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Sentenza 12 dicembre 2024
Sentenza 12 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 12/12/2024, n. 1150 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 1150 |
| Data del deposito : | 12 dicembre 2024 |
Testo completo
N. R.G. 2671/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di MONZA
Quarta Sezione CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Carmen Arcellaschi Presidente rel.
Dott. Claudia Bonomi Giudice
Dott. Camilla Filauro Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. di cui sopra promossa con ricorso congiunto in data 19 aprile
2024 da:
(C.F. nato a [...] all'Ionio (CS) il 13.10.1961 e residente ad Parte_1 C.F._1
Agrate Brianza (MB) in Via IV Novembre n.23
e
( ) nata a [...] il [...] e residente a [...], entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. Renata Colopi, del foro di Bergamo, presso il cui Studio eleggono domicilio, giusta procura in calce al ricorso congiunto;
Con l'intervento del P.M. sede
OGGETTO: DIVORZIO CONGIUNTO
CONCLUSIONI CONGIUNTE
1- Vita separata con l'obbligo del reciproco rispetto;
2- Assegnare in via definitiva la casa coniugale, sita in Concorezzo (MB), Via Libertà, n. 4, alla
Signora . Sul coniuge assegnatario graveranno le spese per le utenze domestiche;
Parte_2
3- La figlia , nata il [...] a [...], CF. Persona_1 C.F._3 viene affidata in modo condiviso ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente presso la residenza attuale della madre, ovvero altra futura soluzione abitativa reperita dalla medesima nel precipuo interesse della prole, anche ai fini anagrafici;
resta inteso che la responsabilità genitoriale sarà esercitata congiuntamente per le questioni di maggiore interesse (istruzione, educazione e salute), nel rispetto delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni della Minore, e disgiuntamente per quelle di ordinaria amministrazione ex lege. Il regime di frequentazione della prole con i genitori è pattuito, in ossequio al principio di bigenitorialità, al fine di garantire alla prole un rapporto continuativo ed equilibrato con entrambi i genitori, come segue:
4- Salvo diversi accordi tra le parti, con preavviso tra le parti di almeno 72 ore, il padre avrà la facoltà di tenere con sé la figlia per 2 giorni infrasettimanali, compatibilmente con il calendario scolastico della minore e la turnazione lavorativa del padre, allorquando questi la preleverà e la riaccompagnerà presso la casa materna;
- Il padre potrà permanere con la figlia nella giornata di sabato ovvero domenica ogni 15 giorni, con pernottamento in base agli orari da concordare con la madre;
- Fatte salve eventuali modifiche dei giorni e/o degli orari, da concordarsi tra le parti in funzione della crescita della minore, con preavviso di almeno 72 ore;
- Salvo diversi accordi tra le parti, con il predetto preavviso, durante le festività natalizie il padre potrà tenere con sé la figlia per sette giorni anche non consecutivi, alternando il periodo intercorrente tra il 24 (compreso)
e il 30 dicembre ovvero quello intercorrente tra il 31 dicembre (compreso) e il 6 gennaio, con cadenza annuale, alternando ogni anno Vigilia, Natale e Santo Stefano;
parimenti, alternando il Primo dell'anno ed Epifania;
durante le festività Pasquali il padre potrà tenere con sé la minore, ad anni alternati con la madre, il giorno di Pasqua ed il Lunedì dell'Angelo; - Salvo diversi accordi tra le parti, con preavviso di almeno 72 ore, durante le vacanze estive (coincidenti col periodo di astensione dalla frequentazione scolastica), il padre potrà tenere con sé il figlio per 15 giorni, anche non consecutivi, da concordarsi tra i genitori entro la fine del mese di
Marzo di ogni anno;
i genitori si impegnano a darsi reciproca comunicazione del luogo e indirizzo in cui intendono trascorrere le ferie estive, consentendo regolari contatti telefonici con la figlia;
5- Il sig. si impegna, con decorrenza dalla sottoscrizione delle presenti condizioni, a versare alla sig.ra Pt_1
, a titolo di contributo al mantenimento della figlia, l'importo mensile di €. 250,00, entro il Parte_2
20 di ogni mese;
tale importo verrà rivalutato ogni anno secondo gli indici Istat, dal giorno della separazione;
6- I genitori di concordano nella concessione esclusivamente in favore della sig.ra Persona_1
dell'intera somma dell'assegno unico di cui alla procedura attuale, ovvero con altra ed Parte_2 eventuale futura procedura;
7- Entrambi i genitori di si impegnano sin d'ora a provvedere alle spese straordinarie Persona_1 mediche e scolastiche, sostenute e sostenende nell'interesse della prole, previa esibizione dei relativi documenti fiscali, con suddivisone degli importi nella misura del 50% ciascuno o eventuale rimborso della metà al genitore che le avrà anticipate per intero:
8- tra le spese comprese nell'assegno di mantenimento sono comprese: • vitto e mensa scolastica;
• abbonamenti e trasporti per esigenze di istruzione;
• farmaci da banco;
• abbigliamento, comprese le spese per il cambio di stagione;
• contributi alle spese di abitazione (canoni di locazione, spese condominiali ordinarie, utenze, tributi); • materiale didattico e di cancelleria per la scuola, successivo al corredo di inizio anno;
baby sitter, frequenza del c.d. tempo prolungato, del pre-scuola o del doposcuola;
9- tra le spese straordinarie, per le quali non è richiesto l'accordo tra i genitori, si annoverano: spese mediche:
• ticket dovuti in relazione a farmaci richiedenti prescrizione medica (esclusi farmaci da banco), esami diagnostici non invasivi, trattamenti sanitari, visite specialistiche, se prescritte dal medico curante ed eseguite presso strutture pubbliche o convenzionate;
• spese per acquisto di dispositivi per assistenza protesica e integrativa (quali, ad esempio, occhiali, scarpe ortopediche, protesi integrative ecc..) se prescritte dal medico, nei limiti di un costo medio di mercato;
• Spese per accertamenti e trattamenti sanitari non invasivi anche non erogabili dal Servizio Sanitario Nazionale se prescritti dal medico curante (es. fisioterapia); • spese mediche urgenti, spesem scolastiche e di istruzione: • iscrizione o contributi obbligatori per la scuola pubblica;
• libri di testo, materiali di cancelleria e attrezzature didattiche e informatiche di inizio anno, anche in caso di scuola privata;
Per le sole materie tecniche o artistiche, materiali e attrezzature didattiche e informatiche richieste dalla scuola anche in corso di anno;
• Corsi di recupero e lezioni private in caso di valutazioni scolastiche o di voti inferiori alla sufficienza;
• partecipazione a gite scolastiche senza pernottamento;
• Frequentazione di centri estivi gestiti da ente pubblico (es. Comune) o dai suoi delegati ovvero da istituti religiosi senza fine di lucro (es. oratori). tra le spese straordinarie, per le quali occorre il preventivo accordo dei genitori, si annoverano: spese mediche: • esami diagnostici, trattamenti sanitari ovvero visite specialistiche presso strutture private non convenzionate, salvo urgenze;
• cure dentistiche o ortodontiche, pur se presso strutture pubbliche, anche ai fini del consenso informato;
• Interventi chirurgici, accertamenti e trattamenti invasivi, anche se eseguiti presso strutture pubbliche, salvo urgenze, anche ai fini del consenso informato;
• farmaci omeopatici, di medicina alternativa o sperimentali;
altre spese: • gite scolastiche e viaggi di istruzione con pernottamento;
• iscrizioni e oneri di frequenza per istituti scolastici privati;
• Iscrizione, frequenza e materiali didattici per corsi extrascolastici (es. lingue, informatica, attività artistiche) ovvero successivi alla scuola secondaria superiore;
• Iscrizione, frequenza e materiali didattici per corsi universitari o post universitari;
alloggio e permanenza presso la sede universitaria;
• iscrizioni, corsi, oneri di frequenza e attrezzature per attività sportive;
• viaggi e vacanze trascorse senza i genitori;
•Acquisto ed utilizzo di mezzi di trasporto a motore (conseguimento della patente di guida, assicurazione, tassa di proprietà, carburanti, manutenzione);
10- I coniugi si dichiarano economicamente indipendenti, e dichiarano di non avere nulla a pretendere l'una dall'altro dal punto di vista patrimoniale, avendo già definito ogni questione patrimoniale a parte;
11- I coniugi si danno reciproco consenso al rilascio del passaporto e della carta di identità valida anche per l'espatrio;
Motivi della decisione
I. La domanda di divorzio è fondata.
Risulta, infatti, dai documenti in atti che tra le parti è intervenuta consensuale omologata dal Tribunale di
Monza con Decreto emesso in data 27.10.2022.
Non è contestato che tra le parti non sia intervenuta riconciliazione, né sia ripresa, sia pur temporaneamente, la convivenza.
Deve, quindi, ritenersi che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi sia ormai definitivamente venuta meno, così che sarebbe impossibile il suo ricostituirsi.
Ricorrono, pertanto, i presupposti richiesti dall'art. 3 nr. 2 let. b della L.
1.12.1970 n. 898 come mod. dagli artt. 4 e 5 della L.
6.3.1987 n. 74, dall'art. 1 L.
6.5.2015 nr. 55.
Va dunque emessa la richiesta pronuncia.
II. Le condizioni pattuite tra le parti ed oggetto di conclusioni conformi possono essere recepite nella presente sentenza, in quanto risultano rispondenti all'interesse morale e materiale della figlia minore e, per le restanti pattuizioni, sono tali da comporre un quadro di equilibrato contemperamento dei reciproci interessi.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
I. pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto da e in Parte_1 Parte_2
Concorezzo (MB) il 23 ottobre 1993 (Atto trascritto al n. 8, P. I, Anno 1993 del registro atti di matrimonio del predetto Comune) alle condizioni concordate tra le parti e recepite nelle conclusioni trascritte in epigrafe, da intendersi qui interamente riportate e trascritte;
II. ordina che la presente sentenza, in copia autentica, sia inviata dopo il passaggio in giudicato a cura del Cancelliere all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di CONCOREZZO (MB) affinchè sia annotata ai sensi degli artt. 5 e 10 della L.
1.12.1970 n. 898. Così deciso in Monza, nella Camera di Consiglio del 5 dicembre 2024
Il Presidente Est.
Dott. Carmen Arcellaschi
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di MONZA
Quarta Sezione CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Carmen Arcellaschi Presidente rel.
Dott. Claudia Bonomi Giudice
Dott. Camilla Filauro Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. di cui sopra promossa con ricorso congiunto in data 19 aprile
2024 da:
(C.F. nato a [...] all'Ionio (CS) il 13.10.1961 e residente ad Parte_1 C.F._1
Agrate Brianza (MB) in Via IV Novembre n.23
e
( ) nata a [...] il [...] e residente a [...], entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. Renata Colopi, del foro di Bergamo, presso il cui Studio eleggono domicilio, giusta procura in calce al ricorso congiunto;
Con l'intervento del P.M. sede
OGGETTO: DIVORZIO CONGIUNTO
CONCLUSIONI CONGIUNTE
1- Vita separata con l'obbligo del reciproco rispetto;
2- Assegnare in via definitiva la casa coniugale, sita in Concorezzo (MB), Via Libertà, n. 4, alla
Signora . Sul coniuge assegnatario graveranno le spese per le utenze domestiche;
Parte_2
3- La figlia , nata il [...] a [...], CF. Persona_1 C.F._3 viene affidata in modo condiviso ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente presso la residenza attuale della madre, ovvero altra futura soluzione abitativa reperita dalla medesima nel precipuo interesse della prole, anche ai fini anagrafici;
resta inteso che la responsabilità genitoriale sarà esercitata congiuntamente per le questioni di maggiore interesse (istruzione, educazione e salute), nel rispetto delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni della Minore, e disgiuntamente per quelle di ordinaria amministrazione ex lege. Il regime di frequentazione della prole con i genitori è pattuito, in ossequio al principio di bigenitorialità, al fine di garantire alla prole un rapporto continuativo ed equilibrato con entrambi i genitori, come segue:
4- Salvo diversi accordi tra le parti, con preavviso tra le parti di almeno 72 ore, il padre avrà la facoltà di tenere con sé la figlia per 2 giorni infrasettimanali, compatibilmente con il calendario scolastico della minore e la turnazione lavorativa del padre, allorquando questi la preleverà e la riaccompagnerà presso la casa materna;
- Il padre potrà permanere con la figlia nella giornata di sabato ovvero domenica ogni 15 giorni, con pernottamento in base agli orari da concordare con la madre;
- Fatte salve eventuali modifiche dei giorni e/o degli orari, da concordarsi tra le parti in funzione della crescita della minore, con preavviso di almeno 72 ore;
- Salvo diversi accordi tra le parti, con il predetto preavviso, durante le festività natalizie il padre potrà tenere con sé la figlia per sette giorni anche non consecutivi, alternando il periodo intercorrente tra il 24 (compreso)
e il 30 dicembre ovvero quello intercorrente tra il 31 dicembre (compreso) e il 6 gennaio, con cadenza annuale, alternando ogni anno Vigilia, Natale e Santo Stefano;
parimenti, alternando il Primo dell'anno ed Epifania;
durante le festività Pasquali il padre potrà tenere con sé la minore, ad anni alternati con la madre, il giorno di Pasqua ed il Lunedì dell'Angelo; - Salvo diversi accordi tra le parti, con preavviso di almeno 72 ore, durante le vacanze estive (coincidenti col periodo di astensione dalla frequentazione scolastica), il padre potrà tenere con sé il figlio per 15 giorni, anche non consecutivi, da concordarsi tra i genitori entro la fine del mese di
Marzo di ogni anno;
i genitori si impegnano a darsi reciproca comunicazione del luogo e indirizzo in cui intendono trascorrere le ferie estive, consentendo regolari contatti telefonici con la figlia;
5- Il sig. si impegna, con decorrenza dalla sottoscrizione delle presenti condizioni, a versare alla sig.ra Pt_1
, a titolo di contributo al mantenimento della figlia, l'importo mensile di €. 250,00, entro il Parte_2
20 di ogni mese;
tale importo verrà rivalutato ogni anno secondo gli indici Istat, dal giorno della separazione;
6- I genitori di concordano nella concessione esclusivamente in favore della sig.ra Persona_1
dell'intera somma dell'assegno unico di cui alla procedura attuale, ovvero con altra ed Parte_2 eventuale futura procedura;
7- Entrambi i genitori di si impegnano sin d'ora a provvedere alle spese straordinarie Persona_1 mediche e scolastiche, sostenute e sostenende nell'interesse della prole, previa esibizione dei relativi documenti fiscali, con suddivisone degli importi nella misura del 50% ciascuno o eventuale rimborso della metà al genitore che le avrà anticipate per intero:
8- tra le spese comprese nell'assegno di mantenimento sono comprese: • vitto e mensa scolastica;
• abbonamenti e trasporti per esigenze di istruzione;
• farmaci da banco;
• abbigliamento, comprese le spese per il cambio di stagione;
• contributi alle spese di abitazione (canoni di locazione, spese condominiali ordinarie, utenze, tributi); • materiale didattico e di cancelleria per la scuola, successivo al corredo di inizio anno;
baby sitter, frequenza del c.d. tempo prolungato, del pre-scuola o del doposcuola;
9- tra le spese straordinarie, per le quali non è richiesto l'accordo tra i genitori, si annoverano: spese mediche:
• ticket dovuti in relazione a farmaci richiedenti prescrizione medica (esclusi farmaci da banco), esami diagnostici non invasivi, trattamenti sanitari, visite specialistiche, se prescritte dal medico curante ed eseguite presso strutture pubbliche o convenzionate;
• spese per acquisto di dispositivi per assistenza protesica e integrativa (quali, ad esempio, occhiali, scarpe ortopediche, protesi integrative ecc..) se prescritte dal medico, nei limiti di un costo medio di mercato;
• Spese per accertamenti e trattamenti sanitari non invasivi anche non erogabili dal Servizio Sanitario Nazionale se prescritti dal medico curante (es. fisioterapia); • spese mediche urgenti, spesem scolastiche e di istruzione: • iscrizione o contributi obbligatori per la scuola pubblica;
• libri di testo, materiali di cancelleria e attrezzature didattiche e informatiche di inizio anno, anche in caso di scuola privata;
Per le sole materie tecniche o artistiche, materiali e attrezzature didattiche e informatiche richieste dalla scuola anche in corso di anno;
• Corsi di recupero e lezioni private in caso di valutazioni scolastiche o di voti inferiori alla sufficienza;
• partecipazione a gite scolastiche senza pernottamento;
• Frequentazione di centri estivi gestiti da ente pubblico (es. Comune) o dai suoi delegati ovvero da istituti religiosi senza fine di lucro (es. oratori). tra le spese straordinarie, per le quali occorre il preventivo accordo dei genitori, si annoverano: spese mediche: • esami diagnostici, trattamenti sanitari ovvero visite specialistiche presso strutture private non convenzionate, salvo urgenze;
• cure dentistiche o ortodontiche, pur se presso strutture pubbliche, anche ai fini del consenso informato;
• Interventi chirurgici, accertamenti e trattamenti invasivi, anche se eseguiti presso strutture pubbliche, salvo urgenze, anche ai fini del consenso informato;
• farmaci omeopatici, di medicina alternativa o sperimentali;
altre spese: • gite scolastiche e viaggi di istruzione con pernottamento;
• iscrizioni e oneri di frequenza per istituti scolastici privati;
• Iscrizione, frequenza e materiali didattici per corsi extrascolastici (es. lingue, informatica, attività artistiche) ovvero successivi alla scuola secondaria superiore;
• Iscrizione, frequenza e materiali didattici per corsi universitari o post universitari;
alloggio e permanenza presso la sede universitaria;
• iscrizioni, corsi, oneri di frequenza e attrezzature per attività sportive;
• viaggi e vacanze trascorse senza i genitori;
•Acquisto ed utilizzo di mezzi di trasporto a motore (conseguimento della patente di guida, assicurazione, tassa di proprietà, carburanti, manutenzione);
10- I coniugi si dichiarano economicamente indipendenti, e dichiarano di non avere nulla a pretendere l'una dall'altro dal punto di vista patrimoniale, avendo già definito ogni questione patrimoniale a parte;
11- I coniugi si danno reciproco consenso al rilascio del passaporto e della carta di identità valida anche per l'espatrio;
Motivi della decisione
I. La domanda di divorzio è fondata.
Risulta, infatti, dai documenti in atti che tra le parti è intervenuta consensuale omologata dal Tribunale di
Monza con Decreto emesso in data 27.10.2022.
Non è contestato che tra le parti non sia intervenuta riconciliazione, né sia ripresa, sia pur temporaneamente, la convivenza.
Deve, quindi, ritenersi che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi sia ormai definitivamente venuta meno, così che sarebbe impossibile il suo ricostituirsi.
Ricorrono, pertanto, i presupposti richiesti dall'art. 3 nr. 2 let. b della L.
1.12.1970 n. 898 come mod. dagli artt. 4 e 5 della L.
6.3.1987 n. 74, dall'art. 1 L.
6.5.2015 nr. 55.
Va dunque emessa la richiesta pronuncia.
II. Le condizioni pattuite tra le parti ed oggetto di conclusioni conformi possono essere recepite nella presente sentenza, in quanto risultano rispondenti all'interesse morale e materiale della figlia minore e, per le restanti pattuizioni, sono tali da comporre un quadro di equilibrato contemperamento dei reciproci interessi.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
I. pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto da e in Parte_1 Parte_2
Concorezzo (MB) il 23 ottobre 1993 (Atto trascritto al n. 8, P. I, Anno 1993 del registro atti di matrimonio del predetto Comune) alle condizioni concordate tra le parti e recepite nelle conclusioni trascritte in epigrafe, da intendersi qui interamente riportate e trascritte;
II. ordina che la presente sentenza, in copia autentica, sia inviata dopo il passaggio in giudicato a cura del Cancelliere all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di CONCOREZZO (MB) affinchè sia annotata ai sensi degli artt. 5 e 10 della L.
1.12.1970 n. 898. Così deciso in Monza, nella Camera di Consiglio del 5 dicembre 2024
Il Presidente Est.
Dott. Carmen Arcellaschi