Sentenza 1 agosto 2001
Massime • 1
L'accertamento e l'interpretazione del giudicato (cosiddetto esterno) formatosi tra le stesse parti in un giudizio diverso da quello in cui ne è invocata l'efficacia, costituiscono attività istituzionalmente riservate al giudice del merito, e possono essere oggetto di ricorso per cassazione solo sotto il profilo della violazione e falsa applicazione dell'art. 2909 cod. civ., nonché per vizi attinenti alla motivazione, i quali, peraltro, vanno specificamente dedotti.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 01/08/2001, n. 10503 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10503 |
| Data del deposito : | 1 agosto 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg. ri Magistrati:
Dott. ROSARIO DE MUSIS - Presidente -
Dott. GIOVANNI PRESTIPINO - Consigliere -
Dott. MARIO PUTATURO DONATI V. - Consigliere -
Dott. PASQUALE PICONE - Consigliere -
Dott. SAVERIO TOFFOLI - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Sul ricorso (R. G. N. 4399/1999) proposto da
AR IN, IL IO E IG UC, elett. dom. in Roma, via Cola di Rienzo n. 271, presso l'avv. Costantino Tessarolo che li rappresenta e difende, per procura speciale a margine del ricorso;
RICORRENTE
CONTRO
CARISPAQ - CASSA DI RISPARMIO DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA s.p.a.;
INTIMATA
NONCHÉ
Sul ricorso (R. G. N. 6687/1999) proposto da
CARISPAQ - CASSA DI RISPARMIO DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA s.p.a., in persona del legale rappresentante pro - tempore, elett. dom. in Roma, viale Mazzini n. 11, presso l'avv. Adriano Rossi che unitamente all'avv. Vincenzo Camerino la rappresenta e difende, per procura speciale a margine del controricorso;
CONTRORICORRENTE E RICORRENTE INCIDENTALE CONDIZIONATO CONTRO
AR IN, IL OG E IG UC;
CONTRORICORRENTI AL RICORSO INCIDENTALE CONDIZIONATO per l'annullamento della sentenza del Tribunale di Avezzano in data 18 febbraio 1998, n. 91 (R.G.N. 1888/1997);
udita, nella pubblica udienza tenutasi il giorno 2/3/2001, la relazione della causa svolta dal Cons. Dott. Mario Putaturo Donati Viscido;
uditi gli avv. Costantino Tessarolo e Adriano Rossi;
udito il Pubblico Ministero, nella persona del Sost. Proc. Gen. Dott. Giovanni Giacalone che ha concluso per il rigetto del ricorso principale con assorbimento del ricorso incidentale. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso del 19 luglio 1984 EL TO, IB GE e LU SA convenivano davanti al Pretore del lavoro di L'Aquila la Carispaq s.p.a., di cui erano dipendenti, e, deducendo di avere diritto sulla base delle mansioni svolte a percepire, ai sensi dell'art. 43 del CCNL del 6 maggio 1983, una maggiorazione del 10% sulla retribuzione a titolo di indennità di laurea dal dicembre 1972, ne chiedevano la condanna al pagamento delle somme a tale titolo dovute, da determinarsi mediante consulenza tecnica d'ufficio. Nella resistenza della convenuta, il Pretore conferiva l'incarico al rag. Desiati ma, prima che la relazione peritale fosse stata depositata, con sentenza del 23 aprile 1986, respingeva la domanda.
Avverso la decisione proponevano appello i lavoratori i quali insistevano per il riconoscimento del diritto all'indennità di laurea nella misura determinata dal consulente tecnico d'ufficio, rettificandone solo la decorrenza.
Il Tribunale locale, con sentenza del 19 febbraio 1988, n. 151, in accoglimento del gravame, condannava la Carispaq s.p.a. al pagamento in favore degli appellanti delle maggiorazioni retributive non inferiori al 10% a ciascuno di essi dovute, precisandone le decorrenze, oltre accessori, spese del doppio grado e quelle della consulenza tecnica d'ufficio espletata in primo grado. La pronuncia, passata in giudicato per mancata impugnazione dell'appellata, veniva eseguita nel novembre 1989 dalla datrice di lavoro la quale si atteneva ai criteri di computo degli arretrati dovuti per l'indennità di laurea previsti dal consulente tecnico d'ufficio che, in forza dell'art. 4 dell'accordo nazionale stipulato dall'Associazione delle Casse di Risparmio Italiane con le organizzazioni sindacali del 20 giugno 1978, aveva escluso dal calcolo degli arretrati l'indennità di contingenza. Con ricorso del 19 marzo 1993 EL TO, IB GE e LU SA adivano novellamente il Pretore del lavoro di L'Aquila e, deducendo che il Tribunale di Sulmona con sentenza in data 11 giugno 1992, pronunciata in altro giudizio promosso da altri lavoratori nei confronti della Carispaq s.p.a., aveva tenuto conto, ai fini della corresponsione dell'indennità di laurea, dell'indennità di contingenza anche per il periodo di tempo seguente al 1980, chiedevano la condanna della datrice alla corresponsione delle somme a quel titolo dovute.
La Cassa di Risparmio, nel costituirsi in giudizio, formulava tra l'altro eccezioni di giudicato e di prescrizione quinquennale. Il Pretore, con sentenza del 23 luglio 1993, accoglieva il ricorso e la decisione, su gravame della datrice, veniva confermata dal locale Tribunale con sentenza del 18 marzo 1994. Riteneva il giudice d'appello che: l'eccezione di giudicato non poteva essere esaminata per mancata produzione della sentenza n. 151 del 1988; l'eccezione di prescrizione era infondata per essersi sostituito in base all'art. 2953 c.c. il termine decennale a quello quinquennale con l'intervento della sentenza di condanna alla corresponsione della indennità di laurea;
a seguito dell'entrata in vigore dell'art. 135 del CCNL dei dipendenti delle Casse di Risparmio del 6 maggio 1980 era stata implicitamente abrogata la disposizione dell'art. 4 dell'accordo nazionale del 20 giugno 1978 stipulato tra le ACRI e le organizzazioni sindacali che espressamente aveva escluso l'indennità di contingenza dalla base di calcolo di qualsiasi maggiorazione contrattualmente prevista del trattamento economico e quindi anche dell'indennità di laurea;
doveva perciò riconoscersi natura retributiva all'indennità di contingenza in base all'art. 39 del CCNL del 6 maggio 1980.
Avverso la pronuncia proponeva ricorso per cassazione la Carispaq s.p.a. denunciando, col primo motivo, la violazione dei criteri di interpretazione contrattuale e, col secondo motivo, la mancata pronuncia sulla eccezione di giudicato, benché la sentenza n. 151 del 1987 del Tribunale di L'Aquila, posta a base della deduzione, fosse stata ritualmente acquisita agli atti di causa perché contenuta nel fascicolo dei dipendenti.
Con sentenza del 4 giugno 1996, n. 5190, la Corte Suprema accoglieva il secondo motivo di ricorso, ritenendo in esso assorbito il primo;
cassava l'impugnata sentenza, designando il Tribunale di Avezzano come giudice in sede di rinvio per il riesame dell'intera controversia demandandogli l'interpretazione del contenuto concreto della citata sentenza n. 151 del 1987 e l'esame del merito della eccezione di giudicato sollevata dalla datrice di lavoro. Il giudizio veniva riassunto davanti al Tribunale di Avezzano dai lavoratori che insistevano per l'accoglimento delle proprie richieste mentre la Carispaq s.p.a., costituitasi in tale fase, ribadiva l'eccezione di giudicato esterno.
Con sentenza del 18 febbraio 1998 il Tribunale, in accoglimento della impugnazione della Cassa, riformava la sentenza del 29 giugno 1993, n. 87, del Pretore di L'Aquila rigettando la domanda dei lavoratori.
Osservava, in particolare, il Tribunale che: doveva in primo luogo interpretarsi il contenuto concreto della sentenza 19 febbraio 1988, n. 151, del Tribunale di L'Aquila nella parte riguardante la questione della inclusione della indennità di contingenza nel concetto di retribuzione, utilizzato per determinare l'ammontare dell'indennità di laurea, per verificare l'eventuale formazione di un giudicato esterno negativo implicito, preclusivo di un nuovo esame;
a tali fini era necessario tenere conto non solo del dispositivo ma anche delle domande avanzate e della motivazione nel suo complesso posto che il giudicato copre il dedotto e il deducibile;
occorreva perciò tenere conto del comportamento dei dipendenti i quali in primo grado avevano chiesto l'inclusione dell'indennità di contingenza senza alcuna limitazione nella base di calcolo della indennità di laurea e, dopo la pronuncia sfavorevole del Pretore del 23 aprile 1986, avevano limitato la pretesa in appello alla sola condanna della datrice alla corresponsione della indennità di laurea nella misura determinata dal consulente tecnico d'ufficio che aveva escluso dalla base di calcolo dell'indennità di laurea l'indennità di contingenza a decorrere dal 1980; sulla questione in oggetto, ricompresa nella domanda formulata nel ricorso introduttivo, ma non riproposta in appello, si era quindi formato il giudicato negativo onde la fondatezza della eccezione di giudicato esterno sollevata dalla Carispaq s.p.a.; ne' era stato prospettato dai dipendenti un mutamento normativo o il verificarsi di fatti sopravvenuti al giudicato, tali da giustificare il superamento della preclusione;
l'art. 135 del CCNL del 6 maggio 1980 su cui i lavoratori avevano fondato la tesi dell'abrogazione dell'art. 4 dell'accordo del 20 giugno 1978, contenente l'esclusione dell'indennità di contingenza dalla base di calcolo dell'indennità di laurea, era infatti anteriore alla formazione del giudicato. I dipendenti hanno proposto ricorso per cassazione con un motivo cui ha resistito la Cassa di Risparmio con controricorso proponendo ricorso incidentale condizionato con un motivo.
I ricorrenti hanno resistito con controricorso al ricorso incidentale.
Entrambe le parti hanno depositato memoria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente devono riunirsi i due ricorsi avverso la stessa sentenza in un solo processo, ai sensi dell'art. 335 c.p.c.. Con un unico complesso motivo del ricorso principale, denunciandosi violazione degli artt. 2909 c.c. e 112 c.p.c. nonché omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia, ai sensi dell'art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c., si censura l'impugnata sentenza per avere accolto l'eccezione di giudicato esterno sollevata dalla Carispaq s.p.a. sulla base di varie argomentazioni, alcune delle quali appaiono manifestamente irrilevanti, mentre altre risultano giuridicamente errate. Non sembra, invero, possa attribuirsi rilevanza alcuna alla circostanza che i ricorrenti, invece di contestare immediatamente i pagamenti compiuti dalla Cassa di Risparmio, avevano sollevato la questione solo dopo aver saputo dell'esito favorevole di altro giudizio intentato da altri dipendenti sulla stessa questione. L'avere tratto conferma dal riferito comportamento altro non se non una mera illazione, una petizione di principio, indimostrata ed indimostrabile.
Del pari inconferente risulta l'argomentazione del Tribunale concernente la formazione del giudicato negativo sulla questione della inclusione della indennità di contingenza nella base di calcolo dell'indennità di laurea, per essere stata detta questione senz'altro ricompresa nella domanda di condanna al pagamento di tale indennità avanzata dai lavoratori in primo grado, respinta dal Pretore di L'Aquila con sentenza del 23 aprile 1986 e non riproposta in appello.
Alla stregua dei criteri enunciati dalla Corte Suprema con sentenza n. 5190 del 1996, la eccezione di giudicato sollevata dalla Cassa riguardava la sentenza del Tribunale di L'Aquila n. 151 del 1988 e non quella del 23 aprile 1986 resa dal Pretore della medesima città.
D'altro parte osta alla formazione del giudicato sulla pronuncia del giudice di primo grado la circostanza che la domanda sia stata respinta nel merito e che quel giudice non si sia minimamente occupato delle modalità di calcolo dell'indennità di laurea. Nè di tale questione si è occupato il Tribunale di L'Aquila nella sentenza n. 151 del 1988 in considerazione del testuale tenore del dispositivo.
Ne discende l'illogicità della sentenza impugnata poiché il giudice del rinvio, nel ritenere che il Tribunale di L'Aquila, nel condannare la Carispaq s.p.a. al pagamento in favore degli appellanti delle maggiorazioni retributive non inferiori al 10%, si sia attenuto ai criteri utilizzati dal consulente tecnico d'ufficio designato in primo grado, come richiesto dai dipendenti stessi, ha soltanto avanzato ipotesi ed immaginato soluzioni.
Nè ha considerato che non erano stati i ricorrenti a chiedere "una mera condanna generica della controparte", ma che era stato il Tribunale di L'Aquila con la sentenza n. 151 del 1988 a pronunciare una sentenza di condanna generica, rinviando per l'eventuale quantificazione a diverso e separato giudizio.
Una volta stabilito che la menzionata sentenza non contiene alcun accertamento sul quantum, appare anche evidente che non è dal detto accenno alla consulenza del rag. Desiati che può argomentarsi che la sentenza stessa sia passata in giudicato sulla questione dell'inclusione dell'indennità di contingenza nella base di calcolo dell'indennità di laurea.
In conclusione l'eccezione di giudicato esterno sollevata dalla Cassa non era fondata e doveva essere disattesa dal Tribunale di Avezzano.
Il motivo è ammissibile ma va rigettato perché infondato. Nel primo profilo, con riguardo alla eccezione sul punto formulata dalla controricorrente, in relazione alle censure proposte con riferimento all'art. 360 n. 3 c.p.c. e a quelle che si traducono in una diversa interpretazione della motivazione e del dispositivo della sentenza de qua, va subito detto che i lavoratori ricorrenti, invece di prospettare una interpretazione diversa da quella data dal giudice del merito del contenuto sostanziale del giudicato, formatosi tra le stesse parti in un giudizio diverso da quello in cui ne è invocata l'efficacia - accertamento e interpretazione che costituiscono attività istituzionalmente riservategli - hanno ritualmente denunciato la violazione dell'art. 2909 c.c. nonché vizi attinenti alla motivazione della decisione, specificamente dedotti, che inficiano le conclusioni raggiunte (vedi Cass., S. U., 28 aprile 1999, n. 277).
Tanto premesso, il Tribunale di Avezzano, nell'ambito della indagine demandata dalla Corte Suprema con la sentenza n. 5190 del 1996, ha interpretato il contenuto concreto della sentenza n. 151 del 1987 del Tribunale di L'Aquila, prendendo in considerazione l'intero oggetto della lite, dato tanto dalle domande riformulate in appello dai lavoratori, nei due elementi del petitum e della causa petendi, quanto dai temi di discussione introdotti dall'appellata relativamente a tali elementi.
E in tale aspetto, ha rilevato che: i dipendenti, le cui istanze erano state in primo grado rigettate, avevano in appello, tanto nel ricorso che nelle conclusioni, ribadito la pretesa al riconoscimento del diritto alla maggiorazione per l'indennità di laurea nella specifica misura indicata dal consulente tecnico d'ufficio designato dal Pretore il quale a sua volta non aveva calcolato l'indennità di contingenza nella base di calcolo;
il Tribunale di L'Aquila, nell'accogliere il gravame, aveva quindi condannato la Cassa di Risparmio al pagamento delle dette indennità ai lavoratori-laureati, così come determinate dal consulente;
tutto ciò era emerso chiaramente anche dalla motivazione, data l'assenza di contrasti col dispositivo (Cass, 22 gennaio 1988, n. 505; Cass., 15 luglio 1987, n. 6201;vedi anche Cass, 7 marzo 1992, n. 2781); poiché tale decisione non era stata impugnata, era da considerarsi ormai precluso il riesame della questione della inclusione della indennità di contingenza nel calcolo della base retributiva della indennità di laurea.
Trattasi di giudizio, congruamente motivato ed esente da errori nel profilo logico giuridico, come tale incensurabile in questa sede, rispetto al quale le censure proposte si profilano generiche e prive del carattere di decisività.
Alla stregua delle considerazioni svolte deve considerarsi assorbito il ricorso condizionale condizionato volto a fare valere la vigenza del divieto di inclusione della indennità di scala mobile nella determinazione della maggiorazione di laurea contenuto nell'accordo collettivo nazionale del 20 giugno 1978. Il ricorso principale va perciò rigettato, assorbito l'incidentale.
Le spese del presente giudizio seguono il criterio della soccombenza e vanno poste a carico dei ricorrenti.
P. Q. M.
La Corte, riunisce i ricorsi;
rigetta il ricorso principale, assorbito l'incidentale; condanna i ricorrenti alle spese in lire 64.000 oltre lire tremilioni per onorari in favore della s.p.a. Carispaq.
Così deciso in Roma, il 15 marzo 2001.
Depositato in Cancelleria il 1 agosto 2001