Cass. civ., sez. II, sentenza 04/03/2002, n. 3066
CASS
Sentenza 4 marzo 2002

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime3

Costituendo il lodo non più impugnabile giudicato esterno rispetto al giudizio in cui le parti chiedono l'attuazione delle sue statuizioni, l'interpretazione del contenuto e della portata del "dictum" arbitrale si risolve in un apprezzamento di fatto istituzionalmente riservato al giudice di merito, come tale incensurabile in sede di legittimità, salvo che per violazione delle norme e dei principi di diritto in tema di "res iudicata", ovvero per vizi attinenti alla motivazione, i quali vanno specificamente dedotti, non essendo sufficiente il mero richiamo all'art. 2909 cod. civ..

La motivazione della sentenza di secondo grado per "relationem" concreta carenza di motivazione qualora consista in un mero rinvio alla precedente decisione, risolventesi in una acritica approvazione della predetta. È invece legittima quando il giudice di appello, richiamando nella sua pronuncia punti essenziali della motivazione della sentenza di primo grado, non si limiti a farli propri, ma confuti le censure contro di questa formulate con il gravame, attraverso un itinerario argomentativo ricavabile dall'integrazione della parte motiva delle due sentenze di merito.

La mancanza di una formale suddivisione della sentenza in due parti, una delle quali esclusivamente dedicata alla concisa esposizione dello svolgimento del processo, non vale ad integrare un motivo di nullità della sentenza se dalla sua lettura è comunque possibile individuare i passaggi essenziali della vicenda processuale e gli elementi di fatto rilevanti della causa e considerati o presupposti nella decisione.

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. II, sentenza 04/03/2002, n. 3066
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 3066
    Data del deposito : 4 marzo 2002

    Testo completo