Cass. civ., sez. III, sentenza 03/04/2003, n. 5140
CASS
Sentenza 3 aprile 2003

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La circostanza che nel nostro ordinamento viga la regola della rilevabilità di ufficio delle eccezioni ( derivando la necessità dell'istanza di parte solo dalla esistenza di una eventuale specifica previsione normativa), e il principio, per l'effetto, che la esistenza di un giudicato esterno è , al pari di quella del giudicato interno, rilevabile di ufficio, ed il giudice è tenuto a pronunciare sulla stessa qualora essa emerga da atti comunque prodotti nel corso del giudizio di merito, non esclude, ove sia stata, in sede di merito, tempestivamente e ritualmente eccepita, l'esistenza di un giudicato c.d. esterno, formatosi tra le stesse parti in un giudizio diverso da quello in cui ne è invocata l'efficacia, che costituisca attività rimessa al giudice del merito l'accertamento del contenuto di tale giudicato e dei suoi limiti. Infatti, non essendo il giudizio di legittimità un giudizio di merito di terzo grado e pacifico risultando che il principio della rilevabilità di ufficio del giudicato esterno deve, comunque, coordinarsi con le regole fondamentali del contraddittorio e della domanda ( non diversamente da quanto si prevede con riguardo al principio di cui all'art. 1421 cod. civ., sulla rilevabilità di ufficio per un contratto o una clausola di questo), è palese che una pronunzia sul contenuto e sui limiti di un giudicato esterno può essere oggetto di ricorso per cassazione solo sotto il profilo della violazione e falsa applicazione della norma dell'art. 2909 cod. civ. e dei principi in tema di elementi costitutivi della cosa giudicata, nonché per vizi attinenti alla motivazione, i quali, peraltro, vanno specificamente dedotti, non essendo sufficiente il mero richiamo all'art. 2909 cod. civ. o all'art. 324 cod. proc. civ.. Non si rende, inoltre, possibile sollecitare - essendo i poteri della Corte di cassazione limitati al sindacato di legittimità - indagini circa il contenuto sostanziale della pronuncia, la cui ricostruzione, risolvendosi in un apprezzamento di fatto, è demandata in via esclusiva al giudice del merito e resta incensurabile in sede di legittimità.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. III, sentenza 03/04/2003, n. 5140
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 5140
    Data del deposito : 3 aprile 2003

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