Sentenza 29 maggio 2019
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 29/05/2019, n. 23801 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 23801 |
| Data del deposito : | 29 maggio 2019 |
Testo completo
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: LA RK CE LE nato il [...] avverso la sentenza del 20/09/2018 della CORTE APPELLO di ROMAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSIO SCARCELLA;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale PASQUALE FIMIANI, che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio limitatamente al trattamento sanzionatorio;
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza 20.09.2018, la Corte d'appello di Roma, in riforma della sentenza del tribunale di Roma 16.02.2018, appellata dal Calamba, ritenuta la continua- zione con i fatti di cui alla sentenza del tribunale di Roma 7.02.2018, irr. 30.03.2018, ritenuto più grave il reato di cui alla sentenza impugnata, determi- nava l'aumento per la continuazione in 2 mesi di reclusione ed C 300,00 di multa, determinando così complessivamente la pena in 1 anno e 2 mesi di reclusione ed C 3.300,00 di multa, in essa assorbita la condanna di cui alla sentenza irrevocabile, confermando nel resto l'appellata sentenza che, in esito al giudizio abbreviato, lo aveva ritenuto colpevole del reato di detenzione illecita, in concorso con altro sog- getto separatamente giudicato, di sostanza stupefacente del tipo Shaboo, ricono- scendo l'ipotesi lieve di cui all'art. 73, comma quinto, TU Stup., negando al mede- simo le circostanze attenuanti generiche, ed applicata la contestata recidiva.
2. Contro la sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore di fiducia, iscritto all'Albo speciale previsto dall'art. 613, cod. proc. pen., articolando un unico motivo, di seguito enunciato nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
2.1. Deduce, con tale unico motivo, violazione di legge in reazione all'art. 81, primo e secondo comma, cod. pen. Si duole il ricorrente per aver erroneamente la Corte d'appello individuato quale reato più grave quello di cui si discute nel presente giudizio, laddove, diversa- mente, avrebbe dovuto essere individuato come più grave quello in relazione al quale è stato applicato l'aumento a titolo di continuazione. L'unico elemento valu- tabile ai fini del giudizio di gravità, secondo il ricorrente, a parità di condotta e qualità della sostanza sequestrata, avrebbe dovuto essere il dato ponderale, e dunque il numero di dosi singole ricavabili, pari a 12 nel presente procedimento ed a 44 nell'altro giudizio. La corretta individuazione del reato più grave avrebbe quindi obbligato la Corte d'appello a determinare la pena complessiva muovendo da quella disposa dal tribunale di Roma con la sentenza 7.02.2018, dunque appli- cando un aumento meno cospicuo per il reato di cui al presente procedimento.
CONSIDERATO IN DIRITTO
3. Il ricorso è inammissibile.
4. Ed invero, è pacifico nella giurisprudenza di questa Corte che, in tema di reato continuato, il giudice della cognizione, chiamato a pronunciarsi sulla continuazione tra reati sottoposti al suo giudizio ed altri già giudicati con sentenza irrevocabile, al fine di determinare il reato più grave, può fare riferimento al criterio della pena, rispettivamente da irrogarsi e già irrogata, previsto dagli artt. 671 cod. proc. pen. e 187 disp. att. cod. proc. pen. per il giudice dell'esecuzione, onde apprezzarne e compararne la gravità (da ultimo: Sez. 6, n. 29404 del 06/06/2018 - dep. 27/06/2018, Assinnata, Rv. 273447). Nel caso di specie, il giudice di appello ha individuato quale pena da irrogarsi per il reato per cui si procede quella finale di 1 anno di reclusione ed C 3000,00 di multa, laddove il tribunale di Roma ha irrogato per il reato posto in continuazione la pena finale di 10 mesi di reclusione ed € 3000,00 di multa. Indubbio è, quindi, che il reato più grave è quello per cui si procede atteso che per tale reato il giudice ha applicato una pena più grave rispetto a quella irrogata dal tribunale di Roma con la sentenza 7.02.2018, divenuta irre- vocabile. Ne discende, pertanto, la manifesta infondatezza del ricorso, avendo fatto appli- cazione corretta il giudice di appello della richiamata giurisprudenza nell'indivi- duare come violazione più grave quella per la quale è stata inflitta la pena più grave.
5. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versa- mento della somma, ritenuta adeguata, di Euro 2.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
6. In applicazione del decreto del Primo Presidente della S.C. di Cassazione n. 84 del 2016, la presente motivazione è redatta in forma semplificata, trattandosi di ricorso che riveste le caratteristiche indicate nel predetto provvedimento Presi- denziale, ossia ricorso che, ad avviso del Collegio, non richiede l'esercizio della funzione di nomofilachia o che solleva questioni giuridiche la cui soluzione com- porta l'applicazione di principi giuridici già affermati dalla Corte e condivisi da que- sto Collegio, o attiene alla soluzione di questioni semplici o prospetta motivi ma- nifestamente fondati, infondati o non consentiti. P.O.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di duemila euro in favore della Cassa delle ammende. Motivazione semplificata. Così deciso in Roma, nella sede della S.C. di Cassazione, il 27 marzo 2019 Il Consig