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Sentenza 27 settembre 2024
Sentenza 27 settembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 27/09/2024, n. 15231 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 15231 |
| Data del deposito : | 27 settembre 2024 |
Testo completo
R.G. 43907/2020
TRIBUNALE DI ROMA XI Sezione Civile
Verbale di udienza del 27/09/2024
Dinanzi al Giudice, d.ssa Angela Porfidia, è comparso, per la parte attrice, l'avv.
David Barda, il quale si riporta alle note riepilogative;
contesta le avverse memorie e chiede che la propria domanda venga accolta.
E' altresì presente, per la parte convenuta, l'avv. Luigia D'Amico la quale si riporta ai propri atti, contesta quanto ex adverso dedotto, evidenzia che controparte ha formulata in sede conclusiva domanda diversa rispetto a quella contenuta in citazione perché in sede conclusiva si parla di perdita di chance.
Il Giudice Onorario Lette le conclusioni rassegnate, Udita la discussione orale, Invitate le parti a presenziare sino al termine dell'udienza, alle ore 18:30 dà lettura della sentenza ex art. 281 sexies cpc, in udienza, con allegazione della stessa al presente verbale. Verbale aperto alle ore 14:00 e chiuso alle ore 18:30.
Il Giudice Onorario d.ssa Angela Porfidia
Tribunale di Roma – R.G. 43907/2020 R.G. 43907 /2020
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale ordinario di Roma Sezione XI Civile
Il Tribunale di Roma, Sezione XI Civile, nella persona del giudice onorario dott.ssa Angela Porfidia, all'udienza del 27/09/2024 ha pronunciato, ex art. 281 sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 43907 del Ruolo Generale degli Affari contenziosi dell'anno 2020, avente ad oggetto: – prestazione d'opera intellettuale, promossa da
(P.I. ) in persona del legale rappresentante p.t. Parte_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. BARDA ILAN DAVID che la rappresenta e difende come da procura in atti,
ATTRICE
CONTRO
(CF , elettivamente Controparte_1 C.F._1 domiciliata in Roma presso lo studio dell'avv. D'AMICO LUIGIA che la rappresenta e difende in virtù di procura in atti, CONVENUTA
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale di udienza.
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, la ha convenuto, dinanzi Parte_1
a questo Tribunale, per sentirla condannare al pagamento Controparte_1 complessivo di € 10.258,65 a titolo di risarcimento dei danni da questa causati.
Più specificamente la società attrice ha dedotto di essersi rivolta, nel luglio del
2019, alla dott.ssa per una consulenza professionale in merito Controparte_1 alla partecipazione all'avviso pubblico avente ad oggetto “Contributi per il sostegno dei processi di digitalizzazione delle imprese del Lazio – DIGITAL IMPRESA LAZIO” pubblicato il 20 giugno 2019 sul bollettino della Regione Lazio.
Tribunale di Roma – R.G. 43907/2020 La dott.ssa come precisa l'attrice, aveva le specifiche competenze e ha CP_1 gestito la pratica mediante la predisposizione e compilazione dei documenti necessari, compresa la firma digitale da apporre attraverso il supporto informatico fornito temporaneamente dalla parte attrice.
La provvedeva, quindi, ad inserire i dati nella piattaforma telematica e CP_1 verificato il buon punteggio, si procedeva al completamento della partecipazione all'avviso pubblico.
In data 30 gennaio 2020 a seguito della comunicazione da parte della CP_2
dell'inammissibilità della domanda per omesso invio del documento
[...] indicato D1, l' si rivolgeva alla per chiedere spiegazioni e Parte_1 CP_1 quest'ultima si impegnava a risolvere la questione.
Ma il 10 aprile 2020 veniva confermata la predetta inammissibilità della domanda.
Sulla base di queste premesse, l'attrice ha chiesto la condanna della convenuta per il risarcimento dei danni subìti per effetto della esclusione della partecipazione all'avviso pubblico.
Con comparsa del 09.06.2023, si è costituita la eccependo in via CP_1 preliminare la nullità della notifica della citazione deducendo di non avere mai avuto contezza del giudizio se non quando ha ricevuto la notifica del provvedimento ammissivo dell'interrogatorio formale.
Ha quindi chiesto di essere rimessa in termini in quanto la sua mancata tempestiva costituzione era imputabile al suddetto vizio nella notifica.
Nel merito, ha dedotto la infondatezza della pretesa in quanto ha esattamente adempiuto alla propria obbligazione e la inammissibilità della domanda di partecipazione al pubblico avviso era imputabile esclusivamente alla medesima attrice.
Ha concluso pertanto per il rigetto di ogni richiesta formulata dalla parte avversa.
Tanto premesso in fatto, deve essere respinta l'eccezione riguardante la nullità della notifica dell'atto di citazione.
Dalla documentazione versata in atti, risulta che l'atto di citazione è stato notificato dall'avv. Ilan David Barda, ai sensi della L 53/1994, presso l'indirizzo di residenza della convenuta in via Marconi n. 34 in Civitavecchia. Il CP_1 plico risulta essere stato depositato presso il competente ufficio postale ma non ritirato nei successivi 10 giorni.
Tribunale di Roma – R.G. 43907/2020 Pertanto decorso tale termine, la notifica deve intendersi come perfezionata.
Per contestare la veridicità del procedimento notificatorio la convenuta avrebbe potuto proporre querela di falso.
Allo stato degli atti, quindi, la notifica dell'atto introduttivo appare valida ed efficace.
Ciò chiarito e passando all'esame del merito, deve osservarsi che tra le parti non è stato stipulato alcun contratto scritto per cui non vi è certezza in ordine alle pattuizioni tra le stesse intercorse.
In particolare, quindi, non è possibile verificare la corrispondenza tra l'incarico conferito dalla conseguentemente l'obbligazione esigibile nei confronti Pt_1 della CP_1
Al contempo, però, va rilevato che la convenuta non ha contestato di avere assunto l'impegno di prestare assistenza e consulenza in favore della al Pt_1 fine di predisporre la domanda per l'avviso pubblico 'digital imprese Lazio” per accedere ai finanziamenti di CP_2
La medesima convenuta, nella propria comparsa al punto 8) così testualmente scrive : “In via del tutto eccezionale, nella consulenza pattuita, veniva incluso anche l'utilizzo del dispositivo di firma digitale, per firmare la documentazione da inserire nella piattaforma. Ed infatti per loro stessa ammissione né – legale rappresentante dell'attrice– né il Testimone_1 sig. figlio del primo e responsabile della società, erano in grado di apporre Testimone_2 firma tramite dispositivo CNS”.
In altri termini, la si era impegnata a preparare l'intera documentazione CP_1 necessaria per porre in condizioni la di partecipare all'avviso Parte_1 pubblico: approntamento della domanda, apposizione della firma digitale predisposizione dell'intera documentazione.
L'unica attività che avrebbe dovuto porre in essere il legale rappresentante della società attrice era quella di inviare a mezzo pec tutti i documenti compilati e predisposti dalla convenuta.
Orbene, la sostiene di avere esattamente adempiuto alla propria CP_1 obbligazione ma la società attrice ha prodotto le mail ricevute dalla convenuta da cui emerge che il documento indicato come Modello D1 è stato omesso.
Si tratta precipuamente dell'atto mancante che è stata la causa di esclusione della attrice.
Tribunale di Roma – R.G. 43907/2020 Infatti, in via definitiva la così motiva “Domanda non ammissibile Parte_2 per: l'assenza della Domanda di cui al Modello D1, generata dal sistema Gecoweb
e firmata digitalmente come richiesto dagli artt. 5 e 6 dell'Avviso Pubblico. A seguito dell'invio della comunicazione di proposta di non ammissibilità resa ai sensi della L. 241/90, Art. 10 bis, il richiedente ha trasmesso controdeduzioni dalla cui analisi non sono emerse motivazioni utili o nuovi elementi di valutazione idonei ad interrompere il procedimento di non ammissibilità”.
Tale documento, come emerge dal documento sub 11, allegato da parte attrice, non risulta tra quelli inviati dalla alla e che quest'ultima avrebbe CP_1 Pt_1 dovuto, a sua volta, inviare alla pec della . Parte_2
È configurabile, sicuramente, l'inadempimento della convenuta alle obbligazioni da questa assunte nei confronti della la quale ha fatto legittimo Pt_1 affidamento sulla esattezza di quanto predisposto dalla convenuta e che essa attrice si sarebbe dovuta limitare a trasmettere a mezzo pec.
Orbene, ai sensi dell'art. 1218 cc, il debitore che non esegue esattamente la prestazione dovuta al risarcimento del danno se non prova che l'inadempimento
è stato determinato da impossibilità derivante da causa a lui non imputabile.
Si tratta di responsabilità di natura contrattuale in cui, come chiarito dalla
Suprema Corte, “a differenza di quella aquiliana, la colpa non è elemento costitutivo della fattispecie poiché non integra un criterio di accertamento dell'inadempimento- che, in quanto fenomeno oggettivo di mancata attuazione della regola contrattuale, resta estraneo al profilo soggettivo della colpa – ma piuttosto dell'imputabilità della causa che ha impedito l'adempimento, sicché essa, non rilevando in sede di istituzione della responsabilità ma sul versante dell'esonero da essa, costituisce tema di prova del debitore che opponga il fatto estintivo dell'obbligazione diverso dall'adempimento” (si veda Cass. Civ. ordinanza n. 38089/2021).
Nel caso di specie, la convenuta, su cui incombeva l'onere, non ha fornito alcuna prova della non imputabilità della causa che ha impedito l'esatto adempimento della prestazione de qua.
L'inadempiente convenuta è, quindi, tenuta al risarcimento.
Tuttavia, nel caso di specie l'attrice società non ha dimostrato la concreta possibilità del positivo esito della sua partecipazione al pubblico avviso e, conseguentemente, non ha fornito elementi utili per quantificare il risarcimento.
Tribunale di Roma – R.G. 43907/2020 Il danno può, pertanto, essere liquidato solo facendo ricorso all'art. 1224 cc e a parere di questo Tribunale deve essere limitato alla somma di € 1.000 sborsata in favore della quale corrispettivo della prestazione non esattamente CP_1 eseguita.
Per quanto concerne il regime delle spese processuali, il parziale accoglimento della domanda impone la relativa liquidazione attenendosi al valore minimo dello scaglione compreso tra € 1.101,00 ed € 5.200,00 di cui al DM 55/2014 come da dispositivo.
P.Q.M.
il Tribunale di Roma, Sezione XI Civile, in composizione monocratica, ogni altra istanza disattesa o assorbita, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) Accoglie parzialmente la domanda per le causali e nei limiti di cui alla parte motiva e per l'effetto condanna alla somma di € 1.000,00 in Controparte_1 favore di in persona del legale rappresentante p.t.; Parte_1
2) Condanna al pagamento in favore di in persona Controparte_1 Parte_1 del legale rappresentante p.t. delle competenze del giudizio che liquida in € 129,15 per spese non imponibili ed € 1.278,00 per onorari oltre rimborso forfettario al
15% e oneri di legge;
Così deciso in Roma, 27 settembre 2024
Il Giudice onorario d.ssa Angela Porfidia
Tribunale di Roma – R.G. 43907/2020
TRIBUNALE DI ROMA XI Sezione Civile
Verbale di udienza del 27/09/2024
Dinanzi al Giudice, d.ssa Angela Porfidia, è comparso, per la parte attrice, l'avv.
David Barda, il quale si riporta alle note riepilogative;
contesta le avverse memorie e chiede che la propria domanda venga accolta.
E' altresì presente, per la parte convenuta, l'avv. Luigia D'Amico la quale si riporta ai propri atti, contesta quanto ex adverso dedotto, evidenzia che controparte ha formulata in sede conclusiva domanda diversa rispetto a quella contenuta in citazione perché in sede conclusiva si parla di perdita di chance.
Il Giudice Onorario Lette le conclusioni rassegnate, Udita la discussione orale, Invitate le parti a presenziare sino al termine dell'udienza, alle ore 18:30 dà lettura della sentenza ex art. 281 sexies cpc, in udienza, con allegazione della stessa al presente verbale. Verbale aperto alle ore 14:00 e chiuso alle ore 18:30.
Il Giudice Onorario d.ssa Angela Porfidia
Tribunale di Roma – R.G. 43907/2020 R.G. 43907 /2020
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale ordinario di Roma Sezione XI Civile
Il Tribunale di Roma, Sezione XI Civile, nella persona del giudice onorario dott.ssa Angela Porfidia, all'udienza del 27/09/2024 ha pronunciato, ex art. 281 sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 43907 del Ruolo Generale degli Affari contenziosi dell'anno 2020, avente ad oggetto: – prestazione d'opera intellettuale, promossa da
(P.I. ) in persona del legale rappresentante p.t. Parte_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. BARDA ILAN DAVID che la rappresenta e difende come da procura in atti,
ATTRICE
CONTRO
(CF , elettivamente Controparte_1 C.F._1 domiciliata in Roma presso lo studio dell'avv. D'AMICO LUIGIA che la rappresenta e difende in virtù di procura in atti, CONVENUTA
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale di udienza.
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, la ha convenuto, dinanzi Parte_1
a questo Tribunale, per sentirla condannare al pagamento Controparte_1 complessivo di € 10.258,65 a titolo di risarcimento dei danni da questa causati.
Più specificamente la società attrice ha dedotto di essersi rivolta, nel luglio del
2019, alla dott.ssa per una consulenza professionale in merito Controparte_1 alla partecipazione all'avviso pubblico avente ad oggetto “Contributi per il sostegno dei processi di digitalizzazione delle imprese del Lazio – DIGITAL IMPRESA LAZIO” pubblicato il 20 giugno 2019 sul bollettino della Regione Lazio.
Tribunale di Roma – R.G. 43907/2020 La dott.ssa come precisa l'attrice, aveva le specifiche competenze e ha CP_1 gestito la pratica mediante la predisposizione e compilazione dei documenti necessari, compresa la firma digitale da apporre attraverso il supporto informatico fornito temporaneamente dalla parte attrice.
La provvedeva, quindi, ad inserire i dati nella piattaforma telematica e CP_1 verificato il buon punteggio, si procedeva al completamento della partecipazione all'avviso pubblico.
In data 30 gennaio 2020 a seguito della comunicazione da parte della CP_2
dell'inammissibilità della domanda per omesso invio del documento
[...] indicato D1, l' si rivolgeva alla per chiedere spiegazioni e Parte_1 CP_1 quest'ultima si impegnava a risolvere la questione.
Ma il 10 aprile 2020 veniva confermata la predetta inammissibilità della domanda.
Sulla base di queste premesse, l'attrice ha chiesto la condanna della convenuta per il risarcimento dei danni subìti per effetto della esclusione della partecipazione all'avviso pubblico.
Con comparsa del 09.06.2023, si è costituita la eccependo in via CP_1 preliminare la nullità della notifica della citazione deducendo di non avere mai avuto contezza del giudizio se non quando ha ricevuto la notifica del provvedimento ammissivo dell'interrogatorio formale.
Ha quindi chiesto di essere rimessa in termini in quanto la sua mancata tempestiva costituzione era imputabile al suddetto vizio nella notifica.
Nel merito, ha dedotto la infondatezza della pretesa in quanto ha esattamente adempiuto alla propria obbligazione e la inammissibilità della domanda di partecipazione al pubblico avviso era imputabile esclusivamente alla medesima attrice.
Ha concluso pertanto per il rigetto di ogni richiesta formulata dalla parte avversa.
Tanto premesso in fatto, deve essere respinta l'eccezione riguardante la nullità della notifica dell'atto di citazione.
Dalla documentazione versata in atti, risulta che l'atto di citazione è stato notificato dall'avv. Ilan David Barda, ai sensi della L 53/1994, presso l'indirizzo di residenza della convenuta in via Marconi n. 34 in Civitavecchia. Il CP_1 plico risulta essere stato depositato presso il competente ufficio postale ma non ritirato nei successivi 10 giorni.
Tribunale di Roma – R.G. 43907/2020 Pertanto decorso tale termine, la notifica deve intendersi come perfezionata.
Per contestare la veridicità del procedimento notificatorio la convenuta avrebbe potuto proporre querela di falso.
Allo stato degli atti, quindi, la notifica dell'atto introduttivo appare valida ed efficace.
Ciò chiarito e passando all'esame del merito, deve osservarsi che tra le parti non è stato stipulato alcun contratto scritto per cui non vi è certezza in ordine alle pattuizioni tra le stesse intercorse.
In particolare, quindi, non è possibile verificare la corrispondenza tra l'incarico conferito dalla conseguentemente l'obbligazione esigibile nei confronti Pt_1 della CP_1
Al contempo, però, va rilevato che la convenuta non ha contestato di avere assunto l'impegno di prestare assistenza e consulenza in favore della al Pt_1 fine di predisporre la domanda per l'avviso pubblico 'digital imprese Lazio” per accedere ai finanziamenti di CP_2
La medesima convenuta, nella propria comparsa al punto 8) così testualmente scrive : “In via del tutto eccezionale, nella consulenza pattuita, veniva incluso anche l'utilizzo del dispositivo di firma digitale, per firmare la documentazione da inserire nella piattaforma. Ed infatti per loro stessa ammissione né – legale rappresentante dell'attrice– né il Testimone_1 sig. figlio del primo e responsabile della società, erano in grado di apporre Testimone_2 firma tramite dispositivo CNS”.
In altri termini, la si era impegnata a preparare l'intera documentazione CP_1 necessaria per porre in condizioni la di partecipare all'avviso Parte_1 pubblico: approntamento della domanda, apposizione della firma digitale predisposizione dell'intera documentazione.
L'unica attività che avrebbe dovuto porre in essere il legale rappresentante della società attrice era quella di inviare a mezzo pec tutti i documenti compilati e predisposti dalla convenuta.
Orbene, la sostiene di avere esattamente adempiuto alla propria CP_1 obbligazione ma la società attrice ha prodotto le mail ricevute dalla convenuta da cui emerge che il documento indicato come Modello D1 è stato omesso.
Si tratta precipuamente dell'atto mancante che è stata la causa di esclusione della attrice.
Tribunale di Roma – R.G. 43907/2020 Infatti, in via definitiva la così motiva “Domanda non ammissibile Parte_2 per: l'assenza della Domanda di cui al Modello D1, generata dal sistema Gecoweb
e firmata digitalmente come richiesto dagli artt. 5 e 6 dell'Avviso Pubblico. A seguito dell'invio della comunicazione di proposta di non ammissibilità resa ai sensi della L. 241/90, Art. 10 bis, il richiedente ha trasmesso controdeduzioni dalla cui analisi non sono emerse motivazioni utili o nuovi elementi di valutazione idonei ad interrompere il procedimento di non ammissibilità”.
Tale documento, come emerge dal documento sub 11, allegato da parte attrice, non risulta tra quelli inviati dalla alla e che quest'ultima avrebbe CP_1 Pt_1 dovuto, a sua volta, inviare alla pec della . Parte_2
È configurabile, sicuramente, l'inadempimento della convenuta alle obbligazioni da questa assunte nei confronti della la quale ha fatto legittimo Pt_1 affidamento sulla esattezza di quanto predisposto dalla convenuta e che essa attrice si sarebbe dovuta limitare a trasmettere a mezzo pec.
Orbene, ai sensi dell'art. 1218 cc, il debitore che non esegue esattamente la prestazione dovuta al risarcimento del danno se non prova che l'inadempimento
è stato determinato da impossibilità derivante da causa a lui non imputabile.
Si tratta di responsabilità di natura contrattuale in cui, come chiarito dalla
Suprema Corte, “a differenza di quella aquiliana, la colpa non è elemento costitutivo della fattispecie poiché non integra un criterio di accertamento dell'inadempimento- che, in quanto fenomeno oggettivo di mancata attuazione della regola contrattuale, resta estraneo al profilo soggettivo della colpa – ma piuttosto dell'imputabilità della causa che ha impedito l'adempimento, sicché essa, non rilevando in sede di istituzione della responsabilità ma sul versante dell'esonero da essa, costituisce tema di prova del debitore che opponga il fatto estintivo dell'obbligazione diverso dall'adempimento” (si veda Cass. Civ. ordinanza n. 38089/2021).
Nel caso di specie, la convenuta, su cui incombeva l'onere, non ha fornito alcuna prova della non imputabilità della causa che ha impedito l'esatto adempimento della prestazione de qua.
L'inadempiente convenuta è, quindi, tenuta al risarcimento.
Tuttavia, nel caso di specie l'attrice società non ha dimostrato la concreta possibilità del positivo esito della sua partecipazione al pubblico avviso e, conseguentemente, non ha fornito elementi utili per quantificare il risarcimento.
Tribunale di Roma – R.G. 43907/2020 Il danno può, pertanto, essere liquidato solo facendo ricorso all'art. 1224 cc e a parere di questo Tribunale deve essere limitato alla somma di € 1.000 sborsata in favore della quale corrispettivo della prestazione non esattamente CP_1 eseguita.
Per quanto concerne il regime delle spese processuali, il parziale accoglimento della domanda impone la relativa liquidazione attenendosi al valore minimo dello scaglione compreso tra € 1.101,00 ed € 5.200,00 di cui al DM 55/2014 come da dispositivo.
P.Q.M.
il Tribunale di Roma, Sezione XI Civile, in composizione monocratica, ogni altra istanza disattesa o assorbita, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) Accoglie parzialmente la domanda per le causali e nei limiti di cui alla parte motiva e per l'effetto condanna alla somma di € 1.000,00 in Controparte_1 favore di in persona del legale rappresentante p.t.; Parte_1
2) Condanna al pagamento in favore di in persona Controparte_1 Parte_1 del legale rappresentante p.t. delle competenze del giudizio che liquida in € 129,15 per spese non imponibili ed € 1.278,00 per onorari oltre rimborso forfettario al
15% e oneri di legge;
Così deciso in Roma, 27 settembre 2024
Il Giudice onorario d.ssa Angela Porfidia
Tribunale di Roma – R.G. 43907/2020