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Sentenza 27 maggio 2025
Sentenza 27 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Potenza, sentenza 27/05/2025, n. 156 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Potenza |
| Numero : | 156 |
| Data del deposito : | 27 maggio 2025 |
Testo completo
CORTE D'APPELLO DI POTENZA
Sezione Civile
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Potenza, Sezione Civile, nella persona dei signori:
- dott. Michele Videtta Presidente
- dott. Mariadomenica Marchese Consigliere rel.
- dott. Salvatore Guzzi Giudice ausiliario ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado d'appello iscritta al n. 639/2018 R.G.A.C.
tra
(c.f. ) rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1
dall'Avv. Vittorio Faraone (c.f. , elettivamente domiciliata presso C.F._2
lo studio di quest'ultimo sito in Policoro (MT) alla Via M. d'O. Sinisi n. 28
appellante
(c.f. ) - in persona del legale rappresentante pro Parte_2 P.IVA_1
tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Maurizio Roberto Brancati (c.f.:
elettivamente domiciliato presso l'Avvocatura Regionale – C.F._3
Dipartimento Presidenza Giunta, n Potenza alla Via Vincenzo Verrastro n.4 ;
appellata
OGGETTO: azione ex art. 1158 c.c. – appello avverso sentenza n. 766/2018 emessa del Tribunale di Matera pubblicata il 20/09/2018.
CONCLUSIONI: come da precisazione delle conclusioni e rispettivi scritti difensivi.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
1 Con atto di citazione ritualmente notificato, l'appellante Parte_1
assumeva di aver usucapito il bene immobile – terreno agricolo – sito in Agro di
Scanzano Jonico loc. 3 Cavone di are 85 circa facente parte della particella di maggiore estensione iscritta in catasto al foglio 63, già di proprietà della
[...]
, e conveniva in giudizio innanzi al Tribunale di Matera Parte_3
la in qualità di cessionaria del predetto bene immobile, affermando Parte_2
di aver perpetrato ininterrottamente il possesso uti domino del fondo rustico coltivandolo sin dal 03.06.1988 senza alcuna interruzione e/o interferenza da parte di alcun altro soggetto. Chiedeva, sulla base di queste premesse, dichiararsi che il terreno agricolo in oggetto fosse di sua proprietà per averlo usucapito in forza del dedotto possesso ultraventennale, ininterrotto e pacifico, con vittoria di spese ed onorari di giudizio.
Si costituiva l'ente convenuto deducendo di aver acquistato il terreno per cui è causa a seguito della soppressione ex art. 2 L.R. 7 agosto 1996 n. 38 dell
[...]
e che, a sua volta, l' aveva acquistato l'immobile Parte_4 Pt_4
giusta atto notarile del 27.12.1996 dalla Centrale del Latte Rugiada, al fine di poterlo adibire insieme ad altri beni a destinazione orientata al programma di sviluppo della riforma fondiaria (ex LR. 25 luglio 1977 n. 26). Chiedeva pertanto il rigetto della domanda di parte attrice avendolo l' occupato clandestinamente. Pt_1
Il Tribunale di Matera con la sentenza n. 766/2018 rigettava la domanda attorea attesa la mancanza di riscontri istruttori quanto al presupposto oggettivo e soggettivo dell'usucapione. In particolare, il giudice di prime cure valorizzava a tale scopo le risultanze del giudizio penale conclusosi con una sentenza di primo grado di condanna dell' per il reato di invasione di terreni ed edifici. Parte_1
Avverso tale pronuncia ha proposto appello chiedendone la Parte_1
riforma. Ha dedotto a tale scopo un'errata valutazione delle risultanze istruttorie da parte del giudice di prime cure con specifico riguardo alla decisività assegnata alla sentenza penale di primo grado ormai riformata in sede di gravame avendo la Corte
d'appello di Potenza riconosciuto in capo all'odierno appellante una legittima detenzione del fondo fin dal 1988 ed avendo perciò escluso l'occupazione abusiva di esso assolvendolo.
2 Ancora, l'appellante deduceva come il presupposto oggettivo del possesso ininterrotto doveva ritenersi provato sulla scorta del compendio probatorio acquisito nel corso del giudizio di primo grado, deduceva inoltre l'irrilevanza del presupposto soggettivo della buona fede.
Quanto alle censure in ordine alla valutazione del materiale istruttorio, deduceva l'omesso esame delle prove raccolte nel giudizio penale ed inoltre delle dichiarazioni dei testi , e in ordine alla prova del Testimone_1 Testimone_2 Testimone_3
possesso del terreno sin dal 03.06.1988 da parte dell'appellante.
Quanto alle risultanze del giudizio penale invocava l'autorità della decisione resa dalla Corte d'appello in sede di gravame all'esito della quale l' era stato Pt_1
assolto dall'accusa di “invasione di terreni o edifici” di cui all'art. 633 c.p., perché “il fatto non sussiste”. In particolare, evidenziava la decisività delle dichiarazioni rese dal teste , legale rappresentante della il quale aveva Testimone_4 Parte_3
confermato la detenzione della particella in contestazione da parte dell' Pt_1
sin dal 1988 per averlo ottenuto da parte della . Parte_3
Con comparsa depositata in data 26.02.2019 si costituiva la Parte_2
chiedendo il rigetto del gravame in quanto infondato.
All'udienza del 01.10.2024, sulle conclusioni delle parti, la causa veniva trattenuta in decisione con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
L'ordine logico di trattazione impone la preliminare disamina delle censure dirette a contestare la mancata valorizzazione del giudicato penale di assoluzione “perché il fatto non sussiste”.
Sul punto, è sufficiente considerare come le risultanze del giudizio penale siano ininfluenti ai fini della decisione in ordine alla domanda di usucapione.
Come si evince dalle motivazioni della sentenza penale della Corte d'Appello di
Potenza, l'odierno appellante vaniva assolto sulla base dell'accertata legittima detenzione dell'immobile per cui è causa. In particolare, veniva valorizzata a tale scopo la dichiarazione di da cui la Corte traeva la conclusione per Testimone_4
cui “(…) nella fattispecie in esame manchi la prova della contestata condotta di
3 invasione ed è configurabile un'ipotesi di mera prosecuzione dell'occupazione di area, già detenuta dall'imputato almeno dal lontano 1988, inidonea ad integrare l'elemento oggettivo del reato previsto dall'art. 633 c.p.”.
Cionondimeno, pur acclarata l'irretrattabilità di quanto accertato in sede penale, ovvero la legittima occupazione dell'immobile da parte dell'appellante fin dal 1988, si tratta di circostanza inidonea allo scopo di corroborare la prova quanto ai presupposti dell'invocata usucapione del medesimo bene.
Invero, è emerso piuttosto che l' aveva ottenuto la conduzione del Pt_1
terreno de quo dall'allora proprietaria (dante causa della Parte_3 [...]
). Va rilevato, infatti, come fin dall'atto introduttivo del giudizio di primo Parte_2
grado, l'odierno appellante deduceva di essere entrato nella disponibilità del terreno per cui è causa su concessione della (cfr. p. 1 dell'atto di citazione Parte_3
di primo grado “(…) la conduzione di tale terreno fu concesso all'attore dalla
[...]
e da allora ha sempre Parte_5
coltivato ininterrottamente senza che mai nessuno lo abbia importunato;
che il trasferimento di tale terreno alla è illegittimo in quanto lo stesso Pt_2 Parte_2
terreno doveva essere ritenuto di proprietà dell'attore per averlo usucapito in quanto consegnato dalla ” ed anche p. 1 della memoria ex art. 183 co. 6 c.p.c. Parte_3
“(…) l'attore conduce ininterrottamente animo domini il terreno sito in agro di
Scanzano Jonico loc. 3 Cavone di are 85 facente parte della particella di maggiore estensione di ettari 1.31.58 in catasto al foglio 67, particella 95 dal 1988, per averne avuto la disponibilità da parte della medesima , allora proprietario”). D'altra Parte_3
parte, la titolarità del terreno in capo alla è ulteriormente Parte_3
confortata dalla successiva vendita del fondo in favore dell' (nel 1996). Pt_4
Ciò premesso, la circostanza dell'instaurarsi di tale relazione di fatto nella consapevolezza dell'altrui titolarità, è inidonea, in mancanza dell'allegazione e della prova di un'interversione nel possesso, a ritenere provato l'acquisto dell'immobile a titolo originario per usucapione.
Come noto, ai fini della qualificazione della situazione di fatto come possessoria ovvero detentoria rileva non tanto lo stato psicologico soggettivo (animus), che nutre
4 il soggetto nel proprio interno quando acquisisce la materiale disponibilità del bene
(corpus), quanto piuttosto il titolo in forza del quale detta acquisizione si verifica.
Ne deriva che, instaurata la relazione di fatto col bene sulla base di una mera detenzione, come accaduto nel caso di specie, ai fini della prova del decorso del tempo utile all'acquisto a titolo originario della proprietà, l'appellante avrebbe dovuto allegare e provare il mutamento della detenzione in possesso, c.d.
“interversio possessionis”, ex art. 1141, comma 2, c.c.
Si tratta di circostanza che può rilevare solo quando la modificazione dello stato psicologico del detentore venga manifestata all'esterno in forza di opposizione
(c.d.”contradictio”) dal detentore rivolta al proprietario con il quale il detentore manifesti inequivocabilmente l'intenzione di continuare, per il futuro, a tenere la cosa per sé non come detentore, quindi, in nome del proprietario, bensì come possessore, per conto ed in nome proprio (Cass. n. 2535/2023). Né sono sufficienti a tale scopo il prolungarsi della detenzione o il compimento di atti corrispondenti all'esercizio del possesso che di per sé denunciano unicamente un abuso della situazione di vantaggio determinata dalla materiale disponibilità del bene (Cass. sez 1. N. 10289 del 2018).
Ciò premesso, dal compendio documentale in atti, potrebbe ascriversi tale contegno solo alla missiva del 2.3.2011 in risposta agli inviti ad un rilascio bonario del fondo da parte della allorquando l'appellante rivendicava di aver usucapito Pt_2
il bene. Cionondimeno, a far data dal 2011 non risulterebbe tuttavia soddisfatto l'arco temporale ventennale e sono plurime le iniziative intraprese dalla al fine di Pt_2
recuperarne la disponibilità (cfr. esposto alla Procura del 20.6.2011).
Né quanto a tale interversione nel possesso si traggono elementi utili sulla scorta delle risultanze delle prove orali involgenti piuttosto le attività svolte dall' Pt_1
sul fondo oggetto di causa.
Per tutto quanto esposto l'appello va perciò rigettato perché infondato. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
5 Il tenore della decisione inoltre comporta l'obbligo a carico dell'appellante di versare un ulteriore importo pari a quello del contributo unificato dovuto per l'impugnazione da lui proposta- a norma dell'art. 13 comma 1 quater d.P.R. 115/02.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Potenza, definitivamente pronunciando sulla domanda in epigrafe trascritta, ogni altra domanda ed eccezione disattese, così provvede:
1. rigetta l'appello;
2. condanna l'appellante al pagamento delle spese di lite in favore della parte appellata che si liquidano in complessivi € 4.996,00 oltre spese generali, I.V.A. e C.A.P. come per legge;
3. dichiara l'obbligo a carico di parte appellante di versare un ulteriore importo pari a quello del contributo unificato, dovuto per l'impugnazione proposta, a norma dell'art. 13 comma 1 quater d.P.R. 115/02.
Così deciso nella camera di consiglio del 20 maggio 2025 tenutasi mediante collegamento da remoto.
IL CONSIGLIERE est.
Mariadomenica Marchese
IL PRESIDENTE
Michele Videtta
6
Sezione Civile
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Potenza, Sezione Civile, nella persona dei signori:
- dott. Michele Videtta Presidente
- dott. Mariadomenica Marchese Consigliere rel.
- dott. Salvatore Guzzi Giudice ausiliario ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado d'appello iscritta al n. 639/2018 R.G.A.C.
tra
(c.f. ) rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1
dall'Avv. Vittorio Faraone (c.f. , elettivamente domiciliata presso C.F._2
lo studio di quest'ultimo sito in Policoro (MT) alla Via M. d'O. Sinisi n. 28
appellante
(c.f. ) - in persona del legale rappresentante pro Parte_2 P.IVA_1
tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Maurizio Roberto Brancati (c.f.:
elettivamente domiciliato presso l'Avvocatura Regionale – C.F._3
Dipartimento Presidenza Giunta, n Potenza alla Via Vincenzo Verrastro n.4 ;
appellata
OGGETTO: azione ex art. 1158 c.c. – appello avverso sentenza n. 766/2018 emessa del Tribunale di Matera pubblicata il 20/09/2018.
CONCLUSIONI: come da precisazione delle conclusioni e rispettivi scritti difensivi.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
1 Con atto di citazione ritualmente notificato, l'appellante Parte_1
assumeva di aver usucapito il bene immobile – terreno agricolo – sito in Agro di
Scanzano Jonico loc. 3 Cavone di are 85 circa facente parte della particella di maggiore estensione iscritta in catasto al foglio 63, già di proprietà della
[...]
, e conveniva in giudizio innanzi al Tribunale di Matera Parte_3
la in qualità di cessionaria del predetto bene immobile, affermando Parte_2
di aver perpetrato ininterrottamente il possesso uti domino del fondo rustico coltivandolo sin dal 03.06.1988 senza alcuna interruzione e/o interferenza da parte di alcun altro soggetto. Chiedeva, sulla base di queste premesse, dichiararsi che il terreno agricolo in oggetto fosse di sua proprietà per averlo usucapito in forza del dedotto possesso ultraventennale, ininterrotto e pacifico, con vittoria di spese ed onorari di giudizio.
Si costituiva l'ente convenuto deducendo di aver acquistato il terreno per cui è causa a seguito della soppressione ex art. 2 L.R. 7 agosto 1996 n. 38 dell
[...]
e che, a sua volta, l' aveva acquistato l'immobile Parte_4 Pt_4
giusta atto notarile del 27.12.1996 dalla Centrale del Latte Rugiada, al fine di poterlo adibire insieme ad altri beni a destinazione orientata al programma di sviluppo della riforma fondiaria (ex LR. 25 luglio 1977 n. 26). Chiedeva pertanto il rigetto della domanda di parte attrice avendolo l' occupato clandestinamente. Pt_1
Il Tribunale di Matera con la sentenza n. 766/2018 rigettava la domanda attorea attesa la mancanza di riscontri istruttori quanto al presupposto oggettivo e soggettivo dell'usucapione. In particolare, il giudice di prime cure valorizzava a tale scopo le risultanze del giudizio penale conclusosi con una sentenza di primo grado di condanna dell' per il reato di invasione di terreni ed edifici. Parte_1
Avverso tale pronuncia ha proposto appello chiedendone la Parte_1
riforma. Ha dedotto a tale scopo un'errata valutazione delle risultanze istruttorie da parte del giudice di prime cure con specifico riguardo alla decisività assegnata alla sentenza penale di primo grado ormai riformata in sede di gravame avendo la Corte
d'appello di Potenza riconosciuto in capo all'odierno appellante una legittima detenzione del fondo fin dal 1988 ed avendo perciò escluso l'occupazione abusiva di esso assolvendolo.
2 Ancora, l'appellante deduceva come il presupposto oggettivo del possesso ininterrotto doveva ritenersi provato sulla scorta del compendio probatorio acquisito nel corso del giudizio di primo grado, deduceva inoltre l'irrilevanza del presupposto soggettivo della buona fede.
Quanto alle censure in ordine alla valutazione del materiale istruttorio, deduceva l'omesso esame delle prove raccolte nel giudizio penale ed inoltre delle dichiarazioni dei testi , e in ordine alla prova del Testimone_1 Testimone_2 Testimone_3
possesso del terreno sin dal 03.06.1988 da parte dell'appellante.
Quanto alle risultanze del giudizio penale invocava l'autorità della decisione resa dalla Corte d'appello in sede di gravame all'esito della quale l' era stato Pt_1
assolto dall'accusa di “invasione di terreni o edifici” di cui all'art. 633 c.p., perché “il fatto non sussiste”. In particolare, evidenziava la decisività delle dichiarazioni rese dal teste , legale rappresentante della il quale aveva Testimone_4 Parte_3
confermato la detenzione della particella in contestazione da parte dell' Pt_1
sin dal 1988 per averlo ottenuto da parte della . Parte_3
Con comparsa depositata in data 26.02.2019 si costituiva la Parte_2
chiedendo il rigetto del gravame in quanto infondato.
All'udienza del 01.10.2024, sulle conclusioni delle parti, la causa veniva trattenuta in decisione con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
L'ordine logico di trattazione impone la preliminare disamina delle censure dirette a contestare la mancata valorizzazione del giudicato penale di assoluzione “perché il fatto non sussiste”.
Sul punto, è sufficiente considerare come le risultanze del giudizio penale siano ininfluenti ai fini della decisione in ordine alla domanda di usucapione.
Come si evince dalle motivazioni della sentenza penale della Corte d'Appello di
Potenza, l'odierno appellante vaniva assolto sulla base dell'accertata legittima detenzione dell'immobile per cui è causa. In particolare, veniva valorizzata a tale scopo la dichiarazione di da cui la Corte traeva la conclusione per Testimone_4
cui “(…) nella fattispecie in esame manchi la prova della contestata condotta di
3 invasione ed è configurabile un'ipotesi di mera prosecuzione dell'occupazione di area, già detenuta dall'imputato almeno dal lontano 1988, inidonea ad integrare l'elemento oggettivo del reato previsto dall'art. 633 c.p.”.
Cionondimeno, pur acclarata l'irretrattabilità di quanto accertato in sede penale, ovvero la legittima occupazione dell'immobile da parte dell'appellante fin dal 1988, si tratta di circostanza inidonea allo scopo di corroborare la prova quanto ai presupposti dell'invocata usucapione del medesimo bene.
Invero, è emerso piuttosto che l' aveva ottenuto la conduzione del Pt_1
terreno de quo dall'allora proprietaria (dante causa della Parte_3 [...]
). Va rilevato, infatti, come fin dall'atto introduttivo del giudizio di primo Parte_2
grado, l'odierno appellante deduceva di essere entrato nella disponibilità del terreno per cui è causa su concessione della (cfr. p. 1 dell'atto di citazione Parte_3
di primo grado “(…) la conduzione di tale terreno fu concesso all'attore dalla
[...]
e da allora ha sempre Parte_5
coltivato ininterrottamente senza che mai nessuno lo abbia importunato;
che il trasferimento di tale terreno alla è illegittimo in quanto lo stesso Pt_2 Parte_2
terreno doveva essere ritenuto di proprietà dell'attore per averlo usucapito in quanto consegnato dalla ” ed anche p. 1 della memoria ex art. 183 co. 6 c.p.c. Parte_3
“(…) l'attore conduce ininterrottamente animo domini il terreno sito in agro di
Scanzano Jonico loc. 3 Cavone di are 85 facente parte della particella di maggiore estensione di ettari 1.31.58 in catasto al foglio 67, particella 95 dal 1988, per averne avuto la disponibilità da parte della medesima , allora proprietario”). D'altra Parte_3
parte, la titolarità del terreno in capo alla è ulteriormente Parte_3
confortata dalla successiva vendita del fondo in favore dell' (nel 1996). Pt_4
Ciò premesso, la circostanza dell'instaurarsi di tale relazione di fatto nella consapevolezza dell'altrui titolarità, è inidonea, in mancanza dell'allegazione e della prova di un'interversione nel possesso, a ritenere provato l'acquisto dell'immobile a titolo originario per usucapione.
Come noto, ai fini della qualificazione della situazione di fatto come possessoria ovvero detentoria rileva non tanto lo stato psicologico soggettivo (animus), che nutre
4 il soggetto nel proprio interno quando acquisisce la materiale disponibilità del bene
(corpus), quanto piuttosto il titolo in forza del quale detta acquisizione si verifica.
Ne deriva che, instaurata la relazione di fatto col bene sulla base di una mera detenzione, come accaduto nel caso di specie, ai fini della prova del decorso del tempo utile all'acquisto a titolo originario della proprietà, l'appellante avrebbe dovuto allegare e provare il mutamento della detenzione in possesso, c.d.
“interversio possessionis”, ex art. 1141, comma 2, c.c.
Si tratta di circostanza che può rilevare solo quando la modificazione dello stato psicologico del detentore venga manifestata all'esterno in forza di opposizione
(c.d.”contradictio”) dal detentore rivolta al proprietario con il quale il detentore manifesti inequivocabilmente l'intenzione di continuare, per il futuro, a tenere la cosa per sé non come detentore, quindi, in nome del proprietario, bensì come possessore, per conto ed in nome proprio (Cass. n. 2535/2023). Né sono sufficienti a tale scopo il prolungarsi della detenzione o il compimento di atti corrispondenti all'esercizio del possesso che di per sé denunciano unicamente un abuso della situazione di vantaggio determinata dalla materiale disponibilità del bene (Cass. sez 1. N. 10289 del 2018).
Ciò premesso, dal compendio documentale in atti, potrebbe ascriversi tale contegno solo alla missiva del 2.3.2011 in risposta agli inviti ad un rilascio bonario del fondo da parte della allorquando l'appellante rivendicava di aver usucapito Pt_2
il bene. Cionondimeno, a far data dal 2011 non risulterebbe tuttavia soddisfatto l'arco temporale ventennale e sono plurime le iniziative intraprese dalla al fine di Pt_2
recuperarne la disponibilità (cfr. esposto alla Procura del 20.6.2011).
Né quanto a tale interversione nel possesso si traggono elementi utili sulla scorta delle risultanze delle prove orali involgenti piuttosto le attività svolte dall' Pt_1
sul fondo oggetto di causa.
Per tutto quanto esposto l'appello va perciò rigettato perché infondato. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
5 Il tenore della decisione inoltre comporta l'obbligo a carico dell'appellante di versare un ulteriore importo pari a quello del contributo unificato dovuto per l'impugnazione da lui proposta- a norma dell'art. 13 comma 1 quater d.P.R. 115/02.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Potenza, definitivamente pronunciando sulla domanda in epigrafe trascritta, ogni altra domanda ed eccezione disattese, così provvede:
1. rigetta l'appello;
2. condanna l'appellante al pagamento delle spese di lite in favore della parte appellata che si liquidano in complessivi € 4.996,00 oltre spese generali, I.V.A. e C.A.P. come per legge;
3. dichiara l'obbligo a carico di parte appellante di versare un ulteriore importo pari a quello del contributo unificato, dovuto per l'impugnazione proposta, a norma dell'art. 13 comma 1 quater d.P.R. 115/02.
Così deciso nella camera di consiglio del 20 maggio 2025 tenutasi mediante collegamento da remoto.
IL CONSIGLIERE est.
Mariadomenica Marchese
IL PRESIDENTE
Michele Videtta
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