Sentenza 19 aprile 2001
Massime • 1
L'accertamento e l'interpretazione del giudicato c.d. esterno, formatosi tra le stesse parti in in giudizio diverso da quello in cui ne è invocata l'efficacia, costituiscono attività istituzionalmente riservate al giudice del merito, e possono essere oggetto di ricorso per cassazione solo sotto il profilo della violazione e falsa applicazione della norma dell'art. 2909 cod. civ. e dei principi di diritto in tema di elementi costitutivi della cosa giudicata, nonché per vizi attinenti alla motivazione, i quali, peraltro, vanno specificamente dedotti, non essendo sufficiente il mero richiamo all'art. 2909 cod. civ. o all'art. 324 cod. proc.civ., senza che sia, inoltre, possibile sollecitare - essendo i poteri della Corte di Cassazione limitati al sindacato di legittimità - indagini circa il contenuto sostanziale della pronuncia, la cui ricostruzione, risolvendosi in un apprezzamento di fatto, è demandata in via esclusiva al giudice del merito e resta incensurabile in sede di legittimità.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 19/04/2001, n. 5736 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5736 |
| Data del deposito : | 19 aprile 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. FRANCESCO AMIRANTE - Presidente -
Dott. ALESSANDRO DE RENZIS - Consigliere -
Dott. RAFFAELE FOGLIA - rel. Consigliere -
Dott. GABRIELLA COLETTI - Consigliere -
Dott. BRUNO BALLETTI - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
AL LV, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI GRACCHI 123, presso lo studio dell'avvocato DETTORI RAIMONDO, rappresentato e difeso dall'avvocato RUJU GAVINO, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
SARDOIL SPA IN LIQUIDAZIONE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA ARCHIMEDE 112, rappresentato e difeso dall'avvocato MAGRINI SERGIO, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 195/98 del Tribunale di SASSARI, depositata il 02/06/98 R.G.N. 1922/97;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 15/12/00 dal Consigliere Dott. Raffaele FOGLIA;
udito l'Avvocato MAGRINI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Ennio Attilio SEPE che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
IA TO, invalido civile, avviato dall'Ufficio provinciale del lavoro di Sassari, con provvedimento del 23.2.1974, presso la s.p.a. AR che si era rifiutata di assumerlo, con ricorso del 4.4.1974 chiedeva al Pretore di Porto Torres che venisse dichiarato l'obbligo della società convenuta all'adempimento del contratto di lavoro, già perfezionatosi a seguito dell'avviamento predetto e dall'accettazione di esso ricorrente, con condanna della società medesima a corrispondergli le retribuzioni maturate. In subordine, il ricorrente chiedeva che la società venisse condannata a stipulare il contratto di lavoro, con condanna al risarcimento dei danni subiti anche a norma dell'art. 2043 c.c. Costituitosi il contraddittorio, il Pretore adito, con sentenza del 25.6.1974, accoglieva la domanda, dichiarando la società AR obbligata all'adempimento del contratto di lavoro già concluso per effetto dell'avviamento, e condannava la medesima società al pagamento di tutte le retribuzioni maturate da quel momento iniziale. Il Tribunale di Sassari, decidendo sull'appello proposto dalla società, resistente il PA, con sentenza del 31.1.1975, in parziale riforma della decisione pretorile, accoglieva solo la domanda subordinata e condannava la società a corrispondere, a titolo di risarcimento, la somma di L. 400.000, ritenendo inapplicabile alla fattispecie l'art. 2932 c.c. La sentenza di appello veniva cassata da questa Corte - con sentenza 22.1.1979, n. 497 - con l'affermazione del principio dell'applicabilità della norma citata e con rinvio al Tribunale di Oristano.
Il giudice del rinvio davanti al quale la causa era stata riassunta, ad iniziativa del PA, con sentenza del 23.6.1981, in accoglimento dell'appello della società, respingeva la domanda sul rilievo della illegittimità in concreto dell'atto di avviamento. Questa Corte, con sentenza del 16.10.1985, n. 5094, cassava la sentenza del Tribunale di Oristano per violazione dell'art. 394 c.p.c. in quanto il Tribunale aveva dato ingresso a questioni nuove non proponibili in sede di rinvio, e, prendendo in esame una deduzione della società riguardo all'esonero dall'obbligo di assunzione stabilito per le aziende in crisi dal d.l. n. 17 del 1983, affermava che la sopravvenuta normativa non incideva retroattivamente sugli obblighi di assunzione già insorti e che "il giudice dovrà anche determinare i danni subiti dal lavoratore avviato e non assunto - per il periodo pregresso - secondo i principi affermati e ribaditi in subiecta materia da questa Corte ... per tutto il periodo durante il quale si è protratta l'inadempienza del datore di lavoro, per l'accertata inosservanza dell'obbligo (legale) a contrarre, e comunque non oltre la data di entrata in vigore della legge che lo ha esonerato dall'obbligo medesimo, facendo cessare conseguentemente anche l'obbligo risarcitorio che tale inadempienza presupponeva". Sulla base di questo principio di diritto, il Tribunale di Cagliari, giudice del nuovo rinvio, con sentenza passata in giudicato per decorso dei termini di impugnazione, dichiarava costituito il rapporto di lavoro tra le parti in causa con decorrenza dal 29.3.1974, e, per quanto riguardava i danni, in ossequio al principio fissato dalla Corte, li liquidava non tenendo conto del periodo successivo alla legge di esonero citata.
Con ricorso del 1^.
3.1989 al Pretore di Sassari, il PA conveniva nuovamente in giudizio la RD e, premesso che non era stato chiamato in servizio, ne invocava la condanna in via principale al pagamento delle retribuzioni maturate dal 6.11.1987 (data della sentenza del Tribunale di Cagliari), ovvero, in subordine, a titolo di risarcimento dei danni, la differenza tra quanto spettantegli e quanto percepito dall'Inps per cassa integrazione guadagni. Costituitasi in giudizio, la società convenuta eccepiva l'intervenuto giudicato, ma il Pretore di Sassari, con sentenza del 18.2.1997 accoglieva la domanda, condannando la società convenuta a pagare, in favore del ricorrente, la somma (ulteriore) di L. 47.671.324 più accessori.
In via di estrema sintesi, il Pretore affermava che, mentre la sentenza del Tribunale di Cagliari concerneva i danni per violazione dell'obbligo di assunzione, nel nuovo giudizio il PA aveva rivendicato il risarcimento per mancato percepimento delle retribuzioni nel periodo di vigenza del rapporto di lavoro, successivo alla sentenza del suindicato Tribunale. Avverso tale sentenza la società proponeva appello e il Tribunale di Sassari, in totale riforma della decisione di primo grado, con sentenza del 16.1998, rigettava la domanda del PA attribuendo al medesimo l'onere delle spese di entrambi i gradi di giudizio. Osservava il Tribunale che la sentenza del Tribunale di Cagliari passata in giudicato aveva espressamente valutato e quindi deciso sulla medesima domanda proposta dal PA nel presente giudizio. In particolare, il Tribunale di Cagliari, sulla base del principio di diritto enunciato da questa Corte con la sentenza n. 5094 del 1985, aveva limitato "temporalmente" la liquidazione dei danni subiti. Per la cassazione di questa sentenza, il PA ha proposto ricorso per cassazione affidato a quattro motivi cui resiste la società intimata. con controricorso seguito da memoria illustrativa ex art. 378 c.p.c. MOTIVI DELLA DECISIONE
Col primo motivo - deducendo la violazione e falsa applicazione dell'art. 2909 c.c. - il ricorrente rileva che la sentenza impugnata ha errato nel considerare già ricompresa nell'azione di risarcimento dei danni, decisa con il precedente giudicato, la nuova domanda avente ad oggetto il pagamento delle retribuzioni nascenti dal ricostituito rapporto di lavoro, con riferimento al periodo posteriore alla sentenza del Tribunale di Cagliari. Col secondo motivo, denunziandosi l'omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia, si censura la sentenza impugnata nella parte in cui del tutto illogicamente ha ritenuto assorbita completamente la nuova domanda nel giudicato precedente: quest'ultimo, invero ha statuito sulla costituzione del rapporto di lavoro, e sul risarcimento del danno conseguente al rifiuto di assunzione limitatamente al periodo dalla offerta della prestazione, sino alla data di entrata in vigore della legge di esonero.
Col terzo motivo, censurandosi l'omessa e/o insufficiente motivazione sopra un punto decisivo della lite, il ricorrente contesta nuovamente l'errore della sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto ricompreso nel giudicato precedente anche le pretese concernenti le retribuzioni maturate successivamente in ciò violando anche la regola della necessaria corrispondenza tra il chiesto ed il giudicato. D'altra parte le pretese aventi ad oggetto i crediti retributivi maturati, essendo state limitate ad epoca posteriore alla sentenza passata in giudicato, non erano all'epoca "deducibili" sicché non possono dirsi coperte dal giudicato.
Con l'ultimo motivo, deducendosi l'omessa, insufficiente e/o contraddittoria motivazione su punti decisivi della controversia, si censura l'errore del Tribunale di Sassari che ha ritenuto non distinguibili le domande di risarcimento (azionate nel passato) rispetto a quella nuova di recupero delle retribuzioni maturate. I quattro motivi, in quanto strettamente connessi sotto il profilo centrale dell'ambito di operatività del giudicato formatosi con la sentenza del Tribunale di Cagliari, possono essere esaminati congiuntamente.
Ricondotto in questi termini il thema decidendum, il ricorso non può essere accolto.
Va premesso che secondo la costante giurisprudenza di questa Corte l'accertamento e l'interpretazione del giudicato (cosiddetto esterno) formatosi fra le stesse parti in un giudizio diverso da quello in cui ne è invocata l'efficacia, costituiscono attività istituzionalmente riservate al giudice di merito e possono essere oggetto di ricorso per cassazione solo sotto il profilo della violazione e falsa applicazione della norma dell'art. 2909 cod. civ. e dei principi di diritto in tema di elementi costitutivi della cosa giudicata, nonché per vizi attinenti alla motivazione, i quali, peraltro, vanno specificamente dedotti, non essendo sufficiente il mero richiamo all'art. 2909 cod. civ. o all'art. 324 cod. proc. civ. e non possono comunque sollecitare - essendo i poteri della Suprema Corte limitati al sindacato di legittimità - indagini circa il contenuto sostanziale della pronuncia, la cui ricostruzione, risolvendosi in un apprezzamento di fatto, è demandata in via esclusiva al giudice di merito e resta incensurabile in sede di legittimità (Cass. S.U., 28.4.1999, n. 277; Cass., 6.9.1999, n. 9401; Cass., 17.22000, n. 1773; Cass., 21.3.2000, n. 3325). Orbene questa Corte deve rilevare che nel caso di specie, del tutto correttamente il Tribunale di Sassari ha sottolineato come, anche dall'esame prettamente "formale" delle domande formulate dal IA nel primo procedimento, conclusosi con la sentenza definitiva del Tribunale di Cagliari e nel ricorso al Pretore di Sassari, emerge l'identità del titolo costitutivo e del petitum delle rispettive azioni. Nel primo procedimento, egli non aveva distinto compiutamente differenti titoli costitutivi dell'obbligazione risarcitoria richiesta, ne' si era limitato a chiedere il risarcimento dei danni conseguenti alla violazione degli obblighi a contrarre imposti alla società convenuta, facendo invece un generico richiamo al pagamento delle retribuzioni maturate e maturande, e al risarcimento dei danni ex art. 2932 c.c. In ogni caso, il Tribunale di Sassari ha rilevato che risulta assorbente il fatto che il Tribunale di Cagliari - chiamato a pronunziarsi sulle domande col vincolo dei principi enunciati da questa Corte - si era espressamente pronunziato, tra l'altro, sulla domanda relativa alle conseguenze risarcitorie concernenti un contratto costituito, seppur coattivamente, nel 1974 e dal quale quindi, non avendo la società AR adempiuto alle relative obbligazioni, poteva discendere solo la configurabilità dei danni derivanti dalla sua mancata esecuzione (gli stessi azionati nel presente giudizio) e non di quelli nascenti da un obbligo legale di contrarre ormai superato dalla efficacia ex tunc della sentenza costitutiva.
Lo stesso Tribunale di Sassari ha poi rilevato - in piena coerenza con il principio secondo cui il giudicato copre il dedotto e il deducibile - che, avendo il Tribunale di Cagliari fatto applicazione del principio di diritto enunciato dalla sentenza n. 5094/85 di questa Corte in sede di rinvio, in ordine alle conseguenze risarcitorie nascenti dall'inadempimento delle obbligazioni derivanti da un contratto orinai esistente, nessun rilievo poteva avere l'estensione temporale della domanda risarcitoria, poiché, comunque, il riconoscimento di un danno per un periodo non espressamente richiesto dall'interessato (epoca successiva alla sentenza) avrebbe rimesso in discussione le statuizioni contenute nella decisione ormai passata in giudicato, anche se tale riconoscimento "temporale" non era stato esaminato nel processo precedente.
Ed infatti la sentenza del Tribunale di Cagliari, nel respingere la domanda del PA tendente ad ottenere le differenze retributive maturate sino al termine del giudizio, aveva ricordato come la sentenza di rinvio della Corte n. 5094/85, aveva definitivamente stabilito che i danni conseguenti all'inadempimento della società avrebbero dovuto certamente riguardare il periodo durante il quale si era protratta quell'inadempimento, ma non avrebbero potuto andare oltre la data di entrata in vigore della legge "di esonero" la quale aveva fatto cessare l'obbligo risarcitorio conseguente all'inadempienza.
Per le ragioni esposte precede, il ricorso dev'essere rigettato, con compensazione delle spese tra le parti, ricorrendone giusti motivi.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Compensa le spese del presente giudizio tra le parti.
Così deciso in Roma, il 15 dicembre 2000.
Depositato in Cancelleria il 19 aprile 2001