TRIB
Sentenza 8 febbraio 2025
Sentenza 8 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 08/02/2025, n. 315 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 315 |
| Data del deposito : | 8 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 9727/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Stefano Giusberti Presidente dott. Francesca Neri Giudice Relatore dott. Alessandra Villecco Giudice Onorario
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 9727/2022 avente ad oggetto: separazione giudiziale promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. SCAGLIARINI Parte_1 C.F._1
MILENA, elettivamente domiciliato in CORSO ITALIA, 153 40017 S. GIOVANNI IN
PERSICETOpresso il difensore avv. SCAGLIARINI MILENA
ATTORE/I contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CRISTIANI Controparte_1 C.F._2 MANUELA e dell'avv. BALBI ANDREA ( ) VIA A.COSTA 24 SAN C.F._3
GIOVANNI IN PERSICETO;
, elettivamente domiciliato in VIA ANDREA COSTA 24 SAN
GIOVANNI IN PERSICETOpresso il difensore avv. CRISTIANI MANUELA
CONVENUTO/I
Con l'intervento del PM
INTERVENUTO
CONCLUSIONI Parte ricorrente concludeva come da note scritte di trattazione per l'udienza di precisazione delle conclusioni:
“In via Preliminare Respingere l'eccezione di nullità per violazione dell'art. 366 n. 1 cpc perché norma relativa ad un diverso grado di giudizio e perché in ogni caso la convenuta è stata correttamente profilata e, costituendosi, ha sanato il preteso vizio ai sensi dell'art. 164 3° comma cpc. Nel Merito:
pagina 1 di 5 - Respingere la richiesta di assegnazione della casa coniugale non sussistendone le condizioni;
- Addebitare la separazione a per violazione degli obblighi coniugali;
Controparte_1
- Rigettare, anche in mancanza di riconoscimento di addebito della separazione a , la Controparte_1 richiesta di assegno di mantenimento a favore della moglie essendo la stessa autonoma economicamente e comproprietaria unitamente al marito di beni immobili;
- Disporre che fino al momento della eventuale vendita della casa coniugale, in caso di cessazione della convivenza, il coniuge ivi residente dovrà riconoscere all'altro un importo corrispondente al 50% del canone di locazione di mercato, oltre a sostenere ogni spesa per consumi e per la manutenzione ordinaria.
In Via Istruttoria:
- disporre un accertamento della Polizia Tributaria al fine di conoscere la condizione patrimoniale di
, i suoi conti bancari (anche cointestati con altri soggetti) e la consistenza degli stessi, Controparte_1 oltre a eventuali conti online e l'esistenza di carte prepagate acquistate in rete;
- ammettere la prova per testi dedotta nella memoria 183 6° c. c.p.c. dal capitolo 17 al 25 compresi, con i testi ivi indicati.
- Con vittoria di spese e onorari di lite, oltre accessori di legge, IVA e CPA.” Parte resistente concludeva come da note scritte di trattazione per l'udienza di precisazione delle conclusioni:
“Voglia L'Ill.mo Giudice adito, contrariis reiectis:
1. Addebitare la separazione a per tutti i motivi esposti in narrativa;
Parte_1
2. Porre a carico del SI. l'obbligo del pagamento di un assegno mensile, a titolo di Pt_1 mantenimento o alimenti, a favore della SI.ra , vista la documentazione emersa Controparte_1 prodotta sulle capacità reddituali del , pari ad €.800,00 (ottocento/00) mensili, per tredici Pt_1 mensilità, con rivalutazione ISTAT, da pagarsi mediante bonifico bancario ogni 15 del mese, o in subordine la maggiore o minor somma che l'Ill.mo Giudicante vorrà comunque determinare a favore della SI.ra ; CP_1
3. Ordinare a il trasferimento di proprietà dell'abitazione di San GI in Parte_1
Persiceto, Via Rocco Stefani n. 11, a favore di e porre a carico di questa il Controparte_1 pagamento integrale del mutuo residuo gravante sulla casa coniugale (€.35.000,00 circa) presso
Banca Credem con contestuale liberazione di dalle garanzie prestate. Parte_1
4. Disporre la vendita della casa in comproprietà sita in comune di Lupara (CB), il cui ricavato dovrà essere suddiviso nella misura del 50% tra i comproprietari, previa perizia immobiliare circa il suo reale valore di mercato.
5. Disporre il trasferimento di proprietà della vettura Fiat Panda del 2013 targata ES032AD alla SI.ra , necessaria per motivi inderogabili di lavoro e salute.
6. Rigettare tutte le Controparte_1 ulteriori e diverse richieste di pagamento formulate dal SI. circa rate del mutuo o spese Pt_1 pregresse dalla data del deposito del ricorso. IN VIA SUBORDINATA
1. Addebitare la separazione a per tutti i motivi esposti in narrativa;
Parte_1
2. Porre a carico del SI. l'obbligo del pagamento di un assegno mensile, a titolo di Pt_1 mantenimento o alimenti, a favore della SI.ra , vista la documentazione emersa Controparte_1 prodotta sulle capacità reddituali del , pari ad €.800,00 (ottocento/00) mensili, per tredici Pt_1 mensilità, con rivalutazione ISTAT, da pagarsi mediante bonifico bancario ogni 15 del mese, o in subordine la maggiore o minor somma che l'Ill.mo Giudicante vorrà comunque determinare a favore della SI.ra ; CP_1
3. La SI.ra verserà al SInor la cifra di € 40.000,00 (quarantamila,00) per CP_1 Pt_1 l'acquisto della casa coniugale sita in San GI in Persiceto;
4. La SI.ra si accollerà il restante mutuo presso Banca Credem liberando di fatto il SI. CP_1
da qualsiasi solidarietà; Pt_1
pagina 2 di 5
5. La SI.ra effettuerà a sue spese il passaggio di proprietà dell'auto Fiat Panda intestata al CP_1 SI. ; Pt_1
6. Disporre la vendita della casa in comproprietà sita in comune di Lupara (CB), il cui ricavato dovrà essere suddiviso nella misura del 50% tra i comproprietari, previa perizia immobiliare circa il suo reale valore di mercato.
7. Rigettare tutte le ulteriori e diverse richieste di pagamento formulate dal SI. circa rate del Pt_1 mutuo o spese pregresse dalla data del deposito del ricorso. IN VIA ISTRUTTORIA:
- Ci si riporta integralmente alle richieste istruttorie formulate con l'atto introduttivo che siano ritenute pertinenti dall'Ill.mo Giudice Istruttore e che non siano divenute ultronee in seguito al riconoscimento espresso da Controparte circa dati, fatti ed eventi.
- Ci si oppone alla prova per testi richiesta da controparte, opponendosi specificamente ai nominativi indicati ed in ogni caso, qualora vengano ammessi, con riserva di interrogare gli stessi sui medesimi capitoli di prova e financo controinterrogarli.
- Si richiede sin d'ora interrogatorio formale del SI. . Parte_1
- Si chiede sin d'ora di ammettere prova per testi nelle seguenti persone: SI.ra SI. Persona_1
SI. , SI.ra ” Persona_2 Persona_3 Persona_4
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 24.08.2022 , rappresentava di aver contratto matrimonio Parte_1 con in data 03.06.2007 in regime di comunione dei beni, che dall'unione non Controparte_1 nascevano figli e che il rapporto matrimoniale era successivamente entrato in crisi. Deduceva che i coniugi sono comproprietari della casa coniugale sita in San GI in Persiceto, immobile pagato tramite un mutuo cointestato le cui rate vengono pagate solamente da lui stesso. In particolare, i pagamenti vengono effettuati tramite un conto corrente che, pur essendo cointestato, è alimentato esclusivamente dalla retribuzione del il quale, pertanto, si è fatto carico in via esclusiva Pt_1 dell'acquisto dell'abitazione. Si costituiva con atto depositato il 06.02.2023 che, in via preliminare, eccepiva Controparte_1 l'inammissibilità del ricorso per mancata identificazione della resistente, non essendone riportato il codice fiscale nell'intestazione. Deduceva poi che la crisi del matrimonio era imputabile alla condotta del marito, il quale, da un lato, le avrebbe prestato scarsa attenzione anche nel periodo in cui ha dovuto essere curata per un tumore al seno, e, dall'altro, l'avrebbe tradita ripetutamente intrattenendo diverse relazioni extraconiugali. Chiedeva quindi di addebitarsi la separazione a e, Parte_1 considerata la disparità del reddito tra ricorrente e resistente, il versamento di un assegno di mantenimento nonché l'assegnazione della casa familiare. All'udienza del 14.02.2023, interrogate liberamente le parti, il giudice esperiva tentativo di conciliazione che dava esito negativo.
Con ordinanza ex art. 708 c.p.c. del 20.02.2023, il giudice, dato che il pagamento della rata del mutuo da parte di compensava la disparità reddituale tra le parti, autorizzava i coniugi a vivere Pt_1 separatamente senza onerare alcuno di essi del pagamento del contributo di mantenimento e concedeva all'attore il termine per il deposito della memoria integrativa e alla resistente il termine per il deposito di comparsa di costituzione.
Veniva quindi pronunciata sentenza parziale del 01.08.2023 con cui era dichiarata la separazione tra coniugi e ordinanza collegiale con cui, rimessa la causa in istruttoria per le restanti domande, erano concessi i termini di cui all'art. 183 co 6 c.p.c. All'udienza del 16 maggio 2024, assunte le prove orali ammesse, il giudice rinviava per la precisazione delle conclusioni al 22.10.2024 disponendo la sostituzione dell'udienza con il deposito telematico di note scritte e, all'esito, tratteneva la causa in decisione assegnando i termini massimi ex art. 190 c.p.c.
pagina 3 di 5 Preliminarmente, con riferimento l'eccezione di nullità del ricorso per indeterminatezza dell'indicazione della resistente (della quale non sarebbe stato riportato il codice fiscale), si osserva che la nullità dell'atto è sanata dalla costituzione della parte convenuta (art. 164 co 3 c.p.c.).
Sempre in via preliminare, si ritiene necessario circoscrivere le domande in relazione alle quali il
Tribunale è chiamato a pronunciarsi, osservandosi che il rito prescelto osta all'esame delle domande relative alla divisione, alla vendita e al trasferimento di beni immobili, al pagamento di canoni di locazione e all'assegnazione dell'automobile, domande che devono pertanto dichiararsi inammissibili. Si procede pertanto all'esame delle sole domande di addebito della separazione che le parti hanno reciprocamente avanzato l'una contro l'altra e delle domande di condanna al pagamento di un contributo economico e di assegnazione della casa familiare avanzate dalla convenuta. La domanda di addebito avanzata da parte resistente e fondata sull'omessa assistenza del alla Pt_1
durante la malattia di lei oltre che sui presunti tradimenti del marito deve essere respinta. CP_1 Con riferimento al profilo dell'omessa assistenza, si ricorda che “in tema di separazione, grava sulla parte che richieda l'addebito l'onere di provare sia la contrarietà del comportamento del coniuge ai doveri che derivano dal matrimonio, sia l'efficacia causale di questi comportamenti nel rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza” (cfr. Cass. Civ., Sez. I, Ordinanza 16691/2020). Spettava quindi alla resistente dimostrare le carenze del , onere che non è stato assolto e che Pt_1 non avrebbe potuto essere assolto tramite le prova testimoniale indicata nella memoria di costituzione al capitolo 8. Infatti, la domanda “Vero che durante la degenza di Parte_1 Controparte_1 presenziava svogliatamente?”, unico elemento di prova offerto dalla a supporto delle sue CP_1 allegazioni, oltre ad essere valutativa, dà per presupposto che il ricorrente presenziasse alle degenze della resistente, con ciò contraddicendo l'assunto dell'assenza del durante la malattia della Pt_1
. CP_1
Per quanto riguarda le allegazioni circa le relazioni extraconiugali del marito, esse paiono generiche e non temporalmente circostanziate fatta eccezione per quelle relative alla relazione con
[...]
, che, tuttavia, è stata smentita dalla diretta interessata. Al riguardo, si ritiene inoltre che le Parte_2 dichiarazioni di ex marito di non siano sufficienti a confutare Persona_3 Parte_2 quanto riferito da quest'ultima, avendo egli riportato circostanze che non dimostrano in modo univoco e diretto l'esistenza della relazione extraconiugale allegata dalla resistente. Egli, infatti, pur avendo riferito che il e la si sono recati al mare più volte insieme anche al figlio di lei, Pt_1 Parte_2 non ha mai avuto evidenze dirette di una relazione tra i due.
Anche la domanda di addebito della separazione formulata da parte ricorrente e fondata su presunte relazioni extraconiugali della deve essere respinta. CP_1
Le prove prodotte dal ricorrente, sono screenshot di conversazioni tra la e altri uomini risalenti CP_1
a sei anni prima del ricorso, chat dalle quali, tuttavia, non emerge in modo univoco il coinvolgimento di quest'ultima in relazioni extraconiugali. Si tratta infatti di conversazioni in cui la resistente non risponde ai messaggi che riceve o, comunque, fornisce risposte che di per sé non dimostrano l'esistenza né di relazioni né di mere frequentazioni.
Quanto alla relazione che, secondo il , sarebbe intercorsa tra il SInor e la nel Pt_1 Per_5 CP_1 corso dell'estate 2022, si tratterebbe di una frequentazione avvenuta quando la crisi del matrimonio era già conclamata e che, pertanto, non può aver avuto alcuna efficacia causale nel suo insorgere. Passando all'esame della domanda di contributo economico avanzata dalla , si osserva che il CP_1
ha depositato le dichiarazioni dei redditi degli anni 2020, 2021 e 2022 da cui risultano redditi Pt_1 netti mensili compresi tra i 2.380 euro e i 2.661 euro e alcune buste paga relative ai mesi di agosto e settembre 2023 da cui risultano redditi di poco inferiori ai 2.000,00 euro.
Per quanto riguarda i redditi della SInora , i cud degli anni 2020, 2021 e 2022 attestano redditi CP_1 per 1.675 euro al mese, e, pertanto, SInificativamente inferiori a quelli dichiarati dal . Pt_1
Nonostante la disparità economica tra le parti, risulta confermato (cfr verbale udienza 16.05.2024) che permane la situazione di fatto esistente alla data pronuncia dell'ordinanza presidenziale e cioè che, da pagina 4 di 5 un lato, la SInora continua ad abitare nella casa coniugale senza corrispondere un canone di CP_1 locazione e, dall'altro, che le rate del mutuo stipulato per l'acquisto dell'immobile, che ammontano a quasi 800,00 euro al mese, vengono pagate dal solo ricorrente.
Le contestazioni solo inizialmente avanzate dalla resistente in sede di comparsa di costituzione con riferimento alla situazione di fatto alla base dell'ordinanza presidenziale del 20.02.2023 sono smentite dalla documentazione prodotta dal ricorrente. Gli estratti conto allegati dal dimostrano, infatti, Pt_1 che le uniche poste attive che alimentano il conto corrente da cui viene effettuato il pagamento della rata del mutuo sono i versamenti a lui effettuati a titolo di retribuzione.
Tale situazione di fatto giustifica, fino a che permanga, il rigetto della domanda di contributo economico in quanto compensa la disparità tra i redditi delle parti.
Da ultimo, deve essere respinta anche la domanda di assegnazione della casa familiare formulata dalla
, non essendovi figli minori nati dalla relazione tra la e il . Al riguardo si CP_1 CP_1 Pt_1 richiamano i consolidati principi espressi dalla Corte di Cassazione secondo cui “In tema di separazione, l'assegnazione della casa coniugale non può costituire una misura assistenziale per il coniuge economicamente più debole, ma postula l'affidamento dei figli minori o la convivenza con i figli maggiorenni non ancora autosufficienti, mentre ogni questione relativa al diritto di proprietà di uno dei coniugi o al diritto di abitazione sull'immobile esula dalla competenza funzionale del giudice della separazione e va proposta con il giudizio di cognizione ordinaria” (Corte di Cassazione, Sez. 1, Sent. 18440 del 01/08/2013).
Quanto alle istanze istruttorie riproposte in sede di precisazione delle conclusioni, si ribadisce che si tratta di istanze superflue.
La soccombenza reciproca giustifica la compensazione delle spese tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra istanza ed eccezione:
1. Respinge le domande di addebito reciprocamente proposte dalle parti;
2. Respinge la domanda riconvenzionale di assegnazione della casa familiare avanzata dalla resistente;
3. Respinge la domanda riconvenzionale di contributo economico avanzata dalla resistente;
4. Dichiara inammissibili le ulteriori domande.
5. Compensa le spese tra le parti;
Così è deciso in Bologna, nella Camera di ConSIlio del 04.02.2025
Il Giudice Relatore Il Presidente dott. Francesca Neri dott. Stefano Giusberti
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Stefano Giusberti Presidente dott. Francesca Neri Giudice Relatore dott. Alessandra Villecco Giudice Onorario
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 9727/2022 avente ad oggetto: separazione giudiziale promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. SCAGLIARINI Parte_1 C.F._1
MILENA, elettivamente domiciliato in CORSO ITALIA, 153 40017 S. GIOVANNI IN
PERSICETOpresso il difensore avv. SCAGLIARINI MILENA
ATTORE/I contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CRISTIANI Controparte_1 C.F._2 MANUELA e dell'avv. BALBI ANDREA ( ) VIA A.COSTA 24 SAN C.F._3
GIOVANNI IN PERSICETO;
, elettivamente domiciliato in VIA ANDREA COSTA 24 SAN
GIOVANNI IN PERSICETOpresso il difensore avv. CRISTIANI MANUELA
CONVENUTO/I
Con l'intervento del PM
INTERVENUTO
CONCLUSIONI Parte ricorrente concludeva come da note scritte di trattazione per l'udienza di precisazione delle conclusioni:
“In via Preliminare Respingere l'eccezione di nullità per violazione dell'art. 366 n. 1 cpc perché norma relativa ad un diverso grado di giudizio e perché in ogni caso la convenuta è stata correttamente profilata e, costituendosi, ha sanato il preteso vizio ai sensi dell'art. 164 3° comma cpc. Nel Merito:
pagina 1 di 5 - Respingere la richiesta di assegnazione della casa coniugale non sussistendone le condizioni;
- Addebitare la separazione a per violazione degli obblighi coniugali;
Controparte_1
- Rigettare, anche in mancanza di riconoscimento di addebito della separazione a , la Controparte_1 richiesta di assegno di mantenimento a favore della moglie essendo la stessa autonoma economicamente e comproprietaria unitamente al marito di beni immobili;
- Disporre che fino al momento della eventuale vendita della casa coniugale, in caso di cessazione della convivenza, il coniuge ivi residente dovrà riconoscere all'altro un importo corrispondente al 50% del canone di locazione di mercato, oltre a sostenere ogni spesa per consumi e per la manutenzione ordinaria.
In Via Istruttoria:
- disporre un accertamento della Polizia Tributaria al fine di conoscere la condizione patrimoniale di
, i suoi conti bancari (anche cointestati con altri soggetti) e la consistenza degli stessi, Controparte_1 oltre a eventuali conti online e l'esistenza di carte prepagate acquistate in rete;
- ammettere la prova per testi dedotta nella memoria 183 6° c. c.p.c. dal capitolo 17 al 25 compresi, con i testi ivi indicati.
- Con vittoria di spese e onorari di lite, oltre accessori di legge, IVA e CPA.” Parte resistente concludeva come da note scritte di trattazione per l'udienza di precisazione delle conclusioni:
“Voglia L'Ill.mo Giudice adito, contrariis reiectis:
1. Addebitare la separazione a per tutti i motivi esposti in narrativa;
Parte_1
2. Porre a carico del SI. l'obbligo del pagamento di un assegno mensile, a titolo di Pt_1 mantenimento o alimenti, a favore della SI.ra , vista la documentazione emersa Controparte_1 prodotta sulle capacità reddituali del , pari ad €.800,00 (ottocento/00) mensili, per tredici Pt_1 mensilità, con rivalutazione ISTAT, da pagarsi mediante bonifico bancario ogni 15 del mese, o in subordine la maggiore o minor somma che l'Ill.mo Giudicante vorrà comunque determinare a favore della SI.ra ; CP_1
3. Ordinare a il trasferimento di proprietà dell'abitazione di San GI in Parte_1
Persiceto, Via Rocco Stefani n. 11, a favore di e porre a carico di questa il Controparte_1 pagamento integrale del mutuo residuo gravante sulla casa coniugale (€.35.000,00 circa) presso
Banca Credem con contestuale liberazione di dalle garanzie prestate. Parte_1
4. Disporre la vendita della casa in comproprietà sita in comune di Lupara (CB), il cui ricavato dovrà essere suddiviso nella misura del 50% tra i comproprietari, previa perizia immobiliare circa il suo reale valore di mercato.
5. Disporre il trasferimento di proprietà della vettura Fiat Panda del 2013 targata ES032AD alla SI.ra , necessaria per motivi inderogabili di lavoro e salute.
6. Rigettare tutte le Controparte_1 ulteriori e diverse richieste di pagamento formulate dal SI. circa rate del mutuo o spese Pt_1 pregresse dalla data del deposito del ricorso. IN VIA SUBORDINATA
1. Addebitare la separazione a per tutti i motivi esposti in narrativa;
Parte_1
2. Porre a carico del SI. l'obbligo del pagamento di un assegno mensile, a titolo di Pt_1 mantenimento o alimenti, a favore della SI.ra , vista la documentazione emersa Controparte_1 prodotta sulle capacità reddituali del , pari ad €.800,00 (ottocento/00) mensili, per tredici Pt_1 mensilità, con rivalutazione ISTAT, da pagarsi mediante bonifico bancario ogni 15 del mese, o in subordine la maggiore o minor somma che l'Ill.mo Giudicante vorrà comunque determinare a favore della SI.ra ; CP_1
3. La SI.ra verserà al SInor la cifra di € 40.000,00 (quarantamila,00) per CP_1 Pt_1 l'acquisto della casa coniugale sita in San GI in Persiceto;
4. La SI.ra si accollerà il restante mutuo presso Banca Credem liberando di fatto il SI. CP_1
da qualsiasi solidarietà; Pt_1
pagina 2 di 5
5. La SI.ra effettuerà a sue spese il passaggio di proprietà dell'auto Fiat Panda intestata al CP_1 SI. ; Pt_1
6. Disporre la vendita della casa in comproprietà sita in comune di Lupara (CB), il cui ricavato dovrà essere suddiviso nella misura del 50% tra i comproprietari, previa perizia immobiliare circa il suo reale valore di mercato.
7. Rigettare tutte le ulteriori e diverse richieste di pagamento formulate dal SI. circa rate del Pt_1 mutuo o spese pregresse dalla data del deposito del ricorso. IN VIA ISTRUTTORIA:
- Ci si riporta integralmente alle richieste istruttorie formulate con l'atto introduttivo che siano ritenute pertinenti dall'Ill.mo Giudice Istruttore e che non siano divenute ultronee in seguito al riconoscimento espresso da Controparte circa dati, fatti ed eventi.
- Ci si oppone alla prova per testi richiesta da controparte, opponendosi specificamente ai nominativi indicati ed in ogni caso, qualora vengano ammessi, con riserva di interrogare gli stessi sui medesimi capitoli di prova e financo controinterrogarli.
- Si richiede sin d'ora interrogatorio formale del SI. . Parte_1
- Si chiede sin d'ora di ammettere prova per testi nelle seguenti persone: SI.ra SI. Persona_1
SI. , SI.ra ” Persona_2 Persona_3 Persona_4
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 24.08.2022 , rappresentava di aver contratto matrimonio Parte_1 con in data 03.06.2007 in regime di comunione dei beni, che dall'unione non Controparte_1 nascevano figli e che il rapporto matrimoniale era successivamente entrato in crisi. Deduceva che i coniugi sono comproprietari della casa coniugale sita in San GI in Persiceto, immobile pagato tramite un mutuo cointestato le cui rate vengono pagate solamente da lui stesso. In particolare, i pagamenti vengono effettuati tramite un conto corrente che, pur essendo cointestato, è alimentato esclusivamente dalla retribuzione del il quale, pertanto, si è fatto carico in via esclusiva Pt_1 dell'acquisto dell'abitazione. Si costituiva con atto depositato il 06.02.2023 che, in via preliminare, eccepiva Controparte_1 l'inammissibilità del ricorso per mancata identificazione della resistente, non essendone riportato il codice fiscale nell'intestazione. Deduceva poi che la crisi del matrimonio era imputabile alla condotta del marito, il quale, da un lato, le avrebbe prestato scarsa attenzione anche nel periodo in cui ha dovuto essere curata per un tumore al seno, e, dall'altro, l'avrebbe tradita ripetutamente intrattenendo diverse relazioni extraconiugali. Chiedeva quindi di addebitarsi la separazione a e, Parte_1 considerata la disparità del reddito tra ricorrente e resistente, il versamento di un assegno di mantenimento nonché l'assegnazione della casa familiare. All'udienza del 14.02.2023, interrogate liberamente le parti, il giudice esperiva tentativo di conciliazione che dava esito negativo.
Con ordinanza ex art. 708 c.p.c. del 20.02.2023, il giudice, dato che il pagamento della rata del mutuo da parte di compensava la disparità reddituale tra le parti, autorizzava i coniugi a vivere Pt_1 separatamente senza onerare alcuno di essi del pagamento del contributo di mantenimento e concedeva all'attore il termine per il deposito della memoria integrativa e alla resistente il termine per il deposito di comparsa di costituzione.
Veniva quindi pronunciata sentenza parziale del 01.08.2023 con cui era dichiarata la separazione tra coniugi e ordinanza collegiale con cui, rimessa la causa in istruttoria per le restanti domande, erano concessi i termini di cui all'art. 183 co 6 c.p.c. All'udienza del 16 maggio 2024, assunte le prove orali ammesse, il giudice rinviava per la precisazione delle conclusioni al 22.10.2024 disponendo la sostituzione dell'udienza con il deposito telematico di note scritte e, all'esito, tratteneva la causa in decisione assegnando i termini massimi ex art. 190 c.p.c.
pagina 3 di 5 Preliminarmente, con riferimento l'eccezione di nullità del ricorso per indeterminatezza dell'indicazione della resistente (della quale non sarebbe stato riportato il codice fiscale), si osserva che la nullità dell'atto è sanata dalla costituzione della parte convenuta (art. 164 co 3 c.p.c.).
Sempre in via preliminare, si ritiene necessario circoscrivere le domande in relazione alle quali il
Tribunale è chiamato a pronunciarsi, osservandosi che il rito prescelto osta all'esame delle domande relative alla divisione, alla vendita e al trasferimento di beni immobili, al pagamento di canoni di locazione e all'assegnazione dell'automobile, domande che devono pertanto dichiararsi inammissibili. Si procede pertanto all'esame delle sole domande di addebito della separazione che le parti hanno reciprocamente avanzato l'una contro l'altra e delle domande di condanna al pagamento di un contributo economico e di assegnazione della casa familiare avanzate dalla convenuta. La domanda di addebito avanzata da parte resistente e fondata sull'omessa assistenza del alla Pt_1
durante la malattia di lei oltre che sui presunti tradimenti del marito deve essere respinta. CP_1 Con riferimento al profilo dell'omessa assistenza, si ricorda che “in tema di separazione, grava sulla parte che richieda l'addebito l'onere di provare sia la contrarietà del comportamento del coniuge ai doveri che derivano dal matrimonio, sia l'efficacia causale di questi comportamenti nel rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza” (cfr. Cass. Civ., Sez. I, Ordinanza 16691/2020). Spettava quindi alla resistente dimostrare le carenze del , onere che non è stato assolto e che Pt_1 non avrebbe potuto essere assolto tramite le prova testimoniale indicata nella memoria di costituzione al capitolo 8. Infatti, la domanda “Vero che durante la degenza di Parte_1 Controparte_1 presenziava svogliatamente?”, unico elemento di prova offerto dalla a supporto delle sue CP_1 allegazioni, oltre ad essere valutativa, dà per presupposto che il ricorrente presenziasse alle degenze della resistente, con ciò contraddicendo l'assunto dell'assenza del durante la malattia della Pt_1
. CP_1
Per quanto riguarda le allegazioni circa le relazioni extraconiugali del marito, esse paiono generiche e non temporalmente circostanziate fatta eccezione per quelle relative alla relazione con
[...]
, che, tuttavia, è stata smentita dalla diretta interessata. Al riguardo, si ritiene inoltre che le Parte_2 dichiarazioni di ex marito di non siano sufficienti a confutare Persona_3 Parte_2 quanto riferito da quest'ultima, avendo egli riportato circostanze che non dimostrano in modo univoco e diretto l'esistenza della relazione extraconiugale allegata dalla resistente. Egli, infatti, pur avendo riferito che il e la si sono recati al mare più volte insieme anche al figlio di lei, Pt_1 Parte_2 non ha mai avuto evidenze dirette di una relazione tra i due.
Anche la domanda di addebito della separazione formulata da parte ricorrente e fondata su presunte relazioni extraconiugali della deve essere respinta. CP_1
Le prove prodotte dal ricorrente, sono screenshot di conversazioni tra la e altri uomini risalenti CP_1
a sei anni prima del ricorso, chat dalle quali, tuttavia, non emerge in modo univoco il coinvolgimento di quest'ultima in relazioni extraconiugali. Si tratta infatti di conversazioni in cui la resistente non risponde ai messaggi che riceve o, comunque, fornisce risposte che di per sé non dimostrano l'esistenza né di relazioni né di mere frequentazioni.
Quanto alla relazione che, secondo il , sarebbe intercorsa tra il SInor e la nel Pt_1 Per_5 CP_1 corso dell'estate 2022, si tratterebbe di una frequentazione avvenuta quando la crisi del matrimonio era già conclamata e che, pertanto, non può aver avuto alcuna efficacia causale nel suo insorgere. Passando all'esame della domanda di contributo economico avanzata dalla , si osserva che il CP_1
ha depositato le dichiarazioni dei redditi degli anni 2020, 2021 e 2022 da cui risultano redditi Pt_1 netti mensili compresi tra i 2.380 euro e i 2.661 euro e alcune buste paga relative ai mesi di agosto e settembre 2023 da cui risultano redditi di poco inferiori ai 2.000,00 euro.
Per quanto riguarda i redditi della SInora , i cud degli anni 2020, 2021 e 2022 attestano redditi CP_1 per 1.675 euro al mese, e, pertanto, SInificativamente inferiori a quelli dichiarati dal . Pt_1
Nonostante la disparità economica tra le parti, risulta confermato (cfr verbale udienza 16.05.2024) che permane la situazione di fatto esistente alla data pronuncia dell'ordinanza presidenziale e cioè che, da pagina 4 di 5 un lato, la SInora continua ad abitare nella casa coniugale senza corrispondere un canone di CP_1 locazione e, dall'altro, che le rate del mutuo stipulato per l'acquisto dell'immobile, che ammontano a quasi 800,00 euro al mese, vengono pagate dal solo ricorrente.
Le contestazioni solo inizialmente avanzate dalla resistente in sede di comparsa di costituzione con riferimento alla situazione di fatto alla base dell'ordinanza presidenziale del 20.02.2023 sono smentite dalla documentazione prodotta dal ricorrente. Gli estratti conto allegati dal dimostrano, infatti, Pt_1 che le uniche poste attive che alimentano il conto corrente da cui viene effettuato il pagamento della rata del mutuo sono i versamenti a lui effettuati a titolo di retribuzione.
Tale situazione di fatto giustifica, fino a che permanga, il rigetto della domanda di contributo economico in quanto compensa la disparità tra i redditi delle parti.
Da ultimo, deve essere respinta anche la domanda di assegnazione della casa familiare formulata dalla
, non essendovi figli minori nati dalla relazione tra la e il . Al riguardo si CP_1 CP_1 Pt_1 richiamano i consolidati principi espressi dalla Corte di Cassazione secondo cui “In tema di separazione, l'assegnazione della casa coniugale non può costituire una misura assistenziale per il coniuge economicamente più debole, ma postula l'affidamento dei figli minori o la convivenza con i figli maggiorenni non ancora autosufficienti, mentre ogni questione relativa al diritto di proprietà di uno dei coniugi o al diritto di abitazione sull'immobile esula dalla competenza funzionale del giudice della separazione e va proposta con il giudizio di cognizione ordinaria” (Corte di Cassazione, Sez. 1, Sent. 18440 del 01/08/2013).
Quanto alle istanze istruttorie riproposte in sede di precisazione delle conclusioni, si ribadisce che si tratta di istanze superflue.
La soccombenza reciproca giustifica la compensazione delle spese tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra istanza ed eccezione:
1. Respinge le domande di addebito reciprocamente proposte dalle parti;
2. Respinge la domanda riconvenzionale di assegnazione della casa familiare avanzata dalla resistente;
3. Respinge la domanda riconvenzionale di contributo economico avanzata dalla resistente;
4. Dichiara inammissibili le ulteriori domande.
5. Compensa le spese tra le parti;
Così è deciso in Bologna, nella Camera di ConSIlio del 04.02.2025
Il Giudice Relatore Il Presidente dott. Francesca Neri dott. Stefano Giusberti
pagina 5 di 5