Sentenza 3 aprile 2000
Massime • 1
Qualora il decreto di inammissibilità della richiesta, previsto dall'art.666, comma 2, c.p.p., nel procedimento di esecuzione, non sia stato preceduto dall'acquisizione del prescritto parere del pubblico ministero, quella che si configura è una nullità a regime "intermedio", riconducibile alle previsioni di cui all'art.178, comma 1, lett.b), c.p.p. e non deducibile dalla parte privata ma soltanto dallo stesso pubblico ministero, per violazione del contraddittorio cartolare alla cui realizzazione è finalizzata l'audizione di detto organo.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 03/04/2000, n. 2420 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2420 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2000 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. MOCALI PIERO Presidente del 03.04.2000
1. Dott. RIGGIO GIANFRANCO Consigliere SENTENZA
2. Dott. GIRONI EMILIO " N.2420
3. Dott. CANZIO GIOVANNI " REGISTRO GENERALE
4. Dott. MACCHIA ALBERTO " N.34895/1999
ha pronunciato la seguente
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da
1) PI AB n. il 01.01.1967
avverso ordinanza del 19.02.1999 TRIBUNALE DI SORVEGLIANZA di TORINO sentita la relazione fatta dal consigliere Dr. MACCHIA ALBERTO OSSERVA
Con decreto del 19 febbraio 1999, emesso a norma dell'art.666, comma 2, cod. proc. pen., il Presidente del Tribunale di sorveglianza di Torino ha dichiarato inammissibile la richiesta di affidamento in prova al servizio sociale formulata da PI AB, trattandosi di riproposizione di istanza già precedentemente respinta.
Avverso tale decreto ha proposto ricorso per cassazione il difensore del condannato prospettando violazione di legge. Per un verso, infatti, la pronuncia del decreto avrebbe frustrato le garanzie difensive, in quanto, ove fosse stata fissata l'udienza in camera di consiglio, sarebbe stato possibile per i difensori produrre i documenti allegati al ricorso e dai quali potevano desumersi i progressi compiuti dal PI sul piano della risocializzazione. Sotto altro profilo, si eccepisce la nullità del decreto, in quanto non sarebbe stato nella specie sentito il pubblico ministero, come invece prescrive l'art.666, comma 2, cod. proc. pen. Nè rilievo sanante potrebbe annettersi al "visto" dello stesso pubblico ministero che pur compare in calce al decreto oggetto di impugnativa. Il ricorso è manifestamente infondato. Quanto al primo motivo di gravame, infatti, è agevole osservare che la ritualità del provvedimento impugnato non può ritenersi in alcun modo incrinata dalla circostanza che l'eventuale sede camerale avrebbe consentito la produzione di documenti, considerato che tale attività defensionale ben avrebbe potuto dispiegarsi all'atto della proposizione della richiesta, proprio al fine di asseverarne la "novità" rispetto alla pregressa domanda a suo tempo respinta, ed impedire, dunque, che la richiesta stessa fosse qualificabile come mera riproposizione del petitum già negativamente delibato dall'organo della sorveglianza. In merito, poi, alla proposta eccezione di nullità, deve effettivamente ribadirsi che la mancata acquisizione del parere del pubblico ministero, prescritto dall'art.666, comma 2, cod. proc. pen., ai fini della pronuncia del decreto di inammissibilità,
determina la nullità intermedia di cui all'art. 178, comma 1, lett. b) del codice di rito per inosservanza delle norme concernenti la partecipazione dello stesso pubblico ministero al procedimento (Cass., Sez. IV, 29 novembre 1995, Tufo). Ma è proprio perché trattasi di nullità a regime intermedio, tesa a garantire l'intervento della parte pubblica, che la relativa eccezione deve provenire dallo stesso organo dell'accusa, rendendo così evidente come nella specie difetti in capo all'odierno ricorrente qualsiasi legittimazione a dedurre il vizio di cui qui si tratta. Posto, infatti, che "l'audizione" del pubblico ministero tende a soddisfare un contraddittorio cartolare sulla richiesta della parte privata - in surroga del contraddittorio orale tipico della udienza camerale, per la quale è prescritta, a norma dell'art.666, comma 4, cod. proc. pen., la partecipazione necessaria del difensore e del pubblico ministero - ne deriva che dell'eventuale vizio che abbia inibito il diritto di intervento riconosciuto alla parte pubblica, soltanto quest'ultima sia ammessa a dolersene, dovendosi ritenere ormai tramontata - in un processo tipicamente di parti - la configurazione di un ruolo partecipativo del pubblico ministero alla stregua di "consulente" pro veritate ac iustitia del giudice.
Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile ed il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali ed al versamento alla Cassa delle ammende di una somma che si stima equo determinare in lire 1.000.000.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di lire 1.000.000 alla Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 3 aprile 2000.
Depositato in Cancelleria il 23 maggio 2000