Cass. pen., sez. I, sentenza 03/04/2000, n. 2420
CASS
Sentenza 3 aprile 2000

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Qualora il decreto di inammissibilità della richiesta, previsto dall'art.666, comma 2, c.p.p., nel procedimento di esecuzione, non sia stato preceduto dall'acquisizione del prescritto parere del pubblico ministero, quella che si configura è una nullità a regime "intermedio", riconducibile alle previsioni di cui all'art.178, comma 1, lett.b), c.p.p. e non deducibile dalla parte privata ma soltanto dallo stesso pubblico ministero, per violazione del contraddittorio cartolare alla cui realizzazione è finalizzata l'audizione di detto organo.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. I, sentenza 03/04/2000, n. 2420
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 2420
    Data del deposito : 3 aprile 2000

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