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Sentenza 21 ottobre 2025
Sentenza 21 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 21/10/2025, n. 3371 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 3371 |
| Data del deposito : | 21 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 5596/2024
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
Sezione Protezione Internazionale CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Collegio, composto dai seguenti magistrati:
Dott. ssa Barbara Fabbrini Presidente
Dott.ssa Caterina Condo' Giudice Relatore ed Estensore
Dott. Massimiliano Sturiale Giudice riunito nella camera di consiglio, in data 15.10.2025,
nel procedimento introdotto da
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
MASSIMO URZI
ricorrente contro
, in persona del con l'Avvocatura Controparte_1 CP_2
Distrettuale dello Stato di Firenze
Convenuto
e con l'intervento dell' , in persona del Procuratore presso il Tribunale di Firenze, Controparte_3 ha emesso la seguente
SENTENZA ex artt. 281terdecies e 275bis cpc e 19ter Dlgs 150/2011
pagina 1 di 7 CONCLUSIONI DELLE PARTI
Come da ricorso introduttivo per parte ricorrente: “voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, […] annullare: (i) il decreto Prot.190/2024 del Questore di Firenze, la cui notificazione deve necessariamente intendersi successiva alla data del giorno 8 aprile 2024 (doc.n.1), con il quale la Questura di ha, richiamando il «parere della Commissione Territoriale di Firenze del CP_1
05.02.2024», rifiutato il rilascio a carico del Sig. (nato a [...] – Parte_1
GUINEA CONAKRY, 01/01/1997), di cittadinanza guineana, del permesso di soggiorno recante la dicitura “protezione speciale” ex art. 19, comma 1.2 D.L.vo 286/1998; (ii) occorrendo, ogni altro atto e/o provvedimento presupposto e/o conseguente ai provvedimenti impugnati.
Con vittoria di spese, diritti e onorari”.
Per la parte convenuta come da comparsa: per il rigetto del ricorso e vittoria di spese.
FATTO E DIRITTO letto il ricorso depositato il 9.5.2024 avverso il decreto del Questore di Firenze di diniego della domanda di protezione speciale ex art. 19 TUI n. prot. 190/24, emesso in data
8.4.2024; premesso che il ricorrente ha dedotto nel ricorso di essere cittadino guineano, di aver presentato nel 2018 domanda di protezione internazionale, rigettata dalla Commissione Territoriale per il
Riconoscimento della Protezione Internazionale di – Sezione Perugia, il cui diniego CP_1
è stato confermato dal Tribunale di Perugia (doc. 6); di aver nuovamente presentato istanza di riconoscimento della protezione internazionale, rigettata dalla medesima Commissione
Territoriale, il cui diniego è stato impugnato dinnanzi al Tribunale di Firenze, con procedimento 9828/2022 tutt'ora pendente (doc. 7-10); di aver instaurato un rapporto lavorativo ancora in essere, che gli garantisce una fonte di sostentamento (doc. 12-14 e 16); il ricorrente ha presentato in data 22.3.2023 presso la Questura di istanza di rilascio CP_1 di permesso di soggiorno per protezione speciale. In data 8.4.2024, con decreto n. prot.
190/24, il Questore della Provincia di Firenze decretava il rigetto della relativa istanza promossa dal sig. , in conformità al parere negativo espresso dalla Commissione Pt_1
Territoriale di Firenze in data 2.2.2024 (doc. 1);
pagina 2 di 7 al riguardo, chiedendo l'eventuale remissione in termini per l'impugnazione, evidenziando l'incertezza della data di notifica del Decreto impugnato (da intendersi avvenuta in data successiva all'8.4.2023), e segnalando l'illegittimità della decisione della Questura, considerato il quadro normativo che permette la valorizzazione di percorsi di inserimento lavorativo e sociale, e con i legami affettivi in Italia, il ricorrente ha rassegnato le conclusioni sopra riportate;
l'istanza di sospensiva è stata accolta dal Giudice Relatore, con il provvedimento del
17.5.2024, “ritenuto che, per quanto attiene alla richiesta di sospensiva, si ravvisino i presupposti dei gravi motivi di sospensione, avuto riguardo alle disposizioni di cui all'art. 19, comma 1.1 Dlgs 286/1998, come modificato dal DL 130/2020, formulazione applicabile secondo l'autorità amministrativa, che, per quanto attiene al rilascio del permesso di soggiorno per “protezione speciale” danno rilevanza all'eventuale inserimento sociale in Italia. A un sommario esame, riservato alla fase di merito l'approfondimento, il ricorrente risulta aver lavorato con continuità e con redditi idonei a garantirgli una vita indipendente per
l'azienda di panificazione di IA OL (cfr. contratto, Unilav, buste paga e CUD 2024); invece, il periculum in mora è da ravvisare nella probabilità che, in assenza di sospensione, sia attivato il procedimento di espulsione ”; il ricorso e il decreto di fissazione di udienza sono stati notificati alla controparte, che si è costituita in giudizio ed ha chiesto il rigetto del ricorso, senza nulla contestare in merito alla tardività del ricorso, e precisando che la data di notifica del Decreto impugnato dovesse intendersi l'8.4.2023; anche il PM ha apposto il Visto in data 20.5.2024; rilevato che il deposito del ricorso in data 9.5.2023 depone per la sua tempestività rispetto alla notifica del decreto impugnato in data 8.4.2023; rilevato altresì che prima della richiesta del permesso di soggiorno di cui si chiede il rilascio, è entrato in vigore il D.L. 21 ottobre 2020, n. 130, convertito in L. 173/2020, recante “Disposizioni urgenti in materia di immigrazione, protezione internazionale e complementare, modifiche agli articoli 131-bis, 391- bis, 391-ter e 588 del codice penale, nonché misure in materia di divieto di accesso agli esercizi pubblici ed ai locali di pubblico trattenimento, di contrasto all'utilizzo distorto del web e di disciplina del Garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale”, contenente disposizioni che parte ricorrente chiede di applicare nella presente controversia;
pagina 3 di 7 la normativa introdotta con il d.l. n. 113 del 2018, convertito nella l. n. 132 del 2018 ha modificato la preesistente disciplina del permesso di soggiorno per motivi umanitari di cui all'art. 5, comma 6, del d. lgs. n. 286 del 1998 e delle altre disposizioni consequenziali, sostituendola con la previsione di casi speciali di permessi di soggiorno;
come insegnato dalla S.C. (cfr. S.U. 29459/2019), detta normativa non trova comunque applicazione in relazione a domande di riconoscimento del permesso di soggiorno per motivi umanitari proposte prima dell'entrata in vigore (i.e. 5.10.2018) della nuova legge, che rimangono da scrutinare sulla base della normativa esistente al momento della loro presentazione, facendo seguito, in tale ipotesi, all'accertamento della sussistenza dei presupposti per il riconoscimento del permesso di soggiorno per motivi umanitari sulla base delle norme esistenti prima dell'entrata in vigore del d.l. n. 113 del 2018, il rilascio da parte del Questore di un permesso di soggiorno contrassegnato con la dicitura "casi speciali", soggetto alla disciplina e all'efficacia temporale prevista dall'art. 1, comma 9, di detto decreto legge;
diversamente deve considerarsi il caso in cui la domanda di rinnovo sia stata presentata dopo il 5.10.2018, per cui vige il DL 113/2018; il successivo D.L. 130/2020, invece, stabilisce, per quanto di rilievo in questa sede, che:
“Art. 1 (Disposizioni in materia di permesso di soggiorno e controlli di frontiera) 1. Al decreto legislativo
25 luglio 1998, n. 286, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 5, comma 6, dopo le parole «Stati contraenti» sono aggiunte le seguenti: «, fatto salvo il rispetto degli obblighi costituzionali o internazionali dello Stato italiano»;
(…)
e) all'articolo 19:
1) il comma 1.1 è sostituito dal seguente:
«1.1. Non sono ammessi il respingimento o l'espulsione o l'estradizione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che essa rischi di essere sottoposta a tortura o a trattamenti inumani o degradanti. Nella valutazione di tali motivi si tiene conto anche dell'esistenza, in tale Stato, di violazioni sistematiche e gravi di diritti umani. Non sono altresì ammessi il respingimento o l'espulsione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della propria vita privata e familiare, a meno che esso non sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale ovvero di ordine e sicurezza pubblica. Ai fini della valutazione del rischio di violazione di cui al periodo precedente, si tiene conto della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo
pagina 4 di 7 soggiorno nel territorio nazionale nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese
d'origine.»;
2) dopo il comma 1.1 è inserito il seguente:
«1.2. Nelle ipotesi di rigetto della domanda di protezione internazionale, ove ricorrano i requisiti di cui ai commi 1 e 1.1. la Commissione territoriale trasmette gli atti al Questore per il rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale. Nel caso in cui sia presentata una domanda di rilascio di un permesso di soggiorno, ove ricorrano i requisiti di cui ai commi 1 e 1.1, il Questore, previo parere della Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale, rilascia un permesso di soggiorno per protezione speciale.» ; la normativa in questione ha reinserito quindi nell'art. 5, comma 6, del Testo Unico
Immigrazione (nella versione modificata, con epurazione della protezione umanitaria, dal
D.L. 113/2018) il rispetto degli obblighi costituzionali ed internazionali dello Stato Italiano quale motivo ostativo al rifiuto del permesso di soggiorno, con ciò reintroducendo una clausola aperta e non tipizzata di base normativa per il riconoscimento della protezione, seppure non integralmente coincidente, se non altro nella terminologia usata dal legislatore, con la precedente protezione umanitaria;
com'è noto, il DL 113/2018 ha soppresso la clausola inerente ai presupposti per il rilascio del permesso per motivi umanitari contenuta nell'art. 5 comma 6, e ha sostituito il riferimento alla protezione umanitaria con un'enumerazione volta a tipizzare e al tempo stesso a circoscrivere le residuali ipotesi di permessi prima riconducibili alla protezione umanitaria latu sensu intesa; ciò chiarito, il Collegio rileva che la normativa di cui al D.L. 130/2020 ha dato espresso rilievo ad elementi - quali il richiamo agli obblighi costituzionali o internazionali dello Stato
- comunemente considerati rilevanti dalla giurisprudenza consolidata ai fini del riconoscimento della protezione umanitaria;
in particolare, nell'art. 19 T.U.I.: a) sono state allargate le ipotesi di divieto di respingimento del comma 1.1. all'ipotesi in cui lo straniero rischi di essere sottoposto a trattamenti inumani o degradanti (che sono equiparati alla tortura, in ciò allineandosi all'art. 3 CEDU) e a quelle in cui vi siano fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della vita privata e familiare (art. 8 CEDU), prevedendo a tal fine che si tenga conto della natura e dell'effettività dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo reinserimento sociale in Italia, della durata del suo pagina 5 di 7 soggiorno nel territorio nazionale, nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese di origine (cfr. Cass. SU 13.11.2019 nr. 29459 sulla scia di Cass. Sez. I^
23.2.2018 nr. 4455 rv 647298-01 e Cass. Sez. 6-1 19.4.2019 nr. 1110 rv 653482-01); b) sono stati leggermente modificati i presupposti che vietano l'espulsione dello straniero per ragioni di salute e che giustificano il rilascio del permesso per cure mediche;
infine va dato atto che l'art. 15 del DL 130/2020 prevede che si applichi direttamente ai procedimenti pendenti in sede amministrativa o giudiziaria di merito alla data di entrata in vigore (i.e. 22.10.2020); nel caso di specie, alla luce della normativa in vigore al tempo di presentazione dell'istanza di rilascio di permesso di soggiorno per protezione speciale (marzo 2023), il Collegio ravvisa elementi per accogliere la domanda di declaratoria del diritto di parte ricorrente al riconoscimento della protezione speciale, ricorrendo i presupposti di cui all'art. 19, comma
1.1, D. Lgs. 286/1998, nella formulazione pro tempore vigente;
infatti, il ricorrente, in data 1.7.2022 ha instaurato un rapporto di lavoro a tempo parziale orizzontale ed indeterminato, in qualità di addetto alle pulizie di interni, alle dipendenze di
(doc. 2 e 12-13). Dalla documentazione lavorativa Controparte_4 prodotta risulta, altresì, che il richiedente percepisce un reddito idoneo a garantirsi una vita indipendente (doc. 14 e 16); il ricorrente gode, altresì, di stabile soluzione abitativa, grazie all'ospitalità offertagli dal sig.
(doc. 3); Persona_1 in merito al giudizio pendente presso questo Tribunale, RG. 9828/2022 sulla domanda reiterata di protezione internazionale, a seguito di verifiche operate dalla Cancelleria, si rileva che il suddetto procedimento è stato estinto in virtù di rinuncia agli atti del giudizio;
pertanto sulla domanda di protezione speciale, deve concludersi per l'emersione di una condizione di inserimento sociale da tutelare in questa sede, in particolare dal punto di vista socio-lavorativo, avendo dimostrato una discreta continuità e prospettive di stabilità del rapporto visto il titolo contrattuale da ultimo siglato, per cui l'allontanamento dal territorio nazionale si qualificherebbe come violazione della vita privata del ricorrente;
a ciò consegue l'accoglimento della domanda di rilascio del permesso per protezione speciale a norma dell'art. 19, co 1.2, secondo periodo poiché ricorrono in concreto i presupposti di cui al comma 1.1; assorbita ogni ulteriore questione, considerato che le ragioni che hanno portato all'accoglimento della richiesta di rilascio del permesso per protezione speciale sono pagina 6 di 7 compiutamente emerse nel corso del giudizio, sussistono gravi ed eccezionali motivi (cfr
Corte Costituzionale del 19.4.2018, n. 77) per la compensazione delle spese del giudizio;
P.Q.M.
Il Tribunale di Firenze, definitivamente pronunciando nella causa promossa tra le parti in epigrafe indicate, ogni diversa e contraria istanza, deduzione ed eccezione respinta:
- accoglie il ricorso, e dichiara il diritto del ricorrente al permesso di soggiorno per protezione speciale ai sensi dell'art. 19, comma 1.2, D. Lgs. 286/1998, inserito dall'art. 1, comma 1, lett. e), D. L. 21 ottobre 2020, n. 130, di durata biennale e convertibile in permesso di soggiorno per motivi di lavoro e ne dispone il rilascio da parte del Questore competente;
- compensa le spese di lite.
Il Presidente
Dott. Barbara Fabbrini
Il Presidente dispone che in caso di riproduzione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e i dati identificativi dei soggetti interessati.
pagina 7 di 7
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
Sezione Protezione Internazionale CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Collegio, composto dai seguenti magistrati:
Dott. ssa Barbara Fabbrini Presidente
Dott.ssa Caterina Condo' Giudice Relatore ed Estensore
Dott. Massimiliano Sturiale Giudice riunito nella camera di consiglio, in data 15.10.2025,
nel procedimento introdotto da
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
MASSIMO URZI
ricorrente contro
, in persona del con l'Avvocatura Controparte_1 CP_2
Distrettuale dello Stato di Firenze
Convenuto
e con l'intervento dell' , in persona del Procuratore presso il Tribunale di Firenze, Controparte_3 ha emesso la seguente
SENTENZA ex artt. 281terdecies e 275bis cpc e 19ter Dlgs 150/2011
pagina 1 di 7 CONCLUSIONI DELLE PARTI
Come da ricorso introduttivo per parte ricorrente: “voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, […] annullare: (i) il decreto Prot.190/2024 del Questore di Firenze, la cui notificazione deve necessariamente intendersi successiva alla data del giorno 8 aprile 2024 (doc.n.1), con il quale la Questura di ha, richiamando il «parere della Commissione Territoriale di Firenze del CP_1
05.02.2024», rifiutato il rilascio a carico del Sig. (nato a [...] – Parte_1
GUINEA CONAKRY, 01/01/1997), di cittadinanza guineana, del permesso di soggiorno recante la dicitura “protezione speciale” ex art. 19, comma 1.2 D.L.vo 286/1998; (ii) occorrendo, ogni altro atto e/o provvedimento presupposto e/o conseguente ai provvedimenti impugnati.
Con vittoria di spese, diritti e onorari”.
Per la parte convenuta come da comparsa: per il rigetto del ricorso e vittoria di spese.
FATTO E DIRITTO letto il ricorso depositato il 9.5.2024 avverso il decreto del Questore di Firenze di diniego della domanda di protezione speciale ex art. 19 TUI n. prot. 190/24, emesso in data
8.4.2024; premesso che il ricorrente ha dedotto nel ricorso di essere cittadino guineano, di aver presentato nel 2018 domanda di protezione internazionale, rigettata dalla Commissione Territoriale per il
Riconoscimento della Protezione Internazionale di – Sezione Perugia, il cui diniego CP_1
è stato confermato dal Tribunale di Perugia (doc. 6); di aver nuovamente presentato istanza di riconoscimento della protezione internazionale, rigettata dalla medesima Commissione
Territoriale, il cui diniego è stato impugnato dinnanzi al Tribunale di Firenze, con procedimento 9828/2022 tutt'ora pendente (doc. 7-10); di aver instaurato un rapporto lavorativo ancora in essere, che gli garantisce una fonte di sostentamento (doc. 12-14 e 16); il ricorrente ha presentato in data 22.3.2023 presso la Questura di istanza di rilascio CP_1 di permesso di soggiorno per protezione speciale. In data 8.4.2024, con decreto n. prot.
190/24, il Questore della Provincia di Firenze decretava il rigetto della relativa istanza promossa dal sig. , in conformità al parere negativo espresso dalla Commissione Pt_1
Territoriale di Firenze in data 2.2.2024 (doc. 1);
pagina 2 di 7 al riguardo, chiedendo l'eventuale remissione in termini per l'impugnazione, evidenziando l'incertezza della data di notifica del Decreto impugnato (da intendersi avvenuta in data successiva all'8.4.2023), e segnalando l'illegittimità della decisione della Questura, considerato il quadro normativo che permette la valorizzazione di percorsi di inserimento lavorativo e sociale, e con i legami affettivi in Italia, il ricorrente ha rassegnato le conclusioni sopra riportate;
l'istanza di sospensiva è stata accolta dal Giudice Relatore, con il provvedimento del
17.5.2024, “ritenuto che, per quanto attiene alla richiesta di sospensiva, si ravvisino i presupposti dei gravi motivi di sospensione, avuto riguardo alle disposizioni di cui all'art. 19, comma 1.1 Dlgs 286/1998, come modificato dal DL 130/2020, formulazione applicabile secondo l'autorità amministrativa, che, per quanto attiene al rilascio del permesso di soggiorno per “protezione speciale” danno rilevanza all'eventuale inserimento sociale in Italia. A un sommario esame, riservato alla fase di merito l'approfondimento, il ricorrente risulta aver lavorato con continuità e con redditi idonei a garantirgli una vita indipendente per
l'azienda di panificazione di IA OL (cfr. contratto, Unilav, buste paga e CUD 2024); invece, il periculum in mora è da ravvisare nella probabilità che, in assenza di sospensione, sia attivato il procedimento di espulsione ”; il ricorso e il decreto di fissazione di udienza sono stati notificati alla controparte, che si è costituita in giudizio ed ha chiesto il rigetto del ricorso, senza nulla contestare in merito alla tardività del ricorso, e precisando che la data di notifica del Decreto impugnato dovesse intendersi l'8.4.2023; anche il PM ha apposto il Visto in data 20.5.2024; rilevato che il deposito del ricorso in data 9.5.2023 depone per la sua tempestività rispetto alla notifica del decreto impugnato in data 8.4.2023; rilevato altresì che prima della richiesta del permesso di soggiorno di cui si chiede il rilascio, è entrato in vigore il D.L. 21 ottobre 2020, n. 130, convertito in L. 173/2020, recante “Disposizioni urgenti in materia di immigrazione, protezione internazionale e complementare, modifiche agli articoli 131-bis, 391- bis, 391-ter e 588 del codice penale, nonché misure in materia di divieto di accesso agli esercizi pubblici ed ai locali di pubblico trattenimento, di contrasto all'utilizzo distorto del web e di disciplina del Garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale”, contenente disposizioni che parte ricorrente chiede di applicare nella presente controversia;
pagina 3 di 7 la normativa introdotta con il d.l. n. 113 del 2018, convertito nella l. n. 132 del 2018 ha modificato la preesistente disciplina del permesso di soggiorno per motivi umanitari di cui all'art. 5, comma 6, del d. lgs. n. 286 del 1998 e delle altre disposizioni consequenziali, sostituendola con la previsione di casi speciali di permessi di soggiorno;
come insegnato dalla S.C. (cfr. S.U. 29459/2019), detta normativa non trova comunque applicazione in relazione a domande di riconoscimento del permesso di soggiorno per motivi umanitari proposte prima dell'entrata in vigore (i.e. 5.10.2018) della nuova legge, che rimangono da scrutinare sulla base della normativa esistente al momento della loro presentazione, facendo seguito, in tale ipotesi, all'accertamento della sussistenza dei presupposti per il riconoscimento del permesso di soggiorno per motivi umanitari sulla base delle norme esistenti prima dell'entrata in vigore del d.l. n. 113 del 2018, il rilascio da parte del Questore di un permesso di soggiorno contrassegnato con la dicitura "casi speciali", soggetto alla disciplina e all'efficacia temporale prevista dall'art. 1, comma 9, di detto decreto legge;
diversamente deve considerarsi il caso in cui la domanda di rinnovo sia stata presentata dopo il 5.10.2018, per cui vige il DL 113/2018; il successivo D.L. 130/2020, invece, stabilisce, per quanto di rilievo in questa sede, che:
“Art. 1 (Disposizioni in materia di permesso di soggiorno e controlli di frontiera) 1. Al decreto legislativo
25 luglio 1998, n. 286, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 5, comma 6, dopo le parole «Stati contraenti» sono aggiunte le seguenti: «, fatto salvo il rispetto degli obblighi costituzionali o internazionali dello Stato italiano»;
(…)
e) all'articolo 19:
1) il comma 1.1 è sostituito dal seguente:
«1.1. Non sono ammessi il respingimento o l'espulsione o l'estradizione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che essa rischi di essere sottoposta a tortura o a trattamenti inumani o degradanti. Nella valutazione di tali motivi si tiene conto anche dell'esistenza, in tale Stato, di violazioni sistematiche e gravi di diritti umani. Non sono altresì ammessi il respingimento o l'espulsione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della propria vita privata e familiare, a meno che esso non sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale ovvero di ordine e sicurezza pubblica. Ai fini della valutazione del rischio di violazione di cui al periodo precedente, si tiene conto della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo
pagina 4 di 7 soggiorno nel territorio nazionale nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese
d'origine.»;
2) dopo il comma 1.1 è inserito il seguente:
«1.2. Nelle ipotesi di rigetto della domanda di protezione internazionale, ove ricorrano i requisiti di cui ai commi 1 e 1.1. la Commissione territoriale trasmette gli atti al Questore per il rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale. Nel caso in cui sia presentata una domanda di rilascio di un permesso di soggiorno, ove ricorrano i requisiti di cui ai commi 1 e 1.1, il Questore, previo parere della Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale, rilascia un permesso di soggiorno per protezione speciale.» ; la normativa in questione ha reinserito quindi nell'art. 5, comma 6, del Testo Unico
Immigrazione (nella versione modificata, con epurazione della protezione umanitaria, dal
D.L. 113/2018) il rispetto degli obblighi costituzionali ed internazionali dello Stato Italiano quale motivo ostativo al rifiuto del permesso di soggiorno, con ciò reintroducendo una clausola aperta e non tipizzata di base normativa per il riconoscimento della protezione, seppure non integralmente coincidente, se non altro nella terminologia usata dal legislatore, con la precedente protezione umanitaria;
com'è noto, il DL 113/2018 ha soppresso la clausola inerente ai presupposti per il rilascio del permesso per motivi umanitari contenuta nell'art. 5 comma 6, e ha sostituito il riferimento alla protezione umanitaria con un'enumerazione volta a tipizzare e al tempo stesso a circoscrivere le residuali ipotesi di permessi prima riconducibili alla protezione umanitaria latu sensu intesa; ciò chiarito, il Collegio rileva che la normativa di cui al D.L. 130/2020 ha dato espresso rilievo ad elementi - quali il richiamo agli obblighi costituzionali o internazionali dello Stato
- comunemente considerati rilevanti dalla giurisprudenza consolidata ai fini del riconoscimento della protezione umanitaria;
in particolare, nell'art. 19 T.U.I.: a) sono state allargate le ipotesi di divieto di respingimento del comma 1.1. all'ipotesi in cui lo straniero rischi di essere sottoposto a trattamenti inumani o degradanti (che sono equiparati alla tortura, in ciò allineandosi all'art. 3 CEDU) e a quelle in cui vi siano fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della vita privata e familiare (art. 8 CEDU), prevedendo a tal fine che si tenga conto della natura e dell'effettività dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo reinserimento sociale in Italia, della durata del suo pagina 5 di 7 soggiorno nel territorio nazionale, nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese di origine (cfr. Cass. SU 13.11.2019 nr. 29459 sulla scia di Cass. Sez. I^
23.2.2018 nr. 4455 rv 647298-01 e Cass. Sez. 6-1 19.4.2019 nr. 1110 rv 653482-01); b) sono stati leggermente modificati i presupposti che vietano l'espulsione dello straniero per ragioni di salute e che giustificano il rilascio del permesso per cure mediche;
infine va dato atto che l'art. 15 del DL 130/2020 prevede che si applichi direttamente ai procedimenti pendenti in sede amministrativa o giudiziaria di merito alla data di entrata in vigore (i.e. 22.10.2020); nel caso di specie, alla luce della normativa in vigore al tempo di presentazione dell'istanza di rilascio di permesso di soggiorno per protezione speciale (marzo 2023), il Collegio ravvisa elementi per accogliere la domanda di declaratoria del diritto di parte ricorrente al riconoscimento della protezione speciale, ricorrendo i presupposti di cui all'art. 19, comma
1.1, D. Lgs. 286/1998, nella formulazione pro tempore vigente;
infatti, il ricorrente, in data 1.7.2022 ha instaurato un rapporto di lavoro a tempo parziale orizzontale ed indeterminato, in qualità di addetto alle pulizie di interni, alle dipendenze di
(doc. 2 e 12-13). Dalla documentazione lavorativa Controparte_4 prodotta risulta, altresì, che il richiedente percepisce un reddito idoneo a garantirsi una vita indipendente (doc. 14 e 16); il ricorrente gode, altresì, di stabile soluzione abitativa, grazie all'ospitalità offertagli dal sig.
(doc. 3); Persona_1 in merito al giudizio pendente presso questo Tribunale, RG. 9828/2022 sulla domanda reiterata di protezione internazionale, a seguito di verifiche operate dalla Cancelleria, si rileva che il suddetto procedimento è stato estinto in virtù di rinuncia agli atti del giudizio;
pertanto sulla domanda di protezione speciale, deve concludersi per l'emersione di una condizione di inserimento sociale da tutelare in questa sede, in particolare dal punto di vista socio-lavorativo, avendo dimostrato una discreta continuità e prospettive di stabilità del rapporto visto il titolo contrattuale da ultimo siglato, per cui l'allontanamento dal territorio nazionale si qualificherebbe come violazione della vita privata del ricorrente;
a ciò consegue l'accoglimento della domanda di rilascio del permesso per protezione speciale a norma dell'art. 19, co 1.2, secondo periodo poiché ricorrono in concreto i presupposti di cui al comma 1.1; assorbita ogni ulteriore questione, considerato che le ragioni che hanno portato all'accoglimento della richiesta di rilascio del permesso per protezione speciale sono pagina 6 di 7 compiutamente emerse nel corso del giudizio, sussistono gravi ed eccezionali motivi (cfr
Corte Costituzionale del 19.4.2018, n. 77) per la compensazione delle spese del giudizio;
P.Q.M.
Il Tribunale di Firenze, definitivamente pronunciando nella causa promossa tra le parti in epigrafe indicate, ogni diversa e contraria istanza, deduzione ed eccezione respinta:
- accoglie il ricorso, e dichiara il diritto del ricorrente al permesso di soggiorno per protezione speciale ai sensi dell'art. 19, comma 1.2, D. Lgs. 286/1998, inserito dall'art. 1, comma 1, lett. e), D. L. 21 ottobre 2020, n. 130, di durata biennale e convertibile in permesso di soggiorno per motivi di lavoro e ne dispone il rilascio da parte del Questore competente;
- compensa le spese di lite.
Il Presidente
Dott. Barbara Fabbrini
Il Presidente dispone che in caso di riproduzione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e i dati identificativi dei soggetti interessati.
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