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Sentenza 7 febbraio 2025
Sentenza 7 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 07/02/2025, n. 1279 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 1279 |
| Data del deposito : | 7 febbraio 2025 |
Testo completo
RG 12508 /2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli – Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Raffaele Sdino - Presidente-
Dott.ssa Valeria Rosetti - Giudice rel. -
Dott.ssa Viviana Criscuolo - Giudice - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 12508 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'Anno 2024, avente per oggetto: ricorso per modifica delle condizioni di cessazione degli effetti civili del matrimonio
TRA
nato in data [...] a [...] C.F. Parte_1
rappresentato e difeso dall'avv. ALGHIRI FRANCESCO PIO presso C.F._1 il quale elettivamente domicilia
ATTORE
E
nata in data [...] a [...] C.F. Controparte_1
rappresentata e difesa dall'avv. ROSCIANO CLORINDA presso il C.F._2 quale elettivamente domicilia
CONVENUTO
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 05/06/2024 chiedeva pronunziarsi la modifica Parte_1 delle condizioni di cessazione degli effetti civili del matrimonio ovvero della sentenza divorzile n°
8019/2022 del Tribunale di Napoli, depositata in data 13/09/2022, nel giudizio RG. n. 31558/2017.
Aggiungeva che dall'unione tra le parti sono nati il 17/01/1991, che di recente ha Persona_1 rettificato il proprio cognome anagrafico in e il 27/11/1993, Persona_2 Persona_3 maggiorenni.
1 La parte ricorrente ha chiesto: Parte_1
- la revoca dell'obbligo posto a suo carico di corrispondere il contributo di mantenimento del figlio maggiorenne , in virtù del principio di autoresponsabilità; Per_1
- la revoca del provvedimento di assegnazione della casa coniugale di sua proprietà esclusiva;
- vittoria di spese.
La parte resistente si costituiva chiedendo: Controparte_1
- il rigetto del ricorso;
- la conferma degli obblighi contributivi al mantenimento di Per_1
- la condanna dell al pagamento di spese non corrisposte Pt_1
- vittoria di spese con attribuzione.
Il Giudice, all'esito dell'ascolto delle parti, tentava la conciliazione che non sortiva effetto.
A quel punto, il Giudice – premessa l'inammissibilità della domanda riconvenzionale avanzata dalla sig.ra , considerata l'età del giovane e contemperando il principio di autoresponsabilità, con CP_1 la indubbia meritevolezza del percorso di studi/formativo di ancora in essere frutto della Per_1 tardiva determinazione di a sostenere le prove di accesso alla magistratura ovvero, in Per_1 costanza di un tempo ancora necessario per la ricerca, comunque, di un lavoro o sistemazione che assicuri l'indipendenza economica di , se del caso ridimensionando le proprie aspirazioni, Per_1 senza indugiare nell'attesa di una opportunità lavorativa consona alle proprie ambizioni - riteneva, in sede conciliativa, di formulare una proposta.
Le parti aderivano alla proposta del giudice, facendola propria.
I difensori chiedevano quindi che il Tribunale recepisse la proposta condivisa dalle parti.
Il giudice, preso atto della adesione alla proposta, ritenuta pertanto la causa matura per la decisione, si riservava di riferire al Collegio.
Le parti hanno ritenuto di aderire alla proposta del giudice condividendola alla luce delle circostanze rappresentate in atti e confermate in udienza e facendola propria nei termini che seguono:
Conferma del contributo al mantenimento di oltre 50% delle spese straordinarie Per_1 fino a 12 mesi dalla accettazione della proposta con automatica cessazione degli obblighi contributivi al mantenimento di e revoca della assegnazione della casa alla scadenza dei 12 mesi. con Per_1 compensazione delle spese.
Il Collegio ritiene che le predette condizioni non contrastano con norme imperative e pertanto possono essere recepite provvedendo in conformità.
2 Trattandosi di procedura giudiziale in cui le parti, aderendo alla proposta del Giudice, hanno di fatto trovato un accordo, le spese vanno compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa come in epigrafe indicata, così provvede:
• dispone, alle condizioni proposte e concordate dalle parti e nei termini di cui alla motivazione, la parziale modifica della sentenza di divorzio n° 8019/2022 del Tribunale di Napoli, depositata in data 13/09/2022, nel giudizio RG. n. 31558/2017;
• compensa le spese.
Così deciso in Napoli in camera di consiglio in data 24/01/2025
Il Giudice estensore dr.ssa V. Rosetti il Presidente dr. R. Sdino
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