che anche nell'ipotesi in cui il provvedimento amministrativo preceda la sentenza, quest'ultima accerta lo stato di insolvenza ai sensi dell'art. 202 con riferimento alla data di tale provvedimento.
E la regola non risulta mutata nel codice della crisi i cui articoli 297 e 298 riproducono sul punto il contenuto degli artt. 195 e 202 della legge fallimentare.
Facendo applicazione dei suddetti principi, pertanto, deve ritenersi che il dies a quo da cui calcolare a ritroso il periodo sospetto, nel caso di specie, debba essere rinvenuto nella data della sentenza dichiarativa dell'insolvenza della del 27.2.2020, atteso che la stessa ha preceduto il decreto ministeriale Parte_1
di messa in liquidazione coatta amministrativa.
Parimenti infondata la deduzione in punto di decadenza/prescrizione dell'azione ex art. 69 bis L.F.
In tema di liquidazione coatta amministrativa, il termine di prescrizione dell'azione revocatoria decorre dalla data della dichiarazione giudiziale dello stato d'insolvenza solo quando tale pronuncia segua il decreto di liquidazione e nomina del commissario liquidatore, mentre decorre dalla data di nomina di detto commissario se la dichiarazione dello stato d'insolvenza (come in questo caso) è precedente, in quanto l'unico soggetto comunque legittimato attivo all'esercizio della azione è solo il commissario pagina 14 di 22 liquidatore (ex pluribus, Cass. Civ., sez. I, 24/07/2007, n. 16383) e quindi solo da tale momento, a norma dell'art. 2935 cod.civ., il diritto può essere fatto valere (Cass.13244/2011; Cass. 6042/2016).
Le eccezioni contrarie di parte convenuta, pertanto, non possono trovare accoglimento.
Acquisita certezza sulla sussistenza oggettiva dell'operazione di delegazione di pagamento di un debito pecuniario scaduto ed esigibile, e del dato temporale, l'attenzione deve essere inevitabilmente portata sul mezzo utilizzato tra le parti in detto periodo per estinguere le obbligazioni di pagamento dei debiti.
In ambito fallimentare, gli atti estintivi di debiti del fallito mediante delegazione di pagamento,
allorquando effettuati nel periodo sospetto, risultano revocabili ex art. 67 L.F., attesa l'estinzione mediante un mezzo di pagamento ritenuto anomalo.
Recenti approdi di legittimità confermano sistematicamente il filone ermeneutico di revocabilità
fallimentare del pagamento di debiti del fallito ex art 67 L.F. quando il pagamento sia stato effettuato da un terzo, purché questi abbia pagato il debito con danaro dell'imprenditore poi fallito, ovvero con denaro proprio, sempre che, dopo aver pagato, abbia esercitato azione di rivalsa prima dell'apertura del fallimento (Cass. Civ. sez I, 30.6.2020 n. 13165).
Nel caso di specie, è provato che il Gruppo Proprietari RR, delegato, ha effettuato l'operazione di delegazione di pagamento a beneficio del Gruppo e del Sig. ) utilizzando denaro che spettava CP_4 CP_1
alla verso la quale era infatti obbligata a corrispondere l'importo di € 287.000,00. Parte_1
Secondo la giurisprudenza maggioritaria è revocabile il pagamento del terzo che sia debitore del fallito,
se eseguito con denaro a questi dovuto, essendo il solvens obbligato verso il debitore (successivamente fallito) e valendo il suo pagamento ad estinguere entrambi i debiti (si veda anche Cass., 23 dicembre
2015, n. 25928; Cass., 20 dicembre 2012, n. 23652).
La soggezione alla revocatoria è giustificata laddove il terzo esegua la prestazione con denaro del fallito,
o con denaro ad esso dovuto, perché così facendo incide negativamente sul patrimonio del fallito,
pagina 15 di 22 minando la par condicio creditorum.
Posto che il delegato estingue un debito del fallito, il pagamento al creditore può essere assoggettato a revocatoria e l'utilizzo della delegazione da parte della società – per estinguere un suo debito – è ritenuto pacificamente un mezzo anormale ai sensi dell'art. 67 comma 1 n. 2 (ex pluribus Cass., 4 marzo 2021,
n. 5890; Cass., 15 luglio 2011, n.15691; Cass., 17 gennaio 2003, n.649; Cass., 19 luglio 2000, n. 9479;
Cass., 19 luglio 1980, n.4745).
Nei predetti casi, come nel presente, siamo infatti dinanzi a fattispecie in cui la triangolazione si compie antecedentemente alla dichiarazione di fallimento del delegante, configurando una operazione satisfattoria inusuale ed anomala.
Da un lato, infatti, deve sottolinearsi che mezzi normali, oltre al denaro, sono solo quelli comunemente accettati in commercio: assegni circolari e bancari o titoli di credito equivalenti. Dall'altro deve osservarsi che nella delegazione il denaro non entra in funzione quale strumento di diretta soluzione,
bensì in via indiretta quale effetto finale di altre forme negoziali. L'anormalità deve essere, dunque,
individuata nella complessità del meccanismo satisfattorio, estraneo alle comuni relazioni commerciali
(principio fermo della giurisprudenza di legittimità già da Cass. Civ.
9.12.1980 n. 6358).
Le pronunce richiamate dal convenuto (Cass. Civ., Sez. I, 20 Ottobre 2015, n. 21272 ; Cass. Civ., Sez. I,
17 Dicembre 2021, n. 40681), nella quali era stata escluso che la delegazione di pagamento configurasse mezzo anomalo di pagamento, riguardavano fattispecie particolari ben diverse da quella in oggetto. In
particolare quanto a Cass. Civ., Sez. I, 20 Ottobre 2015, n. 21272, si trattava di fattispecie del tutto peculiare: quella cioè di una vendita di un complesso immobiliare nella sede esecutiva, con correlata estinzione della procedura di esecuzione immobiliare promossa sul complesso alienato e utilizzazione del prezzo, da parte del notaio rogante l'atto di compravendita, per pagare i creditori intervenuti nella procedura stessa (come osservato da Cass. Civ., Sez. VI, 7 Luglio 2022, n. 21585); inoltre il pagamento di debiti ipotecari da parte del terzo con il denaro ricavato dalla vendita del bene immobile ipotecato, non pagina 16 di 22 viola la par condicio creditorum essendo tale ricavato destinato alla soddisfazione dei crediti garantiti dall'ipoteca sul bene.
Quanto a Cass. Civ., Sez. I, 17 Dicembre 2021, n. 40681, la fattispecie riguardava un pagamento diretto da parte del committente in favore del subappaltatore che poteva ritenersi non anomalo sulla base del contesto normativo regolante i complessi rapporti esistenti fra stazione appaltante, consorzio aggiudicatario, consorziata affidataria dei lavori e subappaltatore.
Ritenuto pertanto sussistente, nel caso di specie, il ricorso ad un mezzo anomalo di pagamento, è integrata l'ipotesi di cui all'art. 67 c. 1 n. 2 L.F. con conseguente revocabilità dei relativi atti, salva la dimostrazione da parte dell'accipiens di non essere stato a conoscenza dello stato di insolvenza del debitore.
Facendo applicazione dei principi che presiedono alla ripartizione dell'onere della prova, poiché per tale anomala forma di pagamento la conoscenza dello stato di insolvenza si deve presumere, spettava al delegatario dover dimostrare di non essere stato concretamente a conoscenza di tale stato di insolvenza della Parte_1
Tale prova però non è stata fornita da parte del Sig. non potendosi desumere tale ignoranza dalla CP_1
semplice allegazione del bilancio di esercizio al 31.12.2017 (doc. 30 parte convenuta) nonché dal report
investigativo (e allegate visure catastali) prodotto dal Sig. sub docc. 31 e 32. CP_1
La norma fallimentare impone all'accipiens di provare di non aver avuto conoscenza effettiva dello stato di insolvenza della società, e non di provare la mera non conoscibilità dell'insolvenza, assumendo rilievo la concreta situazione psicologica della parte al momento dell'atto impugnato.
L'oggetto della prova è costituito, secondo parametri oggettivi riconoscibili da un soggetto di media diligenza ed avvedutezza, da una concreta situazione psicologica (di ignoranza effettiva) dello stato di decozione.
Proprio in ragione dell'evidente difficoltà di provare uno stato interiore, si ritiene ammissibile il ricorso pagina 17 di 22 alle presunzioni al fine di provare la inscientia decoctionis, purché esse siano gravi, precise e concordanti e che queste siano tali da far presumere l'effettiva non conoscenza dello stato di dissesto dell'imprenditore fallito da parte del terzo.
Orbene la produzione del bilancio di cui al doc. 30 di parte convenuta nonché l'indagine sul patrimonio della Cooperativa e la visura catastale (doc. 31-32 di parte convenuta), non forniscono elementi presuntivi precisi, gravi e concordanti tali da far ritenere che il Sig. non conoscesse lo stato di CP_1
decozione ed insolvenza della soprattutto in quanto i relativi dati devono essere parametrati Parte_1
e interpretati in sincronia con gli altri fatti provati e coi documenti prodotti in giudizio, dai quali si è
invero indotti a ritenere che fosse sussistente, nel Sig. , conoscenza effettiva dello stato di CP_1
insolvenza della Cooperativa.
Nella casistica giurisprudenziale, infatti, vi sono categorie di fatti e/o circostanze che assumono rilevanza primaria quali indici della situazione di decozione in cui versava il debitore al momento del pagamento:
l'esistenza di plurime procedure esecutive pendenti nei confronti del debitore, reiterata levata di protesti contro il medesimo, bilanci dai quali emerga una situazione di crisi patrimoniale, notizie diffuse a mezzo stampa etc. Secondo la giurisprudenza, peraltro, sono inoltre indizi utili ai fini della prova della scientia
decoctionis, e che permettono di giungere ad una prova diretta della stessa, il fatto che lo stesso convenuto in revocatoria abbia levato pignoramenti, o abbia proposto azioni giudiziarie di recupero del credito nei confronti del fallito (in luogo di molte, Cass. Sez. 1, 8 maggio 2008 11483).
Tali indizi sono emersi in modo evidente dalle prove prodotte in giudizio.
Nel caso di specie, in particolare, è provato che il Sig. abbia agito in giudizio in via monitoria nei CP_1
confronti della Cooperativa, ed abbia ottenuto dal Tribunale di Firenze il decreto ingiuntivo immediatamente esecutivo n. 7811/2013, reso definitivamente esecutivo ex art. 647 c.p.c. in data 3 marzo
2017.
Vi è peraltro la prova che il Sig. , abbia per di più iscritto ipoteca in data 3.8.2015 su immobili di CP_1
pagina 18 di 22 proprietà della Parte_1
In via ulteriore, è provato anche che lo stesso, unitamente alle altre persone del Gruppo Soci, considerata l'insolvenza e la persistente morosità della Cooperativa non adempiente, abbia proceduto nel 2017 con azione esecutiva di pignoramento presso terzi (doc. 18 parte convenuta).
Per di più, persistendo la morosità ed il credito, è certo che in data 9 maggio 2019 il Sig. abbia CP_1
notificato alla Cooperativa nuovo atto di precetto per ottenere il pagamento del proprio credito rimasto ancora insoddisfatto dopo molti anni.
Mal si conciliano con tali circostanze, suffragate documentalmente, le deduzioni di parte convenuta a mente della quale il Sig. sarebbe stato invero consapevole dello stato di normalità finanziaria ed CP_1
economica della Parte_1
La circostanza che la non operasse in una situazione di normalità imprenditoriale e non Parte_1
potesse far fronte regolarmente alle proprie obbligazioni, anche di esiguo valore (come poi riconosciuto nella sentenza dichiarativa dell'insolvenza), sembra peraltro già emergere proprio dallo stesso bilancio di esercizio allegato da parte convenuta, peraltro relativo all'esercizio 2017, ben antecedente alla data del pagamento.
In esso, infatti, piuttosto che evidenziare in modo semplicistico il dato contabile del patrimonio netto
(senz'altro rilevante), si deve invero porre l'attenzione su ben altri elementi, quali il valore pari a zero
(da ben due esercizi) della voce “ricavi delle vendite e delle prestazioni”, ossia una assenza costante di fatturato, sintomo di un immobilismo economico preoccupante laddove letto alla luce del critico rapporto tra i debiti iscritti al passivo dello stato patrimoniale, crescenti rispetto all'esercizio precedente, e il patrimonio netto, che depongono per la sussistenza di un indice di inadeguatezza patrimoniale.
D'altra parte, la conoscenza dello stato di insolvenza, la si può dedurre positivamente anche dall'uso di un mezzo anormale di pagamento, denotante una palese crisi di liquidità della Cooperativa, che deve presumersi nota al Sig. proprio per aver accettato il pagamento da parte del delegato. CP_1 pagina 19 di 22 L'impiego di una triangolazione, in luogo di un semplice rapporto diretto tra debitore e creditore, fa pensare a una situazione patologica attestante una crisi di liquidità. In altre parole, la circostanza che,
essendo la Cooperativa già morosa ed inadempiente da anni, le parti avessero fatto ricorso ad un atto di pagamento anomalo - quale quello della delegazione di pagamento- incide come elemento sintomatico,
percepibile dall'accipiens, della conoscenza dell'intercorrendo dissesto del debitore. A conferma della conoscenza della mancanza di liquidità e dello stato di insolvenza, depone peraltro la rinuncia (seppur in ambito transattivo) ad un importo del 30% del credito vantato, considerata l'esecutività del titolo di credito vantato dal Sig. . CP_1
Alla luce dei suddetti fatti, l'allegazione investigativa prodotta da parte convenuta (docc. 31-32 parte convenuta), se contestualizzata nel periodo in cui è stata eseguita, ossia quando la era ancora Parte_1
inadempiente da due anni, sembra invero fornire elementi presuntivi che il Sig. , edotto del critico CP_1
stato di dissesto della Cooperativa, dopo aver appena notificato un atto di precetto in rinnovazione (prima della transazione), intendesse invero, anche logicamente, verificare quali beni poter eventualmente aggredire.
Peraltro, non si ritiene comunque che da tali documenti il Sig. potesse ricavare informazioni a CP_1
negazione della già nota e sussistente insolvenza, trattandosi, in un caso, di un report informativo volto a sondare i beni mobili registrati della Cooperativa, le utenze telefoniche, e l'esistenza di protesti e pregiudizievoli, e, nell'altro caso, di una mera visura catastale, priva di alcuna indagine ipotecaria (dalla quale sarebbero invece emerse, come prodotto, le iscrizioni ipotecarie note).
Di conseguenza, in forza delle superiori motivazioni e di tutti i fatti provati, le deduzioni e le allegazioni di parte convenuta non forniscono indici precisi, gravi e concordanti atti quantomeno a vincere la presunzione di scientia decoctionis (scientia decoctionis che, per i sussistenti gravi indici, risulta invero provata). Di talché non può ritenersi assolto l'onere probatorio gravante su parte convenuta.
Per tali motivi, ritenuti provati i fatti costitutivi della domanda attrice, il pagamento ottenuto dal Sig.
pagina 20 di 22 risulta revocabile ai sensi della norma di cui all'art. 67, comma 1, n. 2) L.F. CP_1
Sulla somma sono dovuti solo gli interessi legali dalla domanda. Costituisce infatti orientamento consolidato che l'obbligazione restitutoria dell'accipiens, rimasto soccombente rispetto alla domanda ex
art. 67 l.f., proposta nei suoi confronti, ha natura di debito di valuta e non di valore (si vedano in questo senso, ex multis, Cass. 13063/2023, Cass. 5495/2022, 12850/2018, 6575/2018, 27084/2011,12736/2011,
6538/2020, 6991/2007): l'atto posto in essere dal fallito è originariamente lecito e la sua inefficacia sopravviene solo all'esito dell'accoglimento della domanda, che ha natura costitutiva, avendo ad oggetto l'esercizio di un diritto potestativo e non di un diritto di credito;
ne consegue che gli interessi sulla somma da restituirsi decorrono dalla data della domanda giudiziale.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo (fasi di studio ed introduttiva secondo parametri medi, fase istruttoria ai minimi, fase decisionale ai parametri medi).
P.Q.M.
Il Tribunale, ogni ulteriore e diversa domanda, istanza ed eccezione disattesa o assorbita, definitivamente pronunciandosi sulla domanda di revocatoria fallimentare ex art. 67, comma 1, n.
2. L.F., formulata da parte della accoglie la domanda di parte attrice Parte_1
e così dispone:
dichiara inefficace nei confronti della massa dei creditori della Parte_1
e revoca, il pagamento di € 11.000,00 effettuato in favore del Sig.
[...] Controparte_1
(C.F. ), in data 26.7.2019 con assegno circolare dai Sig.ri C.F._1 Parte_2
ed e, per l'effetto, condanna il Sig. Parte_3 Parte_4 Parte_5 Parte_6
(C.F. ) a corrispondere alla Controparte_1 C.F._1 Parte_1
in persona del Commissario Liquidatore, la somma di € 11.000,00, con gli
[...]
interessi legali dalla data della domanda.
Condanna altresì parte convenuta a rimborsare a parte attrice le spese del giudizio che liquida in € pagina 21 di 22 4.237,00 per onorari complessivi ed € 237,00 per spese, oltre i.v.a., c.p.a. e spese generali al 15% come per legge.
Firenze, 28 febbraio 2025
La Giudice
dott.ssa Maria Novella Legnaioli
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