Sentenza 27 gennaio 1999
Massime • 1
Il diritto di prelazione previsto dall'art. 8 della legge n. 590 del 1965 (cosiddetta prelazione agraria) diventa attuale e concreto nel momento in cui il proprietario concedente comunica ai soggetti indicati in detto articolo, in qualunque modo (e perciò anche verbalmente), la sua volontà di alienare il fondo a titolo oneroso, non avendo carattere cogente ed inderogabile il procedimento notificatorio predisposto dall'art. 8 citato. Da ciò consegue che, una volta che l'avente diritto abbia conseguito conoscenza di tale volontà, si rendono subito operativi i termini entro i quali esercitare - a pena di decadenza - la prelazione e che un eventualmente successivo ricorso aggiuntivo del proprietario concedente alle formalità di notifica previste dall'art. 8 cit. non valga a rimettere in termini l'avente diritto rispetto all'esercizio della prelazione.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 27/01/1999, n. 723 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 723 |
| Data del deposito : | 27 gennaio 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Angelo GIULIANO - Presidente -
Dott. Giovanni Silvio COCO - Consigliere -
Dott. Francesco SABATINI - Consigliere -
Dott. Mario FINOCCHIARO - Cons. Relatore -
Dott. Donato CALABRESE - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A
sul ricorso (n. 2403/97 R.G.) proposto da:
AG IG, elettivamente domiciliato in Roma, via Po n. 8, presso l'avv. Corrado Grande, difeso dall'avv. Francesco Monaco, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
LI CO, DO TO
- intimati -
nonché sul ricorso (n. 3869/97 R.G.) proposto da:
LI CO, elettivamente domiciliato in Roma, via dei Cannonieri n. 8, presso GE IN, difeso dall'avv. Tobia Racanelli, giusta delega in atti;
contro
AG IG, DO TO;
- intimati -
avverso la sentenza della Corte d'appello di Bari n. 161/96 del 10 gennaio, deliberata il 17 gennaio e pubblicata il 16 febbraio 1997 (R.G. 527/93).
Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 22 settembre 1998 dal Relatore Cons. Mario Finocchiaro;
Udito l'avv. F. Monaco per il ricorrente principale e l'avv. T. Racanelli per il ricorrente incidentale;
Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Domenico Nardi, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso principale e l'accoglimento dell'incidentale.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto 30 gennaio 1990 LI CO conveniva in giudizio, innanzi al tribunale di Bari, DO TO, chiedendo che - in esecuzione del preliminare di vendita stipulato inter partes il 5 dicembre 1989 ed avente ad oggetto un fondo rustico in agro di Adelfia - previo invito a comparire avanti al notaio Speranza di Valenzano per la stipula del rogito entro il 15 marzo 1990, con preavviso di 3 giorni, fosse disposto - ai sensi dell'art. 2932 c.c. -, il trasferimento in suo favore della proprietà del detto fondo, con ordine al Conservatore dei RR. II.
di Bari di procedere alle formalità di legge e condanna, altresì, della convenuta al risarcimento dei danni.
Esponeva l'attore che il preliminare inter partes prevedeva la vendita, dalla DO in favore di esso concludente, del fondo descritto in citazione per il prezzo di lire 20 milioni, di cui 10 milioni già consegnati in conto prezzo e quale caparra confirmatoria e lire 10 milioni da versare al momento della stipula del preliminare, entro il 15 marzo 1990, con onere a carico di esso concludente di portare a conoscenza dei confinanti aventi eventualmente diritto di prelazione il contenuto di tale preliminare.
In data 20 dicembre 1989 - proseguiva l'attore - esso istante aveva ricevuto una raccomandata da tale LA OI IG il quale, pur non avendo i requisiti di legge, perché non coltivatore diretto, aveva comunicato che intendeva esercitare il diritto di prelazione, relativamente al terreno oggetto della promessa vendita. Radicatosi il contraddittorio la DO, costituitasi in giudizio, resisteva alla avversa domanda, eccependone la inammissibilità, per difetto dei presupposti, nonché della legittimazione attiva del caso in capo al LI. Esponeva, altresì, la convenuta, che la domanda attrice era, comunque, nel merito, infondata e spiegava domanda riconvenzionale per i danni subiti, oltre interessi e rivalutazione, da liquidarsi in separata sede.
Intervenuto in giudizio AG IG questi chiedeva, da una parte, fosse dichiarato il proprio diritto ad esercitare la prelazione, nell'acquisto del fondo oggetto di causa, previo pagamento della somma di lire 20 milioni, dall'altra, che in caso di opposizione alla sua domanda, fosse disposto il trasferimento in suo favore del fondo ai sensi dell'art. 2932 c.c., da ultimo, il rigetto della domanda del LI.
Svoltasi l'istruttoria del caso, il tribunale, con sentenza 12 marzo 1993, rigettata la domanda attrice, nonché quella riconvenzionale spiegata dalla DO, dichiarava validamente esercitato dal AG il diritto di prelazione sul fondo, condannava il LI al ripristino del fondo stesso nello stato quo antea e rimetteva le parti (DO e AG) davanti al notaio per la stipula del contratto di compravendita, con ordine al Conservatore dei registri immobiliari competente di procedere alla cancellazione della trascrizione dell'atto di citazione.
Gravata tale pronuncia in via principale dal LI e in via incidentale dalla DO, la Corte di appello di Bari con sentenza 10 gennaio, decisa il 17 gennaio e pubblicata il 16 febbraio 1996, in accoglimento dell'appello, ordinava il trasferimento da DO TO in favore di LI CO del fondo rustico oggetto di controversia, previo pagamento della residua somma di lire 10 milioni, entro due mesi dal passaggio in giudicato della sentenza, e disponeva la trascrizione della sentenza con condanna della DO e del AG al pagamento delle spese di causa.
Accertato che il contratto 5 dicembre 1989 - stipulato tra LI CO e DO TO - doveva qualificarsi, giuridicamente, contratto preliminare [e non definitivo] di vendita, i giudici di secondo grado hanno - in riforma della pronuncia del tribunale - rigettato la domanda del AG sul rilievo, assorbente, che lo stesso era decaduto dall'esercizio del diritto di prelazione, per non avere versato il prezzo dovuto nel termine di legge.
Poiché, in particolare, nella raccomandata 20 dicembre 1989 il AG aveva dato atto di avere preso visione del contratto preliminare di compravendita 5 dicembre 1989, avente ad oggetto "gli appezzamenti di terreno siti in agro di Adelfia alla contrada Pezze Canneto, in catasto al foglio 1, ptc 95 e 75 per il prezzo di lire 20.000.000" lo stesso entro tre mesi da tale data [20 dicembre 1989] avrebbe dovuto provvedere al pagamento del prezzo.
Non avendo a tanto provveduto - osservava ancora la corte del merito - lo stesso era decaduto dal diritto di prelazione, apparendo "ultroneo, defatigatorio e pretestuoso .. l'invito nella stessa missiva, ai destinatari DO e LI a metterlo in condizioni di esercitare la prelazione trasmettendogli il detto preliminare a norma di legge", atteso che lo stesso già disponeva di tale contratto, che conteneva tutti gli elementi di cui all'art. 8, legge n. 817 del 1971. Sempre al riguardo la Corte osservava, altresì, che non costituiva offerta di pagamento efficace, seria e concreta della somma dovuta, nè la dichiarazione contenuta nell'atto di significazione del 6 marzo 1990, di volere acquistare il fondo oggetto di controversia per il prezzo di cui al contratto preliminare, ne' l'invito, contenuto nello stesso documento, diretto alla DO di comparire avanti al notaio Speranza il 27 marzo 1990 per procedere all'atto definitivo di trasferimento.
Per la cassazione di tale sentenza ha proposto ricorso, affidato ad un unico motivo, AG IG, cui resiste, con controricorso e ricorso incidentale affidato ad un unico motivo e illustrato da memoria, LI CO.
Non ha spiegato attività difensiva in questa sede DO TO.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. I vari ricorsi, tutti proposti avverso la stessa sentenza, devono riunirsi, ai sensi dell'art. 335 c.p.c.
2. I giudici del merito - per quanto ancora rilevante al fine del decidere - hanno rigettato la domanda proposta da AG IG
contro
DO TO per sentir dichiarare validamente esercitato il suo diritto di prelazione, sul fondo oggetto di controversia e, per l'effetto, dichiarare l'obbligo della DO di trasferirgli la proprietà di tale fondo, eventualmente ai sensi dell'art. 2932 c.c., sul rilievo, assorbente, che il AG era decaduto dal diritto di prelazione in esame, per non avere provveduto al pagamento del prezzo (o ad una seria offerta dello stesso) entro tre mesi dalla data del 20 dicembre 1989, epoca nella quale lo stesso aveva avuto piena e completa conoscenza della progettata vendita DO - LI, come risultante dal contenuto della lettera inviata sia alla DO che al LI dallo stesso AG e nella quale costui aveva dato atto di avere preso visione del contratto preliminare di compravendita 5 dicembre 1989, avente ad oggetto "gli appezzamenti di terreno siti in agro di Adelfia alla contrada Pezze Canneto, in catasto al foglio 1, ptc 95 e 75 per il prezzo di lire 20.000.000".
3. Con l'unico motivo il ricorrente AG censura la sentenza gravata denunciando "violazione e falsa applicazione degli artt. 8, l. 14 agosto 1971 n. 817 e art. 8, comma 6, l. 26 maggio 1965, n.590 con riferimento all'art. 360 n. 3 c.p.c., nonché omessa,
insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia, con riferimento all'art. 360 n. 5 c.p.c.". In particolare il ricorrente lamenta, nell'ordine:
3. 1. la doglianza contenuta nell'atto di appello del LI era tale che dalla stessa non era chiaramente desumibile se la eccepita decadenza fosse riferibile al mancato tempestivo esercizio del diritto di prelazione o al pagamento del prezzo;
3. 2. non può condividersi - in quanto in contrasto con l'insegnamento di questa Corte regolatrice [in particolare, Cass. 24 aprile 1981 n. 2461; Cass. 5 dicembre 1983 n. 7259; Cass. 8 ottobre 1990 n. 9868] - l'assunto fatto proprio dai giudici di merito, allorché hanno ritenuto che non era necessaria la trasmissione al AG del preliminare di compravendita 5 dicembre 1989, per averne lo stesso avuto preventiva, informale, conoscenza;
3. 3. anche nell'ipotesi si aderisca alla [contestata] tesi dei giudici di merito, e si ritiene - pertanto - che la data del 20 dicembre 1989 coincide con quella della denuntiatio il termine per il pagamento del prezzo non viene a scadere che il 20 aprile 1990 (in applicazione del meccanismo previsto dall'art. 8, comma 6, della legge 26 maggio 1965, n. 590: tre mesi decorrenti dal trentesimo giorno dalla avvenuta notifica da parte del proprietario ...);
3. 4. in data 20 febbraio 1990 la DO aveva trasmesso il preliminare di vendita ad esso concludente e, pertanto, solo a tale data occorre fare riferimento, per il computo dei termini previsti per il pagamento del prezzo ed è emerso in causa che il 27 marzo 1990 la DO e il AG si sono incontrati innanzi ad un notaio e che questo ultimo ha offerto alla prima il prezzo della vendita;
3. 5. la DO, che era l'unica legittimata farlo, non ha mai eccepito alcuna decadenza, in cui sarebbe incorso il AG, ed ha - anzi - riconosciuto di non aver voluto concludere il contratto definitivo solo per la pendenza del giudizio promosso dal LI. In realtà "in considerazione che l'inadempimento non era stato determinato dalla DO, ma dal fatto del terzo, il AG in pieno accordo con quest'ultima acconsentì di procrastinare la stipula dell'atto definitivo di compravendita, rinviando a tale momento anche il versamento del prezzo, accordo che, indipendentemente dalla particolare situazione ... le parti ben potevano concludere".
4. Eccepisce in limine il ricorrente incidentale che il ricorso principale - sopra riassunto - è inammissibile per violazione dell'art. 366 n. 4 c.p.c., atteso che il ricorso innanzi alla Suprema Corte deve contenere i motivi per i quali si chiede la cassazione [della sentenza impugnata], con l'indicazione delle norme di diritto su cui si fondano e, pertanto, non sono ammissibili censure per relationem formulate con il semplice riferimento al contenuto di altri atti, oppure quelle che si traducono in una generica doglianza.
5. Tale ultima eccezione è infondata, e da disattendere. Non solo, nel caso concreto, il ricorrente ha puntualmente indicato le norme di diritto che assume siano state violate - sotto il profilo di cui all'art. 360 n. 3 c.p.c. - dai giudici di appello ["artt. 8, l. 14 agosto 1971 n. 817 e art. 8, comma 6, l. 26 maggio 1965, n. 590"], ma il ricorso, nei vari passaggi in cui si articola,
espone esaurientemente e completamente i motivi del proprio dissenso, rispetto alle conclusioni fatte proprie dalla sentenza gravata, senza in alcun punto o parte fare riferimento ad altri atti [come denuncia, ma in alcun modo dimostra i propri assunti parte controricorrente] e senza affatto tradursi in una generica doglianza.
6. Pur se ammissibile, peraltro, il proposto ricorso è infondato. In tutti i punti in cui si articola.
6. 1. Quanto, in primis, alla censura che sopra si è riassunto sub 3. 1. deve negarsi che i giudici di appello siano incorsi in violazione dell'art. 112 c.p.c., in sede di interpretazione, dei motivi di appello proposti dal LI.
Almeno sotto due profili.
6. 1. 1. In primis risulta dagli atti, il cui esame diretto è consentito in questa sede, denunciandosi, nella specie un vitio in procedendo - che l'appellante aveva espressamente eccepito il travisamento, da parte del tribunale, "di una circostanza fondamentale [avendo] il AG con lettera in data 20 dicembre 1989 .. già preso cognizione integrale del preliminare e quindi non era necessaria alcuna ulteriore denuntiatio", per cui "ne consegue che l'atto con cui in data 6 marzo 1990 il AG comunicò la intenzione di avvalersi del diritto di prelazione è da considerarsi tardivo, dovendosi avere riguardo .. al momento in cui la AG ha avuto formale cognizione della esistenza di un contratto relativo alla vendita del fondo confinante, da parte del LI". Denunciando, in buona sostanza, l'appellante la tardività dell'atto (6 marzo 1990) con il quale il AG aveva comunicato la propria intenzione di avvalersi del diritto di prelazione, rispetto alla data in cui lo stesso aveva avuto conoscenza del preliminare (20 dicembre 1989), l'appellante implicitamente lamentava anche la tardività della pretesa offerta del prezzo, avvenuta senza ombra di dubbio successivamente al 6 marzo 1990.
6. 1. 2. In secondo luogo, anche a prescindere da quanto precede, non può tacersi che in tanto i giudici del merito potevano accogliere la domanda proposta dal AG in quanto avessero verificato - anche d'ufficio, a prescindere da qualsiasi eccezione delle altre parti - il ricorrere di tutte le condizioni cui la legge subordina l'accoglimento della pretesa fatta valere. Ne segue, pertanto, che i giudici di appello anche in assenza di qualsiasi istanza della parte soccombente erano comunque tenuti a verificare se il AG avesse o meno, ottemperato, tra l'altro, anche alla prescrizione posta dall'art. 8, comma 6, della legge 26 maggio 1965, n. 590. 6. 2. Quanto alle restanti censure, pregiudiziale, rispetto all'esame di quelle sopra riassunte sub 3.2., 3.3., 3.4. e 3.5., ultima parte, è quella indicata sub 3.5., prima parte, atteso che il suo - eventuale - accoglimento importerebbe l'immediato accoglimento del ricorso, con cassazione della sentenza impugnata. Assume, in particolare, il ricorrente principale - con il mezzo in questione - che la domanda proposta da esso concludente aveva come proprio contraddittore esclusivamente la DO la quale, pertanto, era l'unica legittimata ad eccepire, in giudizio, eventuali decadenze in cui esso AG era incorso, nell'esercitare il diritto di prelazione di legge.
L'assunto non può seguirsi.
Almeno sotto due, concorrenti, profili.
6. 2. 1. In primo luogo non può non segnalarsi che ai fini dell'accoglimento della domanda attrice era, da un lato, onere dell'attore dimostrarne la fondatezza e la ricorrenza di tutte le condizioni di legge (per il suo accoglimento), dall'altro, obbligo del giudice adito procedere all'opportuna verifica delle dette condizioni.
In particolare in tanto l'azione proposta dal AG (contro la DO) poteva trovare accoglimento in quanto fosse stata accertata la sussistenza, in capo all'attore, del diritto di prelazione invocato (cioè la ricorrenza di tutte le condizioni volute dal combinato disposto di cui agli artt. 7, l. n. 817 del 1971 e 8, l. n. 590 del 1965, perché sussista il diritto di prelazione in concreto fatto valere).
Era, pertanto, onere del giudice verificare - anche d'ufficio - se l'attore aveva, o meno, adempiuto agli oneri probatori sullo stesso incombente, ai sensi dell'art. 2697 c.c. 6. 2. 2. Contemporaneamente, anche a prescindere da quanto precede, deve decisamente negarsi che il LI fosse carente di interesse ad eccepire la decadenza de qua.
È pacifico, infatti, in causa, che il LI, quale promissario acquirente del fondo per cui è controversia in tanto potrà consolidare la propria posizione (cioè rendersi acquirente del fondo stesso) in quanto venga negato il diritto di prelazione invocato dal AG ed è pertanto evidente il suo interesse (cfr. art. 100 c.p.c.) all'eccezione in questione, volta a paralizzare la pretesa avanzata sullo stesso fondo dal AG.
6. 3. Quanto alla doglianza sopra riassunta sub 3.1 la stessa è infondata, alla luce di una giurisprudenza, di questa Corte, al momento assolutamente consolidata (anche se in passato non sono mancate affermazioni - peraltro prive di un adeguato supporto argomentativo, cfr., ad esempio, Cass. 8 ottobre 1990 n. 9868 specie in motivazione, nonché Cass. 3 novembre 1982 n. 5778), e che in questa sede non può che ulteriormente ribadirsi.
In particolare, come premesso, tenuto presente che lo scopo avuto di mira dal legislatore, con il precetto di cui all'art. 8, della legge 26 maggio 1965, n. 590 ["il proprietario deve notificare con lettera raccomandata al coltivatore la proposta di alienazione trasmettendogli il preliminare di compravendita ...] è quello di fare conoscere all'avente diritto alla prelazione tutte le caratteristiche della progettata vendita, sì da porlo in condizioni di valutare, adeguatamente, l'opportunità, o meno, di avvalersi del diritto di prelazione, deve ribadirsi che il diritto di prelazione previsto dall'art. 8 legge n. 590 del 1965 (cosiddetta "prelazione agraria") diventa attuale e concreto nel momento in cui il proprietario concedente comunica ai soggetti indicati in detto articolo, in qualunque modo, anche verbalmente, la sua volontà di alienare il fondo a titolo oneroso, non avendo carattere cogente ed inderogabile il procedimento notificatorio predisposto al citato art. 8 (cfr., da ultimo, Cass., sez. III, in ricorso 333/97, deliberata all'udienza del 20 aprile 1998, nonché, ad esempio, Cass.26 gennaio 1995 n. 936, e - sempre nella stessa ottica - Cass. 13
giugno 1992 n. 7250). Pacifico quanto sopra non può dubitarsi che nel caso concreto lo scopo perseguito dalla legge con la prescrizione in esame è stato senz'ombra di dubbio di raggiunto.
I giudici del merito - infatti - hanno accertato, in linea di fatto, che il AG ha avuto piena e completa conoscenza della volontà della DO di alienare il fondo al LI e della possibilità, per lo stesso, di esercitare, a norma di legge, il diritto di prelazione del caso, sulla base della lettera 20 dicembre 1989 - sottoscritta dallo stesso AG - e nella quale questi precisa, tra l'altro "di avere preso visione del contratto preliminare di compravendita concluso tra la DO e il LI ed avente ad oggetto gli appezzamenti di terreno siti in agro di Adelfia, alla contrada Pezze Canneto, in catasto ... per il prezzo di lire 20.000.000".
Non essendo il detto accertamento censurabile in questa sede, ne', comunque, in qualche modo, contestato dalla difesa del ricorrente, è palese - come anticipato - che la dedotta violazione di legge non sussiste.
6. 4. Quanto, ancora, alle modalità di calcolo, del termine entro il quale deve avvenire, da parte di colui che esercita la prelazione, il pagamento del prezzo, deve ribadirsi - in conformità ad una giurisprudenza consolidata - che in tema di prelazione agraria, la dichiarazione del titolare di esercitare il relativo diritto non produce l'effetto traslativo della proprietà del fondo se non si avveri, entro il termine previsto dall'art. 8 comma 2 della l. 26 maggio 1965 n. 590, la condizione sospensiva dell'effettivo versamento del prezzo mediante l'adempimento della relativa obbligazione del prelazionante e, nell'ipotesi di rifiuto, anche pretestuoso di accettazione da parte del creditore, il deposito liberatorio della relativa somma nelle forme di legge (art. 1210 cc.), senza che all'adempimento o al deposito si possano equiparare i fatti che escludono la mora del debitore ma non lo liberano dalla sua obbligazione e che non realizzano, quindi, la condizione dell'effettivo versamento del prezzo, come l'ingiustificato rifiuto del creditore di ricevere la prestazione o l'invito del prelazionante al venditore di comparire dinanzi ad un notaio per la stipulazione dell'atto formale di trasferimento (per altro, non necessario) ed il contestuale pagamento del prezzo (Cass. 18 luglio 1992 n. 8726). Non controverso quanto precede (sempre sulla necessità che il prezzo sia versato dal prelazionante entro il termine indicato dall'art. 8, comma 6, della legge 26 maggio 1965, n. 590, Cass. 4 giugno 1991 n.
6310, nonché Cass. 11 dicembre 1990 n. 11771) e pacifico che nel caso concreto non vi è stato - entro 120 giorni a decorrere dal 20 dicembre 1979 - ne' l'effettivo versamento del prezzo, ne' il deposito liberatorio di questo nelle forme di legge [ma unicamente - come evidenziato nella sentenza gravata, che ne ha dimostrato l'inidoneità a fine di ritenere rispettato il precetto di legge - un invito, rivolto alla DO di comparire davanti ad un notaio con contestuale versamento del prezzo stabilito per la compravendita] è palese che anche sotto il profilo in esame il motivo non può trovare accoglimento.
6. 5. Irrilevante, da ultimo, al fine del decidere, si appalesa la circostanza che in epoca successiva alla scadenza del termine entro il quale il AG doveva provvedere al pagamento del prezzo (o ad una seria sua offerta), sia stato trasmesso al medesimo AG altra copia di quel preliminare DO - LI (di cui lo stesso aveva già avuto conoscenza).
Ciò almeno in forza di due, concorrenti, considerazioni. 6. 5. 1. La norma positiva espressamente prevede un particolare onere (quanto al pagamento del prezzo) "ove il diritto di prelazione sia stato esercitato": è palese, pertanto, che ove il prelazionante non adempia - nel termine di legge - detto onere lo stesso non può - con riferimento allo stesso preliminare - esercitare nuovamente quel diritto dal quale, per fatto a lui imputabile, è definitivamente decaduto.
6. 5. 2. In secondo luogo, anche a prescindere da quanto precede, non può tacersi che intervenuto un preliminare di vendita, qualora gli aventi diritto alla prelazione di legge abbiano esercitato questa e siano - per qualsiasi motivo - decaduti dalla stessa, non è più nella disponibilità delle parti, e - in particolare - del promittente venditore, creare ex novo le condizioni perché gli aventi diritto alla prelazione possano nuovamente esercitare la stessa.
Ciò sia tenuto presente che la norma positiva non contempla una tale eventualità (la quale, anzi, è in contrasto con il sistema indicato dalla legge, come sopra notato), sia - soprattutto - considerato che il diritto di prelazione si configura come una limitazione sia al diritto di disporre del proprietario - promittente - venditore, sia al diritto di acquistare del terzo - promissario - acquirente. Ne deriva, pertanto, che non è nel potere di disposizione del primo (id est del promittente venditore) - in pregiudizio del diritto del secondo (id est del promissario acquirente) - consentire all'avente di diritto alla prelazione, una volta che questo ultimo abbia esercitato la stessa e sia decaduto dal diritto di divenire acquirente del bene, di esercitare nuovamente tale diritto, trasmettendogli (come nella specie) altra copia di quel preliminare in ordine al quale già è stato esercitato il diritto di prelazione.
7. Quanto al ricorso incidentale di parte LI, con lo stesso viene denunciata - in concreto - la violazione, da parte dei giudici di appello, dell'art. 112 c.p.c., per non essere stata neppure esaminata la domanda di risarcimento danni a suo tempo proposta.
8. La censura è infondata.
A prescindere da ogni altra considerazione [singolarmente mentre nell'atto introduttivo del giudizio, in primo grado, il LI aveva sollecitato la condanna della DO al risarcimento dei danni, e pertanto, aveva chiesto una pronuncia anche sul quantum debeatur, ora, in sede di ricorso incidentale per cassazione, si duole che non sia stata esaminata la propria domanda "di risarcimento dei danni subiti da liquidarsi in separate sede", cioè della violazione dell'art. 112 c.p.c. relativamente ad una domanda diversa, rispetto a quella iniziale, specie considerato che la richiesta di una condanna limitata all'an debeatur, dopo essere stata chiesta una pronuncia sia sull'an che sul quantum è certamente preclusa, in sede di legittimità, cfr. Cass. 14 dicembre 1994 n. 10689] si osserva che correttamente i giudici di secondo grado hanno omesso di esaminare la deduzione in questione.
Non può - in particolare - non ribadirsi, in conformità ad un risalente insegnamento giurisprudenziale, che non sussiste violazione della regola della corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato, allorché la domanda non vagliata dal giudice non è stata portata ritualmente al suo esame (cfr., ad esempio, Cass. 4 novembre 1995 n. 11517, nonché Cass. 18 gennaio 1994 n. 418). Pacifico quanto sopra , infatti, si osserva che nella specie il LI non aveva validamente censurato il capo della pronuncia dei primi giudici con il quale questi avevano rigettato la domanda di risarcimento di danni.
Premesso infatti che le deduzioni contenute nella citazione di cui all'art. 342 c.p.c., istitutiva del giudizio di appello possono essere ritenute suscettibili di integrare valido motivo di gravame solo quando contengano, insieme con l'indicazione delle statuizioni contestate e, quindi, dei punti della vertenza che il giudice dell'impugnazione è chiamato a riesaminare, l'enunciazione concreta e precisa delle ragioni in base alle quali viene denunciata l'erroneità e l'ingiustizia della pronuncia di primo grado (Da ultimo, in questo senso, Cass. 28 agosto 1998 n. 8553, specie in motivazione, nonché Cass.8 settembre 1994 n. 7688 e Cass. 28 agosto 1994) si osserva che nel caso concreto l'atto di appello del LI non era conforme al delineato modello normativo. Dall'esame diretto del detto atto di appello [consentito in questa sede, essendo stata denunciata la violazione dell'art. 112 c.p.c., cioè di un error in procedendo] risulta che il LI pur se nella parte conclusiva dell'atto stesso aveva chiesto, in totale riforma della impugnata sentenza, l'accoglimento della "domanda proposta con atto di citazione del 30 gennaio 1990" e, quindi, anche la condanna della appellata DO al risarcimento dei danni, in sede espositiva non aveva svolto alcuna censura sullo specifico capo di domanda, ne' aveva - in qualche modo - illustrato i motivi del proprio dissenso rispetto alle statuizioni del tribunale (dissenso manifestato, invece, con riferimento a tutte le altre statuizioni contenute nella pronuncia impugnata, compresa quella, meramente accessoria, relativa alle spese del giudizio).
9. Sussistono giusti motivi onde disporre, tra le parti costituite, atteso l'esito del giudizio, conclusosi con il rigetto di entrambi i ricorsi, la totale compensazione delle spese di lite di questa fase.
P.Q.M.
La Corte riunisce i ricorsi e li rigetta entrambi. Spese compensate. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della III sezione civile della Corte di cassazione il giorno 22 settembre 1998. Depositato in Cancelleria il 27 gennaio 1999.