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Sentenza 18 febbraio 2025
Sentenza 18 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Velletri, sentenza 18/02/2025, n. 290 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Velletri |
| Numero : | 290 |
| Data del deposito : | 18 febbraio 2025 |
Testo completo
N. 3377/2024 RG
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VELLETRI
SEZIONE LAVORO
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Velletri, dott.ssa RO Vaccaro, all'esito dell'udienza del 18 febbraio 2025, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 3377/2021 R.G.L., avente ad oggetto: “altre controversie in materia di assistenza obbligatoria”,
PROMOSSA DA
, nato a [...] il [...] e residente a [...]Parte_1
(Rm) in Via Sacco, 26, codice fiscale , rappresentato e difeso C.F._1 dall'avvocato Sergio Massimo Mancusi, codice fiscale giusta C.F._2
procura allegata al ricorso;
- Ricorrente -
CONTRO
1 (cf. ), Controparte_1 P.IVA_1
con sede in Roma alla Via Ciro il Grande, n.° 21, in persona del Presidente e legale rappresentante pro-tempore, contumace;
- Resistente –
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Svolgimento del processo.
1. Con ricorso depositato il 6/6/2024, chiedeva al Tribunale di cui in Parte_1 epigrafe di: “ACCERTARE documentalmente il suo diritto all'assegno di assistenza (Art. 13
L. 118/71) a decorrere dalla data della domanda amministrativa del 15/4/2021, così come riconosciuto dal decreto di omologa Rg n. 1121/2022 dell' 8/4/2023, e dunque dall' 1/5/2021, quale primo giorno del mese successivo alla data di presentazione della domanda amministrativa, o con decorrenza di giustizia;
-CONDANNARE l' in persona del Presidente legale rapp.te pro tempore, al pagamento CP_1 in favore della parte ricorrente dei ratei maturati e/o maturandi dell' assegno di assistenza ex art. 13 Legge 118/71 a decorrere dalla data della domanda amministrativa del 13/4/2021, così come riconosciuto dal decreto di omologa Rg n. 37047/2022 del 24/10/2023, e dunque dal 1/5/2021, quale primo giorno del mese successivo alla data di presentazione della domanda amministrativa, o con decorrenza di giustizia, da erogarsi nei modi e nella misura previsti dalla legge 118/71 e successive modifiche, oltre gli interessi legali su ciascuna rata dalle rispettive scadenze al saldo, ed accessori, ciò con riguardo agli artt.24 e 38 primo comma della Costituzione, alle sentenze della C.C. n. 156/96 e n. 388/99 ed alle recenti sentenze della Suprema Corte, sezioni unite, n. 483/00 e n. 529/00 sul punto.
Con riserva di produrre conteggi delle somme dovute. In via istruttoria, in caso di contestazione delle somme richieste si chiede nominarsi CTU contabile.
IN SUBORDINE
2 *CHIEDE*
Che la S.V. voglia nominare un consulente tecnico di ufficio per accertare che il diritto all'assegno di assistenza ex art. 13 Legge 118/71, già riconosciuto in sede di Atp con Decreto di Omologa Rg n. 1121/2022, sia dovuto ad altre e diverse patologie rispetto a quelle fondanti il diritto alla rendita Inail, o comunque per accertare che i requisiti sanitari utili al riconoscimento del diritto all'assegno di assistenza ex art. 13 Legge 118/71 sussistano indipendentemente dalla patologia fondante il diritto alla rendita Inail (addensamento vitreale visus OS ombra luce) e
CONSEGUENTEMENTE
-CONDANNARE l' in persona del Presidente legale rapp.te pro tempore, al pagamento CP_1 in favore della parte ricorrente dei ratei maturati e/o maturandi dell' assegno di assistenza ex art. 13 Legge 118/71 a decorrere dalla data della domanda amministrativa del 13/4/2021, così come riconosciuto dal decreto di omologa Rg n. 37047/2022 del 24/10/2023, e dunque dal 1/5/2021, quale primo giorno del mese successivo alla data di presentazione della domanda amministrativa, o con decorrenza di giustizia, da erogarsi nei modi e nella misura previsti dalla legge 118/71 e successive modifiche, oltre gli interessi legali su ciascuna rata dalle rispettive scadenze al saldo, ed accessori, ciò con riguardo agli artt.24 e 38 primo comma della Costituzione, alle sentenze della C.C. n. 156/96 e n. 388/99 ed alle recenti sentenze della Suprema Corte, sezioni unite, n. 483/00 e n. 529/00 sul punto” per i motivi di cui al ricorso da intendersi qui ripetuti e trascritti.
2. L' restava contumace in giudizio. CP_1
3.La prima udienza di discussione veniva fissata e celebrata il 18/2/2025; all'esito di tale udienza veniva emessa sentenza con motivazione contestuale.
2. In fatto e in diritto.
4.Dagli atti di causa si ritiene accertato quanto segue: con decreto di omologa dell'8/4/2023 del Tribunale di Velletri, emesso all'esito di procedimento ex art 445 bis cpc, venivano riconosciuti al ricorrente i requisiti sanitari relativi all'assegno mensile di assistenza ex art 13
L 118/1971 con decorrenza dalla domanda amministrativa del 15/4/2021. In data 21/4/2023 il
3 predetto decreto di omologa veniva notificato all' e in data 19/4/2023 veniva inoltrata CP_1 all' la documentazione necessaria per permettere la liquidazione della prestazione. CP_1
5. In data 11/7/2023 l' respingeva la domanda con la seguente motivazione: “l'assegno CP_1
mensile di assistenza giudizialmente riconosciuto è incompatibile con la rendita IN n.
30626368 da lei percepita ha la facoltà di optare per il trattamento economico più favorevole” (v. doc. 3 in cartella documentazione allegata). Parte_1
6. La rendita IN goduta dal ricorrente, secondo quanto dedotto dal ricorrente, sarebbe relativa a diversa patologia rispetto a quella valutata in sede di procedimento ex art 445 bis cpc e pertanto il medesimo presentava ricorso amministrativo avverso la decisione dell' . CP_1
7. Il Comitato Provinciale dell' con delibera del 12/12/2023 respingeva il ricorso con la CP_1 seguente motivazione: “l'assegno mensile di assistenza è incompatibile con qualsiasi pensione diretta di invalidità a carico dell'assicurazione generale obbligatoria delle gestioni sostitutive esonerative ed esclusive nonché delle gestioni dei lavoratori autonomi della gestione speciale minatori e delle altre casse e fondi di previdenza, compresi quelli dei liberi professionisti (art. 3 l. 407/1990; articolo 12, L 412/1991; DM. 553/92); rilevato inoltre che
l'assegno è inoltre incompatibile con tutte le prestazioni pensionistiche di invalidità per causa di guerra di lavoro o di servizio in particolare, per quanto concerne l'invalidità sul lavoro e di prestazioni erogate dall'IN, l'assegno mensile è incompatibile con: le rendite dirette,
l'assegno per l'assistenza personale continuativa, l'assegno continuativo mensile, la sovvenzione di contingenza ai grandi invalidi, l'assegno di incollocabilità ritenuto pertanto che: nel caso in discussione il signor risultava già titolare di rendita IN dal momento Pt_1
che l'assegno mensile di assistenza e la rendita IN sono incompatibili indipendentemente dal tipo di patologia la respinta effettuata risulta corretta e legittima…omissis” (v. doc. 8 in cartella documentazione allegata). Parte_1
8. Osserva il decidente che in ordine al divieto di cumulo tra prestazioni IN e prestazioni sussiste giurisprudenza non uniforme. Si è infatti affermata l'impossibilità di cumulo tra CP_1 queste prestazioni che permane anche nel caso in cui l'«evento menomativo della capacità di lavoro» e l'«infermità rilevante per l'attribuzione dell'assegno di invalidità» siano diversi (v.
4 Cass., sent. n. 3240 del 2011; Cass., ord. n. 6054 del 2018; si veda anche Trib. Varese II sez.
20 giugno 2023), in quanto la garanzia costituzionale ex art. 38 Cost., comma 2 del diritto all'assistenza è garanzia di minimi (v. Cass., sent. n. 3240 del 2011).
9. Secondo, invece, altro orientamento, l'assegno ordinario di invalidità liquidato in conseguenza di infortunio sul lavoro o malattia professionale non è cumulabile con la rendita vitalizia liquidata per lo stesso evento invalidante a norma del testo unico 30 giugno 1965, n.
1124, fino a concorrenza della rendita stessa (v. Cassazione, sentenza n. 25197/2017); secondo questo diverso orientamento qualora l'evento invalidante sotteso alla concessione delle prestazioni a carico dell'IN e dell' sia il medesimo i lavoratori possono CP_1
cumulare solo la quota di pensione eccedente la rendita IN. In sostanza i lavoratori possono cumulare solo la quota di pensione eccedente la rendita IN ( v. Cass. 04 novembre 2016 nr. 22475; 25 maggio 2017 nr. 13187). In altri termini, secondo questo orientamento, il presupposto del medesimo evento invalidante, da cui deriva il divieto di cumulo, si verifica in situazioni di invalidità connotate da completa sovrapponibilità mentre l'incumulabilità non sussiste se l'evento indennizzato dall'IN ha solo contribuito al più ampio quadro invalidante che ha dato luogo alla prestazione a carico dell' (cfr., tra le CP_1
altre, Cass. 9 luglio 2003 n. 10810, Cass. 30 dicembre 2004 n. 24199; 14 marzo 2006, n.5494;
09 settembre 2008 nr. 22872; 25 maggio 2017 nr. 13187) . Da ciò deriva che se l'evento invalidante per l'inabilità pensionabile non coincide o coincide parzialmente con l'infortunio sul lavoro o con la malattia professionale si applica il cumulo delle prestazioni ed CP_1
IN o si applica parzialmente se l'evento coincide parzialmente.
Diverso è il caso in cui lo stesso evento invalidante risulta essere sovrapponibile sia per le prestazioni a carico dell' (assegno ordinario d'invalidità, etc.,) e sia per quelle a carico CP_1
dell'IN (infortunio sul lavoro, malattia professionale), per questa fattispecie si applica il divieto di cumulo delle prestazioni ed IN (v. Cassazione, sentenza n. 25197/2019). CP_1
10. Osserva il decidente che nel caso di specie l'invalidità per l'assegno mensile di assistenza
è stata riconosciuta sulla base della seguente diagnosi: “-cardiopatia sclero ipertensiva in ectasia bulbo aortico in terapia farmacologica;
- spondiloartrosi diffusa e discopatie multiple con limitazione funzionale;
-cecità os in protesi” (v. CTU dott. proc. n. 1121/2022 RG, Per_1 doc. 4 in cartella documentazione allegata). Parte_1
5 11. Mentre la rendita IN è stata riconosciuta in favore del ricorrente per un infortunio sul lavoro che ha causato “addensamento vitreale visus OS ombra e luce” (v. doc. 6 in cartella documentazione allegata). Parte_1
12. Ciò posto, ritenuto di aderire all'orientamento giurisprudenziale da ultimo indicato (Cfr.
Cass. 25197/2019), nel caso di specie sussiste una parziale sovrapponibilità delle cause di invalidità poiché la cecità è causa di rendita IN, ma concorre all'invalidità per l'assegno mensile di assistenza ex art 13 L 118/1971 e dunque per lo stesso evento invalidante non può essere riconosciuto il cumulo delle prestazioni assistenziali de quibus, ne deriva che poiché la cecità concorre alla determinazione dell'invalidità ai fini della prestazione , in assenza di CP_1
detta patologia – per cui già riceve rendita IN- non vi è prova che avrebbe comunque avuto diritto all'assegno mensile di assistenza ex art 13 L 118/1971, ne consegue l'impossibilità del cumulo delle prestazioni ed IN nel caso di specie, per divieto di CP_1
doppia valutazione ai fini assistenziali di un medesimo fatto invalidante;
per questi motivi
rigetta il ricorso.
3. Le spese di lite.
13. Stante la contumacia dell' , si dichiara l'irripetibilità delle spese di lite, per effetto CP_1
della soccombenza del ricorrente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Velletri, in funzione di Giudice del Lavoro, disattesa ogni ulteriore domanda, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nel procedimento in epigrafe indicato, così statuisce:
- rigetta il ricorso;
- dichiara l'irripetibilità delle spese di lite.
Così deciso in Velletri, il 18 febbraio 2025
Il Giudice del Lavoro
dott.ssa RO Vaccaro
6 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VELLETRI
SEZIONE LAVORO
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Velletri, dott.ssa RO Vaccaro, all'esito dell'udienza del 18 febbraio 2025, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 3377/2021 R.G.L., avente ad oggetto: “altre controversie in materia di assistenza obbligatoria”,
PROMOSSA DA
, nato a [...] il [...] e residente a [...]Parte_1
(Rm) in Via Sacco, 26, codice fiscale , rappresentato e difeso C.F._1 dall'avvocato Sergio Massimo Mancusi, codice fiscale giusta C.F._2
procura allegata al ricorso;
- Ricorrente -
CONTRO
1 (cf. ), Controparte_1 P.IVA_1
con sede in Roma alla Via Ciro il Grande, n.° 21, in persona del Presidente e legale rappresentante pro-tempore, contumace;
- Resistente –
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Svolgimento del processo.
1. Con ricorso depositato il 6/6/2024, chiedeva al Tribunale di cui in Parte_1 epigrafe di: “ACCERTARE documentalmente il suo diritto all'assegno di assistenza (Art. 13
L. 118/71) a decorrere dalla data della domanda amministrativa del 15/4/2021, così come riconosciuto dal decreto di omologa Rg n. 1121/2022 dell' 8/4/2023, e dunque dall' 1/5/2021, quale primo giorno del mese successivo alla data di presentazione della domanda amministrativa, o con decorrenza di giustizia;
-CONDANNARE l' in persona del Presidente legale rapp.te pro tempore, al pagamento CP_1 in favore della parte ricorrente dei ratei maturati e/o maturandi dell' assegno di assistenza ex art. 13 Legge 118/71 a decorrere dalla data della domanda amministrativa del 13/4/2021, così come riconosciuto dal decreto di omologa Rg n. 37047/2022 del 24/10/2023, e dunque dal 1/5/2021, quale primo giorno del mese successivo alla data di presentazione della domanda amministrativa, o con decorrenza di giustizia, da erogarsi nei modi e nella misura previsti dalla legge 118/71 e successive modifiche, oltre gli interessi legali su ciascuna rata dalle rispettive scadenze al saldo, ed accessori, ciò con riguardo agli artt.24 e 38 primo comma della Costituzione, alle sentenze della C.C. n. 156/96 e n. 388/99 ed alle recenti sentenze della Suprema Corte, sezioni unite, n. 483/00 e n. 529/00 sul punto.
Con riserva di produrre conteggi delle somme dovute. In via istruttoria, in caso di contestazione delle somme richieste si chiede nominarsi CTU contabile.
IN SUBORDINE
2 *CHIEDE*
Che la S.V. voglia nominare un consulente tecnico di ufficio per accertare che il diritto all'assegno di assistenza ex art. 13 Legge 118/71, già riconosciuto in sede di Atp con Decreto di Omologa Rg n. 1121/2022, sia dovuto ad altre e diverse patologie rispetto a quelle fondanti il diritto alla rendita Inail, o comunque per accertare che i requisiti sanitari utili al riconoscimento del diritto all'assegno di assistenza ex art. 13 Legge 118/71 sussistano indipendentemente dalla patologia fondante il diritto alla rendita Inail (addensamento vitreale visus OS ombra luce) e
CONSEGUENTEMENTE
-CONDANNARE l' in persona del Presidente legale rapp.te pro tempore, al pagamento CP_1 in favore della parte ricorrente dei ratei maturati e/o maturandi dell' assegno di assistenza ex art. 13 Legge 118/71 a decorrere dalla data della domanda amministrativa del 13/4/2021, così come riconosciuto dal decreto di omologa Rg n. 37047/2022 del 24/10/2023, e dunque dal 1/5/2021, quale primo giorno del mese successivo alla data di presentazione della domanda amministrativa, o con decorrenza di giustizia, da erogarsi nei modi e nella misura previsti dalla legge 118/71 e successive modifiche, oltre gli interessi legali su ciascuna rata dalle rispettive scadenze al saldo, ed accessori, ciò con riguardo agli artt.24 e 38 primo comma della Costituzione, alle sentenze della C.C. n. 156/96 e n. 388/99 ed alle recenti sentenze della Suprema Corte, sezioni unite, n. 483/00 e n. 529/00 sul punto” per i motivi di cui al ricorso da intendersi qui ripetuti e trascritti.
2. L' restava contumace in giudizio. CP_1
3.La prima udienza di discussione veniva fissata e celebrata il 18/2/2025; all'esito di tale udienza veniva emessa sentenza con motivazione contestuale.
2. In fatto e in diritto.
4.Dagli atti di causa si ritiene accertato quanto segue: con decreto di omologa dell'8/4/2023 del Tribunale di Velletri, emesso all'esito di procedimento ex art 445 bis cpc, venivano riconosciuti al ricorrente i requisiti sanitari relativi all'assegno mensile di assistenza ex art 13
L 118/1971 con decorrenza dalla domanda amministrativa del 15/4/2021. In data 21/4/2023 il
3 predetto decreto di omologa veniva notificato all' e in data 19/4/2023 veniva inoltrata CP_1 all' la documentazione necessaria per permettere la liquidazione della prestazione. CP_1
5. In data 11/7/2023 l' respingeva la domanda con la seguente motivazione: “l'assegno CP_1
mensile di assistenza giudizialmente riconosciuto è incompatibile con la rendita IN n.
30626368 da lei percepita ha la facoltà di optare per il trattamento economico più favorevole” (v. doc. 3 in cartella documentazione allegata). Parte_1
6. La rendita IN goduta dal ricorrente, secondo quanto dedotto dal ricorrente, sarebbe relativa a diversa patologia rispetto a quella valutata in sede di procedimento ex art 445 bis cpc e pertanto il medesimo presentava ricorso amministrativo avverso la decisione dell' . CP_1
7. Il Comitato Provinciale dell' con delibera del 12/12/2023 respingeva il ricorso con la CP_1 seguente motivazione: “l'assegno mensile di assistenza è incompatibile con qualsiasi pensione diretta di invalidità a carico dell'assicurazione generale obbligatoria delle gestioni sostitutive esonerative ed esclusive nonché delle gestioni dei lavoratori autonomi della gestione speciale minatori e delle altre casse e fondi di previdenza, compresi quelli dei liberi professionisti (art. 3 l. 407/1990; articolo 12, L 412/1991; DM. 553/92); rilevato inoltre che
l'assegno è inoltre incompatibile con tutte le prestazioni pensionistiche di invalidità per causa di guerra di lavoro o di servizio in particolare, per quanto concerne l'invalidità sul lavoro e di prestazioni erogate dall'IN, l'assegno mensile è incompatibile con: le rendite dirette,
l'assegno per l'assistenza personale continuativa, l'assegno continuativo mensile, la sovvenzione di contingenza ai grandi invalidi, l'assegno di incollocabilità ritenuto pertanto che: nel caso in discussione il signor risultava già titolare di rendita IN dal momento Pt_1
che l'assegno mensile di assistenza e la rendita IN sono incompatibili indipendentemente dal tipo di patologia la respinta effettuata risulta corretta e legittima…omissis” (v. doc. 8 in cartella documentazione allegata). Parte_1
8. Osserva il decidente che in ordine al divieto di cumulo tra prestazioni IN e prestazioni sussiste giurisprudenza non uniforme. Si è infatti affermata l'impossibilità di cumulo tra CP_1 queste prestazioni che permane anche nel caso in cui l'«evento menomativo della capacità di lavoro» e l'«infermità rilevante per l'attribuzione dell'assegno di invalidità» siano diversi (v.
4 Cass., sent. n. 3240 del 2011; Cass., ord. n. 6054 del 2018; si veda anche Trib. Varese II sez.
20 giugno 2023), in quanto la garanzia costituzionale ex art. 38 Cost., comma 2 del diritto all'assistenza è garanzia di minimi (v. Cass., sent. n. 3240 del 2011).
9. Secondo, invece, altro orientamento, l'assegno ordinario di invalidità liquidato in conseguenza di infortunio sul lavoro o malattia professionale non è cumulabile con la rendita vitalizia liquidata per lo stesso evento invalidante a norma del testo unico 30 giugno 1965, n.
1124, fino a concorrenza della rendita stessa (v. Cassazione, sentenza n. 25197/2017); secondo questo diverso orientamento qualora l'evento invalidante sotteso alla concessione delle prestazioni a carico dell'IN e dell' sia il medesimo i lavoratori possono CP_1
cumulare solo la quota di pensione eccedente la rendita IN. In sostanza i lavoratori possono cumulare solo la quota di pensione eccedente la rendita IN ( v. Cass. 04 novembre 2016 nr. 22475; 25 maggio 2017 nr. 13187). In altri termini, secondo questo orientamento, il presupposto del medesimo evento invalidante, da cui deriva il divieto di cumulo, si verifica in situazioni di invalidità connotate da completa sovrapponibilità mentre l'incumulabilità non sussiste se l'evento indennizzato dall'IN ha solo contribuito al più ampio quadro invalidante che ha dato luogo alla prestazione a carico dell' (cfr., tra le CP_1
altre, Cass. 9 luglio 2003 n. 10810, Cass. 30 dicembre 2004 n. 24199; 14 marzo 2006, n.5494;
09 settembre 2008 nr. 22872; 25 maggio 2017 nr. 13187) . Da ciò deriva che se l'evento invalidante per l'inabilità pensionabile non coincide o coincide parzialmente con l'infortunio sul lavoro o con la malattia professionale si applica il cumulo delle prestazioni ed CP_1
IN o si applica parzialmente se l'evento coincide parzialmente.
Diverso è il caso in cui lo stesso evento invalidante risulta essere sovrapponibile sia per le prestazioni a carico dell' (assegno ordinario d'invalidità, etc.,) e sia per quelle a carico CP_1
dell'IN (infortunio sul lavoro, malattia professionale), per questa fattispecie si applica il divieto di cumulo delle prestazioni ed IN (v. Cassazione, sentenza n. 25197/2019). CP_1
10. Osserva il decidente che nel caso di specie l'invalidità per l'assegno mensile di assistenza
è stata riconosciuta sulla base della seguente diagnosi: “-cardiopatia sclero ipertensiva in ectasia bulbo aortico in terapia farmacologica;
- spondiloartrosi diffusa e discopatie multiple con limitazione funzionale;
-cecità os in protesi” (v. CTU dott. proc. n. 1121/2022 RG, Per_1 doc. 4 in cartella documentazione allegata). Parte_1
5 11. Mentre la rendita IN è stata riconosciuta in favore del ricorrente per un infortunio sul lavoro che ha causato “addensamento vitreale visus OS ombra e luce” (v. doc. 6 in cartella documentazione allegata). Parte_1
12. Ciò posto, ritenuto di aderire all'orientamento giurisprudenziale da ultimo indicato (Cfr.
Cass. 25197/2019), nel caso di specie sussiste una parziale sovrapponibilità delle cause di invalidità poiché la cecità è causa di rendita IN, ma concorre all'invalidità per l'assegno mensile di assistenza ex art 13 L 118/1971 e dunque per lo stesso evento invalidante non può essere riconosciuto il cumulo delle prestazioni assistenziali de quibus, ne deriva che poiché la cecità concorre alla determinazione dell'invalidità ai fini della prestazione , in assenza di CP_1
detta patologia – per cui già riceve rendita IN- non vi è prova che avrebbe comunque avuto diritto all'assegno mensile di assistenza ex art 13 L 118/1971, ne consegue l'impossibilità del cumulo delle prestazioni ed IN nel caso di specie, per divieto di CP_1
doppia valutazione ai fini assistenziali di un medesimo fatto invalidante;
per questi motivi
rigetta il ricorso.
3. Le spese di lite.
13. Stante la contumacia dell' , si dichiara l'irripetibilità delle spese di lite, per effetto CP_1
della soccombenza del ricorrente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Velletri, in funzione di Giudice del Lavoro, disattesa ogni ulteriore domanda, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nel procedimento in epigrafe indicato, così statuisce:
- rigetta il ricorso;
- dichiara l'irripetibilità delle spese di lite.
Così deciso in Velletri, il 18 febbraio 2025
Il Giudice del Lavoro
dott.ssa RO Vaccaro
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