Sentenza 14 marzo 2024
Rigetto
Sentenza 3 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 03/02/2025, n. 825 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 825 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00825/2025REG.PROV.COLL.
N. 04518/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4518 del 2024, proposto da Covace s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Andrea Abbamonte, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune Afragola, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Pierangelo Della Morte, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania (Sezione Seconda) n. 00268/2024, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune Afragola;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 17 ottobre 2024 il Cons. Rosario Carrano e uditi per le parti gli avvocati come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. – La società appellante ha realizzato un edificio residenziale, previa demolizione di un preesistente capannone artigianale dismesso a parità di volumetria e sagoma, sulla base di un permesso di costruire (n. 55/2012 e successiva variante n. 26/2013) rilasciato ai sensi della legge regionale della Campania n. 19 del 2009 (c.d. piano casa).
2. – Tale titolo edilizio è stato impugnato dal Condominio e da alcuni condomini, il cui giudizio si è concluso con una sentenza di accoglimento del T.a.r. (15 maggio 2015, n. 2688), poi riformata in sede di appello (Cons. Stato, sez. IV, 30 dicembre 2016, n. 5552).
Terminati i lavori di costruzione ed ottenuta l’agibilità nel 2017, la società ha sollecitato più volte il Comune alla stipula della convenzione di locazione/vendita degli alloggi da destinare ad edilizia sociale.
3. – A fronte dell’inerzia, ha pertanto agito in giudizio dinanzi al T.a.r. Campania il quale ha accolto il ricorso condannando l’amministrazione a concludere il procedimento finalizzato alla stipula della convenzione (T.a.r. Campania, 28 ottobre 2021, n. 6759).
4. – In data 14 dicembre 2021, è stata quindi adottata la delibera G.C. n. 33 del 14 dicembre 2021, con la quale Comune di Afragola ha approvato una Convenzione tipo generica, poi impugnata per violazione di quanto disposto dall’art. 7, comma 5, l.r. n. 19 del 2009, nella parte in cui si richiedeva all’appellante la cessione gratuita degli standard urbanistici ex D.M. 1444 del 1968 (artt. 4, 7 e 12 dello schema di convenzione), non previsti nei titoli edilizi alla stessa rilasciati (permesso di costruire n. 55/2012 e successiva variante n. 26/2013).
5. – Con il ricorso di primo grado, la società Covace s.r.l. ha impugnato la suddetta delibera G.C. n. 33 del 14 dicembre 2021, con la quale l’ente ha approvato la proposta di schema di convenzione per la locazione e/o vendita degli alloggi da destinare all’edilizia sociale ai sensi dell’art. 7 co. 5 della l. r. Campania n. 19 del 2009, assumendone l’illegittimità.
Con successivo ricorso per motivi aggiunti, la società ha, inoltre, impugnato la successiva delibera del Consiglio Comunale di Afragola, n. 6 dell’11 febbraio 2022, con la quale, sulla base della proposta della Giunta Comunale, è stato definitivamente approvato lo schema di convenzione-tipo qui in contestazione.
6. – Con la sentenza impugnata, il T.a.r. ha dichiarato irricevibile il ricorso per motivi aggiunti, con conseguente improcedibilità del ricorso principale per sopravvenuta carenza di interesse.
In particolare, ha rilevato che il ricorso per motivi aggiunti è stato notificato solo in data 28 aprile 2023, ossia a distanza di oltre un anno dal deposito in giudizio dell’atto impugnato (delibera di C.C. n. 6 dell’11 febbraio 2022) avvenuta in data 11 marzo 2022, peraltro oggetto anche di pubblicazione sull’albo pretorio ex art. 124 TUEL a partire dal 25 febbraio 2022 (pag. 6 della sentenza impugnata).
7. – Con atto di appello, la società ha impugnato la suddetta sentenza.
7.1. – Con il primo motivo di appello, la società ha dedotto l’erroneità della sentenza in quanto la successiva delibera C.C. n. 6 del 2022 sarebbe meramente confermativa della delibera G.C. n. 33 del 2021, e pertanto priva di effetto lesivo con conseguente insussistenza di un onere di immediata impugnazione (pag. 10-12 dell’appello); inoltre, ha eccepito l’incompetenza del Consiglio Comunale, in favore della Giunta comunale nella materia dell’edilizia convenzionata (pag. 12-17 appello).
7.2. – Con il secondo motivo di appello, ha contestato la natura di atto generale delle delibere impugnate, essendo state adottate in esecuzione del giudicato di cui alla sentenza del T.a.r. Campania n. 6759 del 28 ottobre 2021, con la conseguenza per cui la delibera C.C. n. 6 del 2022 andava notificata alla società individualmente, come peraltro avvenuto con la precedente delibera n. 33 del 2021, e solo da tale momento avrebbe potuto decorrere il termine per l’impugnazione (pag. 19-23 dell’appello).
7.3. – Con il terzo motivo di appello, ha contestato l’assunto secondo cui la piena conoscenza si sarebbe comunque avuta con il deposito dell’atto nel corso del giudizio di primo grado, in quanto atto diretto al difensore e non alla parte personalmente (pag. 23-25 dell’appello).
7.4. – Infine, ha riproposto i motivi di primo grado non esaminati: 1) nullità per violazione del giudicato; 2) omessa comunicazione di avvio del procedimento; 3) illegittimità della durata ventennale della convenzione, dovendo avere una durata massima di 8 anni decorrenti dalla fine lavori del 2015 o dall’agibilità del 2017; 4) illegittimità della convenzione in ordine alla determinazione dei criteri di stima e vendita degli alloggi (pag. 26-35 dell’appello).
8. – Con apposita memoria, si è costituita l’amministrazione resistente, chiedendo il rigetto del ricorso.
9. – All’udienza pubblica del 17 ottobre 2024, la causa è stata trattenuta per la decisione.
10. – L’appello è infondato.
11. – Preliminarmente, il Collegio ritiene di poter prescindere dall’esame delle questioni in rito, stante l’infondatezza nel merito del ricorso di primo grado.
12. – Innanzitutto, la censura avente ad oggetto l’eccezione di nullità della delibera impugnata per violazione o elusione di giudicato è infondata, in quanto né la sentenza Cons. Stato, sez. IV, 30 dicembre 2016, n. 5552 (relativa all’impugnazione dei titoli edilizi) e né la successiva sentenza avverso il silenzio (T.a.r. Campania, 28 ottobre 2021, n. 6759, di condanna alla conclusione del procedimento finalizzato alla stipula della convenzione) contengono alcuna statuizione in odine al contenuto della Convenzione-tipo in questione, per cui nessuna violazione o elusione di giudicato sussiste sul punto.
13. – In secondo luogo, anche la censura di omessa comunicazione di avvio del procedimento deve ritenersi infondata, in quanto la circostanza secondo cui la delibera impugnata sarebbe stata adottata sul presupposto implicito dell’ottemperanza ad una condanna a provvedere deve ritenersi del tutto irrilevante, dal momento che tale circostanza fattuale non vale a modificare la natura giuridica dell’atto impugnato, che rimane pur sempre un atto a contenuto generale. Ne deriva che nessuna comunicazione di avvio del procedimento era dovuta ex art. 7 legge n. 241/1990, la quale è prevista solo per i destinatari diretti del provvedimento o per i soggetti che possano subire un pregiudizio dalla sua adozione, ove già individuati o facilmente individuabili.
14. – Gli altri due motivi (durata massima della convenzione e criteri di determinazione dei prezzi di locazione e vendita) sono parimenti infondati.
15. – Con riguardo al primo profilo, infatti, deve osservarsi che la delibera di Giunta Regionale n. 356 dell’8 agosto 2014 (Linee Guida per l’edilizia sociale), citata dalla stessa parte appellante, fa riferimento ad un “ termine minimo ” di 8 anni, non già ad un termine massimo, che quindi ben può essere superiore.
La parte appellante, invece, ritiene illegittima la durata ventennale della convenzione, dovendosi applicare una durata massima di 8 anni decorrenti dalla fine lavori del 2015 o dall’agibilità del 2017.
In tal modo, però, si finisce per far coincidere la durata massima della convenzione con il termine di minimo di 8 anni. Pertanto, la prospettazione di parte appellante non può essere condivisa.
Peraltro, non si comprende neanche il motivo per cui la decorrenza di tale termine dovrebbe individuarsi dalla fine lavori del 2015 o dall’agibilità del 2017.
16. – Quanto ai criteri di determinazione dei prezzi, la relativa censura è parimenti infondata, perché la parte appellante pretende che venga inserita nella convenzione una determinazione dei prezzi con specifico riferimenti agli immobili di sua proprietà, il che non può ritenersi possibile trattandosi di uno schema di convenzione-tipo, necessariamente di carattere generale, che necessita poi di essere adeguato al singolo caso concreto, allo specifico permesso di costruire, nonché alla determina dirigenziale (a cui si rinvia per la determinazione dei prezzi) vigente al momento della stipula della convenzione (come espressamente precisato in più punti nello stesso schema di convenzione).
17. – In conclusione, quindi, l’appello deve essere respinto.
18. – Le spese di lite possono essere compensate in ragione della complessità della vicenda, idonea a configurare una delle “ altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni ” rispetto a quelle tipizzate dall’art. 92 c.p.c., che consentono la compensazione integrale delle spese di lite (cfr. C. Cost. n. 77 del 2018).
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Compensa le spese di lite.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 17 ottobre 2024 con l'intervento dei magistrati:
Luigi Carbone, Presidente
Luca Lamberti, Consigliere
Francesco Gambato Spisani, Consigliere
Rosario Carrano, Consigliere, Estensore
Eugenio Tagliasacchi, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Rosario Carrano | Luigi Carbone |
IL SEGRETARIO