Cass. civ., SS.UU., sentenza 04/07/2001, n. 9050
CASS
Sentenza 4 luglio 2001

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L'eccezione di giudicato esterno è rilevabile d'ufficio e il giudice è tenuto a pronunciarsi al riguardo qualora il giudicato stesso risulti dagli atti prodotti nel corso del giudizio di merito; pertanto, in mancanza di pronuncia del giudice di merito, la Corte di Cassazione può rilevare d'ufficio la questione ed accertare l'esistenza e la portata del giudicato con cognizione piena (nella specie, in applicazione di tale principio, nell'ambito di un giudizio di impugnativa di licenziamento, le SU, investite di una questione di giurisdizione da una sezione semplice, l'hanno dichiarata inammissibile, rilevando d'ufficio - sulla base di elementi emergenti pacificamente dagli atti di entrambe le parti - l'esistenza di una statuizione implicita sulla giurisdizione, contenuta, unitamente alla decisione sul merito, in una sentenza resa sul medesimo rapporto di lavoro e passata in giudicato).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., SS.UU., sentenza 04/07/2001, n. 9050
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 9050
    Data del deposito : 4 luglio 2001

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