Sentenza 16 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. I, sentenza 16/02/2026, n. 1091 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 1091 |
| Data del deposito : | 16 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01091/2026 REG.PROV.COLL.
N. 04135/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4135 del 2025, integrato da motivi aggiunti, proposto in relazione alla procedura CIG B2A49EC6FB da Santex s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Stefano Angelo Cassamagnaghi e Anna Cristina Salzano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Società Regionale per la Sanità - So.Re.Sa. s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Fabio Aprea, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
FA s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Giorgio Fraccastoro e Alice Volino, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l’annullamento
Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
- della Determinazione del Direttore Generale della So.Re.Sa. s.p.a. n. 202 del 26 giugno 2025, comunicata alla soc. Santex in data 2 luglio 2025, di aggiudicazione alla FA s.p.a., della proposta di aggiudicazione del Responsabile del procedimento per la fase di affidamento, di cui alla relazione del 19 maggio 2025, e della graduatoria di gara;
- di tutti gli atti e i verbali di gara, e relativa approvazione, ivi compresi, in particolare, i verbali della Commissione giudicatrice: n. 1 del 28 gennaio 2025; n. 2 del 28 gennaio 2025; n. 3 del 4 febbraio 2025; n. 4 del 5 febbraio 2025; n. 5 del 10 febbraio 2025; n. 6 dell’11 febbraio 2025; n. 7 del 20 febbraio 2025; n. 8 del 10 marzo 2025; n. 9 del 13 marzo 2025; n. 10 del 25 marzo 2025; n. 11 dell’8 aprile 2025; n. 12 dell’11 aprile 2025; n.13 del 15 aprile 2025; n. 14 del 2 maggio 2025, e relativi allegati, nonché del subprocedimento di verifica della offerta del primo graduato risultata anormalmente bassa;
- in quanto occorrer possa, della lex specialis di gara, e, in particolare, del bando di gara, del Disciplinare e relativi allegati, del Capitolato Tecnico e relativi allegati, e dei chiarimenti resi dalla stazione appaltante;
- di ogni altro atto ad essi presupposto, anche di natura istruttoria e di programmazione, connesso e/o consequenziale;
e per la condanna
- della resistente al risarcimento del danno, in via preferenziale, in forma specifica, mediante l'annullamento dei provvedimenti impugnati, con conseguente aggiudicazione della gara alla ricorrente, con declaratoria di inefficacia del contratto laddove nelle more stipulato con FA s.p.a. (per il subentro nel quale la ricorrente si dichiara disponibile), e in via subordinata per equivalente, nella misura che verrà indicata in corso di causa.
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Santex S.p.A. il 7/10/2025:
per l’annullamento:
- della Relazione della Commissione di gara, a firma del Presidente dott.ssa Nadia Ruffini, depositata in giudizio in data 29 agosto 2025;
- di tutti gli atti già impugnati con il ricorso introduttivo del giudizio.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di FA s.p.a. e della Società Regionale per la Sanità - So.Re.Sa. s.p.a.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 14 gennaio 2026 il dott. NG RE e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. – È controversa, nel presente giudizio, la legittimità dell’aggiudicazione disposta da So.Re.Sa. s.p.a. del lotto n. 2 dell’appalto per la fornitura ospedaliera di ausili per incontinenza con sistema ad assorbenza per pazienti adulti, da destinarsi alle AA.SS.LL., AA.OO. ed IRCSS della Regione Campania, per un valore di Euro 10.677.486,40 e durata di 48 mesi.
2. – Ad avviso della ricorrente Santex s.p.a., graduatasi seconda (con il punteggio complessivo di 88,00) alle spalle dell’aggiudicataria (punteggio di 88,10), l’aggiudicazione sarebbe viziata da errori di valutazione che inficerebbero il giudizio tecnico espresso dalla commissione con riguardo ai tre sub-criteri di seguito indicati (due di tipo quantitativo, sub-criteri nn. 3 e 4, ed uno di tipo tabellare, sub-criterio n. 6), afferenti alla voce B (“ caratteristiche dei prodotti ”), in relazione ai quali la stessa ricorrente ha ottenuto, erroneamente e in violazione degli artt. 14, 16, 18 e 22 del disciplinare e dell’All. A7, un punteggio pari a 0 (zero): sub-criterio 3: “ presenza di sistema e/o sostanze dermoprotettive/lenitive (ID:6-7-8-9-10-11- 12) ”; sub-criterio 4: “ presenza del sistema di controllo degli odori (ID:6 7-8-9-10-11-12) ”; sub-criterio 6: “ indicatore di cambio (ID 1-2-3-4-6-7-8-9-10 11- 12) ”.
3. – La So.Re.Sa. s.p.a., costituitasi in resistenza all’impugnativa, ha sostenuto l’infondatezza del ricorso e rivendicato la correttezza del punteggio attribuito alla ricorrente, adducendo che la medesima non avrebbe a suo tempo allegato, in violazione del Disciplinare (art. 16, p. 41), per ciascuno dei dispositivi offerti e da valutarsi secondo i parametri a punteggio di cui innanzi, “ certificazioni e/o rapporti di prova con data non antecedente diciotto mesi dalla pubblicazione del bando di gara sulla GUUE […]”.
La controinteressata FA s.p.a., costituitasi in giudizio, ha chiesto anch’essa la reiezione del ricorso, preliminarmente eccependone, però, la tardività, sul rilievo che il dies a quo per l’impugnazione coinciderebbe con la data di pubblicazione dell’aggiudicazione sulla piattaforma telematica (26.6.2025), e non, invece, con la data della comunicazione di aggiudicazione inviata alla ricorrente (2.7.2025), laddove il ricorso è stato notificato in data 30.7.2025.
4. – Con successivi motivi aggiunti depositati in data 7.10.2025 la ricorrente ha impugnato anche la relazione della Commissione di gara prodotta in giudizio da So.Re.Sa. s.p.a., ulteriormente contestando la motivazione, ivi esplicitata, sottesa all’attribuzione del punteggio pari a 0 (zero) riferito ai tre menzionati sub-criteri.
Per la ricorrente tale punteggio sarebbe stato frutto di una erronea lettura della legge di gara, e segnatamente dell’art. 16 del disciplinare, posto che le predette “ certificazioni e/o rapporti di prova ” sarebbero state riferibili unicamente ai “ Requisiti funzionali ” di cui alla lettera A dell’allegato A7 al disciplinare, e non anche, come ritenuto invece dalla Commissione di gara, alle “ Caratteristiche dei prodotti ” di cui alla lettera B dello stesso allegato ( ergo ai tre citati sub-criteri nn. 3, 4 e 6).
5. – All’udienza pubblica del 14.1.2026, in vista della quale le parti hanno depositato documenti e scambiato memorie e repliche, ciascuna insistendo per l’accoglimento delle conclusioni rispettivamente formulate, la controversia è stata introitata in decisione.
6. – L’eccezione di inammissibilità del ricorso per tardività è infondata.
6.1. – La pubblicazione della sola determina di aggiudicazione sulla piattaforma telematica della S.A. non consente di ritenere, ad avviso del Collegio, che l’interessato abbia con ciò stesso acquisito, o sia stato posto in grado di acquisire, una “ piena conoscenza degli atti che lo ledono (ciò allo scopo di evitare i c.d. ricorsi ‘al buio’) ” (Cons. Stato, Sez. V, 18/10/2024, n. 8352), condizione necessaria, questa, ai fini della decorrenza del termine di impugnazione dell’aggiudicazione e coincidente, di regola, con la messa a disposizione della futura ricorrente dei verbali e degli atti di gara ( ex multis T.A.R. Campania - Napoli, sez. IV, 24/07/2024, n. 4355).
6.2. Orbene, nella vicenda concreta tale messa a disposizione è avvenuta solo in data 2.7.2025, risultando la detta documentazione allegata a una nota P.E.C. della So.Re.Sa. integrativa della pregressa comunicazione di aggiudicazione ex art. 90 del d.lgs. n. 36/2023, nota ricevuta dalla soc. Santex il 2.7.2025.
Nella fattispecie, più in particolare, solo la visione dell’allegato al verbale n. 3 (ossia, la constatazione della mancata valorizzazione della casella corrispondente ai prodotti offerti) ha reso possibile, per la società ricorrente, l’accertamento del conseguimento di un punteggio pari a 0 in relazione ai menzionati tre sub-criteri di valutazione, e pertanto l’articolazione della censura sulla quale poggia l’intero gravame, che si appunta proprio – e soltanto – sull’illegittimità di siffatto punteggio.
Da qui la tempestività del ricorso, notificato il 30.7.2025.
7. – Nel merito il ricorso è fondato, posto che, come dedotto da parte ricorrente, la motivazione sottesa alla contestata assegnazione di un punteggio pari a 0 per i tre sub-criteri sopra indicati riposa su un’erronea applicazione della lex specialis .
7.1. – A fondamento della valutazione formante oggetto di contestazione sta la prescrizione del disciplinare (art. 16, pag. 41) che esigeva la presentazione, per ciascuno dei dispositivi offerti, di rapporti di prova di data risalente a non più di 18 mesi prima della pubblicazione del bando.
7.2. - Il punto è, però, che una simile regola non era destinata a trovare applicazione al parametro “ Caratteristiche dei prodotti ”, al quale afferivano i tre sub-parametri, contrassegnati dai nn. 3, 4 e 6, rispetto ai quali la ricorrente contesta l’assegnazione di altrettanti punteggi pari a 0.
7.3. - La lex specialis , infatti, sul punto, era testualmente riferita alle “ certificazioni e/o rapporti di prova […] che riportino i risultati delle prove di laboratorio richieste nell’Allegato A7 ”, le quali ultime erano previste, tuttavia, esclusivamente a proposito dei “ Requisiti funzionali ” (lettera A dell’Allegato A7), e non anche, invece, per le “ Caratteristiche dei prodotti ” (lettera B dell’Allegato A7), per le quali non erano previsti risultati di prove di laboratorio da attestare, anche per mancanza dei relativi parametri di riferimento, indicati invece nell’Allegato 8, richiamato solo per i “ Requisiti funzionali ”.
7.4. – A conferma di tanto può notarsi che per il parametro “ Caratteristiche dei prodotti ” il cit . All. A7 (“Parametri a punteggio”) disponeva che “ I punteggi […] saranno attribuiti […] sulla base della documentazione tecnica (schede tecniche, studi e/o altra documentazione anche rilasciata da laboratori certificati) e della campionatura prodotta dagli operatori economici […]”; e, analogamente, in relazione ai tre sub-criteri in contestazione (nn. 3, 4 e 6), era specificato che la “ caratteristica dovrà essere desumibile dalla scheda tecnica, studi e/o da altra documentazione anche rilasciata da laboratori certificati ”.
7.5. – Il punteggio per le “ caratteristiche dei prodotti ” era stato dunque collegato dalla lex specialis a quanto desumibile da “ schede tecniche, studi e/o altra documentazione anche rilasciata da laboratori certificati ”, da tanto potendosi allora dedurre che, per attestare la presenza della singola caratteristica del prodotto, non poteva ritenersi necessaria l’allegazione di “ certificazioni e/o rapporti di prova ”, i quali, giusta la formulazione della lex specialis, costituivano, al più, solo uno dei documenti da cui poteva risultare la caratteristica tecnica richiesta.
7.6. – Sul punto deve poi aggiungersi che i criteri di valutazione erano diretti ad attribuire il punteggio sulla base del numero di prodotti aventi le caratteristiche interessate (presenza di sistema e/o sostanze dermoprotettive/lenitive; presenza del sistema di controllo degli odori; indicatore di cambio) e che la ricorrente Santex ha allegato nelle proprie schede tecniche dei prodotti - per ciascun ID di prodotto - la presenza di ciascuna delle caratteristiche premiali in considerazione; la sussistenza dei requisiti premiali è stata attestata dalla ricorrente, inoltre, in forma di autocertificazione e accompagnata, a ulteriore comprova, dalla presentazione di studi e certificati a sostegno, per l’effetto integrando i presupposti richiesti dalla lex specialis per essere ammessa a punteggio.
7.7. – Giova difatti ricordare che la legge di gara si limitava a prevedere - non senza, peraltro, una nota di ambiguità - che la “ caratteristica dovrà essere desumibile dalla scheda tecnica, studi e/o da altra documentazione anche rilasciata da laboratori certificati ”, con formulazione, come risulta anche dall’inciso “ anche rilasciata da laboratori certificati ”, che lasciava comunque intendere che già un puntuale contenuto delle schede tecniche avrebbe potuto essere reputato, in fatto di “ Caratteristiche dei prodotti ”, sufficiente ad accedere ai punteggi per i quali si controverte.
8. – Da qui l’illegittimità dell’assegnazione di un punteggio pari a 0 (zero) alla società ricorrente in relazione ai menzionati tre sub-criteri di giudizio, siccome erroneamente motivata con l’applicazione di una disposizione della lex specialis inconferente – che imponeva l’allegazione di rapporti di prova non anteriori a 18 mesi prima della pubblicazione del bando – in quanto riferita ad altro parametro a punteggio (lettera A: “ Requisiti funzionali – test laboratorio obbligatori ”).
9. – I punti disponibili per i tre criteri suindicati sono complessivamente 8 (3 punti per il criterio sub 3; 3 punti per il criterio sub 4 e 2 per il criterio sub 6): da qui, ulteriormente, il superamento della cd. prova di resistenza, posto che l’ammissione a punteggio della ricorrente, a fronte di uno scarto rispetto all’aggiudicataria di soli 0,10 punti, la condurrebbe a sopravanzarla nella graduatoria finale; l’esiguità del distacco fa sì che sia sufficiente il riconoscimento del punteggio di anche solo uno dei criteri in considerazione, infatti, per superare la prova di resistenza.
L’aggiudicazione è pertanto anch’essa illegittima, su di essa riverberandosi il vizio che investe, in parte qua , l’operato della Commissione di gara, e, segnatamente, il punteggio assegnato alla ricorrente e la graduatoria finale, con conseguente accoglimento del ricorso.
10. – I motivi aggiunti, avendo a oggetto l’impugnazione un atto privo di spessore provvedimentale, devono invece essere dichiarati inammissibili per difetto di interesse.
11. – Quanto, infine, alla domanda di risarcimento in forma specifica o, in subordine, per equivalente, formulata nel ricorso e non ulteriormente reiterata negli scritti difensivi successivamente depositati dalla ricorrente, il Collegio non ha contezza, sulla scorta della documentazione versata dalle parti agli atti del giudizio, dell’avvenuta stipula del contratto con la controinteressata, con conseguente non luogo a provvedere sulla relativa domanda di caducazione dell’efficacia del contratto e subingresso nel medesimo.
La domanda risarcitoria per equivalente, articolata in via subordinata, deve essere invece respinta, siccome del tutto sprovvista di allegazioni probatorie a supporto.
12. – Le spese, come per legge, seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Prima), definitivamente pronunciando, così dispone:
- accoglie il ricorso nei sensi di cui in motivazione e, per l’effetto, annulla l’impugnato provvedimento di aggiudicazione (determinazione del Direttore generale So.Re.Sa. n. 202 del 26 giugno 2025);
- dichiara inammissibili i motivi aggiunti depositati in data 17/10/2025.
Condanna So.Re.Sa. e la controinteressata FA S.p.A. alla refusione, ciascuno nella misura di un mezzo, delle spese e competenze di giudizio in favore della società ricorrente, che si liquidano in complessivi euro 3.000,00 (tremila/00) oltre accessori, come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 14 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
OL Gaviano, Presidente
Giuseppe Esposito, Consigliere
NG RE, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| NG RE | OL Gaviano |
IL SEGRETARIO