Sentenza 9 agosto 2001
Massime • 2
Il giudicato esterno, qualora risulti da atti comunque prodotti nel corso del giudizio di merito, è rilevabile anche in sede di legittimità e può essere accertato dalla Corte di cassazione con cognizione piena, comprensiva dell'esame diretto degli atti.
Il passaggio in giudicato della sentenza del giudice amministrativo che abbia pronunciato nel merito della causa con implicito riconoscimento della giurisdizione determina il formarsi del giudicato formale sulla giurisdizione. (Nell'enunciare il principio di cui in massima, la S.C. ha riconosciuto che costituisce pronuncia di merito, in ragione della soddisfazione della pretesa del ricorrente alla eliminazione dell'atto a lui sfavorevole, e come tale idonea all'indicato effetto, anche la decisione di annullamento del provvedimento impugnato - nella specie trattavasi di provvedimento di decadenza dall'assegnazione di alloggio di edilizia residenziale pubblica per sublocazione dello stesso - pronunciata per vizi formali e non per vizi sostanziali).
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FATTI DI CAUSA 1. La Immobiliare D.D.G. s.r.l. (di seguito anche solo DDG) convenne in giudizio la Nuova Edilizia s.r.l. perché ne fosse accertata e dichiarata la responsabilità per i danni da essa subiti in ragione di plurime condotte illecite poste in essere dalla società convenuta in suo pregiudizio e segnatamente: per avere illegittimamente chiesto e ottenuto dal Tribunale di Velletri un decreto ingiuntivo (n. 43/12) immediatamente esecutivo per l'importo di euro 350.000,00, omettendo di menzionare la pendenza di un'altra identica azione di cognizione ordinaria; per avere, quindi, proceduto alla trascrizione del pignoramento immobiliare e non avere acconsentito alla sua …
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Cassazione civile sez. II, 14/02/2022, (ud. 26/10/2021, dep. 14/02/2022), n.4712 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE SECONDA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. MANNA Felice – Presidente – Dott. CARRATO Aldo – Consigliere – Dott. TEDESCO Giuseppe – Consigliere – Dott. FORTUNATO Giuseppe – Consigliere – Dott. DONGIACOMO Giuseppe – rel. Consigliere – ha pronunciato la seguente: SENTENZA sul ricorso 11757-2016 proposto da: D.G., D.S., e DO.ST., rappresentati e difesi dall'Avvocato MICHELE SESTA, dall'Avvocato LUIGI ALBISINNI, per procura in calce al ricorso; – ricorrente – contro DO.GI.PI., in proprio e rappresentato e difeso dall'Avvocato GUIDO FRANCESCO ROMANELLI, …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., SS.UU., sentenza 09/08/2001, n. 10977 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10977 |
| Data del deposito : | 9 agosto 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. EA VELA - Primo Presidente -
Dott. Francesco AMIRANTE - Presidente di sezione -
Dott. Alfio FINOCCHIARO - Presidente di sezione -
Dott. Antonio VELLA - Consigliere -
Dott. Giovanni PRESTIPINO - Consigliere -
Dott. Paolo VITTORIA - Consigliere -
Dott. Ernesto LUPO - Rel. Consigliere -
Dott. Michele VARRONE - Consigliere -
Dott. Stefanomaria EVANGELISTA - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
SC AN, domiciliato in ROMA, presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato DESIO VINCENZO, giusta delega a margine del ricorso;
- ricorrente -
contro
ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI DELLA PROVINCIA DI SALERNO DI SALERNO, in persona del legale rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VLE MAZZINI 88, presso lo studio dell'avvocato MASSIMO DE BONIS, rappresentato e difeso dall'avvocato SE DE LUCA, giusta delega in calce al controricorso;
- controricorrente -
nonché contro
OR SE;
- intimato -
avverso la sentenza n. 580/97 della Corte d'Appello di SALERNO, depositata il 04/11/97;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 04/05/01 dal Consigliere Dott. Ernesto LUPO;
udito l'Avvocato Massimo DE BONIS;
udito il P.M. in persona dell'Avvocato Generale Dott. Giovanni LO CASCIO che ha concluso per la giurisdizione del giudice ordinario. Svolgimento del processo
Con scrittura privata del 13 ottobre 1965 EA SC cedeva a GI RR l'alloggio, sito in Eboli, di edilizia economica e popolare che l'INA-Casa gli aveva assegnato in locazione con patto di futura vendita. Con atto di citazione notificato il 28 ottobre 1982 il SC adiva il Tribunale di Salerno chiedendo la declaratoria di nullità, per violazione del divieto di cessione, del contratto stipulato con il RR e la condanna del convenuto al rilascio del bene. Il RR chiedeva il rigetto della domanda e, in subordine, la condanna del SC alla restituzione del corrispettivo della cessione nell'ipotesi di accoglimento delle pretese attoree. Nel giudizio spiegava intervento volontario l'Istituto Autonomo per le Case Popolari (d'ora in poi: I.A.C.P.) della Provincia di Salerno, subentrato per legge all'INA-Casa, il quale deduceva che la cessione dell'alloggio costituiva causa di decadenza dell'assegnazione e chiedeva che il contratto di locazione venisse risolto per inadempimento del SC con condanna dello stesso al rilascio dell'alloggio in suo favore.
Il Tribunale adito, con la sentenza dell'8 novembre 1994, respingeva la domanda del SC per difetto di interesse e la domanda dell'I.A.C.P. per mancanza della prescritta deliberazione autorizzativa alla relativa proposizione;
compensava interamente tra le parti le spese processuali.
Il SC proponeva appello principale, l'I.A.C.P. appello incidentale, il RR appello incidentale, limitato alla pronunzia sulle spese processuali. La Corte di appello di Salerno, con la sentenza depositata il 4 novembre 1997, ritenuta infondata l'eccezione del SC di carenza di giurisdizione del giudice ordinario, ha accolto la domanda dell'I.A.C.P. di risoluzione del contratto di locazione per inadempimento del SC. Al riguardo ha osservato che "il potere attribuito ai Comuni di pronunciare la revoca dell'assegnazione o la decadenza della stessa, non ha fatto venire meno la facoltà spettante all'I.A.C.P. di chiedere giudizialmente la risoluzione del contratto per inadempimento del cessionario e ciò anche se gli obblighi di cui venga denunziata la violazione siano gli stessi che avrebbero potuto giustificare la pronunzia di un provvedimento di revoca o di decadenza". La Corte ha, invece, confermato il rigetto della domanda del SC (con una motivazione parzialmente diversa da quella adottata dal Tribunale) ed ha respinto anche l'appello incidentale del RR. Infine la Corte ha condannato il SC a pagare all'I.A.C.P. le spese di entrambi i gradi del giudizio ed ha compensato le spese tra il SC ed il RR.
Avverso la sentenza della Corte di appello di Salerno EA SC ha proposto ricorso per cassazione deducendo due motivi. L'I.A.C.P. ha resistito con controricorso, mentre GI RR non ha svolto attività difensiva. Il ricorrente ha presentato memoria. La Sezione II di questa Corte, a cui il ricorso era stato assegnato, ha, nell'udienza del 27 ottobre 2000, rilevato che con il secondo motivo del ricorso si è prospettata una questione di giurisdizione ed ha perciò rimesso gli atti a queste Sezioni unite per la relativa pronuncia, a norma dell'art. 142 disp. att. c.p.c.. Motivi della decisione
1. - La cognizione di queste Sezioni unite, limitata dalla legge alla questione di giurisdizione (art. 142 disp. att. c.p.c.), deve estendersi alle questioni pregiudiziali che assumono priorità logico-giuridica rispetto alla decisione sulla giurisdizione. Nel caso di specie, tale priorità va ravvisata nel primo motivo del ricorso, con cui il ricorrente RR lamenta che la sentenza impugnata abbia accolto una domanda che l'I.A.C.P. di Salerno non aveva ritualmente riproposto nell'atto di appello. L'accertamento sulla regolare proposizione della domanda che è stata accolta dalla Corte di appello è pregiudiziale rispetto all'individuazione dell'organo avente giurisdizione sulla stessa domanda. 2. - Con il primo motivo il ricorrente deduce "violazione e falsa applicazione di norme di diritto sotto il profilo e di errores in procedendo e di error in judicando (art. 360, nn. 3 e 4 c.p.c. in relazione all'art. 343 c.p.c., all'art. 112 c.p.c. e all'art. 166 come novellato ex L.353/90 c.p.c.)". Il ricorrente, premesso che, avendo il Tribunale rigettato la domanda di risoluzione del contratto proposta dall'intervenuto I.A.C.P., questo avrebbe dovuto presentare appello, rileva che l'impugnazione proposta dall'ente con la comparsa di risposta era limitata alla pronunzia sulle spese processuali, onde la Corte di appello, nell'accogliere la detta domanda di risoluzione, avrebbe pronunziato extra petita. Il ricorrente osserva, ancora, che l'I.A.C.P. ha proposto un appello incidentale tardivo, onde esso non poteva essere contenuto nella comparsa di risposta depositata nell'udienza di prima comparizione, ma doveva essere proposto entro il termine fissato dall'art. 166 c.p.c., come novellato dalla legge n. 353 del 1990.
Il motivo di ricorso è infondato.
Dall'esame della comparsa di risposta dell'I.A.C.P. di Salerno all'atto di appello proposto dal SC - che questa Corte può compiere per accertare se sussista l'error in procedendo denunziato dal ricorrente - si desume che detto ente ha censurato la sentenza di primo grado che aveva respinto la domanda da esso proposta per assenza della "apposita deliberazione da parte degli organi dell'ente a tanto deputati", sostenendo che la deliberazione del Consiglio di amministrazione era stata "ritualmente esibita in giudizio" (le parole tra virgolette sono tratte dal § III della comparsa di risposta). L'ente, nella stessa comparsa, ha chiesto che la Corte di appello, preso atto della detta deliberazione, "dichiari la risoluzione del contratto stipulato con il SC". Sull'esplicito e chiaro ambito della censura alla sentenza di primo grado non incide il passaggio su cui insiste il ricorrente, in cui l'I.A.C.P. ha chiesto la condanna del SC alla condanna delle spese del doppio grado di giudizio "proponendo in tali sensi appello incidentale". Questa frase, contenuta nel § IV della comparsa di risposta, serve ad ampliare l'ambito delle richieste formulate nel precedente § III, aggiungendovi espressamente la condanna alle spese processuali, onde non può essere intesa come limitativa della censura formulata in precedenza e ribadita nelle conclusioni dello stesso atto.
L'appello incidentale, pur essendo tardivo, è stato ritualmente proposto con la comparsa di risposta depositata nell'udienza di prima comparizione, nell'osservanza del testo dell'art. 343, primo comma, c.p.c. vigente anteriormente alla modifica ad esso apportata dall'art. 51 della legge 26 novembre 1990 n. 353. Il nuovo testo della citata disposizione normativa è, infatti, applicabile ai giudizi instaurati successivamente al 30 aprile 1995, mentre il presente giudizio è iniziato nell'ottobre 1982, onde era già pendente alla data del 30 aprile 1995. È ininfluente che l'atto di appello sia stato proposto dopo quest'ultima data, non escludendo tale fatto la preesistente pendenza del giudizio, alla quale dà rilievo la disciplina transitoria prevista dagli artt. 90 e 92 della legge n. 353 del 1990 (e successive modificazioni). La censura del ricorrente si fonda, invece, sul nuovo testo dell'art. 343 c.p.c., che è inapplicabile nel presente giudizio.
Va, infine, osservato che l'impugnazione incidentale tardiva può dirigersi contro qualsiasi capo della sentenza, ancorché autonomo ed indipendente dai capi contestati dall'impugnante principale, secondo l'orientamento pacificamente seguito da questa Corte dopo la sentenza delle Sez. un. 7 novembre 1989 n. 4640. 3. - Con il secondo motivo di ricorso il SC, deducendo "violazione e falsa applicazione di norme di diritto (art. 360, n. 1 c.p.c., in relazione all'art. 37 c.p.c.)", sostiene che la domanda dell'I.A.C.P. esula dalla giurisdizione del giudice ordinario per due ragioni. Innanzitutto, nel caso di specie, la facoltà di detto Istituto di proporre davanti a tale giudice l'azione di risoluzione per inadempimento era preclusa dalla sentenza del TAR di Salerno (n. 187 del 25 giugno 1991), divenuta irrevocabile, che aveva annullato il provvedimento di decadenza dell'assegnazione, adottato nei confronti del SC dallo stesso I.A.C.P. (con delibera n. 1123 del 1976), e fondato sulla medesima violazione. Secondariamente, in linea generale, il ricorrente osserva che, in contrasto con l'orientamento di queste Sezioni unite seguito dalla sentenza impugnata, il Consiglio di Stato in adunanza plenaria, con la decisione n. 28 del 5 settembre 1995, ha affermato la propria giurisdizione esclusiva - prevista in materia di concessioni - sulle controversie relative alla revoca dei provvedimenti di assegnazione degli alloggi, revoca che incide solo indirettamente sulle posizioni civilistiche inerenti al rapporto di locazione.
Il motivo di ricorso è fondato nella prima delle due ragioni esposte. Si è formato, infatti, il giudicato sulla giurisdizione del giudice amministrativo a giudicare sulla cessazione del rapporto di godimento dell'alloggio assegnato dall'I.A.C.P. al SC per la violazione, da parte di quest'ultimo, degli obblighi derivanti dall'assegnazione medesima.
Va premesso che, secondo l'orientamento affermato dalle Sez. un. di questa Corte nella sentenza 25 maggio 2001 n. 226 (adottata il 17 novembre 2000), il giudicato esterno, qualora risulti da atti comunque prodotti nel corso del giudizio di merito, è rilevabile anche in sede di legittimità e può essere accertato da questa Corte con cognizione piena comprensiva dell'esame diretto degli atti. La decisione del TAR di Salerno n. 187 del 25 giugno 1991, qui invocata dal ricorrente, risulta da lui prodotta nel suo fascicolo di primo grado ed è specificamente menzionata nella sentenza emessa in questo giudizio dal Tribunale di Salerno. È pacifico tra le parti che la detta decisione del TAR sia passata in giudicato. Il giudice amministrativo ha pronunziato sul ricorso proposto dal SC avverso la delibera dell'I.A.C.P. di decadenza dello stesso SC dall'assegnazione dell'alloggio sito in Eboli per averlo sublocato a terzi (GI RR). Il TAR ha accolto il ricorso e pertanto ha annullato la impugnata delibera per vizio del procedimento e per incompetenza dell'organo che aveva emanato l'atto di decadenza.
La detta decisione del TAR, pure se non ha espressamente affermato la giurisdizione del giudice adito, l'ha implicitamente riconosciuta, poiché la pronunzia di annullamento del provvedimento impugnato, in accoglimento del ricorso, presuppone necessariamente la giurisdizione del giudice che la emana. Secondo la costante giurisprudenza di questa Corte (v., tra le tante, Sez. un. 5 febbraio 1999 n. 45; 3 febbraio 1995 n. 1311), invero, il passaggio in giudicato della sentenza che abbia pronunciato nel merito della causa con implicito riconoscimento della giurisdizione determina il formarsi del giudicato formale sulla giurisdizione. E, contrariamente all'assunto del controricorrente, la menzionata decisione del TAR che ha annullato il provvedimento di decadenza impugnato dall'assegnatario costituisce una pronuncia di merito, poiché ha soddisfatto la pretesa del ricorrente alla eliminazione dell'atto a lui sfavorevole, essendo irrilevante che l'atto impugnato sia stato annullato per vizi formali (incompetenza e illegittimità del procedimento seguito) e non per vizi sostanziali. L'esistenza del giudicato sulla giurisdizione del giudice amministrativo rende irrilevante la questione posta dal ricorrente con la seconda censura dedotta nel motivo di ricorso. 4. - In conclusione, in accoglimento del secondo motivo di ricorso, va cassata senza rinvio la sentenza impugnata che, in contrasto con il giudicato sulla giurisdizione del giudice amministrativo, ha pronunziato sulla domanda di risoluzione proposta dall'intervenuto I.A.C.P.. La cassazione si estende alla sentenza di primo grado, poiché la domanda dell'I.A.C.P. non poteva essere proposta davanti al giudice ordinario.
La cassazione, ovviamente, non concerne la parte della sentenza impugnata che ha rigettato la domanda proposta dal SC contro il RR, perché tale parte non è stata investita dal ricorso per cassazione del SC e quindi non forma oggetto del presente giudizio di cassazione.
5. - In ordine alle spese del giudizio di cassazione, sussistono giusti motivi per disporre la compensazione tra il SC e l'I.A.C.P. di Salerno delle spese dell'intero processo, tenuto conto del fatto che il giudicato esterno sulla giurisdizione è stato invocato dal SC soltanto nel giudizio di cassazione, essendo stata la decisione del TAR prodotta senza che ad essa venisse collegata la preclusione all'accertamento sulla giurisdizione.
P.Q.M.
La Corte rigetta il primo motivo del ricorso, accoglie il secondo motivo, cassa senza rinvio la sentenza impugnata, compensa tra le parti le spese dell'intero processo.
Così deciso a Roma il 4 maggio 2001.
DEPOSITATA IN CANCELLERIA IL 9 AGOSTO 2001.