Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 17/11/1984, n. 5888
CASS
Sentenza 17 novembre 1984

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La subordinazione, che contraddistingue il rapporto di lavoro subordinato da quello di lavoro autonomo, non ha solo la natura tecnico-funzionale di collaborazione, sussistente anche nella prestazione di servizi oggetto di un contratto d'opera, ma ha altresì natura personale, nel senso che comporta l'assoggettamento del prestatore di lavoro al potere direttivo dell'imprenditore nonché una limitazione della sua libertà; e tale assoggettamento si verifica quando l'attività oggetto del contratto venga regolata nel suo svolgimento, non già in base ad elementi predeterminati dalla volontà negoziale e paritaria delle parti nella fase formativa del contratto, bensì sulla base delle direttive che il datore di lavoro (su cui grava l'alea derivante dall'Esercizio dell'attività produttiva e dall'incertezza del suo risultato economico) impartisce per determinare le modalità, anche di tempo e di luogo, della prestazione delle energie lavorative, in modo da utilizzarle nella maniera più utile in relazione alle esigenze anche mutevoli della sua organizzazione aziendale.*

L'autonomia organizzativa propria del lavoratore autonomo attiene alle modalità di svolgimento del servizio e all'impiego delle proprie energie lavorative, e non alla possibilità concreta di svolgere anche altre attività; pertanto, non è di per sè indicativo della natura autonoma del rapporto di lavoro il fatto che il servizio promesso sia così gravoso ed impegnativo da assorbire ogni attività del lavoratore, potendo sussistere un rapporto di opera svolto stabilmente ed esclusivamente a favore di una sola determinata persona.*

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 17/11/1984, n. 5888
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 5888
    Data del deposito : 17 novembre 1984

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