Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 19/04/2001, n. 5736
CASS
Sentenza 19 aprile 2001

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime1

L'accertamento e l'interpretazione del giudicato c.d. esterno, formatosi tra le stesse parti in in giudizio diverso da quello in cui ne è invocata l'efficacia, costituiscono attività istituzionalmente riservate al giudice del merito, e possono essere oggetto di ricorso per cassazione solo sotto il profilo della violazione e falsa applicazione della norma dell'art. 2909 cod. civ. e dei principi di diritto in tema di elementi costitutivi della cosa giudicata, nonché per vizi attinenti alla motivazione, i quali, peraltro, vanno specificamente dedotti, non essendo sufficiente il mero richiamo all'art. 2909 cod. civ. o all'art. 324 cod. proc.civ., senza che sia, inoltre, possibile sollecitare - essendo i poteri della Corte di Cassazione limitati al sindacato di legittimità - indagini circa il contenuto sostanziale della pronuncia, la cui ricostruzione, risolvendosi in un apprezzamento di fatto, è demandata in via esclusiva al giudice del merito e resta incensurabile in sede di legittimità.

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 19/04/2001, n. 5736
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 5736
    Data del deposito : 19 aprile 2001

    Testo completo