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Sentenza 13 novembre 2025
Sentenza 13 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 13/11/2025, n. 676 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 676 |
| Data del deposito : | 13 novembre 2025 |
Testo completo
N. 1500/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SIRACUSA
Prima Sezione Civile in composizione collegiale, nella persona dei seguenti magistrati: dott.ssa Veronica Milone Presidente dott.ssa Maria Lupo Giudice dott.ssa Cristina Maria Caruso Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta n. 1500/2025 V.G., avente ad oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio posta in decisione con decreto ex art. 127-ter c.p.c. emesso il 7.11.2025 promossa congiuntamente da
(codice fiscale ), nato a [...] Parte_1 C.F._1
Vallo il 9.4.1972, residente a [...],
e
(codice fiscale ), nata a [...] il Parte_2 C.F._2
27.4.1973, residente a [...], entrambi elettivamente domiciliati presso lo studio dell'avvocato Raffaele Leone, che li rappresenta e difende giusta procura in atti;
RICORRENTI comunicati gli atti al pubblico ministero in sede (il 27.5.2025).
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
(art. 132 c.p.c.)
Con ricorso congiunto ex art. 473-bis.51 c.p.c., depositato telematicamente in data 21.5.2025,
pagina 1 di 4 i coniugi ricorrenti chiedevano concordemente a questo Tribunale la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni tra loro pattuite.
Più nel dettaglio, le parti esponevano:
- di avere contratto matrimonio in data 1.6.2002 nel Comune di Noto (atto trascritto al n. 25, parte II, serie A, anno 2002);
- che dalla loro unione nascevano i figli (il 27.9.2003) e Persona_1 [...]
(il 30.7.2008); Per_2
- di essersi separati giusta sentenza n. 56/2024 pronunciata dal Tribunale di Siracusa il
13.6.2024, pubblicata il 19.6.2024, passata in giudicato (allegata in atti).
All'udienza del 6.11.2025, sostituita con il deposito di note scritte ex art. 127-ter, comma 1,
c.p.c., i coniugi ricorrenti chiedevano la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni di cui in ricorso, qui di seguito riportate:
“1) il figlio minore viene affidato congiuntamente ad entrambi i genitori, Persona_2 ma viene collocato presso il padre e continuerà ad abitare con lui a Noto nella casa di via
Italo Svevo n. 3, dove attualmente dimora;
2) la mamma potrà frequentarlo e tenerlo presso di sé quando vorrà e per il tempo che vorrà, concordandolo col padre e dandogliene congruo preavviso;
3) poiché ella, in atto, non ha risorse economiche, il padre si farà carico delle spese sia ordinarie che straordinarie di mantenimento del figlio;
nel momento in cui la mamma conseguirà un reddito, concorrerà al mantenimento ordinario del figlio versando al padre un assegno mensile di € 200,00, soggetto annualmente a rivalutazione sulla base della variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, e si accollerà il 50% delle spese straordinarie determinate come da Linee Guida per il mantenimento dei figli di cui al Protocollo sottoscritto tra Tribunale di Siracusa e COA di
Siracusa, pubblicato il 30.01.2020;
4) al solo scopo di venire incontro all'attuale stato di bisogno della moglie, il marito le corrisponderà un assegno di mantenimento, che viene consensualmente determinato in €
300,00 mensili, da versarsi entro il quindici di ogni mese con bonifico su una carta Postepay evolution, di cui il marito già conosce le IBAN;
tale assegno è soggetto annualmente a rivalutazione sulla base della variazione dell'indice
ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati e sarà versato fino a quando la signora non avrà un contratto di lavoro a tempo indeterminato o una Parte_2
pagina 2 di 4 pensione ovvero fino a quando dovesse risposarsi o instaurare una stabile convivenza.
Non ci sono ulteriori rapporti patrimoniali ancora da definire”.
Con provvedimento del 7.11.2025, adottato ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., il giudice relatore si riservava di riferire al Collegio per la decisione conclusiva.
Il pubblico ministero non si opponeva alla domanda dei coniugi.
Orbene, passando al merito, ricorrono le condizioni fissate dagli artt. 2 e 3, n. 2, lett. b), della
Legge n. 898/1970, per la proponibilità e l'accoglimento della domanda congiunta di cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti.
Lo stato di separazione sussistente tra i coniugi risulta, infatti, dimostrato dalla prodotta copia della sentenza, mentre la protrazione di tale regime per un periodo eccedente il prescritto termine deve presumersi, non essendone stata eccepita l'interruzione.
L'impossibilità della ricostruzione della comunione spirituale e materiale tra le parti, del resto, si può fondatamente desumere dal periodo di separazione trascorso, sintomo inequivoco della definitiva e irreversibile frattura del consorzio coniugale.
Le condizioni concordate appaiono conformi all'interesse morale e materiale del figlio minore, siccome compiutamente salvaguardate dall'affido condiviso con stabile collocamento presso il padre, dalla regolamentazione dei tempi e delle modalità della sua presenza presso il genitore non collocatario, rispettosi dell'età, nonché dalla misura e dal modo con cui la madre contribuirà - appena le sue risorse economiche glielo consentiranno - al mantenimento, cura ed istruzione del minore.
Inoltre, il Collegio dà atto dell'ulteriore condizione contenuta nell'accordo raggiunto dalle parti in ordine al pagamento da parte del di un contributo economico in favore Parte_1 della ex moglie a causa dello stato di bisogno di quest'ultima, non apparendo in contrasto con le norme di ordine pubblico ed imperative in materia di diritto di famiglia.
Essendo la domanda congiunta e non essendo configurabile soccombenza non va adottata alcuna pronuncia sulle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo, contrariis rejectis: dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e Parte_1
il giorno 1.6.2002 nel Comune di Noto, trascritto nel registro degli atti Parte_2 di matrimonio dello Stato civile dello stesso Comune nell'anno 2002, (atto n. 25, parte II, serie A);
pagina 3 di 4 omologa le condizioni inerenti al figlio minore e provvede in conformità alle stesse qui da intendersi trascritte;
dà atto dell'ulteriore pattuizione economica concordata dalle parti;
nulla sulle spese;
ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Noto di procedere all'annotazione della presente sentenza nei registri dello Stato Civile, atti di matrimonio.
Così deciso in Siracusa il 10.11.2025, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile del Tribunale.
Il Giudice relatore Il Presidente
dott.ssa Cristina Maria Caruso dott.ssa Veronica Milone
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
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