Sentenza 22 giugno 1999
Massime • 1
In caso di sentenza di accertamento del diritto di riscatto, con condanna del retrattato a trasferire il fondo, senza sostituzione a questi del retrattante - e quindi con effetti obbligatori, non reali - e di domanda per l'adempimento coattivo di tale sentenza, per pervicace opposizione del terzo a tale trasferimento, il termine, a pena di decadenza dal diritto, di tre mesi per il rimborso al retrattato del prezzo pagato decorre non dal passaggio in giudicato della predetta sentenza accertativa, ma dalla sentenza di accoglimento della conseguente domanda che, attuando in modo definitivo il diritto al riscatto, sostituisce nella posizione contrattuale di acquirente il retrattante al posto del retrattato, e quindi gli riconosce la titolarità del bene.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 22/06/1999, n. 6334 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6334 |
| Data del deposito : | 22 giugno 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Paolo VITTORIA - Presidente -
Dott. Luigi Francesco DI NANNI - Consigliere -
Dott. Giovanni Battista PETTI - Rel. Consigliere -
Dott. Mario FINOCCHIARO - Consigliere -
Dott. Donato CALABRESE - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
AL PP, AL IU, AL IC, elettivamente domiciliati in ROMA VIA LUIGI CANINA 6, presso lo studio dell'avvocato BRUNO PICCAROZZI, che li difende unitamente all'avvocato ALESSIO PEZCOLLER, giusta delega in atti;
- ricorrenti -
contro
RO AR, elettivamente domiciliato in ROMA VIA COSSERIA 5, presso lo studio dell'avvocato F ROMANELLI, difeso dagli avvocati GIANFRANCO DE BERTOLINI, ROMANELLI GUIDO F., giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 4/97 della Corte d'Appello di TRENTO, emessa il 26/11/96 depositata il 07/01/97; RG.368/93;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 15/01/99 dal Consigliere Dott. Giovanni Battista PETTI;
udito l'Avvocato PICCAROZZI BRUNO;
udito l'Avvocato ROMANELLI GUIDO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Aurelio GOLIA che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
RO CA, nella veste di proprietario e coltivatore diretto di fondi confinanti, conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di Trento, i signori IA, IU ed NR LP, per ottenere, ai sensi dell'art. 2932 c.c. una sentenza costitutiva degli effetti del contratto che le parti convenute non avevano voluto concludere, offrendo di pagare il prezzo di lire 21.879.000 in favore dei convenuti, in misura proporzionale alle rispettive quote di proprietà.
I convenuti si costituivano opponendosi alla domanda ed assumendo che l'attore agiva in base ad un giudicato ancora non formatosi, non essendo sin li intervenuta la sentenza della Cassazione relativa alla domanda di riscatto;
sentenza che veniva pubblicata nelle more del giudizio.
Istruita la lite il Tribunale con sentenza del 4 febbraio 1992 accoglieva la domanda del PE. La decisione era appellata dagli eredi LP, che ne chiedevano la riforma, deducendo che il Tribunale aveva erroneamente ritenuto che il termine trimestrale di cui all'art. unico della legge 8 gennaio 1979, n. 2 (entro il quale il riscattante ha l'onere di provvedere al prezzo di riscatto) potesse decorrere dal passaggio in giudicato della sentenza emessa ai sensi dell'art. 2932 c.c., e sostenevano che il PE avrebbe dovuto versare il prezzo entro tre mesi dal deposito della sentenza della Cassazione che decideva sul diritto al riscatto. Il PE ha chiesto il rigetto del gravame.
Con sentenza depositata il 7 gennaio 1997 e notificata il 28 febbraio 1997 la Corte d'Appello di Trento rigettava l'appello e condannava in solido gli appellanti alla rifusione delle spese del grado.
Per quanto qui ancora interessa la Corte territoriale precisava:
".che l'art. unico della legge 8 gennaio 1979, n. 2 contiene l'interpretazione autentica dell'art. 8 della L. 26 maggio 1965, n.590, e stabilisce che in caso di controversia il termine di tre mesi per il rimborso del prezzo all'acquirente decorre dal passaggio in giudicato della sentenza che riconosce il diritto di riscatto;
.che quando la norma si riferisce al passaggio in giudicato della sentenza, il riferimento è alla sentenza che, attuando in modo definitivo il riscatto, sostituisce nella posizione contrattuale di acquirente il retrattante al posto del retrattato, riconoscendogli la titolarità del bene;
.che, ad accettare la tesi contraria degli appellanti, verrebbe ad affermarsi l'obbligo del retrattante a versare il prezzo per un bene di cui non è divenuto ancora proprietario e del quale può acquistare la proprietà solo in seguito all'ulteriore giudizio instaurato ai sensi dell'art. 2932 c.c.;
.che tale soluzione, oltre che contraria allo spirito della legge, sarebbe iniqua e contraria ai principi che regolano in materia contrattuale il rapporto tra prestazione e controprestazione". Contro la decisione ricorrono gli eredi LP con unico articolato motivo;
resiste il PE con controricorso. Le parti hanno prodotto memorie.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso non è meritevole di accoglimento per le seguenti considerazioni.
Nell'unico articolato motivo i ricorrenti deducono: "violazione ed errata applicazione della norma di cui all'art. 8 della L. 590/1965, nonché dell'art. 7 secondo comma n. 2 della legge 14 agosto 1971, n.817 ed ancora dell'articolo unico della legge n. 2/1979 e dell'art.1210 c.c. e dell'art. 5 e ss. R.D. 28 marzo 1929, n. 499 e successive modificazioni, nonché carenza di motivazione su punto decisivo della controversia in relazione all'art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c.". Gli argomenti a sostegno del ricorso possono così essere riassunti:
a. erroneità della motivazione della Corte d'Appello, nel punto (decisivo) in cui mantiene in termini il riscattante (ff. 5 motivaz.), con la precisazione che "quando si parla di passaggio in giudicato della sentenza, non ci si può che riferire alla sentenza che, attuando in modo definitivo il diritto al riscatto, sostituisca nella posizione contrattuale di acquirente il retrattante al posto del retrattato e quindi gli riconosca la titolarità del bene". Tale asserzione (che però si fonda sull'interpretazione del giudicato esterno inter partes, costituito dalla sentenza del Tribunale di Trento n. 669/84, confermata in appello e quindi dalla Cassazione. N.d.e.) sarebbe giuridicamente errata posto che l'esercizio del diritto del riscatto del fondo, da parte dell'avente diritto alla prelazione, produce la sostituzione ex tunc dell'avente diritto alla prelazione nella stessa posizione del terzo acquirente del fondo, prescindendo dal consenso del compratore retrattato. Si assume inoltre che vi sarebbe stata decadenza da parte del PE dall'esercizio del diritto potestativo, posto che "il versamento non è stato tempestivo ne' è stata formulata offerta nel termine di tre mesi dal passaggio in giudicato della sentenza che ha accertato l'esistenza del diritto di riscatto in capo al PE (ossia la sentenza 669/84 T.Trento) per avere il PE stesso, a mezzo dell'avv.to De Bertolini, ripreso la disponibilità della somma che aveva versato in ottemperanza del disposto di legge, fin dal 13 dicembre 1985".
Secondo questo primo argomento in giudicato esterno non poteva più giovare al riscattante, che era decaduto dal diritto al riscatto per avere ritirato (sin dal 1985) il prezzo depositato nel corso della primigenia causa;
b. erroneità della motivazione della Corte d'Appello nel punto in cui determina il termine utile (tre mesi) per il rimborso del prezzo all'acquirente, dal passaggio in giudicato della sentenza che, ai sensi dell'art. 2932 c.c. costituisca l'effetto traslativo, condizionandolo al pagamento nel termine suddetto. Assume il ricorrente che (ff. 8 ricorso) "Codesta Corte nelle sentenze in materia di riscatto fa sempre riferimento, quanto alla decorrenza del termine per il pagamento del prezzo, alla data in cui il diritto sia divenuto incontestabile per effetto di accertamento giudiziale, o per effetto della adesione;
non si fa mai menzione dell'avvenuto trasferimento del diritto di proprietà, vuoi per sostituzione, vuoi per accertamento obbligatorio, ma si fa sempre esplicito riferimento al riconoscimento del diritto di riscatto, poiché è tale diritto che è condizionato al tempestivo pagamento del prezzo e non già il trasferimento del diritto di proprietà che è, come si ripete, una conseguenza del tempestivo e rituale esercizio del diritto di riscatto".
E aggiunge, anticipando l'obbiezione: "nè si può sostenere che la sentenza che ha accertato il diritto di riscatto, passata in giudicato, avrebbe accertato il tempestivo pagamento del prezzo, con conseguente passaggio in giudicato (di tale accertamento), perché va obbiettato che il prezzo, pur se versato in deposito in corso di causa, è stato poi ritirato nel 1985, per cui quanto meno il giudicato rimane travolto e irrilevante, essendosi formato su un processo diverso e su presupposti diversi, venuti meno poi per effetto del ritiro della somma depositata. Presupposto per la validità del giudicato sulla ritualità dell'offerta del prezzo operata in quel giudizio era comunque il permanere del deposito che ai sensi dell'art. 1210 c.c. ha l'effetto di liberare il debitore";
c. terzo argomento, rafforzativo (poiché non concerne un punto espresso della motivazione della decisione impugnata) è il seguente:
"Nè vale il richiamo alla legge tavolare, perché nessuna differenza sussiste tra il sistema di pubblicità dichiarativa delle vecchie province ed il sistema di pubblicità costitutiva con riferimento all'istituto del riscatto agrario, come ha affermato codesta Corte con la sentenza n. 2367/94, laddove è stato sancito il principio che l'esercizio del diritto al riscatto è consentito ancorché non si sia perfezionato l'effetto del trasferimento della proprietà per non avere l'acquirente domandato l'intavolazione a suo favore del medesimo diritto. Ciò significa, ancora una volta, che il diritto di riscatto si perfeziona a prescindere dall'intavolazione del diritto di proprietà in capo al riscattato, essendo sufficiente la stipula del contratto di compravendita e l'esercizio del diritto, per cui l'accertamento conseguente del diritto al riscatto non può che prescindere, ancora una volta, dal trasferimento di proprietà del bene oggetto di riscatto".
In sintesi le tre argomentazioni conducono alla seguente tesi: non operatività del giudicato esterno, ai fini del mantenimento in termini circa il pagamento del prezzo, e decadenza del diritto al riscatto a seguito del ritiro del prezzo depositato. Nella memoria (7 gennaio 1999) si insiste nel rimarcare come il versamento del prezzo non sia stato effettuato nel termine trimestrale previsto dal passaggio in giudicato della sentenza 669/84 del Tribunale di Trento. L'ampia esposizione degli argomenti critici, consente ora una messa a punto della problematica, partendo dalla valutazione del giudicato esterno compiuta dai giudici del merito. È appena il caso di richiamare alcuni principi consolidati in questa S.Corte, secondo cui:
a.il giudicato esterno (art. 2909 c.c.) riflesso di quello formale (art. 324 c.p.c.) si forma e fa stato tra le parti ed i loro successori non solo sulla statuizione finale ma su tutto ciò che ha formato oggetto della decisione, compresi gli accertamenti che costituiscono il presupposto logico giuridico di questa (cfr. Cass. 17 maggio 1997 n. 4393);
b. l'accertamento del giudicato esterno, formatosi in un diverso processo, è demandato in via esclusiva al giudice del merito, la cui statuizione al riguardo è sottratta al sindacato di legittimità se resa nel rispetto dell'art. 2909 c.c. e se correttamente motivata. (Cass. 17 maggio 1997 n. 4393; 4 luglio 1997 n. 6036; Cass. 29 novembre 1998 n. 12084). Sul punto del giudicato esterno la Corte d'Appello di Trento ha così motivato:
"Come rilevasi dal dispositivo della sentenza impugnata il Tribunale di Trento ha dato esecuzione al riscatto esercitato da PE CA con sentenza emessa si sensi dell'art. 2932 c.c. Il Tribunale è pervenuto a tale statuizione argomentando che, nel caso di specie, il giudice investito della domanda di riscatto agrario, pur potendo emettere sentenza di accertamento del già avvenuto trasferimento a favore del riscattante, con sostituzione del medesimo, con effetto ex tunc, al terzo, nella stessa posizione che questi aveva nel negozio concluso, si era limitato ad accertare semplicemente il diritto di riscatto, condannando il retrattato a trasferire al retrattante il fondo. Così decidendo non si era fatto altro che costituire un rapporto obbligatorio di vendita, senza pervenire al risultato finale voluto dal riscattante. Il riscattante medesimo quindi, per vedere attuato il suo diritto, di fronte alla pervicacia delle parti appellanti, che si sono sempre opposte a trasferirgli il fondo, altra via non aveva che quella intrapresa, attraverso la quale ha attenuto la piena attuazione della sua domanda di riscatto. Sulla base di quanto premesso la infondatezza delle censure avanzate dalle parti appellanti è di tutta evidenza".
Fin qui l'interpretazione data dalla Corte d'Appello è completamente aderente alla statuizione contenuta nella sentenza assunta come regiudicata esterna tra le parti (la citata 669/84). Pertanto le censure contenute nella prima argomentazione (sub a) non colgono il punto decisivo della preclusione dipendente dal tale giudicato (cfr. Cass. 29 agosto 1998 n. 6622): qui il punto è che la pronuncia del giudice originariamente adito, è stata conforme al chiesto, e cioè a carattere dichiarativo dell'utile esercizio del riscatto, con la condanna del retrattato a trasferire al retrattante il fondo. Tale è l'oggetto della statuizione, ed è pertanto coerente ed esatta l'interpretazione data dai giudici del merito. Viene ora in considerazione il secondo argomento (sub b): assume il ricorrente che il PE era comunque decaduto, all'atto della proposizione della domanda di esecuzione del riscatto, proposta ai sensi dell'art. 2932 c.c. per avere ritirato il deposito. Sul punto la risposta data dalla Corte d'Appello di Trento appare giuridicamente corretta. Osserva infatti la Corte:
a. con la prima sentenza passata in giudicato il Tribunale aveva condannato il retrattato a trasferire, ma non avendo provveduto direttamente al trasferimento non si erano realizzate le condizioni volute dalla legge per il decorso dei tre mesi entro i quali il riscattante avrebbe dovuto versare il prezzo;
questa prima constatazione, altro non è che l'interpretazione del punto 3 del dispositivo di tale decisione ( 669/84), posto che il PE fu "liberato dall'obbligazione derivante dai titoli per cui è causa" e cioè dall'obbligo di versare il corrispettivo stesso. Non si tratta dunque di una svista o errata interpretazione, ma di una corretta lettura del dispositivo.
Da tale constatazione la Corte trae un corollario:
b. (corollario) "D'altronde l'articolo unico della legge 1979 n. 2, che contiene l'interpretazione autentica dell'art. 8 della legge 1965 n. 590, stabilisce che, in caso di controversia, il termine di tre mesi per il rimborso del prezzo all'acquirente decorre dal passaggio in giudicato della sentenza che riconosce il diritto al riscatto. Tale indirizzo è stato recepito con costanza di indirizzo della Suprema Corte (cfr. Cass. 1987 n. 1732; 1991 n. 7777; e si aggiunge, Cass. 30 agosto 1995 n. 9202) e il collegio giudicante, in relazione alla particolare fattispecie, ritiene di dover aggiungere a precisazione che quando si parla di passaggio in giudicato della sentenza, non ci si può riferire che alla sentenza che, attuando in modo definitivo il diritto al riscatto, sostituisca nella posizione contrattuale di acquirente il retrattante al posto del retrattato e quindi gli riconosca la titolarità del bene".
Segue poi un ulteriore inciso, che costituisce un obiter non rilevante ai fini del controllo della correttezza della motivazione (ff. 5 motivaz.).
In relazione al ricordato "corollario" le censure mosse sotto l'argomento contrassegnato dalla lettera b) non risultano pertinenti.
Infatti, nel momento in cui il PE agisce per l'esecuzione della pronuncia di condanna al riscatto, egli non versa in alcuna situazione di decadenza dall'esercizio del suo diritto (che è stato giudizialmente accertato e dichiarato) e legittimamente si avvale della clausola di salvaguardia enunciata dall'articolo di interpretazione autentica (sicché l'adesione della S.Corte a tale interpretazione non può che essere a carattere vincolato) in una controversia dove, malgrado il giudicato esterno, le controparti "pervicacemente" (come rileva la Corte) si oppongono alla piena attuazione della domanda di riscatto.
Resta assorbito l'esame del terzo argomento (circa la rilevanza o irrilevanza del sistema tabellare in tema di riscatto agrario), che non attiene ad alcun punto decisivo della motivazione che si censura.
Per le esposte considerazioni il ricorso dev'essere rigettato. Sussistono giusti motivi in relazione alla natura delle questioni esaminate ed alla particolarità del caso, per compensare tra le parti le spese di questo giudizio di cassazione.
P.Q.M.
rigetta il ricorso e compensa tra le parti le spese di questo giudizio di cassazione.
Così deciso il giorno 15 gennaio 1999, in Roma, nella Camera di Consiglio della Terza Sezione Civile della Corte Suprema di Cassazione.
Depositata in cancelleria il 22 giugno 1999.