Sentenza 3 giugno 2022
Accoglimento
Sentenza 28 febbraio 2023
Ordinanza collegiale 13 ottobre 2023
Sentenza 24 settembre 2024
Accoglimento
Sentenza 16 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. I, ordinanza collegiale 13/10/2023, n. 15178 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 15178 |
| Data del deposito : | 13 ottobre 2023 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 13/10/2023
N. 15178/2023 REG.PROV.COLL.
N. 03598/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 3598 del 2021, proposto da
Consorzio Astrea, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall’avv. Antonio Sasso, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della giustizia, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;
per l’ottemperanza
della sentenza n. 11577/2020, pubblicata in data 9 novembre 2020, resa dal Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, sede di Roma, a definizione del giudizio R.G. n. 11604/2018,
e per l’accertamento e la declaratoria dell’obbligo
a carico del Ministero della giustizia di conformarsi alla statuizione esecutiva resa dalla surrichiamata sentenza n. 11577/2020,
nonché per la condanna ai sensi dell’art. 112 comma 3 c.p.a.
al risarcimento dei danni connessi alla mancata esecuzione in forma specifica della sentenza suindicata ed alla sua violazione nella misura ritenuta di giustizia
nonché per la nomina ex art. 114 c.p.a. lett. d) c.p.a.
di un commissario ad acta che si sostituisca al ministero inadempiente nella perfetta esecuzione della sentenza esecutiva, con spese a carico di parte resistente
e per la fissazione ex art. 114 c.p.a. lett. e)
di una somma di denaro, cosiddetta «penalità di mora», dovuta dall’amministrazione resistente per ogni giorno di ritardo nell’esecuzione del giudicato, a decorrere dalla data del suo deposito in segreteria.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero della giustizia;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 11 ottobre 2023 il dott. Matthias Viggiano e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
1. Parte ricorrente agisce per l’ottemperanza alla sentenza indicata in epigrafe.
2. Si è costituito in resistenza il Ministero della giustizia.
3. Alla camera di consiglio del 9 giugno 2021, l’avvocatura erariale rappresentava la necessità di un rinvio della trattazione in ragione della conclusione dell’istruttoria amministrativa necessaria per la puntuale ottemperanza: il Collegio, nulla opponendo parte ricorrente, disponeva il rinvio alla camera di consiglio del 3 novembre 2021.
3.1. Nondimeno, in vista della cennata trattazione camerale, parte ricorrente formulava istanza di rinvio in ragione della necessità di proporre motivi aggiunti, essendo stato medio tempore adottato l’atto di esecuzione della sentenza ottemperanda. Conseguentemente, il consorzio ricorrente presentava « istanza di nomina commissario ad acta » per mezzo della quale domandava la declaratoria di nullità del provvedimento del Ministero della giustizia, essendo stato adottato in violazione od elusione del giudicato.
3.2. Per la relativa trattazione veniva fissata la camera di consiglio del 9 marzo 2022, al cui esito veniva pronunciata la sentenza che respingeva la domanda di nullità.
3.3. Avverso tale ultima pronuncia veniva proposto appello che il Consiglio di Stato accoglieva limitatamente all’omessa pronuncia di annullamento del provvedimento di esecuzione del Ministero della giustizia, atteso che la citata « istanza di nomina commissario ad acta » veniva proposta anche « come impugnativa autonoma ».
3.4. Riassunto il giudizio ai sensi dell’art. 105 c.p.a., il Collegio, alla camera di consiglio dell’11 ottobre 2023, rappresentava alle parti come la domanda volta far dichiarare l’illegittimità del provvedimento gravato non potesse essere trattata con il rito camerale, bensí con quello ordinario di cui agli artt. 40 ss. c.p.a. (v. Cons. Stato, ad plen., 15 gennaio 2013, n. 2).
3.5. Pertanto, alla luce delle considerazioni illustrate, va disposto il mutamento del rito ai sensi dell’art. 32 c.p.a,, fissando sin da ora l’udienza pubblica indicata in dispositivo per la trattazione del merito della domanda.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima) dispone il mutamento del rito e rinvia il giudizio per la trattazione in rito ordinario alla pubblica udienza del 6 marzo 2024, salva e impregiudicata, in quella sede, ogni decisione sulle domande di parte ricorrente.
Cosí deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 11 ottobre 2023 con l’intervento dei magistrati:
Alessandra Vallefuoco, Presidente FF
Matthias Viggiano, Referendario, Estensore
Alberto Ugo, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Matthias Viggiano | Alessandra Vallefuoco |
IL SEGRETARIO