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Sentenza 28 novembre 2025
Sentenza 28 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 28/11/2025, n. 1574 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 1574 |
| Data del deposito : | 28 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 452/24
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CATANIA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Riunita in camera di consiglio, nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. LÒ AS Presidente
Dott.ssa SI Lo Iacono Consigliere relatore estensore
Dott. Claudia Cottini Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA
nella causa civile iscritta al n. R.G. 452/24
PROMOSSA DA
, nato a [...] il [...] e residente in [...]
n. 9 ( ), elett. domiciliato presso l'Avv. Mario Fiaccavento ( CodiceFiscale_1 C.F._2
) dal quale è rappresentato e difeso per procura in atti
[...]
- APPELLANTE –
CONTRO
c.f. con sede in Verona, via Gardanese n. 49, in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore Dott. rappresentata e difesa, in via disgiunta tra loro, dagli CP_2
Avv.ti Antonio Colavincenzo (c.f. ) e Fabrizio Buttà del Foro di Roma (c.f. C.F._3
giusta procura speciale alle liti in atti. C.F._4 - APPELLATO
In fatto e in diritto
Con atto di citazione ritualmente notificato conveniva in giudizio innanzi al Parte_1
Tribunale di Siracusa chiedendo di dichiarare la risoluzione del contratto di vendita Controparte_1 della vettura AU A4 tg. FF094CM da lui acquistata e, per l'effetto, condannare la alla CP_1 restituzione del prezzo corrisposto, alla refusione di spese ed al risarcimento di danni per un ammontare di € 20.000,00.
Narrava infatti che in data 09 maggio 2016 aveva acquistato dalla società convenuta un'autovettura
AU A4 Business Sport 190 cv quattro, consegnatagli in data 06.08.2016 con targa FF094CM, previo integrale pagamento del prezzo corrispettivo pattuito in complessivi €. 57.260,00.
Due giorni dopo la predetta consegna, 08.08.2016, l'attore si rendeva conto che l'autovettura – in un range di velocità compreso fra i 147 e i 151 Km/h – generava all'interno dell'abitacolo una marcata e fastidiosa "risonanza anomala”.
Siffatta anomalia veniva tempestivamente comunicata a Controparte_3 mediante lettera raccomandata n° 15090825166-3 dell'11 agosto 2016 e la predetta società, tramite un proprio dipendente ( , invitava l'attore a ricoverare l'autovettura per i dovuti Testimone_1 controlli presso la officina autorizzata AU AT SR con sede in Catania 4.
All'esito dei controlli, (capo officina della AU AT SR) comunicava all'attore Controparte_4 di aver constatato e riscontrato la rumorosità anomala, nel medesimo range di velocità segnalatogli,
e che, a suo giudizio, la risonanza fosse da attribuire a problemi aerodinamici.
Cionondimeno, prenotava un ulteriore più approfondito controllo per la data del 30 agosto 2016 all'esito del quale il medesimo capo officina informava l'attore che la Casa Controparte_4 costruttrice AU era al corrente del problema a causa di varie segnalazioni analoghe ma che non era possibile porvi rimedio in quanto le risonanze anomale riscontrate nella autovettura erano presenti in tutte le Audi A4 della quinta generazione B9 (dal 2015) che montavano cerchi da 17” a causa di un difetto di costruzione.
In considerazione dell'origine costruttiva del vizio, la AT S.R.L. di Catania informava, quindi,
che: a) – la Casa costruttrice AU, ritenendo che il difetto fosse originato dalla Parte_1 misura dei cerchi (17”) con cui era equipaggiata l'autovettura avrebbe sostituito a proprie spese i cerchi originali da 17” con cerchi da 18”; b) – la medesima Casa costruttrice AU avrebbe altresì proceduto al disbrigo della relativa nuova omologazione sempre a proprie spese presso gli enti competenti, atteso che i cerchi da 18” non erano omologati per il modello di autovettura come sopra acquistata dallo attore.
Effettuato quanto sopra direttamente da parte di AU (cioè, la sostituzione dei cerchi e la nuova correlata omologazione) l'autovettura veniva consegnata al con cerchi da 18” montanti Pt_1 pneumatici invernali 225/45 R18 95H M+S 1 di tipo runflat 2 .
Avveniva poi che in data 16.04.2017, allorché l'attore era alla guida dell'autovettura in questione, esplodeva la gomma anteriore destra ed egli si recava, pertanto, presso la di Controparte_5
per la sostituzione dello pneumatico esploso (invernale da 18”). CP_6
In quella stessa sede – considerato che a breve sarebbe entrato in vigore l'obbligo di utilizzare pneumatici estivi per il periodo 15 maggio–15 ottobre – l'attore ordinava un treno di gomme estive da 18”: per l'incombenza, però, il titolare della chiedeva di consultare il CP_5 Persona_1 nuovo libretto di circolazione (in cui compariva la nuova omologazione per i cerchi da 18” disbrigata da Audi) che l'attore, però, non aveva ancora ritirato.
L'attore, quindi, dagli stessi uffici della telefonava alla AT S.R.L. di Catania CP_5 richiedendo di inviare all'indirizzo mail della una copia del nuovo libretto e, con CP_5 sorpresa, constatava che – in merito ai nuovi cerchi da 18” – AU aveva effettuato l'omologazione esclusivamente per l'utilizzo di gomme “invernali” e non anche per quelle “estive”.
Nella stessa giornata del 19 aprile 2017, l'attore – per avere chiarimenti e rimedio – telefonava nuovamente alla concessionaria AT S.R.L. di Catania. Nella suddetta circostanza, tuttavia, gli veniva riferito che alla omologazione per le gomme estive avrebbe dovuto provvedere in prima persona.
Si costituiva la quale contestava tutto quanto ex adverso dedotto ed eccepito, chiedeva Controparte_1 respingersi la domanda attorea e, comunque, chiedeva l'autorizzazione alla chiamata in causa di AT
S.r.l.
Veniva quindi svolta istruttoria orale e consulenza tecnica d'ufficio, atteso che la Controparte_1 rinunciava alla chiamata in causa di AT S.r.l.. Indi in data 23.-29.11.2023 veniva depositata la sentenza oggi impugnata la quale rigettava la domanda attorea e condannava il al pagamento Pt_1 delle spese di lite.
Avverso tale decisione proponeva gravame affidando il proprio appello a tre motivi Parte_1 di censura:
- La nullità della sentenza e violazione dell'art. 115 c.p.c.. Con tale motivo l'appellante si doleva di un evidente “travisamento” e di una “motivazione inadeguata” della decisione la quale si era basata solo sulle risultanze della CTU (peraltro non esaustive, atteso che il perito non era riuscito a riscontrare l'inconveniente lamentato per non avere portato l'auto alla velocità indicata dall'attore). Lamentava infatti che in tal modo il primo decidente aveva obliterato le altre risultanze probatorie in atti (e precisamente: l' avvenuto “riconoscimento del vizio” da parte della società convenuta;
gli esiti della prova testimoniale dei testi e CP_4 CP_6 nonché gli esiti assertivi della Relazione di CTP a firma del Perito ). Persona_2
- La nullità della sentenza per violazione dell'art. 112 c.p.c..
Con tale motivo l'appellante si doleva del fatto che la sentenza appellata – la cui pronuncia si era limitata alla tutela di cui all'art. 1497 c.c. – aveva omesso di pronunciarsi in relazione alla domanda di risoluzione e risarcimento danni contestualmente avanzata da parte di esso attore sulla base della dedotta violazione dell'art. 1490 c.c. e dell'art. 130 del Codice del Consumo.
Deduceva infatti che in sede di precisazione delle conclusioni all'udienza del 09.062023 aveva chiesto in via principale “ai sensi e per gli effetti degli art. 1490 c.c. e 130 codice consumo in subordine per la mancanza di qualità essenziali ai sensi dell'art.1497 c.c. pronunciare la risoluzione del contratto di acquisto della autovettura per cui è causa con la condanna della convenuta alla integrale restituzione del prezzo pagato, nonché all'integrale risarcimento dei danni”, domande cui la controparte si era opposta eccependo “l'inammissibilità delle conclusioni rassegnate da parte attrice integranti una concreta variazione delle domande svolte ritualmente in causa”. Faceva rilevare che tale eccezione non era stata valutata dalla sentenza, di talchè si imponeva la necessità di verificare, in via pregiudiziale, se, le conclusioni dedotte all'udienza del 09.06.2023 avessero realmente comportato, siccome asserito dalla convenuta, una “concreta variazione delle domande” cristallizzate nell'atto introduttivo. A tal proposito evidenziava che tale variazione non sussisteva poiché anche in seno all'atto di citazione erano state avanzate le identiche conclusioni e l'unica innovazione riportata a verbale riguardava il riferimento all'art. 130 del codice del consumo (norma che però non mutava la causa petendi, limitandosi a sussumere i fatti sotto una norma e a dare una qualificazione giuridica).
- L'incongruità della sentenza.
Con tale motivo si doleva del fatto che all'esito del giudizio esso appellane si ritrovava in una situazione peggiorativa di quella precedente all'intervento della casa costruttrice AU;
e ciò in quanto, non soltanto la riparazione non era stata risolutiva, poichè il vizio costruttivo continuava ad essere presente anche con i cerchi da 18”; ma altresì in quanto comunque permaneva nella sua autovettura il medesimo difetto originario e, in più, con una limitazione legale nell'utilizzo degli pneumatici, potendo utilizzare, senza incorrere nelle sanzioni di legge, solo quelli invernali.
Invocava quindi la riforma della sentenza impugnata e chiedeva alla Corte, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1490 c.c. e 130 cod. cons. e, in subordine, per la mancanza di qualità essenziali ai sensi dell'art. 1497 Cod. Civ, di pronunciare la risoluzione del contratto di acquisto della autovettura indicata in premessa, con la condanna in favore dell'appellante della convenuta
[...]
alla integrale restituzione del prezzo pagato;
nonchè all'integrale Controparte_3 risarcimento dei danni conseguenti nella misura di €. 20.000,00 o in quella diversa eventualmente indicata nei modi e termini di rito ovvero ritenuta equa e conforme a giustizia, con rivalutazione monetaria ed interessi al saldo.
Si costituiva la che preliminarmente eccepiva la inammissibilità dell'appello ex artt. Controparte_1
342 e 348 bis c.p.c. ritenendo che il gravame fosse carente della specificità dei motivi, per omessa indicazione delle circostanze da cui deriva il vizio logico della sentenza e della loro rilevanza ai fini della decisione impugnata, nonché per la totale mancanza delle modifiche richieste. Metteva infatti in luce che l'impugnazione si limitava a ribadire le difese già svolte in sede di prime cure.
Nel merito poi rilevava la correttezza dell'impugnata sentenza ed evidenziava che le risultanze istruttorie avevano messo in luce la carenza del lamentato difetto di talchè la domanda svolta ai sensi dell'art. 1490 c.c. e dell'art. 130 del Codice del Consumo appariva sprovvista di prova e per tale ragione il Tribunale aveva concluso per il rigetto. Indi specificava che il vizio allegato da controparte non era stato in alcun modo provato, né tanto meno era provata la riconducibilità del vizio a difetti di fabbricazione ovvero in cosa consistesse il patito danno. Metteva peraltro in luce che secondo la giurisprudenza il vizio redibitorio ricorreva solo quando il difetto pregiudicava la cosa in maniera d'un certo rilievo, ipotesi nella specie non sussistente.
Concludeva per il rigetto del gravame.
All'esito della trattazione la Corte rinviava la causa per la discussione con termine per note conclusionali. Indi all'udienza del 24 novembre 2025 tenutasi in modalità cartolare la stessa veniva posta in decisione.
Ciò posto in linea di fatto deve innanzi tutto dirsi che l'eccezione di inammissibilità dell'appello sollevata dalla parte appellata va disattesa, poiché l'appellante in tutta evidenza ha esposto i motivi di censura in modo chiaro, sintetico e specifico, facendo comprendere al Giudice d'appello quale sia la violazione di legge o l'errata motivazione in cui il Giudice di primo grado è incorso (peraltro con una decisione assai succinta e carente sotto il profilo motivazionale). Precisato quanto sopra, rileva la Corte come tutti i motivi di gravame debbano essere trattati congiuntamente in quanto connessi e debbano inoltre essere preceduti da una indispensabile individuazione del regime probatorio che regola la fattispecie (atteso che tale operazione afferisce alla qualificazione della domanda e alla individuazione della normativa alla specie applicabile e non comporta certamente una variazione delle richieste attoree sì come paventato dalla società appellata in sede di prime cure).
Ebbene va rilevato che la giurisprudenza di legittimità ha sempre evidenziato che nell'attuale assetto normativo della compravendita, ove ricorrano i presupposti individuati dall'art. 128 del D.lgs. n. 206 del 2005 e, dunque, si tratti – come nella specie - di vendita di “beni di consumo” (intendendosi per tale “qualsiasi bene mobile”) operata da un soggetto qualificabile in termini di “venditore” alla stregua di tale disciplina speciale (e, cioè, “qualsiasi persona fisica o giuridica pubblica o privata che, nell'esercizio della propria attività imprenditoriale o professionale, utilizza i contratti di cui al comma
1”), trovano applicazione innanzitutto le norme del codice del consumo, potendosi ricorrere a quelle fissate dal codice civile solo per quanto ivi non previsto ( Cass., 2, n. 13148 del 30/6/2020, Cass., 3,
n. 14775 del 30/5/2019).
Pertanto, le disposizioni codicistiche in tema di garanzia per vizi (artt. 1490 c.c. e seguenti) si applicano in via sussidiaria rispetto agli strumenti predisposti della disciplina consumeristica (Cass.
14775/2019).
Stabilito ciò, va conseguentemente rilevato che la responsabilità per violazione del Codice del
Consumo è una responsabilità presunta (Cass., 3, n. 29828 del 20/11/2018; Cass., n. 11317 del
7/4/2022).
L'art. 130 Cod. Consumo nella versione anteriore alla riforma - applicabile nel caso di specie - era infatti rubricato “diritti del consumatore” e si occupava dei diritti dell'acquirente in caso di difetti di conformità del bene di consumo acquistato.
Tra i beni di consumo rientrano anche i beni mobili registrati e, pertanto, l'acquisto di un'autovettura
è soggetta al d.lgs. 206/2005, purché il contraente rivesta, come detto, la qualità che qui ricorre di consumatore, vale a dire si tratti di una persona fisica che agisca per scopi estranei all'attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta.
Il venditore deve dunque consegnare al consumatore un bene conforme al contratto di compravendita, ossia idoneo all'uso, conforme alla descrizione e in possesso delle qualità che ci si attende da un bene della stessa categoria. In caso di difetto di conformità, il consumatore ha vari rimedi che sono graduati dal legislatore secondo il seguente ordine:
• il ripristino della conformità del bene mediante la riparazione o la sostituzione, senza spese a carico del consumatore (art. 130 c. 3 d. lgs. cit. vecchia versione – 135 bis c. 2 versione vigente);
• la riduzione del prezzo o la risoluzione del contratto (art. 130 c. 7 d. lgs. cit. vecchia versione
– 135 bis c. 4 versione vigente).
Per fruire dei succitati rimedi il consumatore deve denunciare il vizio entro due mesi dalla scoperta del difetto ( cosa nella specie avvenuta, posto che il compratore ha denunciato immediatamente il difetto due giorni dopo la consegna della vettura con lettera raccomandata n° 15090825166-3 dell'11 agosto 2016).
Il venditore, dal canto suo, è responsabile verso il consumatore per qualsiasi difetto di conformità esistente al momento della consegna del bene, inoltre, è responsabile quando il difetto di conformità si manifesta entro il termine di due anni dalla consegna del bene.
E' quindi del tutto evidente che a favore del consumatore è prevista una presunzione iuris tantum, poiché la normativa presume che i difetti di conformità, che si manifestano entro sei mesi dalla consegna del bene, esistessero già a tale data (il regime probatorio invece cambia nell'ipotesi, che qui non ricorre, di difetti che si manifestano dopo sei mesi).
Ora. Tale presunzione comporta delle conseguenze sotto il profilo probatorio, infatti:
• il consumatore deve solo allegare il difetto di conformità,
• mentre il venditore deve provare la conformità del bene consegnato.
Riassumendo, quindi, nell'ipotesi che qui ricorre (ossia, si ribadisce, di difetti che si manifestino entro sei mesi dalla consegna del bene ) il consumatore deve provare solo l'inesatto adempimento, mentre il venditore deve provare di aver consegnato il bene conforme alla caratteristiche tipiche di quel prodotto.
Pertanto solo nel caso in cui il venditore offra la prova della conformità del bene, il consumatore deve dimostrare la sussistenza di un vizio intrinseco della cosa, ascrivibile al venditore (Cass. Ord.
21927/2017; Cass. 20110/2013). Così precisati i principi vigenti in materia ratione temporis osserva la Corte come il consumatore abbia certamente adempiuto ai propri oneri (e che le carenze lamentate dalla parte appellata, quindi, non vengano in rilievo).
E, infatti, il consumatore ha tempestivamente denunciato il vizio (entro due soli giorni dalla scoperta) con la raccomandata già citata né aveva onere specifico di doverlo provare o indicarne la causa. Così dispone infatti la Direttiva 1999/44/CE a cui il Codice del Consumo ha dato attuazione.
E in tal senso, si è espressa anche la giurisprudenza della Corte di Giustizia UE nel “caso Faber”
(CdG UE causa c497/13), ove i giudici hanno sottolineato come la direttiva preveda in capo al consumatore il mero onere di denunciare il vizio (art. 5 e considerando 19). Non è richiesto che il consumatore, in questa fase, provi il difetto che ha colpito il bene da lui acquistato. Infatti, egli non dispone delle informazioni sulla qualità del bene che, al contrario, rientrano nella disponibilità del venditore. Nondimeno, il consumatore deve:
• dimostrare che il bene non è conforme al contratto, ad esempio, non presenta le qualità convenute tra le parti, in buona sostanza, va indicato il difetto senza onere di spiegarne la causa;
• provare che il difetto si sia manifestato entro sei mesi dalla consegna del bene (per godere della presunzione iuris tantum di sussistenza del vizio ab origine).
In particolare, la disposizione secondo cui “Fino a prova contraria, si presume che i difetti di conformità che si manifestano entro sei mesi dalla consegna del bene esistessero già a tale data, a meno che tale ipotesi sia incompatibile con la natura del bene o con la natura del difetto di conformità” (art. 5 c. 3 direttiva cit.) tutela un interesse pubblico e, quindi, anche la norma nazionale interna è di ordine pubblico.
Ora. Tali oneri sono stati assolti pienamente dal consumatore poiché dal tenore delle raccomandate in atti nonché dall'esito della prova testimoniale (cfr: in particolare teste ) è emerso che CP_4
l'autovettura aveva un difetto, peraltro espressamente riconosciuto dalla parte appellata e che tale difetto si è manifestato entro sei mesi dalla consegna del bene.
Il teste ha infatti ammesso tutti i fatti descritti in citazione, nonché le scansioni temporali CP_4 esplicitate dall'appellante.
Di contro nessuna prova è stata fornita da parte del venditore in merito alla conformità del bene a quanto compravenduto. Al contrario, il teste ha ammesso che il difetto era già noto, per essere CP_4 stato segnalato non in tutte ma in altre autovetture della medesima specie (è quindi irrilevante l'esito della CTU che peraltro non ha avuto esito negativo dato che il perito ha ammesso di non essere riuscito a creare le condizioni afferenti la velocità per il rilievo del difetto).
A questo punto appare evidente che il consumatore (nella specie il abbia assolto ai propri Pt_1 oneri probatori e che la domanda debba essere ritenuta provata dato che il difetto – regolarmente denunciato (e ammesso dalla controparte) si è manifestato entro sei mesi dalla consegna.
Ne deriva che si deve solo valutare quale sia il rimedio esperibile dall'appellante per il ripristino del suo diritto leso.
Ebbene, la disciplina consumeristica mette a disposizione del consumatore diversi rimedi secondo un preciso ordine gerarchico. Infatti, vi sono rimedi primari (ripristino) e secondari (riduzione del prezzo
o risoluzione) e il consumatore deve attenersi a quest'ordine progressivo:
• la riparazione o la sostituzione, senza spese a suo carico;
• qualora non sia possibile o risulti eccessivamente oneroso il ripristino di cui sopra, la riduzione del prezzo o la risoluzione del contratto.
La scelta di un rimedio non esclude la possibilità, successivamente, di avvalersi di un altro. Infatti, il consumatore può scegliere una congrua riduzione del prezzo o la risoluzione del contratto nei seguenti casi:
• la riparazione e la sostituzione sono impossibili o eccessivamente onerose;
• il venditore non ha provveduto alla riparazione o alla sostituzione del bene entro un termine congruo;
• la sostituzione o la riparazione precedentemente effettuata ha arrecato notevoli inconvenienti al consumatore.
Quindi, il ripristino del bene (riparazione o sostituzione) deve avvenire entro un congruo termine e senza spese per il consumatore. Per la giurisprudenza, qualora la sostituzione o riparazione del bene non siano state impossibili né siano eccessivamente onerose, «il consumatore, scaduto il termine congruo per la sostituzione o riparazione senza che il venditore vi abbia provveduto, ovvero se le stesse abbiano arrecato un notevole inconveniente, può agire per la riduzione del prezzo o per la risoluzione del contratto, pur in presenza di un difetto di lieve entità» (Cass. 10453/2020; Cass.
1082/2020; Cass. 18610/2017). Ora.
Nella specie non vi è dubbio che il consumatore abbia optato in prima battuta per la riparazione e sostituzione del difetto, poiché è incontestato che almeno in relazione alle gomme invernali il cambio sia avvenuto.
Peraltro le circostanze riferite dall'attore – come già detto - sono state del tutto corroborate dalla testimonianza del capo officina Sig. che ha confermato anche che AU, a proprie spese, CP_4 avrebbe sostituito i cerchi originali da 17” con cerchi da 18” (non omologati per l'autovettura acquistata) e proceduto al disbrigo della relativa e consequenziale nuova omologazione presso gli enti competenti.
Ciò che però è mancato ha riguardato, per pacifica asserzione del teste : l'adempimento della CP_4 promessa omologazione e la sostituzione delle gomme estive.
Ebbene, ci si deve interrogare se tale inadempimento integri una delle ipotesi sopra enunciate che danno la possibilità al consumatore di esperire, in seconda battuta, domanda di risoluzione del contratto ovvero di riduzione del prezzo.
Ritiene la Corte che la risposta sia affermativa poiché la parte venditrice non ha assicurato entro congruo termine l'omologazione cui si era obbligata (cfr: in tale senso depone la testimonianza dell' ) e inoltre l'inconveniente denunciato non è stato rimosso perché in carenza di CP_4 omologazione è diventato impossibile per il consumatore variare le gomme in base alla stagione.
Sotto questo ultimo aspetto quindi la sostituzione precedentemente effettuata ha arrecato un notevole inconveniente al consumatore impossibilitato a cambiare le gomme all'autovettura (e si ricordi che il cambio delle gomme in base alla stagione risponde a una logica di sicurezza su strada).
Si consideri infatti che in sede di prime cure il teste ha ammesso i seguenti articolati: CP_4
1.“Considerato, peraltro, che da pochi giorni era scaduto l'obbligo di circolare con gomme invernali, occorreva, altresì, ordinare un treno di gomme estive da 18”: per l'incombenza era, però necessario consultare il nuovo libretto di circolazione (in cui compariva l'omologazione per i cerchi da 18” disbrigata da Audi) che non era stato ancora ritirato”.
2.“Veniva, quindi, richiesta una copia via mail alla AT S.R.L. di Catania. Per effetto di ciò, è stato constatato che per quanto riguarda i cerchi da 18”, vi era l'omologazione esclusivamente per le gomme invernali “e non anche per quelle estive”, in quanto nel nuovo libretto di circolazione compare la seguente dicitura: “VISITA E PROVA AI SENSI DELL'ART. 78 DEL C.D.S. PER MONTAGGIO
PNEUMATICI 225/45 R18 95H M+S IN ALTERNATIVA A QUELLI PREVISTI ALL'ORIGINE”
In sostanza il teste ha ammesso che allorchè era già scaduto il termine per la sostituzione delle gomme
– da invernali ad estive – il nuovo libretto e la nuova omologazione non erano stati all'uopo predisposti nonostante l'impegno espressamente preso dal venditore (e precedentemente confermato dal teste medesimo).
Ricorrono dunque i requisiti per azionare il secondo rimedio domandato dall'acquirente, ossia la risoluzione del contratto (opzione espressa dal consumatore che l'ha evidentemente preferita alla riduzione del prezzo).
Né vale sottolineare da parte del venditore che si tratta di vizio o difetto lieve, atteso che «In tema di vendita di beni di consumo affetti da vizio di conformità, ove la sostituzione o riparazione del bene non siano state impossibili né siano eccessivamente onerose, il consumatore, scaduto il termine congruo per la sostituzione o riparazione, senza che il venditore vi abbia provveduto, ovvero se le stesse abbiano arrecato un notevole inconveniente, può agire per la riduzione del prezzo o per la risoluzione del contratto, pur in presenza di un difetto di lieve entità. (Principio espresso in relazione a fattispecie disciplinata, "ratione temporis", dall'art. 1519-quater c.c.)» (Così, Cass. civ, Sez. II, n.
10543 del 3 giugno 2020).
Ritiene quindi la Corte che la domanda di risoluzione sia fondata e vada certamente accolta.
Alla risoluzione consegue quindi la restituzione del prezzo il quale dovrà però tenere conto dell'usura dell'automezzo (cfr: si veda ordinanza n. 28838 del 8 nov. 2024). Ovviamente va disposta anche la restituzione della vettura da parte del compratore.
Quanto invece alla domanda di risarcimento dei danni la stessa è stata formulata in modo assolutamente generico e deve essere rigettata.
La causa va quindi rimessa sul ruolo al fine di determinare l'esatto ammontare della somma da restituire all'appellante al netto, però, dell'usura del mezzo.
Spese al definitivo.
P.Q.M.
Non definitivamente decidendo la causa in epigrafe: accoglie la domanda dell'appellante di risoluzione del contratto di compravendita Parte_1 del 9 maggio 2016 della autovettura AU A4 Business Sport 190 cv quattro, con targa FF094CM, intercorso tra le parti e per l'effetto ordina alla parte appellata, la restituzione del Controparte_1 relativo prezzo al netto dell'usura dell'autovettura medesima e all'appellante la restituzione della autovettura alla parte appellata;
rimette la causa sul ruolo come da allegata ordinanza;
spese al definitivo.
Così deciso in Catania, nella camera di Consiglio della Seconda Sezione civile della Corte d'Appello, il 27/11/2025
IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Dott.ssa SI Lo Iacono Dott. LÒ AS
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CATANIA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Riunita in camera di consiglio, nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. LÒ AS Presidente
Dott.ssa SI Lo Iacono Consigliere relatore estensore
Dott. Claudia Cottini Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA
nella causa civile iscritta al n. R.G. 452/24
PROMOSSA DA
, nato a [...] il [...] e residente in [...]
n. 9 ( ), elett. domiciliato presso l'Avv. Mario Fiaccavento ( CodiceFiscale_1 C.F._2
) dal quale è rappresentato e difeso per procura in atti
[...]
- APPELLANTE –
CONTRO
c.f. con sede in Verona, via Gardanese n. 49, in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore Dott. rappresentata e difesa, in via disgiunta tra loro, dagli CP_2
Avv.ti Antonio Colavincenzo (c.f. ) e Fabrizio Buttà del Foro di Roma (c.f. C.F._3
giusta procura speciale alle liti in atti. C.F._4 - APPELLATO
In fatto e in diritto
Con atto di citazione ritualmente notificato conveniva in giudizio innanzi al Parte_1
Tribunale di Siracusa chiedendo di dichiarare la risoluzione del contratto di vendita Controparte_1 della vettura AU A4 tg. FF094CM da lui acquistata e, per l'effetto, condannare la alla CP_1 restituzione del prezzo corrisposto, alla refusione di spese ed al risarcimento di danni per un ammontare di € 20.000,00.
Narrava infatti che in data 09 maggio 2016 aveva acquistato dalla società convenuta un'autovettura
AU A4 Business Sport 190 cv quattro, consegnatagli in data 06.08.2016 con targa FF094CM, previo integrale pagamento del prezzo corrispettivo pattuito in complessivi €. 57.260,00.
Due giorni dopo la predetta consegna, 08.08.2016, l'attore si rendeva conto che l'autovettura – in un range di velocità compreso fra i 147 e i 151 Km/h – generava all'interno dell'abitacolo una marcata e fastidiosa "risonanza anomala”.
Siffatta anomalia veniva tempestivamente comunicata a Controparte_3 mediante lettera raccomandata n° 15090825166-3 dell'11 agosto 2016 e la predetta società, tramite un proprio dipendente ( , invitava l'attore a ricoverare l'autovettura per i dovuti Testimone_1 controlli presso la officina autorizzata AU AT SR con sede in Catania 4.
All'esito dei controlli, (capo officina della AU AT SR) comunicava all'attore Controparte_4 di aver constatato e riscontrato la rumorosità anomala, nel medesimo range di velocità segnalatogli,
e che, a suo giudizio, la risonanza fosse da attribuire a problemi aerodinamici.
Cionondimeno, prenotava un ulteriore più approfondito controllo per la data del 30 agosto 2016 all'esito del quale il medesimo capo officina informava l'attore che la Casa Controparte_4 costruttrice AU era al corrente del problema a causa di varie segnalazioni analoghe ma che non era possibile porvi rimedio in quanto le risonanze anomale riscontrate nella autovettura erano presenti in tutte le Audi A4 della quinta generazione B9 (dal 2015) che montavano cerchi da 17” a causa di un difetto di costruzione.
In considerazione dell'origine costruttiva del vizio, la AT S.R.L. di Catania informava, quindi,
che: a) – la Casa costruttrice AU, ritenendo che il difetto fosse originato dalla Parte_1 misura dei cerchi (17”) con cui era equipaggiata l'autovettura avrebbe sostituito a proprie spese i cerchi originali da 17” con cerchi da 18”; b) – la medesima Casa costruttrice AU avrebbe altresì proceduto al disbrigo della relativa nuova omologazione sempre a proprie spese presso gli enti competenti, atteso che i cerchi da 18” non erano omologati per il modello di autovettura come sopra acquistata dallo attore.
Effettuato quanto sopra direttamente da parte di AU (cioè, la sostituzione dei cerchi e la nuova correlata omologazione) l'autovettura veniva consegnata al con cerchi da 18” montanti Pt_1 pneumatici invernali 225/45 R18 95H M+S 1 di tipo runflat 2 .
Avveniva poi che in data 16.04.2017, allorché l'attore era alla guida dell'autovettura in questione, esplodeva la gomma anteriore destra ed egli si recava, pertanto, presso la di Controparte_5
per la sostituzione dello pneumatico esploso (invernale da 18”). CP_6
In quella stessa sede – considerato che a breve sarebbe entrato in vigore l'obbligo di utilizzare pneumatici estivi per il periodo 15 maggio–15 ottobre – l'attore ordinava un treno di gomme estive da 18”: per l'incombenza, però, il titolare della chiedeva di consultare il CP_5 Persona_1 nuovo libretto di circolazione (in cui compariva la nuova omologazione per i cerchi da 18” disbrigata da Audi) che l'attore, però, non aveva ancora ritirato.
L'attore, quindi, dagli stessi uffici della telefonava alla AT S.R.L. di Catania CP_5 richiedendo di inviare all'indirizzo mail della una copia del nuovo libretto e, con CP_5 sorpresa, constatava che – in merito ai nuovi cerchi da 18” – AU aveva effettuato l'omologazione esclusivamente per l'utilizzo di gomme “invernali” e non anche per quelle “estive”.
Nella stessa giornata del 19 aprile 2017, l'attore – per avere chiarimenti e rimedio – telefonava nuovamente alla concessionaria AT S.R.L. di Catania. Nella suddetta circostanza, tuttavia, gli veniva riferito che alla omologazione per le gomme estive avrebbe dovuto provvedere in prima persona.
Si costituiva la quale contestava tutto quanto ex adverso dedotto ed eccepito, chiedeva Controparte_1 respingersi la domanda attorea e, comunque, chiedeva l'autorizzazione alla chiamata in causa di AT
S.r.l.
Veniva quindi svolta istruttoria orale e consulenza tecnica d'ufficio, atteso che la Controparte_1 rinunciava alla chiamata in causa di AT S.r.l.. Indi in data 23.-29.11.2023 veniva depositata la sentenza oggi impugnata la quale rigettava la domanda attorea e condannava il al pagamento Pt_1 delle spese di lite.
Avverso tale decisione proponeva gravame affidando il proprio appello a tre motivi Parte_1 di censura:
- La nullità della sentenza e violazione dell'art. 115 c.p.c.. Con tale motivo l'appellante si doleva di un evidente “travisamento” e di una “motivazione inadeguata” della decisione la quale si era basata solo sulle risultanze della CTU (peraltro non esaustive, atteso che il perito non era riuscito a riscontrare l'inconveniente lamentato per non avere portato l'auto alla velocità indicata dall'attore). Lamentava infatti che in tal modo il primo decidente aveva obliterato le altre risultanze probatorie in atti (e precisamente: l' avvenuto “riconoscimento del vizio” da parte della società convenuta;
gli esiti della prova testimoniale dei testi e CP_4 CP_6 nonché gli esiti assertivi della Relazione di CTP a firma del Perito ). Persona_2
- La nullità della sentenza per violazione dell'art. 112 c.p.c..
Con tale motivo l'appellante si doleva del fatto che la sentenza appellata – la cui pronuncia si era limitata alla tutela di cui all'art. 1497 c.c. – aveva omesso di pronunciarsi in relazione alla domanda di risoluzione e risarcimento danni contestualmente avanzata da parte di esso attore sulla base della dedotta violazione dell'art. 1490 c.c. e dell'art. 130 del Codice del Consumo.
Deduceva infatti che in sede di precisazione delle conclusioni all'udienza del 09.062023 aveva chiesto in via principale “ai sensi e per gli effetti degli art. 1490 c.c. e 130 codice consumo in subordine per la mancanza di qualità essenziali ai sensi dell'art.1497 c.c. pronunciare la risoluzione del contratto di acquisto della autovettura per cui è causa con la condanna della convenuta alla integrale restituzione del prezzo pagato, nonché all'integrale risarcimento dei danni”, domande cui la controparte si era opposta eccependo “l'inammissibilità delle conclusioni rassegnate da parte attrice integranti una concreta variazione delle domande svolte ritualmente in causa”. Faceva rilevare che tale eccezione non era stata valutata dalla sentenza, di talchè si imponeva la necessità di verificare, in via pregiudiziale, se, le conclusioni dedotte all'udienza del 09.06.2023 avessero realmente comportato, siccome asserito dalla convenuta, una “concreta variazione delle domande” cristallizzate nell'atto introduttivo. A tal proposito evidenziava che tale variazione non sussisteva poiché anche in seno all'atto di citazione erano state avanzate le identiche conclusioni e l'unica innovazione riportata a verbale riguardava il riferimento all'art. 130 del codice del consumo (norma che però non mutava la causa petendi, limitandosi a sussumere i fatti sotto una norma e a dare una qualificazione giuridica).
- L'incongruità della sentenza.
Con tale motivo si doleva del fatto che all'esito del giudizio esso appellane si ritrovava in una situazione peggiorativa di quella precedente all'intervento della casa costruttrice AU;
e ciò in quanto, non soltanto la riparazione non era stata risolutiva, poichè il vizio costruttivo continuava ad essere presente anche con i cerchi da 18”; ma altresì in quanto comunque permaneva nella sua autovettura il medesimo difetto originario e, in più, con una limitazione legale nell'utilizzo degli pneumatici, potendo utilizzare, senza incorrere nelle sanzioni di legge, solo quelli invernali.
Invocava quindi la riforma della sentenza impugnata e chiedeva alla Corte, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1490 c.c. e 130 cod. cons. e, in subordine, per la mancanza di qualità essenziali ai sensi dell'art. 1497 Cod. Civ, di pronunciare la risoluzione del contratto di acquisto della autovettura indicata in premessa, con la condanna in favore dell'appellante della convenuta
[...]
alla integrale restituzione del prezzo pagato;
nonchè all'integrale Controparte_3 risarcimento dei danni conseguenti nella misura di €. 20.000,00 o in quella diversa eventualmente indicata nei modi e termini di rito ovvero ritenuta equa e conforme a giustizia, con rivalutazione monetaria ed interessi al saldo.
Si costituiva la che preliminarmente eccepiva la inammissibilità dell'appello ex artt. Controparte_1
342 e 348 bis c.p.c. ritenendo che il gravame fosse carente della specificità dei motivi, per omessa indicazione delle circostanze da cui deriva il vizio logico della sentenza e della loro rilevanza ai fini della decisione impugnata, nonché per la totale mancanza delle modifiche richieste. Metteva infatti in luce che l'impugnazione si limitava a ribadire le difese già svolte in sede di prime cure.
Nel merito poi rilevava la correttezza dell'impugnata sentenza ed evidenziava che le risultanze istruttorie avevano messo in luce la carenza del lamentato difetto di talchè la domanda svolta ai sensi dell'art. 1490 c.c. e dell'art. 130 del Codice del Consumo appariva sprovvista di prova e per tale ragione il Tribunale aveva concluso per il rigetto. Indi specificava che il vizio allegato da controparte non era stato in alcun modo provato, né tanto meno era provata la riconducibilità del vizio a difetti di fabbricazione ovvero in cosa consistesse il patito danno. Metteva peraltro in luce che secondo la giurisprudenza il vizio redibitorio ricorreva solo quando il difetto pregiudicava la cosa in maniera d'un certo rilievo, ipotesi nella specie non sussistente.
Concludeva per il rigetto del gravame.
All'esito della trattazione la Corte rinviava la causa per la discussione con termine per note conclusionali. Indi all'udienza del 24 novembre 2025 tenutasi in modalità cartolare la stessa veniva posta in decisione.
Ciò posto in linea di fatto deve innanzi tutto dirsi che l'eccezione di inammissibilità dell'appello sollevata dalla parte appellata va disattesa, poiché l'appellante in tutta evidenza ha esposto i motivi di censura in modo chiaro, sintetico e specifico, facendo comprendere al Giudice d'appello quale sia la violazione di legge o l'errata motivazione in cui il Giudice di primo grado è incorso (peraltro con una decisione assai succinta e carente sotto il profilo motivazionale). Precisato quanto sopra, rileva la Corte come tutti i motivi di gravame debbano essere trattati congiuntamente in quanto connessi e debbano inoltre essere preceduti da una indispensabile individuazione del regime probatorio che regola la fattispecie (atteso che tale operazione afferisce alla qualificazione della domanda e alla individuazione della normativa alla specie applicabile e non comporta certamente una variazione delle richieste attoree sì come paventato dalla società appellata in sede di prime cure).
Ebbene va rilevato che la giurisprudenza di legittimità ha sempre evidenziato che nell'attuale assetto normativo della compravendita, ove ricorrano i presupposti individuati dall'art. 128 del D.lgs. n. 206 del 2005 e, dunque, si tratti – come nella specie - di vendita di “beni di consumo” (intendendosi per tale “qualsiasi bene mobile”) operata da un soggetto qualificabile in termini di “venditore” alla stregua di tale disciplina speciale (e, cioè, “qualsiasi persona fisica o giuridica pubblica o privata che, nell'esercizio della propria attività imprenditoriale o professionale, utilizza i contratti di cui al comma
1”), trovano applicazione innanzitutto le norme del codice del consumo, potendosi ricorrere a quelle fissate dal codice civile solo per quanto ivi non previsto ( Cass., 2, n. 13148 del 30/6/2020, Cass., 3,
n. 14775 del 30/5/2019).
Pertanto, le disposizioni codicistiche in tema di garanzia per vizi (artt. 1490 c.c. e seguenti) si applicano in via sussidiaria rispetto agli strumenti predisposti della disciplina consumeristica (Cass.
14775/2019).
Stabilito ciò, va conseguentemente rilevato che la responsabilità per violazione del Codice del
Consumo è una responsabilità presunta (Cass., 3, n. 29828 del 20/11/2018; Cass., n. 11317 del
7/4/2022).
L'art. 130 Cod. Consumo nella versione anteriore alla riforma - applicabile nel caso di specie - era infatti rubricato “diritti del consumatore” e si occupava dei diritti dell'acquirente in caso di difetti di conformità del bene di consumo acquistato.
Tra i beni di consumo rientrano anche i beni mobili registrati e, pertanto, l'acquisto di un'autovettura
è soggetta al d.lgs. 206/2005, purché il contraente rivesta, come detto, la qualità che qui ricorre di consumatore, vale a dire si tratti di una persona fisica che agisca per scopi estranei all'attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta.
Il venditore deve dunque consegnare al consumatore un bene conforme al contratto di compravendita, ossia idoneo all'uso, conforme alla descrizione e in possesso delle qualità che ci si attende da un bene della stessa categoria. In caso di difetto di conformità, il consumatore ha vari rimedi che sono graduati dal legislatore secondo il seguente ordine:
• il ripristino della conformità del bene mediante la riparazione o la sostituzione, senza spese a carico del consumatore (art. 130 c. 3 d. lgs. cit. vecchia versione – 135 bis c. 2 versione vigente);
• la riduzione del prezzo o la risoluzione del contratto (art. 130 c. 7 d. lgs. cit. vecchia versione
– 135 bis c. 4 versione vigente).
Per fruire dei succitati rimedi il consumatore deve denunciare il vizio entro due mesi dalla scoperta del difetto ( cosa nella specie avvenuta, posto che il compratore ha denunciato immediatamente il difetto due giorni dopo la consegna della vettura con lettera raccomandata n° 15090825166-3 dell'11 agosto 2016).
Il venditore, dal canto suo, è responsabile verso il consumatore per qualsiasi difetto di conformità esistente al momento della consegna del bene, inoltre, è responsabile quando il difetto di conformità si manifesta entro il termine di due anni dalla consegna del bene.
E' quindi del tutto evidente che a favore del consumatore è prevista una presunzione iuris tantum, poiché la normativa presume che i difetti di conformità, che si manifestano entro sei mesi dalla consegna del bene, esistessero già a tale data (il regime probatorio invece cambia nell'ipotesi, che qui non ricorre, di difetti che si manifestano dopo sei mesi).
Ora. Tale presunzione comporta delle conseguenze sotto il profilo probatorio, infatti:
• il consumatore deve solo allegare il difetto di conformità,
• mentre il venditore deve provare la conformità del bene consegnato.
Riassumendo, quindi, nell'ipotesi che qui ricorre (ossia, si ribadisce, di difetti che si manifestino entro sei mesi dalla consegna del bene ) il consumatore deve provare solo l'inesatto adempimento, mentre il venditore deve provare di aver consegnato il bene conforme alla caratteristiche tipiche di quel prodotto.
Pertanto solo nel caso in cui il venditore offra la prova della conformità del bene, il consumatore deve dimostrare la sussistenza di un vizio intrinseco della cosa, ascrivibile al venditore (Cass. Ord.
21927/2017; Cass. 20110/2013). Così precisati i principi vigenti in materia ratione temporis osserva la Corte come il consumatore abbia certamente adempiuto ai propri oneri (e che le carenze lamentate dalla parte appellata, quindi, non vengano in rilievo).
E, infatti, il consumatore ha tempestivamente denunciato il vizio (entro due soli giorni dalla scoperta) con la raccomandata già citata né aveva onere specifico di doverlo provare o indicarne la causa. Così dispone infatti la Direttiva 1999/44/CE a cui il Codice del Consumo ha dato attuazione.
E in tal senso, si è espressa anche la giurisprudenza della Corte di Giustizia UE nel “caso Faber”
(CdG UE causa c497/13), ove i giudici hanno sottolineato come la direttiva preveda in capo al consumatore il mero onere di denunciare il vizio (art. 5 e considerando 19). Non è richiesto che il consumatore, in questa fase, provi il difetto che ha colpito il bene da lui acquistato. Infatti, egli non dispone delle informazioni sulla qualità del bene che, al contrario, rientrano nella disponibilità del venditore. Nondimeno, il consumatore deve:
• dimostrare che il bene non è conforme al contratto, ad esempio, non presenta le qualità convenute tra le parti, in buona sostanza, va indicato il difetto senza onere di spiegarne la causa;
• provare che il difetto si sia manifestato entro sei mesi dalla consegna del bene (per godere della presunzione iuris tantum di sussistenza del vizio ab origine).
In particolare, la disposizione secondo cui “Fino a prova contraria, si presume che i difetti di conformità che si manifestano entro sei mesi dalla consegna del bene esistessero già a tale data, a meno che tale ipotesi sia incompatibile con la natura del bene o con la natura del difetto di conformità” (art. 5 c. 3 direttiva cit.) tutela un interesse pubblico e, quindi, anche la norma nazionale interna è di ordine pubblico.
Ora. Tali oneri sono stati assolti pienamente dal consumatore poiché dal tenore delle raccomandate in atti nonché dall'esito della prova testimoniale (cfr: in particolare teste ) è emerso che CP_4
l'autovettura aveva un difetto, peraltro espressamente riconosciuto dalla parte appellata e che tale difetto si è manifestato entro sei mesi dalla consegna del bene.
Il teste ha infatti ammesso tutti i fatti descritti in citazione, nonché le scansioni temporali CP_4 esplicitate dall'appellante.
Di contro nessuna prova è stata fornita da parte del venditore in merito alla conformità del bene a quanto compravenduto. Al contrario, il teste ha ammesso che il difetto era già noto, per essere CP_4 stato segnalato non in tutte ma in altre autovetture della medesima specie (è quindi irrilevante l'esito della CTU che peraltro non ha avuto esito negativo dato che il perito ha ammesso di non essere riuscito a creare le condizioni afferenti la velocità per il rilievo del difetto).
A questo punto appare evidente che il consumatore (nella specie il abbia assolto ai propri Pt_1 oneri probatori e che la domanda debba essere ritenuta provata dato che il difetto – regolarmente denunciato (e ammesso dalla controparte) si è manifestato entro sei mesi dalla consegna.
Ne deriva che si deve solo valutare quale sia il rimedio esperibile dall'appellante per il ripristino del suo diritto leso.
Ebbene, la disciplina consumeristica mette a disposizione del consumatore diversi rimedi secondo un preciso ordine gerarchico. Infatti, vi sono rimedi primari (ripristino) e secondari (riduzione del prezzo
o risoluzione) e il consumatore deve attenersi a quest'ordine progressivo:
• la riparazione o la sostituzione, senza spese a suo carico;
• qualora non sia possibile o risulti eccessivamente oneroso il ripristino di cui sopra, la riduzione del prezzo o la risoluzione del contratto.
La scelta di un rimedio non esclude la possibilità, successivamente, di avvalersi di un altro. Infatti, il consumatore può scegliere una congrua riduzione del prezzo o la risoluzione del contratto nei seguenti casi:
• la riparazione e la sostituzione sono impossibili o eccessivamente onerose;
• il venditore non ha provveduto alla riparazione o alla sostituzione del bene entro un termine congruo;
• la sostituzione o la riparazione precedentemente effettuata ha arrecato notevoli inconvenienti al consumatore.
Quindi, il ripristino del bene (riparazione o sostituzione) deve avvenire entro un congruo termine e senza spese per il consumatore. Per la giurisprudenza, qualora la sostituzione o riparazione del bene non siano state impossibili né siano eccessivamente onerose, «il consumatore, scaduto il termine congruo per la sostituzione o riparazione senza che il venditore vi abbia provveduto, ovvero se le stesse abbiano arrecato un notevole inconveniente, può agire per la riduzione del prezzo o per la risoluzione del contratto, pur in presenza di un difetto di lieve entità» (Cass. 10453/2020; Cass.
1082/2020; Cass. 18610/2017). Ora.
Nella specie non vi è dubbio che il consumatore abbia optato in prima battuta per la riparazione e sostituzione del difetto, poiché è incontestato che almeno in relazione alle gomme invernali il cambio sia avvenuto.
Peraltro le circostanze riferite dall'attore – come già detto - sono state del tutto corroborate dalla testimonianza del capo officina Sig. che ha confermato anche che AU, a proprie spese, CP_4 avrebbe sostituito i cerchi originali da 17” con cerchi da 18” (non omologati per l'autovettura acquistata) e proceduto al disbrigo della relativa e consequenziale nuova omologazione presso gli enti competenti.
Ciò che però è mancato ha riguardato, per pacifica asserzione del teste : l'adempimento della CP_4 promessa omologazione e la sostituzione delle gomme estive.
Ebbene, ci si deve interrogare se tale inadempimento integri una delle ipotesi sopra enunciate che danno la possibilità al consumatore di esperire, in seconda battuta, domanda di risoluzione del contratto ovvero di riduzione del prezzo.
Ritiene la Corte che la risposta sia affermativa poiché la parte venditrice non ha assicurato entro congruo termine l'omologazione cui si era obbligata (cfr: in tale senso depone la testimonianza dell' ) e inoltre l'inconveniente denunciato non è stato rimosso perché in carenza di CP_4 omologazione è diventato impossibile per il consumatore variare le gomme in base alla stagione.
Sotto questo ultimo aspetto quindi la sostituzione precedentemente effettuata ha arrecato un notevole inconveniente al consumatore impossibilitato a cambiare le gomme all'autovettura (e si ricordi che il cambio delle gomme in base alla stagione risponde a una logica di sicurezza su strada).
Si consideri infatti che in sede di prime cure il teste ha ammesso i seguenti articolati: CP_4
1.“Considerato, peraltro, che da pochi giorni era scaduto l'obbligo di circolare con gomme invernali, occorreva, altresì, ordinare un treno di gomme estive da 18”: per l'incombenza era, però necessario consultare il nuovo libretto di circolazione (in cui compariva l'omologazione per i cerchi da 18” disbrigata da Audi) che non era stato ancora ritirato”.
2.“Veniva, quindi, richiesta una copia via mail alla AT S.R.L. di Catania. Per effetto di ciò, è stato constatato che per quanto riguarda i cerchi da 18”, vi era l'omologazione esclusivamente per le gomme invernali “e non anche per quelle estive”, in quanto nel nuovo libretto di circolazione compare la seguente dicitura: “VISITA E PROVA AI SENSI DELL'ART. 78 DEL C.D.S. PER MONTAGGIO
PNEUMATICI 225/45 R18 95H M+S IN ALTERNATIVA A QUELLI PREVISTI ALL'ORIGINE”
In sostanza il teste ha ammesso che allorchè era già scaduto il termine per la sostituzione delle gomme
– da invernali ad estive – il nuovo libretto e la nuova omologazione non erano stati all'uopo predisposti nonostante l'impegno espressamente preso dal venditore (e precedentemente confermato dal teste medesimo).
Ricorrono dunque i requisiti per azionare il secondo rimedio domandato dall'acquirente, ossia la risoluzione del contratto (opzione espressa dal consumatore che l'ha evidentemente preferita alla riduzione del prezzo).
Né vale sottolineare da parte del venditore che si tratta di vizio o difetto lieve, atteso che «In tema di vendita di beni di consumo affetti da vizio di conformità, ove la sostituzione o riparazione del bene non siano state impossibili né siano eccessivamente onerose, il consumatore, scaduto il termine congruo per la sostituzione o riparazione, senza che il venditore vi abbia provveduto, ovvero se le stesse abbiano arrecato un notevole inconveniente, può agire per la riduzione del prezzo o per la risoluzione del contratto, pur in presenza di un difetto di lieve entità. (Principio espresso in relazione a fattispecie disciplinata, "ratione temporis", dall'art. 1519-quater c.c.)» (Così, Cass. civ, Sez. II, n.
10543 del 3 giugno 2020).
Ritiene quindi la Corte che la domanda di risoluzione sia fondata e vada certamente accolta.
Alla risoluzione consegue quindi la restituzione del prezzo il quale dovrà però tenere conto dell'usura dell'automezzo (cfr: si veda ordinanza n. 28838 del 8 nov. 2024). Ovviamente va disposta anche la restituzione della vettura da parte del compratore.
Quanto invece alla domanda di risarcimento dei danni la stessa è stata formulata in modo assolutamente generico e deve essere rigettata.
La causa va quindi rimessa sul ruolo al fine di determinare l'esatto ammontare della somma da restituire all'appellante al netto, però, dell'usura del mezzo.
Spese al definitivo.
P.Q.M.
Non definitivamente decidendo la causa in epigrafe: accoglie la domanda dell'appellante di risoluzione del contratto di compravendita Parte_1 del 9 maggio 2016 della autovettura AU A4 Business Sport 190 cv quattro, con targa FF094CM, intercorso tra le parti e per l'effetto ordina alla parte appellata, la restituzione del Controparte_1 relativo prezzo al netto dell'usura dell'autovettura medesima e all'appellante la restituzione della autovettura alla parte appellata;
rimette la causa sul ruolo come da allegata ordinanza;
spese al definitivo.
Così deciso in Catania, nella camera di Consiglio della Seconda Sezione civile della Corte d'Appello, il 27/11/2025
IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Dott.ssa SI Lo Iacono Dott. LÒ AS