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Sentenza 7 luglio 2025
Sentenza 7 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 07/07/2025, n. 2013 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 2013 |
| Data del deposito : | 7 luglio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI TARANTO SEZIONE LAVORO
Repubblica Italiana In nome del Popolo Italiano
Il Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, in composizione monocratica nella persona della dott.ssa Giulia VIESTI, a seguito della sostituzione dell'udienza del 3 luglio 2025 mediante deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127-ter cpc., pronuncia fuori udienza la seguente
Sentenza nella causa per controversia di lavoro promossa da:
in proprio e quale rappresentante della associazione Parte_1
“ Parte_2
rappr. e dif. dall'avv. Antonella Carriero
- Ricorrente - contro
, in Controparte_1 persona del legale rappresentante pro tempore rappr. e dif. rappr. e dif. ex art. 417bis cpc. da AR (dott. e Controparte_2 dott.ssa ) Persona_1
nonché contro
in Controparte_3
persona del legale rappres. pro tempore, rappr. e dif. dall'avv. Nadia Perego
- Convenuti -
OGGETTO: “OPPOSIZIONE AD ORDINANZA-INGIUNZIONE EX ART. 22 SS. L. 689/81;
OPPOSIZIONE AD AVVISO DI ADDEBITO”
Fatto e diritto
Con primo ricorso depositato il 30.05.2022, la parte ricorrente in epigrafe indicata ha proposto opposizione avverso l'ordinanza ingiunzione del 5/5/2022 n. 88-88bis emessa dall'
[...]
[..
[...] [...] ingiunto il pagamento della somma di euro Controparte_4
48.000,00, oltre spese di procedura a titolo di sanzione amministrativa per:
- Violazione dell'art. 3 c. 3 L. 73/2002 come sostituito dall'art. 22 comma 1 D.Lgs n. 151
/2015 per avere irregolarmente impiegato per più di 60 gg i lavoratori Controparte_5
, e Persona_2 Controparte_6 Persona_3
Parte opponente ha chiesto l'annullamento della predetta ordinanza opposta eccependo:
- la violazione dei termini di cui all'art. 14 L. n. 689/1981;
- nel merito, l'insussistenza delle predette violazioni sostenendo che i lavoratori indicati nei verbali non avessero avuto alcun rapporto lavorativo di natura subordinata con l'associazione trattandosi invece di meri volontari.
L' , ritualmente costituitosi in giudizio, ha contestato Controparte_1 con le deduzioni di parte avversa, chiedendo confermarsi in toto l'emessa ordinanza ingiunzione.
Con secondo ricorso depositato il 12.07.2022, parte ricorrente ha chiesto l'annullamento dell'avviso di addebito n. 40620220000282521000 notificato l'8.06.2022 con il quale le è stato chiesto il pagamento della complessiva somma di €18.868,46 a titolo di contributi e sanzioni, conseguente Con agli accertamenti effettuati dall' oggetto del primo ricorso.
Si costituiva l' resistendo alla domanda. CP_3
La causa - previa riunione dei due ricorsi - istruita a mezzo prova testimoniale, è stata trattata - a seguito della sostituzione dell'udienza mediante deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127-ter cpc - sulla base degli atti processuali ritualmente depositati, con successiva pronuncia fuori udienza, da parte del giudice, della presente sentenza (comprensiva del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione).
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Le opposizioni sono risultate infondate.
Giova prendere le mosse dall'opposizione dall'ordinanza ingiunzione, essendo la seconda opposizione avverso l'avviso di addebito logicamente connessa alla prima.
È opportuno preliminarmente ricordare che l'opposizione avverso l'ordinanza- ingiunzione irrogativa di sanzione amministrativa, nella disciplina degli art. 22 segg. l. 24 novembre 1981 n. 689, non configura una impugnazione dell'atto amministrativo, con cognizione del giudice limitata alle dedotte ragioni d'illegittimità del medesimo, ma introduce un ordinario giudizio sul fondamento della pretesa fatta valere con detto provvedimento (in tal senso Cass. 11/03/2015, n. 4898; Cass. Sez. Un., 28/01/2010, n. 1786), in maniera analoga a
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quanto avviene nel giudizio instaurato con l'opposizione avverso decreto ingiuntivo, nel quale le vesti sostanziali di attore e convenuto vengono assunte, anche ai fini dell'onere della prova, rispettivamente dall'amministrazione e dall'opponente; ne consegue che spetta all'amministrazione fornire la prova dell'esistenza degli elementi di fatto integranti la violazione contestata e della loro riferibilità all'intimato, mentre compete all'opponente quella dei fatti impeditivi o estintivi.
Il giudizio di opposizione, è bene ribadirlo, non ha ad oggetto l'atto amministrativo impugnato ma il rapporto sanzionatorio intercorso tra la P.A. e il privato, nel quale il giudice deve conoscere l'intera pretesa punitiva dell'amministrazione, come risultante dall'intero iter procedimentale amministrativo.
Tanto precisato, quanto alla eccezione ex art. 14, L. n° 689/81, occorre preliminarmente richiamare il principio, reiteratamente enunciato dalla SUPREMA CORTE, secondo cui: “In tema di sanzioni amministrative, i limiti temporali entro i quali, a pena di estinzione dell'obbligazione di pagamento, l'Amministrazione procedente deve provvedere alla notifica della contestazione, devono ritenersi collegati all'esito del procedimento di accertamento, la legittimità della cui durata va valutata in relazione al caso concreto e sulla base della complessità delle indagini, e non anche alla data di commissione della violazione, dalla quale decorre il solo termine iniziale di prescrizione di cui all'art. 28 della legge n 689 del 1981” (sic ex plurimis CASS. LAV. 6 NOVEMBRE 2009 N° 23608).
Ed ancora, CASS. SEZ. II, 6 FEBBRAIO 2009 N° 3043 ha precisato che: “In tema di sanzioni amministrative, qualora non sia avvenuta la contestazione immediata della violazione, il momento dell'accertamento - in relazione al quale collocare il "dies a quo" del termine previsto dall'art. 14, secondo comma, della legge n. 689 del 1981, per la notifica degli estremi di tale violazione non coincide con quello in cui viene acquisito il "fatto" nella sua materialità da parte dell'autorità cui è stato trasmesso il rapporto, ma va individuato nel momento in cui detta autorità abbia acquisito e valutato tutti i dati indispensabili ai fini della verifica dell'esistenza della violazione segnalata, ovvero in quello in cui il tempo decorso non risulti ulteriormente giustificato dalla necessità di tale acquisizione e valutazione” (conf. CASS. LAV. 1° APRILE
2009 N° 7951).
Parimenti, CASS. SEZ. V, 29 FEBBRAIO 2008 N° 5467 ha rimarcato che: “In tema di sanzioni amministrative, e nei casi in cui non sia stata possibile la contestazione immediata, il termine entro il quale la P.A. ha l'onere di contestare l'infrazione decorre non da quando sia venuta a conoscenza dei fatti ascritti all'incolpato, ma dal diverso e successivo termine in cui abbia acquisito tutti gli elementi oggettivi e soggettivi necessari per valutare la sussistenza di una
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condotta sanzionabile. Sulla individuazione di tale momento, che è rimessa al giudice del merito, non può tuttavia incidere la condotta negligente o arbitraria della stessa p.a., sicché il tardivo compimento di atti che quest'ultima avrebbe dovuto o potuto compiere tempestivamente non vale a spostare in avanti il "dies a quo" di decorrenza del termine di 90 giorni per la contestazione differita dell'infrazione”.
È stato inoltre ribadito che: “In tema di sanzioni amministrative, qualora non sia avvenuta la contestazione immediata dell'infrazione, il termine di novanta giorni, previsto dall'art. 14 della legge 24 novembre 1981 n. 689 per la notifica degli estremi della violazione, decorre dal compimento dell'attività di verifica di tutti gli elementi dell'illecito, dovendosi considerare anche il tempo necessario all'amministrazione per valutare e ponderare adeguatamente gli elementi acquisiti e gli atti preliminari, quali le convocazioni di informatori, che non hanno sortito effetto”.
D'altra parte, è stato condivisibilmente statuito anche che: “In materia di sanzioni amministrative, l'atto di contestazione della violazione deve contenere gli estremi di fatto e di diritto della violazione, che successivamente non possono essere più modificati dall'amministrazione, e non è soggetto a particolari formalità né subordinato a specifici modelli, ma può essere incluso in qualsiasi atto notificato all'interessato, ivi compreso quello con cui gli viene contestualmente comunicato l'avvio a suo carico del procedimento, ex art. 7 della legge n. 241 del 1990” (sic CASS. SEZ. I, 26 OTTOBRE 2006 N° 23018).
Ed allora, in punto di fatto, occorre dare atto che, sulla base della documentazione prodotta Con dall' , nel caso di specie risulta che le acquisizioni istruttorie si erano concluse solo in data
6 luglio 2020, sicché la notifica del verbale – avvenuta il 15 luglio 2020 – appare tempestiva.
Né risulta che ciò abbia determinato alcuna nullità nel procedimento, non avendo affatto precluso l'estrinsecazione del diritto di difesa del soggetto sanzionato, dovendosi ovviamente rilevare che il giudizio di opposizione non ha ad oggetto l'atto, ma il rapporto, con conseguente cognizione piena del giudice, che potrà (e dovrà) valutare tutte le deduzioni difensive (anche quelle proposte in sede amministrativa eventualmente non esaminate o non motivatamente respinte), in quanto riproposte nei motivi di opposizione, decidendo su di esse con pienezza di poteri, sia che le stesse investano questioni di diritto che di fatto (cfr. CASS.
SS. UU., 28 GENNAIO 2010 N° 1786).
Fatte tali precisazioni, occorre altresì rimarcare, in relazione alle verbalizzazioni effettuate in sede ispettiva, che: “Nel giudizio di opposizione ad ordinanza-ingiunzione irrogativa di sanzione amministrativa, il verbale di accertamento dell'infrazione fa piena prova, fino a
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querela di falso, con riguardo ai fatti attestati dal pubblico ufficiale rogante come avvenuti in sua presenza e conosciuti senza alcun margine di apprezzamento o da lui compiuti, nonché alla provenienza del documento dallo stesso pubblico ufficiale ed alle dichiarazioni delle parti, mentre la fede privilegiata non si estende agli apprezzamenti ed alle valutazioni del verbalizzante né ai fatti di cui i pubblici ufficiali hanno avuto notizia da altre persone, ovvero ai fatti della cui verità si siano convinti in virtù di presunzioni o di personali considerazioni logiche” (sic ex plurimis CASS. LAV. 17 NOVEMBRE 2014 N° 23800).
Ed ancora, deve ritenersi che: “Nel procedimento di opposizione ad ordinanza-ingiunzione relativa al pagamento di una sanzione amministrativa, sono ammesse la contestazione e la prova unicamente delle circostanze di fatto, inerenti alla violazione, che non siano attestate nel verbale di accertamento come avvenute alla presenza del pubblico ufficiale o rispetto alle quali
l'atto non è suscettibile di fede privilegiata per una sua irrisolvibile contraddittorietà oggettiva, mentre sono riservati al giudizio di querela di falso, nel quale non sussistono limiti di prova e che è diretto anche a verificare la correttezza dell'operato del pubblico ufficiale, la proposizione e l'esame di ogni questione concernente l'alterazione nel verbale della realtà degli accadimenti e dell'effettivo svolgersi dei fatti, pur quando si deducano errori od omissioni di natura percettiva da parte dello stesso pubblico ufficiale” (sic ex plurimis CASS. SEZ. II, 14
FEBBRAIO 2013 N° 3705).
Sicché, facendo applicazione di tali principî di diritto nel caso di specie, è consequenziale che non sia possibile porre in dubbio che i soggetti sentiti in sede ispettiva abbiano reso dichiarazioni aventi lo specifico contenuto riportato nel relativo verbale.
Sulla scorta dei suesposti principi di diritto deve essere esaminate le rispettive allegazioni ed il materiale probatorio acquisito al processo. Con Ebbene, le dichiarazioni rese in sede ispettiva (sulle quali l' ha fondato il proprio convincimento) sono state pienamente confermate anche in sede testimoniale.
Dal complessivo materiale probatorio è emerso che la qualità di “volontari” asserita da parte opponente (con riferimento ai lavoratori , Controparte_5 Persona_2 [...]
e risulta inattendibile, in ragione delle circostanze di fatto CP_6 Persona_3 evidenziate in sede ispettiva e confermate in sede testimoniale che si vanno ad evidenziare:
- Il pagamento, da parte del , in favore di lavoratori indicati, di una somma Parte_1 fissa (a suo dire a titolo di buono pasto e rimborso spese): sul punto deve ricordarsi il principio di diritto secondo il quale: “Alla stregua di quanto disposto dall'art. 2 della legge 11 agosto 1991, n. 266 (secondo cui "l'attività del volontario
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non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario", ed inoltre "la qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale con l'organizzazione di cui fa parte") non ricorrono gli estremi della prestazione di volontariato nel caso in cui, per l'attività espletata, siano state corrisposte somme di danaro, essendo onere della parte convenuta in giudizio per il riconoscimento dell'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato dimostrare che la loro corresponsione sia avvenuta, invece, a titolo di rimborso spese, non superando l'ammontare di queste” (sic CASS. LAV. 18 2013 N° 9468; si veda anche CASS. SEZ. V, 5 OTTOBRE 2018
N° 24451, secondo cui: “In tema di IRPEF, ai sensi dell'art. 2 della l. n. 266 del 1991, per evitare che il rapporto associativo mascheri un rapporto di lavoro, non possono considerarsi rimborsi spese, e vanno dunque qualificati come compensi soggetti a tassazione, gli esborsi erogati dalle associazioni di volontariato ai propri associati a titolo di rimborso forfetario, ossia non collegati a spese specificamente individuate e documentate”).
Ed ancora, è stato rimarcato che: “La prestazione di volontariato, per sua natura gratuita e spontanea, non è soggetta alla disciplina sul volontariato, ma alla disciplina giuslavoristica del rapporto di lavoro, se, indipendentemente dal "nomen juris", il volontario sia assunto e retribuito con un compenso che superi il mero rimborso spese” (sic CASS. LAV. 6 MAGGIO
2010 N° 10974; conf. CASS. LAV. 21 MAGGIO 2008 N° 12964).
Ebbene, nel caso di specie, deve rilevarsi come la corresponsione delle predette somme fisse costituisce circostanza pacifica, avendo lo stesso riconosciuto nel ricorso di aver Parte_1 corrisposto, nei giorni in cui erano operativi, un rimborso spese di benzina e buono pasto di complessivi €10,00; inoltre, nelle stesse dichiarazioni rese in sede ispettiva, aveva affermato di avere erogato somme a titolo di rimborso spese forfettario o un buono pasto di importo fisso, circostanze pienamente confermate da tutti i testi escussi.
È pacifico, dunque, che trattasi di rimborso non collegato ad alcuna spesa specificamente individuata e documentata che già di per sé, alla luce dei principi giurisprudenziali richiamati, sarebbe sufficiente ad escludere la ricorrenza degli estremi della prestazione di volontariato.
- L'assoggettamento alle direttive altrui, il rispetto dell'orario di lavoro e le caratteristiche delle mansioni:
Sul punto, può richiamarsi 27 FEBBRAIO 2007 N° 4500, secondo cui: Parte_3
“L'assoggettamento del lavoratore alle altrui direttive - che costituisce il tratto tipico della subordinazione - è riscontrabile anche quando il potere direttivo del datore di lavoro viene esercitato "de die in diem", consistendo, in tal caso, il vincolo della subordinazione
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nell'accettazione - vuoi espressa (mediante la formale accettazione del rapporto di lavoro subordinato), vuoi per fatti concludenti - dell'esercizio del suddetto potere direttivo di ripetuta specificazione della prestazione lavorativa richiesta in adempimento delle obbligazioni assunte dal prestatore stesso. (In base all'enunciato principio, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva qualificato come subordinato il rapporto di lavoro di una fisioterapista le cui prestazioni - rese in un contesto e con le modalità tipiche del lavoro subordinato, quali l'osservanza di un orario di lavoro, la continuità e regolarità della prestazione, lo svolgimento della stessa nei locali aziendali e con l'utilizzazione delle strutture dell'impresa - venivano, di giorno in giorno, specificate dal datore di lavoro mediante la consegna di schede di lavoro recanti l'indicazione del paziente e del tipo di prestazione da eseguire)” (in senso conforme, si veda anche CASS. LAV. 24 NOVEMBRE
1998 N° 11924).
Ebbene, nel caso di specie, tutti i testi escussi (e i soggetti sentiti in sede ispettiva) hanno confermato (ma anche ciò costituisce circostanza pacifica) che sia i presunti volontari sia i dipendenti dovessero rispettare degli orari e dei turni predefiniti (comunicati il giorno precedente), stabiliti dunque non in base alle esigenze degli stessi, bensì in base alle necessità dei pazienti di cui andava effettuato il trasporto;
che gli stessi fossero soggetti alle direttive del (o di altri soggetti che le impartivano Parte_1 su indicazione dello stesso) e alla supervisione dello stesso.
È emerso inoltre che nessuna differenza vi fosse tra la modalità di esplicazione della prestazione da parte dei presunti volontari e dei veri e propri dipendenti: invero, sotto questo profilo, l'unico elemento che il datore di lavoro adduce a sostegno delle proprie ragioni è costituito dal fatto che, durante il tempo di effettuazione del trattamento da parte del paziente, il presunto volontario fosse libero di autodeterminarsi. Tuttavia, appare evidente che tale apparente sottrazione al vincolo di disponibilità non sia sintomatico dell'assenza della natura subordinata della prestazione lavorativa resa, ma esclusivamente legato alla tipologia di servizio effettuato, che costringeva il presunto volontario a tempi di attesa. La sospensione e la ripresa dell'attività erano dunque non frutto di una libera scelta, ma necessariamente vincolate al rispetto dell'orario dettato dalla conclusione della terapia del paziente.
Peraltro, che tale asserita libertà non fosse affatto assicurata, emerge anche dal fatto che poteva accadere che, nei predetti tempi di attesa, il contattasse il presunto volontario Parte_1 assegnando ulteriori incarichi da effettuare prima della conclusione della terapia del primo paziente (così ha dichiarato in sede ispettiva - e confermato in sede testimoniale - CP_8
).
[...]
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Si deve dunque opinare che il concreto accertamento (come è avvenuto nel caso di specie) in ordine allo svolgimento delle mansioni, osservando le disposizioni datoriali e lavorando all'interno della struttura organizzativa dell'impresa con attrezzature proprie della stessa
(autoambulazione e automediche), significa che veniva svolta, nell'ambito dell'organizzazione aziendale, una prestazione con modalità lavorative proprie di una figura-tipo logicamente subordinata (cfr. CASS. 2 SETTEMBRE 2000 N. 11502; CASS. 25 MAGGIO 2004 N.
10043; vedi L. 18 dicembre 1973, n. 877, art. 1, comma 3, e CASS. 22 APRILE 2002 N. 5840; per l'affermazione del metodo tipologico nella valutazione della onerosità e della subordinazione nei casi border line vedi CASS. 9 FEBBRAIO 1996 N. 1024; CASS. 20
MARZO 2001 N. 3975).
Anche N° 18692 ha statuito che: “La prestazione di attività lavorativa onerosa all'interno dei locali dell'azienda, con materiali ed attrezzatura proprie della stessa e con modalità tipologiche proprie di un lavoratore subordinato, in relazione alle caratteristiche delle mansioni svolte (nella specie, commesso addetto alla vendita), comporta una presunzione di subordinazione, che è onere del datore di lavoro vincere”.
Ed allora, in definitiva, deve ritenersi che, nel presente giudizio, la P.A. opposta abbia idoneamente dimostrato la sussistenza degli elementi costitutivi delle sue pretese sanzionatorie
(come era suo specifico onere), mentre la parte opponente non ha sufficientemente dimostrato la sussistenza di eventuali fatti impeditivi o estintivi delle pretese stesse (in merito ai rispettivi oneri probatori, si vedano CASS. SEZ. II, 3 MARZO 2011 N° 5122, CASS. LAV. 10
SETTEMBRE 2009 N° 19502 e CASS. LAV. 6 NOVEMBRE 2009 N° 23600).
Dal rigetto dell'opposizione all'ordinanza ingiunzione per i motivi evidenziati consegue naturalmente il rigetto altresì dell'opposizione all'avviso di addebito connessa alla prima perché fondata sulle medesime ragioni.
Le spese di lite, liquidate nella misura di cui dispositivo, seguono la soccombenza (artt. 91 c.p.c. e
152 disp. att. c.p.c. con riduzione del 20% dell'importo complessivo rispetto alle spese liquidate in Con favore dell' ).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando sui ricorsi riuniti, così provvede:
1. rigetta l'opposizione;
2. condanna l'opponente al pagamento delle spese e competenze del giudizio, liquidate in euro Con 3700,00 in favore dell' e in euro 2600,00 in favore dell' , a titolo di compenso CP_3
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professionale ex D.M. n° 55/14, oltre al rimborso delle spese forfettarie, dell'eventuale contributo unificato, dell'I.V.A. e del contributo integrativo.
Taranto, 7 luglio 2025.
Il Tribunale –Giudice del Lavoro dott.ssa Giulia VIESTI
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