Ordinanza cautelare 11 marzo 2021
Sentenza 15 maggio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. I, ordinanza cautelare 11/03/2021, n. 123 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 123 |
| Data del deposito : | 11 marzo 2021 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 11/03/2021
N. 00179/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 179 del 2021, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Vincenzo Corona e Andrea Sartori, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell’Interno--OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Venezia, domiciliata in Venezia, piazza San Marco, 63;
per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia,
del provvedimento -OMISSIS-/-OMISSIS-/-OMISSIS- -OMISSIS- emesso in data -OMISSIS-, e notificato mediante consegna a mani presso la -OMISSIS- (-OMISSIS-) in data -OMISSIS-, con il quale è fatto divieto al ricorrente di detenere armi, munizioni e materia esplodenti;
nonché degli atti e provvedimenti tutti come presupposti e comunque connessi, relativi al corrispondente procedimento amministrativo dd. -OMISSIS-così avviato e concluso dalla -OMISSIS-.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’Interno e della -OMISSIS-;
Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione dei provvedimenti impugnati, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 10 marzo 2021, tenutasi da remoto, il dott. Filippo Dallari;
Considerato
- che il provvedimento impugnato ha una funzione cautelativa e preventiva, non sanzionatoria;
- che le indagini avviate nei confronti del ricorrente attengono a fattispecie di particolare pericolo sociale;
- che nel bilanciamento degli interessi coinvolti appare del tutto prevalente quello alla tutela della sicurezza pubblica;
Ritenuto pertanto che non sussistono i presupposti necessari per l’accoglimento della domanda cautelare;
Ritenuto che, per la peculiarità della fattispecie, sussistono le condizioni per compensare le spese.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Prima) respinge la domanda cautelare.
Spese compensate.
La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare il ricorrente.
Così deciso nella camera di consiglio del giorno 10 marzo 2021, tenutasi da remoto in modalità videoconferenza, con l'intervento dei magistrati:
Maddalena Filippi, Presidente
Nicola Bardino, Referendario
Filippo Dallari, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Filippo Dallari | Maddalena Filippi |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.