Cass. civ., sez. III, sentenza 27/01/1999, n. 723
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Sentenza 27 gennaio 1999

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Il diritto di prelazione previsto dall'art. 8 della legge n. 590 del 1965 (cosiddetta prelazione agraria) diventa attuale e concreto nel momento in cui il proprietario concedente comunica ai soggetti indicati in detto articolo, in qualunque modo (e perciò anche verbalmente), la sua volontà di alienare il fondo a titolo oneroso, non avendo carattere cogente ed inderogabile il procedimento notificatorio predisposto dall'art. 8 citato. Da ciò consegue che, una volta che l'avente diritto abbia conseguito conoscenza di tale volontà, si rendono subito operativi i termini entro i quali esercitare - a pena di decadenza - la prelazione e che un eventualmente successivo ricorso aggiuntivo del proprietario concedente alle formalità di notifica previste dall'art. 8 cit. non valga a rimettere in termini l'avente diritto rispetto all'esercizio della prelazione.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. III, sentenza 27/01/1999, n. 723
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 723
    Data del deposito : 27 gennaio 1999

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