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Sentenza 10 giugno 2025
Sentenza 10 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 10/06/2025, n. 504 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 504 |
| Data del deposito : | 10 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CATANIA
SEZIONE LAVORO
Composta dai Magistrati:
Dott.ssa Graziella Parisi Presidente
Dott.ssa Marcella Celesti Consigliere rel.
Dott.ssa Valeria Di Stefano Consigliere ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 75/2023 R.G. promossa
DA
Parte_1
(C.F. ), in
[...] P.IVA_1
persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, giusta procura generale alle liti, dall'avv. Nicola Maccarrone;
Appellante
CONTRO
(C.F. ), rappresentato Controparte_1 C.F._1
e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. Illuminato Lupo;
Appellato
Oggetto: infortuno sul lavoro – aggravamento.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 4.1.2022, adiva il Tribunale Controparte_1
di Catania esponendo di avere subito in data 18/05/2011 un infortunio sul lavoro per il quale l' gli aveva riconosciuto un danno biologico del Pt_1
6%; che nel 2015 aveva formulato domanda di revisione dell'indennizzo in capitale, per sopravvenuto aggravamento della menomazione;
che l' con provvedimento del 26/09/2015 aveva accertato un Pt_1
peggioramento delle condizioni di esso ricorrente riconoscendogli un danno biologico nella misura complessiva dell'11%; che con successivo provvedimento del 23/10/2020 l'istituto aveva rigettato l'ulteriore domanda di revisione presentata dal ricorrente, confermando la precedente valutazione dell'11%.
Il ricorrente chiedeva al giudice adito che venisse accertato che a causa del citato infortunio le sue condizioni si erano aggravate con riduzione permanente della integrità psicofisica nella misura del 38% o in quella maggiore o minore, ma comunque non inferiore al 16%; in conseguenza che l' venisse condannato ad erogare in suo favore la Pt_1
corrispondente rendita a decorrere dalla data della domanda, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria .
Il Tribunale, con sentenza n. 3346/2022 del 7.10.2022, dichiarava che il ricorrente in ragione dell'infortunio di cui sopra era portatore di danno biologico in misura pari al 25% e per l'effetto condannava l' Pt_1
all'erogazione del relativo beneficio con la decorrenza di legge, nonché al pagamento delle spese processuali.
Appellava detta sentenza l' , con ricorso depositato in data 30 Pt_1
gennaio 2023.
Si costituiva l'appellato che a sua volta proponeva appello incidentale.
Disposta ed espletata consulenza d'ufficio, la causa è stata decisa all'esito dell'udienza del 8 maggio 2025, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., compiuti i termini assegnati alle parti per il deposito di note telematiche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. L'appellante principale censura la sentenza impugnata per avere condiviso le conclusioni della disposta consulenza d'ufficio che ha riconosciuto alla controparte una percentuale di invalidità nella misura del 25%; richiama la relazione medica della Direzione sanitaria di esso istituto, già depositata in atti, dalla quale emergeva che al CTU si era contestata l'erronea applicazione del codice nosologico corrispondente alla voce tabellare per le ernie discali di cui al D. lgs 38/2000 che, in relazione a detta patologia, prevede una valutazione sino al 12%;
l'appellante lamenta che nelle risposte alle osservazioni formulate dall'istituto il CTU nominato in primo grado non abbia applicato il codice nosologico previsto per le ernie discali (cod. 213), ma il diverso codice 204; sostiene che il riconoscimento del danno biologico riconosciuto al nella misura del 25% sia frutto di una CP_1
personale interpretazione dell'ausiliario e che la sentenza è errata per avere recepito in modo acritico le conclusioni peritali.
2. Con l'appello incidentale, la difesa di lamenta Controparte_1
l'erroneità del capo sulle spese processuali, liquidate nella misura di €
920,00, inferiore ai minimi tabellari in relazione alla maggiore invalidità accertata dalla sentenza appellata;
si duole inoltre che il tribunale non abbia liquidato gli accessori di legge quali il rimborso forfettario del
15%, iva e cpa.
3. L'appello principale è fondato nei limiti che seguono.
L'istruttoria svolta nel presente grado ha accertato la sussistenza di un aggravamento delle condizioni dell'odierno appellato, con una riduzione della integrità psicofisica superiore alla percentuale dell'11% riconosciuta in fase amministrativa dall' , ma tuttavia inferiore a Pt_1
quella determinata dal primo giudice.
Il consulente tecnico nominato in questo grado di giudizio, rispondendo ai quesiti formulati con ordinanza del 2.12.2024 (“accertare, in relazione alla domanda amministrativa di revisione oggetto di causa, la sussistenza di un aggravamento delle patologie cui è affetto
[...]
correlate al pregresso infortunio allo stesso occorso nel CP_1
2011, indicando la percentuale di inabilità permanente e la relativa decorrenza”), ha accertato che dall'infortunio sul lavoro occorso a in data 18.05.2011 sono residuati i seguenti postumi CP_1
permanenti: “Spondilodiscoartrosi lombare con anterolistesi di L4 su
L5. protrusioni discali multiple ed ernia discale L5-S1”.
Il CTU, sulla scorta degli accertamenti eseguiti, quanto al codice nosologico da applicare, ha rilevato che: “…può essere utilizzata la seguente voce tabellare delle tabelle del danno biologico permanente dell'assicurazione sociale contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali (D. M. 12 luglio 2000) in riferimento alle menomazioni riconosciute e certificate, anche secondo criterio di analogia: Cod. 204
– Anchilosi del tratto lombare con risentimento trofico-sensitivo a seconda dei disturbi motori - fino al 25%...”.
L'ausiliare ha in conseguenza quantificato il danno residuato al Basile
GA nella misura del 20%, con decorrenza dal maggio 2021.
Le conclusioni del consulente tecnico d'ufficio sono integralmente condivise da questo collegio, perché consequenziali agli accertamenti svolti e sorretti da adeguata e convincente motivazione;
peraltro, nessuna delle parti ha avanzato alcuna osservazione o rilievo nel termine all'uopo concesso, come si dà atto nella relazione di consulenza.
Pertanto, in parziale riforma della sentenza impugnata, va dichiarato che
, in ragione dell'infortunio sopra indicato, ha subìto Controparte_1
una menomazione dell'integrità psicofisica nella misura del 20%;
l' va condannato a corrispondere all'appellato la rendita Pt_1
corrispondente alla suddetta percentuale di invalidità, oltre accessori come per legge, a far data dal 1° maggio 2021. 4. L'appello incidentale resta assorbito, tenuto conto che dalla riforma della riconosciuta invalidità consegue che le spese di entrambi i gradi vanno liquidate a carico dell'ente soccombente sulla base del valore della lite, avuto riguardo allo scaglione tra €.5.201,00 ed €.26.000,00, nella misura indicata in dispositivo, con distrazione in favore dell'avv. Lupo che ha reso la dichiarazione ex art. 93 c.p.c.
Restano in via definitiva a carico dell' le spese della consulenza Pt_1
tecnica d'ufficio già liquidate con separato decreto.
P.Q.M.
La Corte di appello, definitivamente pronunciando: accoglie parzialmente l'appello e, in parziale riforma della sentenza appellata, che nel resto conferma, dichiara che , in Controparte_1
ragione dell'infortunio sopra indicato, ha subìto una menomazione dell'integrità psicofisica nella misura del 20%; condanna l' a corrispondere a la rendita Pt_1 Controparte_1
corrispondente alla riscontrata riduzione dell'integrità psico- fisica a far data dal 1° maggio 2021, oltre accessori come per legge;
condanna l' al pagamento delle spese processuali che liquida Pt_1
quanto al primo grado in €. 2.540,00 e quanto al secondo grado in €.
2.906,00 oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, CPA e
IVA, con distrazione in favore dell'avv. Illuminato Lupo;
pone definitivamente a carico dell' le spese di c.t.u. separatamente Pt_1
liquidate.
Così deciso in Catania, nella Camera di Consiglio della Sezione Lavoro all'esito dell'udienza del 8.5.2025.
Il consigliere est. Il Presidente
Dott.ssa Marcella Celesti Dott.ssa Graziella Parisi