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Sentenza 4 novembre 2025
Sentenza 4 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 04/11/2025, n. 10153 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 10153 |
| Data del deposito : | 4 novembre 2025 |
Testo completo
n. 6113/2024 r.g.a.c.
Tribunale di Napoli
14 SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 6113/2024
Oggi 4.11.2025, innanzi al Giudice, dott.ssa Manuela Granata:
è presente per , l'avv. ED RZ e per l'avv. Parte_1 Controparte_1
UG De NE.
A questo punto, il G.I. invita i suddetti difensori alla precisazione delle conclusioni ed alla discussione orale ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c.
I difensori presenti, dopo ampia discussione, si riportano a tutte le domande, difese e conclusioni già formulate negli atti introduttivi, nei verbali di causa e negli scritti difensivi in atti.
L'avv.to Muzi chiede, inoltre, che in caso di mancato accoglimento della domanda, venga disposta la compensazione delle spese di lite tra le parti in causa, attesa la natura della vicenda.
L'avv.to De NE si riporta alle proprie difese ed insiste sull'eccezione di giurisdizione di cui alla cartella di competenza dell' . Controparte_1
Pertanto, dopo che i difensori hanno illustrato le ragioni poste a fondamento delle rassegnate conclusioni, questo giudice, in assenza degli stessi (nel frattempo allontanatisi dall'aula di udienza), decide la controversia mediante pronuncia della seguente sentenza, che viene incorporata al verbale di udienza, dando lettura, ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c.., del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni, di fatto e di diritto, della decisione.
1 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli, quattordicesima sezione civile, in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa Manuela Granata, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 6113/2024 del ruolo generale degli affari contenziosi
TRA
), rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. Parte_1 C.F._1
ED RZ, presso il cui studio in Napoli alla Via San Pasquale a Chiaia n. 35 elettivamente domicilia;
Opponente
CONTRO
( ), in persona del legale Controparte_2 P.IVA_1 rappresentante p.t., rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. UG De NE, presso il cui studio in Torre del Greco alla Via Mons. Felice Romano n.1 elettivamente domicilia;
Opposto costituito
E
Controparte_3
[...]
Opposti contumaci
CONCLUSIONI: Come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
La presente decisione è adottata ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. e, quindi, è possibile prescindere dalle indicazioni contenute nell'art. 132 c.p.c. Infatti, l'art. 281-sexies c.p.c., consente al giudice di pronunciare la sentenza in udienza al termine della discussione dando lettura del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, senza dover premettere le indicazioni richieste dal secondo comma dell'art. 132 c.p.c., perché esse si ricavano dal verbale dell'udienza di discussione sottoscritto dal giudice stesso. Pertanto, non è affetta da nullità la sentenza, resa nella forma predetta, che non contenga le indicazioni riguardanti il giudice e le parti, le eventuali conclusioni
2 del P.M. e la concisa esposizione dei fatti e dei motivi della decisione (Cass. civ., Sez. III, 19 ottobre 2006, n. 22409).
Ancora, in tale sentenza è superflua l'esposizione dello svolgimento del processo e delle conclusioni delle parti, quando questi siano ricostruibili dal verbale dell'udienza di discussione e da quelli che lo precedono (Cass. civ., Sez. III, 11 maggio 2012, n. 7268; Cass. civ., Sez. III, 15 dicembre 2011, n.
27002).
ha proposto opposizione all'esecuzione ed agli atti esecutivi, ai sensi degli artt. 615 e Parte_1
617 c.p.c., avverso l'intimazione di pagamento n. 071/2024/9005722834/000 della somma complessiva di € 25.274,29, ritirata in giacenza in data 13 marzo 2024, ed emessa dall'
[...]
a fronte del mancato pagamento di due sottese cartelle esattoriali: 1) n. Controparte_4
071/2018/0044473929/000 di euro 291,86, fondata sul mancato incasso di tributi speciali catastali da parte dell'ente impositore 2) n. CP_1 Controparte_5
071/2018/0013816475/000 di euro 24.982,43, fondata sul recupero di crediti erariali da parte dell'Ente creditore Controparte_3
A fondamento della domanda, l'opponente ha eccepito la nullità derivata e conseguenziale dell'intimazione di pagamento impugnata, causata dal difetto di notifica delle sottese cartelle esattoriali, nonchè per inesistenza dei presupposti titoli esecutivi, chiedendo a questo giudice di estinguere l'intera pretesa creditoria per maturata prescrizione quinquennale, ai sensi dell'art. 28 della legge 689/81.
Ha, inoltre, eccepito l'illegittimità dell'intimazione di pagamento impugnata per omessa indicazione dei criteri di calcolo degli interessi e dei compensi di riscossione.
L'opponente ha concluso per l'accoglimento della domanda, vinte le spese di lite con attribuzione.
Si è costituita l' eccependo, in via preliminare, il difetto di Controparte_4 giurisdizione del Giudice adito, in relazione alla cartella di pagamento n.
071/2018/0044473929/000, avente ad oggetto crediti di natura tributaria, nello specifico “Tributi
Speciali Catastali”, per i quali la giurisdizione appartiene alla Corte di Giustizia Tributaria competente per territorio.
Con riferimento alla cartella di pagamento n. 071/2018/0013816475/000, il ha CP_6 rilevato l'infondatezza e l'illegittimità delle contestazioni mosse dall'opponente, deducendo la valida notificazione della predetta cartella esattoriale e la cristallizzazione dei relativi carichi iscritti al ruolo, attesa la mancata tempestiva opposizione della stessa, con conseguente piena efficacia dell'intimazione di pagamento impugnata, n. 071/2024/9005722834/000.
L ha concluso chiedendo il rigetto della domanda, con vittoria Controparte_4 delle spese di giudizio.
3 La e l sebbene Controparte_3 Controparte_7 regolarmente citate, non si sono costituite in giudizio e, pertanto, deve esserne dichiarata la contumacia.
Tanto premesso, va preliminarmente, dichiarato il difetto di giurisdizione di questo G.O. in relazione alla cartella di pagamento n. 071/2018/0044473929/000, avente ad oggetto crediti di natura tributaria, e precisamente “Tributi Speciali Catastali”, a fronte dei quali la giurisdizione appartiene alla Corte di Giustizia Tributaria competente per territorio.
Invero, con ordinanza n. 4227 del 10 febbraio 2023, le Sezioni Unite Civili della Corte di
Cassazione hanno affermato la giurisdizione del giudice tributario in fattispecie del genere.
Il quadro normativo di riferimento è costituito: 1) dall'art. 2, D.L. vo 31 dicembre 1992, n. 546, che
(in esito alle modifiche apportate dall'art. 12, comma 2, L. n. 488 del 2001 e dal D.L. n. 203 del
2005, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 248 del 2005) ha attribuito in generale alle commissioni tributarie, per i giudizi di merito, la giurisdizione in materia tributaria precisando, nel secondo periodo del comma 1, che «Restano escluse dalla giurisdizione tributaria soltanto le controversie riguardanti gli atti della esecuzione forzata tributaria successivi alla notificazione della cartella di pagamento e, ove previsto, dell'avviso di cui all'art. 50, d.P.R. 20 settembre 1973, per le quali continuano ad applicarsi le disposizioni del medesimo decreto del Presidente della
Repubblica»; 2) dall'art. 19, D.L. vo n. 546 del 1992 che contiene l'elenco, suscettibile di ampliamento per interpretazione estensiva, degli atti impugnabili davanti alle commissioni tributarie.
Le Sezioni Unite hanno osservato che appartiene alla cognizione del giudice tributario quella sui fatti incidenti sulla pretesa fiscale verificatisi fino alla notifica della cartella di pagamento, ovvero fino al pignoramento, in caso di notifica invalida della stessa, rimanendo, invece, devoluta al giudice ordinario la cognizione sulle questioni inerenti alla legittimità formale del pignoramento, a prescindere dalla notifica della cartella, nonché la cognizione con riferimento ai fatti incidenti sulla pretesa fiscale verificatisi dopo la notifica della cartella (effettivamente e validamente eseguita) e comunque una volta che l'esecuzione tributaria sia stata avviata (Cass. civ., sez. un., n. 7822/2020).
Tale pronuncia ha chiarito, proprio con riferimento all'ipotesi di deduzione della prescrizione, che
“se essa si assume verificata perché la notifica della cartella o dell'intimazione mancò, fu nulla o fu eseguita in modo inesistente e, quindi, non si poté verificare un effetto interruttivo del corso della prescrizione, il preteso fatto estintivo "prescrizione" suppone, per essere apprezzato, l'accertamento di detti vizi della notifica e, dunque, si risolve in una censura il cui esame risulta riservato alla giurisdizione tributaria tramite l'impugnazione della cartella o dell'intimazione, in quanto conosciute per il tramite ed in forza dell'atto esecutivo che ne rivela l'esistenza. L'opposizione ai sensi dell'art. 4 615 c.p.c. non è data. Essa è data, invece, se la prescrizione si assume verificata per il decorso del tempo dopo una valida notifica o comunque per il decorso del tempo a prescindere dalla mancanza della notifica o dalla sua inesistenza o dalla sua nullità: si pensi al caso in cui un pignoramento sia compiuto in un momento che si colloca oltre il termine di prescrizione ancorché calcolato dalla valida notifica della cartella o dell'intimazione (si veda, per questa ipotesi, di recente, Cass. civ., sez. un., n. 34447 del 2019, per un'applicazione in tema di esecuzione forzata concorsuale) oppure dal momento in cui si sarebbe in thesi collocata la notifica nulla, mancante o inesistente di detti atti”
(v. anche Cass. civ., sez. un., n. 12642/2021 e n. 8465/2022).
Ancora, nell'ordinanza n. 16986/2022, le Sezioni Unite osservano che “nelle ipotesi, quali quella qui in esame, in cui il contribuente pone ancora come tema demandato all'esame del giudice la definitività̀ o meno delle cartelle di pagamento, pure contestualmente prospettando la prescrizione del debito anche nel caso di ritenuta validità delle notifiche delle cartelle, la giurisdizione sulla vicenda non può che essere attribuita alla giurisdizione del giudice tributario, in quanto l'insussistenza di una situazione di “definitività̀” delle cartelle di pagamento osta alla qualificazione delle questioni controverse come meramente esecutive, radicando pertanto la giurisdizione del giudice tributario” cui spetta il sindacato della “correttezza formale e sostanziale dei provvedimenti di natura pure messi in discussione nell'atto processuale proposto dal contribuente di cui qui si discute” (v. anche Cass. civ., sez. un., 8465/2022).
Per tali motivi, in ordine alla cartella di pagamento n. 071/2018/0044473929/000, deve essere dichiarato il difetto di giurisdizione di questo G.O., in favore della Corte di Giustizia Tributaria competente per territorio.
Va, a questo punto, rigettata l'opposizione all'intimazione, con riferimento alla cartella di pagamento n. 071/2018/0013816475/000.
Dalla documentazione in atti, risulta invero, provato che l ha Controparte_4 validamente notificato all'opponente la cartella di pagamento n. 071/2018/0013816475/000, in data
7.7.2018, ex art. 140 c.p.c., per irreperbilità relativa del destinatario, mediante deposito dell'atto esattoriale nella Casa Comunale di Napoli, come da elenco n. EL000304971, e avviso di ricevimento della raccomandata informativa n. 57310585699-3 (correlata alla cartella di pagamento), con cui è stato comunicato al destinatario l'avvenuto deposito dell'atto impositivo, c.d.
CAD, peraltro riscontrabile dal prospetto riepilogativo delle accettazioni delle raccomandate spedite ex art. 139/140 c.p.c. timbrato da , il cui avviso è stato consegnato e sottoscritto dal CP_8 portiere dello stabile di residenza dell'opponente, in data 11.9.2018.
In tema di perfezionamento della notifica effettuata ai sensi dell'art.140 c.p.c., la Suprema Corte di
Cassazione, con Sentenza resa a Sezioni Unite del 23 febbraio - 15 aprile 2021, n. 10012, ha
5 formulato il seguente principio di diritto: "In tema di notifica di un atto impositivo ovvero processuale tramite il servizio postale secondo le previsioni della L. n. 890 del 1982, qualora l'atto notificando non venga consegnato al destinatario per rifiuto a riceverlo ovvero per temporanea assenza del destinatario stesso ovvero per assenza/inidoneità di altre persone a riceverlo, la prova del perfezionamento della procedura notificatoria può essere data dal notificante esclusivamente mediante la produzione giudiziale dell'avviso di ricevimento della raccomandata che comunica
l'avvenuto deposito dell'atto notificando presso l'ufficio postale (c.d. CAD), non essendo a tal fine sufficiente la prova dell'avvenuta spedizione della raccomandata medesima”.
Tale adepimento rafforzativo, implementato dall'art. 140 c.p.c., appare oggettivamente dimostrato dall'opposto che ha depositato, in giudizio, l'avviso di ricevimento della CP_6 raccomandata informativa n. 57310585699-3 dal portiere in data 11.9.2018, Parte_2 con la quale è stato comunicato al destinatario l'avvenuto deposito della citata cartella esattoriale presso la Casa Comunale.
Sul punto, si è affermato che: "in tema di notificazione ai sensi dell'art. 140 c.p.c., la raccomandata cosiddetta informativa, poiché non tiene luogo dell'atto da notificare, ma contiene la semplice "notizia" del deposito dell'atto stesso nella casa comunale, non è soggetta alle disposizioni di cui alla L. 20 novembre 1982, n. 890, sicché occorre per la stessa rispettare solo quanto prescritto dal regolamento postale per la raccomandata ordinaria (nell'enunciare l'anzidetto principio la S.C., ha escluso che la mancata specificazione, sull'avviso di ricevimento, della qualità del consegnatario e della situazione di convivenza o meno con il destinatario determinasse la nullità della notificazione)" (Cass., 18.12.2014, n. 26864).
Così come, con la sentenza n. 24780 del 08.10.2018, la Cassazione ha precisato che: "in tema di notificazione della cartella esattoriale relativa a contributi previdenziali, eseguita ai sensi del combinato disposto del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26, del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60 e art.
140 c.p.c., la raccomandata con la quale viene data notizia del deposito nella casa comunale, avendo finalità informativa e non tenendo luogo dell'atto da notificare, non è soggetta alle disposizioni in materia di notificazione a mezzo posta ma solo alle disposizioni relative alla raccomandata ordinaria disciplinate dal regolamento postale;
pertanto, fatta salva querela di falso, non sussiste alcun profilo di nullità ove essa venga consegnata nel domicilio del destinatario
e l'avviso di ricevimento venga sottoscritto dalla persona rinvenuta dall'ufficiale postale senza che risulti da esso la qualità del consegnatario o la sua relazione con il destinatario, con superabilità della presunzione di conoscenza di cui all'art. 1335 c.c., solo se il destinatario provi di essere stato, senza sua colpa, nell'impossibilità di prendere cognizione del plico".
6 Tanto premesso, nel caso di specie, sebbene la c.d. CAD sia stata consegnata al portiere, quale persona diversa dal destinatario, è da ritenersi validamente eseguita e non affetta da nullità, per la ragionevole aspettativa che l'atto notificato venga effettivamente conosciuto dal destinatario, in quanto consegnato a persone (familiari, addetti alla casa, personale di servizio, portiere, dipendente, addetto alla ricezione) aventi con esso un rapporto riconosciuto dal legislatore come astrattamente idoneo a questo fine (Cass., Sez. Un, 15 aprile 2021, n. 10012 – nello stesso senso, tra le tante: Cass., Sez. 5, 20 luglio 2021, n. 20736; Cass., Sez. 5, 30 novembre 2021, nn. 37391 e 37392;
Cass., Sez. 6-5, 5 gennaio 2022, n. 201).
Dunque, l'atto notificando, sebbene consegnato al portiere, è rientrato astrattamente nella sfera di conoscenza e di conoscibilità del destinatario, sicchè, in assenza di espressa querela di falso,
l'opponente avrebbe dovuto provare di essere stato, senza sua colpa, nell'impossibilità assoluta di prendere cognizione del plico ovvero che in alcun modo avrebbe potuto avere conoscenza o conoscibilità della comunicazione di avvenuto deposito dell'atto esattoriale.
Ciò implica che, a fronte della valida notificazione della citata cartella di pagamento e della conseguente cristallizzazione della pretesa erariale ivi riportata, tutti i vizi e le eccezioni attinenti il merito o l'esistenza del titolo esecutivo emesso da parte della sono divenuti Controparte_3 inammissibili per tardività, poichè l'istante avrebbe potuto, e dovuto, proporre ricorso-opposizione in funzione c.d. “recuperatoria”, nel termine perentorio di 30 giorni decorrente dalla data di notifica della predetta cartella di pagamento, in applicazione del principio di diritto sancito dalle Sezioni
Unite n. 22080/2017.
Va, a questo punto, valutata l'eccezione di parte opponente relativa alla mancata indicazione dei criteri di calcolo degli interessi applicati.
Ebbene, tale quaestio iuris è stata di recente esaminata dalla Corte di Cassazione che, con sentenza resa a Sezioni Unite Civili del 14 luglio 2022, n. 22281, ha affermato il seguente principio di diritto:
“Allorché segua l'adozione di un atto fiscale che abbia già determinato il quantum del debito di imposta e gli interessi relativi al tributo, la cartella che intimi al contribuente il pagamento degli ulteriori interessi nel frattempo maturati soddisfa l'obbligo di motivazione, prescritto dalla L. n.
212 del 2000, art. 7, e dalla L. n. 241 del 1990, art. 3, attraverso il semplice richiamo dell'atto precedente e la quantificazione dell'ulteriore importo per gli accessori. Nel caso in cui, invece, la cartella costituisca il primo atto con cui si reclama per la prima volta il pagamento degli interessi, la stessa, al fine di soddisfare l'obbligo di motivazione deve indicare, oltre all'importo monetario richiesto a tale titolo, la base normativa relativa agli interessi reclamati che può anche essere desunta per implicito dall'individuazione specifica della tipologia e della natura degli interessi richiesti ovvero del tipo di tributo cui accedono, dovendo altresì segnalare la decorrenza dalla
7 quale gli interessi sono dovuti e senza che in ogni caso sia necessaria la specificazione dei singoli saggi periodicamente applicati né delle modalità di calcolo”.
Alla luce di tale princpio, il caso de quo integra dunque, per sussunzione, la prima fattispecie inquadrata nella massima di diritto, poichè l'intimazione di pagamento – petitum di causa - rappresenta l'adozione dell'atto fiscale che ha già determinato il quantum del debito di imposta e gli interessi relativi al tributo, nella parte in cui sono state correttamente richiamate tutte le cartelle di pagamento precedenti, e la quantificazione degli ulteriori importi dovuti a titolo di accessori ovvero interessi nel frattempo maturati soddisfa l'obbligo di motivazione prescritto dalla L. n. 212 del
2000, art. 7, e dalla L. n. 241 del 1990, art. 3.
Per converso, non è possibile collocare le doglianze sollevate da parte opponente nella seconda fattispecie analizzata dalle citate sezioni unite, poichè l'intimazione di pagamento n.
071/2024/9005722834/000 non è stato il primo atto ricevuto dal con cui reclamare, per la Pt_1 prima volta, il pagamento degli interessi. Al contribuente è stata, infatti, validamente ed antecedentemente notificata la portante cartella di pagamento n. 071/2018/0013816475/000, in tale sede contestata. Ciò implica che per eccepire vizi formali relativi a quest'ultima, tra cui l'omissione dei criteri di calcolo degli interessi e delle aliquote applicate, o dedurre fatti che incidono nel merito sul reale quantum della pretesa creditoria iscritta al ruolo esattoriale, l'istante avrebbe dovuto proporre opposizione agli atti esecutivi nel termine perentorio di 20 giorni, previsto dall'art. 617
c.p.c., decorrente dalla data di notifica della richiamata cartella di pagamento.
Va, infine, valutata l'eccezione di prescrizione quinquennale della pretesa creditoria, sollevata da parte opponente ai sensi dell'art. 615 c.p.c., quale fatto estintivo sopravvenuto alla formazione del titolo esecutivo e maturata, a suo dire, dall'anno 2017 sino alla data di notificazione della intimazione impugnata nell'anno 2024.
Invero, tale eccezione appare generica, tenuto conto che l'opponente non ha puntualmente fornito elementi ed indicazioni valide a supportare la tesi secondo la quale al credito azionato si applicherebbe il termine di prescrizione breve di cinque anni. A ciò si aggiunga che l'insufficiente documentazione probatoria non consente di determinare con certezza che la natura del credito risponda al regime della prescrizione quinquennale.
Ragion per cui, nella oggettiva impossibilità di determinare quanto appena osservato, deve ritenersi che il credito riportato nella cartella di pagamento n. 071/2018/0013816475/000, descritto come
“Recupero Crediti Erariali”, sia soggetto al termine di prescrizione ordinario decennale, ai sensi dell'art. 2946 c.c., e che, pertanto, tale termine non sia maturato alla data di notificazione dell'intimazione impugnata.
8 In conclusione e alla luce delle suesposte motivazioni, ritenuta assorbita ogni altra doglianza, eccezione e deduzione, la domanda deve essere rigettata.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo ai sensi del DM
55/2014, tenuto conto del valore della causa, dell'attività effettivamente svolta e della ridotta complessità della materia.
Nulla sulle spese nei confronti delle parti contumaci.
P.Q.M.
Il Tribunale, sull'opposizione proposta da nei confronti di Parte_1 Controparte_2
, ed avverso
[...] Controparte_3 Controparte_7
l'intimazione di pagamento n. 071/2024/9005722834/000, così provvede:
a) dichiara la contumacia della e di Controparte_3 Controparte_7
[...]
b) dichiara il proprio difetto di giurisdizione in relazione alla cartella di pagamento n.
071/2018/0044473929/000, appartenendo la giurisdizione alla Corte di Giustizia Tributaria competente per territorio;
c) rigetta gli ulteriori motivi di opposizione;
d) condanna al pagamento delle spese di lite, in favore di Parte_1 Controparte_1
, che liquida in complessivi euro € 1.700,00, oltre Iva, Cpa e rimborso spese
[...] forfetario nella misura del 15%;
e) nulla sulle spese con riferimento alle parti dichiarate contumaci.
Il giudice dott.ssa Manuela Granata
9
Tribunale di Napoli
14 SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 6113/2024
Oggi 4.11.2025, innanzi al Giudice, dott.ssa Manuela Granata:
è presente per , l'avv. ED RZ e per l'avv. Parte_1 Controparte_1
UG De NE.
A questo punto, il G.I. invita i suddetti difensori alla precisazione delle conclusioni ed alla discussione orale ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c.
I difensori presenti, dopo ampia discussione, si riportano a tutte le domande, difese e conclusioni già formulate negli atti introduttivi, nei verbali di causa e negli scritti difensivi in atti.
L'avv.to Muzi chiede, inoltre, che in caso di mancato accoglimento della domanda, venga disposta la compensazione delle spese di lite tra le parti in causa, attesa la natura della vicenda.
L'avv.to De NE si riporta alle proprie difese ed insiste sull'eccezione di giurisdizione di cui alla cartella di competenza dell' . Controparte_1
Pertanto, dopo che i difensori hanno illustrato le ragioni poste a fondamento delle rassegnate conclusioni, questo giudice, in assenza degli stessi (nel frattempo allontanatisi dall'aula di udienza), decide la controversia mediante pronuncia della seguente sentenza, che viene incorporata al verbale di udienza, dando lettura, ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c.., del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni, di fatto e di diritto, della decisione.
1 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli, quattordicesima sezione civile, in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa Manuela Granata, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 6113/2024 del ruolo generale degli affari contenziosi
TRA
), rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. Parte_1 C.F._1
ED RZ, presso il cui studio in Napoli alla Via San Pasquale a Chiaia n. 35 elettivamente domicilia;
Opponente
CONTRO
( ), in persona del legale Controparte_2 P.IVA_1 rappresentante p.t., rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. UG De NE, presso il cui studio in Torre del Greco alla Via Mons. Felice Romano n.1 elettivamente domicilia;
Opposto costituito
E
Controparte_3
[...]
Opposti contumaci
CONCLUSIONI: Come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
La presente decisione è adottata ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. e, quindi, è possibile prescindere dalle indicazioni contenute nell'art. 132 c.p.c. Infatti, l'art. 281-sexies c.p.c., consente al giudice di pronunciare la sentenza in udienza al termine della discussione dando lettura del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, senza dover premettere le indicazioni richieste dal secondo comma dell'art. 132 c.p.c., perché esse si ricavano dal verbale dell'udienza di discussione sottoscritto dal giudice stesso. Pertanto, non è affetta da nullità la sentenza, resa nella forma predetta, che non contenga le indicazioni riguardanti il giudice e le parti, le eventuali conclusioni
2 del P.M. e la concisa esposizione dei fatti e dei motivi della decisione (Cass. civ., Sez. III, 19 ottobre 2006, n. 22409).
Ancora, in tale sentenza è superflua l'esposizione dello svolgimento del processo e delle conclusioni delle parti, quando questi siano ricostruibili dal verbale dell'udienza di discussione e da quelli che lo precedono (Cass. civ., Sez. III, 11 maggio 2012, n. 7268; Cass. civ., Sez. III, 15 dicembre 2011, n.
27002).
ha proposto opposizione all'esecuzione ed agli atti esecutivi, ai sensi degli artt. 615 e Parte_1
617 c.p.c., avverso l'intimazione di pagamento n. 071/2024/9005722834/000 della somma complessiva di € 25.274,29, ritirata in giacenza in data 13 marzo 2024, ed emessa dall'
[...]
a fronte del mancato pagamento di due sottese cartelle esattoriali: 1) n. Controparte_4
071/2018/0044473929/000 di euro 291,86, fondata sul mancato incasso di tributi speciali catastali da parte dell'ente impositore 2) n. CP_1 Controparte_5
071/2018/0013816475/000 di euro 24.982,43, fondata sul recupero di crediti erariali da parte dell'Ente creditore Controparte_3
A fondamento della domanda, l'opponente ha eccepito la nullità derivata e conseguenziale dell'intimazione di pagamento impugnata, causata dal difetto di notifica delle sottese cartelle esattoriali, nonchè per inesistenza dei presupposti titoli esecutivi, chiedendo a questo giudice di estinguere l'intera pretesa creditoria per maturata prescrizione quinquennale, ai sensi dell'art. 28 della legge 689/81.
Ha, inoltre, eccepito l'illegittimità dell'intimazione di pagamento impugnata per omessa indicazione dei criteri di calcolo degli interessi e dei compensi di riscossione.
L'opponente ha concluso per l'accoglimento della domanda, vinte le spese di lite con attribuzione.
Si è costituita l' eccependo, in via preliminare, il difetto di Controparte_4 giurisdizione del Giudice adito, in relazione alla cartella di pagamento n.
071/2018/0044473929/000, avente ad oggetto crediti di natura tributaria, nello specifico “Tributi
Speciali Catastali”, per i quali la giurisdizione appartiene alla Corte di Giustizia Tributaria competente per territorio.
Con riferimento alla cartella di pagamento n. 071/2018/0013816475/000, il ha CP_6 rilevato l'infondatezza e l'illegittimità delle contestazioni mosse dall'opponente, deducendo la valida notificazione della predetta cartella esattoriale e la cristallizzazione dei relativi carichi iscritti al ruolo, attesa la mancata tempestiva opposizione della stessa, con conseguente piena efficacia dell'intimazione di pagamento impugnata, n. 071/2024/9005722834/000.
L ha concluso chiedendo il rigetto della domanda, con vittoria Controparte_4 delle spese di giudizio.
3 La e l sebbene Controparte_3 Controparte_7 regolarmente citate, non si sono costituite in giudizio e, pertanto, deve esserne dichiarata la contumacia.
Tanto premesso, va preliminarmente, dichiarato il difetto di giurisdizione di questo G.O. in relazione alla cartella di pagamento n. 071/2018/0044473929/000, avente ad oggetto crediti di natura tributaria, e precisamente “Tributi Speciali Catastali”, a fronte dei quali la giurisdizione appartiene alla Corte di Giustizia Tributaria competente per territorio.
Invero, con ordinanza n. 4227 del 10 febbraio 2023, le Sezioni Unite Civili della Corte di
Cassazione hanno affermato la giurisdizione del giudice tributario in fattispecie del genere.
Il quadro normativo di riferimento è costituito: 1) dall'art. 2, D.L. vo 31 dicembre 1992, n. 546, che
(in esito alle modifiche apportate dall'art. 12, comma 2, L. n. 488 del 2001 e dal D.L. n. 203 del
2005, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 248 del 2005) ha attribuito in generale alle commissioni tributarie, per i giudizi di merito, la giurisdizione in materia tributaria precisando, nel secondo periodo del comma 1, che «Restano escluse dalla giurisdizione tributaria soltanto le controversie riguardanti gli atti della esecuzione forzata tributaria successivi alla notificazione della cartella di pagamento e, ove previsto, dell'avviso di cui all'art. 50, d.P.R. 20 settembre 1973, per le quali continuano ad applicarsi le disposizioni del medesimo decreto del Presidente della
Repubblica»; 2) dall'art. 19, D.L. vo n. 546 del 1992 che contiene l'elenco, suscettibile di ampliamento per interpretazione estensiva, degli atti impugnabili davanti alle commissioni tributarie.
Le Sezioni Unite hanno osservato che appartiene alla cognizione del giudice tributario quella sui fatti incidenti sulla pretesa fiscale verificatisi fino alla notifica della cartella di pagamento, ovvero fino al pignoramento, in caso di notifica invalida della stessa, rimanendo, invece, devoluta al giudice ordinario la cognizione sulle questioni inerenti alla legittimità formale del pignoramento, a prescindere dalla notifica della cartella, nonché la cognizione con riferimento ai fatti incidenti sulla pretesa fiscale verificatisi dopo la notifica della cartella (effettivamente e validamente eseguita) e comunque una volta che l'esecuzione tributaria sia stata avviata (Cass. civ., sez. un., n. 7822/2020).
Tale pronuncia ha chiarito, proprio con riferimento all'ipotesi di deduzione della prescrizione, che
“se essa si assume verificata perché la notifica della cartella o dell'intimazione mancò, fu nulla o fu eseguita in modo inesistente e, quindi, non si poté verificare un effetto interruttivo del corso della prescrizione, il preteso fatto estintivo "prescrizione" suppone, per essere apprezzato, l'accertamento di detti vizi della notifica e, dunque, si risolve in una censura il cui esame risulta riservato alla giurisdizione tributaria tramite l'impugnazione della cartella o dell'intimazione, in quanto conosciute per il tramite ed in forza dell'atto esecutivo che ne rivela l'esistenza. L'opposizione ai sensi dell'art. 4 615 c.p.c. non è data. Essa è data, invece, se la prescrizione si assume verificata per il decorso del tempo dopo una valida notifica o comunque per il decorso del tempo a prescindere dalla mancanza della notifica o dalla sua inesistenza o dalla sua nullità: si pensi al caso in cui un pignoramento sia compiuto in un momento che si colloca oltre il termine di prescrizione ancorché calcolato dalla valida notifica della cartella o dell'intimazione (si veda, per questa ipotesi, di recente, Cass. civ., sez. un., n. 34447 del 2019, per un'applicazione in tema di esecuzione forzata concorsuale) oppure dal momento in cui si sarebbe in thesi collocata la notifica nulla, mancante o inesistente di detti atti”
(v. anche Cass. civ., sez. un., n. 12642/2021 e n. 8465/2022).
Ancora, nell'ordinanza n. 16986/2022, le Sezioni Unite osservano che “nelle ipotesi, quali quella qui in esame, in cui il contribuente pone ancora come tema demandato all'esame del giudice la definitività̀ o meno delle cartelle di pagamento, pure contestualmente prospettando la prescrizione del debito anche nel caso di ritenuta validità delle notifiche delle cartelle, la giurisdizione sulla vicenda non può che essere attribuita alla giurisdizione del giudice tributario, in quanto l'insussistenza di una situazione di “definitività̀” delle cartelle di pagamento osta alla qualificazione delle questioni controverse come meramente esecutive, radicando pertanto la giurisdizione del giudice tributario” cui spetta il sindacato della “correttezza formale e sostanziale dei provvedimenti di natura pure messi in discussione nell'atto processuale proposto dal contribuente di cui qui si discute” (v. anche Cass. civ., sez. un., 8465/2022).
Per tali motivi, in ordine alla cartella di pagamento n. 071/2018/0044473929/000, deve essere dichiarato il difetto di giurisdizione di questo G.O., in favore della Corte di Giustizia Tributaria competente per territorio.
Va, a questo punto, rigettata l'opposizione all'intimazione, con riferimento alla cartella di pagamento n. 071/2018/0013816475/000.
Dalla documentazione in atti, risulta invero, provato che l ha Controparte_4 validamente notificato all'opponente la cartella di pagamento n. 071/2018/0013816475/000, in data
7.7.2018, ex art. 140 c.p.c., per irreperbilità relativa del destinatario, mediante deposito dell'atto esattoriale nella Casa Comunale di Napoli, come da elenco n. EL000304971, e avviso di ricevimento della raccomandata informativa n. 57310585699-3 (correlata alla cartella di pagamento), con cui è stato comunicato al destinatario l'avvenuto deposito dell'atto impositivo, c.d.
CAD, peraltro riscontrabile dal prospetto riepilogativo delle accettazioni delle raccomandate spedite ex art. 139/140 c.p.c. timbrato da , il cui avviso è stato consegnato e sottoscritto dal CP_8 portiere dello stabile di residenza dell'opponente, in data 11.9.2018.
In tema di perfezionamento della notifica effettuata ai sensi dell'art.140 c.p.c., la Suprema Corte di
Cassazione, con Sentenza resa a Sezioni Unite del 23 febbraio - 15 aprile 2021, n. 10012, ha
5 formulato il seguente principio di diritto: "In tema di notifica di un atto impositivo ovvero processuale tramite il servizio postale secondo le previsioni della L. n. 890 del 1982, qualora l'atto notificando non venga consegnato al destinatario per rifiuto a riceverlo ovvero per temporanea assenza del destinatario stesso ovvero per assenza/inidoneità di altre persone a riceverlo, la prova del perfezionamento della procedura notificatoria può essere data dal notificante esclusivamente mediante la produzione giudiziale dell'avviso di ricevimento della raccomandata che comunica
l'avvenuto deposito dell'atto notificando presso l'ufficio postale (c.d. CAD), non essendo a tal fine sufficiente la prova dell'avvenuta spedizione della raccomandata medesima”.
Tale adepimento rafforzativo, implementato dall'art. 140 c.p.c., appare oggettivamente dimostrato dall'opposto che ha depositato, in giudizio, l'avviso di ricevimento della CP_6 raccomandata informativa n. 57310585699-3 dal portiere in data 11.9.2018, Parte_2 con la quale è stato comunicato al destinatario l'avvenuto deposito della citata cartella esattoriale presso la Casa Comunale.
Sul punto, si è affermato che: "in tema di notificazione ai sensi dell'art. 140 c.p.c., la raccomandata cosiddetta informativa, poiché non tiene luogo dell'atto da notificare, ma contiene la semplice "notizia" del deposito dell'atto stesso nella casa comunale, non è soggetta alle disposizioni di cui alla L. 20 novembre 1982, n. 890, sicché occorre per la stessa rispettare solo quanto prescritto dal regolamento postale per la raccomandata ordinaria (nell'enunciare l'anzidetto principio la S.C., ha escluso che la mancata specificazione, sull'avviso di ricevimento, della qualità del consegnatario e della situazione di convivenza o meno con il destinatario determinasse la nullità della notificazione)" (Cass., 18.12.2014, n. 26864).
Così come, con la sentenza n. 24780 del 08.10.2018, la Cassazione ha precisato che: "in tema di notificazione della cartella esattoriale relativa a contributi previdenziali, eseguita ai sensi del combinato disposto del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26, del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60 e art.
140 c.p.c., la raccomandata con la quale viene data notizia del deposito nella casa comunale, avendo finalità informativa e non tenendo luogo dell'atto da notificare, non è soggetta alle disposizioni in materia di notificazione a mezzo posta ma solo alle disposizioni relative alla raccomandata ordinaria disciplinate dal regolamento postale;
pertanto, fatta salva querela di falso, non sussiste alcun profilo di nullità ove essa venga consegnata nel domicilio del destinatario
e l'avviso di ricevimento venga sottoscritto dalla persona rinvenuta dall'ufficiale postale senza che risulti da esso la qualità del consegnatario o la sua relazione con il destinatario, con superabilità della presunzione di conoscenza di cui all'art. 1335 c.c., solo se il destinatario provi di essere stato, senza sua colpa, nell'impossibilità di prendere cognizione del plico".
6 Tanto premesso, nel caso di specie, sebbene la c.d. CAD sia stata consegnata al portiere, quale persona diversa dal destinatario, è da ritenersi validamente eseguita e non affetta da nullità, per la ragionevole aspettativa che l'atto notificato venga effettivamente conosciuto dal destinatario, in quanto consegnato a persone (familiari, addetti alla casa, personale di servizio, portiere, dipendente, addetto alla ricezione) aventi con esso un rapporto riconosciuto dal legislatore come astrattamente idoneo a questo fine (Cass., Sez. Un, 15 aprile 2021, n. 10012 – nello stesso senso, tra le tante: Cass., Sez. 5, 20 luglio 2021, n. 20736; Cass., Sez. 5, 30 novembre 2021, nn. 37391 e 37392;
Cass., Sez. 6-5, 5 gennaio 2022, n. 201).
Dunque, l'atto notificando, sebbene consegnato al portiere, è rientrato astrattamente nella sfera di conoscenza e di conoscibilità del destinatario, sicchè, in assenza di espressa querela di falso,
l'opponente avrebbe dovuto provare di essere stato, senza sua colpa, nell'impossibilità assoluta di prendere cognizione del plico ovvero che in alcun modo avrebbe potuto avere conoscenza o conoscibilità della comunicazione di avvenuto deposito dell'atto esattoriale.
Ciò implica che, a fronte della valida notificazione della citata cartella di pagamento e della conseguente cristallizzazione della pretesa erariale ivi riportata, tutti i vizi e le eccezioni attinenti il merito o l'esistenza del titolo esecutivo emesso da parte della sono divenuti Controparte_3 inammissibili per tardività, poichè l'istante avrebbe potuto, e dovuto, proporre ricorso-opposizione in funzione c.d. “recuperatoria”, nel termine perentorio di 30 giorni decorrente dalla data di notifica della predetta cartella di pagamento, in applicazione del principio di diritto sancito dalle Sezioni
Unite n. 22080/2017.
Va, a questo punto, valutata l'eccezione di parte opponente relativa alla mancata indicazione dei criteri di calcolo degli interessi applicati.
Ebbene, tale quaestio iuris è stata di recente esaminata dalla Corte di Cassazione che, con sentenza resa a Sezioni Unite Civili del 14 luglio 2022, n. 22281, ha affermato il seguente principio di diritto:
“Allorché segua l'adozione di un atto fiscale che abbia già determinato il quantum del debito di imposta e gli interessi relativi al tributo, la cartella che intimi al contribuente il pagamento degli ulteriori interessi nel frattempo maturati soddisfa l'obbligo di motivazione, prescritto dalla L. n.
212 del 2000, art. 7, e dalla L. n. 241 del 1990, art. 3, attraverso il semplice richiamo dell'atto precedente e la quantificazione dell'ulteriore importo per gli accessori. Nel caso in cui, invece, la cartella costituisca il primo atto con cui si reclama per la prima volta il pagamento degli interessi, la stessa, al fine di soddisfare l'obbligo di motivazione deve indicare, oltre all'importo monetario richiesto a tale titolo, la base normativa relativa agli interessi reclamati che può anche essere desunta per implicito dall'individuazione specifica della tipologia e della natura degli interessi richiesti ovvero del tipo di tributo cui accedono, dovendo altresì segnalare la decorrenza dalla
7 quale gli interessi sono dovuti e senza che in ogni caso sia necessaria la specificazione dei singoli saggi periodicamente applicati né delle modalità di calcolo”.
Alla luce di tale princpio, il caso de quo integra dunque, per sussunzione, la prima fattispecie inquadrata nella massima di diritto, poichè l'intimazione di pagamento – petitum di causa - rappresenta l'adozione dell'atto fiscale che ha già determinato il quantum del debito di imposta e gli interessi relativi al tributo, nella parte in cui sono state correttamente richiamate tutte le cartelle di pagamento precedenti, e la quantificazione degli ulteriori importi dovuti a titolo di accessori ovvero interessi nel frattempo maturati soddisfa l'obbligo di motivazione prescritto dalla L. n. 212 del
2000, art. 7, e dalla L. n. 241 del 1990, art. 3.
Per converso, non è possibile collocare le doglianze sollevate da parte opponente nella seconda fattispecie analizzata dalle citate sezioni unite, poichè l'intimazione di pagamento n.
071/2024/9005722834/000 non è stato il primo atto ricevuto dal con cui reclamare, per la Pt_1 prima volta, il pagamento degli interessi. Al contribuente è stata, infatti, validamente ed antecedentemente notificata la portante cartella di pagamento n. 071/2018/0013816475/000, in tale sede contestata. Ciò implica che per eccepire vizi formali relativi a quest'ultima, tra cui l'omissione dei criteri di calcolo degli interessi e delle aliquote applicate, o dedurre fatti che incidono nel merito sul reale quantum della pretesa creditoria iscritta al ruolo esattoriale, l'istante avrebbe dovuto proporre opposizione agli atti esecutivi nel termine perentorio di 20 giorni, previsto dall'art. 617
c.p.c., decorrente dalla data di notifica della richiamata cartella di pagamento.
Va, infine, valutata l'eccezione di prescrizione quinquennale della pretesa creditoria, sollevata da parte opponente ai sensi dell'art. 615 c.p.c., quale fatto estintivo sopravvenuto alla formazione del titolo esecutivo e maturata, a suo dire, dall'anno 2017 sino alla data di notificazione della intimazione impugnata nell'anno 2024.
Invero, tale eccezione appare generica, tenuto conto che l'opponente non ha puntualmente fornito elementi ed indicazioni valide a supportare la tesi secondo la quale al credito azionato si applicherebbe il termine di prescrizione breve di cinque anni. A ciò si aggiunga che l'insufficiente documentazione probatoria non consente di determinare con certezza che la natura del credito risponda al regime della prescrizione quinquennale.
Ragion per cui, nella oggettiva impossibilità di determinare quanto appena osservato, deve ritenersi che il credito riportato nella cartella di pagamento n. 071/2018/0013816475/000, descritto come
“Recupero Crediti Erariali”, sia soggetto al termine di prescrizione ordinario decennale, ai sensi dell'art. 2946 c.c., e che, pertanto, tale termine non sia maturato alla data di notificazione dell'intimazione impugnata.
8 In conclusione e alla luce delle suesposte motivazioni, ritenuta assorbita ogni altra doglianza, eccezione e deduzione, la domanda deve essere rigettata.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo ai sensi del DM
55/2014, tenuto conto del valore della causa, dell'attività effettivamente svolta e della ridotta complessità della materia.
Nulla sulle spese nei confronti delle parti contumaci.
P.Q.M.
Il Tribunale, sull'opposizione proposta da nei confronti di Parte_1 Controparte_2
, ed avverso
[...] Controparte_3 Controparte_7
l'intimazione di pagamento n. 071/2024/9005722834/000, così provvede:
a) dichiara la contumacia della e di Controparte_3 Controparte_7
[...]
b) dichiara il proprio difetto di giurisdizione in relazione alla cartella di pagamento n.
071/2018/0044473929/000, appartenendo la giurisdizione alla Corte di Giustizia Tributaria competente per territorio;
c) rigetta gli ulteriori motivi di opposizione;
d) condanna al pagamento delle spese di lite, in favore di Parte_1 Controparte_1
, che liquida in complessivi euro € 1.700,00, oltre Iva, Cpa e rimborso spese
[...] forfetario nella misura del 15%;
e) nulla sulle spese con riferimento alle parti dichiarate contumaci.
Il giudice dott.ssa Manuela Granata
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