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Sentenza 2 febbraio 2026
Sentenza 2 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XI, sentenza 02/02/2026, n. 1543 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 1543 |
| Data del deposito : | 2 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1543/2026
Depositata il 02/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 11, riunita in udienza il 27/01/2026 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
NO PAOLO ANTONIO, Giudice monocratico in data 27/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 15437/2024 depositato il 11/10/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 Telefono_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 0972024902356391000 LL
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720200014280341000 LL
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 1006/2026 depositato il
30/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante:
Resistente/Appellato:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con ricorso ritualmente notificato all'Agenzia della Riscossione di Roma, in persona de direttore pro- tempore, Nominativo_1, cittadina cubana, rappresentata e difesa dall'avv. Difensore_1, in virtù di procura in atti, impugnava l'atto di riscossione n.09720249020356391009, per un importo di € 417,00, su richiesta della Regione Lazio.
Sosteneva la ricorrente che l'atto sotteso, ossia l'avviso di accertamento, non risultava mai notificato, donde l'intervenuta prescrizione, tenuto anche conto che la pretesa creditoria riguardava tassa auto del 2017, quindi di ben sette anni prima.
Chiedeva, pertanto, che, previa sospensione di esecutività, l'atto opposto venisse annullato, con vittoria delle spese di giudizio da distrarsi in favore del difensore antistatario.
2. Si costituiva in giudizio la convenuta Agenzia della Riscossione che eccepiva, preliminarmente, il parziale difetto di giurisdizione con riferimento alle violazioni del codice della strada, di competenza del Giudice di pace e, per il resto, eccepiva l'inammissibilità del ricorso.
3. Disattesa l'istanza di inibitoria, all'odierna udienza, la causa era trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. In limine, va rilevato il difetto di giurisdizione di questo Giudice, con riferimento alla pretesa non tributaria, come eccepito dalla convenuta, per essere competente il Giudice ordinario.
2. Quanto al ricorso, si osserva che, al di là delle generiche deduzioni di parte, oggetto d'impugnazione è un'intimazione di pagamento.
Ed è risaputo che l'intimazione è atto suscettibile d'impugnazione alla duplice condizione che sia affetto da vizi propri e non siano stati notificati gli atti presupposti.
1.1. Nel caso di specie, non sussiste il primo presupposto.
L'esistenza di vizi dell'opposta intimazione non è
neppure adombrata dalla ricorrente.
Non sussiste neppure la seconda condizione.
Ed invero, la convenuta Agenzia della Riscossione ha dato prova di regolare notifica dell'atto presupposto, ossia della cartella di pagamento n. 09720200014280341000, effettuata il 29.9.2021, con consegna a soggetto autorizzato al ritiro che ha sottoscritto la relata per ricevuta;
di tale notifica
Risulta, altresì, l'invio della raccomandata informativa n.57335648569-0 mezzo posta raccomandata n.
60465857209-0.
2. La prova di regolare notifica dell'atto presupposto, mai impugnato, dovrebbe comportare – per quanto si è detto – l'inammissibilità del ricorso avverso l'intimazione di pagamento.
Sennonché, può comunque trovare ingresso il rilievo della prescrizione.
Ed invero, secondo costante orientamento di questo Giudice, l'intimazione, come qualsivoglia altro atto impositivo, deve recare – per antonomasia – un credito tributario che sia effettivo ed esigibile, tale non potendo, di certo, ritenersi un diritto oramai prescritto.
La valutazione riguarda, ovviamente non l'eventuale prescrizione precedente alla notifica della sottesa cartella di pagamento, che avrebbe dovuto essere eccepita in sede d'impugnativa, ma quella successiva,
Orbene, il termine triennale di prescrizione, a far tempo dalla notifica della cartella (29.9.2021) sino alla notifica dell'opposta intimazione (8.6.2024), non è certamente decorso.
3. Per quanto precede, il ricorso deve essere rigettato-
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e vanno determinate come da dispositivo, avuto riguardo a natura e valore della controversia.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado, in composizione monocratica, dichiara il proprio difetto di giurisdizione in riferimento alle pretese non tributarie, per essere competente il Giudice ordinario. Per il resto, rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alla rifusione, in favore dell'Agenzia della Riscossione, delle spese di giudizio, liquidate in € 300,00. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 27 gennaio 2026. IL PRESIDENTE EST. Paolo Antonio Bruno
Depositata il 02/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 11, riunita in udienza il 27/01/2026 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
NO PAOLO ANTONIO, Giudice monocratico in data 27/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 15437/2024 depositato il 11/10/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 Telefono_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 0972024902356391000 LL
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720200014280341000 LL
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 1006/2026 depositato il
30/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante:
Resistente/Appellato:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con ricorso ritualmente notificato all'Agenzia della Riscossione di Roma, in persona de direttore pro- tempore, Nominativo_1, cittadina cubana, rappresentata e difesa dall'avv. Difensore_1, in virtù di procura in atti, impugnava l'atto di riscossione n.09720249020356391009, per un importo di € 417,00, su richiesta della Regione Lazio.
Sosteneva la ricorrente che l'atto sotteso, ossia l'avviso di accertamento, non risultava mai notificato, donde l'intervenuta prescrizione, tenuto anche conto che la pretesa creditoria riguardava tassa auto del 2017, quindi di ben sette anni prima.
Chiedeva, pertanto, che, previa sospensione di esecutività, l'atto opposto venisse annullato, con vittoria delle spese di giudizio da distrarsi in favore del difensore antistatario.
2. Si costituiva in giudizio la convenuta Agenzia della Riscossione che eccepiva, preliminarmente, il parziale difetto di giurisdizione con riferimento alle violazioni del codice della strada, di competenza del Giudice di pace e, per il resto, eccepiva l'inammissibilità del ricorso.
3. Disattesa l'istanza di inibitoria, all'odierna udienza, la causa era trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. In limine, va rilevato il difetto di giurisdizione di questo Giudice, con riferimento alla pretesa non tributaria, come eccepito dalla convenuta, per essere competente il Giudice ordinario.
2. Quanto al ricorso, si osserva che, al di là delle generiche deduzioni di parte, oggetto d'impugnazione è un'intimazione di pagamento.
Ed è risaputo che l'intimazione è atto suscettibile d'impugnazione alla duplice condizione che sia affetto da vizi propri e non siano stati notificati gli atti presupposti.
1.1. Nel caso di specie, non sussiste il primo presupposto.
L'esistenza di vizi dell'opposta intimazione non è
neppure adombrata dalla ricorrente.
Non sussiste neppure la seconda condizione.
Ed invero, la convenuta Agenzia della Riscossione ha dato prova di regolare notifica dell'atto presupposto, ossia della cartella di pagamento n. 09720200014280341000, effettuata il 29.9.2021, con consegna a soggetto autorizzato al ritiro che ha sottoscritto la relata per ricevuta;
di tale notifica
Risulta, altresì, l'invio della raccomandata informativa n.57335648569-0 mezzo posta raccomandata n.
60465857209-0.
2. La prova di regolare notifica dell'atto presupposto, mai impugnato, dovrebbe comportare – per quanto si è detto – l'inammissibilità del ricorso avverso l'intimazione di pagamento.
Sennonché, può comunque trovare ingresso il rilievo della prescrizione.
Ed invero, secondo costante orientamento di questo Giudice, l'intimazione, come qualsivoglia altro atto impositivo, deve recare – per antonomasia – un credito tributario che sia effettivo ed esigibile, tale non potendo, di certo, ritenersi un diritto oramai prescritto.
La valutazione riguarda, ovviamente non l'eventuale prescrizione precedente alla notifica della sottesa cartella di pagamento, che avrebbe dovuto essere eccepita in sede d'impugnativa, ma quella successiva,
Orbene, il termine triennale di prescrizione, a far tempo dalla notifica della cartella (29.9.2021) sino alla notifica dell'opposta intimazione (8.6.2024), non è certamente decorso.
3. Per quanto precede, il ricorso deve essere rigettato-
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e vanno determinate come da dispositivo, avuto riguardo a natura e valore della controversia.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado, in composizione monocratica, dichiara il proprio difetto di giurisdizione in riferimento alle pretese non tributarie, per essere competente il Giudice ordinario. Per il resto, rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alla rifusione, in favore dell'Agenzia della Riscossione, delle spese di giudizio, liquidate in € 300,00. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 27 gennaio 2026. IL PRESIDENTE EST. Paolo Antonio Bruno