Sentenza 17 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Terni, sentenza 17/06/2025, n. 471 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Terni |
| Numero : | 471 |
| Data del deposito : | 17 giugno 2025 |
Testo completo
R.G. 861/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TERNI
SEZIONE CIVILE
in persona del giudice dott.ssa Elisa Iacone, all'udienza del 17/6/2025, all'esito della camera di consiglio (ore ), ha pronunciato – dando lettura
(in assenza dei difensori delle parti, allontanatesi nelle more) del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. – la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 861 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2024 del
Tribunale di Terni, vertente
TRA
(C. F. ), rappresentata e difesa dall'avv. Sara Parte_1 C.F._1
Quarantini ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Terni, Via Lanzi, 5, giusta delega in atti
- attrice
E
(C. F. , rappresentato e difeso dagli avv.ti _1 C.F._2
Caterina Buzzao e Norma Festucci ed elettivamente domiciliato presso il loro studio in Terni Via delle Conce numero 114, giusta delega in atti
- convenuta
OGGETTO: alimenti
CONCLUSIONI DELLE PARTI: le parti hanno concluso come da verbale d'udienza del 17.6.2025 da intendersi qui completamente riportato e trascritto
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
giudizio davanti al Tribunale di Terni il sig. per ivi sentir accogliere le _1 seguenti conclusioni: “condannare il convenuto al pagamento, in favore di parte attrice, dell'importo di € 12.354,71 (di cui € 10.488,61 a titolo di spese straordinarie nella quota dovuta, ed
€ 1.866,10 a titolo di rivalutazione ISTAT sul contributo di mantenimento dei figli maturato dalla sentenza di divorzio ad oggi) o dell'importo, maggiore o minore, che sarà accertato in corso di causa oltre agli interessi legali e rivalutazione monetaria maturati sino al saldo;
- Accertarsi che il pagamento ad oggi dovuto dal Sig. per il mantenimento dei figli, come rivalutato CP_1 secondo gli indici ISTAT, ammonta ad € 694,10 mensili per ciascun figlio, o nella diversa misura, maggiore o minore, quantificata e, per l'effetto, condannarsi il convenuto ad eseguire detto pagamento in favore dei figli a decorrere dall'atto introduttivo del presente giudizio e fatta salva la successiva rivalutazione, di anno in anno, da conteggiarsi con decorrenza dal mese di ottobre
2024; Ingiungere al convenuto, a titolo di provvisionale, l'immediato pagamento delle somme dovute in favore della parte attrice a titolo di rivalutazione ISTAT del contributo di mantenimento dei figli ed . Con vittoria di spese, funzioni ed onorari del ER Persona_2 presente giudizio”.
A fondamento della propria domanda ha dedotto quanto segue:
- con sentenza di divorzio del 30 ottobre 2020 in Tribunale di Terni ha disposto l'obbligo, a carico del Sig. di corrispondere alla Sig.ra a titolo di _1 Parte_1
contributo al mantenimento dei figli e , maggiorenni ed Per_2 Persona_3 economicamente non autosufficienti, l'importo mensile di € 650.00 ciascuno oltre rivalutazione annuale secondo gli indici Istat, disponendo, inoltre, a carico del padre, il pagamento del 70%, ed a carico della madre, il pagamento del 30%, delle spese straordinarie sostenute per i figli, regolate secondo il Protocollo in uso presso il Tribunale di Terni;
- con provvedimento del 12 settembre 2023, a parziale modifica delle condizioni disposte in sede di cessazione degli effetti civili del matrimonio, è stato ridotto, con decorrenza dal mese di gennaio 2023, dal 70% al 50%, la quota di contribuzione a carico del Sig.
[...]
per le spese straordinarie dei figli e;
CP_1 Per_2 Persona_3
- il Sig. , ha acconsentito a che i propri figli, e _1 Per_2 Per_3
, residenti con la madre, in Terni, presso l'abitazione di Via del Leone, 44,
[...]
accedessero agli studi universitari, rispettivamente, nella città di Perugia e Milano, impegnandosi a sostenere la quota delle spese straordinarie di sua spettanza, inoltre, ha acconsentito al fatto che la figlia svolgesse alcuni mesi di studio all'estero, in ER particolare in Spagna, nella città di Pamplona, dove si è recato a visitarla nella primavera del
2022 insieme alla nonna;
- Il Sig. ha omesso di corrispondere la quota di sua spettanza delle seguenti spese CP_1 straordinarie: acquisto libri € 1205,70, spese mediche € 45,00, spese acqua casa € Per_2
424,11, computer € 771,00, computer € 1208,00, biglietto per Per_2 ER
Pamplona € 99,00, casa Pamplona € 3320,92 per un totale di € 7.073,73, di cui il 70%, corrispondente ad € 4.951,61 (sostenuto nel periodo antecedente al mese di gennaio 2023) dovrà essere restituito dal Sig. all'attrice, a cui si aggiunge la quota dovuta ma CP_1
non corrisposta, per le seguenti spese straordinarie sostenute per i figli: - affitto
[...]
(€700 x 9 mesi da ottobre 2022 a giugno 2023 di cui i primi tre mesi al 70%, per € Parte_2
1.470,00, e gli ultimi 6 mesi al 50% come da provvedimento del 12 settembre 2023, per €
2.310,00) nella misura di € 3,780,00; - affitto (€220 x 12 mesi da ottobre Parte_3
2022 a settembre 2023 di cui i primi tre mesi al 70%, per €462,00, ed i restanti 6 mesi al
50%, per € 990,00) nella misura di € 1.452,00; - abbonamento metro al 70%, € ER
140,00; - spese conguaglio utenze casa al 50%, € 165,00. E, così, per un Parte_3 totale di € 10.509,61;
- Non è mai stata corrisposta la rivalutazione ISTAT sull'assegno di mantenimento dei figli, che ammonta ad € 1.162,10 (di cui € 468,00 a titolo di rivalutazione per l'anno ottobre 2021- settembre 2022, per entrambi i figli, ed € 694,10 a titolo di rivalutazione per l'anno ottobre
2022-settembre 2023, per entrambi i figli), infatti, dal mese di ottobre 2023, il Sig.
avrebbe dovuto corrispondere a ciascun figlio, l'importo mensile rivalutato di € CP_1
694,10, ma ha corrisposto il solo importo di € 650,00 per ciascuno figlio, con ciò maturando un ulteriore debito a titolo di rivalutazione ISTAT del contributo di mantenimento dei figli, da ottobre 2023 a maggio 2024, pari ad € 704,00 (88,00x8 mesi).
Il convenuto si è costituito in giudizio con comparsa depositata in data 26.11.2024, deducendo quanto segue:
- Non vi è mai stato il consenso a sostenere le spese straordinarie di cui si chiede il rimborso, queste spese non sono state preventivamente concordate tra le parti;
- la documentazione prodotta non prova l'esistenza del preventivo accordo e, inoltre, alcune spese non sono riconducibili e imputabili in via diretta ai figli stessi (i computer sono stati acquistati dalla Sig.ra intestataria degli scontrini e delle fatture che, per uno di essi, ne Pt_1 ha detratto e scaricato l'IVA);
- Il Sig. non ha acconsentito a che la figlia svolgesse un master in CP_1 ER
Spagna, nonostante questo, ha sempre versato quando ha potuto le spese relative ai canoni di locazione degli immobili occupati dai propri figli a Milano e Perugia, evidenziando sempre la sua difficile situazione economica in considerazione altresì della circostanza che è padre di altri due bambini minori in tenera età;
- Per quanto riguarda il viaggio in Spagna nella città di Pamplona per il Sig. ER
, a Gennaio 2022, con un e-mail personale ne ha contestato l'attribuzione alla CP_1
Sig.ra rilevando il suo dissenso;
Pt_1
- il Sig. non ha mai richiesto alla Sig.ra la restituzione delle somme pagate CP_1 Pt_1
a titolo di spese condominiali a cui ha concorso al pagamento come spese ordinarie nonostante l'obbligo del pagamento di pagare le spese condominiali ordinarie riguardanti la manutenzione delle cose comuni poste a servizio dell'abitazione familiare sia a carico del coniuge assegnatario della casa (euro 1299,45 per l'anno 2023 ed euro 414,88 per ogni anno dal momento dell'assegnazione della casa familiare) ed ha pagato anche la tassa per l'anno
2024.
La causa è stata istruita in via documentale e, con l'ordinanza del 13.5.2025, è stata fissata l'udienza del 17.6.2025, per la precisazione delle conclusioni e per la discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c, preceduta dal deposito di note conclusionali.
All'udienza del 17.6.2025, lo scrivente giudice, fatte precisare le conclusioni alle parti ed esaurita la discussione orale della causa, si è ritirato in camera di consiglio.
La domanda dell'attrice è parzialmente fondata per le ragioni di seguito illustrate.
Come è noto, la legge non interviene specificamente in materia di spese straordinarie, ragione per cui la giurisprudenza di legittimità ha fornito alcune importanti linee guida (cfr Cass.
379/2021; Cass. 34100/2021).
In particolare, la dizione di “spese straordinarie” ha carattere composito e occorre distinguere tra le spese routinarie, per le quali non serve il previo assenso dell'altro genitore e le spese straordinarie in senso stretto per le quali è necessario un preventivo accordo.
Le spese straordinarie routinarie (o integrative del mantenimento) sono esborsi che rispondono ad ordinarie e prevedibili esigenze di mantenimento del figlio, a tal punto dall'avere la certezza del loro verificarsi, benché non ricomprese nell'assegno forfettizzato di mantenimento. Ad esempio, sono tali le spese di istruzione, come tasse, libri di testo e gite scolastiche, le spese mediche. Tali somme trovano fondamento nel titolo di condanna al pagamento del contributo al mantenimento e, per la loro escussione, è sufficiente allegare i documenti comprovanti l'esborso.
Le spese straordinarie in senso stretto sono imprevedibili, eccezionali, imponderabili e prive di qualsiasi carattere di certezza. L'esempio tipico riguarda l'esborso per un intervento chirurgico. Sono tali le spese che presentano due requisiti: a) un elemento soggettivo, ossia l'imprevedibilità e eccezionalità, b) ed un elemento oggettivo, vale a dire la rilevanza economica con riferimento alla condizione patrimoniale dei genitori.
Per via delle caratteristiche suindicate, è necessario il previo assenso dell'altra parte - salvo l'impossibilità del preventivo accordo a causa dell'urgenza dell'esborso – e, per la loro azionabilità, occorre esperire un'autonoma azione di accertamento, infatti, solo le spese straordinarie così connotate ed estranee come tali al circuito della ordinarietà, salvo la loro urgenza, vanno poi concordate tra i coniugi per evitare i conflitti dovuti alla loro unilaterale decisione.
Venendo, quindi, al caso di specie, dall'esame della documentazione versata in atti, è possibile ritenere che l'attrice abbia diritto al rimborso di tutte le spese straordinarie anticipate ad eccezione di quelle relative al periodo di studio in Spagna per il master.
Infatti, deve evidenziarsi che le spese relative ai periodi di studio fuori sede (canone di locazione ed utenze) svolti nelle università italiane (Milano e Perugia) siano ripetibili anche alla luce della dichiarazione resa dal sig. all'udienza del 15.4.2025 che ha affermato di essere CP_1
d'accordo sulle scelte di studio dei figli trattandosi dell'ordinario percorso di studi iniziato originariamente.
Discorso diverso, invece, deve essere effettuato riguardo al master seguito in Spagna trattandosi di un percorso di studi eccezionale il quale, in accordo al Protocollo sulle spese straordinarie adottato dal Tribunale di Terni, doveva essere preventivamente concordato tra i genitori ai fini della ripetibilità della spesa, accordo la cui prova non è presente nel caso di specie.
Al contrario, dalla corrispondenza versata in atti da parte convenuta, si evince un dissenso da parte del sig. , posta che la previa concertazione di questa tipologia di spesa straordinaria trova CP_1
fondamento nel titolo giudiziale che rinvia al protocollo sopra citato.
Quanto alle spese relative ai libri di testo e ai trasporti, le stesse sono da considerarsi spese straordinarie routinarie che non richiedono il consenso preventivo, al pari delle spese mediche.
Da ultimo, riguardo alla spesa sostenuta per i computer, questa deve dirsi ripetibile non rilevando il fatto che i devices siano stati acquistati direttamente della sig.ra (la spesa non può che essere Pt_1
stata sostenuta dalla madre essendo i figli ancora non autosufficienti economicamente), trattandosi, in ogni caso, di mezzi tecnologici assolutamente indispensabili per lo studio e rientranti nelle spese che “normalmente” vengono affrontate durante un percorso di studi universitario, considerando anche la rapida obsolescenza a cui sono sottoposti questo genere di beni.
Non può, invece, accogliersi l'eccezione di compensazione sollevata dal convenuto in relazione alle spese sostenute per il condominio dell'immobile di via del Leone, in quanto dalla documentazione versata in atti non è possibile comprendere se tali spese siano riconducibili sola alla quota che, comunque, spetta al sig. quale proprietario dell'immobile, oppure se via sia ricompresa CP_1 anche la quota della sig.ra che abita nell'appartamento con i figli. Pt_1
Infine, deve essere senza dubbio corrisposta la rivalutazione ISTAT sull'assegno di mantenimento, somma che, invero, il sig. si era impegnato a pagare davanti a questo Giudice entro i CP_1
primi del mese di Giugno2025, impegno che non è stato onorato.
Per tutte le motivazioni sopra esposte, dunque, in parziale accoglimento della domanda proposta dall'attrice, il convenuto viene condannato al pagamento in favore della sig.ra della somma Pt_1
di euro 8.094,66 a titolo di spese straordinarie per la quota dovuta (70 % fino al mese di settembre
2023 e 50 % dal mese di ottobre 2023 in avanti), a cui si aggiunge la somma di 2.553,07 a titolo di rivalutazione ISTAT sull'assegno di mantenimento nel periodo richiesto dall'attrice e fino al mese di maggio 2025 (data fino alla quale risulta pubblicato il relativo indice), dichiarando, altresì, che l'importo dell'assegno di mantenimento ad oggi dovuto dal sig. è pari ad euro 694,10 CP_1
per ciascun figlio, tenuto conto della rivalutazione Istat.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo in applicazione del D.M.
55/2014 (aggiornato al D.M. 147/2022), in base al valore della controversia al momento della decisione (scaglione tra 5.201,00 e 26.000 euro), applicando, in considerazione della ridotta complessità della controversia, i parametri minimi per tutte le processuali effettivamente svolte
(fase di studio, introduttiva e decisionale) non essendo stata effettuata attività istruttoria.
P.Q.M.
Il Tribunale di Terni, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando tra le parti in causa, ogni altra difesa, eccezione ed istanza disattesa o assorbita, così provvede:
- condanna al pagamento in favore della sig.ra _1 Parte_1
della somma di euro 8.094,66 a titolo di spese straordinarie per la quota dovuta (70 % fino al mese di settembre 2023 e 50 % dal mese di ottobre 2023 in avanti);
- condanna al pagamento in favore della sig.ra _1 Parte_1 della somma di 2.553,07 a titolo di rivalutazione ISTAT sull'assegno di mantenimento nel periodo richiesto dall'attrice e fino al mese di maggio 2025 (data fino alla quale risulta pubblicato il relativo indice);
- dichiara che, tenuto conto della rivalutazione Istat, l'importo dell'assegno di mantenimento ad oggi dovuto dal sig. è pari ad euro 694,10 per ciascun figlio;
CP_1 - condanna alla rifusione delle spese processuali in favore di _1
, che liquida in € 1.700 per compensi, oltre spese generali, IVA e CPA come Parte_1
per legge.
Terni, 17.6.2025
Il giudice
(dott.ssa Elisa Iacone)