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Sentenza 28 ottobre 2025
Sentenza 28 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Parma, sentenza 28/10/2025, n. 1103 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Parma |
| Numero : | 1103 |
| Data del deposito : | 28 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3422/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PARMA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del giudice dott.ssa Federica Marconi, acquisite le note di trattazione scritta sostitutive dell'udienza del 24 ottobre 2025, celebrata secondo le modalità stabilite dall'art. 127 ter c.p.c., sulle conclusioni rassegnate nelle note autorizzate, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3422/2024 promossa da:
, rappresentato e difeso dall'Avv. Paolo Schivazappa, presso il cui Studio in Parte_1
Parma è elettivamente domiciliato, in forza di procura in atti
- ricorrente
CONTRO
, E CP_1 Controparte_2 Controparte_3
- convenuti contumaci avente ad oggetto: liberazione autorimessa e risarcimento danni per protratta occupazione.
CONCLUSIONI per il ricorrente, come da note scritte depositate telematicamente il 22.10.2025.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ex art. 447 bis c.p.c., depositato telematicamente il 21.11.2024, il sig. Parte_1
chiedeva la condanna dei sigg.ri e alla rimozione CP_1 Controparte_3 Controparte_2 del motoveicolo rinvenuto nell'autorimessa concessa in locazione unitamente all'appartamento ubicato in Parma, alla via Pascal n.
3. Il ricorrente chiedeva altresì la condanna dei convenuti in solido al risarcimento dei danni da protratta occupazione.
Il contratto di locazione ad uso abitativo era stato stipulato in data 27.3.2020 con i sigg.ri CP_1
e ed aveva ad oggetto l'unità immobiliare ubicata al predetto indirizzo, al quarto Controparte_2
piano, parzialmente ammobiliata, con annessi cantina e garage.
pagina 1 di 5 Il ricorrente allegava e documentava di aver promosso procedimento di convalida di sfratto per morosità, sfociato nell'emissione di ordinanza di convalida in data 16.10.2023, nella quale era fissata la data del 16.12.2023 per l'inizio dell'esecuzione.
L'immissione in possesso dell'immobile avveniva in data 16.4.2024 con l'intervento dell'ufficiale giudiziario: dal verbale risultava che nel garage erano presenti alcuni beni ed un motoveicolo targato
DC81808; i beni inventariati venivano affidati in custodia al sig. , ai fini della restituzione ai Pt_1
proprietari.
Il ricorrente ha prodotto la visura effettuata presso il PRA, da cui emerge che il proprietario del motoveicolo è il sig. e la sottoposizione a fermo amministrativo;
il sig. si Controparte_3 Pt_1
rivolgeva a mezzo racc. a/r al proprietario, chiedendo la rimozione del mezzo.
Il ricorrente esperiva il procedimento di mediazione, che si concludeva con verbale negativo in data
2.10.2024 per la mancata comparizione dei convenuti.
All'udienza del 4.3.2025 parte ricorrente faceva presente che l'autorimessa era stata liberata il giorno
20 febbraio 2025 ed insisteva nella domanda risarcitoria.
A scioglimento della riserva, veniva dichiarata la nullità delle notifiche ai sigg.ri e Controparte_3
mentre veniva dichiarata la contumacia del sig. . Venivano quindi CP_1 Controparte_2
assegnati termine per il deposito della domanda di mediazione e termine per rinnovare le notifiche nulle.
All'udienza dell'1.7.2025 nessuno compariva.
All'udienza del 9.9.2025 parte ricorrente ribadiva le istanze già formulate all'udienza del 4.3.2025; veniva dichiarata la contumacia dei sigg.ri e e veniva fissata udienza Controparte_3 CP_1 di discussione, da celebrarsi con le modalità previste dall'art. 127 ter c.p.c..
All'esito dell'acquisizione delle note tempestivamente depositate dal ricorrente, veniva emessa la presente decisione.
§§§
Sulla domanda di liberazione dell'autorimessa occupata dal motoveicolo targato DC 81808 è cessata la materia del contendere, in quanto il procuratore del sig. , alla prima udienza in data 4.3.2025, Pt_1
ha dichiarato che il mezzo era stato asportato ed il garage liberato il giorno 20 febbraio 2025.
Occorre dunque esaminare la domanda di risarcimento del danno da protratta occupazione.
Il sig. ha quantificato in € 50,00 mensili l'importo richiesto a tale titolo ai tre convenuti in Pt_1
solido.
Tuttavia, mentre è pacifica la responsabilità degli ex conduttori, che non hanno restituito il bene libero e vuoto nonostante l'ordinanza di convalida dello sfratto emessa da questo Tribunale e gli atti pagina 2 di 5 successivi in vista dell'accesso dell'ufficiale giudiziario, diversa è la posizione del sig.
[...]
, col quale il sig. non ha allegato né documentato alcun rapporto (contrattuale) e, CP_3 Pt_1
quindi, la pretesa avanzata è di natura extracontrattuale, con il conseguente diverso onere probatorio.
Partendo dalla posizione dei sigg.ri e si osserva che con il Controparte_2 CP_1 compimento di tutte le attività previste dall'art. 608 c.p.c. il processo esecutivo per rilascio si è concluso ed è cessato il diritto del locatore di procedere esecutivamente per ottenere il rilascio dell'immobile in forza del titolo esecutivo già azionato, essendo venuta meno l'efficacia esecutiva di quest'ultimo (Cass., n. 8675/2017).
Tuttavia, la chiusura formale del processo esecutivo non determina, di per sé, l'automatica cessazione degli effetti sostanziali collegati al rapporto di locazione, quale l'obbligo del pagamento del corrispettivo e del maggiore danno, ex art. 1591 c.c..
Come chiarito dalla Suprema corte, sebbene tale norma “si riferisca letteralmente alla “mora a restituire la cosa”, quindi all'inadempimento dell'obbligazione di “riconsegna”, essa è volta a sanzionare anche l'inesatto adempimento, da parte del conduttore, dell'obbligazione di restituzione, prevista dall'art. 1590 c.c.. Orbene, l'obbligazione di restituzione resta inadempiuta ogniqualvolta il locatore non riacquisti la completa disponibilità dell'immobile locato, in modo da farne uso secondo la sua destinazione. Con la conseguenza che, anche ove il locatore torni formalmente in possesso dell'immobile (coattivamente ai sensi dell'art. 608 c.p.c., o anche spontaneamente mediante consegna delle chiavi da parte del conduttore), ma questo risulti inutilizzabile perché ancora occupato da cose del conduttore, la norma di riferimento continua ad essere quella dell'art. 1591 c.c.” (Cass., n.
8675/2017).
Con riferimento, invece, alla posizione del sig. , proprietario del mezzo ed Controparte_3
estraneo alla locazione stipulata dagli altri convenuti, può prendersi spunto dalla giurisprudenza formatasi sull'art. 1588 comma 2 c.c., che pone a carico del conduttore la responsabilità della perdita o del deterioramento cagionati da persone che egli ha ammesso, anche temporaneamente, all'uso o al godimento della cosa.
Secondo la Suprema corte, tale norma serve a chiarire che nei casi previsti “la estensione della responsabilità trae la sua ragione d'essere dal fatto che perdita e deterioramento si ricollegano a scelte dello stesso conduttore quanto alle modalità di servirsi della “res locata”, per cui è apparso ragionevole mantenerne la responsabilità anche per il fatto del terzo, ammesso all'uso o al godimento dell'immobile, dato che l'altrui condotta, svolgendosi entro la sfera di vigilanza riservata al conduttore del bene locato, normalmente non costituisce l'espressione di un autonomo potere di disponibilità sull'immobile oggetto della locazione, ma si esaurisce nell'esercizio di un semplice potere
pagina 3 di 5 di fatto, che non può fare attribuire al terzo la qualità di “custode”, che resta del solo conduttore”
(Cass., n. 19185/2003).
Tali principi possono applicarsi anche al caso che occupa, pur in assenza di perdita o deterioramento della cosa locata.
Come dianzi sottolineato, quindi, la responsabilità per la ritardata liberazione della cosa ricade sui conduttori inadempienti all'obbligo di rilascio dell'immobile libero e vuoto;
fermo restando che, accanto a tale responsabilità, può sussistere quella del soggetto che della cosa locata faccia uso, ben potendo operare la responsabilità ex art. 2043 c.c. del terzo che goda della cosa locata.
In altri termini, oltre alla responsabilità dei conduttori potrebbe ravvisarsi quella del terzo, proprietario del motoveicolo lasciato nel garage, ai sensi dell'art. 2043 c.c..
Senonché, il sig. non ha assolto all'onere probatorio che grava su colui che agisce ai sensi del Pt_1
precitato art. 2043 c.c.; non è sufficiente, a tale fine, la documentazione allegata al ricorso, da cui risulta che il sig. è proprietario del mezzo e la richiesta di provvedere alla sua Controparte_3
rimozione con raccomandata a/r.
Aggiungasi che la contumacia del sig. non comporta alcun alleggerimento Controparte_3 dell'onere probatorio gravante sul ricorrente.
Non può pertanto dichiararsi la responsabilità ex art. 2043 c.c. del sig. per la Controparte_3
protratta occupazione del garage, ai fini della condanna al risarcimento del danno fino alla liberazione in data 20.2.2025. Le domande del sig. nei confronti di tale convenuto devono pertanto essere Pt_1
respinte.
Con riferimento al quantum dovuto dagli ex conduttori, poiché sussisteva pacificamente il loro obbligo di lasciare libero e vuoto l'immobile a seguito della convalida, l'importo del risarcimento del danno da protratta occupazione del garage deve essere calcolato dal giorno successivo all'accesso dell'ufficiale giudiziario, cioè dal 17.4.2024. Fino al 16.4.2024, data di reimmissione del sig. nel possesso Pt_1 dell'immobile documentato dal verbale, è dovuto il canone pattuito, ai sensi dell'art. 1591 c.c..
L'importo richiesto dal ricorrente, pari ad € 50,00 mensili, appare congruo, trattandosi di occupazione di porzione limitata rispetto alla superficie locata, tenuto conto che il canone mensile ammontava ad €
800,00.
Spettano dunque al sig. € 50,00 mensili dal 17 aprile 2024 al 20 febbraio 2025, quindi per Pt_1
dieci mesi e tre giorni, per un totale di € 505,01.
I sigg.ri e vengono pertanto condannati in solido al pagamento di € CP_1 Controparte_2
505,01 a favore del ricorrente, a titolo di risarcimento del danno da protratta occupazione dell'autorimessa.
pagina 4 di 5 Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo, sulla base dei parametri di cui al DM 55/2014 e s.m.i. per le cause di valore fino ad € 1.100,00, tenuto conto della natura documentale, della semplicità delle questioni e dell'attività effettivamente prestata.
Spetta al ricorrente anche il rimborso delle spese sostenute e debitamente documentate per il procedimento di mediazione da parte dei due convenuti soccombenti.
Nulla per le spese a favore del sig. , dichiarato contumace. Controparte_3
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- dichiara cessata la materia del contendere sulla domanda di liberazione dell'autorimessa annessa all'unità immobiliare sita in Parma, via Pascal n. 3, oggetto del contratto di locazione stipulato il
27.3.2020, dando atto che la liberazione è avvenuta il 20.2.2025, come dichiarato dal procuratore del ricorrente;
- rigetta le domande del ricorrente nei confronti del sig. ; Controparte_3
- condanna i sigg.ri e in solido al pagamento, in favore del ricorrente, CP_1 Controparte_2 dell'importo di € 505,01 a titolo di risarcimento del danno da protratta occupazione;
- condanna i sigg.ri e in solido alla rifusione delle spese di lite in CP_1 Controparte_2 favore del ricorrente, che liquida in € 662,00 per compensi ed € 610,95 per esborsi, oltre al 15% per rimborso forfettario spese generali, IVA e cpa come per legge, nonché al rimborso delle spese di mediazione pari ad € 97,60;
- nulla per le spese al sig. , stante la contumacia. Controparte_3
Così deciso il 27 ottobre 2025
Il giudice dott.ssa Federica Marconi
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PARMA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del giudice dott.ssa Federica Marconi, acquisite le note di trattazione scritta sostitutive dell'udienza del 24 ottobre 2025, celebrata secondo le modalità stabilite dall'art. 127 ter c.p.c., sulle conclusioni rassegnate nelle note autorizzate, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3422/2024 promossa da:
, rappresentato e difeso dall'Avv. Paolo Schivazappa, presso il cui Studio in Parte_1
Parma è elettivamente domiciliato, in forza di procura in atti
- ricorrente
CONTRO
, E CP_1 Controparte_2 Controparte_3
- convenuti contumaci avente ad oggetto: liberazione autorimessa e risarcimento danni per protratta occupazione.
CONCLUSIONI per il ricorrente, come da note scritte depositate telematicamente il 22.10.2025.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ex art. 447 bis c.p.c., depositato telematicamente il 21.11.2024, il sig. Parte_1
chiedeva la condanna dei sigg.ri e alla rimozione CP_1 Controparte_3 Controparte_2 del motoveicolo rinvenuto nell'autorimessa concessa in locazione unitamente all'appartamento ubicato in Parma, alla via Pascal n.
3. Il ricorrente chiedeva altresì la condanna dei convenuti in solido al risarcimento dei danni da protratta occupazione.
Il contratto di locazione ad uso abitativo era stato stipulato in data 27.3.2020 con i sigg.ri CP_1
e ed aveva ad oggetto l'unità immobiliare ubicata al predetto indirizzo, al quarto Controparte_2
piano, parzialmente ammobiliata, con annessi cantina e garage.
pagina 1 di 5 Il ricorrente allegava e documentava di aver promosso procedimento di convalida di sfratto per morosità, sfociato nell'emissione di ordinanza di convalida in data 16.10.2023, nella quale era fissata la data del 16.12.2023 per l'inizio dell'esecuzione.
L'immissione in possesso dell'immobile avveniva in data 16.4.2024 con l'intervento dell'ufficiale giudiziario: dal verbale risultava che nel garage erano presenti alcuni beni ed un motoveicolo targato
DC81808; i beni inventariati venivano affidati in custodia al sig. , ai fini della restituzione ai Pt_1
proprietari.
Il ricorrente ha prodotto la visura effettuata presso il PRA, da cui emerge che il proprietario del motoveicolo è il sig. e la sottoposizione a fermo amministrativo;
il sig. si Controparte_3 Pt_1
rivolgeva a mezzo racc. a/r al proprietario, chiedendo la rimozione del mezzo.
Il ricorrente esperiva il procedimento di mediazione, che si concludeva con verbale negativo in data
2.10.2024 per la mancata comparizione dei convenuti.
All'udienza del 4.3.2025 parte ricorrente faceva presente che l'autorimessa era stata liberata il giorno
20 febbraio 2025 ed insisteva nella domanda risarcitoria.
A scioglimento della riserva, veniva dichiarata la nullità delle notifiche ai sigg.ri e Controparte_3
mentre veniva dichiarata la contumacia del sig. . Venivano quindi CP_1 Controparte_2
assegnati termine per il deposito della domanda di mediazione e termine per rinnovare le notifiche nulle.
All'udienza dell'1.7.2025 nessuno compariva.
All'udienza del 9.9.2025 parte ricorrente ribadiva le istanze già formulate all'udienza del 4.3.2025; veniva dichiarata la contumacia dei sigg.ri e e veniva fissata udienza Controparte_3 CP_1 di discussione, da celebrarsi con le modalità previste dall'art. 127 ter c.p.c..
All'esito dell'acquisizione delle note tempestivamente depositate dal ricorrente, veniva emessa la presente decisione.
§§§
Sulla domanda di liberazione dell'autorimessa occupata dal motoveicolo targato DC 81808 è cessata la materia del contendere, in quanto il procuratore del sig. , alla prima udienza in data 4.3.2025, Pt_1
ha dichiarato che il mezzo era stato asportato ed il garage liberato il giorno 20 febbraio 2025.
Occorre dunque esaminare la domanda di risarcimento del danno da protratta occupazione.
Il sig. ha quantificato in € 50,00 mensili l'importo richiesto a tale titolo ai tre convenuti in Pt_1
solido.
Tuttavia, mentre è pacifica la responsabilità degli ex conduttori, che non hanno restituito il bene libero e vuoto nonostante l'ordinanza di convalida dello sfratto emessa da questo Tribunale e gli atti pagina 2 di 5 successivi in vista dell'accesso dell'ufficiale giudiziario, diversa è la posizione del sig.
[...]
, col quale il sig. non ha allegato né documentato alcun rapporto (contrattuale) e, CP_3 Pt_1
quindi, la pretesa avanzata è di natura extracontrattuale, con il conseguente diverso onere probatorio.
Partendo dalla posizione dei sigg.ri e si osserva che con il Controparte_2 CP_1 compimento di tutte le attività previste dall'art. 608 c.p.c. il processo esecutivo per rilascio si è concluso ed è cessato il diritto del locatore di procedere esecutivamente per ottenere il rilascio dell'immobile in forza del titolo esecutivo già azionato, essendo venuta meno l'efficacia esecutiva di quest'ultimo (Cass., n. 8675/2017).
Tuttavia, la chiusura formale del processo esecutivo non determina, di per sé, l'automatica cessazione degli effetti sostanziali collegati al rapporto di locazione, quale l'obbligo del pagamento del corrispettivo e del maggiore danno, ex art. 1591 c.c..
Come chiarito dalla Suprema corte, sebbene tale norma “si riferisca letteralmente alla “mora a restituire la cosa”, quindi all'inadempimento dell'obbligazione di “riconsegna”, essa è volta a sanzionare anche l'inesatto adempimento, da parte del conduttore, dell'obbligazione di restituzione, prevista dall'art. 1590 c.c.. Orbene, l'obbligazione di restituzione resta inadempiuta ogniqualvolta il locatore non riacquisti la completa disponibilità dell'immobile locato, in modo da farne uso secondo la sua destinazione. Con la conseguenza che, anche ove il locatore torni formalmente in possesso dell'immobile (coattivamente ai sensi dell'art. 608 c.p.c., o anche spontaneamente mediante consegna delle chiavi da parte del conduttore), ma questo risulti inutilizzabile perché ancora occupato da cose del conduttore, la norma di riferimento continua ad essere quella dell'art. 1591 c.c.” (Cass., n.
8675/2017).
Con riferimento, invece, alla posizione del sig. , proprietario del mezzo ed Controparte_3
estraneo alla locazione stipulata dagli altri convenuti, può prendersi spunto dalla giurisprudenza formatasi sull'art. 1588 comma 2 c.c., che pone a carico del conduttore la responsabilità della perdita o del deterioramento cagionati da persone che egli ha ammesso, anche temporaneamente, all'uso o al godimento della cosa.
Secondo la Suprema corte, tale norma serve a chiarire che nei casi previsti “la estensione della responsabilità trae la sua ragione d'essere dal fatto che perdita e deterioramento si ricollegano a scelte dello stesso conduttore quanto alle modalità di servirsi della “res locata”, per cui è apparso ragionevole mantenerne la responsabilità anche per il fatto del terzo, ammesso all'uso o al godimento dell'immobile, dato che l'altrui condotta, svolgendosi entro la sfera di vigilanza riservata al conduttore del bene locato, normalmente non costituisce l'espressione di un autonomo potere di disponibilità sull'immobile oggetto della locazione, ma si esaurisce nell'esercizio di un semplice potere
pagina 3 di 5 di fatto, che non può fare attribuire al terzo la qualità di “custode”, che resta del solo conduttore”
(Cass., n. 19185/2003).
Tali principi possono applicarsi anche al caso che occupa, pur in assenza di perdita o deterioramento della cosa locata.
Come dianzi sottolineato, quindi, la responsabilità per la ritardata liberazione della cosa ricade sui conduttori inadempienti all'obbligo di rilascio dell'immobile libero e vuoto;
fermo restando che, accanto a tale responsabilità, può sussistere quella del soggetto che della cosa locata faccia uso, ben potendo operare la responsabilità ex art. 2043 c.c. del terzo che goda della cosa locata.
In altri termini, oltre alla responsabilità dei conduttori potrebbe ravvisarsi quella del terzo, proprietario del motoveicolo lasciato nel garage, ai sensi dell'art. 2043 c.c..
Senonché, il sig. non ha assolto all'onere probatorio che grava su colui che agisce ai sensi del Pt_1
precitato art. 2043 c.c.; non è sufficiente, a tale fine, la documentazione allegata al ricorso, da cui risulta che il sig. è proprietario del mezzo e la richiesta di provvedere alla sua Controparte_3
rimozione con raccomandata a/r.
Aggiungasi che la contumacia del sig. non comporta alcun alleggerimento Controparte_3 dell'onere probatorio gravante sul ricorrente.
Non può pertanto dichiararsi la responsabilità ex art. 2043 c.c. del sig. per la Controparte_3
protratta occupazione del garage, ai fini della condanna al risarcimento del danno fino alla liberazione in data 20.2.2025. Le domande del sig. nei confronti di tale convenuto devono pertanto essere Pt_1
respinte.
Con riferimento al quantum dovuto dagli ex conduttori, poiché sussisteva pacificamente il loro obbligo di lasciare libero e vuoto l'immobile a seguito della convalida, l'importo del risarcimento del danno da protratta occupazione del garage deve essere calcolato dal giorno successivo all'accesso dell'ufficiale giudiziario, cioè dal 17.4.2024. Fino al 16.4.2024, data di reimmissione del sig. nel possesso Pt_1 dell'immobile documentato dal verbale, è dovuto il canone pattuito, ai sensi dell'art. 1591 c.c..
L'importo richiesto dal ricorrente, pari ad € 50,00 mensili, appare congruo, trattandosi di occupazione di porzione limitata rispetto alla superficie locata, tenuto conto che il canone mensile ammontava ad €
800,00.
Spettano dunque al sig. € 50,00 mensili dal 17 aprile 2024 al 20 febbraio 2025, quindi per Pt_1
dieci mesi e tre giorni, per un totale di € 505,01.
I sigg.ri e vengono pertanto condannati in solido al pagamento di € CP_1 Controparte_2
505,01 a favore del ricorrente, a titolo di risarcimento del danno da protratta occupazione dell'autorimessa.
pagina 4 di 5 Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo, sulla base dei parametri di cui al DM 55/2014 e s.m.i. per le cause di valore fino ad € 1.100,00, tenuto conto della natura documentale, della semplicità delle questioni e dell'attività effettivamente prestata.
Spetta al ricorrente anche il rimborso delle spese sostenute e debitamente documentate per il procedimento di mediazione da parte dei due convenuti soccombenti.
Nulla per le spese a favore del sig. , dichiarato contumace. Controparte_3
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- dichiara cessata la materia del contendere sulla domanda di liberazione dell'autorimessa annessa all'unità immobiliare sita in Parma, via Pascal n. 3, oggetto del contratto di locazione stipulato il
27.3.2020, dando atto che la liberazione è avvenuta il 20.2.2025, come dichiarato dal procuratore del ricorrente;
- rigetta le domande del ricorrente nei confronti del sig. ; Controparte_3
- condanna i sigg.ri e in solido al pagamento, in favore del ricorrente, CP_1 Controparte_2 dell'importo di € 505,01 a titolo di risarcimento del danno da protratta occupazione;
- condanna i sigg.ri e in solido alla rifusione delle spese di lite in CP_1 Controparte_2 favore del ricorrente, che liquida in € 662,00 per compensi ed € 610,95 per esborsi, oltre al 15% per rimborso forfettario spese generali, IVA e cpa come per legge, nonché al rimborso delle spese di mediazione pari ad € 97,60;
- nulla per le spese al sig. , stante la contumacia. Controparte_3
Così deciso il 27 ottobre 2025
Il giudice dott.ssa Federica Marconi
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