Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XI, sentenza 02/02/2026, n. 1543
CGT1
Sentenza 2 febbraio 2026

Argomenti

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  • Rigettato
    Vizi propri dell'atto di riscossione

    La Corte ha ritenuto che la ricorrente non abbia adombrato vizi propri dell'intimazione e che la notifica della cartella di pagamento presupposta sia avvenuta regolarmente. Inoltre, il termine triennale di prescrizione non era decorso dalla notifica della cartella alla notifica dell'intimazione.

  • Rigettato
    Prescrizione del credito

    La Corte ha ritenuto che il termine triennale di prescrizione, a far tempo dalla notifica della cartella (29.9.2021) sino alla notifica dell'opposta intimazione (8.6.2024), non sia decorso.

  • Accolto
    Difetto di giurisdizione

    La Corte dichiara il proprio difetto di giurisdizione con riferimento alla pretesa non tributaria, per essere competente il Giudice ordinario.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XI, sentenza 02/02/2026, n. 1543
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma
    Numero : 1543
    Data del deposito : 2 febbraio 2026

    Testo completo