TAR Napoli, sez. I, sentenza 16/02/2026, n. 1091
TAR
Sentenza 16 febbraio 2026

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  • Accolto
    Errore di valutazione della Commissione giudicatrice nell'assegnazione del punteggio relativo ai sub-criteri 3, 4 e 6 della voce B (“caratteristiche dei prodotti”)

    Il Collegio ha ritenuto fondato il ricorso, accertando che la motivazione alla base dell'assegnazione del punteggio pari a 0 per i sub-criteri 3, 4 e 6 riposa su un'erronea applicazione della lex specialis. La prescrizione di allegare rapporti di prova recenti era riferita ai 'Requisiti funzionali' (lettera A dell'Allegato A7) e non alle 'Caratteristiche dei prodotti' (lettera B dell'Allegato A7). Per le 'Caratteristiche dei prodotti', la lex specialis prevedeva che i punteggi fossero attribuiti sulla base della documentazione tecnica (schede tecniche, studi e/o altra documentazione anche rilasciata da laboratori certificati), e la ricorrente aveva allegato la documentazione necessaria.

  • Accolto
    Conseguenza dell'illegittimità dell'aggiudicazione

    L'aggiudicazione è stata ritenuta illegittima a causa dell'erronea attribuzione del punteggio alla ricorrente, il che ha comportato un vizio nella graduatoria finale e, di conseguenza, nell'aggiudicazione stessa. Pertanto, l'atto di aggiudicazione viene annullato.

  • Rigettato
    Vizi della lex specialis

    La sentenza non entra nel merito di questa domanda, ma accoglie il ricorso sulla base di vizi di applicazione della lex specialis, non sulla sua illegittimità intrinseca.

  • Accolto
    Conseguenza dell'illegittimità dell'aggiudicazione

    L'annullamento dell'aggiudicazione e degli atti connessi comporta l'annullamento anche degli atti presupposti.

  • Altro
    Domanda di risarcimento in forma specifica

    Il Collegio non ha contezza dell'avvenuta stipula del contratto con la controinteressata, pertanto non si pronuncia sulla domanda di caducazione dell'efficacia del contratto e subentro. La domanda di annullamento dei provvedimenti impugnati è stata accolta.

  • Rigettato
    Domanda risarcitoria per equivalente

    La domanda risarcitoria per equivalente è stata respinta in quanto del tutto sprovvista di allegazioni probatorie a supporto.

  • Inammissibile
    Impugnazione di atto privo di spessore provvedimentale

    I motivi aggiunti, avendo ad oggetto l'impugnazione di un atto privo di spessore provvedimentale, devono essere dichiarati inammissibili per difetto di interesse.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Napoli, sez. I, sentenza 16/02/2026, n. 1091
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Napoli
    Numero : 1091
    Data del deposito : 16 febbraio 2026
    Fonte ufficiale :

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