Sentenza 3 aprile 2003
Massime • 1
La circostanza che nel nostro ordinamento viga la regola della rilevabilità di ufficio delle eccezioni ( derivando la necessità dell'istanza di parte solo dalla esistenza di una eventuale specifica previsione normativa), e il principio, per l'effetto, che la esistenza di un giudicato esterno è , al pari di quella del giudicato interno, rilevabile di ufficio, ed il giudice è tenuto a pronunciare sulla stessa qualora essa emerga da atti comunque prodotti nel corso del giudizio di merito, non esclude, ove sia stata, in sede di merito, tempestivamente e ritualmente eccepita, l'esistenza di un giudicato c.d. esterno, formatosi tra le stesse parti in un giudizio diverso da quello in cui ne è invocata l'efficacia, che costituisca attività rimessa al giudice del merito l'accertamento del contenuto di tale giudicato e dei suoi limiti. Infatti, non essendo il giudizio di legittimità un giudizio di merito di terzo grado e pacifico risultando che il principio della rilevabilità di ufficio del giudicato esterno deve, comunque, coordinarsi con le regole fondamentali del contraddittorio e della domanda ( non diversamente da quanto si prevede con riguardo al principio di cui all'art. 1421 cod. civ., sulla rilevabilità di ufficio per un contratto o una clausola di questo), è palese che una pronunzia sul contenuto e sui limiti di un giudicato esterno può essere oggetto di ricorso per cassazione solo sotto il profilo della violazione e falsa applicazione della norma dell'art. 2909 cod. civ. e dei principi in tema di elementi costitutivi della cosa giudicata, nonché per vizi attinenti alla motivazione, i quali, peraltro, vanno specificamente dedotti, non essendo sufficiente il mero richiamo all'art. 2909 cod. civ. o all'art. 324 cod. proc. civ.. Non si rende, inoltre, possibile sollecitare - essendo i poteri della Corte di cassazione limitati al sindacato di legittimità - indagini circa il contenuto sostanziale della pronuncia, la cui ricostruzione, risolvendosi in un apprezzamento di fatto, è demandata in via esclusiva al giudice del merito e resta incensurabile in sede di legittimità.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 03/04/2003, n. 5140 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5140 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. FIDUCCIA Gaetano - Presidente -
Dott. LIMONGELLI Antonio - Consigliere -
Dott. PURCARO Italo - Consigliere -
Dott. FINOCCHIARO Mario - est. Consigliere -
Dott. CALABRESE Donato - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
VALFES Immobiliare s.r.l. in persona del legale rappresentante TE TE, elettivamente domiciliata in Roma, via Crescenzio n. 107, presso l'avv. Osvaldo Verrevecchia, difeso dall'avv. Elio Raviele, giusta delega in atti;
- ricorrenti -
contro
LB S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in Roma, via Vigliena n. 2, presso l'avv. Alessandro Falconi Amorelli, giusta delega in atti;
- resistente con mandato - avverso la sentenza della Corte d'appello di Roma, n. 1980/01 del 23 aprile - 5 giugno 2001 (R.G. 3211/1999). Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 19 novembre 2002 dal Relatore Cons. Dott. Antonio Limongelli, sostituito in sede di redazione della sentenza dal Cons. Dott. Mario Finocchiaro;
Udito l'avv. Alessandro Falconi Amorelli, per la controricorrente;
Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Renato Finocchi Ghersi, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza 4 aprile - 23 maggio 1995 la corte di appello di Roma, in riforma della pronunzia 24 febbraio 1993 del tribunale di Cassino, in accoglimento della domanda proposta dalla LB s.r.l. contro la VALFES IMMOBILIARE s.r.l. riconosceva spettare alla società attrice il diritto di riscatto su un appartamento in Cassino, viale Dante n. 101 e, pertanto, trasferiva detto appartamento alla retraente "subordinatamente al pagamento del prezzo di lire 62 milioni, nel termine di tre mesi dal passaggio in giudicato della sentenza che definisce il giudizio". Passata in giudicato tale pronunzia a seguito della sentenza 5 maggio 1997 n. 3900 di questa Corte, che rigettava il ricorso proposto avverso la stessa, con citazione 29 agosto 1997, sul presupposto che la retraente LB s.r.l. entro il termine del 5 agosto 1997 non aveva eseguito il pagamento della somma di lire 62 milioni, la VALFES IMMOBILIARE s.r.l. conveniva in giudizio, innanzi al tribunale di Cassino, la LB s.r.l. perché fosse ritenuta, dichiarata e pronunciata l'inefficacia, perché di nessun effetto giuridico, della sentenza 23 maggio 1995 della corte di appello di Roma, non avendo la convenuta eseguito il pagamento previsto. Costituitasi in giudizio la LB resisteva alla avversa pretesa, eccependone la infondatezza.
Svoltasi la istruttoria del caso l'adito tribunale con sentenza 30 luglio 1999 in accoglimento della domanda attrice ha dichiarato inefficace la sentenza 23 maggio 1995 n. 1819 emessa dalla corte di appello di Roma, con conseguente ordine al Conservatore dei registri immobiliari di Frosinone di procedere alla cancellazione della trascrizione, compensate, tra le parti, le spese di giudizio. Gravata tale pronunzia dalla soccombente LB s.r.l. la corte di appello di Roma con sentenza 23 aprile - 5 giugno 2001 accoglieva il gravame e, per l'effetto, rigettava la domanda proposta dalla VALFES IMMOBILIARE s.r.l. e diretta a sentir dichiarare la inefficacia della sentenza 23 maggio 1995 n. 1819 della corte di appello di Roma, ponendo a carico della stessa le spese di entrambi i gradi del giudizio.
Per la cassazione di tale pronunzia, non notificata, ha proposto ricorso, affidato a un unico motivo, con atto 18 ottobre 2001, la VALFES Immobiliare s.r.l. La LB s.r.l. ha depositato la procura speciale al proprio difensore, ma non il controricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Come accennato in parte espositiva nella specie:
- con sentenza 23 maggio 1995 n. 1819, passata in cosa giudicata, la corte di appello di Roma, ai sensi dell'art. 39, l. 27 luglio 1978, n. 392, ha trasferito un appartamento in Cassino, viale Dante n.
101, dalla retrattata VALFES IMMOBILIARE s.r.l. alla LB s.r.l. "subordinatamente al pagamento del prezzo di lire 62 milioni, nel termine di tre mesi dal passaggio in giudicato della sentenza che definisce il presente giudizio";
- assumendo che il prezzo, nel termine indicato dalla ricordata pronunzia, non era stato pagato, la VALFES IMMOBILIARE s.r.l. ha convenuto nuovamente in giudizio, innanzi al tribunale di Cassino, la LB s.r.l. e l'adito giudice, in accoglimento della domanda attrice ha dichiarato l'inefficacia della sentenza 23 maggio 1995 n. 1819 della corte di appello di Roma;
- in totale riforma di tale ultima pronunzia con la sentenza in questa sede gravata la corte di appello di Roma ha rigettato la domanda.
Esposto che la soccombente aveva gravato con due, distinti, motivi la pronunzia del primo giudice, la corte di appello ha osservato che a prescindere da ogni considerazione in margine al primo motivo (quanto alla validità, o meno, dell'offerta reale del prezzo avvenuta il 23 giugno 1997) il proposto gravame doveva accogliersi (con conseguente rigetto della domanda attrice) risultando fondato il secondo motivo, con il quale si censurava l'interpretazione data dal primo giudice al dispositivo della sentenza 23 maggio 1995 n. 1819 della corte di appello di Roma nel senso che questa ponesse una sorte di condizione sospensiva al trasferimento della proprietà dell'appartamento oggetto di controversia.
Hanno affermato, in particolare, quei giudici che nella disciplina degli articoli 38 e 39 l. 27 luglio 1978, n. 3 92 manca una disposizione - prevista, invece, in tema di prelazione agraria - che faccia dipendere il trasferimento della proprietà dell'immobile locato dall'avvenuto versamento del prezzo, e che nella impossibilità di colmare tale lacuna facendo ricorso all'analogia - stante la tassatività dei casi di decadenza - la sentenza n. 1819 del 1995 della corte di appello deve essere interpretata nel senso che il mancato pagamento del prezzo nel termine di tre mesi dal passaggio in giudicato della sentenza ha accolto la domanda di riscatto non comporta la decadenza del conduttore retraente dal diritto di riscatto, già legittimamente esercitato e giudizialmente riconosciuto, ne' condiziona gli effetti della sentenza - che pertanto non può essere dichiarata inefficace - ma fa solo sorgere in favore del retrattato il diritto all'adempimento coattivo dell'obbligazione, con l'eventuale risarcimento dei danni derivanti dal ritardo nell'adempimento stesso.
2. Parte ricorrente censura tale pronunzia denunziando che la stessa "è errata per falsa applicazione e violazione di legge ai sensi dell'art. 360 c.p.c. n. 3 c.p.c, nonché omessa, illogica e contraddittoria motivazione ex art. 360 n. 5 c.p.c.". Si osserva, infatti:
- nella specie il termine per il pagamento era stato fissato dalla sentenza n. 1819 la quale si era sostituita al legislatore fissando il termine per l'adempimento in tre mesi dal passaggio in giudicato della sentenza, per cui la lacuna di cui è menzione della sentenza ora gravata nella specie non sussiste, essendo stata colmata dalla più volte ricordata sentenza n. 1819;
- la giurisprudenza di legittimità ricordata nella sentenza gravata non è in alcun modo pertinente al fine del decidere, perché resa con riguardo all'art. 1453, comma 3, c.c, in fattispecie in cui il termine per il pagamento del prezzo non era stato fissato ne' dalla legge, ne' dal giudice;
- la corte di appello, nella sentenza impugnata ha ignorato ogni difesa della VALFES IMMOBILIARE, in riferimento agli artt. 1498 e 1218, 1176, 1453, comma 3 c.c: la corte di appello di Roma con la prima sentenza n. 1819 del 1995 si è espressa bene, a il tribunale di Cassino non ha male interpretato il dispositivo;
- la Suprema Corte con le sentenze nn. 723 e 6334 del 1999 ha bene chiarito il caso, giungendo a conclusioni opposte a quelle fatte proprie dalla pronunzia ora gravata;
- la sentenza impugnata ha ritenuto che l'offerta formale è stata successivamente e ritualmente notificata ai sensi dell'art. 140 c.p.c. il 5 agosto 1997: alcuna notificazione di offerta formale ex art. 140 c.p.c. risulta agli atti: la notificazione andava eseguita presso la sede legale della società ex art. 139 c.p.c., e in assenza del destinatario ex art. 140 c.p.c. e, pertanto, anche su detto punto la sentenza è contraddittoria.
3. Il motivo è infondato.
Sotto tutti i molteplici profili in cui si articola.
3.1. Come osservato sopra i giudici di secondo grado - andando di diverso avviso rispetto a quanto affermato dal primo giudice - hanno, anche alla luce della pacifica giurisprudenza di questa Corte regolatrice sul punto, interpretato il dispositivo della sentenza n. 1819 del 1995 della stessa corte di appello di Roma nel senso che la stessa non aveva in alcun modo posto una "condizione sospensiva" al verificarsi del trasferimento della proprietà dalla società retrattata a quella retraente dell'immobile oggetto di controversia, essendosi, in realtà, limitata a trascrivere la formula di legge, secondo la quale "ove sia stato esercitato il diritto di riscatto, il versamento del prezzo deve essere effettuato entro il termine di tre mesi che ... se, per qualsiasi motivo, l'acquirente ... faccia opposizione al riscatto ... decorre dal giorno del passaggio in giudicato della sentenza che definisce il giudizio". Non essendo il trasferimento della proprietà dell'appartamento oggetto di controversia "condizionato" al verificarsi dell'evento costituito dal pagamento del prezzo dovuto entro un certo tempo, e potendo, il retrattato in caso di mancato pagamento, agire unicamente per l'adempimento coattivo dell'obbligazione, nonché per il risarcimento dei danni, hanno concluso quei giudici, la domanda attrice deve essere rigettata, non potendo "in ogni caso", "essere dichiarata inefficace la sentenza n. 1819 emessa tra le parti il 4 aprile 1995".
Pacifico quanto precede è palese, in primis, la non pertinenza - al fine di pervenire alla cassazione della pronunzia impugnata - di tutte le considerazioni svolte in ricorso allorché si afferma che i giudici di merito avrebbero errato nell'interpretare la sentenza del 1995 nel senso che la stessa non prevede un termine per l'adempimento dell'obbligazione a carico del retraente. La circostanza, infatti, che nel nostro ordinamento viga la regola della rilevabilità di ufficio delle eccezioni (derivando la necessità dell'istanza di parte solo dall'esistenza di una eventuale specifica previsione normativa), e il principio, per l'effetto, che l'esistenza di un giudicato esterno, è, al pari di quella del giudicato interno, rilevabile d'ufficio, ed il giudice è tenuto a pronunciare sulla stessa qualora essa emerga da atti comunque prodotti nel corso del giudizio di merito (Cass., sez. un., 25 maggio 2001, n. 226, nonché Cass., sez. un., 4 luglio 2001, n. 9050 e Cass., sez. un., 9 agosto 2001, n. 10977), non esclude, ove sia stata, in sede di merito, tempestivamente e ritualmente, eccepita come si è puntualmente verificato nella specie l'esistenza di un giudicato cd. esterno, formatosi tra le stesse parti in un giudizio diverso da quello in cui ne è invocata l'efficacia, che costituisca attività rimessa al giudice del merito l'accertamento del contenuto di tale giudicato e dei suoi limiti.
Infatti, non essendo il giudizio di legittimità un giudizio di merito di terzo grado e pacifico, ancora, che il principio della rilevabilità d'ufficio del giudicato esterno deve, comunque, coordinarsi con le regole fondamentali del contraddittorio e della domanda non diversamente da quanto si prevede con riguardo al principio di cui all'art. 1421 c.c, sulla rilevabilità d'ufficio per un contratto o una clausola di questo, cfr. Cass. 14 marzo 1998, n. 2772, nonché Cass. 4 marzo 1999, n. 1811, è palese che una pronunzia sul contenuto e sui limiti di un giudicato esterno può essere oggetto di ricorso per cassazione solo sotto il profilo della violazione e falsa applicazione della norma dell'art. 2909 c.c. e dei principi di diritto in tema di elementi costitutivi della cosa giudicata, nonché per vizi attinenti alla motivazione, i quali, peraltro, vanno specificamente dedotti, non essendo sufficiente il mero richiamo all'art. 2909 c.c. o all'art. 324 c.p.c, senza che sia, inoltre, possibile sollecitare - essendo i poteri della Corte di cassazione limitati al sindacato di legittimità - indagini circa il contenuto sostanziale della pronuncia, la cui ricostruzione, risolvendosi in un apprezzamento di fatto, è demandata in via esclusiva al giudice del merito e resta incensurabile in sede di legittimità (Cass. 4 marzo 2002, n. 3066; Cass. 21 novembre 2001, nn. 14986 e 14727; Cass. 19 aprile 2001 n. 5736, nonché Cass. 1 agosto 2001 n. 10503, tra le tantissime). Certo che nella specie parte ricorrente, lungi dal prospettare una qualsiasi violazione dell'art. 2909 c.c. o dei criteri di interpretazione degli atti giuridici, si limita ad opporre alla lettura della sentenza data dal giudice del merito la propria, soggettiva e personale, lettura di quella stessa sentenza, è evidente, come anticipato, la inammissibilità della deduzione. Giusta quanto assolutamente pacifico - presso una giurisprudenza più che consolidata di questa Corte regolatrice, che in questa sede non può che ulteriormente ribadirsi - il vizio di omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione denunciatile con ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 360 n. 5 c.p.c, infatti, si configura solo quando nel ragionamento del giudice di merito sia riscontrabile il mancato o insufficiente esame di punti decisivi della controversia, prospettati dalle parti o rilevabili di ufficio, ovvero un insanabile contrasto tra le argomentazioni adottate, tale da non consentire l'identificazione del procedimento logico giuridico posto a base della decisione.
Detti vizi non possono, peraltro, consistere nella difformità dell'apprezzamento dei fatti e delle prove dato dal giudice del merito rispetto a quello preteso dalla parte, perché spetta solo a quel giudice individuare le fonti del proprio convincimento e a tale fine valutare le prove, controllarne la attendibilità e la concludenza, scegliere tra le risultanze istruttorie quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione, dare prevalenza all'uno o all'altro mezzo di prova (In tale senso, ad esempio, Cass., 21 marzo 2001, n. 4025 e Cass. 8 agosto 2000, n. 10417, specie in motivazione, nonché Cass., sez. un., 11 giugno 1998, n. 5802 e Cass., 22 dicembre 1997, n. 12960). L'art. 360, n.
5 - in particolare - contrariamente a quanto suppone l'attuale ricorrente non conferisce alla Corte di cassazione il potere di riesaminare e valutare autonomamente il merito della causa, bensì solo quello di controllare, sotto il profilo logico e formale e della correttezza giuridica, l'esame e la valutazione compiuti dal giudice del merito, cui è riservato l'apprezzamento dei fatti.
Ne deriva, pertanto, che alla cassazione della sentenza, per vizi della motivazione, si può giungere solo quando tale vizio emerga dall'esame del ragionamento svolto dal giudice, quale risulta dalla sentenza, che si rilevi incompleto, incoerente e illogico, non già quando il giudice abbia semplicemente attribuito agli elementi valutati - nella specie la sentenza n. 1819 del 1995 della corte di appello di Roma - un valore e un significato difformi dalle aspettative e dalle deduzioni di parte (In questo senso, ad esempio, Cass., 8 agosto 2000, n. 10414, specie in motivazione).
3.2. Quanto al secondo profilo di censura - che, comunque, rimane assorbito per effetto della dimostrata inammissibilità del primo - si osserva, contrariamente a quanto del tutto apoditticamente si afferma in ricorso, che il precedente di questa Corte, ricordato dai giudici di secondo grado (Cass. 4 settembre 1998 n. 8809), e cui puntualmente gli stessi si sono attenuti, facendolo proprio, è stato reso in una fattispecie sotto molti aspetti analoga alla presente.
Nella specie, infatti, passata in cosa giudicata la sentenza che aveva accertato il diritto di una parte ad esercitare, in qualità di locataria, il riscatto di un appartamento "condizionato al pagamento della somma ... da effettuare entro i tre mesi dal passaggio in giudicato della sentenza" e "non essendo detta somma stata versata, ne' depositata nei modi di legge" i retrattati avevano chiesto che controparte "venisse dichiarato decaduto dal diritto al trasferimento dell'immobile" id est che fosse dichiarata priva di effetti la precedente statuizione, coperta da giudicato. Proprio in quell'occasione questa Corte ebbe ad affermare (cfr. la parte motiva) che "in tema di riscatto di immobili urbani per uso abitativo disciplinato dall'art. 39 della l. n. 392 del 1978, il mancato pagamento del prezzo nel previsto termine di tre mesi (che ha natura dilatoria) dalla sentenza che ha accolto la domanda di riscatto non comporta, in mancanza di un espressa previsione, decadenza dal diritto legittimamente esercitato e giudizialmente riconosciuto, ne' condiziona gli effetti della sentenza, ma concreta solo un inadempimento della obbligazione pecuniaria del retraente, dal quale può derivare il diritto del retrattato all'adempimento coattivo ed al risarcimento del danno ex art. 1224 c.c., ma non quello di chiedere la risoluzione del rapporto che è rimedio non esperibile per le obbligazioni nascenti dalla legge quale è quella del pagamento del prezzo in conseguenza dell'esercizio del diritto potestativo spettante al traente".
3.3. Del tutto inconferente al fine del decidere si appalesa la deduzione secondo cui la sentenza gravata avrebbe "ignorato ogni difesa della VALFES IMMOBILIARE in riferimento agli artt. 1498 e 1218, 1176 e 14 53 comma 3 c.c.". A prescindere dal considerare che per il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione il ricorrente non poteva limitarsi a dedurre l'omesso esame di alcune sue "difese" ma anche precisarne puntualmente il contenuto, onde consentire a questa Corte di valutare se il loro esame avrebbe, per ipotesi, potuto condurre a una diversa soluzione della controversia, si osserva - ancora una volta - che dette difese partono da una premessa di cui si è dimostrata l'erroneità e, in particolare, che nella specie il trasferimento della proprietà dell'immobile per cui è causa fosse l'effetto del pagamento del prezzo da parte del retraente, come nei contratti di "scambio" liberamente stipulati tra privati, o, comunque, "condizionato" a detto pagamento.
Essendo, per contro, certo che l'acquisto della proprietà è un effetto ex legge della dichiarazione di retratto ritenuta fondata dalla sentenza che ha accolto la relativa domanda e che la sentenza stessa non conteneva - come affermato dal giudice del merito con accertamento non validamente sindacato dal ricorrente - alcuna "condizione" perché si realizzasse detto trasferimento di proprietà non prevedendo, del resto, la legge che lo stesso possa essere, dal giudice, "condizionato" è palese la manifesta infondatezza anche del profilo in esame.
3.4. Deve escludersi, ancora, che la sentenza gravata sia in contrasto con gli insegnamenti contenuti in Cass. 27 gennaio 1999 n. 723 e in Casa. 22 giugno 1999 n. 6334 e che facendo applicazione degli stessi non può che per pervenirsi alla cassazione della sentenza gravata.
A prescindere dal considerare che i giudici a quibus non erano in alcun modo vincolati all'osservanza dei detti precedenti, anche se - per ipotesi - pertinenti al fine del decidere, per cui il motivo del ricorso non pare conforme al modello di cui all'art. 360 c.p.c. si osserva, per completezza di esposizione, che le ricordate pronunzie sono state, entrambe, pronunziate facendo applicazione di norme positive totalmente diverse, rispetto a quelle che regolano la fattispecie ora in esame.
Sia Cass. 27 gennaio 1999 n. 723, sia Cass. 22 giugno 1999 n. 6334, in particolare, sono state rese in margine all'art. 8, l. 26 maggio 1965 n. 590, il cui comma 8 testualmente prevede "in tutti i casi nei quali il pagamento del prezzo è differito il trasferimento della proprietà è sottoposta alla condizione sospensiva del pagamento stesso entro il termine stabilito".
Certo quanto precede non controverso che l'art. 8 della legge n. 590 è applicabile solo allorché il riscatto sia esercitato a norma della legislazione agraria, e non è suscettibile di applicazione analogica o estensiva con riguardo al riscatto esercitato a norma dell'art. 39, l. 27 luglio 1978, n. 392 il quale non prevede alcuna disposizione di identico o analogo contenuto è di palmare evidenza la infondatezza anche di tale ulteriore profilo di censura.
3.5. Quanto da ultimo, a tutte le considerazioni svolte nell'ultima parte del motivo, al fine di dimostrare contraddittorietà di motivazione, nella sentenza gravata in merito alla rituale notifica dell'offerta formale del prezzo, la censura è inammissibile per carenza di interesse.
I giudici del merito, infatti, hanno accolto l'appello proposto dalla s.r.l. LB sulla base di tutt'altre considerazioni. È di palmare evidenza, pertanto, che se anche la censura in esame fosse - per ipotesi - sia ammissibile (circostanza da escludere, posto che prima facie pare diretta a denunziare un vizio non denunciabile con il ricorso per cassazione ma solo con il rimedio della revocazione), sia fondata, non per questo potrebbe mai giungersi all'accoglimento del ricorso e alla cassazione della sentenza gravata.
4. Risultato totalmente infondato il proposto ricorso, in conclusione, deve rigettarsi, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese di questo giudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte, rigetta il ricorso;
condanna il ricorrente al pagamento delle spese di questo giudizio di legittimità, liquidate in e oltre euro 10,30, oltre euro 1.500,00 per onorari.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte di Cassazione, il 19 novembre 2002. Depositato in Cancelleria il 3 aprile 2003