Sentenza 4 luglio 2001
Massime • 1
L'eccezione di giudicato esterno è rilevabile d'ufficio e il giudice è tenuto a pronunciarsi al riguardo qualora il giudicato stesso risulti dagli atti prodotti nel corso del giudizio di merito; pertanto, in mancanza di pronuncia del giudice di merito, la Corte di Cassazione può rilevare d'ufficio la questione ed accertare l'esistenza e la portata del giudicato con cognizione piena (nella specie, in applicazione di tale principio, nell'ambito di un giudizio di impugnativa di licenziamento, le SU, investite di una questione di giurisdizione da una sezione semplice, l'hanno dichiarata inammissibile, rilevando d'ufficio - sulla base di elementi emergenti pacificamente dagli atti di entrambe le parti - l'esistenza di una statuizione implicita sulla giurisdizione, contenuta, unitamente alla decisione sul merito, in una sentenza resa sul medesimo rapporto di lavoro e passata in giudicato).
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., SS.UU., sentenza 04/07/2001, n. 9050 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9050 |
| Data del deposito : | 4 luglio 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ANDREA VELA - Primo Presidente -
Dott. FRANCESCO AMIRANTE - Presidente di Sez. -
Dott. ALFIO FINOCCHIARO "
Dott. GIOVANNI PRESTIPINO - rel. Consigliere
Dott. PAOLO VITTORIA "
Dott. GIOVANNI PAOLINI "
Dott. ALESSANDRO CRISCUOLO "
Dott. ROBERTO PREDEN "
Dott. UGO VITRONE "
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto
CI DO, elett.te dom.to in Roma, Via A. Mordini n. 14, presso lo studio dell'Avv. Claudio Andreozzi, che unitamente all'Avv. Vittorio Mandel lo rappresenta e difende per procura speciale a margine del ricorso.
- ricorrente -
contro
BANCA D'ITALIA, in persona del legale rappresentante pro-tempore, elett.te dom.ta in Roma, Via Nazionale n. 91, presso l'Avvocatura della medesima CA, rappresentata e difesa dagli Avv. Marino Ottavio Perassi e Stefania Ceci per procura speciale in calce al controricorso.
- controricorrente -
per l'annullamento della sentenza del Tribunale di Roma n. 14136 (R.G.n. 32495/98);
Sentita nella pubblica udienza del 19.1.2001 la relazione della causa svolta dal Consigliere Relatore Dott. Giovanni Prestipino;
Uditi gli Avv. Vittorio Mandel e Claudio Andreozzi per il ricorrente e gli Avv. Marino Ottavio Perassi e Stefania Ceci per la CA restistente;
Udito il P.M., nella persona del Dott. Giovanni Lo Cascio, Avvocato Generale presso la Corte Suprema di Cassazione, che ha concluso per la dichiarazione della giurisdizione del giudice ordinario. Svolgimento del processo
Con ricorso del 7 ottobre 1997 DO CI conveniva davanti al ET del lavoro di Roma la CA d'IA ed esponeva che, essendo stato assunto dalla convenuta il 16 ottobre 1980 per svolgere il servizio di portierato negli stabili di proprietà della medesima ed essendo stato instaurato fra le parti un rapporto subordinato di diritto privato (con applicazione del contratto collettivo nazionale di lavoro di categoria), dopo che la CA lo aveva licenziato il 20 febbraio 1992 e che il medesimo ET di Roma aveva annullato il licenziamento e lo aveva reintegrato nel posto di lavoro, con lettera del 23 luglio 1997 gli era stato comunicato un nuovo licenziamento per giusta causa. Il ricorrente deduceva l'inefficacia e l'illegittimità di tale recesso, per essere stato emesso mentre egli era infermo e senza che ricorresse la giusta causa di cui all'art. 2119 c.c. e chiedeva che fosse disposta la sua reintegrazione nel posto di lavoro con tutte le conseguenze previste dalla legge. Costituitasi in giudizio, la CA d'IA contestava la fondatezza della pretesa avversaria, chiedendone il rigetto.
Il ET, dopo avere disatteso il ricorso proposto dal lavoratore per ottenere, ai sensi dell'art. 700 c.p.c., la reintegrazione nel posto di lavoro in via d'urgenza (provvedimento, codesto, confermato in sede di gravame), con sentenza dell'11 giugno 1998 rigettava la domanda.
Questa pronuncia, impugnata dal CI, veniva dichiarata nulla con sentenza del 26 luglio 1999 dal Tribunale di Roma, il quale, rilevato che il ET aveva omesso di dare lettura in udienza del dispositivo della pronuncia stessa, ma ritenuto che tale vizio non implicava la rimessione degli atti al primo giudice, decideva la causa nel merito e rigettava la domanda proposta dal lavoratore. Il Tribunale osservava che l'addebito contestato al CI - l'avere occupato abusivamente un appartamento di proprietà della datrice di lavora per destinarlo ad alloggio per sè e per la propria famiglia - costituiva un fatto arbitrario di tale gravità da non consentire la prosecuzione del rapporto di lavoro.
Avverso questa sentenza ha proposto ricorso per cassazione il CI in base a tre distinti motivi poi illustrati da memoria. Ha resistito con controricorso la CA d'IA, che ha dedotto l'inammissibilità del ricorso.
Con ordinanza del 28 giugno 2000 la Sezione lavoro della Corte, ritenuto che, ai sensi dell'art. 374, primo comma, c.p.c. il si poneva una questione di giurisdizione rilevabile d'ufficio, ha rimesso gli atti a queste Sezioni Unite.
Entrambe le parti hanno depositato una memoria e il difensore del CI anche brevi osservazioni scritte sulle conclusioni del Procuratore Generale.
Motivi della decisione
Va preliminarmente disattesa l'eccezione di inammissibilità del ricorso dedotta dalla CA d'IA, dato che l'onere della sommaria esposizione dei fatti di causa, previsto dall'art. 366, primo comma n. 3, c.p.c. con riferimento al ricorso per cassazione, deve ritenersi assolto dal CI. Quest'ultimo, infatti, nell'atto di impugnazione, prima della formulazione dei motivi, ha indicato con sufficiente chiarezza tutti gli elementi inerenti allo svolgimento della fase processuale di merito e tutti i fatti necessari per comprendere il contenuto della sentenza impugnata in relazione all'oggetto del giudizio.
Ciò premesso, ai fini della decisione della questione rimessa alla decisione di queste Sezioni Unite, va richiamata la tesi esposta nell'ordinanza della Sezione Lavoro, secondo cui il difetto di giurisdizione del giudice adito può essere rilevato, anche d'ufficio, purché in precedenza non sia già intervenuta fra le parti una statuizione sulla giurisdizione, o esplicita (in quanto emanata dalla Corte di Cassazione se relativa alla sola questione pregiudiziale) o implicita (in quanto contenuta in una sentenza che ha pronunciato sul merito), passata in giudicato. Nè, come è evidente, può farsi distinzione a seconda che il giudicato si sia formato all'interno del processo o, all'esterno, in un precedente processo.
Ora, come è stato di recente affermato da queste Sezioni Unite - nella sentenza n. 226 del25 maggio 2001 (udienza 17 novembre 2000), con la quale è stato risolto un contrasto che si era manifestato all'interno della Corte - "poiché nel nostro ordinamento vige il principio della normale rilevabilità di ufficio delle eccezioni, derivando la necessità dell'istanza di parte solamente da una specifica previsione normativa, in difetto di una tale previsione il giudicato esterno è rilevabile d'ufficio e il giudice è tenuto a pronunciare al riguardo qualora il giudicato stesso risulti da atti comunque prodotti nel corso del giudizio di merito, con la conseguenza che, in mancanza di pronuncia o nell'ipotesi in cui il giudice di merito abbia affermato la tardività dell'eccezione - e la relativa pronuncia sia stata impugnata - la Corte di Cassazione può bene accertare l'esistenza e la portata del giudicato con cognizione piena, che si estende al diretto esame degli atti del processo ed alla diretta valutazione ed interpretazione degli atti processuali, mediante accertamenti, anche di fatto, indipendentemente dall'interpretazione data al riguardo dal giudice di merito". A questo principio di diritto deve essere fatto riferimento ai fini della decisione che deve essere emessa.
Ha precisato il CI nell'atto introduttivo del giudizio di primo grado che, in precedenza, fra lui e la CA d'IA si era svolto un diverso ma analogo giudizio, avendo egli impugnato davanti al medesimo ET del lavoro di Roma un altro licenziamento intimatogli dalla CA d'IA il 25 febbraio 1992.ed ha rilevato (v. ora anche pag. 3 del ricorso per cassazione) che il giudizio si era concluso con una sentenza "non appellata, che accoglieva il ricorso e disponeva l'annullamento del provvedimento di licenziamento adottato in danno del ricorrente, con l'immediata reintegra nel posto di lavoro e il risarcimento del danno".
Questo assunto trova conferma, in primo luogo, nelle argomentazionì svolte nel controricorso (v. pag. 6), avendo la CA d'IA dato atto che in passato si era svolto "un altro procedimento instaurato fra le stesse parti e ormai conclusosi da anni", in relazione al quale era stata emanata una pronuncia "su un precedente provvedimento di licenziamento adottato nei confronti del CI circa otto anni fa"; e, in secondo luogo, nella copia della sentenza del 14 giugno/20 novembre 1993, prodotta dal ricorrente nel giudizio di primo grado, dalla quale risulta che effettivamente il medesimo ricorrente, essendo stato in passato licenziato dalla CA in costanza del medesimo rapporto per cui ora è causa, era stato reintegrato dal ET nel posto di lavoro previo annullamento dell'atto di recesso. Questa sentenza contiene, unitamente alla decisione sul merito, una statuizione implicita sulla esistenza della giurisdizione del giudice ordinario in ordine al medesimo rapporto di lavoro che a suo tempo era stato instaurato fra le parti e che è stato pure posto a fondamento del presente giudizio. Pertanto, atteso il giudicato già formatosi con tale sentenza e in applicazione del principio di diritto sopra richiamato, si deve ritenere ormai precluso da parte della Corte il rilievo d'ufficio della questione inerente alla giurisdizione.
Gli atti debbono essere rimessi alla Sezione Lavoro della Corte per l'esame dei motivi del ricorso proposto dal CI.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile la questione di giurisdizione e rimette gli atti alla Sezione Lavoro della Corte.
Così deciso in Roma, il 19 gennaio 2001.
Depositato in Cancelleria il 4 luglio 2001