CASS
Sentenza 9 marzo 2023
Sentenza 9 marzo 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 09/03/2023, n. 7026 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7026 |
| Data del deposito : | 9 marzo 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso 27055-2017 proposto da: NO DI, elettivamente domiciliato in Roma, Piazzale Belle Arti, 3, presso lo studio dell'avvocato Manuela Traldi, che lo rappresenta e difende;
- ricorrente -
contro LIGESTRA DUE S.R.L., elettivamente domiciliata in Roma, via Gaetano Donizetti 7, presso lo studio dell'avvocato LE FR, che la rappresenta e difende;
- controricorrente– MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE, elettivamente domiciliato in Roma, via Dei Portoghesi 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che lo rappresenta e difende;
- resistente – avverso la sentenza n. 5961/2016 della Corte d'appello di Roma, depositata l’08/10/2016; Civile Sent. Sez. 2 Num. 7026 Anno 2023 Presidente: ORILIA LORENZO Relatore: TEDESCO GIUSEPPE Data pubblicazione: 09/03/2023 2 di 14 udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 22/11/2022 dal Consigliere Giuseppe Tedesco;
viste le conclusioni motivate, ai sensi dell’art. 23, comma 8-bis, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito con modificazioni dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, formulate dal P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale, udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Aldo Ceniccola, il quale ha chiesto l’inammissibilità o comunque il rigetto del ricorso;
uditi gli avv.ti. Emanuela Traldi per il ricorrente, LE FR per IG DU S.r.l. e Pio Giovanni Morrone per il MEF. FATTI DI CAUSA 1. L'avvocato Stefano Traldi adì il Tribunale di Roma, esponendo di aver ricevuto incarico dall'Ispettorato Generale per la liquidazione degli TI Disciolti del Ministero del Tesoro, ora Ministero dell'Economia e delle Finanze, al fine di svolgere attività di difesa in favore del disciolto Ente Nazionale per la Cellulosa e la Carta. A sostegno della sua domanda di corresponsione dei compensi professionali, l'avvocato Traldi evidenziò di aver stipulato, con il Ministero del Tesoro per il Tramite dell’Ispettorato Generale degli TI Disciolti (IGED), una convenzione in data 19 settembre 2000 ai sensi dell’art. 11 della legge n. 1404 del 1956 per la gestione di oltre quattrocento contenziosi coinvolgenti l'Ente Nazionale per la Cellulosa e la Carta e le sue controllate SAF S.p.A., SIVA S.p.A., convenzione con cui le parti avevano stabilito un compenso in favore del legale pari agli onorari massimi previsti dalla tariffa per le cause di particolare complessità, agli onorari medi per quelle importanti e complesse e agli onorari compresi tra il minimo ed il massimo per quelle di ordinaria complessità. Tali condizioni erano state di seguito 3 di 14 rinegoziate con la successiva convenzione di "modifica" del 18 marzo 2002, stabilendo l'applicazione degli onorari minimi, salvo che per le liti conclusesi favorevolmente per l'ente, senza nulla prevedere per l'ipotesi di revoca del mandato. La revoca era poi intervenuta ad opera del Ministero dell'Economia e delle Finanze in data 30 maggio 2002. L’Avv. Traldi chiese e ottenne, dal Tribunale di Roma, con decreto del 21 luglio 2003, ingiunzione di pagamento nei confronti dell’IGED della somma di € 114.900,01 per il pagamento di 16 parcelle. Nel susseguente giudizio di opposizione, proposto dall’Amministrazione ingiunta, il Tribunale, nel definire il giudizio con sentenza n. 2465 del 2005, riconobbe l’inapplicabilità di alcune clausole della convenzione del 18 marzo 2000, in particolare di quelle di cui ai paragrafi n. 1/b e 1/c concernenti i criteri di individuazione delle classi di valore delle controversie e l’applicazione dei minimi tariffari all’ipotesi di anticipato recesso, in assenza di specifica previsione al riguardo. Quindi, secondo il Tribunale, con riferimento alle cause non ancora definite alla data di revoca del mandato, la liquidazione doveva avvenire sulla base del d.m. 585/1994 anziché ai minimi tariffari previsti nella convenzione del 18 marzo 2000. Nel frattempo, l’avv. Traldi, in applicazione della Convenzione del 19 settembre 2000, aveva domandato la liquidazione dei propri compensi con ricorso ex art. 28 del d. lgs. n. 742 del 1942, chiedendo, ai minimi tariffari, il pagamento della somma di € 6.384,37, relativamente alle parcelle n. 25, 26, 27, 28, 30, 31, 32, 33, 35, 36 e 43. Il procedimento si concluse con ordinanza del 30 gennaio 2006, che liquidò al professionista la minore somma di € 1.403,09, che era corrisposta dall’Amministrazione. 4 di 14 Divenuta definitiva, a seguito della conferma da parte della Corte d’appello di Roma (sent. n. 614 del 2009), la sentenza del Tribunale n. 2465 del 2005, l’avv. Traldi chiamò di nuovo in giudizio dinanzi al Tribunale di Roma il Ministero dell’Economia e delle Finanze (MEF) per avere, in relazione alle medesime parcelle già liquidate al minimo con l’ordinanza conclusiva del procedimento ex art.28, della legge n. 794 del 1942, la differenza fra quanto liquidato con quel provvedimento e quanto risultante dall’applicazione dei valori tariffari medi previsti nel d.m. 585 del 1994, che il professionista assumeva dovuti in base al giudicato costituito dalla sentenza del Tribunale n. 2465 del 2005. Con comparsa di costituzione e risposta, si costituì in giudizio il MEF, nella qualità di soggetto liquidatore dell’E.N.C.C., chiedendo il rigetto delle domande avversarie. In particolare, il MEF deduceva: a) che l'ordinanza del 30.01.2006, emessa dal Tribunale di Roma nel procedimento ex art. 28 del D.lgs. n. 794/1942, era passata in giudicato, non avendo le parti proposto impugnazione avverso di essa, cosicché l’avv. Traldi non avrebbe potuto agire per il pagamento delle medesime 12 parcelle promuovendo il giudizio ordinario;
b) la domanda avrebbe dovuto ritenersi ugualmente inammissibile e infondata, in quanto l’avv. Traldi non aveva proposto nel procedimento ex art. 28 del D.lgs. n. 794/1942 riserva di agire per il maggior credito, ma soltanto per maggiori interessi e danni;
c) e in quanto il Tribunale di Roma, nell'ambito del suddetto procedimento speciale definito con l'ordinanza del 30.01.2006, aveva accertato che c’era stato un accordo transattivo tra le parti, perfezionatosi mediante scambio di corrispondenza in data 21.07.2005, in virtù del quale il MEF, nella indicata qualità, aveva corrisposto all’avv. Traldi la somma complessiva di Euro 208.615,72. 5 di 14 2. Con sentenza n. 8946/2011, depositata in data 03.05.2011, il primo giudice rigettò l’eccezione di giudicato esterno sollevata dall’Amministrazione convenuta e accolse in parte la domanda del professionista, condannando il Ministero dell’Economia e delle Finanze al pagamento in favore dell’avv. Stefano Traldi della somma di € 5.672,62, a saldo delle parcelle nn. 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 36, 43, oltre interessi legali dalla ricezione delle parcelle e interessi anatocistici dalla domanda. 3. Contro la sentenza proposero separati appelli il Ministero delle Finanza, IG DU S.r.l., quale attuale liquidatore dell’E.N.C.C., e l’avv. Traldi. Riunite le impugnazioni, la Corte d’appello di Roma rigettò, preliminarmente, l’eccezione di inammissibilità dell’appello di IG DU proposta dall’avv. Traldi, riconoscendo che la legittimazione della società trovava la sua giustificazione normativa nella legge n. 14 del 2009 e nel decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze dell’11 novembre 2009. La Corte di merito accolse l’eccezione di giudicato formulata da IG e dal MEF, fondata sulla definitività dell'ordinanza del 30 gennaio 2006 più volte richiamata. Secondo la Corte d’appello, la natura decisoria e definitiva dell'ordinanza è «tale da non poter essere rimessa in discussione riproponendo la stessa domanda che abbia ad oggetto i medesimi compensi». Alla luce di tali osservazioni, la Corte di merito, ritenuti assorbiti tutti i restanti motivi di appello rispettivamente proposti dalle parti impugnanti, accolse gli appelli del Ministero e di IG DU s.r.l., mentre rigettò la domanda e l'appello proposti dall'avv. Traldi;
condannò l’avv. Traldi a restituire, in favore di IG DU s.r.l., la somma di euro 7.091,44, ottenuta in virtù della sentenza di primo grado oggetto di riforma. 6 di 14 Per la cassazione della sentenza, l’avv. Stefano Traldi ha proposto ricorso articolato in quattordici motivi. La IG DU s.r.l. ha resistito con controricorso. Il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha depositato atto di costituzione ai fini della partecipazione alla discussione in pubblica udienza. L’avv. Stefano Traldi e IG DU S.r.l. hanno depositato memoria in vista della pubblica udienza. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Il ricorrente principale ha prodotto in allegato alla propria memoria e, con distinti depositi del 7 e del 22 novembre 2022, numerose decisioni della Corte di cassazione, le quali non costituiscono documenti, agli effetti dell’art. 372 c.p.c., dovendo, piuttosto, essere conosciute da questa Corte mediante l’attività di istituto che costituisce corredo della ricerca del collegio giudicante (Cass., S.U., n. 26482/2007). Disattendendo l’eccezione svolta dalla controricorrente, può affermarsi che il ricorso principale consente di ricavare una sufficiente esposizione sommaria dei fatti sostanziali e processuali della vicenda oggetto di questo procedimento, funzionale alla comprensione dei motivi nonché alla verifica dell'ammissibilità, pertinenza e fondatezza delle censure proposte. Si ricorda che l’accertamento dell'osservanza di quanto prescritto dall'art. 366, comma 1, nn. 4) e 6), c.p.c. deve necessariamente compiersi con riferimento a ciascun singolo motivo di impugnazione, verificandone in modo distinto specificità, completezza e riferibilità alla decisione impugnata, nonché l’analitica indicazione dei documenti sui quali ognuno si fondi, il che esclude che il ricorso possa essere dichiarato per intero inammissibile, ove tale situazione sia propria 7 di 14 solo di uno o di alcuno dei motivi proposti (cfr. Cass., S.U., n. 16887/2013). 2. Il primo motivo denuncia “violazione degli artt. 329 c.p.c. e 2909 c.c., 112, 105, 167, 183 e 268 c.p.c. per la omessa dichiarazione di inammissibilità dei gravami della IG e del MEF ex lege 14/09 in difetto di proposizione delle relative domande/azioni nel primo grado giudizio”. Il secondo motivo denuncia “violazione degli artt. 112 e 345 c.p.c. per la omessa dichiarazione di inammissibilità dei gravami della IG e del MEF ex lege 14/09”. Il terzo motivo denuncia violazione degli artt. 324 e 2909 c.p.c. “Insorgenza di giudicati pan-processuali relativi a: 1) validità e vigenza inter-partes della convenzione di patrocinio 19.9.2000; 2) conseguente non applicabilità a detta convenzione della legge 14/09 e della limitazione della responsabilità dello Stato;
3) ampliamento della convenzione per effetto dei giudicati”. Il quarto motivo denuncia “violazione degli artt. 112, 324 e 329 c.p.c. e 2909 c.c. per omessa dichiarazione di inammissibilità dei gravami della IG e del MEF stante la preclusione comminata dalla incompatibilità con i giudicati espressi dalle sentenze definitive n. 2465/05 e n. 614/09”. Il quinto motivo denuncia “violazione degli artt. 112, 324 e 329 c.p.c. e 2909 c.c. per omessa dichiarazione di inammissibilità dei gravami della IG e del MEF stante la preclusione comminata dalla incompatibilità con i giudicati espressi dalle altre sentenze definitive, pronunciate dopo la sentenza n. 2465/05”. Il sesto, il settimo e l’ottavo motivo denunciano violazione degli artt. 324 e 329 c.p.c. e 2909 c.c., 112, 342 e 343 c.p.c. per omessa dichiarazione di inammissibilità dei gravami della IG e del MEF 8 di 14 stante la preclusione comminata dalla incompatibilità con i giudicati espressi da una molteplicità di sentenze definitive, precisamente identificate nelle rispettive rubriche. 3. I primi otto motivi di ricorso attengono tutti al capo della sentenza impugnata che ha ritenuto che IG DU s.r.l., quale liquidatore dell’Ente Nazionale per la Cellulosa e la Carta designato con d.m. dell’11 novembre 2009 e dunque successore nei rapporti in corso e nelle cause pendenti, fosse legittimata, ai sensi dell’art. 111, comma 4, c.p.c., a proporre appello avverso la sentenza di primo grado, pur non essendo stata parte del giudizio davanti al Tribunale. Secondo il ricorrente il difetto di legittimazione di IG a proporre appello contro la decisione di primo grado dovrebbe implicare anche il difetto di legittimazione del MEF, che aveva impropriamente condiviso l’iniziativa di IG. Nell’ambito dei motivi in esame sono richiamati una pluralità di giudicati, formatisi su altre parcelle, che avevano dato piena ragione al ricorrente su tutti i profili della pretesa, inclusi gli aspetti disconosciuti dal primo giudice relativamente alle parcelle oggetto della presente causa. Secondo il ricorrente, l’esistenza di tali giudicati avrebbe imposto alla Corte d’appello di dichiarare inammissibili l’appello non solo di IG, ma anche del MEF. 3.1. I primi otto motivi del ricorso dell’avvocato Traldi, da esaminare congiuntamente in quanto connessi, sono inammissibili. Il ruolo rivestito dalla IG DU s.r.l. nelle vicende del rapporto intercorso tra l’avvocato Stefano Traldi e l'Ispettorato Generale per la liquidazione degli TI Disciolti del Ministero del Tesoro, ora Ministero dell'Economia e delle Finanze, in relazione alla difesa in giudizio del disciolto Ente Nazionale per la Cellulosa e la Carta, è stato già 9 di 14 illustrato nella sentenza n. 3701/2022 del 7 febbraio 2022 (non massimata). È stato chiarito che la legge n. 14 del 2009, su cui è fondata la decisione impugnata, ha comportato il mutamento del soggetto passivo delle obbligazioni e la responsabilità nei limiti dell’attivo limitatamente alle posizioni debitorie già facenti capo al soppresso Ente nazionale per la cellulosa e per la carta, nelle quali operava la successione dello Stato. La stessa disciplina normativa non rileva, invece, per i debiti contratti direttamente da organi statali, quali quelli derivanti dalle convenzioni di patrocinio stipulate nel 2000 (e nel 2002) tra l’avvocato Traldi e l’Ispettorato generale per gli affari e per la gestione del patrimonio degli enti disciolti (ufficio quest’ultimo compreso dapprima nel Ministero del Tesoro e poi nel Ministero dell’Economia e delle Finanze, quale struttura della Ragioneria generale dello Stato, poi trasformato a seguito del d.l. n. 63 del 2002, e delle leggi n. 311 del 2004, n. 266 del 2005 e n. 296 del 2006, col subentro della società FINTECNA, ed infine soppresso con la legge finanziaria per il 2007). IG DU S.r.l., quale soggetto liquidatore dell'Ente Nazionale per la Cellulosa e per la Carta (E.N.C.C.), non può qualificarsi come successore nei debiti e nei crediti derivanti dai contratti di patrocinio stipulati nel 2000 e nel 2002 tra l’avvocato Stefano Traldi e l’Ispettorato generale per gli affari e per la gestione del patrimonio degli enti disciolti. Tali rapporti sono rimati nella titolarità dell’ente disciolto, la cui legittimazione processuale, diversamente da quanto vorrebbe il ricorrente, non può essere negata in conseguenza del fatto che il MEF avrebbe impropriamente riconosciuto la legittimazione della IG DU s.r.l. quale successore a titolo particolare. Infatti, è evidente che l’avere condiviso l’iniziativa 10 di 14 processuale di IG non può portare con sé, quale sanzione a carico del MEF, la perdita della propria legittimazione, positivamente spesa nella presente causa mediante l’impugnazione della decisione di primo grado, poi riformata con la sentenza oggetto del presente ricorso. A questo fine occorreva l’estromissione (art. 111, comma 3, c.p.c.), che nella specie non è stata disposta. Né tanto meno il difetto di legittimazione potrebbe farsi discendere dalla circostanza che il MEF non avrebbe impugnato la pluralità di decisioni, favorevoli per il ricorrente su parcelle diverse da quelle oggetto del presente giudizio. La molteplicità delle sentenze del Tribunale di Roma, invocate dal ricorrente, riguarda, appunto, pretese diverse da quella per cui è causa, essendo irrilevante, a questi effetti, che le prestazioni furono svolte nell’ambito della medesima convenzione. Vale infatti il principio secondo cui «L'acquiescenza ad una sentenza, con conseguenti effetti preclusivi della sua impugnazione ai sensi dell'art. 329, primo comma, c.p.c. presuppone che il comportamento posto in essere dall'interessato - dal quale sia possibile desumere, in maniera precisa ed univoca, il suo proposito di non voler contrastare gli effetti giuridici della pronuncia - si riferisca allo specifico rapporto oggetto dell'intervenuta sentenza. Ne consegue, pertanto, che l'acquiescenza tacita non è ravvisabile allorché il comportamento tenuto dall'interessato concerna pretese creditorie diverse, ossia rapporti autonomi con altri soggetti o con lo stesso soggetto ma per periodi diversi» (Cass., S.U., n. 11488/2002). Si deve aggiungere che il ricorrente invoca promiscuamente la pluralità di giudicati, ma la loro deduzione non è coordinata con la ratio decidendi della sentenza impugnata, che è esclusivamente fondata sulla preclusione derivante dall’ordinanza del 30 gennaio 11 di 14 2006, resa a conclusione del procedimento ex art. 28 del d. lgs. n. 742 del 1942. Rispetto a tale ratio, i giudicati precedenti, dato e non concessa l’esistenza di una pronuncia che avesse risolto la medesima questione diversamente, non si avrebbe ugualmente alcuna preclusione, posto che il giudicato non può formarsi su questione processuale (Cass. n. 24371/2021). 3.2. È allora dirimente osservare che la Corte d’appello di Roma, dopo aver espressamente riconosciuto la legittimazione di IG DU s.r.l. ad impugnare la sentenza di primo grado pronunciata nei confronti del Ministero dell’Economia e delle Finanze, in forza degli effetti prodotti dalla legge n. 14 del 2009 e dal d.m. dell’11 novembre 2009, ha poi in dispositivo accolto sia l’appello del Ministero dell’Economia e delle Finanze, sia l’appello della IG DU s.r.l., spiegando peraltro in motivazione che era fondato il gravame del Ministero in ordine alla preclusione derivante dalla natura decisoria e definitiva dell’ordinanza del 30 gennaio 2006. In altre parole i giudici di appello, avendo erroneamente ritenuto ammissibile l’impugnazione proposta dalla IG DU s.r.l. quale supposto successore nella titolarità del rapporto litigioso, hanno comunque attribuito a quest’ultima nel giudizio di gravame la stessa posizione processuale riferibile al Ministero “dante causa”, di tal ché la sentenza della Corte di Roma ha pronunciato sulla base di attività processuali reputate suscettibili di essere poste in essere congiuntamente da alienante ed acquirente. Ciò considerato, essendo stato comunque accolto nel merito l’appello formulato dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, il ricorrente principale non adduce quale interesse concreto abbia alla cassazione con rinvio della sentenza impugnata, al fine di sentir accogliere il solo gravame dello stesso Ministero, ovvero quale apprezzabile utilità 12 di 14 giuridica ricaverebbe dalla negazione della concorrente legittimazione ad appellare riconosciuta in capo alla IG DU s.r.l. I primi otto motivi del ricorso dell’avvocato Stefano Traldi sono, perciò, inammissibili per carenza di attualità dell'interesse ad impugnare. 4. Il nono motivo denuncia “violazione degli artt. 324 e 329 c.c. e 2909 c.c. per denegata remunerazione della parcella n. 27 relativa a prestazioni rese in giudizi conclusosi anteriormente alla revoca del mandato a fronte di giudicati pan-processuali insorti dagli omessi gravami”. Il motivo è inammissibile. La Corte d’appello, diversamente dal primo giudice, non è andata nel dettaglio delle singole parcelle, avendo accolto l’eccezione di giudicato formulata dal MEF. Il motivo attiene a un contenuto della decisione di primo grado, non della decisione in grado d’appello, che è fondata su una diversa e assorbente ratio decidendi. 5. Con il decimo motivo il ricorrente rivendica “il diritto dello studio alla percezione della differenza tra il minimo liquidato provvisoriamente con ordinanze definitive ex artt. 28 e 29 della legge 794/19421 in attesa del passaggio in giudicato della sentenza n. 2465/05 e la misura intermedia della tariffa”. Il motivo è inammissibile. La Corte capitolina ha negato il diritto del professionista ai maggiori compensi in base al rilievo, non intaccato dal motivo di censura, che ogni questione riguardante maggiori diritti del professionista si infrangeva contro la natura decisoria e definitiva dell’ordinanza del 30 gennaio 2006. È stato già anticipato che la dedotta esistenza di pronunce favorevoli al professionista, anche in relazione a parcelle in ipotesi già fatte valere in via giudiziaria per importo minore, non precludeva certamente la possibilità del giudice 13 di 14 di decidere diversamente in relazione alle parcelle oggetto del presente giudizio. L'autorità del giudicato sostanziale opera soltanto entro i rigorosi limiti degli elementi costitutivi dell'azione e presuppone, quindi, che la causa precedente e quella in atto abbiano in comune, oltre ai soggetti, anche il petitum e la causa petendi, restando irrilevante, a tal fine, l'eventuale identità delle questioni giuridiche o di fatto da esaminare per pervenire alla decisione (Cass. n. 15817/2021; n. 6830/2014). 6. L’undicesimo motivo denuncia “violazione degli artt. 324 e 2909 c.c. per denegata condanna del MEF al pagamento dei danni per ritardato pagamento ex art. 1224, comma 2, c.c.” Il motivo è inammissibile. Le censura si riferisce a una conseguenza che sarebbe divenuta attuale se la Corte d’appello avesse riconosciuto l’esistenza del diritto del professionista di avere compensi ulteriori oltre a quelli già corrisposti, mentre tale diritto è stato negato dalla Corte d’appello. 7. Il dodicesimo motivo è così rubricato: “danni ex art. 96 c.p.c. per temerarietà degli avversi gravami”. Il motivo è inammissibile. Non si censura la decisione, ma si anticipa una conseguenza che il ricorrente aspirerebbe a conseguire nel giudizio di rinvio in ipotesi di cassazione della decisione. 8. Il tredicesimo motivo denuncia “violazione degli arti. 132 n. 4 e 324 c.p.c. e 2909 c.c. per non esistenza della transazione 27.7.2005”. Il motivo è inammissibile, investendo una questione che non ha avuto alcuna incidenza sulla decisione, fondata esclusivamente sul rilievo del giudicato derivante dall’ordinanza del 30 gennaio 2006. 14 di 14 9. È infine inammissibile anche il quattordicesimo motivo, rubricato “acquisibilità dei riportati giudicati”, che è privo di qualsiasi contenuto. 10. In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con addebito di spese in favore dei controricorrenti nei rispettivi importi liquidati in dispositivo. Le spese del MEF sono limitate alla sola partecipazione alla discussione orale. Sussistono i presupposti processuali per il versamento – ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 - da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l’impugnazione, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso;
condanna il ricorrente a rimborsare le spese del giudizio di cassazione, che liquida per la IG DU s.r.l. in complessivi € 3.200,00, di cui € 200,00 per esborsi, oltre a spese generali e ad accessori di legge, e per il Ministero dell’Economia e delle Finanze in € 1.000,00 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.P.R. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1- bis dello stesso articolo 13, se dovuto. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda sezione
- ricorrente -
contro LIGESTRA DUE S.R.L., elettivamente domiciliata in Roma, via Gaetano Donizetti 7, presso lo studio dell'avvocato LE FR, che la rappresenta e difende;
- controricorrente– MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE, elettivamente domiciliato in Roma, via Dei Portoghesi 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che lo rappresenta e difende;
- resistente – avverso la sentenza n. 5961/2016 della Corte d'appello di Roma, depositata l’08/10/2016; Civile Sent. Sez. 2 Num. 7026 Anno 2023 Presidente: ORILIA LORENZO Relatore: TEDESCO GIUSEPPE Data pubblicazione: 09/03/2023 2 di 14 udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 22/11/2022 dal Consigliere Giuseppe Tedesco;
viste le conclusioni motivate, ai sensi dell’art. 23, comma 8-bis, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito con modificazioni dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, formulate dal P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale, udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Aldo Ceniccola, il quale ha chiesto l’inammissibilità o comunque il rigetto del ricorso;
uditi gli avv.ti. Emanuela Traldi per il ricorrente, LE FR per IG DU S.r.l. e Pio Giovanni Morrone per il MEF. FATTI DI CAUSA 1. L'avvocato Stefano Traldi adì il Tribunale di Roma, esponendo di aver ricevuto incarico dall'Ispettorato Generale per la liquidazione degli TI Disciolti del Ministero del Tesoro, ora Ministero dell'Economia e delle Finanze, al fine di svolgere attività di difesa in favore del disciolto Ente Nazionale per la Cellulosa e la Carta. A sostegno della sua domanda di corresponsione dei compensi professionali, l'avvocato Traldi evidenziò di aver stipulato, con il Ministero del Tesoro per il Tramite dell’Ispettorato Generale degli TI Disciolti (IGED), una convenzione in data 19 settembre 2000 ai sensi dell’art. 11 della legge n. 1404 del 1956 per la gestione di oltre quattrocento contenziosi coinvolgenti l'Ente Nazionale per la Cellulosa e la Carta e le sue controllate SAF S.p.A., SIVA S.p.A., convenzione con cui le parti avevano stabilito un compenso in favore del legale pari agli onorari massimi previsti dalla tariffa per le cause di particolare complessità, agli onorari medi per quelle importanti e complesse e agli onorari compresi tra il minimo ed il massimo per quelle di ordinaria complessità. Tali condizioni erano state di seguito 3 di 14 rinegoziate con la successiva convenzione di "modifica" del 18 marzo 2002, stabilendo l'applicazione degli onorari minimi, salvo che per le liti conclusesi favorevolmente per l'ente, senza nulla prevedere per l'ipotesi di revoca del mandato. La revoca era poi intervenuta ad opera del Ministero dell'Economia e delle Finanze in data 30 maggio 2002. L’Avv. Traldi chiese e ottenne, dal Tribunale di Roma, con decreto del 21 luglio 2003, ingiunzione di pagamento nei confronti dell’IGED della somma di € 114.900,01 per il pagamento di 16 parcelle. Nel susseguente giudizio di opposizione, proposto dall’Amministrazione ingiunta, il Tribunale, nel definire il giudizio con sentenza n. 2465 del 2005, riconobbe l’inapplicabilità di alcune clausole della convenzione del 18 marzo 2000, in particolare di quelle di cui ai paragrafi n. 1/b e 1/c concernenti i criteri di individuazione delle classi di valore delle controversie e l’applicazione dei minimi tariffari all’ipotesi di anticipato recesso, in assenza di specifica previsione al riguardo. Quindi, secondo il Tribunale, con riferimento alle cause non ancora definite alla data di revoca del mandato, la liquidazione doveva avvenire sulla base del d.m. 585/1994 anziché ai minimi tariffari previsti nella convenzione del 18 marzo 2000. Nel frattempo, l’avv. Traldi, in applicazione della Convenzione del 19 settembre 2000, aveva domandato la liquidazione dei propri compensi con ricorso ex art. 28 del d. lgs. n. 742 del 1942, chiedendo, ai minimi tariffari, il pagamento della somma di € 6.384,37, relativamente alle parcelle n. 25, 26, 27, 28, 30, 31, 32, 33, 35, 36 e 43. Il procedimento si concluse con ordinanza del 30 gennaio 2006, che liquidò al professionista la minore somma di € 1.403,09, che era corrisposta dall’Amministrazione. 4 di 14 Divenuta definitiva, a seguito della conferma da parte della Corte d’appello di Roma (sent. n. 614 del 2009), la sentenza del Tribunale n. 2465 del 2005, l’avv. Traldi chiamò di nuovo in giudizio dinanzi al Tribunale di Roma il Ministero dell’Economia e delle Finanze (MEF) per avere, in relazione alle medesime parcelle già liquidate al minimo con l’ordinanza conclusiva del procedimento ex art.28, della legge n. 794 del 1942, la differenza fra quanto liquidato con quel provvedimento e quanto risultante dall’applicazione dei valori tariffari medi previsti nel d.m. 585 del 1994, che il professionista assumeva dovuti in base al giudicato costituito dalla sentenza del Tribunale n. 2465 del 2005. Con comparsa di costituzione e risposta, si costituì in giudizio il MEF, nella qualità di soggetto liquidatore dell’E.N.C.C., chiedendo il rigetto delle domande avversarie. In particolare, il MEF deduceva: a) che l'ordinanza del 30.01.2006, emessa dal Tribunale di Roma nel procedimento ex art. 28 del D.lgs. n. 794/1942, era passata in giudicato, non avendo le parti proposto impugnazione avverso di essa, cosicché l’avv. Traldi non avrebbe potuto agire per il pagamento delle medesime 12 parcelle promuovendo il giudizio ordinario;
b) la domanda avrebbe dovuto ritenersi ugualmente inammissibile e infondata, in quanto l’avv. Traldi non aveva proposto nel procedimento ex art. 28 del D.lgs. n. 794/1942 riserva di agire per il maggior credito, ma soltanto per maggiori interessi e danni;
c) e in quanto il Tribunale di Roma, nell'ambito del suddetto procedimento speciale definito con l'ordinanza del 30.01.2006, aveva accertato che c’era stato un accordo transattivo tra le parti, perfezionatosi mediante scambio di corrispondenza in data 21.07.2005, in virtù del quale il MEF, nella indicata qualità, aveva corrisposto all’avv. Traldi la somma complessiva di Euro 208.615,72. 5 di 14 2. Con sentenza n. 8946/2011, depositata in data 03.05.2011, il primo giudice rigettò l’eccezione di giudicato esterno sollevata dall’Amministrazione convenuta e accolse in parte la domanda del professionista, condannando il Ministero dell’Economia e delle Finanze al pagamento in favore dell’avv. Stefano Traldi della somma di € 5.672,62, a saldo delle parcelle nn. 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 36, 43, oltre interessi legali dalla ricezione delle parcelle e interessi anatocistici dalla domanda. 3. Contro la sentenza proposero separati appelli il Ministero delle Finanza, IG DU S.r.l., quale attuale liquidatore dell’E.N.C.C., e l’avv. Traldi. Riunite le impugnazioni, la Corte d’appello di Roma rigettò, preliminarmente, l’eccezione di inammissibilità dell’appello di IG DU proposta dall’avv. Traldi, riconoscendo che la legittimazione della società trovava la sua giustificazione normativa nella legge n. 14 del 2009 e nel decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze dell’11 novembre 2009. La Corte di merito accolse l’eccezione di giudicato formulata da IG e dal MEF, fondata sulla definitività dell'ordinanza del 30 gennaio 2006 più volte richiamata. Secondo la Corte d’appello, la natura decisoria e definitiva dell'ordinanza è «tale da non poter essere rimessa in discussione riproponendo la stessa domanda che abbia ad oggetto i medesimi compensi». Alla luce di tali osservazioni, la Corte di merito, ritenuti assorbiti tutti i restanti motivi di appello rispettivamente proposti dalle parti impugnanti, accolse gli appelli del Ministero e di IG DU s.r.l., mentre rigettò la domanda e l'appello proposti dall'avv. Traldi;
condannò l’avv. Traldi a restituire, in favore di IG DU s.r.l., la somma di euro 7.091,44, ottenuta in virtù della sentenza di primo grado oggetto di riforma. 6 di 14 Per la cassazione della sentenza, l’avv. Stefano Traldi ha proposto ricorso articolato in quattordici motivi. La IG DU s.r.l. ha resistito con controricorso. Il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha depositato atto di costituzione ai fini della partecipazione alla discussione in pubblica udienza. L’avv. Stefano Traldi e IG DU S.r.l. hanno depositato memoria in vista della pubblica udienza. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Il ricorrente principale ha prodotto in allegato alla propria memoria e, con distinti depositi del 7 e del 22 novembre 2022, numerose decisioni della Corte di cassazione, le quali non costituiscono documenti, agli effetti dell’art. 372 c.p.c., dovendo, piuttosto, essere conosciute da questa Corte mediante l’attività di istituto che costituisce corredo della ricerca del collegio giudicante (Cass., S.U., n. 26482/2007). Disattendendo l’eccezione svolta dalla controricorrente, può affermarsi che il ricorso principale consente di ricavare una sufficiente esposizione sommaria dei fatti sostanziali e processuali della vicenda oggetto di questo procedimento, funzionale alla comprensione dei motivi nonché alla verifica dell'ammissibilità, pertinenza e fondatezza delle censure proposte. Si ricorda che l’accertamento dell'osservanza di quanto prescritto dall'art. 366, comma 1, nn. 4) e 6), c.p.c. deve necessariamente compiersi con riferimento a ciascun singolo motivo di impugnazione, verificandone in modo distinto specificità, completezza e riferibilità alla decisione impugnata, nonché l’analitica indicazione dei documenti sui quali ognuno si fondi, il che esclude che il ricorso possa essere dichiarato per intero inammissibile, ove tale situazione sia propria 7 di 14 solo di uno o di alcuno dei motivi proposti (cfr. Cass., S.U., n. 16887/2013). 2. Il primo motivo denuncia “violazione degli artt. 329 c.p.c. e 2909 c.c., 112, 105, 167, 183 e 268 c.p.c. per la omessa dichiarazione di inammissibilità dei gravami della IG e del MEF ex lege 14/09 in difetto di proposizione delle relative domande/azioni nel primo grado giudizio”. Il secondo motivo denuncia “violazione degli artt. 112 e 345 c.p.c. per la omessa dichiarazione di inammissibilità dei gravami della IG e del MEF ex lege 14/09”. Il terzo motivo denuncia violazione degli artt. 324 e 2909 c.p.c. “Insorgenza di giudicati pan-processuali relativi a: 1) validità e vigenza inter-partes della convenzione di patrocinio 19.9.2000; 2) conseguente non applicabilità a detta convenzione della legge 14/09 e della limitazione della responsabilità dello Stato;
3) ampliamento della convenzione per effetto dei giudicati”. Il quarto motivo denuncia “violazione degli artt. 112, 324 e 329 c.p.c. e 2909 c.c. per omessa dichiarazione di inammissibilità dei gravami della IG e del MEF stante la preclusione comminata dalla incompatibilità con i giudicati espressi dalle sentenze definitive n. 2465/05 e n. 614/09”. Il quinto motivo denuncia “violazione degli artt. 112, 324 e 329 c.p.c. e 2909 c.c. per omessa dichiarazione di inammissibilità dei gravami della IG e del MEF stante la preclusione comminata dalla incompatibilità con i giudicati espressi dalle altre sentenze definitive, pronunciate dopo la sentenza n. 2465/05”. Il sesto, il settimo e l’ottavo motivo denunciano violazione degli artt. 324 e 329 c.p.c. e 2909 c.c., 112, 342 e 343 c.p.c. per omessa dichiarazione di inammissibilità dei gravami della IG e del MEF 8 di 14 stante la preclusione comminata dalla incompatibilità con i giudicati espressi da una molteplicità di sentenze definitive, precisamente identificate nelle rispettive rubriche. 3. I primi otto motivi di ricorso attengono tutti al capo della sentenza impugnata che ha ritenuto che IG DU s.r.l., quale liquidatore dell’Ente Nazionale per la Cellulosa e la Carta designato con d.m. dell’11 novembre 2009 e dunque successore nei rapporti in corso e nelle cause pendenti, fosse legittimata, ai sensi dell’art. 111, comma 4, c.p.c., a proporre appello avverso la sentenza di primo grado, pur non essendo stata parte del giudizio davanti al Tribunale. Secondo il ricorrente il difetto di legittimazione di IG a proporre appello contro la decisione di primo grado dovrebbe implicare anche il difetto di legittimazione del MEF, che aveva impropriamente condiviso l’iniziativa di IG. Nell’ambito dei motivi in esame sono richiamati una pluralità di giudicati, formatisi su altre parcelle, che avevano dato piena ragione al ricorrente su tutti i profili della pretesa, inclusi gli aspetti disconosciuti dal primo giudice relativamente alle parcelle oggetto della presente causa. Secondo il ricorrente, l’esistenza di tali giudicati avrebbe imposto alla Corte d’appello di dichiarare inammissibili l’appello non solo di IG, ma anche del MEF. 3.1. I primi otto motivi del ricorso dell’avvocato Traldi, da esaminare congiuntamente in quanto connessi, sono inammissibili. Il ruolo rivestito dalla IG DU s.r.l. nelle vicende del rapporto intercorso tra l’avvocato Stefano Traldi e l'Ispettorato Generale per la liquidazione degli TI Disciolti del Ministero del Tesoro, ora Ministero dell'Economia e delle Finanze, in relazione alla difesa in giudizio del disciolto Ente Nazionale per la Cellulosa e la Carta, è stato già 9 di 14 illustrato nella sentenza n. 3701/2022 del 7 febbraio 2022 (non massimata). È stato chiarito che la legge n. 14 del 2009, su cui è fondata la decisione impugnata, ha comportato il mutamento del soggetto passivo delle obbligazioni e la responsabilità nei limiti dell’attivo limitatamente alle posizioni debitorie già facenti capo al soppresso Ente nazionale per la cellulosa e per la carta, nelle quali operava la successione dello Stato. La stessa disciplina normativa non rileva, invece, per i debiti contratti direttamente da organi statali, quali quelli derivanti dalle convenzioni di patrocinio stipulate nel 2000 (e nel 2002) tra l’avvocato Traldi e l’Ispettorato generale per gli affari e per la gestione del patrimonio degli enti disciolti (ufficio quest’ultimo compreso dapprima nel Ministero del Tesoro e poi nel Ministero dell’Economia e delle Finanze, quale struttura della Ragioneria generale dello Stato, poi trasformato a seguito del d.l. n. 63 del 2002, e delle leggi n. 311 del 2004, n. 266 del 2005 e n. 296 del 2006, col subentro della società FINTECNA, ed infine soppresso con la legge finanziaria per il 2007). IG DU S.r.l., quale soggetto liquidatore dell'Ente Nazionale per la Cellulosa e per la Carta (E.N.C.C.), non può qualificarsi come successore nei debiti e nei crediti derivanti dai contratti di patrocinio stipulati nel 2000 e nel 2002 tra l’avvocato Stefano Traldi e l’Ispettorato generale per gli affari e per la gestione del patrimonio degli enti disciolti. Tali rapporti sono rimati nella titolarità dell’ente disciolto, la cui legittimazione processuale, diversamente da quanto vorrebbe il ricorrente, non può essere negata in conseguenza del fatto che il MEF avrebbe impropriamente riconosciuto la legittimazione della IG DU s.r.l. quale successore a titolo particolare. Infatti, è evidente che l’avere condiviso l’iniziativa 10 di 14 processuale di IG non può portare con sé, quale sanzione a carico del MEF, la perdita della propria legittimazione, positivamente spesa nella presente causa mediante l’impugnazione della decisione di primo grado, poi riformata con la sentenza oggetto del presente ricorso. A questo fine occorreva l’estromissione (art. 111, comma 3, c.p.c.), che nella specie non è stata disposta. Né tanto meno il difetto di legittimazione potrebbe farsi discendere dalla circostanza che il MEF non avrebbe impugnato la pluralità di decisioni, favorevoli per il ricorrente su parcelle diverse da quelle oggetto del presente giudizio. La molteplicità delle sentenze del Tribunale di Roma, invocate dal ricorrente, riguarda, appunto, pretese diverse da quella per cui è causa, essendo irrilevante, a questi effetti, che le prestazioni furono svolte nell’ambito della medesima convenzione. Vale infatti il principio secondo cui «L'acquiescenza ad una sentenza, con conseguenti effetti preclusivi della sua impugnazione ai sensi dell'art. 329, primo comma, c.p.c. presuppone che il comportamento posto in essere dall'interessato - dal quale sia possibile desumere, in maniera precisa ed univoca, il suo proposito di non voler contrastare gli effetti giuridici della pronuncia - si riferisca allo specifico rapporto oggetto dell'intervenuta sentenza. Ne consegue, pertanto, che l'acquiescenza tacita non è ravvisabile allorché il comportamento tenuto dall'interessato concerna pretese creditorie diverse, ossia rapporti autonomi con altri soggetti o con lo stesso soggetto ma per periodi diversi» (Cass., S.U., n. 11488/2002). Si deve aggiungere che il ricorrente invoca promiscuamente la pluralità di giudicati, ma la loro deduzione non è coordinata con la ratio decidendi della sentenza impugnata, che è esclusivamente fondata sulla preclusione derivante dall’ordinanza del 30 gennaio 11 di 14 2006, resa a conclusione del procedimento ex art. 28 del d. lgs. n. 742 del 1942. Rispetto a tale ratio, i giudicati precedenti, dato e non concessa l’esistenza di una pronuncia che avesse risolto la medesima questione diversamente, non si avrebbe ugualmente alcuna preclusione, posto che il giudicato non può formarsi su questione processuale (Cass. n. 24371/2021). 3.2. È allora dirimente osservare che la Corte d’appello di Roma, dopo aver espressamente riconosciuto la legittimazione di IG DU s.r.l. ad impugnare la sentenza di primo grado pronunciata nei confronti del Ministero dell’Economia e delle Finanze, in forza degli effetti prodotti dalla legge n. 14 del 2009 e dal d.m. dell’11 novembre 2009, ha poi in dispositivo accolto sia l’appello del Ministero dell’Economia e delle Finanze, sia l’appello della IG DU s.r.l., spiegando peraltro in motivazione che era fondato il gravame del Ministero in ordine alla preclusione derivante dalla natura decisoria e definitiva dell’ordinanza del 30 gennaio 2006. In altre parole i giudici di appello, avendo erroneamente ritenuto ammissibile l’impugnazione proposta dalla IG DU s.r.l. quale supposto successore nella titolarità del rapporto litigioso, hanno comunque attribuito a quest’ultima nel giudizio di gravame la stessa posizione processuale riferibile al Ministero “dante causa”, di tal ché la sentenza della Corte di Roma ha pronunciato sulla base di attività processuali reputate suscettibili di essere poste in essere congiuntamente da alienante ed acquirente. Ciò considerato, essendo stato comunque accolto nel merito l’appello formulato dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, il ricorrente principale non adduce quale interesse concreto abbia alla cassazione con rinvio della sentenza impugnata, al fine di sentir accogliere il solo gravame dello stesso Ministero, ovvero quale apprezzabile utilità 12 di 14 giuridica ricaverebbe dalla negazione della concorrente legittimazione ad appellare riconosciuta in capo alla IG DU s.r.l. I primi otto motivi del ricorso dell’avvocato Stefano Traldi sono, perciò, inammissibili per carenza di attualità dell'interesse ad impugnare. 4. Il nono motivo denuncia “violazione degli artt. 324 e 329 c.c. e 2909 c.c. per denegata remunerazione della parcella n. 27 relativa a prestazioni rese in giudizi conclusosi anteriormente alla revoca del mandato a fronte di giudicati pan-processuali insorti dagli omessi gravami”. Il motivo è inammissibile. La Corte d’appello, diversamente dal primo giudice, non è andata nel dettaglio delle singole parcelle, avendo accolto l’eccezione di giudicato formulata dal MEF. Il motivo attiene a un contenuto della decisione di primo grado, non della decisione in grado d’appello, che è fondata su una diversa e assorbente ratio decidendi. 5. Con il decimo motivo il ricorrente rivendica “il diritto dello studio alla percezione della differenza tra il minimo liquidato provvisoriamente con ordinanze definitive ex artt. 28 e 29 della legge 794/19421 in attesa del passaggio in giudicato della sentenza n. 2465/05 e la misura intermedia della tariffa”. Il motivo è inammissibile. La Corte capitolina ha negato il diritto del professionista ai maggiori compensi in base al rilievo, non intaccato dal motivo di censura, che ogni questione riguardante maggiori diritti del professionista si infrangeva contro la natura decisoria e definitiva dell’ordinanza del 30 gennaio 2006. È stato già anticipato che la dedotta esistenza di pronunce favorevoli al professionista, anche in relazione a parcelle in ipotesi già fatte valere in via giudiziaria per importo minore, non precludeva certamente la possibilità del giudice 13 di 14 di decidere diversamente in relazione alle parcelle oggetto del presente giudizio. L'autorità del giudicato sostanziale opera soltanto entro i rigorosi limiti degli elementi costitutivi dell'azione e presuppone, quindi, che la causa precedente e quella in atto abbiano in comune, oltre ai soggetti, anche il petitum e la causa petendi, restando irrilevante, a tal fine, l'eventuale identità delle questioni giuridiche o di fatto da esaminare per pervenire alla decisione (Cass. n. 15817/2021; n. 6830/2014). 6. L’undicesimo motivo denuncia “violazione degli artt. 324 e 2909 c.c. per denegata condanna del MEF al pagamento dei danni per ritardato pagamento ex art. 1224, comma 2, c.c.” Il motivo è inammissibile. Le censura si riferisce a una conseguenza che sarebbe divenuta attuale se la Corte d’appello avesse riconosciuto l’esistenza del diritto del professionista di avere compensi ulteriori oltre a quelli già corrisposti, mentre tale diritto è stato negato dalla Corte d’appello. 7. Il dodicesimo motivo è così rubricato: “danni ex art. 96 c.p.c. per temerarietà degli avversi gravami”. Il motivo è inammissibile. Non si censura la decisione, ma si anticipa una conseguenza che il ricorrente aspirerebbe a conseguire nel giudizio di rinvio in ipotesi di cassazione della decisione. 8. Il tredicesimo motivo denuncia “violazione degli arti. 132 n. 4 e 324 c.p.c. e 2909 c.c. per non esistenza della transazione 27.7.2005”. Il motivo è inammissibile, investendo una questione che non ha avuto alcuna incidenza sulla decisione, fondata esclusivamente sul rilievo del giudicato derivante dall’ordinanza del 30 gennaio 2006. 14 di 14 9. È infine inammissibile anche il quattordicesimo motivo, rubricato “acquisibilità dei riportati giudicati”, che è privo di qualsiasi contenuto. 10. In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con addebito di spese in favore dei controricorrenti nei rispettivi importi liquidati in dispositivo. Le spese del MEF sono limitate alla sola partecipazione alla discussione orale. Sussistono i presupposti processuali per il versamento – ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 - da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l’impugnazione, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso;
condanna il ricorrente a rimborsare le spese del giudizio di cassazione, che liquida per la IG DU s.r.l. in complessivi € 3.200,00, di cui € 200,00 per esborsi, oltre a spese generali e ad accessori di legge, e per il Ministero dell’Economia e delle Finanze in € 1.000,00 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.P.R. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1- bis dello stesso articolo 13, se dovuto. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda sezione