Sentenza 5 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Cagliari, sez. I, sentenza 05/03/2026, n. 491 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Cagliari |
| Numero : | 491 |
| Data del deposito : | 5 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00491/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00032/2026 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 32 del 2026, proposto da
AL PE, rappresentato e difeso dall'avvocato Gloriana Floris, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale Cagliari, domiciliataria ex lege in Cagliari, via Nuoro n. 50;
per l’esecuzione del giudicato:
derivante dalla sentenza n. 1009/2025 pronunciata dal Tribunale Ordinario di Cagliari, Sezione Lavoro in data 18/07/2025 con la quale in accoglimento del ricorso condannava il Ministero dell’Istruzione e del Merito a erogare in favore di PE AL, la Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione di cui all’art. 1, comma 121, L 13.07.2015, n. 107, la somma di euro 3.000,00, oltre al maggior importo tra interessi legali e rivalutazione monetaria sulla sorte capitale, ai sensi dell’art. 22, comma 36, l. 23 dicembre 1994 n. 724, con decorrenza dalla data di maturazione del diritto all’accredito fino alla concreta attribuzione.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione e del Merito;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 4 marzo 2026 il dott. Antonio NT e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il ricorrente in epigrafe agisce dinanzi a questo TAR, ai sensi degli articoli 112 e seguenti, c.p.a., per l’ottemperanza alla sentenza suindicata, pronunciata all’esito del procedimento n.r.g. 672/2024, con la quale il Tribunale di Cagliari ha così statuito: “- accoglie il ricorso, nei limiti della prescrizione, e per l’effetto condanna il Ministero dell’istruzione e del merito a riconoscere in favore dalla parte ricorrente, mediante accredito sulla carta elettronica del docente, alle stesse regole assegnate ai dipendenti a tempo indeterminato, la somma di euro 3.000,00, oltre al maggior importo tra interessi legali e rivalutazione monetaria sulla sorte capitale, ai sensi dell’art. 22, comma 36, l. 23 dicembre 1994 n. 724, con decorrenza dalla data di maturazione del diritto all’accredito fino alla concreta attribuzione;” (sent. n. 1009/2025, pubblicata il 18 luglio 2025).
2. Con nota depositata in atti, la parte ricorrente ha rappresentato che, successivamente alla notificazione e al deposito del ricorso introduttivo, l’Amministrazione resistente ha provveduto all’accredito delle somme dovute a titolo di “Carta del docente” in favore del ricorrente, senza tuttavia procedere al pagamento della maggior somma tra interessi e rivalutazione, pure statuito con la sentenza in premessa ed ha quindi insistito per la condanna del Ministero al pagamento di tale somma, con la nomina di un Commissario ad acta, e condanna del medesimo Ministero al pagamento delle spese del presente giudizio e rimborso del contributo unificato.
3. Alla luce di quanto sopra, il Collegio, nel dare atto della cessazione della materia del contendere con riguardo alla sorte capitale, ordina al Ministero di dare piena e completa esecuzione alla pronuncia in epigrafe, corrispondendo alla ricorrente la maggiore somma tra interessi e rivalutazione sulle somme tardivamente corrisposte, nel termine di 30 (trenta) giorni, decorrenti dalla comunicazione in via amministrativa della presente decisione, o dalla sua notificazione a cura della parte - se anteriore – atteso che:
la sentenza n. 1009/2025, meglio indicata al p. 1, è stata notificata al Ministero dell’Istruzione e del Merito presso la sede reale in data 24 luglio 2025 ed è passata in giudicato per mancata impugnazione nei termini di legge, come da attestazione di Cancelleria del 3 marzo 2026 prodotta in giudizio;
alla notifica della sentenza ha fatto seguito solo il pagamento, da parte dell’Amministrazione, di quanto spettante a titolo di carta docente;
è decorso infruttuosamente anche il termine dilatorio di 120 giorni dalla data della notifica del titolo esecutivo, avvenuta – come detto - il 24 luglio 2025, previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669 del 1996, convertito in l. n. 30 del 1997 e s.m.i.
3.1 Per il caso di persistente inottemperanza alla scadenza del termine suindicato, si nomina sin da ora commissario ad acta il Responsabile pro tempore della Direzione generale per gli Ordinamenti Scolastici, la Formazione del Personale Scolastico e la Valutazione del Sistema Nazionale di Istruzione del Ministero dell’istruzione e del merito, con facoltà di delega ad altro dirigente dell’Ufficio, anche a livello territoriale (Ufficio scolastico regionale competente), il quale, come organo ausiliario del giudice, a semplice richiesta della parte interessata, porrà in essere tutti gli atti e le operazioni necessari alla esecuzione della sentenza, entro i trenta (30) giorni successivi alla richiesta della parte medesima.
3.1.1 Il commissario ad acta potrà ricorrere, in caso di incapienza di fondi dell’Amministrazione soccombente nei capitoli di bilancio destinati in maniera specifica ai pagamenti in questione, all'istituto del pagamento in conto sospeso, come disciplinato dall’art. 14, comma 2, d.l. n. 669 del 1996, come convertito, e relativi decreti attuativi.
3.2 Trattandosi di funzioni commissariali affidate ad un dipendente pubblico già inserito nella struttura dell’Amministrazione debitrice, non si darà luogo alla liquidazione di alcun compenso al predetto commissario ad acta.
4. Quanto alle spese del presente giudizio, si ritiene opportuno disporne la compensazione, atteso che il pagamento della somma capitale è intervenuto in tempi solleciti rispetto alla proposizione del giudizio, che si inserisce all’interno di un diffuso contenzioso.
4.1 Il Ministero, dovrà, peraltro, rimborsare alla parte ricorrente il contributo unificato, se versato.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe proposto:
- dichiara cessata la materia del contendere con riferimento alla sorte capitale afferente alla “Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente”;
- ordina al Ministero della Istruzione, ai fini dell’integrale esecuzione al giudicato in epigrafe, di provvedere al pagamento, a favore della parte ricorrente, della maggior somme tra rivalutazione e interessi sulle somme tardivamente corrisposte, nel termine di 30 giorni dalla comunicazione in via amministrativa o dalla notifica della presente sentenza,
- nomina, per il caso di persistente inadempimento del Ministero resistente, quale commissario ad acta, il Responsabile pro tempore della Direzione generale per gli Ordinamenti Scolastici, la Formazione del Personale Scolastico e la Valutazione del Sistema Nazionale di Istruzione del Ministero dell’istruzione e del merito, con facoltà di delega ad altro dirigente dell’Ufficio, anche a livello territoriale (Ufficio scolastico regionale competente), assegnando allo stesso, per l’esecuzione della sentenza, il termine di 30 giorni dal momento in cui sarà richiesto l’intervento da parte ricorrente.
- compensa le spese del giudizio, fatto salvo l’obbligo del Ministero di provvedere alla rifusione a favore della parte ricorrente del contributo unificato, ove versato.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Cagliari nella camera di consiglio del giorno 4 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
Antonio NT, Presidente FF, Estensore
Gabriele Serra, Primo Referendario
Roberto Montixi, Primo Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| Antonio NT |
IL SEGRETARIO